Art. 5 
 
  Disposizioni in materia di contributo di solidarieta' temporaneo 
 
  1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarieta'
temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 ((dell'articolo
1 della legge  29  dicembre  2022,  n.  197)),  non  concorrono  alla
determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta
antecedente a quello in corso al 1°  gennaio  2023  gli  utilizzi  di
riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione  d'imposta  o
vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi  dell'articolo
109, comma 4,  lettera  b),  ((del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917)),  nel  testo  previgente  alle   modifiche
apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera  q),  della  ((legge  24
dicembre 2007, n. 244)), nel limite del 30 per  cento  del  complesso
delle  medesime  riserve   risultanti   al   termine   dell'esercizio
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. 
  2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del  patrimonio
netto  dal  reddito  complessivo  relativo  al  periodo  di   imposta
antecedente a quello in corso al 1°  gennaio  2023  devono  parimenti
essere esclusi  dal  calcolo  della  media  dei  redditi  complessivi
conseguiti nei quattro periodi di imposta  antecedenti  a  quello  in
corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto
che hanno  concorso  al  reddito  nei  suddetti  quattro  periodi  di
imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata  nel  periodo  di
imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. 
  3. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  404
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai  sensi  dell'articolo
24. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  115  a   119
          dell'articolo 1 della legge del 29 dicembre  2022,  n.  197
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «1.-114. Omissis 
                115. Al fine di contenere  gli  effetti  dell'aumento
          dei prezzi e delle tariffe del settore  energetico  per  le
          imprese e i consumatori, e' istituito per  l'anno  2023  un
          contributo di solidarieta' temporaneo, determinato ai sensi
          del comma 116, a carico dei  soggetti  che  esercitano  nel
          territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni,
          l'attivita'  di  produzione  di  energia   elettrica,   dei
          soggetti che esercitano l'attivita' di  produzione  di  gas
          metano o  di  estrazione  di  gas  naturale,  dei  soggetti
          rivenditori di energia elettrica, di gas metano  e  di  gas
          naturale e  dei  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  di
          produzione,   distribuzione   e   commercio   di   prodotti
          petroliferi.  Il  contributo  e'  dovuto,   altresi',   dai
          soggetti che, per  la  successiva  rivendita,  importano  a
          titolo definitivo energia elettrica,  gas  naturale  o  gas
          metano  o  prodotti  petroliferi  o  che  introducono   nel
          territorio dello Stato  detti  beni  provenienti  da  altri
          Stati dell'Unione europea. Il contributo non e' dovuto  dai
          soggetti  che  svolgono  l'attivita'  di  organizzazione  e
          gestione  di  piattaforme  per  lo   scambio   dell'energia
          elettrica,  del  gas,  dei  certificati  ambientali  e  dei
          carburanti,  nonche'  dalle   piccole   imprese   e   dalle
          microimprese che esercitano  l'attivita'  di  commercio  al
          dettaglio di carburante per autotrazione  identificata  dal
          codice ATECO 47.30.00. Il contributo e' dovuto se almeno il
          75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a
          quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva  dalle  attivita'
          indicate nei periodi precedenti. 
                116. Il contributo  di  solidarieta'  e'  determinato
          applicando un'aliquota pari al 50 per cento  sull'ammontare
          della quota del reddito  complessivo  determinato  ai  fini
          dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo
          di imposta antecedente a quello  in  corso  al  1°  gennaio
          2023, che eccede per almeno il 10 per cento  la  media  dei
          redditi complessivi determinati ai sensi  dell'imposta  sul
          reddito delle societa' conseguiti nei  quattro  periodi  di
          imposta antecedenti a quello in corso al 1°  gennaio  2022;
          nel caso in  cui  la  media  dei  redditi  complessivi  sia
          negativa si assume un valore pari a zero.  L'ammontare  del
          contributo straordinario, in ogni  caso,  non  puo'  essere
          superiore a una quota pari al 25 per cento del  valore  del
          patrimonio  netto  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio
          antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. 
                117.   Il   contributo   di   solidarieta'    dovuto,
          determinato ai sensi del comma 116,  e'  versato  entro  il
          sesto mese successivo a quello di  chiusura  dell'esercizio
          antecedente a  quello  in  corso  al  1°  gennaio  2023.  I
          soggetti che in base a disposizioni di legge  approvano  il
          bilancio oltre il termine di quattro  mesi  dalla  chiusura
          dell'esercizio  effettuano  il  versamento  entro  il  mese
          successivo  a  quello  di  approvazione  del  bilancio.   I
          soggetti con esercizio non coincidente  con  l'anno  solare
          possono effettuare il versamento del contributo entro il 30
          giugno 2023. 
