Art. 7
Disposizioni in materia di attuazione
e monitoraggio degli interventi PNC
1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi
connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei
prodotti energetici e della necessita' di consentire il
raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i
programmi e gli interventi del PNC di cui all'articolo 1 del decreto
legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare di concerto con l'Autorita' politica
delegata in materia di PNRR entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento
dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti
gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli
interventi del Piano, ferma restando la necessita' ((che siano
assicurati)) il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza
con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR
sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione
degli interventi del PNC. Nelle more dell'adozione del decreto di cui
al primo periodo, per gli interventi del PNC per i quali il
cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di
affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i
soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine
ai relativi adempimenti, e' comunque consentito, per il primo
semestre 2023, l'accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi
dell'articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
((1-bis. Ferma restando la necessita' di assicurare il rispetto
delle condizioni previste al comma 1, primo periodo, ai fini
dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di
adozione del decreto di cui al medesimo comma 1 la scheda progetto
relativa al programma denominato «Rinnovo delle flotte di bus, treni
e navi verdi - Bus» puo' prevedere un aggiornamento della tipologia
di alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico
regionale e locale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.))
2. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I termini per il
conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali,
individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi dalla data di
notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di
notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le
risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non
compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilita'
dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in
linea con le finalita' del PNC e il cui cronoprogramma procedurale,
da adottare con le modalita' di cui al comma 7, sia coerente con la
necessita' di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del
medesimo Piano.».