Art. 2
Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il
secondo trimestre dell'anno 2023
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato per combustione per usi civili e industriali di cui
all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e
giugno 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5
per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi
ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche
percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
forniture di servizi di teleriscaldamento nonche' alle
somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in
esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 539,78 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
4. In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale
all'ingrosso, le aliquote negative della componente tariffaria UG2C
applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno
sono confermate, limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari
al 35% del valore applicato nel trimestre precedente. Le aliquote
delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di
sistema per il settore del gas sono mantenute azzerate per il secondo
trimestre 2023.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati in 280 milioni di
euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale
importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.
((5-bis. Tra i comuni con popolazione da 25.000 abitanti a 35.000
abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato
dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata
fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della
Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere
finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione
delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartite
risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei
maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia
elettrica e gas.))
Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 1972, n. 292, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
«Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas
naturale). - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC
2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e
per usi industriali, nonche' all'autotrazione, e'
sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di
cui all'allegato I, al momento della fornitura ai
consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas
naturale estratto per uso proprio.
2. Sono considerati compresi negli usi civili anche
gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole,
posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle
aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, nonche'
alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o
di calore, non utilizzati in impieghi produttivi
dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
3. Sono considerati compresi negli usi industriali
gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
in tutte le attivita' industriali produttive di beni e
servizi e nelle attivita' artigianali ed agricole, nonche'
gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della
distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione,
negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione
che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella
lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.
Si considerano, altresi', compresi negli usi industriali,
anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli
impieghi del gas naturale, destinato alla combustione,
nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate
all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e
degli indigenti.
4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas
naturale impiegato per combustione per usi industriali i
consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di
produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e
depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche'
di societa' controllate o di societa' collegate con quella
titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, nonche' i consumi relativi ad operazioni
connesse con l'attivita' industriale.
5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si
considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano
ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70
per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed
altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per
cento in volume, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i
presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative
al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto
complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per
le miscele di gas naturale con aria o con altri gas
ottenuti nelle officine del gas di citta', l'imposta si
applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale
originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati
nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle
officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con
qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o
altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale
di metano puro che risulta in esso contenuta.
6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose
di cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi
propri del soggetto che le produce.
7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al
comma 1 secondo le modalita' previste dal comma 13 e con
diritto di rivalsa sui consumatori finali:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione del
gas naturale ai consumatori finali comprese le societa'
aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate
presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle
dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede
nel medesimo territorio che forniscono il prodotto
direttamente a consumatori finali nazionali;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas
naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi
delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il
vettoriamento del prodotto;
c) i soggetti che acquistano il gas naturale
confezionato in bombole o in altro recipiente da altri
Paesi comunitari o da Paesi terzi;
d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas
naturale nel territorio dello Stato.
8. Su richiesta possono essere riconosciuti come
soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti
nazionali per il solo gas naturale impiegato per il
vettoriamento del prodotto.
9. Si considerano consumatori finali anche gli
esercenti impianti di distribuzione stradale di gas
naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di
compressione per il riempimento di carri bombolai.
10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo
di denunciare preventivamente la propria attivita'
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per
territorio e di prestare una cauzione sul pagamento
dell'accisa. Tale cauzione e' determinata dal medesimo
Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua
che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal
soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in
possesso dell'Ufficio competente. Il medesimo Ufficio,
effettuati i controlli di competenza e verificata la
completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione
prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 7 ed 8,
un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti
a contabilizzare, in un apposito registro di carico e
scarico, i quantitativi di gas naturale estratti,
acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta
dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione che deve
risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta
nell'anno precedente.
11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione
della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello
Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha
facolta' di esonerare dal medesimo obbligo le ditte
affidabili e di notoria solvibilita'. Tale esonero puo'
essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne
avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione
deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica
della revoca.
12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata
o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza
passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed
al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o
sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena
della reclusione.
13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene
effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti
tutti gli elementi necessari per la determinazione del
debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti
obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a
quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento
dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili da
versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base
dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a
conguaglio e' effettuato entro il mese di marzo dell'anno
successivo a quello cui si riferisce. Le somme
eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono
detratte dai successivi versamenti di acconto.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere
diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici
e contabili disponibili. Per la detenzione e la
circolazione del gas naturale non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
14. Contestualmente all'avvio della propria
attivita', i soggetti che effettuano l'attivita' di
vettoriamento del gas naturale ne danno comunicazione al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano
una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati
relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle
stazioni di misura. La dichiarazione e' presentata al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese
di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione
si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresi' tenuti a
rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i
dati relativi ai soggetti cui il prodotto e' consegnato.
15. In occasione della scoperta di sottrazione
fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una
dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la
trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane
appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 (Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione
della direttiva 93/76/CEE):
«Art. 16 (Qualificazione dei fornitori e dei servizi
energetici). - Omissis.
4. Fra i contratti che possono essere proposti
nell'ambito della fornitura di un servizio energetico
rientra il contratto di servizio energia di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente
decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 243-ter del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali). - 1. Per il
risanamento finanziario degli enti locali che hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui
all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a
valere sul Fondo di rotazione, denominato: «Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti locali».
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri
per la determinazione dell'importo massimo
dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun
ente locale, nonche' le modalita' per la concessione e per
la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10
anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene
erogata l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in
euro 20 per abitante per le province o per le citta'
metropolitane, per abitante e della disponibilita' annua
del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate
tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del
piano di riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti
previste nell'ambito del piano di riequilibrio
pluriennale.»