((Art. 1 bis
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
concorsi per il reclutamento del personale
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che
puo' essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di
vigilanza dei concorsi di cui al presente comma»;
2) al comma 5-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei
concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella
graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi
all'ultimo di quelli banditi. n caso di rinuncia all'assunzione o di
dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione,
l'amministrazione puo' procedere allo scorrimento della graduatoria
nei limiti di cui al quarto periodo»;
b) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente:
«Art. 35.1 (Concorsi su base territoriale). - 1. I concorsi unici
possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi
di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda
di partecipazione per non piu' di uno dei profili oggetto del bando
e, rispetto a tale profilo, per non piu' di un ambito territoriale.
2. L'amministrazione puo' coprire i posti di ciascun profilo non
assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle
graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in
ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di
idonei»;
c) all'articolo 35-quater, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a),
i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo
svolgimento della sola prova scritta»;
d) all'articolo 52, comma 1-bis, quinto periodo, le parole:
«dall'amministrazione di appartenenza» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle amministrazioni».))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 35, comma 5, comma 5-ter
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 35 (Reclutamento del personale)
1.- 4. (Omissis)
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA che puo' essere utilizzato
anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei
concorsi di cui al presente comma.
5-bis. (Omissis);
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato. Nei concorsi pubblici sono considerati
idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro
il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli
banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni
del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione,
l'amministrazione puo' procedere allo scorrimento della
graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 35-quater, comma
3-bis, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, come modificato dalla presente legge:
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del
personale non dirigenziale)
1.-3. (omissis)
3.bis Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1,
lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali
possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 1-bis,
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 52 (Disciplina delle mansioni)
1. (Omissis)
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei
dirigenti e del personale docente della scuola, delle
accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati,
sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La
contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per
l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le
progressioni all'interno della stessa area avvengono, con
modalita' stabilite dalla contrattazione collettiva, in
funzione delle capacita' culturali e professionali e
dell'esperienza maturata e secondo principi di
selettivita', in funzione della qualita' dell'attivita'
svolta e dei risultati conseguiti, attraverso
l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva
di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili
destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le
aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse,
avvengono tramite procedura comparativa basata sulla
valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti
disciplinari, sul possesso di titoli o competenze
professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli
previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonche' sul
numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In
sede di revisione degli ordinamenti professionali, i
contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
periodo 2019-2021 possono definire tabelle di
corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad
esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base
di requisiti di esperienza e professionalita' maturate ed
effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno
cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di
studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti
delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato disponibili a legislazione vigente
(Omissis).»