Art. 6 bis 
 
Attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di
                              Lampedusa 
 
  1. In considerazione del fenomeno  dei  flussi  migratori  e  delle
particolari condizioni geografiche del  territorio,  nell'ambito  del
sistema di soccorso della Regione siciliana e'  attivata,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola
di Lampedusa, al fine di garantire tempestivita' ed efficienza  negli
interventi  di  emergenza-urgenza,  per  tutelare  la  salute   degli
abitanti dell'isola e dei migranti. 
  2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'Istituto  nazionale
per la promozione della  salute  delle  popolazioni  migranti  ed  il
contrasto delle malattie della poverta' (INMP), sentito il  Ministero
della  salute,  stipula  un  protocollo  d'intesa  con  il  Ministero
dell'interno, la Regione siciliana,  il  comune  di  Lampedusa  e  la
Capitaneria di porto-Guardia costiera, finalizzato a  garantire  alla
postazione medicalizzata di cui al  comma  1  l'apporto  di  adeguate
professionalita', la  strumentazione  tecnica  necessaria  nonche'  i
protocolli  di  presa  in  carico  e  assistenza  della   popolazione
migrante. 
  3. L'attivazione  della  postazione  di  cui  al  comma  1  avviene
nell'ambito del servizio sanitario regionale della Regione  siciliana
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione  vigente  e  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  2019,  n.  60.
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si  provvede  con
le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'  a  disposizione
dell'INMP a legislazione vigente.