Art. 4 bis
((Disposizioni per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel
settore sportivo))
((1. Per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia nel settore
sportivo, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175, le parole: «e di 25 milioni di euro per l'anno 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «e di 35 milioni di euro per l'anno
2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle
risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro,
e' destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di
associazioni e societa' sportive iscritte nel registro nazionale
delle attivita' sportive dilettantistiche, di cui al decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva
impianti natatori e piscine per attivita' di base e sportiva».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
recante ulteriori misure urgenti in materia di politica
energetica nazionale, produttivita' delle imprese,
politiche sociali e per la realizzazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 7 (Disposizioni urgenti in materia di sport). -
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in
ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed
elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
incrementate di 60 milioni di euro per il 2022 e di 35
milioni di euro per l'anno 2023, da destinare
all'erogazione di contributi a fondo perduto per le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le
discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e
per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico,
che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonche' per il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, per il
Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la societa' Sport
e Salute S.p.A. Una quota delle risorse di cui al primo
periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro, e' destinata
all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di
associazioni e societa' sportive iscritte nel registro
nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di cui
al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che
gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per
attivita' di base e sportiva.
2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in
materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati le modalita' e i termini di presentazione delle
richieste di erogazione dei contributi, i criteri di
ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le
procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 43.»