Art. 2 
 
Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per  il
                  secondo trimestre dell'anno 2023 
 
  1. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato  per  combustione  per  usi  civili  e   industriali   di   cui
all'articolo  26,  comma  1,  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e
giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota  IVA  del  5  per  cento.
Qualora  le  somministrazioni  di  cui   al   primo   periodo   siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota  IVA  del  5
per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi
ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche
percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023. 
  2. La disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  alle
forniture   di   servizi   di    teleriscaldamento    nonche'    alle
somministrazioni di  energia  termica  prodotta  con  gas  metano  in
esecuzione di un contratto di servizio energia  di  cui  all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 539,78 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24. 
  4. In considerazione della riduzione dei prezzi  del  gas  naturale
all'ingrosso, le aliquote negative della componente  tariffaria  UG2C
applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi  all'anno
sono confermate, limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari
al 35% del valore applicato nel  trimestre  precedente.  Le  aliquote
delle componenti tariffarie relative agli  altri  oneri  generali  di
sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo
trimestre 2023. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati  in  280  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo  24.  Tale
importo  e'  trasferito  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici   e
ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023. 
  ((5-bis. Tra i comuni con popolazione da 25.000 abitanti  a  35.000
abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato
dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con  durata
fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della  sentenza  della
Corte costituzionale n. 18 del  2019,  subiscono  un  maggiore  onere
finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione
delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  sono  ripartite
risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023  a  copertura  dei
maggiori oneri derivanti  dall'incremento  della  spesa  per  energia
elettrica e gas.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633 (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11
          novembre 1972, n. 292, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  26,  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  (testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative): 
                «Art.  26  (Disposizioni  particolari  per   il   gas
          naturale). - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e  NC
          2711 21 00), destinato alla combustione per  usi  civili  e
          per   usi   industriali,   nonche'   all'autotrazione,   e'
          sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote  di
          cui  all'allegato  I,  al  momento   della   fornitura   ai
          consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas
          naturale estratto per uso proprio. 
                2. Sono considerati compresi negli usi  civili  anche
          gli impieghi del gas naturale, destinato alla  combustione,
          nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole,
          posti fuori dagli  stabilimenti,  dai  laboratori  e  dalle
          aziende dove viene svolta l'attivita'  produttiva,  nonche'
          alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici  o
          di  calore,   non   utilizzati   in   impieghi   produttivi
          dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili. 
                3. Sono considerati compresi  negli  usi  industriali
          gli impieghi del gas naturale, destinato alla  combustione,
          in tutte le attivita'  industriali  produttive  di  beni  e
          servizi e nelle attivita' artigianali ed agricole,  nonche'
          gli impieghi nel settore  alberghiero,  nel  settore  della
          distribuzione commerciale, negli esercizi di  ristorazione,
          negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
          dilettantistiche  e  gestiti  senza  fini  di  lucro,   nel
          teleriscaldamento alimentato da impianti  di  cogenerazione
          che abbiano  le  caratteristiche  tecniche  indicate  nella
          lettera b) del comma  2  dell'articolo  11  della  legge  9
          gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono  utenze  civili.
          Si considerano, altresi', compresi negli  usi  industriali,
          anche quando  non  e'  previsto  lo  scopo  di  lucro,  gli
          impieghi del  gas  naturale,  destinato  alla  combustione,
          nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
          all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani  e
          degli indigenti. 
                4. Sono assoggettati  all'aliquota  relativa  al  gas
          naturale impiegato per combustione per  usi  industriali  i
          consumi di gas naturale  impiegato  negli  stabilimenti  di
          produzione anche  se  nei  medesimi  vengono  introdotte  e
          depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche'
          di societa' controllate o di societa' collegate con  quella
          titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359  del
          codice civile, nonche' i  consumi  relativi  ad  operazioni
          connesse con l'attivita' industriale. 
