Art. 7 ter
((Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 581, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234))
((1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:))
((a) al comma 581, dopo le parole: «per l'anno 2022» sono
inserite le seguenti: «e di 9 milioni di euro per l'anno 2023»;))
((b) al comma 582 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«per l'anno 2022 ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 581 e 582,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), come
modificato dalla presente legge:
«1. - 580. Omissis
581. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 50
milioni di euro per l'anno 2022 e di 9 milioni di euro per
l'anno 2023 in favore dei comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati
da:
a) popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal
censimento ridottasi di oltre il 5 per cento rispetto al
2011;
b) reddito medio pro capite inferiore di oltre
3.000 euro rispetto alla media nazionale;
c) IVSM superiore alla media nazionale.
582. Il contributo di cui al comma 581 e' ripartito
in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019
risultante dal censimento, disponibile al seguente
indirizzo: http://demo.istat.it/bil/index.php
?anno=2019&lingua=ita, con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 28
febbraio 2022 per l'anno 2022, ed entro il 30 giugno 2023
per l'anno 2023.
Omissis.»