Art. 5 quater Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera e) e' abrogata; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei casi di violazione grave o ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui e' accolto, ivi compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza, il prefetto, fatta salva la facolta' di disporre il trasferimento del richiedente in altra struttura, adotta una o piu' delle seguenti misure: a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attivita' organizzate dal gestore del centro; b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o piu' dei servizi di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, ad eccezione dell'accoglienza materiale; c) sospensione, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sei mesi, o revoca dei benefici economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto di cui all'articolo 12»; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalita' e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all'articolo 17, e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla Commissione territoriale competente all'esame della domanda di protezione internazionale»; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nei casi di violazione delle regole del centro, il gestore richiama formalmente il richiedente e, quando ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al comma 2, trasmette tempestivamente alla prefettura una relazione sui fatti»; e) al comma 5: 1) al primo periodo, dopo le parole: «Il provvedimento di» sono inserite le seguenti: «riduzione o»; 2) al terzo periodo, le parole: «di revoca» sono soppresse; f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza».