Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni   in   materia   di   rafforzamento   della    capacita'
            amministrativa delle amministrazioni centrali 
 
  1. All'articolo 1, comma 15, del decreto legge 9  giugno  2021,  n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2021,  n.  113,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Fino al  31  dicembre
2026, per le predette amministrazioni, per  la  copertura  dei  posti
delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti
attuatori del PNRR, le ((quote)) di cui all'articolo 19, comma 6, del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi
dirigenziali generali e non generali, si applicano nella  misura  del
12 per cento.». 
  2.  Al  fine  di   rafforzare   l'organizzazione   della   pubblica
amministrazione, sono  autorizzati  gli  incrementi  delle  dotazioni
organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 ((annesso al presente
decreto;)) le amministrazioni interessate  provvedono,  entro  il  30
ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre  2022,  n.  173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204.
Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023  per  l'adozione
dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di
missione di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13((, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41)). 
  3. Le  amministrazioni  di  cui  alla  tabella  B  dell'allegato  2
((annesso al presente decreto)) sono autorizzate ad  assumere,  anche
senza il previo esperimento delle procedure di mobilita',  le  unita'
di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella  B.  A  tal
fine,  le  predette  amministrazioni   possono   procedere   mediante
procedure   concorsuali   anche   indette   unitamente    ad    altre
amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento  delle  graduatorie  di
concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni  per  la  medesima
area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' autorizzato, per le unita' di personale  dirigenziale  di  seconda
fascia  di  cui  alla  citata  tabella  B,  a  bandire  concorsi  per
professionalita'  tecniche  in  materia  di   ingegneria   civile   e
ingegneria  dei  trasporti  e  meccanica  ((nonche'   di   ingegneria
idraulica e ambientale)) in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo
28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  ((3-bis. In coerenza con  il  piano  triennale  dei  fabbisogni  di
personale di cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e nel rispetto della  dotazione  organica  vigente,  il
Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a procedere
allo  scorrimento   della   graduatoria   formata   all'esito   della
valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per  titoli
ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non
dirigenziale,  a  tempo  indeterminato,   da   inquadrare   nell'area
funzionale  III,  posizione  economica  F1,  del  comparto   Funzioni
centrali, presso il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca,  -
codice concorso 01, per il reclutamento di  ottantacinque  unita'  da
inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1,  profilo
di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e
dell'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, nei limiti  dei  posti  messi  a  concorso  e  delle  originarie
coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e  941,  della
citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo  64,  comma  6-bis,
del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura di scorrimento di  cui
al primo periodo puo' essere  avviata,  con  determinazione  adottata
dall'amministrazione,  nel  caso  in   cui,   a   conclusione   dello
svolgimento della  prova  orale,  non  sia  raggiunto  un  numero  di
candidati idonei alla successiva  fase  della  procedura  concorsuale
pari almeno al numero dei posti messi a  concorso  per  lo  specifico
profilo. Alla graduatoria di cui al  presente  comma  si  applica  il
primo  periodo  del  comma  5-ter  dell'articolo   35   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.)) 
  4. Per garantire la  necessaria  speditezza  del  reclutamento  del
personale di cui alla tabella B dell'allegato 2: 
    a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
protezione civile puo' richiedere alla commissione RIPAM  di  avviare
procedure di reclutamento mediante concorso  pubblico  per  titoli  e
prova scritta e orale. Ferme restando, a  parita'  di  requisiti,  le
riserve previste dalla legge 12 marzo  1999,  n.  68,  e  dal  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione di  un  punteggio
doppio per il titolo di studio richiesto per  l'accesso,  qualora  il
predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima  del
termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione
alla procedura di reclutamento; 
    b) il Ministero dell'interno  puo'  richiedere  alla  Commissione
RIPAM di avviare procedure  di  reclutamento  per  il  personale  non
dirigenziale  dell'amministrazione   civile   dell'interno   mediante
concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale  e
svolto anche mediante l'uso di tecnologie  digitali.  Ogni  candidato
puo' presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola
posizione  tra  quelle  messe  a  bando.  Qualora   una   graduatoria
provinciale risulti incapiente rispetto ai posti  messi  a  concorso,
l'amministrazione  puo'  coprire  i  posti  ancora  vacanti  mediante
scorrimento delle graduatorie  degli  idonei  non  vincitori  per  la
medesima posizione di lavoro  in  altri  ambiti  provinciali,  previo
interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge,  relativamente
ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere  l'attribuzione  di  un
punteggio doppio per il titolo di  studio  richiesto  per  l'accesso,
qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni
prima del termine previsto per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla procedura di reclutamento. 
  ((b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare
convenzioni  volte  a  reclutare  il  personale  di  cui  necessitano
mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi  pubblici  svolti
per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validita'. 
  4-bis. Le amministrazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  possono  procedere,  in
deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
al  trattenimento  in  servizio  di  personale  dirigenziale  di  cui
all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, in possesso di  specifiche  professionalita'.  Gli  incarichi
riferiti al trattenimento in servizio, cessano in ogni  caso,  al  31
dicembre 2026.)) 
  5. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  per  le  necessita'
assunzionali del  Dipartimento  per  le  politiche  in  favore  delle
persone con disabilita' e' autorizzata,  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire  concorsi,
per i quali con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
sono stabilite procedure e requisiti  di  partecipazione,  prevedendo
una riserva di  posti  ((non  inferiore  al  10  per  cento  e))  non
superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge  12
marzo  1999,  n.  68,  e  prevedendo,  in  ogni  caso,  una  adeguata
valorizzazione  della  professionalita'  specifica  dei  soggetti  ad
elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea  specialistica
o magistrale che, alla data  del  1°  aprile  2023,  abbiano  svolto,
mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma  2,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno  un  triennio,
attivita' di supporto tecnico, specialistico e operativo  in  materia
di politiche in favore delle persone con disabilita'. 
  6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, cosi'
come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e  nella  tabella  B
dell'allegato  2,  i  bandi  di  concorso  per   il   personale   non
dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore  al
50 per  cento  destinata  al  personale  gia'  in  servizio  a  tempo
indeterminato ((presso l'ENIT)) - Agenzia nazionale per  il  turismo,
che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza  nelle
attivita'   strettamente   collegate   all'esercizio   dei    compiti
istituzionali del predetto Ministero. 
  7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  le
parole: «in numero di 19» sono sostituite dalle seguenti: «in  numero
di 23». 
  8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in  particolare,
svolge  le  funzioni  di  spettanza  statale  nelle   seguenti   aree
funzionali: 
        a) politiche sociali e previdenziali: principi  ed  obiettivi
della politica sociale, criteri generali per la programmazione  della
rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi
delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle  fasce
sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a  richiesta  degli
enti   locali   e   territoriali;   rapporti   con   gli    organismi
internazionali,  coordinamento  dei  rapporti   con   gli   organismi
dell'Unione europea; requisiti  per  la  determinazione  dei  profili
professionali degli operatori sociali e per la  relativa  formazione;
controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti
di previdenza e assistenza obbligatoria e  sulle  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale e sui patronati; 
        b) politiche del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela  dei
lavoratori:  indirizzo,  programmazione,  sviluppo,  coordinamento  e
valutazione delle politiche del lavoro e  dell'occupazione;  gestione
degli incentivi alle persone a sostegno  dell'occupabilita'  e  della
nuova occupazione;  politiche  della  formazione  professionale  come
strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione  e
coordinamento in materia  di  collocamento  e  politiche  attive  del
lavoro; vigilanza dei flussi di entrata  dei  lavoratori  esteri  non
comunitari;  raccordo  con  organismi  internazionali;  conciliazione
delle controversie di lavoro  individuali  e  plurime  e  risoluzione
delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione
del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti
di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di  macchine,
impianti e prodotti industriali, con esclusione di  quelli  destinati
ad attivita' sanitarie e ospedaliere  e  dei  mezzi  di  circolazione
stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro  degli
italiani all'estero; 
        c)  amministrazione  generale  del  Ministero:  gestione  dei
servizi  indivisibili  e  comuni,  con  particolare   riguardo   alle
attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della qualita'  dei
processi  e  dell'organizzazione  e  alla  gestione  delle   risorse;
programmazione  del  fabbisogno   finanziario;   linee   generali   e
coordinamento  delle  attivita'  concernenti  il  personale;   affari
generali e attivita' di  gestione  del  personale  del  Ministero  di
carattere  comune  ed  indivisibile;  programmazione   generale   del
fabbisogno e reclutamento del personale;  formazione  del  personale;
rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali;  gestione
della banca dati del personale, del ruolo e del  sistema  informativo
del personale; anagrafe degli incarichi del personale del  Ministero;
gestione delle spese  e  degli  acquisti  e  conduzione  dei  sistemi
informatici di interesse comune.››; 
    b) all'articolo 47, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il Ministero si articola in dipartimenti,  disciplinati  ai
sensi degli articoli 4 e 5.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'
essere superiore a tre, in riferimento alle aree  funzionali  di  cui
all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello  dirigenziale
generale non puo' essere superiore a dodici, ivi inclusi i  capi  dei
dipartimenti. 
      All'individuazione  e  all'organizzazione  dei  dipartimenti  e
delle  direzioni  generali  si  provvede  sentite  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.››. 
    c)  all'articolo  54-quater,  le  parole:  «e'  pari  a  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' pari a 7». 
  9. All'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le  parole:  «di  cui  all'articolo  10  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165»; 
    b) al secondo periodo, le parole:  «ai  sensi  dell'articolo  10,
comma 1, lettera c bis), del citato decreto-legge  n.  44  del  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «ai  sensi  dell'articolo  35-quater,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001». 
  ((9-bis. Il comma 4 dell'articolo  18  del  decreto  legislativo  6
marzo 2017, n. 40, e' sostituito dal seguente: 
  «4. A favore  degli  operatori  volontari  che  hanno  concluso  il
servizio civile universale senza demerito e' riservata una quota pari
al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di  personale
non dirigenziale  indetti  dalle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  fermi  restando  i  diritti  dei
soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge  12  marzo
1999, n. 68, e tenuto conto  dei  limiti  previsti  dall'articolo  5,
primo comma,  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3,  e  dall'articolo
52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del  2001.  Se
la riserva di cui al primo periodo non puo' operare  integralmente  o
parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tali frazioni si
cumulano  con  le  riserve  relative  ai  successivi   concorsi   per
l'assunzione di personale non  dirigenziale  banditi  dalla  medesima
amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate  nei  casi  in
cui si procede a ulteriori  assunzioni  attingendo  alla  graduatoria
degli idonei». 
  10. Al  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 12, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  Nell'ambito  delle  assunzioni   a   tempo   indeterminato
attraverso modalita' concorsuali, l'Agenzia puo' riservare una  quota
non superiore al  50  per  cento  dei  posti  messi  a  concorso  per
l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari  di
rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b),
in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del
personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera  a),  e  che,  alla
data  di  pubblicazione  del   bando,   abbiano   prestato   servizio
continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia»; 
  b) all'articolo 17, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresi', sino
al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale,  nel  limite  di
cinquanta unita', appartenente alle pubbliche  amministrazioni,  alle
autorita' indipendenti e alle societa' a controllo pubblico, messo  a
disposizione dell'Agenzia stessa su  specifica  richiesta  e  secondo
modalita' individuate d'intesa con i soggetti pubblici e  privati  di
appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e  ai  fini
del  trattamento  retributivo  si  applicano  le   disposizioni   del
regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di  cui  al
primo periodo puo' essere inquadrato, con provvedimento  dell'Agenzia
adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n.
223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera
a), non oltre il termine  indicato  al  medesimo  primo  periodo  del
presente comma.  Al  relativo  inquadramento  si  provvede,  mediante
apposite selezioni, con le modalita'  e  le  procedure  definite  con
provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del  medesimo  articolo
5, comma 3, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 223 del 2021,  sulla  base  di  criteri  di
valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianita'  di  servizio,
delle  competenze  acquisite,  dei  requisiti   di   professionalita'
posseduti e dell'impiego nell'Agenzia.  Al  personale  inquadrato  ai
sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si  applicano  le
disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma  1,  anche
in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il  personale
di cui al comma 8, lettera b), gia' inserito nel ruolo del  personale
dell'Agenzia, puo' essere reinquadrato secondo i medesimi criteri  di
cui  al  quarto  periodo  del  presente   comma   con   provvedimento
dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma  3,  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre  2023,  senza  effetti
retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente  comma
e' computato nel numero dei posti previsti per la prima  operativita'
dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4».)) 
  11. All'articolo 1 del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)   al   comma   7,   lettera   c),   dopo   le    parole:    «e
dell'amministrazione  penitenziaria»  sono  inserite   le   seguenti:
«((nonche' dei titolari)) di  incarichi  di  vertice  e  di  funzione
dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,»; 
    b) al comma 7-bis, le  parole:  «del  Ministro  competente»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita' politica competente». 
  ((11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza  del  sistema
giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei
giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto  conto  della
proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8,  comma  8-ter,
del  decreto  legge  29  dicembre  2022,  n.  198,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  febbraio  2023,  n.  14,  le  attuali
dotazioni  organiche  del  personale  amministrativo  dei   tribunali
soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere
integrate,  nel  limite  complessivo  della  dotazione  organica  del
Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con  personale
amministrativo gia' assegnato alle medesime circoscrizioni.)) 
