((Art. 7 ter
Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive
negli appalti pubblici
1. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure di gara
afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti
funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste
dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo 103, comma
5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si
applicano, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, ai
contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del
titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in corso di esecuzione alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro gia' aggiudicati ovvero
efficaci alla medesima data.))