Art. 6 
 
                   Semplificazione delle procedure 
           di gestione finanziaria delle risorse del PNRR 
 
  1. Al fine di semplificare le  procedure  di  gestione  finanziaria
delle risorse del PNRR, all'articolo 9 del decreto-legge  6  novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Al fine di consentire l'avvio  e  l'esecuzione  tempestivi  dei
progetti PNRR finanziati a valere  su  autorizzazioni  di  spesa  del
bilancio dello Stato, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
nell'ambito delle disponibilita'  del  conto  corrente  di  tesoreria
centrale «Ministero dell'economia e delle finanze  -  Attuazione  del
Next Generation EU-Italia -  Contributi  a  fondo  perduto»,  di  cui
all'articolo 1, comma 1038, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
puo'  disporre  anticipazioni  in  favore   dei   relativi   soggetti
attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate
richieste  dagli  stessi  presentate,  sentite   le   amministrazioni
centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti  insistono.
Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al  presente  comma
costituiscono trasferimenti di risorse vincolati  alla  realizzazione
tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti
attuatori sono tenuti  a  riversare  nel  citato  conto  corrente  di
tesoreria l'importo  dell'anticipazione  non  utilizzata  a  chiusura
degli interventi». 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,  all'articolo  10,
comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «A decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le  assegnazioni  e
le  rimodulazioni  delle  risorse   finanziarie   in   favore   delle
amministrazioni centrali titolari  degli  interventi  del  PNRR  sono
disposte con le modalita' di cui all'articolo 4-quater, comma 2,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   9,   del
          decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,
          recante «Disposizioni urgenti per  l'attuazione  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e   per   la
          prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Rafforzamento ed efficienza  dei  processi  di
          gestione,   revisione   e   valutazione   della   spesa   e
          miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti).  -
          1. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, le  parole  «31  dicembre  2025.»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre  2026.  Le  risorse
          dei  programmi  operativi  complementari   possono   essere
          utilizzate  anche  per  il  supporto  tecnico  e  operativo
          all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
          (PNRR).». 
              2. Ai fini della tempestiva  attuazione  della  Riforma
          1.11 del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR),
          per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il
          rispetto dei tempi  di  pagamento  dei  debiti  commerciali
          delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1 della legge
          30 dicembre  2018,  n.  145,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 861, dopo  le  parole  «amministrativa  e
          contabile.» e' aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente
          agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni  pubbliche  di
          cui  ai  citati  commi  859   e   860   possono   elaborare
          l'indicatore relativo al debito commerciale  residuo  sulla
          base  dei  propri  dati  contabili   previo   invio   della
          comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due  esercizi
          precedenti anche da parte delle  amministrazioni  pubbliche
          soggette alla rilevazione SIOPE  di  cui  all'articolo  14,
          commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
          previa verifica da parte del competente organo di controllo
          di regolarita' amministrativa e contabile.»; 
                b) al comma 862,  dopo  le  parole  «la  contabilita'
          finanziaria,» sono inserite le seguenti: «anche  nel  corso
          della gestione provvisoria o esercizio provvisorio,»; 
                c) al comma 871, dopo le parole  «lettera  b),»  sono
          inserite le seguenti «e le comunicazioni di  cui  al  comma
          867 degli enti che si  avvalgono  della  facolta'  prevista
          dall'ultimo periodo del comma 861». 
              3.  Al  fine  di  favorire  la  produzione  di  analisi
          sull'impatto  su  occupazione  e  retribuzione  del  lavoro
          dipendente e autonomo e  su  altri  fenomeni  di  interesse
          settoriale del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
          tramite la stipula di convenzioni o l'avvio di programmi di
          ricerca, le amministrazioni  pubbliche,  nell'ambito  delle
          risorse umane  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione
          vigente, possono promuovere l'utilizzo a fini di ricerca di
          dati  provenienti  da  archivi  amministrativi  e  la  loro
          integrazione con informazioni provenienti  anche  da  fonti
          esterne all'amministrazione originaria. 
