Art. 3 Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote 1. All'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica: «Titoli di prelazione» e' sostituita dalla seguente: «Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine»; b) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell'istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero» e, dopo le parole: «formazione professionale», sono aggiunte le seguenti: «e civico-linguistica»; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. E' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completa le attivita' di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta e' rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso e' presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed e' corredata della conferma della disponibilita' ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissatele modalita' di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalita' dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22.»; d) al comma 3, le parole: «Gli stranieri», sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli stranieri»; e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e societa' in house, puo' promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis. 4-ter. In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, e' consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alle loro articolazioni territoriali o di categoria di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso». 2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «puo' essere convertito,» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,».