  12. Fino  al  31  dicembre  2026  l'Autorita'  di  regolazione  per
energia,  reti  e  ambiente  (ARERA)   puo'   avvalersi,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un
contingente di 15 unita' di personale collocato ((fuori  ruolo  o  in
posizione di)) comando, distacco o altra analoga  posizione  prevista
dagli ordinamenti di  appartenenza,  proveniente  da  amministrazioni
pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento economico in
godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico
delle medesime. ((All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo  e'  reso
indisponibile  nella  dotazione  organica   dell'amministrazione   di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. 
  12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019,  n.
50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo,  la  parola:  «dalla»  e'  sostituita
dalle seguenti: «da un ufficio dirigenziale di livello  non  generale
tra quelli della»; 
  b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il dirigente di livello
generale della Direzione generale» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«un dirigente di livello non generale della Direzione generale». 
  12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  provvede
all'attuazione del comma 12-bis nell'ambito delle  procedure  di  cui
all'articolo  13  del  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204,
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
  12-quater. All'articolo 18, comma 1, della legge 4  novembre  2010,
n. 183, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite  dalle  seguenti:
«di trentasei mesi». 
  12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nelle more di una complessiva revisione della  disciplina  sulla
responsabilita' amministrativo-contabile, all'articolo 21,  comma  2,
primo periodo, le parole: «30  giugno  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2024»; 
  b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, ad esclusione di quelli previsti o  finanziati
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di  cui  al  regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, o dal Piano nazionale per gli  investimenti  complementari,  di
cui  al  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101». 
  12-sexies. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la  possibilita'  di
conferire  a  titolo  gratuito  gli  incarichi,  le  cariche   e   le
collaborazioni  a  soggetti  gia'  lavoratori  privati   o   pubblici
collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche
per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per  gli  studi
storici e di direttore degli Istituti storici, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.)) 
  13. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4,)) ai
fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 e' autorizzata la spesa: 
    a)  per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  di  euro
5.768.260 per l'anno 2023 e  di  euro  8.652.390  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo  indeterminato  e  di  euro
822.718 per l'anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere  dall'anno
2024 per le spese di funzionamento; 
    b) per il Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, di euro 937.362 per l'anno 2024 e di  euro  3.749.446
annui  a  decorrere  dall'anno  2025  per  le  assunzioni   a   tempo
indeterminato e di euro 674.945 per l'anno  2024  e  di  euro  37.495
annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento; 
    c) per il Ministero dell'interno, di euro  8.724.863  per  l'anno
2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere  dall'anno  2024  per  le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l'anno  2023
e di euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024 per  le  spese  di
funzionamento; 
    d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l'anno 2023
e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno 2024 per le  assunzioni
a tempo indeterminato e di euro 26.351 per  l'anno  2023  e  di  euro
2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; 
    e) per il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  euro
1.135.888 per l'anno 2023 e  di  euro  1.703.832  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo  indeterminato  e  di  euro
470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere  dall'anno
2024 per le spese di funzionamento; 
    f) per il Ministero delle imprese e del made in  Italy,  di  euro
175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno
2024 per le assunzioni a tempo indeterminato,  di  euro  175.391  per
l'anno 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni  2024,  2025  e
2026 per le assunzioni a tempo  determinato  e  di  euro  39.463  per
l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e
di euro 2.631 annui a  decorrere  dall'anno  2027  per  le  spese  di
funzionamento; 
    g) per il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste,  di  euro  3.558.216  per  l'anno  2023  e  di  euro
5.337.323 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo
indeterminato e di euro 833.733 per l'anno  2023  e  di  euro  53.374
annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; 
    h) per il Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,
di euro 694.818 per  l'anno  2023  e  di  euro  1.042.226  ((annui  a
decorrere dall'anno 2024)) per le assunzioni a tempo indeterminato  e
di euro 59.024 per l'anno 2023 e di  euro  5.903  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le spese di funzionamento; 
    i) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di euro
2.126.117 per l'anno 2023 e  di  euro  3.189.175  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a  tempo  indeterminato  e  di  euro
818.918 per l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere  dall'anno
2024 per le spese di funzionamento; 
    l) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro
1.450.708 per l'anno 2023 e  di  euro  2.176.061  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo  indeterminato,  e  di  euro
225.000 per l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento; 
    m) per il Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  di  euro
561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a decorrere dall'anno
2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e  di  euro  84.179  per
l'anno 2023 e di euro 8.418 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le
spese di funzionamento; 
    n) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936  per  l'anno
2023 e di euro 2.234.904 annui a  decorrere  dall'anno  2024  per  le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023  e
di euro 22.350 annui a decorrere  dall'anno  2024  per  le  spese  di
funzionamento; 
    o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023
e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026  per  le
assunzioni a tempo determinato e di euro 21.562 per l'anno 2023 e  di
euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le  spese  di
funzionamento; 
    p) per il Ministero del turismo, di  euro  4.741.284  per  l'anno
2023 e di euro 7.111.925 annui a  decorrere  dall'anno  2024  per  le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.021.001 per l'anno  2023
e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le  spese  di
funzionamento; 
    q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro  2.781.565  per
l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024  per
le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023
e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024  per  le  spese  di
funzionamento; 
    r)  per  l'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), di  euro  476.477  per  l'anno
2023 e di euro 714.715  annui  a  decorrere  dall'anno  2024  per  le
assunzioni a tempo indeterminato; 
    s) per l'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali  -
AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato. 
  14. Agli oneri derivanti ((dai commi da 1 a 13)), pari a 43.234.619
euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro  per  l'anno  2024,  59.519.205
euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno  2026  e  58.817.940
euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede: 
    a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro  per
l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno  2025,  58.757.301  euro  per
l'anno 2026 e 58.062.980  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    b) quanto a 822.718 euro per  l'anno  2023  e  86.524  annui  ((a
decorrere dall'anno 2024)),  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190; 
    c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023,  1.312.830  euro  per
l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito ((del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»))  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando: 
      1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023  e  58.763  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024; 
      2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese  e  del
made in Italy per 39.463 euro per l'anno ((2023 e)) 5.262 euro  annui
a decorrere dall'anno 2024; 
      3) l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali per 225.000 euro per l'anno ((2023 e)) 250.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2024; 
      4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024  e
37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025; 
      5) l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno  per
1.308.730 euro per l'anno ((2023 e)) 130.873 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2024; 
      6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno ((2023 e)) 5.903 euro
annui a decorrere dall'anno 2024; 
      7) l'accantonamento relativo al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno ((2023  e))  31.892  euro
annui a decorrere dall'anno 2024; 
      8) l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per 84.179 euro per l'anno ((2023 e)) 8.418 euro  annui
a decorrere dall'anno 2024; 
      9) l'accantonamento relativo  al  Ministero  della  difesa  per
26.351 euro per l'anno  ((2023  e))  2.636  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024; 
      10) l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle  foreste  per  833.733  euro  per
l'anno ((2023 e)) 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024; 
      11) l'accantonamento relativo al Ministero  della  cultura  per
253.491 euro per l'anno ((2023 e  22.350  euro  annui))  a  decorrere
dall'anno 2024; 
      12) l'accantonamento relativo al  Ministero  della  salute  per
21.562 euro per l'anno  ((2023  e))  4.313  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024; 
      13) l'accantonamento relativo  al  Ministero  del  turismo  per
1.021.001 euro per l'anno ((2023 e)) 64.101 euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024. 
  ((14-bis. Al decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  35,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1,  e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera: 
  «g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA):  l'Agenzia  di  cui
all'articolo  12  del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.   109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»; 
  b) all'articolo 9, comma 1, dopo le  parole:  «ed  eventuali  altri
Ministeri» sono inserite le seguenti: «, agenzie ed enti»; 
  c) all'articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate  con
rappresentanti dell'ANSFISA». 
  14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4: 
  1) al primo periodo, dopo le parole:  «dello  sviluppo  economico,»
sono  inserite  le  seguenti:  «acquisito  il   parere   dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture
stradali e autostradali (ANSFISA),»; 
  2) al secondo periodo, dopo  le  parole:  «e  della  salute,»  sono
inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»; 
  3) al terzo periodo, le parole da: «per le merci assimilabili» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle  seguenti:  «per  le  merci
assimilabili    puo'    altresi'     essere     imposto     l'obbligo
dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo  i  criteri  e  le
modalita' determinati dall'ANSFISA»; 
  b) al comma 5, primo periodo, dopo le  parole:  «della  tutela  del
territorio e del mare,» sono  inserite  le  seguenti:  «acquisito  il
parere dell'ANSFISA,»; 
  c) al comma 7, alinea, dopo le parole: «del territorio e del mare,»
sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»; 
  d) al comma 12, le parole: «Lo speditore  o  il  trasportatore  che
violano  gli  obblighi  di  sicurezza  in  capo  agli  stessi   posti
rispettivamente  dal  capitolo  1.4.2.1  e  1.4.2.2  del  RID»   sono
sostituite dalle seguenti: «I soggetti che violano  gli  obblighi  di
sicurezza in capo agli stessi  posti  rispettivamente  dai  paragrafi
1.4.2 e 1.4.3 del RID» ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«L'accertamento delle violazioni e' svolto dai  soggetti  individuati
dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA». 
  14-quater. All'articolo 16, comma 2,  del  decreto  legislativo  14
maggio 2019, n. 50, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 35». 
  14-quinquies.    Le    amministrazioni    competenti     provvedono
all'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  14-bis  a
14-quater nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  14-sexies. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, e' inserito il seguente: 
  «7-ter.  Nell'ambito  della  sezione  del   Piano   relativa   alla
formazione del personale, le amministrazioni indicano quali  elementi
necessari gli obiettivi e  le  occorrenti  risorse  finanziarie,  nei
limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle
risorse proprie e di quelle  attribuite  dallo  Stato  o  dall'Unione
europea, nonche' le metodologie formative da adottare in  riferimento
ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma
1 individuano  al  proprio  interno  dirigenti  e  funzionari  aventi
competenze e conoscenze idonee per svolgere attivita'  di  formazione
con risorse interne e per esercitare la  funzione  di  docente  o  di
tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi». 
  14-septies. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia
di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato,
possono  essere  individuate,  con  riferimento  alla  quota  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12  marzo  1999,  n.
68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone
con disabilita' per le quali si riscontra una maggiore difficolta' di
inserimento lavorativo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  15,  del
          decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti  per  il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza    della    giustizia),     convertito     con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Modalita' speciali  per  il  reclutamento  del
          personale e il conferimento di incarichi professionali  per
          l'attuazione  del  PNRR  da  parte  delle   amministrazioni
          pubbliche) 
              1.-14. (Omissis) 
              15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo  2001  n.  165,  impegnate
          nell'attuazione  del  PNRR   possono   derogare,   fino   a
          raddoppiarle, alle  percentuali  di  cui  all'articolo  19,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai
          fini della copertura delle posizioni  dirigenziali  vacanti
          relative a compiti strettamente e  direttamente  funzionali
          all'attuazione degli  interventi  del  Piano.  Fino  al  31
          dicembre 2026, per  le  predette  amministrazioni,  per  la
          copertura dei  posti  delle  rispettive  articolazioni  che
          rivestono la qualifica di soggetti attuatori del  PNRR,  le
          quote di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto
          legislativo  n.  165  del  2001,  riferite  agli  incarichi
          dirigenziali generali e non generali,  si  applicano  nella
          misura del 12 per cento. Gli incarichi di cui  al  presente
          comma sono conferiti a  valere  sulle  risorse  finanziarie
          disponibili  e  nei  limiti  delle  facolta'   assunzionali
          previste    a    legislazione    vigente    per    ciascuna
          amministrazione  interessata.  In  alternativa   a   quanto
          previsto  al  primo  periodo,  le  stesse   amministrazioni
          possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti
          dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165,   gli   incarichi   dirigenziali   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,
          n.  77.  Gli  incarichi  di  cui  al  presente  comma  sono
          conferiti per la durata espressamente prevista per  ciascun
          incarico, e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.  Le
          amministrazioni possono riservare una quota degli incarichi
          ai  laureati  in  discipline  scientifiche,   tecnologiche,
          ingegneristiche e matematiche». 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) 
              1.-5. (Omissis) 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              (Omissis).» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173   (Disposizioni
          urgenti in  materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei
          Ministeri), convertito con modificazioni,  dalla  legge  16
          dicembre 2022, n. 204: 
              «Art.  13  (Procedure  per  la   riorganizzazione   dei
          Ministeri) - 1. Al fine di  semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023,  i
          regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti  e'  richiesto
          il parere del Consiglio di Stato.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti
          per  l'attuazione  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e
          resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli  investimenti
          complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
          politiche di coesione e della  politica  agricola  comune),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile  2023,
          n. 41: 
              «Art.   1   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni  titolari
          degli interventi PNRR) - 1. Al fine di migliorare e rendere
          piu'  efficiente  il  coordinamento  delle   attivita'   di
          gestione, nonche' di monitoraggio, di rendicontazione e  di
          controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
          resilienza,  di  seguito   PNRR,   di   titolarita'   delle
          amministrazioni centrali di cui all'articolo  8,  comma  1,
          del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  i
          decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge
          11 novembre 2022,  n.  173,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 16 dicembre 2022, n.  204,  possono,  altresi',
          prevedere, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  e  nei  limiti  delle   risorse   umane,
          finanziarie    e    strumentali    gia'    assegnate,    la
          riorganizzazione della struttura  di  livello  dirigenziale
          generale  ovvero  dell'unita'  di   missione   di   livello
          dirigenziale  generale  preposta  allo  svolgimento   delle
          attivita'   previste   dal   medesimo   articolo   8    del
          decreto-legge  n.  77   del   2021,   anche   mediante   il
          trasferimento delle funzioni e delle  attivita'  attribuite
          all'unita' di missione  istituita  ad  altra  struttura  di
          livello dirigenziale generale individuata tra  quelle  gia'
          esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e  delle
          attivita' svolte dall'unita' di  missione,  con  i  decreti
          ministeriali adottati  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma
          4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.  400,  si
          provvede alla corrispondente  assegnazione  alla  struttura
          dirigenziale  di  livello  generale  delle  risorse  umane,
          finanziarie  e   strumentali   attribuite   all'unita'   di
          missione.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1-ter del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165: 
              «Art. 28 (Accesso alla  qualifica  di  dirigente  della
          seconda fascia) 
              1.-1-bis. (Omissis) 
              1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore  al  50
          per  cento   dei   posti   da   ricoprire,   destinata   al
          corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
          nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma  1,
          una quota non superiore al 30 per cento dei  posti  residui
          disponibili  sulla   base   delle   facolta'   assunzionali
          autorizzate   e'    riservata    da    ciascuna    pubblica
          amministrazione  al   personale   in   servizio   a   tempo
          indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti  a
          legislazione vigente e che  abbia  maturato  almeno  cinque
          anni  di  servizio  nell'area  o  categoria   apicale.   Il
          personale  di  cui  al  presente   comma   e'   selezionato
          attraverso  procedure  comparative  bandite  dalla   Scuola
          nazionale dell'amministrazione,  che  tengono  conto  della
          valutazione conseguita nell'attivita'  svolta,  dei  titoli
          professionali, di studio o  di  specializzazione  ulteriori
          rispetto a quelli previsti  per  l'accesso  alla  qualifica
          dirigenziale,  e  in  particolar  modo  del  possesso   del
          dottorato  di  ricerca,  nonche'  della   tipologia   degli
          incarichi  rivestiti  con  particolare  riguardo  a  quelli
          inerenti agli  incarichi  da  conferire  e  sono  volte  ad
          assicurare la valutazione  delle  capacita',  attitudini  e
          motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15  per
          cento e' altresi' riservata al personale di cui al  periodo
          precedente, in servizio a tempo  indeterminato,  che  abbia
          ricoperto o ricopra l'incarico di livello  dirigenziale  di
          cui all'articolo 19, comma 6, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. A tal fine,  i  bandi  definiscono  gli
          ambiti di competenza da valutare e prevedono prove  scritte
          e orali di esclusivo carattere  esperienziale,  finalizzate
          alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie
          e standard riconosciuti.  A  questo  scopo,  sono  nominati
          membri  di   commissione   professionisti   esperti   nella
          valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza  nuovi
          o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le
          disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli
          enti di  cui  ai  commi  2  e  2-bis  dell'articolo  2  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.» 