              4. Le  convenzioni  stipulate  ovvero  i  programmi  di
          ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito internet
          istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano
          gli scopi perseguiti, i tipi di  dati  trattati,  le  fonti
          utilizzate,  le  misure  di  sicurezza,  i   titolari   del
          trattamento nonche' i tempi di conservazione e  ogni  altra
          garanzia  adottata  per  tutelare  la  riservatezza   degli
          interessati, coerentemente con l'articolo 5 del regolamento
          (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
          aprile 2016. In ogni caso, i dati trattati sono privati  di
          ogni riferimento  che  permetta  l'identificazione  diretta
          delle unita' statistiche sottostanti. 
              5.  Le  amministrazioni   provvedono   alle   attivita'
          previste dai commi 3 e 4 con le risorse umane,  finanziarie
          e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              6.  Al  fine  di  consentire  l'avvio  e   l'esecuzione
          tempestivi  dei  progetti  PNRR  finanziati  a  valere   su
          autorizzazioni  di  spesa  del  bilancio  dello  Stato,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito  delle
          disponibilita' del conto corrente di tesoreria  centrale  «
          Ministero dell'economia e delle finanze  -  Attuazione  del
          Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo  perduto  »,
          di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30  dicembre
          2020, n. 178, puo' disporre  anticipazioni  in  favore  dei
          relativi  soggetti  attuatori,  ivi   compresi   gli   enti
          territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi
          presentate, sentite le  amministrazioni  centrali  titolari
          degli interventi PNRR su cui i progetti  insistono.  Per  i
          soggetti attuatori, le anticipazioni  di  cui  al  presente
          comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla
          realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i  quali
          sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti a  riversare
          nel  citato   conto   corrente   di   tesoreria   l'importo
          dell'anticipazione  non   utilizzata   a   chiusura   degli
          interventi. 
              7. Le  risorse  erogate  ai  sensi  del  comma  6  sono
          tempestivamente reintegrate al predetto conto  corrente  di
          tesoreria, dalle medesime  amministrazioni  titolari  degli
          interventi,  a  valere  sui  pertinenti   stanziamenti   di
          bilancio. 
              8. Ai fini del  rafforzamento  delle  attivita',  degli
          strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica  e
          dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso
          il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale  dello  Stato,  e'  istituito  il
          Comitato  scientifico  per  le  attivita'   inerenti   alla
          revisione  della  spesa,  con  funzioni  di   indirizzo   e
          programmazione delle attivita' di analisi e di  valutazione
          della spesa e di supporto alla definizione  della  proposta
          del   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze    per
          l'applicazione dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre
          2009, n. 196. Il Comitato opera in coerenza  con  le  linee
          guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e
          con  i  conseguenti  specifici   indirizzi   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri
          e le metodologie per la definizione dei  processi  e  delle
          attivita' di revisione della spesa, nonche'  gli  obiettivi
          da perseguire.  Il  Comitato  e'  composto  dal  Ragioniere
          generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente,
          o da un suo delegato individuato in relazione alla  materia
          trattata,  nonche'  da  un   rappresentante   della   Banca
          d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto  nazionale  di
          statistica (ISTAT) e da un rappresentante della  Corte  dei
          conti, designati dalle rispettive amministrazioni.  Possono
          essere chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti
          di  alto  profilo  tecnico-scientifico  e  di  riconosciuta
          competenza in materia di finanza pubblica e di  valutazione
          delle politiche pubbliche, individuati dal  Presidente  del
          Comitato nell'ambito  delle  istituzioni  pubbliche,  delle
          universita', degli enti e istituti di ricerca. I membri del
          Comitato  durano  in  carica  tre  anni  e  possono  essere
          confermati una  sola  volta.  Alle  riunioni  del  Comitato
          possono  essere  invitati  rappresentanti  delle  pubbliche
          amministrazioni ed  esperti  esterni  con  professionalita'
          inerenti alle  materie  trattate.  La  partecipazione  alle
          riunioni del Comitato non da' diritto  alla  corresponsione
          di  compensi,  indennita',  gettoni  di  presenza  o  altri
          emolumenti  comunque  denominati.  Ai   partecipanti   alle
          riunioni del Comitato spettano gli  eventuali  rimborsi  di
          spese  previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia  di
          trattamento  di  missione,  ai  cui  oneri  si  fa   fronte
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente.  Alle  spese  di  funzionamento  del  Comitato  si
          provvede   nell'ambito   delle   risorse   disponibili    a
          legislazione vigente. 
