Art. 4
Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per
lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per
ricongiungimento familiare
1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.»;
b) al comma 3-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.»;
c) al comma 3-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.»