Art. 7 quater
((Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori
dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanita'))
((1. Alle start-up innovative, costituite a decorrere dal 1°
gennaio 2020, operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da
fonti rinnovabili e della sanita' e' concesso, nel limite complessivo
di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di
credito d'imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in
misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per
attivita' di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni
innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici
avanzati al fine di garantire la sostenibilita' ambientale e la
riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta di cui al
presente articolo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta nel quale lo stesso e' riconosciuto e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi
fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli
61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i
limiti previsti dagli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
contributo e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti
di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis». Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine del
rispetto del limite di spesa autorizzato, nonche' le modalita' di
verifica e di controllo dell'effettivita' delle spese sostenute, le
cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalita' di
restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.))
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 17, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 4.
- Il testo degli articoli 61 e 109, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
riportato nei riferimenti normativi all'articolo 4.
- Il testo dell'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' riportato nei riferimenti
normativi all'articolo 4.
- Il testo dell'articolo 34, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 4.
- Il regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea a agli aiuti «de minimis», e'
pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.