Art. 5 
 
Ingresso  dei  lavoratori  del  settore  agricolo  e  contrasto  alle
                              agromafie 
 
  1. I datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6,  7  e  9  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29  dicembre  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio  2023,  n.  21,  hanno
presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli
e che non sono risultati  assegnatari  di  tutta  o  di  parte  della
manodopera oggetto della domanda, possono  ottenere,  sulla  base  di
quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati  nel  corso
del triennio  2023-2025  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  4,  del
presente  decreto,  l'assegnazione  dei  lavoratori   richiesti   con
priorita' rispetto ai  nuovi  richiedenti,  nei  limiti  della  quota
assegnata al settore agricolo. 
  2. Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 28  febbraio
2005, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  aprile
2005, n. 71, e' sostituito dal seguente: 
    «4-quater. Allo scopo  di  dotare  l'Ispettorato  centrale  della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
di adeguate professionalita'  per  proteggere  il  mercato  nazionale
dalle  attivita'  internazionali  di  contraffazione  e  criminalita'
agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari,  fatto
salvo il personale da  inquadrare  nella  famiglia  professionale  ad
esaurimento nell'ambito dell'area Assistenti del contratto collettivo
nazionale integrativo del personale del  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste che  hanno  qualifica  di
ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del nuovo sistema  di
classificazione  del  personale  previsto  dal  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali  per
il triennio 2019-2021, il personale dirigenziale e  non  dirigenziale
inquadrato  nell'area  delle  Elevate  professionalita'  e  nell'area
Funzionari,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  dell'Ispettorato
predetto, ha qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti
del servizio cui e' destinato  e  secondo  le  attribuzioni  ad  esso
conferite dalla  legge  e  dai  regolamenti.  Il  restante  personale
inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori ha qualifica di
agente di polizia giudiziaria.».