Art. 6 bis
Attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di
Lampedusa
1. In considerazione del fenomeno dei flussi migratori e delle
particolari condizioni geografiche del territorio, nell'ambito del
sistema di soccorso della Regione siciliana e' attivata, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola
di Lampedusa, al fine di garantire tempestivita' ed efficienza negli
interventi di emergenza-urgenza, per tutelare la salute degli
abitanti dell'isola e dei migranti.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'Istituto nazionale
per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il
contrasto delle malattie della poverta' (INMP), sentito il Ministero
della salute, stipula un protocollo d'intesa con il Ministero
dell'interno, la Regione siciliana, il comune di Lampedusa e la
Capitaneria di porto-Guardia costiera, finalizzato a garantire alla
postazione medicalizzata di cui al comma 1 l'apporto di adeguate
professionalita', la strumentazione tecnica necessaria nonche' i
protocolli di presa in carico e assistenza della popolazione
migrante.
3. L'attivazione della postazione di cui al comma 1 avviene
nell'ambito del servizio sanitario regionale della Regione siciliana
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' a disposizione
dell'INMP a legislazione vigente.