                5. Ai fini della tassazione di  cui  al  comma  1  si
          considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano
          ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al  70
          per cento in volume. Per le miscele  contenenti  metano  ed
          altri idrocarburi gassosi in misura  inferiore  al  70  per
          cento   in   volume,    ferma    restando    l'applicazione
          dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5,  quando  ne  ricorrano  i
          presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative
          al gas  naturale,  in  misura  proporzionale  al  contenuto
          complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per
          le miscele di  gas  naturale  con  aria  o  con  altri  gas
          ottenuti nelle officine del gas  di  citta',  l'imposta  si
          applica  con  riguardo  ai  quantitativi  di  gas  naturale
          originari, secondo le percentuali sopraindicate,  impiegati
          nelle miscelazioni. Per le miscele di  gas  ottenuto  nelle
          officine del gas di citta' od in  altri  stabilimenti,  con
          qualsiasi processo di lavorazione  che  utilizzi  metano  o
          altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
          di metano puro che risulta in esso contenuta. 
                6. Non sono sottoposte ad accisa le  miscele  gassose
          di cui al comma 5 di origine biologica destinate  agli  usi
          propri del soggetto che le produce. 
                7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
          comma 1 secondo le modalita' previste dal comma  13  e  con
          diritto di rivalsa sui consumatori finali: 
                  a) i soggetti che procedono alla  fatturazione  del
          gas naturale ai consumatori  finali  comprese  le  societa'
          aventi sede legale nel territorio  nazionale  e  registrate
          presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle
          dogane, designate da soggetti comunitari  non  aventi  sede
          nel  medesimo  territorio  che   forniscono   il   prodotto
          direttamente a consumatori finali nazionali; 
                  b) i soggetti che acquistano per  uso  proprio  gas
          naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi,  avvalendosi
          delle reti di gasdotti  ovvero  di  infrastrutture  per  il
          vettoriamento del prodotto; 
                  c)  i  soggetti  che  acquistano  il  gas  naturale
          confezionato in bombole o  in  altro  recipiente  da  altri
          Paesi comunitari o da Paesi terzi; 
                  d) i soggetti che estraggono per  uso  proprio  gas
          naturale nel territorio dello Stato. 
                8. Su  richiesta  possono  essere  riconosciuti  come
          soggetti  obbligati  i  gestori  delle  reti  di   gasdotti
          nazionali  per  il  solo  gas  naturale  impiegato  per  il
          vettoriamento del prodotto. 
                9.  Si  considerano  consumatori  finali  anche   gli
          esercenti  impianti  di  distribuzione  stradale   di   gas
          naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature  di
          compressione per il riempimento di carri bombolai. 
                10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno  l'obbligo
          di  denunciare   preventivamente   la   propria   attivita'
          all'Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane   competente   per
          territorio  e  di  prestare  una  cauzione  sul   pagamento
          dell'accisa. Tale  cauzione  e'  determinata  dal  medesimo
          Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta  annua
          che si presume dovuta in relazione ai dati  comunicati  dal
          soggetto  nella  denuncia  e  a  quelli  eventualmente   in
          possesso  dell'Ufficio  competente.  Il  medesimo  Ufficio,
          effettuati  i  controlli  di  competenza  e  verificata  la
          completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione
          prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai  commi  7  ed  8,
          un'autorizzazione, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti
          a contabilizzare, in  un  apposito  registro  di  carico  e
          scarico,  i  quantitativi   di   gas   naturale   estratti,
          acquistati  o  ceduti   e   ad   integrare,   a   richiesta
          dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione che  deve
          risultare  pari  ad  un  dodicesimo   dell'imposta   dovuta
          nell'anno precedente. 
                11. Sono  esonerate  dall'obbligo  della  prestazione
          della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni  dello
          Stato e  gli  enti  pubblici.  L'Agenzia  delle  dogane  ha
          facolta'  di  esonerare  dal  medesimo  obbligo  le   ditte
          affidabili e di notoria  solvibilita'.  Tale  esonero  puo'
          essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne
          avevano consentito la concessione; in tal caso la  cauzione
          deve essere prestata entro quindici giorni  dalla  notifica
          della revoca. 