              (Omissis).» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6,  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 6 - (Organizzazione degli uffici e fabbisogni  di
          personale) 
              1.    Le    amministrazioni    pubbliche    definiscono
          l'organizzazione degli uffici  per  le  finalita'  indicate
          all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
          triennale dei fabbisogni  di  cui  al  comma  2,  gli  atti
          previsti dai rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
              2. Allo scopo di ottimizzare  l'impiego  delle  risorse
          pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
          organizzativa,  efficienza,  economicita'  e  qualita'  dei
          servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
          il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
          con la pianificazione pluriennale delle attivita'  e  della
          performance, nonche' con le linee di indirizzo  emanate  ai
          sensi  dell'articolo  6-ter.  Qualora   siano   individuate
          eccedenze  di  personale,   si   applica   l'articolo   33.
          Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche  curano
          l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso  la
          coordinata  attuazione  dei  processi  di  mobilita'  e  di
          reclutamento del  personale,  anche  con  riferimento  alle
          unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano  triennale
          indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione  del
          piano, nei limiti delle  risorse  quantificate  sulla  base
          della spesa per  il  personale  in  servizio  e  di  quelle
          connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
          vigente. 
              3. In sede di definizione del piano di cui al comma  2,
          ciascuna  amministrazione  indica  la   consistenza   della
          dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
          ai fabbisogni programmati e secondo le linee  di  indirizzo
          di  cui  all'articolo  6-ter,  nell'ambito  del  potenziale
          limite finanziario  massimo  della  medesima  e  di  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  135,  garantendo  la  neutralita'
          finanziaria  della  rimodulazione.  Resta  fermo   che   la
          copertura  dei  posti  vacanti  avviene  nei  limiti  delle
          assunzioni consentite a legislazione vigente. 
              4. Nelle amministrazioni statali, il piano  di  cui  al
          comma 2, adottato annualmente dall'organo  di  vertice,  e'
          approvato, anche per le finalita' di cui  all'articolo  35,
          comma 4, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro delegato, su proposta del  Ministro
          competente, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. Per le altre  amministrazioni  pubbliche  il
          piano triennale dei fabbisogni,  adottato  annualmente  nel
          rispetto delle previsioni  di  cui  ai  commi  2  e  3,  e'
          approvato secondo le modalita'  previste  dalla  disciplina
          dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui  al
          presente comma, e' assicurata  la  preventiva  informazione
          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 
              4-bis. Il documento  di  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di  cui  al
          comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti
          che individuano  i  profili  professionali  necessari  allo
          svolgimento dei compiti istituzionali delle  strutture  cui
          sono preposti. 
              5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma  3,
          del  decreto  legislativo  30  dicembre   1992,   n.   503,
          relativamente  al  personale  appartenente  alle  Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso  che
          al predetto personale non si applica  l'articolo  16  dello
          stesso decreto. Restano salve le disposizioni  vigenti  per
          la determinazione delle dotazioni organiche  del  personale
          degli istituti e scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni  educative.  Le  attribuzioni   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          relative a tutto  il  personale  tecnico  e  amministrativo
          universitario, ivi  compresi  i  dirigenti,  sono  devolute
          all'universita' di appartenenza. Parimenti sono  attribuite
          agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
          le attribuzioni  del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica in materia di  personale,
          ad  eccezione  di  quelle  relative  al  reclutamento   del
          personale di ricerca. 
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  non   possono
          assumere nuovo personale. 
              6-bis. Sono fatte salve le  procedure  di  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e  ausiliario  (ATA)  delle  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali, delle  istituzioni  di  alta  formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica  e   delle   istituzioni
          universitarie, nonche' degli enti pubblici  di  ricerca  di
          cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  218.  Per
          gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte  salve
          le particolari  disposizioni  dettate  dalla  normativa  di
          settore." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 937, della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              "1.-936. (Omissis). 
              937. Il Ministero dell'universita' e della  ricerca  e'
          autorizzato, per il biennio  2021-2022,  nel  rispetto  del
          piano  triennale  del  fabbisogno  del  personale,  di  cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, nonche' della vigente dotazione  organica,  a  bandire
          una o piu' procedure concorsuali pubbliche, per  titoli  ed
          esami, per il reclutamento di  un  contingente  massimo  di
          personale pari a 56 unita'  da  inquadrare  nell'Area  III,
          posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali.  Le
          assunzioni di cui al  presente  comma  sono  effettuate  ai
          sensi  dell'articolo  35,  comma  4,  del  citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001." 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 64, comma 6-bis del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento  delle  procedure),  convertito
          con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: 
              «Art.   64   (Semplificazione   delle   procedure    di
          valutazione dei progetti di  ricerca  ed  ulteriori  misure
          attuative del PNRR nel campo della ricerca) 
              1.- 6. (Omissis) 
              6-bis. Anche al  fine  di  supportare  l'attivita'  del
          Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di  cui
          all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  il
          Ministero dell'universita' e della ricerca  e'  autorizzato
          ad assumere, nei  limiti  della  dotazione  organica  e  in
          aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza
          non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso  le  procedure
          concorsuali  pubbliche  e   con   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n.
          178,  sessantanove  unita'  di  personale   da   inquadrare
          nell'Area  III,  posizione  F1,   del   comparto   Funzioni
          centrali, con  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          indeterminato in esito alla prova scritta di cui al  quarto
          periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178  del
          2020.  Per  l'espletamento  delle   procedure   concorsuali
          previste dal presente  comma  e'  autorizzata,  per  l'anno
          2021, la  spesa  di  euro  100.000.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a euro 100.000 per
          l'anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere  dall'anno
          2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 940 e  941
          della citata legge 30 dicembre 2020 n. 178: 
              1.-939. (Omissis) 
              «940.  Le  assunzioni  di  cui  al   comma   939   sono
          autorizzate in deroga all'articolo 36, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai limiti di spesa  di
          cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122. A tale fine e' autorizzata la spesa di
          724.057 euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi  del
          comma 941. 
              941. Agli oneri derivanti dai commi 936 e 940,  pari  a
          1.183.807 euro per l'anno 2021 e a  459.750  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2022, si  provvede,  per  l'anno  2021,
          quanto a 500.000 euro,  mediante  corrispondente  riduzione
          dell'incremento di cui all'articolo  238,  comma  2,  primo
          periodo,  del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, e, quanto a 683.807  euro,  mediante  corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  e,  a
          decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
          dell'incremento di cui al citato  articolo  238,  comma  2,
          primo  periodo,  del  decreto-legge   n.   34   del   2020,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.» 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35,  primo  periodo
          del comma 5-ter del citato  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165: 
              «Art. 35 (Reclutamento del personale) 
              1.-5-bis. (Omissis) 
              5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento
          del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
          vigenti  per  un  termine  di  due  anni  dalla   data   di
          approvazione. 
              (Omissis).» 
              - La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per  il
          diritto al lavoro dei disabili» e' pubblicata  in  Gazzetta
          Ufficiale, 23 marzo 1999, n. 68, S.O. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante
          «Codice  dell'ordinamento  militare»   e'   pubblicato   in
          Gazzetta Ufficiale, 8 maggio 2010, n. 106, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) 
              1. (Omissis) 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  9,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135: 
              "Art.   5   (Riduzione   di   spese   delle   pubbliche
          amministrazioni) 
              1.-8. (Omissis) 
              9. E' fatto divieto alle pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2001 , nonche' alle pubbliche amministrazioni  inserite
          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
          indipendenti ivi inclusa la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa (Consob)  di  attribuire  incarichi  di
          studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
          pubblici   collocati   in   quiescenza.    Alle    suddette
          amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
          medesimi soggetti  incarichi  dirigenziali  o  direttivi  o
          cariche in organi di governo delle amministrazioni  di  cui
          al  primo  periodo  e  degli  enti  e  societa'   da   esse
          controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
          enti territoriali e dei componenti o titolari degli  organi
          elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125.  Gli
          incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
          precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.  Per
          i soli incarichi dirigenziali e direttivi,  ferma  restando
          la gratuita', la durata non  puo'  essere  superiore  a  un
          anno, non  prorogabile  ne'  rinnovabile,  presso  ciascuna
          amministrazione.  Devono  essere   rendicontati   eventuali
          rimborsi  di  spese,   corrisposti   nei   limiti   fissati
          dall'organo  competente  dell'amministrazione  interessata.
          Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
          presente comma nell'ambito della  propria  autonomia.  Alle
          fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto  legislativo
          29 giugno 1996, n. 367, e di cui  alla  legge  11  novembre
          2003, n. 310, il divieto di conferimento  di  incarichi  si
          applica al raggiungimento del settantesimo anno di eta'. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 3 e 4 del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) 
              1.-2. (Omissis) 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              (Omissis).» 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  9,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 9. (Personale della Presidenza) 
              1. (Omissis) 
              2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
          di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
          limiti di cui all'articolo 11, comma  4;  di  personale  di
          prestito, proveniente da altre  amministrazioni  pubbliche,
          ordini,  organi,  enti  o  istituzioni,  in  posizione   di
          comando, fuori  ruolo,  o  altre  corrispondenti  posizioni
          disciplinate  dai  rispettivi  ordinamenti;  di   personale
          proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
          a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
          funzioni individuate come  di  diretta  collaborazione;  di
          consulenti  o  esperti,  anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione, nominati  per  speciali  esigenze  secondo
          criteri e limiti fissati dal Presidente. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  7,  comma  3  del
          decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in
          materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2021,
          n. 55: 
              «Art.  7  (Disposizioni  transitorie   concernenti   il
          Ministero del turismo) 
              1.-2. (Omissis) 
              3. La dotazione organica del  personale  del  Ministero
          del  turismo  e'  individuata  nella  Tabella  A,   seconda
          colonna,  allegata  al  presente  decreto.   Il   personale
          dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei  rispettivi
          ruoli del personale del Ministero.  La  dotazione  organica
          dirigenziale del Ministero del turismo e'  determinata  per
          le posizioni di livello  generale  ai  sensi  dell'articolo
          54-quater  del  decreto  legislativo  n.  300   del   1999,
          introdotto dal presente decreto, e quanto alle posizioni di
          livello non generale in numero di 23, incluse due posizioni
          presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. 