              9. Per le attivita' istruttorie  e  di  segreteria  del
          Comitato scientifico di cui al comma 8 e' istituita, presso
          il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato, una apposita  Unita'
          di missione,  che  svolge  anche  attivita'  di  segreteria
          tecnica, cui e' preposto un dirigente di livello generale e
          due dirigenti di livello non generale,  con  corrispondente
          incremento della dotazione organica dirigenziale.  L'Unita'
          di missione, anche in collaborazione  con  gli  ispettorati
          generali del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
          Stato, svolge attivita'  di  analisi  e  valutazione  della
          spesa sulla base degli indirizzi e del programma di  lavoro
          definiti dal  Comitato  scientifico  di  cui  al  comma  8.
          L'Unita' di missione, nell'ambito della  procedura  di  cui
          all'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
          collabora alle attivita' necessarie alla definizione  degli
          obiettivi di spesa dei Ministeri e  dei  relativi  accordi,
          nonche' al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle
          relative   relazioni.   L'Unita'   di   missione   concorre
          all'attivita' dei nuclei di  analisi  e  valutazione  della
          spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196  del
          2009. Ai fini di cui al presente comma  e'  autorizzata  la
          spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il
          Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
          conferire  gli  incarichi  di  livello   dirigenziale   non
          generale di cui al  presente  comma  in  deroga  ai  limiti
          percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Si  applicano   le
          disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31
          maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 2021, n. 108. 
              10.  Per   il   rafforzamento   delle   strutture   del
          Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  ivi
          inclusi l'Unita' di missione di cui al comma 9 e  i  Nuclei
          di valutazione della spesa di  cui  all'articolo  39  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per le attivita' di
          implementazione dei processi di redazione del  bilancio  di
          genere   e   del   bilancio   ambientale,   il    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  per   il
          triennio 2021-2023, a reclutare  con  contratto  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
          facolta' assunzionali, nei limiti della  vigente  dotazione
          organica, un contingente  di  40  unita'  di  personale  da
          inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza  il
          previo svolgimento delle procedure di  mobilita',  mediante
          l'indizione di apposite procedure concorsuali  pubbliche  o
          scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
          A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.864.375  annui
          a decorrere dall'anno 2022. Anche in  considerazione  delle
          esigenze di cui al presente comma,  all'articolo  1,  comma
          884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
          le  parole:  «per  l'anno  2021»  sono   sostituite   dalle
          seguenti: «per gli anni 2022 e 2023». 
              11.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti  previsti   dal
          presente  articolo  il  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato puo' altresi' avvalersi del supporto  di  societa'  a
          prevalente   partecipazione   pubblica,   nonche'   di   un
          contingente massimo di 10 esperti, ai  sensi  dell'articolo
          7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          di  comprovata  qualificazione  professionale,  fino  a  un
          importo massimo di euro  50.000  lordi  annui  per  singolo
          incarico, entro il limite  di  spesa  complessivo  di  euro
          500.000. I nominativi degli esperti  selezionati,  le  loro
          retribuzioni e i loro curricula sono resi pubblici nel sito
          internet del Ministero dell'economia e delle finanze  entro
          trenta giorni  dalla  conclusione  dei  procedimenti  delle
          rispettive  nomine,  nel   rispetto   degli   obblighi   di
          pubblicazione  previsti  a  legislazione  vigente  e  delle
          disposizioni in materia di trattamento dei dati  personali.
          Per le medesime finalita' il Dipartimento e' autorizzato  a
          stipulare convenzioni con universita', enti e  istituti  di
          ricerca. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata
          la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2022. 
              12.  Le  risorse  iscritte  nel  bilancio  dello  Stato
          espressamente   finalizzate   alla   realizzazione    degli
          interventi del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          possono   essere   versate   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze   sui   conti   correnti
          infruttiferi aperti  presso  la  Tesoreria  centrale  dello
          Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30
          dicembre 2020, n. 178, laddove  richiesto  da  esigenze  di
          unitarieta' e  flessibilita'  di  gestione  del  PNRR.  Gli
          schemi dei  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze adottati ai sensi del primo periodo sono  trasmessi
          alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte
          delle Commissioni parlamentari  competenti  per  i  profili
          finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data  di
          trasmissione, decorsi i  quali  i  decreti  possono  essere
          comunque adottati. 
