((Art. 7 ter 
 
       Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive 
                       negli appalti pubblici 
 
  1. Al fine di favorire la partecipazione  alle  procedure  di  gara
afferenti  agli  investimenti  pubblici,  anche  suddivisi  in  lotti
funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse  previste
dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi  strutturali
dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo  103,  comma
5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si
applicano, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,  ai
contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del
titolo VI della parte II  del  medesimo  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in corso di esecuzione  alla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro gia' aggiudicati ovvero
efficaci alla medesima data.))