              (Omissis).» 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante «Riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma
          dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 30 agosto 1999,  n.  203,
          S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17-quinquies, comma
          1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80  (Misure  urgenti
          per il rafforzamento della capacita'  amministrativa  delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza    della    giustizia),    convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113: 
              "Art. 17-quinquies. (Assunzione di personale presso  il
          Ministero della transizione ecologica)  -  1.  Al  fine  di
          consentire  l'attuazione  delle  politiche  di  transizione
          ecologica anche nell'ambito  del  PNRR,  di  supportare  le
          funzioni  della  Commissione  tecnica  PNRR-PNIEC,  di  cui
          all'articolo 8, comma  2-bis,  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, nonche' di conseguire gli obiettivi di
          decarbonizzazione  e   di   politica   ambientale   assunti
          nell'ambito dell'Unione europea e con l'Accordo  di  Parigi
          collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni  Unite  sui
          cambiamenti climatici, adottato a  Parigi  il  12  dicembre
          2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi  della  legge  4
          novembre 2016, n. 204, per il biennio  2021-2022  (108)  il
          Ministero della transizione  ecologica  e'  autorizzato  ad
          assumere  a   tempo   indeterminato,   mediante   procedure
          concorsuali   pubbliche   svolte   secondo   le   modalita'
          semplificate di  cui  all'articolo  35-quater  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, due centodiciotto unita'
          di personale non dirigenziale ad  elevata  specializzazione
          tecnica, da inquadrare nell'Area III, in possesso di laurea
          specialistica  o  magistrale.  I  bandi  per  le  procedure
          concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza
          lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica
          amministrazione ai sensi dell'articolo 35-quater, comma  1,
          lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 decreto-legge 1°
          aprile 2021, n. 44  (Misure  urgenti  per  il  contenimento
          dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni  anti
          SARS-CoV-2,  di  giustizia   e   di   concorsi   pubblici),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  2021,
          n. 76: 
              «Art. 10. Misure per lo svolgimento delle procedure per
          i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione
          iniziale 
              1. 
              1-bis. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente  decreto,  ai  fini
          della partecipazione  alle  procedure  concorsuali  per  il
          reclutamento di  personale  delle  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, il possesso del titolo di  laurea  magistrale
          in   scienze   delle   religioni   (LM64),    secondo    la
          classificazione definita ai sensi del regolamento di cui al
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dispiega i  medesimi
          effetti del possesso del titolo  di  laurea  magistrale  in
          scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in
          antropologia culturale ed etnologia (LM01). 
              2. - 7. 
              8.  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi   non   si
          applicano alle procedure di reclutamento del  personale  in
          regime di  diritto  pubblico  di  cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  fatto  salvo
          quanto previsto al comma 11-bis. 
              9. Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento delle
          procedure selettive in presenza dei concorsi banditi  dalle
          pubbliche amministrazioni e delle  selezioni  pubbliche  ai
          sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia
          di societa' a partecipazione pubblica, di  cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto  di  linee
          guida validate  dal  Comitato  tecnico-scientifico  di  cui
          all'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
          civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. 
              10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) alla rubrica, le parole «e del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  dell'amministrazione
          penitenziaria  e   dell'amministrazione   della   giustizia
          minorile e di comunita'»; 
              b) al comma 1, le parole «e  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  del   personale
          dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
          minorile ed esterna». 
              10-bis. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
          110° corso e il  111°  corso  di  formazione  iniziale  per
          l'accesso alla qualifica di commissario  della  Polizia  di
          Stato hanno durata pari a quattordici  mesi.  I  commissari
          che superano l'esame  finale  dei  predetti  corsi  e  sono
          dichiarati idonei al servizio di  polizia  sono  confermati
          nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la  predetta
          qualifica  essi  svolgono,  nell'ufficio   o   reparto   di
          assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci
          mesi, secondo le modalita'  previste  in  applicazione  del
          decreto di cui al comma 6 del citato articolo 4 del decreto
          legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di
          commissario capo previa valutazione positiva ai  sensi  del
          terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo 4. 
              11. All'articolo 1, comma 925, secondo  periodo,  della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  le  parole  «graduatorie
          vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge» sono sostituite dalle seguenti:  «graduatorie  delle
          pubbliche amministrazioni vigenti alla data del  30  aprile
          2021». 
              11-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, del  decreto-legge
          31 dicembre 2020, n. 183,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2021,  n.  21,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) al quinto periodo, le parole da: «con equiparazione»
          fino a: «F1,» sono soppresse  e  la  parola:  «219.436»  e'
          sostituita dalla seguente: «438.872»; 
              b) al sesto periodo, le parole: «nel  medesimo  profilo
          professionale, di cui al secondo periodo»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «di  10  unita'  dell'Area  III,  posizione
          economica F1, ivi  incluse  le  5  unita'  con  particolare
          specializzazione professionale di cui al secondo periodo». 
              11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento  del
          personale,  le   autorita'   amministrative   indipendenti,
          inclusi gli enti  che  svolgono  la  loro  attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 2 del testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e  dalle  leggi  4
          giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre  1990,  n.  287,  possono
          prevedere, secondo la specificita' del proprio ordinamento,
          modalita'   semplificate   di   svolgimento   delle   prove
          ricorrendo a  ciascuna  ovvero  a  talune  delle  modalita'
          indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo  di
          assicurare il profilo comparativo.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  18,  comma  4  del
          decreto legislativo 6 marzo  2017,  n.  40  (Istituzione  e
          disciplina  del  servizio  civile   universale,   a   norma
          dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016,  n.  106),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 18 (Crediti formativi universitari ed inserimento
          nel mondo del lavoro) 
              1.-3. (omissis) 
              4.  A  favore  degli  operatori  volontari  che   hanno
          concluso il servizio civile uni-versale senza  demerito  e'
          riservata una quota pari al 15  per  cento  dei  posti  nei
          concorsi per l'assunzione  di  personale  non  dirigenziale
          indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          dalle aziende speciali e dagli enti di cui al  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi  restando
          i diritti dei  soggetti  aventi  titolo  all'assunzione  ai
          sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto  dei
          li-miti previsti dall'articolo 5, primo  comma,  del  testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  e
          dall'articolo  52,  comma   1-bis,   del   citato   decreto
          legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al  primo
          periodo non  puo'  operare  integralmente  o  parzialmente,
          perche' da' luogo a frazioni di  posto,  tali  frazioni  si
          cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per
          l'assunzione di personale non  dirigenziale  banditi  dalla
          medesima  amministrazione,  azienda  o  ente  oppure   sono
          utilizzate  nei  casi  in  cui  si  procede   a   ulteriori
          assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei".» 
              - Il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
          recante (Testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli
          enti  locali)  e'  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale,  28
          settembre 2000, n. 227, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, primo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3 (Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
          degli impiegati civili dello Stato): 
              "Art. 5 (Riserva dei posti e preferenze) 
              1.  Nei  concorsi  per   l'ammissione   alle   carriere
          direttive e di concetto le riserve  di  posti  previste  da
          leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di
          cittadini non possono complessivamente  superare  la  meta'
          dei posti messi a concorso. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  52,  comma  1-bis,
          del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "Art. 52 (Disciplina delle mansioni) 
              1. (omissis) 
              1-bis.  I  dipendenti  pubblici,  con  esclusione   dei
          dirigenti e  del  personale  docente  della  scuola,  delle
          accademie, dei conservatori e  degli  istituti  assimilati,
          sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali.  La
          contrattazione collettiva individua un'ulteriore  area  per
          l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le
          progressioni all'interno della stessa area  avvengono,  con
          modalita' stabilite  dalla  contrattazione  collettiva,  in
          funzione  delle  capacita'  culturali  e  professionali   e
          dell'esperienza   maturata   e    secondo    principi    di
          selettivita', in  funzione  della  qualita'  dell'attivita'
          svolta   e    dei    risultati    conseguiti,    attraverso
          l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una  riserva
          di almeno il  50  per  cento  delle  posizioni  disponibili
          destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra  le
          aree e, negli enti locali, anche  fra  qualifiche  diverse,
          avvengono  tramite  procedura  comparativa   basata   sulla
          valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
          tre  anni  in  servizio,  sull'assenza   di   provvedimenti
          disciplinari,  sul  possesso   di   titoli   o   competenze
          professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a  quelli
          previsti per l'accesso all'area dall'esterno,  nonche'  sul
          numero e sulla tipologia de  gli  incarichi  rivestiti.  In
          sede  di  revisione  degli  ordinamenti  professionali,   i
          contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
          periodo   2019-2021    possono    definire    tabelle    di
          corrispondenza  tra  vecchi  e  nuovi   inquadramenti,   ad
          esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla  base
          di requisiti di esperienza e professionalita'  maturate  ed
          effettivamente    utilizzate    dall'amministrazione     di
          appartenenza per almeno cinque anni,  anche  in  deroga  al
          possesso del  titolo  di  studio  richiesto  per  l'accesso
          all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si
          provvede nei limiti delle risorse destinate  ad  assunzioni
          di  personale   a   tempo   indeterminato   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  12,  comma  3-bis,
          del  decreto-legge  14  giugno  2021  n.  82  (Disposizioni
          urgenti   in   materia   di   cybersicurezza,   definizione
          dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
          dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 12. (Personale) 
              1.-3 (omissis) 
              3-bis.   Nell'ambito   delle   assunzioni    a    tempo
          indeterminato attraverso modalita'  concorsuali,  l'Agenzia
          puo' riservare una quota non superiore al 50 per cento  dei
          posti messi a concorso per l'assunzione  di  personale  non
          dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a
          tempo determinato  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  in
          possesso dei requisiti necessari  per  l'inquadramento  nel
          ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera
          a), e che, alla data di pubblicazione  del  bando,  abbiano
          prestato servizio continuativo per almeno due  anni  presso
          la medesima Agenzia. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 8.1,  del
          citato decreto-legge 14 giugno 2021 n. 82, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,  n.  109,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17. (Disposizioni transitorie e finali) 
              1.-8. (omissis) 
              8.1. Ai fini di cui al comma  8,  l'Agenzia  si  avvale
          altresi', sino al 31 dicembre 2023, di  un  contingente  di
          personale, nel limite  di  cinquanta  unita',  appartenente
          alle pubbliche amministrazioni, alle autorita' indipendenti
          e alle societa' a controllo pubblico, messo a  disposizione
          dell'Agenzia  stessa  su  specifica  richiesta  e   secondo
          modalita' individuate d'intesa con i  soggetti  pubblici  e
          privati di appartenenza. I relativi  oneri  sono  a  carico
          dell'Agenzia e  ai  fini  del  trattamento  retributivo  si
          applicano  le   disposizioni   del   regolamento   di   cui
          all'articolo 12, comma 1. Il  personale  di  cui  al  primo
          periodo   puo'   essere   inquadrato,   con   provvedimento
          dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo  5,  comma  3,
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223,  nel  ruolo
          del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera  a),
          non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del
          presente comma.  Al  relativo  inquadramento  si  provvede,
          mediante  apposite  selezioni,  con  le  modalita'   e   le
          procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato
          ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          n. 223 del 2021, sulla base di  criteri  di  valorizzazione
          delle pregresse esperienze e anzianita' di servizio,  delle
          competenze acquisite,  dei  requisiti  di  professionalita'
          posseduti  e  dell'impiego   nell'Agenzia.   Al   personale
          inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente
          comma si applicano le disposizioni del regolamento  di  cui
          all'articolo 12, comma 1, anche in materia di  opzione  per
          il trattamento previdenziale. Il personale di cui al  comma
          8, lettera  b),  gia'  inserito  nel  ruolo  del  personale
          dell'Agenzia, puo' essere reinquadrato secondo  i  medesimi
          criteri di cui al quarto periodo  del  presente  comma  con
          provvedimento dell'Agenzia adottato, ai  sensi  del  citato
          articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  223  del  2021,
          entro il 31 dicembre 2023, senza  effetti  retroattivi.  Il
          personale di cui al terzo periodo  del  presente  comma  e'
          computato nel  numero  dei  posti  previsti  per  la  prima
          operativita' dell'Agenzia, di cui  all'articolo  12,  comma
          4.» 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  3,  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   9
          dicembre 2021, n.  223  (Regolamento  di  organizzazione  e
          funzionamento   dell'Agenzia    per    la    cybersicurezza
          nazionale): 
              «Art. 5. (Direttore generale dell'Agenzia) 
              1.-2. (Omissis) 
              3. Il direttore generale,  sentito  il  Vice  direttore
          generale: 
              adotta i provvedimenti necessari per  il  funzionamento
          dell'Agenzia. A tal fine, ne definisce gli indirizzi  e  ne
          coordina le attivita', adottando ogni iniziativa idonea  al
          miglior espletamento delle funzioni dell'Agenzia; 
              adotta  la  pianificazione   strategica   dell'Agenzia,
          individuando gli obiettivi da conseguire,  assegnandoli  ai
          Capi dei Servizi; 
              dispone le nomine, le promozioni,  le  assegnazioni,  i
          trasferimenti e gli incarichi del personale; 
              adotta i provvedimenti necessari  per  l'impiego  delle
          risorse strumentali. A tal  fine,  impartisce  indirizzi  e
          direttive per il loro migliore impiego; 
              adotta il bilancio preventivo e il bilancio  consuntivo
          dell'Agenzia; 
              assicura,   sulla   base   delle   determinazioni   del
          Presidente del Consiglio dei ministri,  l'attuazione  degli
          indirizzi  del  CIC  e  l'esecuzione  delle   deliberazioni
          assunte dagli organismi che presiede.» 