              13. I fondi esistenti sui conti correnti aperti  presso
          la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1,
          commi 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
          nonche' sulle apposite contabilita' speciali intestate alle
          amministrazioni  dello  Stato   per   la   gestione   degli
          interventi del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  -
          Italia non sono soggetti ad esecuzione forzata.  Sui  fondi
          ivi depositati non sono ammessi  atti  di  sequestro  o  di
          pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato,  a
          pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio.  Gli  atti  di
          sequestro o di pignoramento  eventualmente  notificati  non
          determinano  obbligo  di  accantonamento  da  parte   delle
          sezioni medesime. 
              14. Le  attivita'  connesse  alla  realizzazione  della
          riforma 1.15 del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza
          denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di
          un sistema unico di  contabilita'  economico-patrimoniale»,
          inserita nella  missione  1,  componente  1,  dello  stesso
          Piano, sono svolte dalla Struttura di governance  istituita
          presso il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato  n.
          35518 del 5 marzo 2020. 
              15. Ai fini delle attivita' di  cui  al  comma  14,  ai
          componenti dello Standard Setter Board, di cui all'articolo
          3 della predetta determina del  Ragioniere  generale  dello
          Stato, e' riconosciuto, per gli anni dal 2022 al  2026,  un
          compenso  onnicomprensivo,  per  un   importo   annuo   non
          superiore a 8.000 euro per singolo componente. A  tal  fine
          e' autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno  degli
          anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese  di
          funzionamento della Struttura di  governance,  si  provvede
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              16. Al fine di favorire la  partecipazione  degli  enti
          territoriali alla definizione della riforma 1.15 del  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative  ai
          principi e agli standard contabili elaborate dallo Standard
          Setter Board di cui al comma  15  sono  trasmesse,  per  il
          parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo  3-bis
          del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
              17. Con una o piu' determine  del  Ragioniere  generale
          dello Stato, sono apportate le  necessarie  modifiche  alla
          citata Determina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare
          attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16. 
              18. Agli oneri derivanti dal presente articolo  pari  a
          3.155.946 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a
          3.035.946  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2027,   si
          provvede per 3.155.946 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2022,   mediante   riduzione   delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma «Fondi di  riserva  e  speciali»  della  missione
          «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              18-bis. All'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  9
          giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2021, n. 113,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «A
          tal fine, con circolare del Ministero dell'economia e delle
          finanze sono stabiliti le  modalita',  le  condizioni  e  i
          criteri in base ai quali le  amministrazioni  titolari  dei
          singoli interventi possono  imputare  nel  relativo  quadro
          economico i costi per il predetto personale da rendicontare
          a carico del PNRR»; 
                b) al terzo periodo, le parole: «L'ammissibilita'  di
          tali  spese  a  carico  del  PNRR»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «L'ammissibilita' di ulteriori spese di personale
          a carico del PNRR rispetto  a  quelle  di  cui  al  secondo
          periodo».» 
                -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   investimenti   e
          sicurezza  delle  infrastrutture,  dei  trasporti  e  della
          circolazione stradale, per la funzionalita'  del  Ministero
          delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  del
          Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  e  dell'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture stradali e  autostradali»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 10. (Procedure di attuazione del Piano  Nazionale
          di Ripresa e Resilienza e modalita' di accesso  ai  servizi
          erogati in rete  dalle  pubbliche  amministrazioni).  -  1.
          All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  il
          comma 1039 e' sostituito dal seguente:  «1039.  Le  risorse
          giacenti nei conti correnti infruttiferi di  cui  al  comma
          1038  sono   attribuite,   in   relazione   al   fabbisogno
          finanziario,  a  ciascuna  amministrazione   od   organismo
          titolare e/o  attuatore  dei  progetti,  sulla  base  delle
          procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel
          rispetto  del  sistema  di  gestione  e   controllo   delle
          componenti del Next Generation EU.». 
              2.  Il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  con  cui  sono  state   individuate   le   risorse
          finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione
          del Consiglio  UE  -  ECOFIN  recante  «Approvazione  della
          Valutazione del Piano Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza
          dell'Italia», viene  aggiornato  sulla  base  di  eventuali
          riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto  previsto
          dalla normativa dell'Unione. Le risorse del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione necessarie all'attuazione del  Piano
          sono assegnate annualmente sulla  base  del  cronoprogramma
          finanziario degli interventi cui esse sono destinate. 
