Art. 4 
 
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore
  delle imprese per l'acquisto di energia elettrica  e  gas  naturale
  ((nonche' garanzia su crediti concessi alle imprese agricole  e  di
  pesca)) 
 
  1. Nelle more della definizione di misure pluriennali  di  sostegno
alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino
al  30  giugno  2023,  si  applicano  le  disposizioni  del  presente
articolo. 
  2. Alle imprese  a  forte  consumo  di  energia  elettrica  di  cui
all'elenco per l'anno 2023  pubblicato  dalla  Cassa  per  i  servizi
energetici e ambientali ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i
cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto  delle
imposte  e  degli  eventuali  sussidi,  hanno  subito  un  incremento
superiore al 30 per cento  rispetto  al  medesimo  periodo  dell'anno
2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di
durata  stipulati   dall'impresa,   e'   riconosciuto,   a   parziale
compensazione   dei   maggiori   oneri   sostenuti,   un   contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20
per  cento  delle  spese  sostenute  per  la  componente   energetica
acquistata  ed  effettivamente  utilizzata  nel   secondo   trimestre
dell'anno  2023.  Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  anche  in
relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta  dalle  imprese
di cui al primo periodo e  dalle  stesse  autoconsumata  nel  secondo
trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per  kWh
di energia  elettrica  prodotta  e  autoconsumata  e'  calcolato  con
riferimento alla variazione  del  prezzo  unitario  dei  combustibili
acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima
energia elettrica e il credito di imposta e' determinato con riguardo
al prezzo convenzionale  dell'energia  elettrica,  pari  alla  media,
relativa al  secondo  trimestre  dell'anno  2023,  del  prezzo  unico
nazionale dell'energia elettrica. 
  3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a  forte
consumo di energia elettrica di cui al comma 2,  e'  riconosciuto,  a
parziale compensazione dei maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti
per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario,
sotto forma di credito d'imposta, in misura  pari  al  10  per  cento
della spesa sostenuta per  la  componente  energetica  acquistata  ed
effettivamente  utilizzata  nel  secondo  trimestre  dell'anno  2023,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo
della stessa, calcolato sulla base  della  media  riferita  al  primo
trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte  e  degli  eventuali
sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30
per cento  del  corrispondente  prezzo  medio  riferito  al  medesimo
trimestre dell'anno 2019. 
  4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di  cui  all'elenco
per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per  i  servizi  energetici  e
ambientali ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui  adozione  e'  stata
data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022,
e'  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei   maggiori   oneri
sostenuti  per   l'acquisto   del   gas   naturale,   un   contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento
della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato  nel
secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi  energetici  diversi
dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di  riferimento  del  gas
naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno
2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS)
pubblicati dal  Gestore  dei  mercati  energetici,  abbia  subito  un
incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo  medio
riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 
  5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale
di cui al comma 4, e'  riconosciuto,  a  parziale  compensazione  dei
maggiori  oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas
naturale,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di   credito
d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per  l'acquisto
del medesimo gas, consumato nel secondo  trimestre  solare  dell'anno
2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo  di  riferimento  del  gas  naturale,  calcolato  come  media,
riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento
del mercato infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal  Gestore  dei
mercati energetici, abbia subito un incremento superiore  al  30  per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre
dell'anno 2019. 
  6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma
di  credito  d'imposta,  di  cui  ai  commi  3  e  5,  ove  l'impresa
destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica  o  di
gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo
stesso venditore da cui si riforniva nel  primo  trimestre  2019,  il
venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del  periodo  per  il
quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente,  su  sua
richiesta, una comunicazione nella quale sono  riportati  il  calcolo
dell'incremento di costo della componente  energetica  e  l'ammontare
del credito d'imposta spettante per il  secondo  trimestre  dell'anno
2023.  L'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente
(ARERA), entro dieci giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto,  definisce  il  contenuto
della predetta comunicazione e le sanzioni  applicabili  in  caso  di
mancata ottemperanza da parte del venditore. 
  7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5  sono  utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre
2023. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. I crediti  d'imposta  non  concorrono  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti  d'imposta  sono
cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad  altri  soggetti,  compresi
gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  in  favore  di  banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  di  societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto  legislativo
n. 385 del 1993 ovvero di imprese  di  assicurazione  autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione  intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti  di
cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso
di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono
il visto di conformita' dei dati  relativi  alla  documentazione  che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto  ai  crediti
d'imposta.  Il  visto  di  conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai
soggetti indicati all'articolo 3, comma  3,  lettere  a)  e  b),  del
regolamento   recante   modalita'   per   la   presentazione    delle
dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono  usufruiti  dal
cessionario con le stesse modalita'  con  le  quali  sarebbero  stati
utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni  relative
alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  dei  crediti  d'imposta,  da
effettuarsi  in  via  telematica,  anche  avvalendosi  dei   soggetti
previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di  cui  al
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto
compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4  a  6,  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020. 
  9. Agli oneri di cui al presente  articolo,  valutati  in  1.348,66
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo
24. 
  10.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua   il
monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  ((10-bis.  Sono  ammissibili  alla  garanzia   diretta   rilasciata
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare  (ISMEA),
a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per  cento  del  valore
del finanziamento, comunque nel  limite  di  euro  250.000,  i  nuovi
finanziamenti concessi dalle banche e dagli  intermediari  finanziari
di cui all'articolo 106  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, nonche' dagli altri soggetti abilitati alla concessione
del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese  agricole  e
della pesca  e  destinati  alla  realizzazione  di  impianti  per  la
produzione  di  energia  rinnovabile,  purche'   tali   finanziamenti
prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi
dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi.  L'efficacia
delle  disposizioni  di  cui  al   primo   periodo   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul   funzionamento   dell'Unione
europea.)) 
  ((10-ter. All'attuazione del comma 10-bis si  provvede  nel  limite
delle risorse disponibili sul conto corrente di  tesoreria  centrale,
intestato  all'ISMEA,  istituito  ai  sensi  dell'articolo   20   del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in  base  al
fabbisogno  finanziario  derivante  dalla  gestione  delle   garanzie
stesse.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  17,  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  recante  norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni: 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1,  commi
          da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                  2-bis. 
