Art. 3 
 
            Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote 
 
  1. All'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica:  «Titoli  di  prelazione»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Corsi di istruzione e formazione professionale  nei  Paesi
di origine»; 
    b) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell'istruzione,» sono
sostituite dalle seguenti: «, dal  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito  o   dal   Ministero»   e,   dopo   le   parole:   «formazione
professionale», sono aggiunte le seguenti: «e civico-linguistica»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  E'  consentito,  al  di  fuori  delle  quote  di   cui
all'articolo 3, comma 4, con le procedure  di  cui  all'articolo  22,
l'ingresso e il  soggiorno  per  lavoro  subordinato  allo  straniero
residente  all'estero,  all'apolide  e  al   rifugiato   riconosciuto
dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati  o  dalle
autorita' competenti nei Paesi di  primo  asilo  o  di  transito  che
completa le attivita' di istruzione e formazione di cui al  comma  1,
organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria  del
settore produttivo interessato. Il nulla osta e' rilasciato senza  il
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti  ai
commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto  di  ingresso  e'
presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del
corso ed e' corredata della conferma della disponibilita' ad assumere
da parte del datore di lavoro.  Al  sopravvenuto  accertamento  degli
elementi ostativi  di  cui  all'articolo  22,  anche  a  seguito  dei
controlli  effettuati  ai  sensi  dell'articolo  24-bis,   comma   4,
conseguono la revoca del nulla osta e del visto,  la  risoluzione  di
diritto del contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di
soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  adotta
linee guida con le quali sono fissatele modalita' di  predisposizione
dei programmi di  formazione  professionale  e  civico-linguistica  e
individuati i criteri per  la  loro  valutazione.  Il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  comunica,  entro  sette  giorni
dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale le generalita'  dei
partecipanti,  per  consentire  l'espletamento  dei   controlli,   da
effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22,  comma  5,  e  per
verificare l'assenza degli  elementi  ostativi  di  cui  all'articolo
22.»; 
    d) al comma 3, le parole: «Gli stranieri», sono sostituite  dalle
seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli stranieri»; 
    e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, anche con il  concorso  di  proprie
agenzie strumentali e societa' in house, puo' promuovere  la  stipula
di accordi di collaborazione e  intese  tecniche  con  organizzazioni
internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti  nel  campo
della formazione e dei servizi per il  lavoro  nei  Paesi  terzi  nei
confronti dei quali sussiste l'interesse  a  promuovere  percorsi  di
qualificazione  professionale   e   la   selezione   dei   lavoratori
direttamente nei Paesi di origine,  che  potranno  fare  ingresso  in
Italia con le procedure di cui al comma 2-bis. 
      4-ter. In via  transitoria,  per  gli  anni  2023  e  2024,  e'
consentito  alle  organizzazioni  nazionali  dei  datori  di   lavoro
presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del  lavoro  e  alle
loro articolazioni territoriali o di categoria di concordare con  gli
organismi formativi o con gli operatori dei servizi  per  il  lavoro,
accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le
associazioni  operanti  nel  settore  dell'immigrazione  iscritti  al
registro delle associazioni e degli enti  che  svolgono  attivita'  a
favore degli immigrati, di cui all'articolo 52 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,
programmi di formazione professionale  e  civico-linguistica  per  la
selezione e la formazione di lavoratori  direttamente  nei  Paesi  di
origine. A completamento del corso di formazione, previa  verifica  e
attestazione da parte dei predetti enti, i  lavoratori  possono  fare
ingresso in Italia con le procedure previste  per  gli  ingressi  per
lavoro per casi particolari, ai sensi  dell'articolo  27,  entro  tre
mesi dalla conclusione del corso». 
  2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole:  «puo'
essere convertito,» sono aggiunte le seguenti:  «al  di  fuori  delle
quote di cui all'articolo 3, comma 4,».