Art. 7 ter
Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della
protezione internazionale
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La Commissione territoriale, nel caso in cui ritenga che
non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione
internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione
degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di
soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal
questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle
cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
b) all'articolo 32, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter),
del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli
articoli 23, 29 e 29-bis comportano, alla scadenza del termine per
l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il
territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso
di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione territoriale
rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2 e
3-bis del presente articolo o di una delle cause impeditive di cui
all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. Nei casi di cui al periodo precedente, la decisione
reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di
reingresso di cui all'articolo 13, commi 13 e 14, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'attestazione tiene luogo e
produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
il questore procede ai sensi del medesimo articolo 13, commi 4 e 5,
salvi gli effetti di cui all'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del
presente decreto. Il provvedimento recante l'attestazione
dell'obbligo di rimpatrio in conformita' al presente comma e'
impugnabile con ricorso unitario ai sensi dell'articolo 35, comma 1,
del presente decreto»;
c) all'articolo 33, comma 3, le parole: «all'articolo 32, comma 3»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 27, comma 2-bis, e
all'articolo 32, commi 3 e 4»;
d) all'articolo 35, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Avverso i provvedimenti della Commissione territoriale di cui
all'articolo 32 e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale
di cui all'articolo 33 e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria
ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato
abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia
stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria o la
protezione speciale e nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1»;
e) all'articolo 35-bis, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La Commissione che ha adottato il provvedimento di diniego,
successivamente alla sua notifica all'interessato, rende disponibile
la videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, al suo
difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata
a cura della cancelleria del giudice competente per l'impugnazione,
con le modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui al comma
16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la
Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti
del processo civile telematico il verbale di trascrizione della
videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1,
copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la
documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al
capo III, nonche' l'indicazione delle informazioni di cui
all'articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Entro il
medesimo termine la Commissione mette a disposizione del giudice la
videoregistrazione con le modalita' previste dalle specifiche
tecniche di cui al comma 16».