Art. 7 ter ((Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)) ((1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:)) ((a) al comma 581, dopo le parole: «per l'anno 2022» sono inserite le seguenti: «e di 9 milioni di euro per l'anno 2023»;)) ((b) al comma 582 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2022 ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 581 e 582, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), come modificato dalla presente legge: «1. - 580. Omissis 581. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9 milioni di euro per l'anno 2023 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da: a) popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento ridottasi di oltre il 5 per cento rispetto al 2011; b) reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale; c) IVSM superiore alla media nazionale. 582. Il contributo di cui al comma 581 e' ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, disponibile al seguente indirizzo: http://demo.istat.it/bil/index.php ?anno=2019&lingua=ita, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022, ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023. Omissis.»