              3. La notifica della citata decisione di esecuzione del
          consiglio  UE  -   ECOFIN   recante   «Approvazione   della
          Valutazione del Piano Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza
          dell'Italia»,   unitamente   al   decreto   del    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  di  cui   al   comma   2,
          costituiscono  la  base  giuridica   di   riferimento   per
          l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili,
          delle  procedure  di  attuazione  dei  singoli   interventi
          previsti dal PNRR, secondo quanto  disposto  dalla  vigente
          normativa nazionale ed europea, ivi  compresa  l'assunzione
          dei corrispondenti  impegni  di  spesa,  nei  limiti  delle
          risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2. A
          decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
          24 febbraio 2023, n. 13, le assegnazioni e le rimodulazioni
          delle risorse finanziarie in favore  delle  amministrazioni
          centrali titolari degli interventi del PNRR  sono  disposte
          con le modalita' di cui all'articolo 4-quater, comma 2, del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
              4. Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai  fini
          della contabilizzazione e rendicontazione delle  spese,  le
          amministrazioni ed i soggetti responsabili  dell'attuazione
          possono  utilizzare  le  «opzioni  di  costo  semplificate»
          previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento  (UE)
          2021/1060 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  24
          giugno 2021. Ove possibile, la  modalita'  semplificata  di
          cui   al   primo   periodo   e'   altresi'   estesa    alla
          contabilizzazione  e  alla  rendicontazione   delle   spese
          sostenute nell'ambito dei Piani di sviluppo e  coesione  di
          cui all'articolo 44 del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  giugno
          2019, n. 58. 
              5. In sede di definizione dei provvedimenti che  recano
          le procedure di attuazione degli interventi del  PNRR,  ivi
          incluse  quelle  relative  ai  progetti   in   essere,   le
          amministrazioni responsabili,  in  aggiunta  agli  ordinari
          criteri previsti dalla normativa di  settore,  stabiliscono
          ulteriori e specifici criteri di assegnazione delle risorse
          idonei ad assicurare  il  rispetto  delle  condizionalita',
          degli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali   e   dei
          cronoprogrammi  previsti  dal  PNRR,  nonche'  i   relativi
          obblighi  di  monitoraggio,  rendicontazione  e   controllo
          previsti  dal  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, anche  sulla
          base di apposite linee guida da emanarsi  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              6. Nel caso in cui si  renda  necessario  procedere  al
          recupero  di  somme  nei  confronti  delle  regioni,  delle
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti
          locali, si applicano le procedure di  cui  al  comma  7-bis
          dell'articolo 1 del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.  59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,
          n. 101. 
              7.  All'articolo  64  del  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis.  Fatto
          salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui
          all'articolo   2,   comma   2,   lettera   a),   utilizzano
          esclusivamente le identita' digitali SPID  e  la  carta  di
          identita'  elettronica  ai  fini  dell'identificazione  dei
          cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o
          del Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica  e  la
          transizione digitale e' stabilita la data a decorrere dalla
          quale i soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,  lettera
          a), utilizzano esclusivamente le identita'  digitali  SPID,
          la carta di identita' elettronica e la Carta Nazionale  dei
          servizi  per  consentire  l'accesso  delle  imprese  e  dei
          professionisti ai propri servizi in rete, nonche' la data a
          decorrere dalla quale i soggetti  di  cui  all'articolo  2,
          comma 2, lettere  b)  e  c)  utilizzano  esclusivamente  le
          identita' digitali SPID, la carta di identita'  elettronica
          e   la   carta    Nazionale    dei    servizi    ai    fini
          dell'identificazione  degli  utenti  dei   propri   servizi
          on-line». 
              7-bis. Dopo l'articolo 48 del decreto-legge  31  maggio
          2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          luglio 2021, n. 108, e' inserito il seguente: 
              «Art.   48-bis   (Interventi    sulle    infrastrutture
          energetiche   lineari).   -   1.   Per    gli    interventi
          infrastrutturali ferroviari rientranti  nelle  disposizioni
          di cui agli articoli 44  e  48,  che  ai  fini  della  loro
          funzionalita'    necessitano    di     connessione     alle
          infrastrutture   lineari    energetiche,    le    procedure
          autorizzatorie  di  cui  ai   predetti   articoli   possono
          applicarsi anche alla  progettazione  degli  interventi  di
          modifica, potenziamento, rifacimento totale  o  parziale  o
          nuova realizzazione  di  tali  infrastrutture,  ove  queste
          siano strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura
          ferroviaria.  In  tali  casi,  il  procedimento  si  svolge
          mediante unica conferenza di servizi alla quale partecipano
          tutte  le  amministrazioni   competenti   all'adozione   di
          provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese  relativi
          all'infrastruttura ferroviaria e alle opere di connessione.
