Art. 3 
 
     Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati 
 
  1. Nelle more della definizione di misure pluriennali  da  adottare
in favore delle  famiglie,  da  finanziare  nell'ambito  ((del  piano
REPowerEU)), a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31  dicembre  2023,
ai  clienti  domestici  residenti  diversi  da  quelli  titolari   di
((bonus)) sociale e' riconosciuto un  contributo,  erogato  in  quota
fissa  e  differenziato  in  base  alle  zone   climatiche   definite
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993 n. 412, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e  dicembre
2023 in cui la media dei prezzi  giornalieri  del  gas  naturale  sul
mercato all'ingrosso superi la soglia di 45 euro/MWh. La  rilevazione
relativa al mese  di  novembre  si  applica  anche  per  il  mese  di
dicembre. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definiti i criteri per l'assegnazione del contributo di
cui al presente articolo. Sulla base  delle  indicazioni  di  cui  al
predetto decreto, l'Autorita' di  regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente  definisce  le  modalita'  applicative  e  la   misura   del
contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone
climatiche di cui al comma 1. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 1.000 milioni euro per l'anno 2023. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.  Tale
importo  e'  trasferito  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici   e
ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  agosto   1993   n.   412
          (Regolamento   recante   norme   per   la    progettazione,
          l'installazione,  l'esercizio  e  la   manutenzione   degli
          impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
          consumi di energia, in attuazione  dell'art.  4,  comma  4,
          della legge 9 gennaio 1991, n. 10): 
                «Art. 2 (Individuazione della zona  climatica  e  dei
          gradi - giorno). - 1. Il territorio nazionale e'  suddiviso
          nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi  -
          giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica: 
                  Zona A: comuni che presentano un numero di gradi  -
          giorno non superiore a 600; 
                  Zona B: comuni che presentano un numero di gradi  -
          giorno maggiore di 600 e non superiore a 900; 
                  Zona C: comuni che presentano un numero di gradi  -
          giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400; 
                  Zona D: comuni che presentano un numero di gradi  -
          giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100; 
                  Zona E: comuni che presentano un numero di gradi  -
          giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000; 
                  Zona F: comuni che presentano un numero di gradi  -
          giorno maggiore di 3.000. 
                2. La tabella in allegato A, ordinata per  regioni  e
          province, riporta per  ciascun  comune  l'altitudine  della
          casa comunale, i gradi - giorno  e  la  zona  climatica  di
          appartenenza.  Detta  tabella  puo'  essere  modificata  ed
          integrata, con  decreto  del  Ministro  dell'Industria  del
          Commercio   e   dell'Artigianato,   anche   in    relazione
          all'istituzione di nuovi comuni o  alle  modificazioni  dei
          territori comunali, avvalendosi delle  competenze  tecniche
          dell'ENEA ed in conformita' ad  eventuali  metodologie  che
          verranno fissate dall'UNI. 
                3. I comuni comunque non indicati nell'allegato  A  o
          nelle  sue   successive   modificazioni   ed   integrazioni
          adottano, con provvedimento del Sindaco, i gradi  -  giorno
          riportati nella tabella suddetta per il comune piu'  vicino
          in linea d'aria, sullo  stesso  versante,  rettificati,  in
          aumento o in diminuzione,  di  una  quantita'  pari  ad  un
          centesimo del numero di giorni di durata convenzionale  del
          periodo di riscaldamento di cui all'art. 9 comma 2 per ogni
          metro di quota sul livello del  mare  in  piu'  o  in  meno
          rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento e' reso
          noto dal Sindaco agli  abitanti  del  Comune  con  pubblici
          avvisi  entro  5  giorni  dall'adozione  del  provvedimento
          stesso   e   deve   essere    comunicato    al    Ministero
          dell'Industria,  del  Commercio   e   dell'Artigianato   ed
          all'ENEA ai fini delle successive  modifiche  dell'allegato
          A. 
                4. I Comuni aventi  porzioni  edificate  del  proprio
          territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa
          comunale, quota indicata  nell'allegato  A,  qualora  detta
          circostanza, per effetto della rettifica dei  gradi  giorno
          calcolata  secondo  le  indicazioni  di  cui  al  comma  3,
          comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante
          provvedimento  del  Sindaco,  attribuire  esclusivamente  a
          dette porzioni del territorio una zona climatica differente
          da quella indicata in allegato  A.  Il  provvedimento  deve
          essere  notificato   al   Ministero   dell'Industria,   del
          Commercio e dell'Artigianato e all'ENEA e diventa operativo
          qualora entro 90 giorni dalla notifica  di  cui  sopra  non
          pervenga   un   provvedimento   di   diniego   ovvero    un
          provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte
          del   Ministero    dell'Industria,    del    Commercio    e
          dell'Artigianato.  Una  volta  operativo  il  provvedimento
          viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici
          avvisi e comunicato per conoscenza  alla  regione  ed  alla
          provincia di appartenenza.»