Art. 2
Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di
rilascio del nulla osta al lavoro
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 22:
1) al comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2.»;
2) al comma 5, le parole: «sentito il questore» sono sostituite
dalle seguenti: «acquisite le informazioni dalla questura
competente»;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5.01 Il nulla osta
e' rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5,
non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli
elementi ostativi di cui al presente articolo»;
4) dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente:
«5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi
ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli
effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la
revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del
contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di soggiorno»;
5) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di
soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa nel territorio nazionale»;
b) all'articolo 24, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.01,
5-quater e 6-bis»;
c) dopo l'articolo 24, e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli ingressi
previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei
requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto
collettivo di lavoro e la congruita' del numero delle richieste
presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e' demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del
presente articolo, ai professionisti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ai
quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono anche
conto della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio
economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi
compresi quelli gia' richiesti ai sensi del presente testo unico, e
del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito positivo
delle verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il datore di
lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore
straniero.
3. L'asseverazione di cui al comma 2 non e' comunque richiesta
con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei
datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si
impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei
requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e
le modalita' di cui all'articolo 22, commi 5.01 e 6-bis.
4. Resta ferma la possibilita', da parte dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate,
di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle
procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.».