                  2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                  2-quater.  In  deroga  alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  esclusa  la
          facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
                  2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni  di  cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
                  2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
                «1. - 52. Omissis 
                  53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º  gennaio
          2010. 
                  Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34, della legge  23
          dicembre  2000,  n.  388,  recante  disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2001): 
                «Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione  e
          versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2001
          il limite massimo dei crediti di imposta e  dei  contributi
          compensabili  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero  rimborsabili  ai
          soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
          miliardo per  ciascun  anno  solare.  Tenendo  conto  delle
          esigenze   di   bilancio,   con   decreto   del    Ministro
          dell'economia e delle finanze, il limite di cui al  periodo
          precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1°  gennaio
          2010, fino a 700.000 euro. 
                2. Le domande di rimborso presentate al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
                3. All'articolo 3, secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
                  «h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici  di
          cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
          n. 720». 
                4. Se  le  ritenute  o  le  imposte  sostitutive  sui
          redditi  di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura
          finanziaria non sono state operate ovvero  non  sono  stati
          effettuati dai sostituti d'imposta o dagli  intermediari  i
          relativi versamenti nei termini ivi previsti, si  fa  luogo
          in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
          nella misura ridotta indicata nell'articolo  13,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472,  qualora  gli   stessi   sostituti   o   intermediari,
          anteriormente alla presentazione della dichiarazione  nella
          quale sono esposti i versamenti delle predette  ritenute  e
          imposte,  abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo
          dovuto, maggiorato  degli  interessi  legali.  La  presente
          disposizione si applica se la violazione non e' stata  gia'
          constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
          verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali  il
          sostituto d'imposta o l'intermediario hanno  avuto  formale
          conoscenza e sempre che il  pagamento  della  sanzione  sia
          contestuale al versamento dell'imposta. 
                5. All'articolo 37,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: «entro il termine previsto dall'articolo  2946  del
          codice civile» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi». 
                6. All'articolo 38, secondo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: «di diciotto mesi» sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi".» 
              - Si riporta il testo degli  articoli  61  e  109,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi): 
                «Art. 61 (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
                2. La parte di interessi passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'articolo 15.» 
                «Art. 109 (Norme generali sui componenti del  reddito
          d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri  componenti
          positivi e negativi, per i quali le precedenti norme  della
          presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono  a
          formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
          ricavi,  le  spese  e   gli   altri   componenti   di   cui
          nell'esercizio  di  competenza   non   sia   ancora   certa
          l'esistenza o determinabile in modo  obiettivo  l'ammontare
          concorrono a formarlo nell'esercizio in cui  si  verificano
          tali condizioni. 
                2. Ai fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza: 
                  a) i corrispettivi delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,  e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni   si
          considerano  sostenute,  alla   data   della   consegna   o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
          successiva,  alla  data  in  cui  si   verifica   l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della   proprieta'.   La   locazione   con   clausola    di
          trasferimento della proprieta' vincolante  per  ambedue  le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; 
                  b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi  si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi si considerano  sostenute,  alla  data  in  cui  le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti  di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e   altri
          contratti da cui  derivano  corrispettivi  periodici,  alla
          data di maturazione dei corrispettivi; 
                  c) per le societa' e  gli  enti  che  hanno  emesso
          obbligazioni o titoli similari la differenza tra  le  somme
          dovute  alla  scadenza  e  quelle  ricevute  in  dipendenza
          dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di  imposta
          per una  quota  determinata  in  conformita'  al  piano  di
          ammortamento del prestito. 
                3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere  e  le
          rimanenze concorrono a formare  il  reddito  anche  se  non
          risultano imputati al conto economico. 
                3-bis.   Le   minusvalenze   realizzate   ai    sensi
          dell'articolo  101  sulle   azioni,   quote   e   strumenti
          finanziari  similari  alle  azioni  che  non  possiedono  i
          requisiti di  cui  all'articolo  87  non  rilevano  fino  a
          concorrenza  dell'importo  non  imponibile  dei  dividendi,
          ovvero dei  loro  acconti,  percepiti  nei  trentasei  mesi
          precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica  anche
          alle differenze negative tra  i  ricavi  dei  beni  di  cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere c) e  d),  e  i  relativi
          costi. 
                3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis  si  applicano
          con riferimento alle azioni, quote e  strumenti  finanziari
          similari  alle  azioni   acquisite   nei   trentasei   mesi
          precedenti il realizzo, sempre che soddisfino  i  requisiti
          per l'esenzione di cui alle lettere c) e  d)  del  comma  1
          dell'articolo 87. 
                3-quater. Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo
          37-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,   anche   con   riferimento   ai
          differenziali negativi di natura finanziaria  derivanti  da
          operazioni iniziate  nel  periodo  d'imposta  o  in  quello
          precedente  sulle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari alle azioni di cui al comma 3-bis. 
                3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater  non  si
          applicano ai soggetti che redigono il bilancio in  base  ai
          principi contabili internazionali  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 19 luglio 2002. 
                3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni  di
          cui ai commi  3-bis  e  3-ter  il  contribuente  interpella
          l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente. 
                4. Le spese e gli altri componenti negativi non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
          competenza. Si considerano imputati  a  conto  economico  i
          componenti imputati direttamente a patrimonio  per  effetto
          dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
          deducibili: 
                  a)  quelli  imputati  al  conto  economico  di   un
          esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata  in
          conformita' alle precedenti norme  della  presente  sezione
          che dispongono o consentono il rinvio; 
                  b) quelli che pur non essendo imputabili  al  conto
          economico, sono deducibili per disposizione  di  legge.  Le
          spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi  e  gli
          altri proventi, che pur non risultando  imputati  al  conto
          economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi  in
          deduzione se e nella misura in cui  risultano  da  elementi
          certi e precisi. 
                5. Le spese e gli altri componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
                6. 
