Art. 3
Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote
1. All'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica: «Titoli di prelazione» e' sostituita dalla
seguente: «Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi
di origine»;
b) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell'istruzione,» sono
sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero dell'istruzione e del
merito o dal Ministero» e, dopo le parole: «formazione
professionale», sono aggiunte le seguenti: «e civico-linguistica»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. E' consentito, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22,
l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero
residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto
dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle
autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che
completa le attivita' di istruzione e formazione di cui al comma 1,
organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del
settore produttivo interessato. Il nulla osta e' rilasciato senza il
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai
commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso e'
presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del
corso ed e' corredata della conferma della disponibilita' ad assumere
da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli
elementi ostativi di cui all'articolo 22, anche a seguito dei
controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4,
conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di
diritto del contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di
soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta
linee guida con le quali sono fissatele modalita' di predisposizione
dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e
individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni
dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale le generalita' dei
partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da
effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per
verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo
22.»;
d) al comma 3, le parole: «Gli stranieri», sono sostituite dalle
seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli stranieri»;
e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie
agenzie strumentali e societa' in house, puo' promuovere la stipula
di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni
internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo
della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi nei
confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di
qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori
direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in
Italia con le procedure di cui al comma 2-bis.
4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, e'
consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro
presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alle
loro articolazioni territoriali o di categoria di concordare con gli
organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro,
accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le
associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al
registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a
favore degli immigrati, di cui all'articolo 52 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la
selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di
origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e
attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare
ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per
lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre
mesi dalla conclusione del corso».
2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «puo'
essere convertito,» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori delle
quote di cui all'articolo 3, comma 4,».