Art. 5 ter
Modifiche al sistema di accoglienza
1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «anche i richiedenti protezione
internazionale e,» sono soppresse;
b) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto
ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la
realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di
reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono
l'individuazione dei beneficiari nei Paesi di origine o di transito
in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati (UNHCR)»;
c) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. I titolari di protezione internazionale e i titolari dei
permessi di soggiorno di cui alle lettere a), a-bis), b), c), d), e),
f) e g) del comma 1 che, salvi casi di forza maggiore, non si
presentano presso la struttura di destinazione individuata dal
servizio centrale di cui al comma 4 entro sette giorni dalla relativa
comunicazione decadono dalle misure di accoglienza di cui al presente
articolo, salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni di
ritardo, secondo la valutazione del prefetto della provincia di
provenienza del beneficiario»;
d) al comma 2-bis, lettera a), dopo le parole: «i richiedenti
protezione internazionale» sono inserite le seguenti: «di cui al
comma 1-bis del presente articolo e all'articolo 9, comma 1-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 2, le parole: «Le funzioni di prima assistenza sono
assicurate» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto
previsto dal comma 1-bis dell'articolo 9 del presente decreto e
dall'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
e' assicurata»;
2) il comma 3 e' abrogato;
b) all'articolo 9:
1) le parole: «di prima accoglienza», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «di accoglienza»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il richiedente che si trova in una delle specifiche
situazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto puo'
essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei
posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39»;
3) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
4) il comma 4-bis e' abrogato;
5) al comma 4-ter, le parole: «del trasferimento prioritario del
richiedente di cui al comma 4-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«del trasferimento del richiedente di cui al comma 1-bis»;
c) all'articolo 11, il comma 3 e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
richiedenti protezione internazionale presenti, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel
sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39.
4. I cittadini afghani richiedenti protezione internazionale che, a
seguito della grave crisi determinatasi in Afghanistan, fanno
ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di
evacuazione effettuate dalle autorita' italiane, anche in ragione del
servizio prestato al precedente governo afghano e alla comunita'
internazionale che lo coadiuvava, possono essere accolti anche
nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato
dal comma 1 del presente articolo.
5. Resta fermo quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2023, n.
16, dalle ordinanze di protezione civile e dalle ulteriori
disposizioni normative adottate in relazione all'esigenza di
assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.