                7. In  deroga  al  comma  1  gli  interessi  di  mora
          concorrono alla formazione del  reddito  nell'esercizio  in
          cui sono percepiti o corrisposti. 
                8. In deroga al comma 5 non e'  deducibile  il  costo
          sostenuto per l'acquisto del diritto  d'usufrutto  o  altro
          diritto  analogo  relativamente   ad   una   partecipazione
          societaria  da  cui  derivino  utili   esclusi   ai   sensi
          dell'articolo 89. 
                9. Non  e'  deducibile  ogni  tipo  di  remunerazione
          dovuta: 
                  a)  su  titoli,   strumenti   finanziari   comunque
          denominati, di cui all'articolo 44, per la  quota  di  essa
          che   direttamente    o    indirettamente    comporti    la
          partecipazione  ai  risultati  economici   della   societa'
          emittente o di  altre  societa'  appartenenti  allo  stesso
          gruppo o dell'affare in relazione al  quale  gli  strumenti
          finanziari sono stati emessi; 
                  b) relativamente ai contratti  di  associazione  in
          partecipazione ed a quelli di  cui  all'articolo  2554  del
          codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso  da
          quello di opere e servizi.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  64  e  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.: 
                «Art. 64 (Albo). - 1. Il gruppo bancario e'  iscritto
          in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
                2.  La  capogruppo  comunica  alla   Banca   d'Italia
          l'esistenza del  gruppo  bancario  e  la  sua  composizione
          aggiornata. 
                3.  La  Banca  d'Italia  puo'   procedere   d'ufficio
          all'accertamento dell'esistenza di  un  gruppo  bancario  e
          alla  sua  iscrizione  nell'albo  e  puo'  determinare   la
          composizione del gruppo bancario anche  in  difformita'  da
          quanto comunicato dalla capogruppo.  Nei  casi  in  cui  la
          capogruppo sia una societa' di partecipazione finanziaria o
          una   societa'   di   partecipazione   finanziaria   mista,
          l'iscrizione nell'albo  e'  subordinata  all'autorizzazione
          indicata all'articolo 60-bis. 
                4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano  negli
          atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 
                5.  La  Banca  d'Italia  disciplina  gli  adempimenti
          connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.» 
                «Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
                2. Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1  gli
          intermediari finanziari possono: 
                  a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi
          di pagamento a condizione che siano a cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo; 
                  b) prestare servizi di investimento se  autorizzati
          ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
                  c)   esercitare   le   altre   attivita'   a   loro
          eventualmente  consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'
          connesse o strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dettate dalla Banca d'Italia. 
                3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.». 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
          (codice delle assicurazioni private)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 121 e 122-bis, del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  recante
          misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro  e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19: 
                «Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
          luogo delle  detrazioni  fiscali).  -  1.  I  soggetti  che
          sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese
          per gli interventi elencati al comma 2 possono  optare,  in
          luogo dell'utilizzo  diretto  della  detrazione  spettante,
          alternativamente: 
                  a) per un contributo, sotto  forma  di  sconto  sul
          corrispettivo dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al
          corrispettivo stesso, anticipato dai  fornitori  che  hanno
          effettuato gli interventi e  da  questi  ultimi  recuperato
          sotto forma di credito  d'imposta,  di  importo  pari  alla
          detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad   altri
          soggetti, compresi gli istituti  di  credito  e  gli  altri
          intermediari  finanziari,  senza  facolta'  di   successiva
          cessione, fatta salva  la  possibilita'  di  tre  ulteriori
          cessioni  solo  se  effettuate  a  favore   di   banche   e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.  385,  di  societa'  appartenenti  a  un
          gruppo bancario iscritto all'albo di  cui  all'articolo  64
          del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia ovvero di imprese di  assicurazione  autorizzate
          ad  operare  in  Italia   ai   sensi   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando  l'applicazione
          dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente  decreto,  per
          ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti,  anche
          successiva alla prima; alle banche,  ovvero  alle  societa'
          appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
          all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
          n. 385, e'  sempre  consentita  la  cessione  a  favore  di
          soggetti diversi dai consumatori o  utenti,  come  definiti
          dall'articolo 3,  comma  1,  lettera  a),  del  codice  del
          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, che abbiano stipulato un contratto di  conto  corrente
          con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo,  senza
          facolta' di ulteriore cessione; 
                  b) per la cessione di un credito d'imposta di  pari
          ammontare ad  altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di
          credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
          di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di  tre
          ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche  e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.  385,  di  societa'  appartenenti  a  un
          gruppo bancario iscritto all'albo di  cui  all'articolo  64
          del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia ovvero di imprese di  assicurazione  autorizzate
          ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando
          l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
          decreto, per ogni cessione  intercorrente  tra  i  predetti
          soggetti, anche successiva alla prima; alle banche,  ovvero
          alle societa' appartenenti ad un gruppo  bancario  iscritto
          all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione  a
          favore di soggetti diversi dai consumatori o  utenti,  come
          definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a),  del  codice
          del consumo, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto  di  conto
          corrente  con  la  banca  stessa,  ovvero  con   la   banca
          capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione 
                1-bis. L'opzione  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
          lavori. Ai fini del presente comma, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 119 gli stati di  avanzamento  dei  lavori
          non possono essere  piu'  di  due  per  ciascun  intervento
          complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve  riferirsi
          ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 
                1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
          nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1: 
                  a) il contribuente richiede il visto di conformita'
          dei  dati  relativi  alla  documentazione  che  attesta  la
          sussistenza  dei  presupposti  che   danno   diritto   alla
          detrazione d'imposta per gli interventi di cui al  presente
          articolo. Il visto di conformita' e'  rilasciato  ai  sensi
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
          dell'articolo 3 del regolamento recante  modalita'  per  la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  e  dai
          responsabili dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui  all'articolo  32  del  citato  decreto
          legislativo n. 241 del 1997; 
                  b) i tecnici  abilitati  asseverano  la  congruita'
          delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo
          119, comma 13-bis. Rientrano tra le  spese  detraibili  per
          gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per
          il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni  e
          delle asseverazioni di cui al presente  comma,  sulla  base
          dell'aliquota prevista  dalle  singole  detrazioni  fiscali
          spettanti  in  relazione   ai   predetti   interventi.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
          opere gia' classificate come attivita' di  edilizia  libera
          ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 81 del 7 aprile 2018, o  della  normativa  regionale,  e
          agli interventi di  importo  complessivo  non  superiore  a
          10.000 euro, eseguiti sulle singole  unita'  immobiliari  o
          sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione  per  gli
          interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
          dicembre 2019, n. 160. 
