Art. 6 
 
 Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti 
 
  1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114, per i contratti di fornitura di beni  e  servizi
relativi alla gestione e al funzionamento  dei  centri  di  cui  agli
articoli 9 e 11 del decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,
nonche' dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora ricorra
un grave  inadempimento  degli  obblighi  previsti  dallo  schema  di
capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell'interno per
ciascuna tipologia di centro e l'immediata cessazione dell'esecuzione
del  contratto  possa  compromettere  la  continuita'   dei   servizi
indifferibili per la tutela  dei  diritti  fondamentali,  nonche'  la
salvaguardia dei livelli  occupazionali,  il  prefetto,  con  proprio
decreto,  nomina  uno  o  piu'  commissari  per  la  straordinaria  e
temporanea gestione dell'impresa,  limitatamente  all'esecuzione  del
contratto di appalto, scelti tra funzionari  della  prefettura  o  di
altre  amministrazioni  pubbliche,  in  possesso  di  qualificate   e
comprovate professionalita'. Si applicano, in quanto  compatibili,  i
commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014. 
  2. Nel periodo di applicazione  della  misura  di  straordinaria  e
temporanea gestione di cui al comma 1, i pagamenti  all'impresa  sono
versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari  di  cui
al comma 1, quantificato con il decreto di nomina  secondo  parametri
stabiliti  con  decreto  adottato  dal  Ministero  dell'interno,   di
concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tenendo
conto della capienza del centro e della durata della gestione. A  tal
fine, l'utile d'impresa derivante dalla  conclusione  del  contratto,
determinato anche in via presuntiva dai commissari, e' accantonato in
apposito fondo e non puo' essere distribuito, ne' essere  soggetto  a
pignoramento,   a   garanzia   del   risarcimento   del   danno   per
inadempimento. 
  3. Contestualmente all'adozione della misura di cui al comma 1,  il
prefetto avvia le procedure per l'affidamento  diretto  di  un  nuovo
appalto per la fornitura di beni e servizi,  ai  sensi  dell'articolo
63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  4. All'atto del subentro  del  nuovo  aggiudicatario,  il  prefetto
dichiara la risoluzione per inadempimento del  contratto  di  cui  al
comma 1, che opera di diritto, e i commissari nominati ai  sensi  del
comma 1 cessano dalle proprie funzioni.