              (omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti  in  materia
          di proroga di termini legislativi, di organizzazione  delle
          pubbliche   amministrazioni,   nonche'    di    innovazione
          tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 2020, n. 8: 
              «Art. 1 (Proroga termini in materia di assunzioni) 
              1.  Il  termine  per  procedere  alle   assunzioni   di
          personale a tempo  indeterminato  di  cui  all'articolo  1,
          commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
          e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2016. 
              2.  Il  termine  per  procedere  alle   assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato  relative  alle  cessazioni
          verificatesi negli anni 2009, 2010,  2011  e  2012  di  cui
          all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, e successive modificazioni, e all'articolo  66,  commi
          9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, e successive modificazioni, e'  prorogato  al
          31 dicembre 2022 e le relative autorizzazioni ad  assumere,
          ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
          2022. 
              3. All'articolo 66,  comma  13,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le
          parole: «Per il triennio 2009-2011» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «Per il quadriennio 2009-2012». Al medesimo comma
          e' soppresso il sesto periodo. 
              4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi  pubblici
          per  assunzioni  a  tempo  indeterminato,   relative   alle
          amministrazioni  pubbliche  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
          e'  prorogata  fino  al  31  dicembre  2012,  compresa   la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. La  disposizione  di
          cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi,  nei  limiti
          delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
              4-bis. L'efficacia  delle  graduatorie  di  merito  per
          l'ammissione al tirocinio  tecnico-pratico,  pubblicate  in
          data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica  per
          l'assunzione    di    825    funzionari    per    attivita'
          amministrativo-tributaria presso l'Agenzia  delle  entrate,
          di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  4ª
          serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008,  e'  prorogata
          al 30 giugno 2015. In  ottemperanza  ai  principi  di  buon
          andamento ed economicita' della  pubblica  amministrazione,
          l'Agenzia  delle  dogane,  l'Agenzia   del   territorio   e
          l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,   in
          funzione delle finalita' di  potenziamento  dell'azione  di
          contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale,  prima  di
          reclutare nuovo  personale  con  qualifica  di  funzionario
          amministrativo-tributario,  attingono,   fino   alla   loro
          completa utilizzazione,  dalle  graduatorie  regionali  dei
          candidati  che  hanno  riportato  un  punteggio  utile  per
          accedere  al  tirocinio,  nel  rispetto  dei   vincoli   di
          assunzione previsti dalla legislazione vigente. 
              5. Il termine per procedere  alle  assunzioni  relative
          all'anno 2011, previste dall'articolo 29,  comma  9,  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogato al 31 dicembre
          2012;  a  tal  fine,  e'  considerato  il  limite  di   cui
          all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449, come vigente al 31 dicembre 2010. 
              [6.  I  termini  di  efficacia  delle  graduatorie  per
          assunzioni a tempo indeterminato relative  alla  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri,  prorogati  dal  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28  marzo  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  74  del  31  marzo
          2011, sono ulteriormente  prorogati  fino  al  31  dicembre
          2012.] 
              6-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, si applicano alle assunzioni  del
          personale educativo e scolastico degli enti locali, nonche'
          di  personale  destinato   all'esercizio   delle   funzioni
          fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3,  lettera  b),
          della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  ed  ai  lavoratori
          socialmente utili coinvolti in percorsi di  stabilizzazione
          gia' avviati ai sensi dell'articolo 1,  comma  1156,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del  presente  decreto,  nei  limiti  delle  risorse   gia'
          disponibili nel bilancio  degli  enti  locali  a  tal  fine
          destinate, a decorrere dall'anno 2013. 
              6-ter. Con riferimento  al  personale  soprannumerario,
          l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima
          di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2  e  4  del
          presente   articolo,   deve    procedere    al    riassetto
          organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma
          7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;  a
          tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  per
          l'INPS e' prorogato all'atto del riassetto organizzativo  e
          funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7,  del  citato
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma  2
          dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30  settembre  2005,
          n.  203,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
          dicembre  2005,  n.  248,  la  possibilita'   di   utilizzo
          temporaneo del contingente di personale in servizio  presso
          il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, secondo le modalita'  del  comma  3  del  medesimo
          articolo, e' consentita fino al 31 dicembre 2023. 
              6-quinquies. Al fine di prorogare gli interventi di cui
          all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, alle finalita' dell'elenco  3  di  cui
          all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011,  n.
          183, e' aggiunta  la  seguente:  «Interventi  di  carattere
          sociale  di  cui  all'articolo   9,   comma   15-bis,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 8-ter, del
          decreto-legge  29  dicembre  2022,  n.  198   (Disposizioni
          urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14: 
              «Art. 8. (Proroga di termini in materia di giustizia) 
              1.-8.bis (omissis) 
              8-ter. All'articolo 11, comma  3,  primo  periodo,  del
          decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a
          decorrere  dal  1°  gennaio  2024»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025». 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14  della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo): 
              «Art.  17.  (Ulteriori  disposizioni  in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo) 
              1.-13. (omissis) 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              (omissis).» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo  14  maggio  2019,  n.  50  (Attuazione   della
          direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 20 (Organismo investigativo nazionale) 
              1. Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti opera  l'Organismo  investigativo  nazionale,  di
          seguito «Organismo investigativo», costituito da un ufficio
          dirigenziale di  livello  non  generale  tra  quelli  della
          Direzione generale  per  le  investigazioni  ferroviarie  e
          marittime   prevista    dal    vigente    regolamento    di
          organizzazione  dello  stesso   Ministero.   Al   fine   di
          garantirne  la  piena  autonomia  funzionale,   l'Organismo
          investigativo e' posto alle dirette dipendenze del Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti e non rientra tra  gli
          uffici di diretta collaborazione. 
              2. L'Organismo investigativo assolve ai propri  compiti
          in piena autonomia funzionale, organizzativa  e  contabile,
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente. L'Organismo investigativo, al quale
          e' preposto quale responsabile un dirigente di livello  non
          generale della Direzione generale di cui  al  comma  1,  si
          articola in un numero massimo  di  tre  uffici  di  livello
          dirigenziale non  generale.  L'Organismo  investigativo  e'
          indipendente    dall'ANSFISA,    da    qualsiasi    gestore
          dell'infrastruttura,   impresa    ferroviaria,    organismo
          preposto  alla  determinazione   dei   diritti,   organismo
          preposto alla ripartizione delle capacita' e  organismo  di
          valutazione  della  conformita',  da  qualsiasi   ente   di
          regolamentazione delle ferrovie, nonche' da qualsiasi altro
          soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con i
          compiti   assegnati   all'Organismo   investigativo.    Gli
          investigatori  incaricati  sono  dipendenti  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei  trasporti  ed  esperti  esterni
          designati  dall'Organismo  investigativo  e  godono   delle
          garanzie  di  indipendenza  necessarie,  disciplinate   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              3.  L'ANSFISA,  i  gestori  dell'infrastruttura  e   le
          imprese   ferroviarie   hanno   l'obbligo   di    segnalare
          immediatamente  all'Organismo  investigativo,   tutti   gli
          incidenti e inconvenienti che  si  verificano  nel  sistema
          ferroviario e di fornire tutte le informazioni disponibili.
          Ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  le  segnalazioni  sono
          aggiornate non appena diventino disponibili le informazioni
          mancanti. Nelle ventiquattro ore successive essi provvedono
          inoltre a dar seguito alla  segnalazione  con  un  sommario
          rapporto descrittivo dell'incidente  o  dell'inconveniente.
          Sulla  base  delle  segnalazioni  ricevute  relative  a  un
          incidente o a un inconveniente,  l'Organismo  investigativo
          valuta se avviare l'indagine entro due mesi dal ricevimento
          della segnalazione, nominando  gli  investigatori  preposti
          all'indagine medesima. 
              4. Oltre ai compiti assegnatigli dal presente  decreto,
          l'Organismo investigativo  puo'  indagare  su  incidenti  e
          inconvenienti  ferroviari  diversi   da   quelli   indicati
          nell'articolo 21 oppure su eventi sui sistemi di  trasporto
          ad impianti fissi diversi dagli incidenti  e  inconvenienti
          ferroviari. 
              5. Ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 4,  lettera  a)
          del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge  4  dicembre  2017,   n.   172,
          l'Organismo  investigativo  provvede   ad   effettuare   le
          investigazioni anche sugli  incidenti  occorsi  sulle  reti
          funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario  e
          adibite unicamente a servizi passeggeri  locali,  urbani  o
          suburbani, nonche' sugli incidenti che  si  verificano  sui
          sistemi  di  trasporto  ad  impianti  fissi,  applicando  i
          criteri  e  le  procedure  di  investigazione  definiti  al
          presente Capo. 
              6. Ferme restando le specifiche competenze  del  Nucleo
          investigativo antincendi del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, l'Organismo investigativo puo' avvalersi  anche  dei
          corpi  tecnici  dello  Stato  e  di  altre   organizzazioni
          specializzate, sulla base di apposite convenzioni. Inoltre,
          se  necessario   e   purche'   non   ne   sia   compromessa
          l'indipendenza,   puo'   richiedere   l'assistenza    degli
          organismi investigativi di altri Stati membri  o  dell'ERA,
          per consulenze o ispezioni tecniche, analisi o valutazioni. 
              7. L'Organismo investigativo istituisce, senza nuovi  o
          maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  un  elenco  di
          esperti in  materia  di  tecnica  e  normativa  ferroviaria
          indipendenti dai gestori dell'infrastruttura, dalle imprese
          ferroviarie     e     dall'ANSFISA,      anche      esterni
          all'Amministrazione, che, in caso di  incidenti,  incidenti
          gravi  e  inconvenienti,  possano  essere  individuati  per
          svolgere il ruolo di investigatori incaricati. Gli  esperti
          esterni  possono  provenire  dall'Universita',  dal   Genio
          ferrovieri o avere  maturato  esperienze  specifiche  quali
          dipendenti  non  piu'  in  servizio  del  Ministero   delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  di  imprese  ferroviarie,
          gestori   delle   infrastrutture,   aziende   costruttrici,
          soggetti responsabili della manutenzione  od  organismi  di
          valutazione della conformita'. Al fine di  poter  garantire
          l'accesso  alle  migliori  e  piu'  alte  specializzazioni,
          l'incarico di investigatore e' compatibile  col  regime  di
          tempo pieno eventualmente svolto dagli esperti  nella  loro
          attivita'  principale.  L'incarico  di   investigatore   e'
          conferito  agli  esperti  esterni   previa   verifica   dei
          requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165  e  successive  modificazioni  e  dal
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 per quanto attiene
          l'assenza di conflitto di interesse,  l'inconferibilita'  e
          l'incompatibilita' connessi all'incarico assegnato. 
              8. L'Organismo investigativo procede con gli  organismi
          analoghi degli altri Stati membri ad un attivo  scambio  di
          opinioni e di  esperienze  al  fine  di  sviluppare  metodi
          investigativi  comuni,   elaborare   principi   comuni   di
          sorveglianza  sull'attuazione  delle   raccomandazioni   in
          materia di sicurezza e di adeguamento al progresso  tecnico
          e scientifico.  L'Organismo  investigativo  partecipa  alle
          attivita' degli organismi di coordinamento europei  e,  nei
          limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a  seminari
          tecnici e conferenze di settore nazionali e internazionali.
          Con  il  sostegno   dell'ERA,   collabora   inoltre,   alla
          definizione   del   programma   di   valutazione   di   cui
          all'articolo  38,  paragrafo  2,   del   regolamento   (UE)
          2016/796, e vi partecipa in modo da monitorarne l'efficacia
          e l'indipendenza. L'Organismo investigativo pubblica  sulla
          propria  pagina  del   sito   web   del   Ministero   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  il  programma  comune  di
          valutazione ed  i  relativi  criteri  di  revisione  e  una
          relazione annuale sul programma,  in  cui  siano  messi  in
          evidenza i punti di forza  individuati  e  le  proposte  di
          miglioramento. Le relazioni sulla valutazione  inter  pares
          sono fornite a tutti gli organismi investigativi e all'ERA,
          secondo le modalita' definite nel  programma  stesso.  Tali
          relazioni sono pubblicate su base volontaria.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  citato
          decreto-legge 11 novembre  2022,  n.  173,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204: 
              «Art.  13.  (Procedure  per  la  riorganizzazione   dei
          Ministeri) - 1. Al fine di  semplificare  e  accelerare  le
          procedure per la riorganizzazione di tutti i  Ministeri,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023,  i
          regolamenti di organizzazione dei Ministeri  sono  adottati
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti  e'  richiesto
          il parere del Consiglio di Stato.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1,  della
          legge 4 novembre  2010,  n.  183  (Deleghe  al  Governo  in
          materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
          congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali,
          di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione,  di
          apprendistato, di  occupazione  femminile,  nonche'  misure
          contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di  lavoro
          pubblico e di  controversie  di  lavoro),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  18  (Aspettativa)-  1.  I  dipendenti   pubblici
          possono essere collocati in aspettativa,  senza  assegni  e
          senza  decorrenza  dell'anzianita'  di  servizio,  per   un
          periodo massimo di trentasei mesi  e  rinnovabile  per  una
          sola volta, anche per  avviare  attivita'  professionali  e
          imprenditoriali.      L'aspettativa       e'       concessa
          dall'amministrazione,   tenuto   conto    delle    esigenze
          organizzative, previo esame della  documentazione  prodotta
          dall'interessato. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo 21, comma 2  e  l'articolo  22,
          comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76  (Misure
          urgenti per la semplificazione e  l'innovazione  digitale),
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020, n. 120, come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 21 (Responsabilita' erariale) 
              1. (Omissis) 
              2.  Limitatamente  ai  fatti  commessi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto e fino al 30  giugno
          2024,  la  responsabilita'  dei  soggetti  sottoposti  alla
          giurisdizione  della  Corte  dei  conti   in   materia   di
          contabilita' pubblica per l'azione  di  responsabilita'  di
          cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.  20,  e'
          limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente
          alla condotta del soggetto agente  e'  da  lui  dolosamente
          voluta. La  limitazione  di  responsabilita'  prevista  dal
          primo periodo non si  applica  per  i  danni  cagionati  da
          omissione o inerzia del soggetto agente. 
