Art. 3 
 
            Disposizioni in materia di poteri sostitutivi 
                    e di superamento del dissenso 
 
  1. Al fine di  assicurare  il  rispetto  del  cronoprogramma  degli
interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o
del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari  al  PNRR,  di
seguito PNC, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nei casi di mancato rispetto  da  parte  delle  regioni,  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane,
delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000,  n.
328, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del  PNRR  e
assunti in qualita' di soggetti attuatori,  consistenti  anche  nella
mancata adozione di atti  e  provvedimenti  necessari  all'avvio  dei
progetti  del  Piano,  ovvero  nel  ritardo,  nell'inerzia  o   nella
difformita' nell'esecuzione  dei  progetti  o  degli  interventi,  il
Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia  messo  a  rischio  il
conseguimento  degli  obiettivi  intermedi  e  finali  del  PNRR,  su
proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna  al
soggetto  attuatore  interessato  un  termine  per   provvedere   non
superiore a quindici  giorni.  In  caso  di  perdurante  inerzia,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro
competente,  sentito  il  soggetto  attuatore  anche   al   fine   di
individuare tutte  le  cause  di  detta  inerzia,  il  Consiglio  dei
ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo  o  l'ufficio,
ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai  quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti
o provvedimenti necessari ovvero  di  provvedere  all'esecuzione  dei
progetti e degli interventi, anche avvalendosi  di  societa'  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175  o  di
altre  amministrazioni  specificamente  indicate,  assicurando,   ove
necessario, il coordinamento operativo tra le varie  amministrazioni,
enti o organi coinvolti.»; 
      2) al comma 3, le parole: «non superiore a trenta giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore a quindici giorni»; 
      3) al comma 5,  al  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  «previa
autorizzazione della Cabina di regia» sono inserite le  seguenti:  «,
qualora il Consiglio dei ministri non abbia  gia'  autorizzato  detta
deroga con  la  delibera  adottata  ai  sensi  del  comma  1,  ultimo
periodo,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In  caso  di
esercizio dei poteri  sostitutivi  relativi  ad  interventi  di  tipo
edilizio o infrastrutturale, si applicano le  previsioni  di  cui  al
primo periodo del presente comma,  nonche'  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 4, commi 2 e 3,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55.»; 
      4) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche qualora il ritardo  o  l'inerzia  riguardi  una  pluralita'  di
interventi  ovvero   l'attuazione   di   un   intero   programma   di
interventi.»; 
    b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «la Segreteria tecnica di
cui all'articolo 4, anche su impulso del  Servizio  centrale  per  il
PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita' politica  delegata
in materia di PNRR ovvero il Ministro competente,  anche  su  impulso
della Struttura di missione PNRR istituita presso la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per  il  PNRR
di cui all'articolo 6». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 12, commi 3 e  5,  del  citato
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificati  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 12 (Poteri sostitutivi).- Omissis. 
              3.  Nel  caso  in  cui  l'inadempimento,  il   ritardo,
          l'inerzia  o  la  difformita'  di  cui  al  comma   1   sia
          ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle  regioni,
          dalle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  dalle
          citta'  metropolitane,  dalle  province   o   dai   comuni,
          all'assegnazione  del  termine  non  superiore  a  quindici
          giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con
          le stesse modalita' previste dal secondo periodo del  comma
          1 provvede direttamente il Ministro competente.  Lo  stesso
          Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta
          di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque
          ragione,  direttamente  da  un  soggetto   attuatore,   ivi
          compresi le regioni, le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni. 
              Omissis. 
              5.  L'amministrazione,  l'ente,   l'organo,   l'ufficio
          individuati o i commissari ad acta nominati  ai  sensi  dei
          commi  precedenti,  ove  strettamente  indispensabile   per
          garantire il  rispetto  del  cronoprogramma  del  progetto,
          provvedono  all'adozione   dei   relativi   atti   mediante
          ordinanza motivata, contestualmente  comunicata  all'Unita'
          per  la  razionalizzazione   e   il   miglioramento   della
          regolazione di  cui  all'articolo  5,  in  deroga  ad  ogni
          disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
          il rispetto dei principi generali  dell'ordinamento,  delle
          disposizioni del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle
          misure di prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli  inderogabili
          derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in
          cui  la  deroga   riguardi   la   legislazione   regionale,
          l'ordinanza  e'  adottata,  previa  intesa   in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  da
          adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga  riguardi
          la legislazione in materia di tutela  della  salute,  della
          sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
          patrimonio  culturale,  l'ordinanza  e'   adottata   previa
          autorizzazione della Cabina di regia, qualora il  Consiglio
          dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la
          delibera adottata ai sensi del comma 1. Tali ordinanze sono
          immediatamente efficaci e sono  pubblicate  nella  Gazzetta
          Ufficiale. In caso  di  esercizio  dei  poteri  sostitutivi
          relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale,
          si applicano le previsioni di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, nonche' le disposizioni di cui all'articolo
          4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18  aprile
          2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          giugno 2019, n. 55.». 
              - Il  testo  dell'articolo  13,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              «Art. 13 (Superamento del dissenso).-  1.  In  caso  di
          dissenso, diniego, opposizione  o  altro  atto  equivalente
          proveniente  da  un  organo   statale   che,   secondo   la
          legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in  tutto  o
          in parte, la realizzazione di un intervento rientrante  nel
          PNRR, l'Autorita' politica  delegata  in  materia  di  PNRR
          ovvero il  Ministro  competente,  anche  su  impulso  della
          Struttura di missione PNRR istituita presso  la  Presidenza
          del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale
          per il PNRR di cui all'articolo 6,  ove  un  meccanismo  di
          superamento  del  dissenso  non  sia  gia'  previsto  dalle
          vigenti disposizioni, propone al Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  entro  i  successivi  cinque   giorni,   di
          sottoporre  la  questione  all'esame  del   Consiglio   dei
          ministri per le conseguenti determinazioni.».