Art. 7 
 
Disposizioni in materia di agevolazioni  fiscali  per  interventi  di
                        risparmio energetico 
 
  1. Ai fini della determinazione dell'ammontare  delle  agevolazioni
fiscali   per   interventi   di   risparmio   energetico   ((previste
dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dall'articolo 1, commi da 344 a 347,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2013,  n.
90)), si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte  di
spesa a fronte  della  quale  sia  concesso  altro  contributo  dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano,  a  condizione
che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle  disposizioni  che
lo regolano, con le agevolazioni  fiscali.  In  ogni  caso  la  somma
dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il  100%
della  spesa  ammissibile  all'agevolazione  o  al  contributo.  ((Le
disposizioni del presente comma si  applicano))  con  riferimento  ai
contributi istituiti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16-bis, del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): 
                «Art. 16-bis (Detrazione delle spese  per  interventi
          di recupero del patrimonio edilizio e  di  riqualificazione
          energetica degli  edifici).  -  1.  Dall'imposta  lorda  si
          detrae  un  importo  pari  al  36  per  cento  delle  spese
          documentate, fino ad un ammontare complessivo delle  stesse
          non  superiore  a  48.000  euro  per  unita'   immobiliare,
          sostenute  ed   effettivamente   rimaste   a   carico   dei
          contribuenti che possiedono o detengono, sulla base  di  un
          titolo idoneo, l'immobile sul  quale  sono  effettuati  gli
          interventi: 
                  a) di cui alle lett. a), b), c) e d)  dell'articolo
          3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380, effettuati sulle  parti  comuni  di  edificio
          residenziale di cui all'articolo 1117, del codice civile; 
                  b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo  3
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,
          n.  380,  effettuati  sulle  singole   unita'   immobiliari
          residenziali  di  qualsiasi  categoria   catastale,   anche
          rurali, e sulle loro pertinenze; 
                  c) necessari alla  ricostruzione  o  al  ripristino
          dell'immobile danneggiato a seguito di  eventi  calamitosi,
          ancorche'  non  rientranti  nelle  categorie  di  cui  alle
          lettere a) e b) del presente comma,  sempreche'  sia  stato
          dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente  alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione; 
                  d) relativi alla  realizzazione  di  autorimesse  o
          posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune; 
                  e) finalizzati  alla  eliminazione  delle  barriere
          architettoniche,   aventi   ad    oggetto    ascensori    e
          montacarichi, alla realizzazione  di  ogni  strumento  che,
          attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
          di tecnologia piu'  avanzata,  sia  adatto  a  favorire  la
          mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le  persone
          portatrici di handicap in situazione di gravita', ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104; 
                  f) relativi all'adozione di  misure  finalizzate  a
          prevenire il rischio del compimento  di  atti  illeciti  da
          parte di terzi; 
                  g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
          alla   cablatura    degli    edifici,    al    contenimento
          dell'inquinamento acustico; 
                  h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate
          al conseguimento di  risparmi  energetici  con  particolare
          riguardo all'installazione di impianti basati  sull'impiego
          delle fonti  rinnovabili  di  energia.  Le  predette  opere
          possono  essere  realizzate  anche  in  assenza  di   opere
          edilizie    propriamente    dette,    acquisendo     idonea
          documentazione  attestante  il  conseguimento  di  risparmi
          energetici  in  applicazione  della  normativa  vigente  in
          materia; 
                  i) relativi all'adozione di misure antisismiche con
          particolare riguardo all'esecuzione di opere per  la  messa
          in  sicurezza   statica,   in   particolare   sulle   parti
          strutturali,  per   la   redazione   della   documentazione
          obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica  del
          patrimonio edilizio, nonche'  per  la  realizzazione  degli
          interventi   necessari   al   rilascio    della    suddetta
          documentazione. Gli  interventi  relativi  all'adozione  di
          misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la  messa
          in sicurezza statica devono essere realizzati  sulle  parti
          strutturali degli edifici o complessi di edifici  collegati
          strutturalmente  e  comprendere  interi  edifici   e,   ove
          riguardino i centri storici, devono essere  eseguiti  sulla
          base  di  progetti  unitari  e  non   su   singole   unita'
          immobiliari; 
                  l) di bonifica  dall'amianto  e  di  esecuzione  di
          opere volte ad evitare gli infortuni domestici. 
                2. Tra le spese sostenute di  cui  al  comma  1  sono
          comprese  quelle  di  progettazione   e   per   prestazioni
          professionali connesse all'esecuzione delle opere  edilizie
          e  alla  messa  a  norma  degli  edifici  ai  sensi   della
          legislazione vigente in materia. 
