Art. 5 quater 
 
         Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza 
 
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, la lettera e) e' abrogata; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Nei  casi  di  violazione  grave  o  ripetuta,  da  parte  del
richiedente protezione internazionale, delle regole  della  struttura
in cui e' accolto, ivi compreso  il  danneggiamento  doloso  di  beni
mobili  o  immobili,  ovvero  in  caso  di  comportamenti  gravemente
violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il
prefetto, fatta salva la facolta' di disporre  il  trasferimento  del
richiedente in altra struttura, adotta  una  o  piu'  delle  seguenti
misure: 
  a)  esclusione  temporanea  dalla   partecipazione   ad   attivita'
organizzate dal gestore del centro; 
  b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o piu' dei  servizi  di
cui  all'articolo  10,  comma  1,  secondo  periodo,   ad   eccezione
dell'accoglienza materiale; 
  c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e  non
superiore a sei mesi,  o  revoca  dei  benefici  economici  accessori
previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12»; 
  c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo
individuale, secondo il principio di proporzionalita' e tenuto  conto
della situazione del richiedente, con  particolare  riferimento  alle
condizioni di cui all'articolo 17, e sono motivate.  I  provvedimenti
adottati dal prefetto nei confronti del richiedente  sono  comunicati
alla Commissione territoriale competente all'esame della  domanda  di
protezione internazionale»; 
  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Nei casi di violazione delle  regole  del  centro,  il  gestore
richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti
per  l'applicazione  delle  misure  di  cui  al  comma  2,  trasmette
tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti»; 
  e) al comma 5: 
  1) al primo periodo, dopo le parole:  «Il  provvedimento  di»  sono
inserite le seguenti: «riduzione o»; 
  2) al terzo periodo, le parole: «di revoca» sono soppresse; 
  f) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Riduzione  o  revoca
delle condizioni di accoglienza».