Art. 7 bis 
 
       Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi 
 
  1. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
luglio 2022, n. 91, e'  da  intendersi  nel  senso  che  le  stazioni
appaltanti, per l'anno 2023, possono fare  richiesta  di  accesso  al
Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26,  purche'  la
richiesta  non  riguardi   le   medesime   lavorazioni   eseguite   e
contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia gia'  stato  accesso  ai
Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  26,  comma  6-bis,
          del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,  convertito
          con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91: 
                «Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di  appalti
          pubblici di lavori  (Omissis)).  -  6-bis.  Dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,   per
          fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei   prezzi   dei
          materiali da costruzione,  nonche'  dei  carburanti  e  dei
          prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici  di
          lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale,
          nonche' agli accordi quadro  di  cui  all'articolo  54  del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati  sulla  base
          di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31
          dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente
          alle lavorazioni eseguite o  contabilizzate  dal  direttore
          dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31
          dicembre 2023 e' adottato, anche in deroga alle  specifiche
          clausole contrattuali e  a  quanto  previsto  dall'articolo
          216, comma 27-ter, del citato  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al
          comma 2 del presente  articolo  aggiornati  annualmente  ai
          sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo n. 50 del 2016. I  maggiori  importi  derivanti
          dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo,  al
          netto dei  ribassi  formulati  in  sede  di  offerta,  sono
          riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del  90
          per cento  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  al  quarto
          periodo,  nonche'  di  quelle  trasferite   alla   stazione
          appaltante  ai  sensi  del  quinto  periodo.  Il   relativo
          certificato  di  pagamento  e'  emesso  contestualmente   e
          comunque entro cinque giorni dall'adozione dello  stato  di
          avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le  stazioni
          appaltanti utilizzano: nel limite  del  50  per  cento,  le
          risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
          economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
          agli  impegni  contrattuali  gia'  assunti;  le   eventuali
          ulteriori somme  a  disposizione  della  medesima  stazione
          appaltante  e  stanziate  annualmente  relativamente   allo
          stesso intervento; le somme derivanti  da  ribassi  d'asta,
          qualora non ne sia prevista una diversa destinazione  sulla
          base delle norme vigenti; le somme disponibili relative  ad
          altri interventi  ultimati  di  competenza  della  medesima
          stazione appaltante e per i quali siano  stati  eseguiti  i
          relativi  collaudi  o  emessi  i  certificati  di  regolare
          esecuzione, nel rispetto delle  procedure  contabili  della
          spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso
          di insufficienza delle risorse di cui  al  quarto  periodo,
          per l'anno 2023 le  stazioni  appaltanti  che  non  abbiano
          avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e  b),
          del presente articolo per l'anno 2022, accedono al  riparto
          del Fondo di cui al comma 6-quater  del  presente  articolo
          nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  sono  stabilite  le
          modalita' di accesso al Fondo e i criteri  di  assegnazione
          delle risorse agli aventi diritto. 
              (Omissis).»