                1-quater. I crediti  derivanti  dall'esercizio  delle
          opzioni di cui al comma 1, lettere a)  e  b),  non  possono
          formare oggetto di cessioni parziali  successivamente  alla
          prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle  entrate
          effettuata con le modalita' previste dal provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma  7.  A
          tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
          univoco da indicare  nelle  comunicazioni  delle  eventuali
          successive cessioni,  secondo  le  modalita'  previste  dal
          provvedimento di cui al primo periodo. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
          prima  cessione  o  dello   sconto   in   fattura   inviate
          all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. 
                1-quinquies. Ai fini del coordinamento della  finanza
          pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo
          1, comma 2, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  non
          possono essere cessionari dei crediti di imposta  derivanti
          dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere  a)
          e b). 
                1-sexies. Alle banche, agli  intermediari  finanziari
          iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  alle
          societa'  appartenenti  a  un  gruppo   bancario   iscritto
          nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e
          alle imprese di  assicurazione  autorizzate  a  operare  in
          Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private,  di
          cui al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
          cessionarie dei crediti d'imposta di cui  al  comma  2  del
          presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del  presente
          decreto, in relazione agli interventi la cui spesa e' stata
          sostenuta fino  al  31  dicembre  2022,  e'  consentito  di
          utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta  al
          fine  di  sottoscrivere  emissioni  di  buoni  del   tesoro
          poliennali, con scadenza non inferiore a  dieci  anni,  nel
          limite del 10 per cento della  quota  annuale  eccedente  i
          crediti d'imposta, sorti  a  fronte  di  spese  di  cui  al
          predetto articolo 119 del presente decreto, gia' utilizzati
          in compensazione ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  nel  caso  in  cui  il
          cessionario abbia  esaurito  la  propria  capienza  fiscale
          nello stesso anno. In ogni caso,  il  primo  utilizzo  puo'
          essere  fatto  in  relazione   alle   ordinarie   emissioni
          effettuate a partire dal  1°  gennaio  2028.  Con  appositi
          provvedimenti di  natura  direttoriale  dell'Agenzia  delle
          entrate e del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Banca d'Italia, sono  individuate  le  modalita'
          applicative del presente comma. 
                2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
          3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto  e
          quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo  periodo,  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  le
          disposizioni contenute nel presente articolo  si  applicano
          per le spese relative agli interventi di: 
                  a)  recupero  del  patrimonio   edilizio   di   cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
          commi 1 e 2 dell'articolo 119; 
                  c)  adozione  di   misure   antisismiche   di   cui
          all'articolo  16,  commi   da   1-bis   a   1-septies   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  di  cui
          al comma 4 dell'articolo 119; 
                  d) recupero o restauro della facciata degli edifici
          esistenti,  ivi  inclusi  quelli   di   sola   pulitura   o
          tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi  219  e
          220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
                  e) installazione di impianti  fotovoltaici  di  cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h)  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
          interventi di cui ai commi 5  e  6  dell'articolo  119  del
          presente decreto; 
                  f) installazione di colonnine per la  ricarica  dei
          veicoli  elettrici   di   cui   all'articolo   16-ter   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  di  cui
          al comma 8 dell'articolo 119; 
                  f-bis)  superamento  ed  eliminazione  di  barriere
          architettoniche di cui all'articolo  119-ter  del  presente
          decreto. 
                3. I crediti d'imposta di cui  al  presente  articolo
          sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  sulla  base
          delle rate residue di detrazione  non  fruite.  Il  credito
          d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in  quote
          annuali  con  la  quale   sarebbe   stata   utilizzata   la
          detrazione. La quota di credito  d'imposta  non  utilizzata
          nell'anno non puo' essere usufruita negli anni  successivi,
          e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano  i
          limiti di cui all'articolo 31, comma 1,  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
                4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
          dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i  poteri
          previsti dagli articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni.  I  fornitori   e   i   soggetti
          cessionari rispondono solo  per  l'eventuale  utilizzo  del
          credito d'imposta in modo irregolare o in  misura  maggiore
          rispetto al credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle
          entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita'  di  controllo
          procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche  conto
          della  capacita'  operativa  degli  uffici,  alla  verifica
          documentale della sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del
          presente articolo nei termini di cui  all'articolo  43  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600  e  all'articolo  27,  commi  da  16  a   20,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                5. Qualora  sia  accertata  la  mancata  sussistenza,
          anche  parziale,  dei  requisiti  che  danno  diritto  alla
          detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate  provvede  al
          recupero dell'importo corrispondente  alla  detrazione  non
          spettante nei confronti dei soggetti di  cui  al  comma  1.
          L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato  degli
          interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e  delle
          sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471. 
                6. Il recupero dell'importo di  cui  al  comma  5  e'
          effettuato nei confronti del soggetto beneficiario  di  cui
          al comma 1, ferma restando, in presenza di  concorso  nella
          violazione con dolo o colpa grave,  oltre  all'applicazione
          dell'articolo  9,  comma  1  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita'  in  solido
          del fornitore che ha applicato lo sconto e  dei  cessionari
          per il pagamento dell'importo di  cui  al  comma  5  e  dei
          relativi interessi. 