              3.-21. (Omissis).» 
              «Art. 22. (Controllo concomitante della Corte dei conti
          per accelerare gli interventi di  sostegno  e  di  rilancio
          dell'economia nazionale) - 1. La Corte dei conti,  anche  a
          richiesta  del  Governo  o  delle  competenti   Commissioni
          parlamentari,  svolge  il  controllo  concomitante  di  cui
          all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n.  15,
          sui principali piani, programmi e  progetti  relativi  agli
          interventi  di  sostegno  e   di   rilancio   dell'economia
          nazionale, ad esclusione di quelli  previsti  o  finanziati
          dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,  di  cui  al
          regolamento  (UE)2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale  per
          gli investimenti complementari, di cui al  decreto-legge  6
          maggio 2021, n.59,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n.101.  L'eventuale  accertamento  di
          gravi  irregolarita'  gestionali,  ovvero  di  rilevanti  e
          ingiustificati  ritardi   nell'erogazione   di   contributi
          secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, e'
          immediatamente trasmesso all'amministrazione competente  ai
          fini della responsabilita' dirigenziale ai sensi e per  gli
          effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165." 
              (Omissis).». 
              - Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,  recante
          «Misure urgenti relative al Fondo  complementare  al  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza e  altre  misure  urgenti
          per gli investimenti» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7
          maggio 2021, n. 108. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  5,  comma  9  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
              «Art.   5   (Riduzione   di   spese   delle   pubbliche
          amministrazioni) 
              1.-8. (Omissis) 
              9. E' fatto divieto alle pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2001, nonche' alle pubbliche  amministrazioni  inserite
          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
          indipendenti ivi inclusa la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa (Consob)  di  attribuire  incarichi  di
          studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
          pubblici   collocati   in   quiescenza.    Alle    suddette
          amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
          medesimi soggetti  incarichi  dirigenziali  o  direttivi  o
          cariche in organi di governo delle amministrazioni  di  cui
          al  primo  periodo  e  degli  enti  e  societa'   da   esse
          controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
          enti territoriali e dei componenti o titolari degli  organi
          elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125.  Gli
          incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
          precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.  Per
          i soli incarichi dirigenziali e direttivi,  ferma  restando
          la gratuita', la durata non  puo'  essere  superiore  a  un
          anno, non  prorogabile  ne'  rinnovabile,  presso  ciascuna
          amministrazione.  Devono  essere   rendicontati   eventuali
          rimborsi  di  spese,   corrisposti   nei   limiti   fissati
          dall'organo  competente  dell'amministrazione  interessata.
          Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
          presente comma nell'ambito della  propria  autonomia.  Alle
          fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto  legislativo
          29 giugno 1996, n. 367, e di cui  alla  legge  11  novembre
          2003, n. 310, il divieto di conferimento  di  incarichi  si
          applica al raggiungimento del settantesimo anno di eta'." 
              (Omissis).» 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  200,  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015): 
              «1.-199. (Omissis) 
              200.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              (Omissis).» 
                
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2,  comma  1,
          dell'articolo 9, comma 1 e dell'articolo 13,  comma  5-bis,
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35  (Attuazione
          della direttiva 2008/68/CE, relativa al  trasporto  interno
          di merci pericolose), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2 (Definizioni) 
              1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
              a)  ADR:  l'accordo  europeo  relativo   al   trasporto
          internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a
          Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni; 
              b)  RID:   il   regolamento   relativo   al   trasporto
          internazionale delle merci  pericolose  per  ferrovia,  che
          figura come appendice  C  alla  convenzione  sul  trasporto
          internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius  il
          3 giugno 1999, e successive modificazioni; 
              c)  ADN:  l'accordo  europeo  relativo   al   trasporto
          internazionale delle merci pericolose  per  vie  navigabili
          interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive
          modificazioni; 
              d) veicolo: qualsiasi  veicolo  a  motore  destinato  a
          circolare su strada, provvisto di almeno quattro  ruote  ed
          avente una velocita' massima per costruzione superiore a 25
          km/h, nonche' i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che
          si muovono su rotaie, le  macchine  mobili  ed  i  trattori
          agricoli e forestali, purche' non viaggino ad una velocita'
          superiore a 40 km/h quando trasportano merci pericolose; 
              e) vagone: qualsiasi veicolo ferroviario privo di mezzo
          di propulsione e dotato di  ruote  che  circola  su  binari
          ferroviari ed e' utilizzato per il trasporto di merci; 
              f) unita' navale: qualsiasi nave  o  galleggiante  atta
          alla navigazione marittima o alla navigazione interna,  ivi
          compreso il traghetto quale definito dall'articolo 1, comma
          1, numero 34), del decreto del Presidente della  Repubblica
          8  novembre  1991,  n.  435,   recante   approvazione   del
          regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita
          umana in mare; 
              g) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti 
              g-bis)  Agenzia  nazionale  per  la   sicurezza   delle
          ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali
          (ANSFISA):   l'Agenzia   di   cui   all'articolo   12   del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130." 
              «Art. 9 (Ulteriori limitazioni in caso di incidente)  -
          1. Qualora a seguito di un  incidente  le  disposizioni  in
          materia di sicurezza si siano  dimostrate  insufficienti  a
          limitare i rischi inerenti alle operazioni di trasporto,  e
          sussistano  ragioni  di  urgenza,   limitazioni   ulteriori
          possono     essere     adottate      con      provvedimento
          dell'amministrazione,   di   concerto   con   i   Ministeri
          dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare ed eventuali  altri  Ministeri,  agenzie  ed  enti
          interessati,  ciascuna  secondo  i  profili  di   specifica
          competenza, previa mera notifica alla commissione.» 
              «Art.  13  (Qualificazione  di   figure   professionali
          previste dalla normativa ADR, RID e ADN) 
              1.-5. (omissis) 
              5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1,  2  e  3  sono
          integrate con rappresentanti dell'ANSFISA. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   12,   del
          decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109  (Disposizioni
          urgenti per la citta' di Genova, la  sicurezza  della  rete
          nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli  eventi
          sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le  altre  emergenze),
          convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
          n. 130: 
              «Art. 12 (Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) 
              1. E' istituita,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,
          l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
          infrastrutture  stradali  e  autostradali   (ANSFISA),   di
          seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  con   possibilita'   di
          articolazioni territoriali,  di  cui  una,  con  competenze
          riferite in particolare  ai  settori  delle  infrastrutture
          stradali e autostradali, avente  sede  a  Genova.  Fermi  i
          compiti, gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti
          proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
          l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni
          di sicurezza del  sistema  ferroviario  nazionale  e  delle
          infrastrutture stradali e autostradali, direttamente  sulla
          base del programma annuale di attivita'  di  cui  al  comma
          5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita'  indicate
          nei commi da  3  a  5.  Per  quanto  non  disciplinato  dal
          presente articolo si applicano  gli  articoli  8  e  9  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              2. A decorrere dalla data di cui al  comma  19,  quarto
          periodo,  l'Agenzia  nazionale  per  la   sicurezza   delle
          ferrovie  (ANSF)  di  cui  all'articolo   4   del   decreto
          legislativo  10  agosto  2007,  n.  162,  e'  soppressa   e
          l'esercizio   delle   relative   funzioni   e'   attribuito
          all'Agenzia, che succede a titolo  universale  in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne  acquisisce
          le risorse umane, strumentali e finanziarie.  L'Agenzia  e'
          dotata   di   personalita'   giuridica   e   ha   autonomia
          regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
          contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti ha  poteri  di  indirizzo  e  vigilanza,  che
          esercita  secondo  le  modalita'  previste   nel   presente
          decreto. 
              3. Con riferimento al  settore  ferroviario,  l'Agenzia
          svolge i compiti e le funzioni, anche  di  regolamentazione
          tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi  recanti
          attuazione della direttiva  (UE)  2016/798  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
          delle  ferrovie  e  della  direttiva  (UE)   2016/797   del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  maggio  2016
          relativa  all'interoperabilita'  del  sistema   ferroviario
          dell'Unione europea ed ha competenza per  l'intero  sistema
          ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
          decreti.    Per    le    infrastrutture    transfrontaliere
          specializzate, i compiti di  autorita'  nazionale  preposta
          alla sicurezza di cui  al  Capo  IV  della  direttiva  (UE)
          2016/798 sono affidati, a seguito di apposite  convenzioni,
          all'Agenzia o all'Autorita' per  la  sicurezza  ferroviaria
          del Paese limitrofo. 
              4. Con riferimento alla sicurezza delle  infrastrutture
          stradali e autostradali e fermi restando  i  compiti  e  le
          responsabilita'  dei  soggetti  gestori,  l'Agenzia,  anche
          avvalendosi degli altri soggetti pubblici  che  operano  in
          materia di sicurezza delle infrastrutture: 
              a)  esercita  l'attivita'  ispettiva  finalizzata  alla
          verifica dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori,
          dei relativi risultati e della corretta organizzazione  dei
          processi di manutenzione, nonche' l'attivita'  ispettiva  e
          di verifica a campione sulle infrastrutture,  obbligando  i
          gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro  delle
          stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo
          del   rischio,   nonche'   all'esecuzione   dei   necessari
          interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione  al
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili; 
              b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle  reti
          stradali ed  autostradali  di  Sistemi  di  Gestione  della
          Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
          infrastrutture certificati  da  organismi  di  parte  terza
          riconosciuti dall'Agenzia; 
              c) propone al Ministro  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili  l'adozione,  sentito  il  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  del   decreto   previsto
          dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15  marzo
          2011, n. 35; 
              d) stabilisce, con  proprio  provvedimento,  modalita',
          contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto
          sulla sicurezza stradale per i progetti  di  infrastruttura
          di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n.  35
          del 2011; 
              e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che  possono
          effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del  citato
          decreto legislativo n. 35  del  2011  nonche'  la  relativa
          attivita' di formazione, nel rispetto  di  quanto  previsto
          dall'articolo 9 del medesimo decreto; 
              f) provvede alla classificazione dei tratti ad  elevata
          concentrazione di incidenti  nonche'  alla  classificazione
          della  sicurezza  della  rete  esistente,  secondo   quanto
          previsto dall'articolo 5 del citato decreto legislativo  n.
          35 del  2011,  anche  al  fine  di  definire,  con  proprio
          provvedimento, criteri e modalita' per l'applicazione delle
          misure di sicurezza previste dal medesimo decreto; 
              g) effettua, in attuazione  del  programma  annuale  di
          attivita' di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual  volta
          ne  ravvisi   l'opportunita'   anche   sulla   base   delle
          segnalazioni effettuate dal Ministero delle  infrastrutture
          e  della  mobilita'  sostenibili  o  di   altre   pubbliche
          amministrazioni, le ispezioni di sicurezza con le modalita'
          previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo  n.
          35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle  attivita'  di
          controllo gia' svolte dai gestori eventualmente effettuando
          ulteriori verifiche in sito; 
              h)  adotta  le  misure  di  sicurezza   temporanee   da
          applicare ai tratti di rete stradale interessati da  lavori
          stradali,  fissando  le  modalita'  di  svolgimento   delle
          ispezioni volte  ad  assicurare  la  corretta  applicazione
          delle stesse; 
              i) sovraintende alla gestione dei dati  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo  n.
          35 del 2011; 
              l) propone al Ministro  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'   sostenibili   l'aggiornamento   delle   tariffe
          previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n.
          35 del 2011, da destinare all'Agenzia  per  lo  svolgimento
          delle attivita' di cui agli articoli 5  e  6  del  medesimo
          decreto legislativo; 
              m)   svolge   attivita'   di    studio,    ricerca    e
          sperimentazione   in    materia    di    sicurezza    delle
          infrastrutture stradali e autostradali. 
              4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del  decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
          n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e
          i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e  2,  e  12  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2006,  n.  264,  al  fine  di
          garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle  strade
          appartenenti alla rete stradale transeuropea.  Le  funzioni
          ispettive e i poteri di  cui  al  periodo  precedente  sono
          esercitati dall'Agenzia anche per  garantire  la  sicurezza
          delle gallerie situate sulle strade non  appartenenti  alla
          rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   il
          Ministero dell'interno e con il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto,  sono  definiti  i  requisiti  minimi  di
          sicurezza  delle  gallerie   situate   sulle   strade   non
          appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli  obblighi
          dei soggetti gestori e le  relative  sanzioni  in  caso  di
          inosservanza  delle  disposizioni  impartite  dall'Agenzia,
          nonche' i profili tariffari a carico  dei  gestori  stessi,
          determinati sulla base del costo effettivo del servizio. 
              4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
          5  ottobre  2006,  n.  264,  le  parole:  «ed  effettua  le
          ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di  cui
          all'articolo 11» sono soppresse. 
