Art. 5
Disposizioni in materia di contributo di solidarieta' temporaneo
1. Ai soli fini della determinazione del contributo di solidarieta'
temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 ((dell'articolo
1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)), non concorrono alla
determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di
riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o
vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo
109, comma 4, lettera b), ((del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917)), nel testo previgente alle modifiche
apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della ((legge 24
dicembre 2007, n. 244)), nel limite del 30 per cento del complesso
delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
2. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio
netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti
essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi
conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in
corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto
che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di
imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di
imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 404
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo
24.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi da 115 a 119
dell'articolo 1 della legge del 29 dicembre 2022, n. 197
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1.-114. Omissis
115. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento
dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le
imprese e i consumatori, e' istituito per l'anno 2023 un
contributo di solidarieta' temporaneo, determinato ai sensi
del comma 116, a carico dei soggetti che esercitano nel
territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni,
l'attivita' di produzione di energia elettrica, dei
soggetti che esercitano l'attivita' di produzione di gas
metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti
rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas
naturale e dei soggetti che esercitano l'attivita' di
produzione, distribuzione e commercio di prodotti
petroliferi. Il contributo e' dovuto, altresi', dai
soggetti che, per la successiva rivendita, importano a
titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas
metano o prodotti petroliferi o che introducono nel
territorio dello Stato detti beni provenienti da altri
Stati dell'Unione europea. Il contributo non e' dovuto dai
soggetti che svolgono l'attivita' di organizzazione e
gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia
elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei
carburanti, nonche' dalle piccole imprese e dalle
microimprese che esercitano l'attivita' di commercio al
dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal
codice ATECO 47.30.00. Il contributo e' dovuto se almeno il
75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a
quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attivita'
indicate nei periodi precedenti.
116. Il contributo di solidarieta' e' determinato
applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare
della quota del reddito complessivo determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle societa' relativo al periodo
di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio
2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei
redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul
reddito delle societa' conseguiti nei quattro periodi di
imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022;
nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia
negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del
contributo straordinario, in ogni caso, non puo' essere
superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del
patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
117. Il contributo di solidarieta' dovuto,
determinato ai sensi del comma 116, e' versato entro il
sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio
antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I
soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il
bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese
successivo a quello di approvazione del bilancio. I
soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare
possono effettuare il versamento del contributo entro il 30
giugno 2023.
118. Il contributo di solidarieta' non e' deducibile
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive.
119. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e
della riscossione del contributo di solidarieta', nonche'
del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di
imposte sui redditi.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 109, del decreto del
Presidente della Repubblica Italiana del 22 dicembre 1986,
n. 917, e' riportato nei riferimenti nomativi all'articolo
4.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 33, della
legge del 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008:
«1. - 32. Omissis
33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 56, comma 2, le parole: «non
dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono
sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi degli
articoli 61 e 109, comma 5» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per le perdite derivanti dalla
partecipazione in societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma
2 dell'articolo 8»;
b) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15»;
c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
d) all'articolo 66, comma 3, la parola: «96,» e'
soppressa;
e) all'articolo 77, comma 1, le parole: «33 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»;
f) all'articolo 83, comma 1, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «In caso di attivita' che fruiscono di
regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le
relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa
misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati
positivi»;
g) all'articolo 84, comma 1:
1) il secondo periodo e' soppresso;
2) al quarto periodo, le parole: «non dedotti ai
sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite
dalle seguenti: «non dedotti ai sensi dell'articolo 109,
comma 5»;
h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole:
«del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal
2007» sono sostituite dalle seguenti: «del 95 per cento»;
i) l'articolo 96 e' sostituito dal seguente:
«Art. 96 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi
nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b),
dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo
d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e
proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite
del 30 per cento del risultato operativo lordo della
gestione caratteristica. La quota del risultato operativo
lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non
utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli
oneri finanziari di competenza, puo' essere portata ad
incremento del risultato operativo lordo dei successivi
periodi d'imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la
differenza tra il valore e i costi della produzione di cui
alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile,
con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e
b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni
strumentali, cosi' come risultanti dal conto economico
dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali si assumono le
voci di conto economico corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza
gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonche' gli
oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di
mutuo, da contratti di locazione finanziaria,
dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni
altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione
degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura
commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli
derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei
soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si
considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del
presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso
ufficiale di riferimento aumentato di un punto,
ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta
sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta,
se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli
interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza
eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia
inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di
competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, con l'eccezione delle societa' che esercitano
in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di
partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da
quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di
assicurazione nonche' alle societa' capogruppo di gruppi
bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi
precedenti non si applicano, inoltre, alle societa'
consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o
parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle societa' di
progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e alle societa' costituite per la realizzazione e
l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990,
n. 240, e successive modificazioni, nonche' alle societa'
il cui capitale sociale e' sottoscritto prevalentemente da
enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per
la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche'
impianti per lo smaltimento e la depurazione.