                6-bis.  Ferma  restando,  nei  casi   di   dolo,   la
          disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e  fermo
          restando  il  divieto  di  acquisto  di  cui   all'articolo
          122-bis, comma 4, il  concorso  nella  violazione  che,  ai
          sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilita' in
          solido del fornitore che  ha  applicato  lo  sconto  e  dei
          cessionari,  e'  in  ogni  caso  escluso  con  riguardo  ai
          cessionari che dimostrino di aver acquisito il  credito  di
          imposta  e   che   siano   in   possesso   della   seguente
          documentazione, relativa alle opere che hanno originato  il
          credito di imposta, le cui spese  detraibili  sono  oggetto
          delle opzioni di cui al comma 1: 
                  a) titolo edilizio  abilitativo  degli  interventi,
          oppure, nel  caso  di  interventi  in  regime  di  edilizia
          libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta',
          resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed
          attestata   la   circostanza   che   gli   interventi    di
          ristrutturazione edilizia posti  in  essere  rientrano  tra
          quelli agevolabili, pure se i medesimi non  necessitano  di
          alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente; 
                  b)  notifica  preliminare  dell'avvio  dei   lavori
          all'azienda  sanitaria  locale,   oppure,   nel   caso   di
          interventi per i quali tale notifica non e' dovuta in  base
          alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto
          di notorieta', resa ai sensi  dell'articolo  47  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza; 
                  c)  visura  catastale   ante   operam   o   storica
          dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso  di
          immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; 
                  d) fatture, ricevute o altri documenti  comprovanti
          le spese sostenute, nonche' documenti attestanti l'avvenuto
          pagamento delle spese medesime; 
                  e) asseverazioni, quando  obbligatorie  per  legge,
          dei requisiti tecnici degli interventi e  della  congruita'
          delle relative  spese,  corredate  di  tutti  gli  allegati
          previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con
          relative ricevute di  presentazione  e  deposito  presso  i
          competenti uffici; 
                  f) nel  caso  di  interventi  su  parti  comuni  di
          edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione
          dei lavori e relativa tabella di ripartizione  delle  spese
          tra i condomini; 
                  g) nel caso di interventi di efficienza  energetica
          diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2,  la
          documentazione prevista dall'articolo 6, comma  1,  lettere
          a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          6 agosto 2020, recante  «Requisiti  tecnici  per  l'accesso
          alle detrazioni fiscali per la riqualificazione  energetica
          degli edifici - cd. Ecobonus»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure,  nel  caso  di
          interventi per i quali uno o piu'  dei  predetti  documenti
          non  risultino  dovuti  in  base  alla  normativa  vigente,
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa  ai
          sensi dell'articolo 47 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          che attesti tale circostanza; 
                  h) visto di  conformita'  dei  dati  relativi  alla
          documentazione che attesti la sussistenza  dei  presupposti
          che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per
          le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  dai  soggetti  indicati
          all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b),  del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1998, n. 322, e dai  responsabili  dell'assistenza  fiscale
          dei centri costituiti dai soggetti di cui  all'articolo  32
          del citato decreto legislativo n. 241 del 1997; 
                  i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che  e'
          controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente
          articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli
          articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre  2007,
          n. 231. Qualora tale soggetto sia una  societa'  quotata  o
          una societa' appartenente al gruppo di una societa' quotata
          e  non  rientri  fra  i   soggetti   obbligati   ai   sensi
          dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del
          2007,   un'attestazione   dell'adempimento   di    analoghi
          controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica
          della clientela e' rilasciata da una societa' di  revisione
          a tale fine incaricata; 
                  i-bis) nel caso  di  interventi  di  riduzione  del
          rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del  6
          agosto 2020, recante  modifica  del  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28  febbraio
          2017,  recante  «Sisma  Bonus  -   Linee   guida   per   la
          classificazione  del  rischio  sismico  delle   costruzioni
          nonche'  le  modalita'  per  l'attestazione,  da  parte  di
          professionisti abilitati, dell'efficacia  degli  interventi
          effettuati; 
                  i-ter) contratto di  appalto  sottoscritto  tra  il
          soggetto che ha realizzato i lavori e il committente. 
                6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche
          con  riguardo  ai  cessionari  che  acquistano  i   crediti
          d'imposta da una banca o da altra societa' appartenente  al
          gruppo bancario della medesima  banca  o  da  una  societa'
          quotata o da altra societa' appartenente  al  gruppo  della
          medesima    societa'    quotata    facendosi     rilasciare
          un'attestazione del possesso, da parte della  banca,  della
          societa'  quotata  o  della  diversa  societa'  del  gruppo
          cedente, di tutta la documentazione di cui al comma  6-bis.
          Resta fermo il divieto di cui all'articolo  122-bis,  comma
          4. 
                6-quater.  Il  mancato  possesso   di   parte   della
          documentazione di cui al comma 6-bis  non  costituisce,  da
          solo, causa di responsabilita' solidale per  dolo  o  colpa
          grave del cessionario, il  quale  puo'  fornire,  con  ogni
          mezzo, prova della propria diligenza o della  non  gravita'
          della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere  della
          prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o
          della  colpa  grave  del   cessionario,   ai   fini   della
          contestazione del concorso del cessionario nella violazione
          e della sua responsabilita' solidale ai sensi del comma  6.
          Rimane  ferma  l'applicazione   dell'articolo   14,   comma
          1-bis.1,  del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,
          n. 91. 
                7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'   attuative   delle
          disposizioni di cui al presente articolo,  comprese  quelle
          relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
          telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal
          comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
                7-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1°  gennaio
          2022  al  31  dicembre  2025,  spese  per  gli   interventi
          individuati dall'articolo 119.» 
                «Art. 122-bis (Misure  di  contrasto  alle  frodi  in
          materia  di  cessioni  dei   crediti.   Rafforzamento   dei
          controlli preventivi). - 1. L'Agenzia delle entrate,  entro
          cinque giorni  lavorativi  dall'invio  della  comunicazione
          dell'avvenuta cessione del credito, puo' sospendere, per un
          periodo non superiore a trenta giorni,  gli  effetti  delle
          comunicazioni delle cessioni, anche successive alla  prima,
          e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi  degli
          articoli 121 e 122 che presentano profili  di  rischio,  ai
          fini  del  relativo  controllo  preventivo.  I  profili  di
          rischio sono individuati utilizzando criteri relativi  alla
          diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti: 
                  a)  alla  coerenza  e  alla  regolarita'  dei  dati
          indicati nelle comunicazioni e  nelle  opzioni  di  cui  al
          presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria
          o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria; 
                  b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione
          e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti
          crediti  sono  correlati,  sulla  base  delle  informazioni
          presenti nell'Anagrafe tributaria o  comunque  in  possesso
          dell'Amministrazione finanziaria; 
                  c) ad analoghe cessioni  effettuate  in  precedenza
          dai soggetti indicati nelle comunicazioni e  nelle  opzioni
          di cui al presente comma. 