                118. Il contributo di solidarieta' non e'  deducibile
          ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive. 
                119. Ai  fini  dell'accertamento,  delle  sanzioni  e
          della riscossione del contributo di  solidarieta',  nonche'
          del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di
          imposte sui redditi. 
                Omissis.» 
              -  Il  testo  dell'articolo  109,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica Italiana del 22 dicembre  1986,
          n. 917, e' riportato nei riferimenti nomativi  all'articolo
          4. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 33,  della
          legge del 24 dicembre 2007, n.  244,  recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2008: 
                «1. - 32. Omissis 
                33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  all'articolo  56,  comma  2,  le  parole:  «non
          dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono
          sostituite dalle seguenti:  «non  dedotti  ai  sensi  degli
          articoli 61 e 109, comma 5» ed e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente  periodo:  «Per   le   perdite   derivanti   dalla
          partecipazione  in  societa'  in  nome  collettivo   e   in
          accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma
          2 dell'articolo 8»; 
                  b) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente: 
                «Art. 61 (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
                2. La parte di interessi passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'articolo 15»; 
                  c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati; 
                  d) all'articolo 66, comma 3, la  parola:  «96,»  e'
          soppressa; 
                  e) all'articolo 77, comma 1,  le  parole:  «33  per
          cento» sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»; 
                  f) all'articolo 83, comma 1, e' aggiunto, in  fine,
          il seguente periodo: «In caso di attivita' che fruiscono di
          regimi di parziale o totale detassazione  del  reddito,  le
          relative perdite fiscali assumono  rilevanza  nella  stessa
          misura  in  cui   assumerebbero   rilevanza   i   risultati
          positivi»; 
                  g) all'articolo 84, comma 1: 
                    1) il secondo periodo e' soppresso; 
                    2) al quarto periodo, le parole: «non dedotti  ai
          sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite
          dalle seguenti: «non dedotti ai  sensi  dell'articolo  109,
          comma 5»; 
                  h) all'articolo 87, comma  1,  alinea,  le  parole:
          «del 91 per cento, e dell'84  per  cento  a  decorrere  dal
          2007» sono sostituite dalle seguenti: «del 95 per cento»; 
                  i) l'articolo 96 e' sostituito dal seguente: 
                «Art. 96 (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli  compresi
          nel costo dei beni  ai  sensi  del  comma  1,  lettera  b),
          dell'articolo  110,  sono  deducibili  in  ciascun  periodo
          d'imposta fino  a  concorrenza  degli  interessi  attivi  e
          proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile  nel  limite
          del 30  per  cento  del  risultato  operativo  lordo  della
          gestione caratteristica. La quota del  risultato  operativo
          lordo  prodotto  a  partire  dal  terzo  periodo  d'imposta
          successivo a quello in  corso  al  31  dicembre  2007,  non
          utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli
          oneri finanziari di  competenza,  puo'  essere  portata  ad
          incremento del risultato  operativo  lordo  dei  successivi
          periodi d'imposta. 
                2.  Per  risultato  operativo  lordo  si  intende  la
          differenza tra il valore e i costi della produzione di  cui
          alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice  civile,
          con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e
          b),  e  dei  canoni  di  locazione  finanziaria   di   beni
          strumentali, cosi'  come  risultanti  dal  conto  economico
          dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio  in
          base ai principi contabili internazionali  si  assumono  le
          voci di conto economico corrispondenti. 
                3. Ai fini del presente articolo, assumono  rilevanza
          gli interessi passivi e gli interessi attivi,  nonche'  gli
          oneri e i proventi assimilati, derivanti  da  contratti  di
          mutuo,   da    contratti    di    locazione    finanziaria,
          dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da  ogni
          altro rapporto avente  causa  finanziaria,  con  esclusione
          degli interessi impliciti derivanti  da  debiti  di  natura
          commerciale e con inclusione, tra  gli  attivi,  di  quelli
          derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei
          soggetti  operanti  con  la  pubblica  amministrazione,  si
          considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti  del
          presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso
          ufficiale   di   riferimento   aumentato   di   un   punto,
          ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. 
