Art. 7 bis 
 
((Semplificazione  temporanea   per   l'installazione   di   impianti
                           fotovoltaici)) 
 
  ((1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge  17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:)) 
    ((a) al primo periodo, dopo le parole: «collocati a  terra»  sono
inserite le seguenti: «o su coperture piane o falde»;)) 
    ((b) al secondo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e che i  manti  delle  coperture  non  sono  realizzati  con
prodotti  che  hanno  l'aspetto  dei   materiali   della   tradizione
locale».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  6  (Disposizioni  in  materia   di   procedure
          autorizzative per gli impianti di produzione di energia  da
          fonti rinnovabili). - 1. Al decreto legislativo 8  novembre
          2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 20: 
                    1) al comma 4: 
                    1.1)  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito   il
          seguente: "Il Dipartimento per gli affari  regionali  e  le
          autonomie  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          esercita funzioni di impulso anche ai  fini  dell'esercizio
          del potere di cui al terzo periodo."; 
                    1.2) al secondo periodo, le  parole  «di  cui  al
          periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: "di cui
          al primo periodo"; 
                    2) al comma 8: 
                    2.1) alla lettera a), le  parole:  "3  MWh"  sono
          sostituite dalle seguenti: "8 MWh"; 
                    2.2)  alla  lettera  c-ter),  dopo   le   parole:
          "esclusivamente per gli impianti  fotovoltaici,  anche  con
          moduli a terra," sono inserite  le  seguenti:  "e  per  gli
          impianti di produzione di biometano,"; 
                    2.3)  dopo  la  lettera  c-ter)  e'  aggiunta  la
          seguente: 
                  «c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere
          a),  b),  c),  c-bis)  e  c-ter),  le  aree  che  non  sono
          ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti  a  tutela  ai
          sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  ne'
          ricadono nella fascia di rispetto  dei  beni  sottoposti  a
          tutela ai sensi della parte  seconda  oppure  dell'articolo
          136 del medesimo decreto legislativo. Ai  soli  fini  della
          presente lettera, la  fascia  di  rispetto  e'  determinata
          considerando una distanza dal perimetro di beni  sottoposti
          a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici  e  di
          un chilometro per gli impianti  fotovoltaici.  Resta  ferma
          l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio
          2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          luglio 2021, n. 108.»; 
                  b) all'articolo 22, dopo il comma 1 e' aggiunto  il
          seguente: 
                    «1-bis. La  disciplina  di  cui  al  comma  1  si
          applica  anche,  ove  ricadenti  su   aree   idonee,   alle
          infrastrutture elettriche di connessione degli impianti  di
          produzione di energia  da  fonti  rinnovabili  e  a  quelle
          necessarie  per  lo  sviluppo  della  rete   elettrica   di
          trasmissione  nazionale,  qualora  strettamente  funzionale
          all'incremento   dell'energia    producibile    da    fonti
          rinnovabili.». 
                    2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  la   competente   Direzione
          generale  del  Ministero  della  cultura  stabilisce,   con
          proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei  progetti
          di impianti di produzione di energia da fonti  rinnovabili,
          idonei  a  facilitare  la  conclusione  dei   procedimenti,
          assicurando che la motivazione delle eventuali  valutazioni
          negative  dia  adeguata  evidenza  della   sussistenza   di
          stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela  degli
          interessi culturali o  paesaggistici,  nel  rispetto  della
          specificita' delle caratteristiche dei diversi territori. 
                    2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
          15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le  parole:  «derivazione
          idroelettrica»   sono   inserite   le   seguenti:   «e   di
          coltivazione di risorse geotermiche». 
                    2-ter.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data   di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,   il   Ministero   della   transizione   ecologica
          istituisce un tavolo paritetico con le regioni e  gli  enti
          locali interessati al fine di aggiornare  la  normativa  in
          materia   di   ricerca   e   coltivazione   delle   risorse
          geotermiche. 
                    2-quater. I titolari di concessioni  di  impianti
          alimentati da fonti  energetiche  geotermiche,  di  cui  al
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla  legge
          23  luglio  2009,  n.  99,  sono  tenuti  a   corrispondere
          annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un contributo
          pari a 0,05 centesimi di  euro  per  ogni  chilowattora  di
          energia  elettrica  prodotta  dal  campo  geotermico  della
          coltivazione; le  risorse  derivanti  dal  contributo  sono
          finalizzate alla realizzazione di progetti e interventi per
          lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni  nei
          cui territori si trovano le aree oggetto di concessione. 
                    2-quinquies.  Con  decreto  del  Ministro   dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
          transizione ecologica,  d'intesa  con  i  Presidenti  delle
          regioni  interessate  e  sentiti  i  comuni  coinvolti,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono definite le modalita' di  erogazione,  ripartizione  e
          utilizzo delle risorse di cui al comma 2-quater. 
                    2-sexies. Le disposizioni dell'articolo 1,  comma
          4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239,  non  si
          applicano agli impianti  alimentati  da  fonti  energetiche
          geotermiche. 
                    2-septies. Al fine di semplificare  le  procedure
          relative a interventi per mitigare l'emergenza  energetica,
          per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  i
          progetti  di  nuovi  impianti   fotovoltaici   con   moduli
          collocati a terra o su coperture piane o falde  di  potenza
          non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree
          nella disponibilita' di  strutture  turistiche  o  termali,
          finalizzati   a   utilizzare   prioritariamente   l'energia
          autoprodotta per i  fabbisogni  delle  medesime  strutture,
          purche' le aree siano situate fuori dei  centri  storici  e
          non siano soggette a tutela ai sensi del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n.  42,  possono  essere  realizzati  con  le
          modalita' previste dal  comma  1  dell'articolo  6-bis  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Ove detti impianti
          siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette
          a tutela ai sensi dell'articolo 136 del  citato  codice  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  fermo
          restando quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5, del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  si  applicano  le
          modalita' previste dal  comma  1  dell'articolo  6-bis  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a  condizione  che
          la dichiarazione di cui al comma 4  del  predetto  articolo
          6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva  di
          atto di notorieta' del progettista  abilitato  che  attesti
          che gli impianti non sono  visibili  dagli  spazi  pubblici
          esterni limitrofi e che i manti delle  coperture  non  sono
          realizzati con prodotti che hanno l'aspetto  dei  materiali
          della tradizione locale.»