Art. 7 
 
                Disposizioni in materia di attuazione 
                 e monitoraggio degli interventi PNC 
 
  1. In  considerazione  del  perdurare  della  situazione  di  crisi
connessa agli aumenti eccezionali dei  prezzi  dei  materiali  e  dei
prodotti   energetici   e   della   necessita'   di   consentire   il
raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i
programmi e gli interventi del PNC di cui all'articolo 1 del  decreto
legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, da adottare di  concerto  con  l'Autorita'  politica
delegata in materia di PNRR  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento
dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti
gli obiettivi iniziali, intermedi e  finali  dei  programmi  e  degli
interventi del  Piano,  ferma  restando  la  necessita'  ((che  siano
assicurati)) il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza
con  gli  impegni  assunti  con  la  Commissione  europea  nel   PNRR
sull'incremento della capacita'  di  spesa  collegata  all'attuazione
degli interventi del PNC. Nelle more dell'adozione del decreto di cui
al primo  periodo,  per  gli  interventi  del  PNC  per  i  quali  il
cronoprogramma  procedurale  prevede  l'avvio  delle   procedure   di
affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022  e  per  i  quali  i
soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine
ai  relativi  adempimenti,  e'  comunque  consentito,  per  il  primo
semestre 2023, l'accesso al Fondo di cui all'articolo  26,  comma  7,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni
dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,  come  incrementato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  ((1-bis. Ferma restando la necessita'  di  assicurare  il  rispetto
delle  condizioni  previste  al  comma  1,  primo  periodo,  ai  fini
dell'aggiornamento  dei  cronoprogrammi  procedurali,  in   sede   di
adozione del decreto di cui al medesimo comma 1  la  scheda  progetto
relativa al programma denominato «Rinnovo delle flotte di bus,  treni
e navi verdi - Bus» puo' prevedere un aggiornamento  della  tipologia
di  alimentazione  degli  autobus  adibiti  al   trasporto   pubblico
regionale e locale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  1,
comma 8, quarto periodo, del decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.)) 
  2. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I  termini  per  il
conseguimento  degli  obiettivi   iniziali,   intermedi   e   finali,
individuati ai  sensi  del  comma  7,  sono  sospesi  dalla  data  di
notificazione  dell'intervento  e  riprendono  corso  dalla  data  di
notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
Qualora la Commissione europea  adotti  una  decisione  negativa,  le
risorse  destinate  all'intervento  notificato   e   dichiarato   non
compatibile  sono   revocate   e   rimangono   nella   disponibilita'
dell'amministrazione titolare per essere destinate ad  interventi  in
linea con le finalita' del PNC e il cui  cronoprogramma  procedurale,
da adottare con le modalita' di cui al comma 7, sia coerente  con  la
necessita'  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  del
medesimo Piano.».