Art. 6
Tassazione ((dell'agroenergia))
1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini
della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia
oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal
secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla
valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota
incentivo, e' data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione
dell'energia elettrica, determinato dall'Autorita' di regolazione per
energia, ((reti e ambiente)) in attuazione dell'articolo 19 ((del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla)) Gazzetta Ufficiale
((n. 159 del 10 luglio 2012)), e il valore di 120 euro/MWh.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4,32
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo
24.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 423, dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006):
«1. - 422. Omissis
423. Ferme restando le disposizioni tributarie in
materia di accisa, la produzione e la cessione di energia
elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali,
sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000
kWh anno, nonche' di carburanti e prodotti chimici di
origine agroforestale provenienti prevalentemente dal
fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli,
costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo
2135, terzo comma, del codice civile e si considerano
produttive di reddito agrario. Per la produzione di
energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone
fisiche, delle societa' semplici e degli altri soggetti di
cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' determinato, ai fini IRPEF ed IRES,
applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto, relativamente alla componente
riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con
esclusione della quota incentivo, il coefficiente di
redditivita' del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la
determinazione del reddito nei modi ordinari, previa
comunicazione all'ufficio secondo le modalita' previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
Omissis.»