Art. 3
Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati
1. Nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare
in favore delle famiglie, da finanziare nell'ambito ((del piano
REPowerEU)), a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023,
ai clienti domestici residenti diversi da quelli titolari di
((bonus)) sociale e' riconosciuto un contributo, erogato in quota
fissa e differenziato in base alle zone climatiche definite
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993 n. 412, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre
2023 in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul
mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La rilevazione
relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di
dicembre.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo di
cui al presente articolo. Sulla base delle indicazioni di cui al
predetto decreto, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente definisce le modalita' applicative e la misura del
contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone
climatiche di cui al comma 1.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 1.000 milioni euro per l'anno 2023.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24. Tale
importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412
(Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10):
«Art. 2 (Individuazione della zona climatica e dei
gradi - giorno). - 1. Il territorio nazionale e' suddiviso
nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi -
giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:
Zona A: comuni che presentano un numero di gradi -
giorno non superiore a 600;
Zona B: comuni che presentano un numero di gradi -
giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un numero di gradi -
giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un numero di gradi -
giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un numero di gradi -
giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un numero di gradi -
giorno maggiore di 3.000.
2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e
province, riporta per ciascun comune l'altitudine della
casa comunale, i gradi - giorno e la zona climatica di
appartenenza. Detta tabella puo' essere modificata ed
integrata, con decreto del Ministro dell'Industria del
Commercio e dell'Artigianato, anche in relazione
all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei
territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche
dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali metodologie che
verranno fissate dall'UNI.
3. I comuni comunque non indicati nell'allegato A o
nelle sue successive modificazioni ed integrazioni
adottano, con provvedimento del Sindaco, i gradi - giorno
riportati nella tabella suddetta per il comune piu' vicino
in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati, in
aumento o in diminuzione, di una quantita' pari ad un
centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del
periodo di riscaldamento di cui all'art. 9 comma 2 per ogni
metro di quota sul livello del mare in piu' o in meno
rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento e' reso
noto dal Sindaco agli abitanti del Comune con pubblici
avvisi entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento
stesso e deve essere comunicato al Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed
all'ENEA ai fini delle successive modifiche dell'allegato
A.
4. I Comuni aventi porzioni edificate del proprio
territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa
comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta
circostanza, per effetto della rettifica dei gradi giorno
calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3,
comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante
provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a
dette porzioni del territorio una zona climatica differente
da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve
essere notificato al Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato e all'ENEA e diventa operativo
qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non
pervenga un provvedimento di diniego ovvero un
provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte
del Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato. Una volta operativo il provvedimento
viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici
avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla
provincia di appartenenza.»