              4-quater.  Sono  trasferite  all'Agenzia  le   funzioni
          esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi
          (USTIF)  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   della
          mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi  5  e
          6, del decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  4  agosto  2014,  pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297  del  23  dicembre
          2014, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti 29  settembre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del  2  dicembre
          2003.  L'Agenzia,  con  proprio   decreto,   disciplina   i
          requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di  sicurezza
          relativa    al    sistema    di    trasporto     costituito
          dall'infrastruttura  e  dal  materiale  rotabile,   con   i
          contenuti  di  cui  agli  articoli  9  e  11  del   decreto
          legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto  applicabili,
          nonche', d'intesa con il Ministero delle  infrastrutture  e
          della  mobilita'   sostenibili,   le   modalita'   per   la
          realizzazione e l'apertura all'esercizio di  nuovi  sistemi
          di trasporto a impianti fissi. 
              4-quinquies. All'articolo  15  della  legge  1°  agosto
          2002, n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
              «6-bis. A decorrere dal 1°  giugno  2019,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti riferisce  annualmente
          alle competenti Commissioni  parlamentari  sull'attuazione,
          da parte dei concessionari autostradali,  degli  interventi
          di verifica e di messa in  sicurezza  delle  infrastrutture
          viarie oggetto di atti convenzionali.». 
              5. Ferme  restando  le  sanzioni  gia'  previste  dalla
          legge, da atti amministrativi e da clausole  convenzionali,
          l'inosservanza da  parte  dei  gestori  delle  prescrizioni
          adottate dall'Agenzia, nell'esercizio  delle  attivita'  di
          cui al comma 4, lettere a) e g), e' punita con le  sanzioni
          amministrative pecuniarie, anche progressive,  accertate  e
          irrogate dall'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  al
          Capo I, Sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,  n.
          689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione  e'
          compresa tra euro 5.000 e euro 200.000  ed  e'  determinata
          anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
          soggetti aventi natura  imprenditoriale  l'Agenzia  dispone
          l'applicazione di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  al  dieci  per   cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo    esercizio    chiuso    anteriormente    alla
          contestazione della violazione.  In  caso  di  reiterazione
          delle violazioni,  l'Agenzia  puo'  applicare  un'ulteriore
          sanzione di importo fino  al  doppio  della  sanzione  gia'
          applicata entro gli stessi limiti previsti  per  la  prima.
          Qualora  il  comportamento  sanzionabile   possa   arrecare
          pregiudizio  alla  sicurezza  dell'infrastruttura  o  della
          circolazione  stradale  o  autostradale,   l'Agenzia   puo'
          imporre  al  gestore  l'adozione  di  misure   cautelative,
          limitative o interdittive, della circolazione  dei  veicoli
          sino alla cessazione delle condizioni che hanno  comportato
          l'applicazione  della  misura  stessa   e,   in   caso   di
          inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
          per gli  enti  territoriali  e  i  soggetti  aventi  natura
          imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
          per cento del fatturato sopra indicato. 
              5-bis.  L'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle
          ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali
          adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il  programma
          delle attivita' di  vigilanza  diretta  dell'Agenzia  sulle
          condizioni di sicurezza  delle  infrastrutture  stradali  e
          autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo,
          dandone comunicazione al Ministero delle  infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili. Relativamente  alle  attivita'
          dell'anno 2021, il programma di cui  al  primo  periodo  e'
          adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il  31  gennaio  di
          ciascun  anno,  l'Agenzia  trasmette  al   Ministro   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili   e   alle
          competenti Commissioni  parlamentari  una  relazione  sulle
          attivita' previste dai commi da 3 a 5 e  svolte  nel  corso
          dell'anno precedente. 
              6. Sono organi dell'Agenzia: 
              a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a  criteri
          di alta professionalita', di  capacita'  manageriale  e  di
          qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
          al settore operativo dell'agenzia; 
              b) il comitato direttivo, composto da quattro membri  e
          dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; 
              c) il collegio dei revisori dei conti. 
              7. Il direttore e' nominato con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, ferma restando l'applicazione  dell'articolo
          19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
          L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile
          per una sola volta ed e' incompatibile con  altri  rapporti
          di lavoro  subordinato  e  con  qualsiasi  altra  attivita'
          professionale  privata  anche  occasionale.   Il   comitato
          direttivo e' nominato per la durata di tre anni con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.  Meta'  dei
          componenti  sono  scelti  tra  i  dipendenti  di  pubbliche
          amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni  dotati
          di specifica competenza professionale attinente ai  settori
          nei quali  opera  l'agenzia.  I  restanti  componenti  sono
          scelti tra i  dirigenti  dell'agenzia  e  non  percepiscono
          alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento  dell'incarico
          nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei  conti
          e' composto dal presidente, da due membri effettivi  e  due
          supplenti  iscritti  al  registro  dei   revisori   legali,
          nominati con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti. I revisori  durano  in  carica  tre  anni  e
          possono essere confermati una sola volta. Il  collegio  dei
          revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo
          2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti
          del  comitato  direttivo  non  possono  svolgere  attivita'
          professionale, ne' essere amministratori  o  dipendenti  di
          societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.
          I compensi dei  componenti  degli  organi  collegiali  sono
          stabiliti con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia
          delle finanze secondo i criteri e  parametri  previsti  per
          gli enti ed organismi pubblici e sono posti  a  carico  del
          bilancio dell'Agenzia. 
              8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato  dal  comitato
          direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al  comma
          10. Lo Statuto disciplina le  competenze  degli  organi  di
          direzione dell'Agenzia e reca principi generali  in  ordine
          alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. 
              9. Il regolamento di  amministrazione  dell'Agenzia  e'
          deliberato,  su  proposta  del  direttore,   dal   comitato
          direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti che lo approva, di concerto con i  Ministri
          per la pubblica amministrazione  e  dell'economia  e  delle
          finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso: 
              a)  disciplina  l'organizzazione  e  il   funzionamento
          dell'Agenzia, attraverso  la  previsione  di  due  distinte
          articolazioni competenti ad esercitare  rispettivamente  le
          funzioni gia' svolte  dall'ANSF  in  materia  di  sicurezza
          ferroviaria e le nuove competenze in materia  di  sicurezza
          delle infrastrutture  stradali  e  autostradali,  cui  sono
          preposte due posizioni di ufficio di  livello  dirigenziale
          generale; 
              b)  fissa  le  dotazioni  organiche   complessive   del
          personale  di  ruolo  dipendente  dall'Agenzia  nel  limite
          massimo di 668 unita', di cui 48  di  livello  dirigenziale
          non generale e 3 uffici di livello dirigenziale generale; 
              c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza,
          nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              10. Le deliberazioni del  comitato  direttivo  relative
          allo  statuto  e  ai  regolamenti   che   disciplinano   il
          funzionamento  dell'Agenzia  sono  approvate  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i
          Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia  e
          delle  finanze.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per
          ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
          bilanci  e  dei  piani  pluriennali  di   investimento   si
          applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 9 novembre  1998,  n.  439.
          Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
          a controllo ministeriale preventivo. 
              11. I dipendenti dell'ANSF a tempo  indeterminato  sono
          inquadrati  nel  ruolo   dell'Agenzia   e   mantengono   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al momento dell'inquadramento e in applicazione  di  quanto
          previsto dal contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di
          cui al  comma  16.  Per  i  restanti  contratti  di  lavoro
          l'Agenzia  subentra  nella   titolarita'   dei   rispettivi
          rapporti, ivi  comprese  le  collaborazioni  in  corso  che
          restano in vigore sino a naturale scadenza. 
              12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui  al
          comma 4, in  aggiunta  all'intera  dotazione  organica  del
          personale   dell'ANSF,   e'   assegnato   all'Agenzia    un
          contingente  di  personale   di   250   unita',   destinato
          all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza  delle
          infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
          uffici di livello dirigenziale non generale. 
              13.  Nell'organico  dell'Agenzia  sono   presenti   tre
          posizioni di uffici di livello dirigenziale generale. 
              14.  In  fase  di  prima  attuazione  e  per  garantire
          l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per  lo  svolgimento
          delle  nuove  competenze  in  materia  di  sicurezza  delle
          infrastrutture    stradali     e     autostradali,     sino
          all'approvazione del regolamento di amministrazione di  cui
          al  comma  9,  l'Agenzia  provvede  al   reclutamento   del
          personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
          di 61 unita', mediante apposita selezione  nell'ambito  del
          personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni,  con
          esclusione   del    personale    docente    educativo    ed
          amministrativo   tecnico   ausiliario   delle   istituzioni
          scolastiche, in possesso delle competenze e  dei  requisiti
          di   professionalita'   ed   esperienza    richiesti    per
          l'espletamento delle singole funzioni, e tale da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. Per  tale  fase  il
          personale  selezionato  dall'Agenzia   e'   comandato   dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso  nel
          ruolo dell'Agenzia con la  qualifica  assunta  in  sede  di
          selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
          equivalente a quello ricoperto nel precedente  rapporto  di
          lavoro  e,  se  piu'  favorevole,   il   mantenimento   del
          trattamento economico di  provenienza,  limitatamente  alle
          voci fisse e continuative,  mediante  assegno  ad  personam
          riassorbibile  e  non   rivalutabile   con   i   successivi
          miglioramenti  economici  a  qualsiasi  titolo  conseguiti.
          L'inquadramento  nei  ruoli  dell'Agenzia   del   personale
          proveniente dalle  pubbliche  amministrazioni  comporta  la
          riduzione,  in  misura  corrispondente,   della   dotazione
          organica   dell'amministrazione    di    provenienza    con
          contestuale   trasferimento    delle    relative    risorse
          finanziarie. 
              15. L'Agenzia e'  autorizzata  all'assunzione  a  tempo
          indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
          corso dell'anno 2019 e di 134  unita'  di  personale  e  13
          dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
          iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9. 
              16. Al  personale  e  alla  dirigenza  dell'Agenzia  si
          applicano le disposizioni del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di  lavoro
          del personale del comparto funzioni  centrali,  secondo  le
          tabelle retributive dell'ENAC. 
              17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle
          attivita' di  cui  al  presente  articolo,  all'Agenzia  e'
          garantito l'accesso a tutti i  dati  riguardanti  le  opere
          pubbliche della banca dati di cui all'articolo 13,  nonche'
          ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio  dinamico  per
          la sicurezza delle infrastrutture stradali  e  autostradali
          di cui all'articolo 14. Per le medesime finalita' di cui al
          primo periodo, gli  enti  proprietari  e  i  gestori  delle
          infrastrutture  stradali  e  autostradali  sono  tenuti   a
          garantire al personale autorizzato  dell'Agenzia  l'accesso
          incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle  sedi
          legali e  operative,  nonche'  a  tutta  la  documentazione
          pertinente. 
              18.  Agli  oneri  del   presente   articolo,   pari   a
          complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019,  e  22.300.000
          euro a  decorrere  dall'anno  2020  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 45. 
              19. In sede di  prima  applicazione,  entro  90  giorni
          dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
          cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per la  pubblica  amministrazione.  Fino  all'adozione  dei
          nuovi regolamenti continuano ad  applicarsi  i  regolamenti
          gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono  in
          carica fino alla nomina degli  organi  dell'Agenzia.  Nelle
          more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data  e'
          determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite  alla
          stessa ai sensi del presente articolo, ove gia'  esistenti,
          continuano ad essere svolte dalle amministrazioni  e  dagli
          enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. 
              20.  La  denominazione  «Agenzia   nazionale   per   la
          sicurezza delle ferrovie» e' sostituita,  ovunque  ricorre,
          dalla denominazione «Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza
          delle  ferrovie   e   delle   infrastrutture   stradali   e
          autostradali» (ANSFISA). 
              21. L'Agenzia si avvale del patrocinio  dell'Avvocatura
          dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui
          al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
              22.  Tutti  gli   atti   connessi   con   l'istituzione
          dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 
              23. L'articolo 4  del  decreto  legislativo  10  agosto
          2007, n. 162 e' abrogato.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          753  (Nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e
          regolarita'  dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di   altri
          servizi  di  trasporto),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              1.-3. (Omissis) 
              4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
          concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico
          acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
          delle  ferrovie   e   delle   infrastrutture   stradali   e
          autostradali (ANSFISA) con decreti  previamente  notificati
          alla Commissione europea ai fini dell'autorizzazione,  puo'
          prescrivere,  esclusivamente  per  motivi   inerenti   alla
          sicurezza durante il trasporto, disposizioni piu'  rigorose
          per  la  disciplina  del  trasporto  nazionale   di   merci
          pericolose effettuato da veicoli  ferroviari,  purche'  non
          relative alla costruzione degli  stessi.  Con  decreti  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con i Ministri dell'interno,  dello  sviluppo  economico  e
          della salute,  acquisito  il  parere  dell'ANSFISA  possono
          altresi' essere classificate merci pericolose, ai fini  del
          trasporto su ferrovia, materia ed oggetti non compresi  tra
          quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili.
          Negli  stessi  decreti  sono  indicate  le  condizioni  nel
          rispetto delle quali  le  singole  merci  elencate  possono
          essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili puo'
          altresi' essere imposto l'obbligo  dell'autorizzazione  del
          singolo  trasporto,  secondo  i  criteri  e  le   modalita'
          determinati dall'ANSFISA. 