                3. La detrazione di cui al comma 1 spetta  anche  nel
          caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e
          di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere  c)  e  d)
          del comma 1 dell'articolo  3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti  interi
          fabbricati,  eseguiti   da   imprese   di   costruzione   o
          ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
          provvedano entro diciotto mesi dalla data  di  termine  dei
          lavori   alla   successiva   alienazione   o   assegnazione
          dell'immobile.   La   detrazione   spetta   al   successivo
          acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari,
          in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli
          interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per
          cento  del  prezzo   dell'unita'   immobiliare   risultante
          nell'atto pubblico di compravendita o  di  assegnazione  e,
          comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro. 
                3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta,  nella
          misura  del  50  per  cento,  anche   per   interventi   di
          sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza  esistente
          con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. 
                4. Nel caso in cui gli interventi di cui al  comma  1
          realizzati  in   ciascun   anno   consistano   nella   mera
          prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti,  ai
          fini del computo del limite massimo delle spese  ammesse  a
          fruire della detrazione si tiene conto  anche  delle  spese
          sostenute negli stessi anni. 
                5.  Se  gli  interventi  di  cui  al  comma  1   sono
          realizzati  su  unita'  immobiliari  residenziali   adibite
          promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione,
          ovvero   all'esercizio   dell'attivita'   commerciale,   la
          detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento. 
                6. La detrazione e' cumulabile  con  le  agevolazioni
          gia' previste sugli immobili oggetto di  vincolo  ai  sensi
          del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  ridotte
          nella misura del 50 per cento. 
                7. La detrazione e' ripartita in dieci quote  annuali
          costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento  delle
          spese e in quelli successivi. 
                8. In caso di vendita dell'unita'  immobiliare  sulla
          quale sono stati realizzati gli interventi di cui al  comma
          1 la detrazione non utilizzata  in  tutto  o  in  parte  e'
          trasferita  per  i  rimanenti  periodi  di  imposta,  salvo
          diverso accordo delle parti, all'acquirente persona  fisica
          dell'unita' immobiliare. In  caso  di  decesso  dell'avente
          diritto, la fruizione del beneficio fiscale  si  trasmette,
          per  intero,  esclusivamente  all'erede  che  conservi   la
          detenzione materiale e diretta del bene. 
                9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del
          Ministro delle finanze di  concerto  con  il  Ministro  dei
          lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con  il  quale  e'
          stato adottato il "Regolamento recante norme di  attuazione
          e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L.  27
          dicembre 1997, n. 449, in  materia  di  detrazioni  per  le
          spese di ristrutturazione edilizia". 
                10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze  possono   essere   stabilite   ulteriori
          modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da  344  a
          347,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296   recante
          Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): 
                «1. - 343. Omissis 
                344. Per le spese documentate, sostenute entro il  31
          dicembre 2007, relative ad interventi  di  riqualificazione
          energetica di edifici esistenti, che conseguono  un  valore
          limite di fabbisogno  di  energia  primaria  annuo  per  la
          climatizzazione invernale inferiore di  almeno  il  20  per
          cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C,  numero
          1), tabella 1, annesso al  decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda  per
          una quota pari al 55 per  cento  degli  importi  rimasti  a
          carico del contribuente, fino a  un  valore  massimo  della
          detrazione di 100.000  euro,  da  ripartire  in  tre  quote
          annuali di pari importo. 
                345. Per le spese documentate, sostenute entro il  31
          dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti,
          parti  di   edifici   esistenti   o   unita'   immobiliari,
          riguardanti strutture opache  verticali,  strutture  opache
          orizzontali (coperture e pavimenti),  finestre  comprensive
          di infissi, spetta una detrazione  dall'imposta  lorda  per
          una quota pari al 55 per  cento  degli  importi  rimasti  a
          carico del contribuente, fino a  un  valore  massimo  della
          detrazione di  60.000  euro,  da  ripartire  in  tre  quote
          annuali di pari importo, a condizione che siano  rispettati
          i requisiti di trasmittanza termica U, espressa  in  W/m2K,
          della Tabella 3 allegata alla presente legge. 
                346. Per le spese documentate, sostenute entro il  31
          dicembre  2007,  relative  all'installazione  di   pannelli
          solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
          industriali e per la  copertura  del  fabbisogno  di  acqua
          calda in piscine, strutture sportive, case  di  ricovero  e
          cura,  istituti  scolastici  e  universita',   spetta   una
          detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55  per
          cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino
          a un valore massimo della detrazione  di  60.000  euro,  da
          ripartire in tre quote annuali di pari importo. 
                347. Per le spese documentate, sostenute entro il  31
          dicembre 2007, per interventi di sostituzione  di  impianti
          di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
          a condensazione e contestuale messa a punto del sistema  di
          distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per
          una quota pari al 55 per  cento  degli  importi  rimasti  a
          carico del contribuente, fino a  un  valore  massimo  della
          detrazione di  30.000  euro,  da  ripartire  in  tre  quote
          annuali di pari importo. 