          La  determinazione  conclusiva  della  conferenza   dispone
          l'approvazione del progetto ferroviario e  l'autorizzazione
          alla costruzione e all'esercizio delle opere di connessione
          elettriche    in    favore     del     soggetto     gestore
          dell'infra-struttura lineare  energetica,  ai  sensi  degli
          articoli  52-bis  e  seguenti   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con tale
          determinazione,    le    connessioni    elettriche     alle
          infrastrutture di cui al primo periodo sono  dichiarate  di
          pubblica utilita'  e  inamovibili  ai  sensi  dell'articolo
          52-quater, commi 1 e 5, del citato testo unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del  2001  e
          la  loro  localizzazione,  in  caso  di  difformita'  dallo
          strumento urbanistico vigente, ha effetto di  variante  con
          contestuale    imposizione    del    vincolo    preordinato
          all'esproprio,  con  attribuzione   del   relativo   potere
          espropriativo  al  soggetto   gestore   dell'infrastruttura
          lineare energetica». 
              7-ter. All'articolo 53, comma 2, del  decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «finalizzati  a
          garantire» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle
          sole infrastrutture gia' in esercizio». 
              7-quater.   Al   primo   periodo   del   comma   17-bis
          dell'articolo 13 del decreto-legge  31  dicembre  2020,  n.
          183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          2021, n. 21, dopo le parole: «da parte dei gestori e  delle
          imprese ferroviarie» sono aggiunte le seguenti: «,  nonche'
          a definire i tempi di adeguamento a dette  prescrizioni  da
          parte dei gestori e delle imprese ferroviarie». 
              7-quinquies.  Al  fine  di  assicurare   l'efficace   e
          tempestiva attuazione degli  interventi  pubblici  previsti
          dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,  di  cui  al
          regolamento (UE) 2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31  dicembre  2026
          le amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   possono
          avvalersi direttamente  della  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti S.p.a.  e  di  societa'  da  essa  direttamente  o
          indirettamente controllate per attivita'  di  assistenza  e
          supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e  per
          attivita' a queste connesse, strumentali  o  accessorie.  I
          rapporti tra le parti sono regolati sulla base di  apposite
          convenzioni,  anche   in   relazione   alla   remunerazione
          dell'attivita' svolta, concluse sulla base e in conformita'
          all'accordo quadro stipulato tra il Ministero dell'economia
          e delle finanze e la societa'  Cassa  depositi  e  prestiti
          Spa. Le amministrazioni possono sottoscrivere  le  suddette
          convenzioni   nei   limiti   delle   risorse    finanziarie
          disponibili  a   legislazione   vigente   nell'ambito   dei
          rispettivi bilanci, anche a  valere  sui  quadri  economici
          degli investimenti che concorrono a realizzare. 
