Art. 7 bis
((Semplificazione temporanea per l'installazione di impianti
fotovoltaici))
((1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:))
((a) al primo periodo, dopo le parole: «collocati a terra» sono
inserite le seguenti: «o su coperture piane o falde»;))
((b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e che i manti delle coperture non sono realizzati con
prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione
locale».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Disposizioni in materia di procedure
autorizzative per gli impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili). - 1. Al decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 4:
1.1) dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio
del potere di cui al terzo periodo.";
1.2) al secondo periodo, le parole «di cui al
periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al primo periodo";
2) al comma 8:
2.1) alla lettera a), le parole: "3 MWh" sono
sostituite dalle seguenti: "8 MWh";
2.2) alla lettera c-ter), dopo le parole:
"esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con
moduli a terra," sono inserite le seguenti: "e per gli
impianti di produzione di biometano,";
2.3) dopo la lettera c-ter) e' aggiunta la
seguente:
«c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere
a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ne'
ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo
136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della
presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata
considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti
a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di
un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108.»;
b) all'articolo 22, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si
applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle
infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle
necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di
trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale
all'incremento dell'energia producibile da fonti
rinnovabili.».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto la competente Direzione
generale del Ministero della cultura stabilisce, con
proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti
di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,
idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti,
assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni
negative dia adeguata evidenza della sussistenza di
stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli
interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della
specificita' delle caratteristiche dei diversi territori.
2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole: «derivazione
idroelettrica» sono inserite le seguenti: «e di
coltivazione di risorse geotermiche».
2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministero della transizione ecologica
istituisce un tavolo paritetico con le regioni e gli enti
locali interessati al fine di aggiornare la normativa in
materia di ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche.
2-quater. I titolari di concessioni di impianti
alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge
23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a corrispondere
annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un contributo
pari a 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di
energia elettrica prodotta dal campo geotermico della
coltivazione; le risorse derivanti dal contributo sono
finalizzate alla realizzazione di progetti e interventi per
lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni nei
cui territori si trovano le aree oggetto di concessione.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle
regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalita' di erogazione, ripartizione e
utilizzo delle risorse di cui al comma 2-quater.
2-sexies. Le disposizioni dell'articolo 1, comma
4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239, non si
applicano agli impianti alimentati da fonti energetiche
geotermiche.
2-septies. Al fine di semplificare le procedure
relative a interventi per mitigare l'emergenza energetica,
per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i
progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli
collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza
non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree
nella disponibilita' di strutture turistiche o termali,
finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia
autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture,
purche' le aree siano situate fuori dei centri storici e
non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, possono essere realizzati con le
modalita' previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Ove detti impianti
siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette
a tutela ai sensi dell'articolo 136 del citato codice di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le
modalita' previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che
la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo
6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' del progettista abilitato che attesti
che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici
esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono
realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali
della tradizione locale.»