                Omissis.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   14   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   3   agosto   2013,   n.   90
          (Disposizioni urgenti per il  recepimento  della  Direttiva
          2010/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19
          maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
          la definizione delle procedure d'infrazione  avviate  dalla
          Commissione europea, nonche' altre disposizioni in  materia
          di coesione sociale): 
                «Art.  14  (Detrazioni  fiscali  per  interventi   di
          efficienza  energetica).  -  1.  Le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010,  n.
          220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura
          del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal  6  giugno
          2013 al 31 dicembre 2024. 
                2. La detrazione di cui al comma 1 si applica,  nella
          misura del 65 per cento, anche  alle  spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente: 
                  a) per interventi relativi  a  parti  comuni  degli
          edifici condominiali di cui agli articoli 1117  e  1117-bis
          del  codice  civile  o  che  interessino  tutte  le  unita'
          immobiliari  di  cui  si  compone  il  singolo  condominio,
          sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024; 
                  b)  per  l'acquisto  e  la  posa  in  opera   delle
          schermature  solari  di  cui  all'allegato  M  al   decreto
          legislativo 29 dicembre 2006,  n.  311,  sostenute  dal  1°
          gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, fino a un valore  massimo
          della detrazione di 60.000 euro; 
                  b-bis)  per  l'acquisto  e  la  posa  in  opera  di
          micro-cogeneratori in sostituzione di  impianti  esistenti,
          sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024,  fino  a
          un valore massimo della detrazione  di  100.000  euro.  Per
          poter beneficiare della suddetta detrazione gli  interventi
          in oggetto  devono  condurre  a  un  risparmio  di  energia
          primaria (PES), come definito all'allegato III del  decreto
          del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4  agosto  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
          2011, pari almeno al 20 per cento. 
                2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2  e'  ridotta
          al 50 per cento per le  spese,  sostenute  dal  1°  gennaio
          2018, relative agli interventi di acquisto e posa in  opera
          di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e
          di sostituzione di impianti  di  climatizzazione  invernale
          con  impianti  dotati  di  caldaie  a   condensazione   con
          efficienza almeno pari alla classe A di  prodotto  prevista
          dal   regolamento   delegato   (UE)   n.   811/2013   della
          Commissione, del  18  febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla
          detrazione di cui al presente articolo  gli  interventi  di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          inferiore alla classe di  cui  al  periodo  precedente.  La
          detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
          interventi di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di caldaie  a  condensazione,
          di  efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal citato regolamento delegato (UE) n.  811/2013,
          e contestuale installazione di sistemi di  termoregolazione
          evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII  della
          comunicazione  2014/C  207/02  della  Commissione,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute per l'acquisto e la posa in opera  di  generatori
          d'aria calda a condensazione. 
                2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si
          applica altresi' alle spese sostenute dal 1°  gennaio  2021
          al 31 dicembre 2024 per l'acquisto e la posa  in  opera  di
          impianti di climatizzazione invernale con  impianti  dotati
          di   generatori   di   calore   alimentati   da    biomasse
          combustibili, fino a un valore massimo della detrazione  di
          30.000 euro. 
                2-ter. 
                2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio  2017
          al 31 dicembre  2024  per  interventi  di  riqualificazione
          energetica di parti comuni degli edifici condominiali,  che
          interessino  l'involucro  dell'edificio  con   un'incidenza
          superiore al 25  per  cento  della  superficie  disperdente
          lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
          1 spetta  nella  misura  del  70  per  cento.  La  medesima
          detrazione spetta, nella misura del 75 per  cento,  per  le
          spese  sostenute   per   interventi   di   riqualificazione
          energetica  relativi   alle   parti   comuni   di   edifici
          condominiali  finalizzati  a  migliorare   la   prestazione
          energetica invernale ed estiva e che conseguano  almeno  la
          qualita'  media  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  26   giugno   2015,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.  162
          del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente  comma
          sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese  non
          superiore a euro 40.000 moltiplicato per  il  numero  delle
          unita' immobiliari che compongono l'edificio. 
                2-quater.1. Per le spese relative agli interventi  su
          parti comuni di edifici condominiali ricadenti  nelle  zone
          sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
          del rischio  sismico  e  alla  riqualificazione  energetica
          spetta,   in   alternativa   alle    detrazioni    previste
          rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo  e
          dal comma  1-quinquies  dell'articolo  16,  una  detrazione
          nella  misura  dell'80  per  cento,  ove   gli   interventi
          determinino  il  passaggio  ad  una   classe   di   rischio
          inferiore,  o  nella  misura  dell'85  per  cento  ove  gli
          interventi determinino il passaggio a due classi di rischio
          inferiori. La predetta detrazione  e'  ripartita  in  dieci
          quote annuali di pari importo e si applica su un  ammontare
          delle spese non superiore a euro 136.000  moltiplicato  per
          il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio. 