                2. Se all'esito del controllo risultano confermati  i
          rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non
          effettuata  e  l'esito  del  controllo  e'  comunicato   al
          soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se,  invece,  i
          rischi non risultano confermati, ovvero decorso il  periodo
          di sospensione degli effetti della comunicazione di cui  al
          comma 1, la  comunicazione  produce  gli  effetti  previsti
          dalle disposizioni di riferimento. 
                3. Fermi restando gli ordinari poteri  di  controllo,
          l'Amministrazione  finanziaria  procede  in  ogni  caso  al
          controllo nei termini di legge di tutti i crediti  relativi
          alle cessioni per le quali la  comunicazione  si  considera
          non avvenuta ai sensi del comma 2. 
                4. I soggetti obbligati di  cui  all'articolo  3  del
          decreto  legislativo  21  novembre  2007,   n.   231,   che
          intervengono  nelle  cessioni  comunicate  ai  sensi  degli
          articoli 121 e 122  del  presente  decreto,  non  procedono
          all'acquisizione  del  credito  in  tutti  i  casi  in  cui
          ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35  e  42  del
          predetto  decreto  legislativo  n.  231  del  2007,   fermi
          restando gli obblighi ivi previsti. 
                5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate sono stabiliti criteri,  modalita'  e  termini  per
          l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di  cui
          ai commi 1 e 2.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  35,  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  recante  norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni: 
                «Art.  35  (Responsabili  dei  centri).   -   1.   Il
          responsabile dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui all'Art. 32, comma 1, lettere a), b)  e
          c), su richiesta del contribuente: 
                  a) rilascia un visto di conformita' dei dati  delle
          dichiarazioni  predisposte  dal   centro,   alla   relativa
          documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
          nonche'  di  queste  ultime  alla  relativa  documentazione
          contabile; 
                  b)  assevera  che   gli   elementi   contabili   ed
          extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
          rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di  settore
          corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
          e da altra documentazione idonea. 
                2. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri
          costituiti dai  soggetti  di  cui  all'Art.  32,  comma  1,
          lettere  d),  e)  e  f):  a)  rilascia,  su  richiesta  del
          contribuente,  un  visto  di  conformita'  dei  dati  delle
          dichiarazioni unificate alla  relativa  documentazione;  b)
          rilascia, a seguito della attivita' di cui alla lettera  c)
          del comma 3 dell'Art. 34, un visto di conformita' dei  dati
          esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione. 
                3. I soggetti indicati alle  lettere  a)  e  b),  del
          comma 3  dell'Art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  luglio  1998,  n.   322,   abilitati   alla
          trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su
          richiesta dei  contribuenti,  il  visto  di  conformita'  e
          l'asseverazione di cui ai commi 1  e  2,  lettera  a),  del
          presente Art.  relativamente  alle  dichiarazioni  da  loro
          predisposte.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,   n.   322
          (regolamento recante modalita' per la  presentazione  delle
          dichiarazioni   relative   alle   imposte   sui    redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto): 
                «Art. 3 (Modalita' di presentazione  ed  obblighi  di
          conservazione delle dichiarazioni). - 1.  Le  dichiarazioni
          sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
          ovvero per il tramite di una banca convenzionata  o  di  un
          ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
          di cui ai commi successivi. 
                2. Le dichiarazioni previste  dal  presente  decreto,
          compresa  quella  unificata,   sono   presentate   in   via
          telematica  all'Agenzia  delle  entrate,   direttamente   o
          tramite gli incaricati di cui  ai  commi  2-bis  e  3,  dai
          soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
          le  predette   dichiarazioni   alla   presentazione   della
          dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai
          soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione  dei
          sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e  dai  soggetti
          di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dai
          soggetti tenuti alla presentazione della  dichiarazione  ai
          fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dai
          soggetti tenuti  alla  presentazione  del  modello  per  la
          comunicazione  dei  dati  relativi  all'applicazione  degli
          studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni
          sono  trasmesse   avvalendosi   del   servizio   telematico
          Entratel; il collegamento telematico  con  l'Agenzia  delle
          entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti  di  cui  al
          primo   periodo   obbligati   alla   presentazione    della
          dichiarazione dei sostituti d'imposta, in relazione  ad  un
          numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono  per
          la presentazione in via telematica del servizio  telematico
          Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3. 
                2-bis. Nell'ambito  dei  gruppi  in  cui  almeno  una
          societa' o ente rientra tra i  soggetti  di  cui  al  comma
          precedente,  la  presentazione  in  via  telematica   delle
          dichiarazioni  di  soggetti  appartenenti  al  gruppo  puo'
          essere effettuata da  uno  o  piu'  soggetti  dello  stesso
          gruppo avvalendosi del  servizio  telematico  Entratel.  Si
          considerano appartenenti al gruppo  l'ente  o  la  societa'
          controllante e  le  societa'  da  questi  controllate  come
          definite dall'articolo 43-ter, quarto  comma,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
                2-ter. I soggetti  diversi  da  quelli  indicati  nei
          commi 2 e 2-bis, non  obbligati  alla  presentazione  delle
          dichiarazioni in  via  telematica,  possono  presentare  le
          dichiarazioni in via  telematica  direttamente  avvalendosi
          del  servizio  telematico  Internet   ovvero   tramite   un
          incaricato di cui al comma 3. 
