Art. 5 quater
Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera e) e' abrogata;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del
richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura
in cui e' accolto, ivi compreso il danneggiamento doloso di beni
mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente
violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il
prefetto, fatta salva la facolta' di disporre il trasferimento del
richiedente in altra struttura, adotta una o piu' delle seguenti
misure:
a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attivita'
organizzate dal gestore del centro;
b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o piu' dei servizi di
cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione
dell'accoglienza materiale;
c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non
superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori
previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo
individuale, secondo il principio di proporzionalita' e tenuto conto
della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle
condizioni di cui all'articolo 17, e sono motivate. I provvedimenti
adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati
alla Commissione territoriale competente all'esame della domanda di
protezione internazionale»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore
richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti
per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette
tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti»;
e) al comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: «Il provvedimento di» sono
inserite le seguenti: «riduzione o»;
2) al terzo periodo, le parole: «di revoca» sono soppresse;
f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Riduzione o revoca
delle condizioni di accoglienza».