Art. 6 bis 
 
Flessibilita' per l'utilizzo degli avanzi per investimenti  locali  e
             per la gestione dei fondi correnti del PNRR 
 
  1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deroga di cui  al
periodo precedente si applica anche ai finanziamenti  di  derivazione
statale ed europea assegnati  per  spese  correnti  finalizzate  alla
realizzazione di interventi afferenti al PNRR». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   15,   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2021,   n.   108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 15. (Procedure finanziarie e contabili).  -  1.
          All'articolo 1, comma 1039, della legge 30  dicembre  2020,
          n. 178, le parole "su un  conto  corrente  della  Tesoreria
          centrale appositamente  istituito"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "su un conto aperto presso la Tesoreria statale". 
                2. Le procedure relative  alla  gestione  finanziaria
          delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono  stabilite
          in  sede   di   emanazione   dei   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1,  comma
          1042, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281. 
                3.  Gli  enti  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118  utilizzano  le  risorse
          ricevute per l'attuazione del PNRR e del  PNC  che  a  fine
          esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in
          deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
                4. Gli enti di cui al comma 3  possono  accertare  le
          entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del  PNRR
          e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto
          o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover
          attendere  l'impegno  dell'amministrazione  erogante,   con
          imputazione agli esercizi di esigibilita' ivi previsti. 
                  4-bis. Gli enti locali che si trovano in  esercizio
          provvisorio o gestione provvisoria  sono  autorizzati,  per
          gli anni dal 2021  al  2026,  a  iscrivere  in  bilancio  i
          relativi finanziamenti di derivazione  statale  ed  europea
          per investimenti mediante apposita variazione, in deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 163  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  dall'allegato  4/2
          annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118.  La
          deroga di cui al periodo precedente  si  applica  anche  ai
          finanziamenti di derivazione statale ed  europea  assegnati
          per  spese  correnti  finalizzate  alla  realizzazione   di
          interventi afferenti al PNRR. 
                5. All'articolo 4-quater, comma 1, del  decreto-legge
          18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole «2020 e  2021»  sono
          sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022». 
                6.   Il   piano   dei   conti   integrato   per    le
          amministrazioni centrali dello Stato di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 12 novembre 2018,  n.  140,  ai
          sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n.
          196,  puo'  essere  aggiornato  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, anche rivedendo  il  livello
          minimo di articolazione e la  sua  composizione  in  moduli
          distinti.  Il  termine   della   sperimentazione   di   cui
          all'articolo 38-sexies della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196, e' prorogato di un anno.»