                3.   Ai   soli   fini   della   presentazione   delle
          dichiarazioni  in  via  telematica  mediante  il   servizio
          telematico  Entratel  si  considerano  soggetti  incaricati
          della trasmissione delle stesse: 
                  a)   gli   iscritti   negli   albi   dei    dottori
          commercialisti, dei ragionieri e dei periti  commerciali  e
          dei consulenti del lavoro; 
                  b) i soggetti iscritti alla data del  30  settembre
          1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere  di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  la
          sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea  in
          giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o
          diploma di ragioneria; 
                  c)  le  associazioni  sindacali  di  categoria  tra
          imprenditori indicate nell'articolo 32,  comma  1,  lettere
          a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          nonche'  quelle  che  associano  soggetti  appartenenti   a
          minoranze etnico-linguistiche; 
                  d) i centri di assistenza fiscale per le imprese  e
          per i lavoratori dipendenti e pensionati; 
                  e) gli altri incaricati individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
                3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
          predisposizione delle dichiarazioni previste  dal  presente
          decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
          delle stesse. 
                3-ter. 
                4. I soggetti di cui ai  commi  2,  2-bis  e  3  sono
          abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione  dei
          dati  contenuti  nelle  dichiarazioni.  L'abilitazione   e'
          revocata  quando  nello   svolgimento   dell'attivita'   di
          trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse  gravi  o
          ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
          di sospensione irrogati  dall'ordine  di  appartenenza  del
          professionista o  in  caso  di  revoca  dell'autorizzazione
          all'esercizio  dell'attivita'  da  parte  dei   centri   di
          assistenza  fiscale.  Si  considera   grave   irregolarita'
          l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni  o
          di comunicazioni per le quali i soggetti di  cui  ai  commi
          2-bis  e  3  hanno  rilasciato   l'impegno   cumulativo   a
          trasmettere di cui al comma 6-bis. 
                5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per  i  soggetti
          obbligati  alla  presentazione  in   via   telematica,   la
          dichiarazione  puo'  essere  presentata  all'Agenzia  delle
          entrate anche mediante spedizione  effettuata  dall'estero,
          utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
          dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
          avvalendosi del servizio telematico Internet. 
                6. Le banche e gli uffici postali  rilasciano,  anche
          se  non  richiesta,   ricevuta   di   presentazione   della
          dichiarazione. I  soggetti  di  cui  ai  commi  2-bis  e  3
          rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
          se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
          all'Agenzia  delle   entrate   i   dati   contenuti   nella
          dichiarazione, contestualmente alla ricezione della  stessa
          o dell'assunzione dell'incarico per la sua  predisposizione
          nonche', entro trenta giorni dal termine  previsto  per  la
          presentazione   in   via   telematica,   la   dichiarazione
          trasmessa, redatta su modello conforme a  quello  approvato
          con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia
          della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
          della dichiarazione. 
                6-bis. Se il contribuente o  il  sostituto  d'imposta
          conferisce  l'incarico  per  la  predisposizione  di   piu'
          dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto di cui ai commi
          2-bis e 3, questi rilascia al contribuente o  al  sostituto
          d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno  cumulativo  a
          trasmettere in via telematica all'Agenzia delle  entrate  i
          dati  contenuti  nelle   dichiarazioni   o   comunicazioni.
          L'impegno cumulativo puo'  essere  contenuto  nell'incarico
          professionale sottoscritto dal  contribuente  se  sono  ivi
          indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per  le  quali
          il soggetto di  cui  ai  commi  2-bis  e  3  si  impegna  a
          trasmettere in via telematica all'Agenzia delle  entrate  i
          dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito  per
          la  durata  indicata  nell'impegno  stesso  o  nel  mandato
          professionale e, comunque, fino al 31  dicembre  del  terzo
          anno successivo a quello in cui e' stato rilasciato,  salva
          revoca espressa da parte del contribuente o  del  sostituto
          d'imposta. 
                7. Le banche e la Poste italiane  S.p.a.  trasmettono
          in  via  telematica  le  dichiarazioni  all'Agenzia   delle
          entrate entro quattro  mesi  dalla  data  di  scadenza  del
          termine  di  presentazione  ovvero,  per  le  dichiarazioni
          presentate oltre tale termine,  entro  quattro  mesi  dalla
          data di presentazione delle dichiarazioni stesse,  ove  non
          diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11. 
                7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis,  2-ter  e
          3, presentano in via telematica  le  dichiarazioni  per  le
          quali non e' previsto un apposito  termine  entro  un  mese
          dalla scadenza del termine previsto  per  la  presentazione
          alle banche e agli uffici postali. 
                7-ter.  Le  dichiarazioni  consegnate   ai   soggetti
          incaricati di cui ai commi 2-bis e  3,  successivamente  al
          termine previsto per la  presentazione  in  via  telematica
          delle stesse, sono  trasmesse  entro  un  mese  dalla  data
          contenuta nell'impegno  alla  trasmissione  rilasciato  dai
          medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6. 
                8.  La  dichiarazione  si  considera  presentata  nel
          giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla  banca  o
          all'ufficio postale ovvero e' trasmessa  all'Agenzia  delle
          entrate  mediante  procedure  telematiche  direttamente   o
          tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3. 
                9. I  contribuenti  e  i  sostituti  di  imposta  che
          presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
          o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
          per il periodo previsto dall'articolo 43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  la
          dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
          conforme a quello approvato con  il  provvedimento  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
          soggetto  incaricato  di  predisporre   la   dichiarazione.
          L'Amministrazione finanziaria  puo'  chiedere  l'esibizione
          della dichiarazione e dei suddetti documenti. 
                9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
          dichiarazioni conservano, anche  su  supporti  informatici,
          per il periodo previsto dall'articolo 43  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          copia   delle   dichiarazioni   trasmesse,   delle    quali
          l'Amministrazione finanziaria  puo'  chiedere  l'esibizione
          previa riproduzione su modello conforme a quello  approvato
          con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1. 
                10. La prova della presentazione della  dichiarazione
          e' data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate
          attestante  l'avvenuto  ricevimento   della   dichiarazione
          presentata in  via  telematica  direttamente  o  tramite  i
          soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero  dalla  ricevuta
          della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
          della raccomandata di cui al comma 5. 