                12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene  negata
          o revocata a chiunque sia  stato  condannato  con  sentenza
          passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed
          al  pagamento  dell'accisa  sui   prodotti   energetici   o
          sull'energia elettrica per i  quali  e'  prevista  la  pena
          della reclusione. 
                13.   L'accertamento   dell'accisa    dovuta    viene
          effettuato sulla base di dichiarazioni annuali,  contenenti
          tutti gli elementi  necessari  per  la  determinazione  del
          debito  d'imposta,  che  sono   presentate   dai   soggetti
          obbligati entro il mese di  marzo  dell'anno  successivo  a
          quello cui la  dichiarazione  si  riferisce.  Il  pagamento
          dell'accisa e' effettuato in rate  di  acconto  mensili  da
          versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base
          dei  consumi  dell'anno   precedente.   Il   versamento   a
          conguaglio e' effettuato entro il mese di  marzo  dell'anno
          successivo  a   quello   cui   si   riferisce.   Le   somme
          eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta  sono
          detratte   dai   successivi    versamenti    di    acconto.
          L'Amministrazione finanziaria ha  facolta'  di  prescrivere
          diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici
          e  contabili  disponibili.   Per   la   detenzione   e   la
          circolazione  del  gas  naturale  non   si   applicano   le
          disposizioni di cui agli articoli 5 e 6. 
                14.   Contestualmente   all'avvio    della    propria
          attivita',  i  soggetti  che  effettuano   l'attivita'   di
          vettoriamento del gas naturale ne  danno  comunicazione  al
          competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane  e  presentano
          una dichiarazione annuale riepilogativa contenente  i  dati
          relativi  al  gas  naturale  trasportato   rilevati   nelle
          stazioni di  misura.  La  dichiarazione  e'  presentata  al
          competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il  mese
          di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione
          si riferisce. Gli stessi soggetti sono  altresi'  tenuti  a
          rendere disponibili agli organi  preposti  ai  controlli  i
          dati relativi ai soggetti cui il prodotto e' consegnato. 
                15.  In  occasione  della  scoperta  di   sottrazione
          fraudolenta di gas  naturale,  i  venditori  compilano  una
          dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e  la
          trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane
          appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 (Attuazione della
          direttiva  2006/32/CE  relativa  all'efficienza  degli  usi
          finali dell'energia e i servizi  energetici  e  abrogazione
          della direttiva 93/76/CEE): 
                «Art. 16 (Qualificazione dei fornitori e dei  servizi
          energetici). - Omissis. 
                4.  Fra  i  contratti  che  possono  essere  proposti
          nell'ambito  della  fornitura  di  un  servizio  energetico
          rientra  il  contratto   di   servizio   energia   di   cui
          all'articolo 1,  comma  1,  lettera  p),  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  agosto  1993,  n.   412,
          rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente
          decreto.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 243-ter del decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art. 243-ter (Fondo di rotazione per  assicurare  la
          stabilita' finanziaria degli enti  locali).  -  1.  Per  il
          risanamento  finanziario  degli  enti  locali   che   hanno
          deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di  cui
          all'articolo 243-bis lo Stato  prevede  un'anticipazione  a
          valere  sul  Fondo  di  rotazione,  denominato:  «Fondo  di
          rotazione per assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli
          enti locali». 
                2.  Con  decreto  del  Ministero   dell'interno,   di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da
          emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri
          per     la     determinazione     dell'importo      massimo
          dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun
          ente locale, nonche' le modalita' per la concessione e  per
          la restituzione della stessa in un periodo  massimo  di  10
          anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui  viene
          erogata l'anticipazione di cui al comma 1. 
                3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
          attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
          massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e  in
          euro 20 per abitante  per  le  province  o  per  le  citta'
          metropolitane, per abitante e  della  disponibilita'  annua
          del Fondo, devono tenere anche conto: 
                  a)  dell'incremento   percentuale   delle   entrate
          tributarie  ed  extratributarie  previsto  nell'ambito  del
          piano di riequilibrio pluriennale; 
                  b) della riduzione percentuale delle spese correnti
          previste   nell'ambito   del    piano    di    riequilibrio
          pluriennale.»