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle
regole di indeducibilita' assoluta previste dall'articolo
90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del
presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su
titoli obbligazionari, e dall' articolo 1, comma 465, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui
prestiti dei soci delle societa' cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale
di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale
eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati
indeducibili generatasi in capo a un soggetto puo' essere
portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo
se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al
consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un
risultato operativo lordo capiente non integralmente
sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche
alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione
di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel
consolidato nazionale.
8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra
i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato
nazionale possono essere incluse anche le societa' estere
per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni
previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2,
lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del
consolidato devono essere indicati i dati relativi agli
interessi passivi e al risultato operativo lordo della
societa' estera corrispondenti a quelli indicati nel comma
2»;
l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
m) all'articolo 101, il comma 6 e' sostituito dal
seguente:
«6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti
per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta
dalla stessa societa' che ha generato le perdite»;
n) all'articolo 102:
1) il comma 3 e' abrogato;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria
l'impresa concedente che imputa a conto economico i
relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo
piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa
utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di
locazione finanziaria, la deduzione e' ammessa a condizione
che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi
del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita'
esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili,
qualora l'applicazione della regola di cui al periodo
precedente determini un risultato inferiore a undici anni
ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e' ammessa
se la durata del contratto non e', rispettivamente,
inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.
Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la
deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e'
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia
inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di
interessi impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle
regole dell'articolo 96»;
o) all'articolo 102-bis, il comma 4 e' abrogato;
p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo
al quarto sono sostituiti dai seguenti: «Le spese di
rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di
sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e
congruita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, anche in funzione della natura e della
destinazione delle stesse, del volume dei ricavi
dell'attivita' caratteristica dell'impresa e dell'attivita'
internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le
spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore
unitario non superiore a euro 50»;
q) all'articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole da: «Gli
ammortamenti dei beni materiali» fino a: «, che hanno
concorso alla formazione del reddito.» sono soppresse;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «per
la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e
3 dell'articolo 96» sono sostituite dalle seguenti: «per la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi
e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi»;
3) il comma 6 e' abrogato;
r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la
parola: «ventesimo» e' sostituita dalla seguente:
«sedicesimo»;
s) l'articolo 122 e' sostituito dal seguente:
«Art. 122 (Obblighi della societa' o ente
controllante). - 1. La societa' o ente controllante
presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato,
calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla
somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da
ciascuna delle societa' partecipanti al regime del
consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di
gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel
decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di
approvazione del modello annuale di dichiarazione dei
redditi»;
t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) e'
abrogata;
u) all'articolo 152, comma 2, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni
dell'articolo 101, comma 6»;
v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
z) dopo l'articolo 139 e' inserito il seguente:
«Art. 139-bis (Recupero delle perdite compensate). -
1. Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del
consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze
derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni
nelle societa' consolidate, percepiti o realizzate
dall'ente o societa' consolidante dal periodo d'imposta
successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la
parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole,
concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della
differenza tra le perdite della societa' estera che si
considerano dedotte e i redditi della stessa societa'
inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica
durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione
della percentuale di possesso senza il venir meno del
rapporto di controllo.
2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono
stabilite le disposizioni attuative del comma 1 del
presente articolo, anche per il coordinamento con gli
articoli 137 e 138»;
aa) all'articolo 172, comma 7, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente
comma si applicano anche agli interessi indeducibili
oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4
dell'articolo 96".»