                11.  Le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  delle
          dichiarazioni  sono   stabilite   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle entrate  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale.  Le  modalita'  di   svolgimento   del
          servizio di ricezione delle dichiarazioni  da  parte  delle
          banche  e  della  Poste  italiane   S.p.a.,   comprese   le
          conseguenze derivanti dalle  irregolarita'  commesse  nello
          svolgimento del servizio, sono stabilite mediante  distinte
          convenzioni,  approvate  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate. 
                12.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   si
          applicano  anche  alla  presentazione  delle  dichiarazioni
          riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi. 
                13.  Ai  soggetti   incaricati   della   trasmissione
          telematica si  applica  l'articolo  12-bis,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e per le convenzioni e i decreti  ivi  previsti  si
          intendono,   rispettivamente,   le    convenzioni    e    i
          provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  32  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997  n.  241,  recante  norme   di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni: 
                «Art. 32 (Soggetti abilitati  alla  costituzione  dei
          centri di assistenza fiscale). - 1. I centri di  assistenza
          fiscale, di seguito  denominati  "Centri",  possono  essere
          costituiti dai seguenti soggetti: 
                  a)  associazioni   sindacali   di   categoria   fra
          imprenditori,    presenti    nel    Consiglio     nazionale
          dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; 
                  b)  associazioni   sindacali   di   categoria   fra
          imprenditori, istituite da almeno dieci  anni,  diverse  da
          quelle indicate  nella  lettera  a)  se,  con  decreto  del
          Ministero delle finanze, ne e'  riconosciuta  la  rilevanza
          nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
          pari  al  5  per  cento  degli  appartenenti  alla   stessa
          categoria, iscritti negli appositi  registri  tenuti  dalla
          camera di commercio,  nonche'  all'esistenza  di  strutture
          organizzate in almeno 30 province; 
                  c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
          alle  lettere  a)  e  b),  previa  delega   della   propria
          associazione nazionale; 
                  d)   organizzazioni   sindacali   dei    lavoratori
          dipendenti e pensionati od organizzazioni  territoriali  da
          esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila
          aderenti; 
                  e) sostituti di cui all'Art.  23  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni,  aventi  complessivamente  almeno
          cinquantamila dipendenti; 
                  f)  associazioni  di   lavoratori   promotrici   di
          istituti di patronato riconosciuti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  29  luglio
          1947, n. 804, aventi complessivamente almeno  cinquantamila
          aderenti.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 13, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
                «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.  -
          12-quater. Omissis 
                13.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
          81 della Costituzione. La medesima procedura  e'  applicata
          in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali  e
          della Corte costituzionale  recanti  interpretazioni  della
          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori
          oneri,  fermo  restando  quanto  disposto  in  materia   di
          personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
                Omissis.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  108   del   Trattato   sul
          funzionamento  dell'Unione  europea  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   20   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina): 
                «Art. 20 (Garanzie sui mutui in favore delle  imprese
          agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno  subito
          un incremento dei costi energetici. Disposizioni in materia
          di  utilizzazione  agricola   dei   terreni   demaniali   e
          patrimoniali indisponibili).  -  1.  Previa  autorizzazione
          della Commissione europea ai sensi  dell'articolo  108  del
          Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea,   sono
          ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di  servizi
          per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),  con  copertura
          al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche,
          intermediari finanziari di cui all'articolo 106  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  dagli
          altri soggetti abilitati alla  concessione  di  credito  in
          favore di piccole e medie imprese agricole  e  della  pesca
          che  abbiano  registrato  un  incremento  dei   costi   per
          l'energia, per i carburanti o  per  le  materie  prime  nel
          corso del 2022, attestato mediante  dichiarazione  resa  ai
          sensi dell'articolo 47 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del  rimborso
          del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione
          e abbiano una durata fino a centoventi mesi  e  un  importo
          non superiore al 100 per cento  dell'ammontare  complessivo
          degli stessi costi, come  risultante  dall'ultimo  bilancio
          depositato o dall'ultima dichiarazione  fiscale  presentata
          alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea
          documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione  resa
          ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000   e,
          comunque, non superiore a 62.000 euro. 
                2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad
          euro 100 milioni, ai sensi dell'articolo 58  e,  quanto  ad
          euro  80   milioni,   mediante   utilizzo   delle   risorse
          disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui
          all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020,
          n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno
          2020, n. 40, che sono trasferite su un  conto  corrente  di
          tesoreria centrale appositamente istituito, intestato  all'
          ISMEA,  per  essere  utilizzate  in  base   al   fabbisogno
          finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di  cui
          al presente articolo. 
                2-bis.   Al   fine   di   sostenere    lo    sviluppo
          dell'imprenditorialita' agricola giovanile,  attraverso  la
          salvaguardia del diritto di prelazione agraria sui  terreni
          demaniali o  soggetti  al  regime  dei  beni  demaniali  di
          qualsiasi natura o dei beni  del  patrimonio  indisponibile
          appartenenti  a   enti   pubblici,   territoriali   o   non
          territoriali,  compresi  i  terreni  golenali,  che   siano
          oggetto  di  affitto  o  di   concessione   amministrativa,
          l'articolo 6,  comma  4-bis,  del  decreto  legislativo  18
          maggio 2001, n. 228, e' sostituito dal seguente: 
                "4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione  di  cui
          all'articolo 4-bis della  legge  3  maggio  1982,  n.  203,
          qualora alla scadenza  di  cui  al  comma  4  del  presente
          articolo abbiano manifestato interesse all'affitto  o  alla
          concessione amministrativa giovani  imprenditori  agricoli,
          di  eta'   compresa   tra   diciotto   e   quaranta   anni,
          l'assegnazione dei terreni avviene al canone base  indicato
          nell'avviso pubblico o  nel  bando  di  gara.  In  caso  di
          pluralita' di richieste da  parte  dei  predetti  soggetti,
          fermo  restando  il  canone  base,  si   procede   mediante
          sorteggio tra gli stessi".»