Art. 5 bis 
 
Misure per il potenziamento tecnico-logistico del  sistema  di  prima
              accoglienza e dei controlli di frontiera 
 
  1. Per la realizzazione dei punti di crisi e delle strutture di cui
all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo  25
luglio 1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano, fino al 31 dicembre
2025, le facolta' di deroga di cui al comma  3-bis  dell'articolo  19
del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.   13,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  13  aprile  2017,  n.  46,   introdotto
dall'articolo 10 del presente decreto. Per le  finalita'  di  cui  al
presente comma, limitatamente ai punti di crisi e alle  strutture  di
cui  al  citato  articolo  10-ter,  il  Ministero   dell'interno   e'
autorizzato ad avvalersi  delle  risorse  previste  dall'articolo  1,
comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  2. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare adeguati livelli
di accoglienza nel  punto  di  crisi  di  Lampedusa  in  relazione  a
situazioni di particolare  affollamento,  il  Ministero  dell'interno
puo' avvalersi, per la gestione del predetto punto  di  crisi,  della
Croce Rossa italiana, con le facolta' di deroga richiamate  al  comma
1. Sono assicurate le prestazioni previste,  per  tale  tipologia  di
struttura, dallo schema di capitolato di gara di cui all'articolo  12
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 
  3.  All'articolo  10-ter  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-bis. Per l'ottimale svolgimento  degli  adempimenti  di  cui  al
presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi  di
cui al comma 1 possono essere trasferiti in  strutture  analoghe  sul
territorio nazionale, per l'espletamento delle attivita'  di  cui  al
medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione  degli
adempimenti  di   rispettiva   competenza,   l'individuazione   delle
strutture di cui  al  presente  comma  destinate  alle  procedure  di
frontiera con trattenimento  e  della  loro  capienza  e'  effettuata
d'intesa con il Ministero della giustizia». 
  4. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nelle more dell'individuazione di disponibilita'  di  posti
nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui
al  presente  articolo,  l'accoglienza  puo'  essere   disposta   dal
prefetto, per il  tempo  strettamente  necessario,  in  strutture  di
accoglienza provvisoria individuate con le modalita' di cui al  comma
2. In tali strutture sono assicurate le  prestazioni  concernenti  il
vitto,  l'alloggio,  il  vestiario,  l'assistenza  sanitaria   e   la
mediazione linguistico-culturale, secondo le  disposizioni  contenute
nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12». 
  5. Al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza nei  punti
di crisi di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  il  Ministero  dell'interno  e'
autorizzato a stipulare, con le  facolta'  di  deroga  richiamate  al
comma 1 del presente articolo, uno o piu' contratti per l'affidamento
del servizio di trasporto marittimo dei migranti  ivi  presenti,  nel
limite massimo complessivo di euro 8.820.000 per  l'anno  2023.  Alle
attivita'  istruttorie  di  natura  tecnico-amministrativa   e   alle
procedure di affidamento del servizio di cui  al  presente  comma  il
Ministero dell'interno puo' provvedere per il tramite dei  competenti
uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  All'onere
di cui al presente comma, pari ad euro 8.820.000 per l'anno 2023,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a  euro  2.800.000,
l'accantonamento relativo al medesimo  Ministero  e,  quanto  a  euro
6.020.000, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.