((Art. 6 - ter
Disposizioni per il rafforzamento dell'operativita'
dell'Amministrazione finanziaria
1. All'articolo 9-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonche', per favorire l'introduzione del concordato preventivo e
l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in essere le attivita' di
progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilita'
delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi
restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle
entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte della
Sogei S.p.A.».
2. All'articolo 49 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: «mediante la stipulazione di
apposite convenzioni,» e' inserita la seguente: «anche»;
b) al comma 8, dopo le parole: «commi 6 e 7» sono inserite le
seguenti: «, nonche' per le finalita' di cui al comma 6 dell'articolo
7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,».))