                2-quinquies. La sussistenza delle condizioni  di  cui
          al comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati
          mediante l'attestazione della prestazione energetica  degli
          edifici prevista dal decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 26 giugno 2015 di cui al citato  comma  2-quater.
          L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo economico sostenibile (ENEA)  effettua  controlli,
          anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le
          agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,  con
          procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  delle  presenti
          disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta
          la   decadenza   dal   beneficio,   ferma    restando    la
          responsabilita'   del   professionista   ai   sensi   delle
          disposizioni vigenti. Per le attivita' di  cui  al  secondo
          periodo, e' autorizzata in favore  dell'ENEA  la  spesa  di
          500.000 euro per l'anno 2017 e di 1  milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2018 al 2021. 
                2-sexies. 
                2-septies. Le detrazioni di cui al presente  articolo
          sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le  case
          popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le
          stesse finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti
          nella forma di societa' che rispondono ai  requisiti  della
          legislazione europea in materia di in house providing e che
          siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
          per  interventi  di  efficienza  energetica  realizzati  su
          immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per  conto  dei
          comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,  nonche'
          dalle cooperative di abitazione a proprieta'  indivisa  per
          interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  e
          assegnati in godimento ai propri soci. 
                3. La detrazione  spettante  ai  sensi  del  presente
          articolo e'  ripartita  in  dieci  quote  annuali  di  pari
          importo.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244,  e  successive  modificazioni,  e
          all'articolo 29, comma 6,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2. 
                3.1. 
                3-bis. Al fine di effettuare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito
          della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
          l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo   economico   sostenibile   (ENEA)   elabora    le
          informazioni  contenute  nelle  richieste   di   detrazione
          pervenute per via telematica e trasmette una relazione  sui
          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          regioni e alle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze   territoriali.
          Nell'ambito  di  tale  attivita',  l'ENEA   predispone   il
          costante  aggiornamento   del   sistema   di   reportistica
          multi-anno delle dichiarazioni  ai  fini  della  detrazione
          fiscale di cui all'articolo 1, comma 349,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  gia'  attivo  e   assicura,   su
          richiesta, il necessario supporto tecnico  alle  regioni  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3-ter. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e il Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che  devono
          soddisfare   gli   interventi   che    beneficiano    delle
          agevolazioni di cui al presente articolo,  ivi  compresi  i
          massimali di  costo  specifici  per  singola  tipologia  di
          intervento,  nonche'  le  procedure  e  le   modalita'   di
          esecuzione di controlli a campione, sia documentali che  in
          situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare  il  rispetto
          dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle
          more dell'emanazione dei decreti di cui al presente  comma,
          continuano  ad   applicarsi   il   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007,  e  il
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  11  marzo
          2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  66  del  18
          marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza  con  la
          legislazione  e  la  normativa  vigente   in   materia   di
          efficienza energetica, limitatamente ai relativi  contenuti
          tecnici, adegua il  portale  attualmente  in  essere  e  la
          relativa modulistica per la trasmissione dei  dati  a  cura
          dei  soggetti  beneficiari  delle  detrazioni  di  cui   al
          presente articolo. 
                3-quater. Al fine  di  agevolare  l'esecuzione  degli
          interventi di efficienza  energetica  di  cui  al  presente
          articolo,  e'  istituita,  nell'ambito  del  Fondo  di  cui
          all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.
          102, una  sezione  dedicata  al  rilascio  di  garanzie  su
          operazioni di finanziamento degli stessi. A  tal  fine,  la
          dotazione del Fondo suddetto puo' essere integrata  fino  a
          25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a  carico
          del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25  milioni
          di euro  annui  per  il  periodo  2018-2020  a  carico  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di
          emissione     di     CO2     destinati     ai      progetti
          energetico-ambientali di cui all'articolo  19  del  decreto
          legislativo  13  marzo  2013,  n.   30,   previa   verifica
          dell'entita' dei proventi disponibili annualmente,  con  le
          modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso
          articolo 19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
          presente comma, con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
          regolamentare da adottare entro novanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  dal
          Ministro  dello   sviluppo   economico   e   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata,   sono
          individuati,  nel  rispetto  degli  equilibri  di   finanza
          pubblica, le priorita',  i  criteri,  le  condizioni  e  le
          modalita' di funzionamento, di  gestione  e  di  intervento
          della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della
          sezione stessa.»