              5. A condizione che non sia pregiudicata la  sicurezza,
          il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con  i  Ministeri  dell'interno,  della  salute  e
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          acquisito il parere  dell'ANSFISA  rilascia  autorizzazioni
          individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose
          sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate  in
          condizioni diverse da quelle stabilite  dalle  disposizioni
          di cui al  comma  2.  Le  autorizzazioni  sono  definite  e
          limitate nel tempo e possono essere  concesse  solo  quando
          ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero  di
          tutela della sicurezza pubblica. 
              6. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive
          si applicano  le  norme  dell'articolo  5  della  legge  31
          dicembre 1962, n.  1860,  sostituito  dall'articolo  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  1965,
          n. 1704, e dell'articolo  21  del  decreto  legislativo  17
          marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni. 
              7. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e
          previa  notifica  alla   Commissione   europea,   ai   fini
          dell'autorizzazione, il Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con  i  Ministeri  dell'interno,
          della salute e dell'ambiente e della tutela del  territorio
          e del mare, acquisito il parere dell'ANSFISA puo'  derogare
          le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per: 
              il trasporto nazionale di piccole quantita'  di  merce,
          purche'  non  relative   a   materie   a   media   o   alta
          radioattivita'; 
              merci  pericolose  destinate  al  trasporto  locale  su
          tragitti debitamente designati  del  territorio  nazionale,
          facenti  parte  di  un  processo  industriale  definito  di
          carattere locale e rigorosamente controllato in  condizioni
          chiaramente definite. 
              8. Chiunque senza regolare autorizzazione,  quando  sia
          prescritta,  trasporta  o  presenta  al   trasporto   merci
          pericolose, ovvero non rispetta le  condizioni  imposte,  a
          tutela  della  sicurezza,  negli  stessi  provvedimenti  di
          autorizzazione e' punito con  l'ammenda  da  5.000  euro  a
          15.000 euro e l'arresto fino a sei mesi. 
              9. Il vettore che viola  le  prescrizioni  fissate  dal
          comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai  commi
          3 e 4, relative all'idoneita' tecnica  dei  veicoli,  delle
          cisterne o contenitori che  trasportano  merci  pericolose,
          alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli  di
          segnalazione e alle etichette  di  pericolo  collocate  sui
          veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e  sui  colli  che
          contengono merci pericolose, ovvero che le hanno  contenute
          se non ancora bonificati,  alla  sosta  dei  veicoli,  alle
          operazioni di carico, scarico e trasporto in  comune  delle
          merci pericolose, e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da 5.000  euro  a  15.000  euro.
          Alle stesse sanzioni amministrative  e'  soggetto  chi  non
          rispetta  le  disposizioni  del  comma  4   che   impongono
          disposizioni piu' rigorose per la disciplina del  trasporto
          nazionale di merci pericolose. 
              10. Il vettore che viola le  prescrizioni  fissate  dal
          comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai  commi
          3  e  4,  relative  ai  dispositivi  di  equipaggiamento  e
          protezione   dei   conducenti   o   dell'equipaggio,   alla
          compilazione e tenuta dei documenti di  trasporto  o  delle
          istruzioni  di  sicurezza,  e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 3.000  euro  a
          9.000 euro. 
              11. Fuori dai casi  previsti  dai  commi  9  e  10,  il
          vettore che viola le altre prescrizioni fissate  dal  comma
          2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da 1.500 euro a 4.500 euro. 
              12. I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in
          capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi  1.4.2
          e 1.4.3 del RID sono puniti con la sanzione  amministrativa
          pecuniaria del pagamento di una somma da 1.500 euro a 4.500
          euro.  L'accertamento  delle  violazioni  e'   svolto   dai
          soggetti  individuati  dall'articolo  71  e  dal  personale
          dell'ANSFISA. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 14  maggio  2019,  n.  50,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16. (Compiti in ambito ferroviario dell'ANSFISA) 
              1. (Omissis) 
              2. Con specifico riferimento  al  settore  ferroviario,
          l'ANSFISA, tenuto conto di quanto  stabilito  dall'articolo
          7, comma 3, e' incaricata di svolgere i seguenti compiti: 
              a)   promuovere    il    riordino    e    sovrintendere
          all'emanazione di  norme  tecniche  e  standard  anche  con
          riguardo al trasporto  di  merci  e  passeggeri,  anche  su
          proposta motivata  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  4,
          nonche' vigilare sulla relativa applicazione; 
              b) controllare, promuovere e, se  necessario  disporre,
          che i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie
          emanino  disposizioni  e  prescrizioni  di  esercizio,   in
          coerenza con il quadro  normativo  nazionale  di  cui  alla
          lettera a); 
              c)  stabilire  i  principi  e  la  ripartizione   delle
          competenze   degli   operatori   ferroviari    in    ordine
          all'emanazione delle disposizioni di cui alla lettera b); 
              d) autorizzare la messa in  servizio  dei  sottosistemi
          infrastruttura, energia e controllo-comando e  segnalamento
          a terra, costitutivi del sistema ferroviario, a  norma  del
          decreto legislativo Interoperabilita' ferroviaria; 
              e) rilasciare,  rinnovare,  modificare  e  revocare  le
          autorizzazioni d'immissione sul mercato del veicolo a norma
          del decreto legislativo Interoperabilita' ferroviaria; 
              f) coadiuvare l'ERA nel rilascio,  nel  rinnovo,  nella
          modifica e nella revoca delle  autorizzazioni  d'immissione
          sul mercato del veicolo a norma dell'articolo 21, comma  5,
          della direttiva (UE) 2016/797 e  delle  autorizzazioni  del
          tipo di veicoli a norma  dell'articolo  24  della  medesima
          direttiva; 
              g)  supervisionare  che  sul  territorio  nazionale   i
          componenti di interoperabilita' siano conformi ai requisiti
          essenziali     fissati     nel     decreto      legislativo
          Interoperabilita' ferroviaria; 
              h) assicurare che la numerazione dei veicoli sia  stata
          assegnata a norma del decreto legislativo Interoperabilita'
          ferroviaria; 
              i) coadiuvare l'ERA nel rilascio,  nel  rinnovo,  nella
          modifica e nella revoca dei certificati di sicurezza  unici
          rilasciati  a  norma  dell'articolo  10,  comma  5,   della
          direttiva (UE) 2016/798; 
              l) rinnovare, modificare e revocare  i  certificati  di
          sicurezza unici da essa rilasciati a norma dell'articolo 9,
          comma 8; 
              m) rinnovare, modificare e revocare  le  autorizzazioni
          di sicurezza rilasciate a norma dell'articolo 11; 
              n) garantire la supervisione delle imprese  ferroviarie
          e dei gestori dell'infrastruttura a norma dell'articolo 17; 
              o) rilasciare,  rinnovare,  modificare  e  revocare  le
          licenze di conduzione treni a norma del decreto legislativo
          30 dicembre 2010, n. 247; 
              p) adottare  senza  ritardo  le  necessarie  decisioni,
          qualora abbia un valido motivo per ritenere che un soggetto
          responsabile della manutenzione non  soddisfi  i  requisiti
          previsti dalla normativa vigente, dandone  comunicazione  a
          tutti i soggetti interessati; 
              q) verificare che l'applicazione delle  disposizioni  e
          delle prescrizioni tecniche  relative  al  funzionamento  e
          alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del  sistema
          ferroviario avvenga conformemente ai  pertinenti  requisiti
          essenziali; 
              r)   rilasciare,   su    richiesta    dell'interessato,
          l'autorizzazione all'utilizzo di  un'applicazione  generica
          dopo aver verificato le attivita' effettuate dall'organismo
          indipendente ferroviario prescelto dal  fabbricante  o  dal
          suo mandatario  stabilito  nell'Unione  europea,  dall'ente
          appaltante,  dall'impresa   ferroviaria   o   dal   gestore
          dell'infrastruttura interessato; 
              s)  verificare  che   i   veicoli   siano   debitamente
          immatricolati e che le informazioni in materia di sicurezza
          contenute nei registri dei veicoli  e  dell'infrastruttura,
          istituiti a norma degli articoli 47 e  49  della  direttiva
          (UE) 2016/797, siano complete e aggiornate; 
              t)  tenere  e  aggiornare  il  registro  nazionale  dei
          veicoli di cui  al  decreto  legislativo  Interoperabilita'
          ferroviaria; 
              u)   compiere   attivita'   di   studio,   ricerca    e
          approfondimento  in  materia  di  sicurezza  del  trasporto
          ferroviario, anche recependo  indicazioni  emergenti  dalle
          indagini   e   dalle   procedure   svolte    dall'organismo
          investigativo nazionale sugli incidenti e gli inconvenienti
          ferroviari per il miglioramento della  sicurezza;  svolgere
          attivita'  di  consultazione  in   materia   di   sicurezza
          ferroviaria  a  favore  di  pubbliche   amministrazioni   e
          attivita' propositiva anche nei confronti del Parlamento in
          vista  della  approvazione  di  norme  di  legge   atte   a
          promuovere  livelli  piu'  elevati   di   sicurezza   delle
          ferrovie; 
              v)  formulare  proposte  e  osservazioni   relative   a
          problemi della sicurezza ferroviaria  ad  ogni  soggetto  o
          autorita' competente; 
              z) impartire, ai  gestori  delle  infrastrutture,  alle
          imprese ferroviarie, e se del caso agli altri  soggetti  di
          cui all'articolo 4, direttive e raccomandazioni in  materia
          di sicurezza, nonche' in ordine ad accorgimenti e procedure
          necessarie ovvero utili al  perseguimento  della  sicurezza
          ferroviaria; 
              aa) svolgere i compiti di cui alla legge 9 agosto 2017,
          n.  128,  per  le  ferrovie  turistiche  e  vigilare  sulla
          sicurezza nel rispetto di quanto da essa  stessa  stabilito
          ai sensi degli articoli 6 e 7 della medesima  legge  e  del
          presente decreto; 
              bb) svolgere i compiti derivanti  dall'articolo  15-ter
          del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.  148,  per  le  reti
          funzionalmente isolate e  rilasciare  i  certificati  e  le
          autorizzazioni di cui al Capo VI.  A  tal  fine,  l'ANSFISA
          valuta le misure mitigative  o  compensative  proposte  dai
          richiedenti sulla base di una analisi del rischio che tenga
          conto delle caratteristiche della tratta  ferroviaria,  dei
          veicoli e del tipo di esercizio. Inoltre, con  atti  propri
          da emanare entro il 30 giugno  2019,  l'ANSFISA  disciplina
          per tali reti: 
              1) le modalita' per ottenere da parte dei soggetti  che
          operano sull'infrastruttura il  necessario  certificato  di
          cui al Capo VI per lo svolgimento delle proprie funzioni; 
              2) le modalita' applicative degli articoli 6, 8,  13  e
          17, tenendo  conto  dei  soggetti  che  vi  operano,  delle
          caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei veicoli e del
          tipo di esercizio; 
              3) le modalita' applicative dei pertinenti CSM  di  cui
          all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016; 
              4)   tutti   gli   aspetti    legati    all'ottenimento
          dell'autorizzazione di messa in servizio  dei  sottosistemi
          strutturali e dei veicoli di cui al Capo VI; 
              5)  le  abilitazioni  del  personale  con  mansioni  di
          sicurezza; 
              6) i principi  di  sicurezza  e  gli  standard  tecnici
          applicabili su tali reti; 
              7) le modalita' di  registrazione  dei  veicoli  in  un
          apposito registro informatico; 
              cc) riconoscere gli Organismi  indipendenti  ferroviari
          (OIF) definiti all'articolo 3, lettera rr); 
              dd) svolgere le attivita' di cui al decreto legislativo
          Interoperabilita' ferroviaria con riguardo  agli  organismi
          di valutazione della conformita'; 
              ee)  partecipare  alle  attivita'   che   si   svolgono
          nell'ambito dell'Unione  europea  e  internazionale,  nelle
          materie  di  competenza,  e  fornire  qualificato  supporto
          tecnico alle strutture del Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti con competenze nei medesimi ambiti; 
              ff)  disciplinare  le  modalita'  di  circolazione   di
          particolari   categorie   di    veicoli    che    circolano
          sull'infrastruttura ricadente nell'ambito  di  applicazione
          del presente decreto, compresi i veicoli storici. 
              ff-bis)  svolgere  i  compiti  derivanti  dal   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010 n. 35. 
              (Omissis).» 
              Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35,  recante
          «Attuazione  della  direttiva   2008/68/CE,   relativa   al
          trasporto interno di merci  pericolose»  e'  pubblicato  in
          Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2010, n. 58. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 7-bis  del
          citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.   6.   (Piano   integrato    di    attivita'    e
          organizzazione) 
              1.-7-bis. (Omissis) 
              7-ter Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla
          formazione del personale, le amministrazioni indicano quali
          elementi necessari gli obiettivi e  le  occorrenti  risorse
          finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili,
          prevedendo l'impiego delle  risorse  proprie  e  di  quelle
          attribuite dallo Stato o dall'Unione  europea,  nonche'  le
          metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi
          destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al  comma
          1 individuano al proprio  interno  dirigenti  e  funzionari
          aventi  competenze  e  conoscenze   idonee   per   svolgere
          attivita'  di  formazione  con  risorse   interne   e   per
          esercitare la funzione di docente o di tutor, per  i  quali
          sono predisposti specifici percorsi formativi. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera
          a), della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il  diritto
          al lavoro dei disabili): 
              «Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) 
              1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
          avere alle loro  dipendenze  lavoratori  appartenenti  alle
          categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura: 
              a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano
          piu' di 50 dipendenti; 
              (Omissis).»