Art. 7 quater 
 
((Credito d'imposta per le start-up innovative operanti  nei  settori
  dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanita')) 
 
  ((1. Alle  start-up  innovative,  costituite  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2020, operanti nei  settori  dell'ambiente,  dell'energia  da
fonti rinnovabili e della sanita' e' concesso, nel limite complessivo
di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto  forma  di
credito d'imposta, fino a un importo  massimo  di  200.000  euro,  in
misura non superiore al  20  per  cento  delle  spese  sostenute  per
attivita' di ricerca e sviluppo volte  alla  creazione  di  soluzioni
innovative per la realizzazione di strumenti  e  servizi  tecnologici
avanzati al fine di  garantire  la  sostenibilita'  ambientale  e  la
riduzione dei consumi energetici. Il  credito  d'imposta  di  cui  al
presente articolo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e deve essere indicato nella dichiarazione dei  redditi  relativa  al
periodo d'imposta  nel  quale  lo  stesso  e'  riconosciuto  e  nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai  periodi  d'imposta  successivi
fino a quello  nel  quale  se  ne  conclude  l'utilizzo.  Il  credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  d'impresa,  ne'
della  base  imponibile  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli  articoli
61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.
Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si  applicano  i
limiti previsti dagli articoli 1, comma 53, della legge  24  dicembre
2007, n. 244,  e  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388.  Il
contributo e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti
di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis». Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine  del
rispetto del limite di spesa autorizzato,  nonche'  le  modalita'  di
verifica e di controllo dell'effettivita' delle spese  sostenute,  le
cause di decadenza e di  revoca  del  beneficio  e  le  modalita'  di
restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 17, del decreto legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, e' riportato nei riferimenti normativi
          all'articolo 4. 
              - Il testo degli articoli 61 e  109,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'articolo 4. 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
          dicembre  2007,  n.  244,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'articolo 4. 
              - Il testo dell'articolo 34, della  legge  23  dicembre
          2000,  n.  388,  e'  riportato  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 4. 
              - Il regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione  europea  a  agli  aiuti   «de   minimis»,   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.