((Art. 6 - ter 
 
         Disposizioni per il rafforzamento dell'operativita' 
                  dell'Amministrazione finanziaria 
 
  1. All'articolo 9-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n. 96, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«nonche', per favorire l'introduzione  del  concordato  preventivo  e
l'implementazione dell'adempimento collaborativo di  cui  al  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in essere le attivita'  di
progettazione, di sviluppo e di realizzazione  dell'interoperabilita'
delle banche dati, relativamente  agli  aspetti  metodologici,  fermi
restando il coordinamento e l'indirizzo da parte  dell'Agenzia  delle
entrate e la cura dei connessi aspetti  tecnologici  da  parte  della
Sogei S.p.A.». 
  2. All'articolo  49  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, dopo  le  parole:  «mediante  la  stipulazione  di
apposite convenzioni,» e' inserita la seguente: «anche»; 
    b) al comma 8, dopo le parole: «commi 6 e  7»  sono  inserite  le
seguenti: «, nonche' per le finalita' di cui al comma 6 dell'articolo
7  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,».))