              7-sexies. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma
          7-quinquies nonche' al fine di rafforzare  il  settore  del
          venture capital, il Ministero dello sviluppo economico, nel
          rispetto delle condizioni previste dalla sezione 2.1  della
          comunicazione  della  Commissione  europea  2014/C   19/04,
          concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati
          a promuovere gli  investimenti  per  il  finanziamento  del
          rischio,  e'  autorizzato  a  sottoscrivere,  fino   a   un
          ammontare pari a 2 miliardi di euro, secondo la  disciplina
          dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno
          o  piu'  fondi  per  il  venture  capital,  come   definiti
          dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che investono in  fondi
          per il venture capital, comprese quote o  azioni  di  fondi
          per il venture debt o di uno o piu' fondi che investono  in
          fondi per il venture debt,  istituiti  dalla  societa'  che
          gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116,
          della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  a  condizione  che
          altri investitori professionali, compresa la societa' Cassa
          depositi e prestiti Spa in qualita' di  istituto  nazionale
          di promozione ai sensi dell'articolo 1,  comma  826,  della
          legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sottoscrivano  risorse
          aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare  della
          sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo  restando  il
          rispetto della richiamata sezione della comunicazione della
          Commissione europea 2014/C 19/04. A tal fine e' autorizzato
          il versamento all'entrata del bilancio dello  Stato,  entro
          il 31 dicembre 2021, dell'importo di  2  miliardi  di  euro
          delle somme  iscritte  in  conto  residui  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
          riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
          27, comma 17, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77,  per  la  successiva  riassegnazione  al  pertinente
          capitolo di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          dello sviluppo economico  relativo  all'articolo  1,  comma
          209, della citata legge n. 145 del 2018.  La  normativa  di
          attuazione  recante  le  modalita'  di   investimento   del
          Ministero dello sviluppo economico attraverso il  fondo  di
          sostegno al venture capital disciplina anche le conseguenze
          del mancato investimento di almeno  il  60  per  cento  del
          patrimonio del fondo  entro  cinque  anni  dalla  chiusura,
          anche parziale, del primo periodo di sottoscrizione. Per la
          gestione degli interventi  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso
          la Tesoreria centrale dello Stato, intestato  al  Ministero
          dello sviluppo economico, cui  affluiscono  le  risorse  ad
          esso assegnate e sul quale la  societa'  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa e'  autorizzata  a  effettuare  operazioni  di
          versamento e di prelevamento per le medesime finalita'.  Il
          Ministero dello sviluppo economico stipula con la  societa'
          Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita  convenzione  per
          la disciplina delle modalita' operative di  gestione  delle
          risorse assegnate al citato conto corrente. 
              7-septies. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma
          7-quinquies, limitatamente agli strumenti e agli interventi
          in favore delle piccole e medie imprese, le amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, possono avvalersi anche della  societa'
          Mediocredito centrale S.p.a. 
              7-octies. All'articolo 8, comma 2-bis,  terzo  periodo,
          del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per evitare
          qualsiasi effetto decadenziale». 
              7-novies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies  si
          applicano  anche  agli  interventi  pubblici  previsti  dal
          programma React-EU, di cui al  regolamento  (UE)  2020/2221
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23  dicembre
          2020, dai fondi europei di cui al regolamento (UE, EURATOM)
          2018/1046 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  18
          luglio 2018, dal Fondo europeo di cui al  regolamento  (UE)
          2021/1056 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  24
          giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027
          di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 24  giugno  2021,  dal  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione di cui  al  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88,  dal  fondo  complementare  di  cui  al
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  1°  luglio  2021,  n.  101,  o
          comunque previsti  nell'ambito  di  piani  o  strumenti  di
          programmazione europea. 
              7-decies. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma
          7-quinquies, il Presidente del Consiglio dei ministri o  il
          Ministro  o  il  Sottosegretario  di  Stato  delegato  alle
          politiche  spaziali  e  aerospaziali,  nel  rispetto  delle
          condizioni previste nella comunicazione  della  Commissione
          europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla  comunicazione
          della Commissione europea 2021/C  508/01,  concernente  gli
          orientamenti sugli aiuti di Stato  destinati  a  promuovere
          gli investimenti  per  il  finanziamento  del  rischio,  e'
          autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a  90
          milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano nazionale
          per gli investimenti complementari, di cui all'articolo  1,
          comma 2, lettera a), punto 3, del  decreto-legge  6  maggio
          2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          luglio 2021, n. 101, per 10  milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 35 milioni di euro per l'anno  2023,  28  milioni  di
          euro per l'anno 2024 e 17 milioni di euro per l'anno  2025,
          quote o azioni di uno o piu' fondi per il venture  capital,
          come definiti dall'articolo 31, comma 2, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, ovvero di uno  o  piu'  fondi
          che investono in fondi per  il  venture  capital,  comprese
          quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o piu'
          fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti
          dalla  societa'  che  gestisce  anche  le  risorse  di  cui
          all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145. I rapporti tra le parti,  i  criteri  e  le  modalita'
          degli   investimenti   sono   regolati    da    un'apposita
          convenzione, anche per  quanto  riguarda  la  remunerazione
          dell'attivita' svolta. I rimborsi dei capitali investiti  e
          qualsiasi ritorno sui  medesimi,  incluse  le  plusvalenze,
          sono  versati  all'entrata  del  bilancio  autonomo   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri.»