Art. 4 bis 
 
Disposizioni in materia di riduzione dei  tempi  di  pagamento  delle
                      pubbliche amministrazioni 
 
  1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, «Riduzione dei tempi
di  pagamento  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle  autorita'
sanitarie»,  della  Missione   1,   componente   1,   del   PNRR   le
Amministrazioni centrali  dello  Stato  adottano  specifiche  misure,
anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei
rispettivi processi di spesa, dandone conto  nell'ambito  della  nota
integrativa  al  rendiconto   secondo   gli   schemi   indicati   dal
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul
rendiconto generale dello Stato. 
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di
valutazione della performance previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,
provvedono  ad   assegnare,   integrando   i   rispettivi   contratti
individuali, ai dirigenti responsabili dei  pagamenti  delle  fatture
commerciali nonche' ai dirigenti apicali delle  rispettive  strutture
specifici  obiettivi  annuali  relativi  al  rispetto  dei  tempi  di
pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del
riconoscimento  della  retribuzione  di  risultato,  in  misura   non
inferiore  al  30  per  cento.  Ai  fini  dell'individuazione   degli
obiettivi  annuali,  si  fa  riferimento  all'indicatore  di  ritardo
annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b),  e  861,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento  degli
obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento  e'  effettuata
dal competente organo di controllo di  regolarita'  amministrativa  e
contabile  sulla  base  degli  indicatori   elaborati   mediante   la
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64. 
  3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi
della Riforma di cui al comma 1,  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, la base di  calcolo  e  le
modalita' di rappresentazione degli indicatori ivi previsti. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si  applicano  agli
enti del Servizio sanitario nazionale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
              «Art. 1 
              1. Le disposizioni del  presente  decreto  disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
                a) accrescere l'efficienza delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                b)  razionalizzare  il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 859 e 861,
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «(Omissis) 
              859.  A  partire  dall'anno  2021,  le  amministrazioni
          pubbliche, diverse  dalle  amministrazioni  dello  Stato  e
          dagli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, applicano: 
                a) le misure di cui alla lettera a) dei commi  862  o
          864, se il debito commerciale residuo, di cui  all'articolo
          33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  rilevato
          alla fine dell'esercizio  precedente  non  si  sia  ridotto
          almeno del 10 per  cento  rispetto  a  quello  del  secondo
          esercizio precedente. In ogni caso le medesime  misure  non
          si applicano se il debito commerciale residuo  scaduto,  di
          cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del
          2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non  e'
          superiore al 5 per cento del totale delle fatture  ricevute
          nel medesimo esercizio; 
                b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se  rispettano
          la condizione di cui alla  lettera  a),  ma  presentano  un
          indicatore di  ritardo  annuale  dei  pagamenti,  calcolato
          sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente,  non
          rispettoso  dei  termini  di  pagamento  delle  transazioni
          commerciali,  come  fissati  dall'articolo  4  del  decreto
          legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
              (Omissis) 
              861. Gli indicatori di cui ai  commi  859  e  860  sono
          elaborati  mediante  la  piattaforma  elettronica  per   la
          gestione telematica del rilascio  delle  certificazioni  di
          cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8  aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 64.  I  tempi  di  ritardo  sono  calcolati
          tenendo  conto  anche  delle   fatture   scadute   che   le
          amministrazioni  non  hanno  ancora  provveduto  a  pagare.
          Limitatamente  all'esercizio   2021,   le   amministrazioni
          pubbliche di  cui  ai  citati  commi  859  e  860,  qualora
          riscontrino,   dalle   proprie   registrazioni   contabili,
          pagamenti  di  fatture  commerciali  non  comunicati   alla
          piattaforma  elettronica  di  cui  al  primo  periodo   del
          presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui  ai
          predetti commi  859  e  860  sulla  base  dei  propri  dati
          contabili, con le modalita'  fissate  dal  presente  comma,
          includendo  anche  i  pagamenti  non   comunicati,   previa
          relativa  verifica  da  parte  del  competente  organo   di
          controllo  di  regolarita'  amministrativa   e   contabile.
          Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  ai  citati  commi  859  e  860  possono
          elaborare  l'indicatore  relativo  al  debito   commerciale
          residuo sulla base dei propri dati contabili  previo  invio
          della comunicazione di cui al comma  867  relativa  ai  due
          esercizi precedenti anche da  parte  delle  amministrazioni
          pubbliche  soggette   alla   rilevazione   SIOPE   di   cui
          all'articolo  14,  commi  6  e  seguenti,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  e  previa  verifica  da  parte  del
          competente   organo    di    controllo    di    regolarita'
          amministrativa e contabile. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  1,  del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  recante
          «Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali»: 
              «Art.  7(Ricognizione  dei   debiti   contratti   dalle
          pubbliche  amministrazioni).  -   1.   Le   amministrazioni
          pubbliche, ai fini della certificazione delle somme  dovute
          per   somministrazioni,   forniture   e   appalti   e   per
          obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi
          dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009,  n.  2  e  dell'articolo  12,  comma
          11-quinquies,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,
          n.  44,  provvedono   a   registrarsi   sulla   piattaforma
          elettronica per la gestione telematica del  rilascio  delle
          certificazioni, predisposta dal Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria  generale
          dello Stato  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo 3 del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              (Omissis).»