                4. Gli  interessi  passivi  e  gli  oneri  finanziari
          assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta
          sono dedotti dal reddito dei successivi periodi  d'imposta,
          se e nei limiti in cui  in  tali  periodi  l'importo  degli
          interessi passivi e degli oneri  assimilati  di  competenza
          eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati  sia
          inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo  di
          competenza. 
                5.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  non  si
          applicano alle banche  e  agli  altri  soggetti  finanziari
          indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
          1992, n. 87, con l'eccezione delle societa' che  esercitano
          in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione  di
          partecipazioni in societa' esercenti attivita'  diversa  da
          quelle  creditizia   o   finanziaria,   alle   imprese   di
          assicurazione nonche' alle societa'  capogruppo  di  gruppi
          bancari  e  assicurativi.   Le   disposizioni   dei   commi
          precedenti  non  si  applicano,  inoltre,   alle   societa'
          consortili costituite per l'esecuzione unitaria,  totale  o
          parziale,  dei  lavori,  ai  sensi  dell'articolo  96   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 21 dicembre  1999,  n.  554,  alle  societa'  di
          progetto costituite ai sensi dell'articolo 156  del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e alle societa'  costituite  per  la  realizzazione  e
          l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto  1990,
          n. 240, e successive modificazioni, nonche'  alle  societa'
          il cui capitale sociale e' sottoscritto prevalentemente  da
          enti pubblici, che costruiscono o gestiscono  impianti  per
          la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche'
          impianti per lo smaltimento e la depurazione. 
                6.  Resta  ferma  l'applicazione  prioritaria   delle
          regole di indeducibilita' assoluta  previste  dall'articolo
          90, comma 2, e dai commi  7  e  10  dell'articolo  110  del
          presente testo unico, dall'articolo  3,  comma  115,  della
          legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi  su
          titoli obbligazionari, e dall' articolo 1, comma 465, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui
          prestiti dei soci delle societa' cooperative. 
                7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale
          di cui alla  sezione  II  del  presente  capo,  l'eventuale
          eccedenza  di  interessi  passivi   ed   oneri   assimilati
          indeducibili generatasi in capo a un soggetto  puo'  essere
          portata in abbattimento del reddito complessivo  di  gruppo
          se e nei limiti  in  cui  altri  soggetti  partecipanti  al
          consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un
          risultato  operativo  lordo  capiente   non   integralmente
          sfruttato per la deduzione. Tale regola  si  applica  anche
          alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione
          di  quelle  generatesi   anteriormente   all'ingresso   nel
          consolidato nazionale. 
                8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra
          i  soggetti  virtualmente   partecipanti   al   consolidato
          nazionale possono essere incluse anche le  societa'  estere
          per le quali ricorrerebbero i  requisiti  e  le  condizioni
          previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132,  comma  2,
          lettere b)  e  c).  Nella  dichiarazione  dei  redditi  del
          consolidato devono essere indicati  i  dati  relativi  agli
          interessi passivi e  al  risultato  operativo  lordo  della
          societa' estera corrispondenti a quelli indicati nel  comma
          2»; 
                  l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati; 
                  m) all'articolo 101, il comma 6 e'  sostituito  dal
          seguente: 
                «6.  Le  perdite  attribuite  per  trasparenza  dalle
          societa' in nome collettivo e in accomandita semplice  sono
          utilizzabili solo in abbattimento  degli  utili  attribuiti
          per trasparenza nei  successivi  cinque  periodi  d'imposta
          dalla stessa societa' che ha generato le perdite»; 
                  n) all'articolo 102: 
                    1) il comma 3 e' abrogato; 
                    2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
                «7. Per i  beni  concessi  in  locazione  finanziaria
          l'impresa  concedente  che  imputa  a  conto  economico   i
          relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
          ciascun esercizio  nella  misura  risultante  dal  relativo
          piano   di   ammortamento   finanziario.   Per    l'impresa
          utilizzatrice che imputa a  conto  economico  i  canoni  di
          locazione finanziaria, la deduzione e' ammessa a condizione
          che la durata del contratto non sia inferiore ai due  terzi
          del periodo di ammortamento corrispondente al  coefficiente
          stabilito a norma del comma 2, in  relazione  all'attivita'
          esercitata dall'impresa stessa; in caso di  beni  immobili,
          qualora l'applicazione  della  regola  di  cui  al  periodo
          precedente determini un risultato inferiore a  undici  anni
          ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione  e'  ammessa
          se  la  durata  del  contratto  non  e',   rispettivamente,
          inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.
          Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la
          deducibilita'  dei  canoni  di  locazione  finanziaria   e'
          ammessa a condizione che la durata del  contratto  non  sia
          inferiore al  periodo  di  ammortamento  corrispondente  al
          coefficiente stabilito a norma del comma  2.  La  quota  di
          interessi impliciti desunta dal contratto e' soggetta  alle
          regole dell'articolo 96»; 
                  o) all'articolo 102-bis, il comma 4 e' abrogato; 
                  p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo
          al quarto  sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Le  spese  di
          rappresentanza sono deducibili  nel  periodo  d'imposta  di
          sostenimento se rispondenti  ai  requisiti  di  inerenza  e
          congruita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, anche in funzione  della  natura  e  della
          destinazione  delle   stesse,   del   volume   dei   ricavi
          dell'attivita' caratteristica dell'impresa e dell'attivita'
          internazionale dell'impresa. Sono  comunque  deducibili  le
          spese relative a beni distribuiti gratuitamente  di  valore
          unitario non superiore a euro 50»; 
                  q) all'articolo 109: 
                    1) al comma 4, lettera b),  le  parole  da:  «Gli
          ammortamenti dei beni  materiali»  fino  a:  «,  che  hanno
          concorso alla formazione del reddito.» sono soppresse; 
                    2) al comma 5, secondo periodo, le  parole:  «per
          la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2  e
          3 dell'articolo 96» sono sostituite dalle seguenti: «per la
          parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi
          e altri  proventi  che  concorrono  a  formare  il  reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi»; 
                    3) il comma 6 e' abrogato; 
                  r)  all'articolo  119,  comma  1,  lettera  d),  la
          parola:   «ventesimo»   e'   sostituita   dalla   seguente:
          «sedicesimo»; 
                  s) l'articolo 122 e' sostituito dal seguente: 
                «Art.   122   (Obblighi   della   societa'   o   ente
          controllante).  -  1.  La  societa'  o  ente   controllante
          presenta la  dichiarazione  dei  redditi  del  consolidato,
          calcolando il reddito complessivo globale risultante  dalla
          somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da
          ciascuna  delle  societa'  partecipanti   al   regime   del
          consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta  di
          gruppo secondo  le  disposizioni  attuative  contenute  nel
          decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di
          approvazione  del  modello  annuale  di  dichiarazione  dei
          redditi»; 
                  t) all'articolo 134, comma  1,  la  lettera  a)  e'
          abrogata; 
                  u) all'articolo 152, comma 2, e' aggiunto, in fine,
          il  seguente  periodo:  «Si   applicano   le   disposizioni
          dell'articolo 101, comma 6»; 
                  v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati; 
                  z) dopo l'articolo 139 e' inserito il seguente: 
                «Art. 139-bis (Recupero delle perdite compensate).  -
          1. Nell'ipotesi di interruzione o di  mancato  rinnovo  del
          consolidato  mondiale,  i  dividendi   o   le   plusvalenze
          derivanti dal possesso o dal realizzo delle  partecipazioni
          nelle  societa'   consolidate,   percepiti   o   realizzate
          dall'ente o societa'  consolidante  dal  periodo  d'imposta
          successivo all'ultimo periodo  di  consolidamento,  per  la
          parte esclusa o  esente  in  base  alle  ordinarie  regole,
          concorrono a formare il reddito, fino a  concorrenza  della
          differenza tra le perdite  della  societa'  estera  che  si
          considerano dedotte  e  i  redditi  della  stessa  societa'
          inclusi  nel  consolidato.  La  stessa  regola  si  applica
          durante il periodo di consolidamento in caso  di  riduzione
          della percentuale di  possesso  senza  il  venir  meno  del
          rapporto di controllo. 
                2. Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  142  sono
          stabilite  le  disposizioni  attuative  del  comma  1   del
          presente articolo,  anche  per  il  coordinamento  con  gli
          articoli 137 e 138»; 
                  aa) all'articolo 172,  comma  7,  e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente periodo: "Le  disposizioni  del  presente
          comma  si  applicano  anche  agli  interessi   indeducibili
          oggetto  di  riporto  in  avanti  di   cui   al   comma   4
          dell'articolo 96".»