((Art. 1 bis 
 
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
             concorsi per il reclutamento del personale 
 
  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 35: 
  1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  che
puo' essere utilizzato anche per  la  costituzione  dei  comitati  di
vigilanza dei concorsi di cui al presente comma»; 
  2) al comma 5-ter e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Nei
concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella
graduatoria finale  entro  il  20  per  cento  dei  posti  successivi
all'ultimo di quelli banditi. n caso di rinuncia all'assunzione o  di
dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione,
l'amministrazione puo' procedere allo scorrimento  della  graduatoria
nei limiti di cui al quarto periodo»; 
  b) dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente: 
  «Art. 35.1 (Concorsi su base territoriale). - 1. I  concorsi  unici
possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi
di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare  domanda
di partecipazione per non piu' di uno dei profili oggetto  del  bando
e, rispetto a tale profilo, per non piu' di un ambito territoriale. 
  2. L'amministrazione puo' coprire i posti di  ciascun  profilo  non
assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento  delle
graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo  profilo,  in
ambiti territoriali confinanti che presentano il  maggior  numero  di
idonei»; 
  c) all'articolo 35-quater, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a),
i bandi di concorso per i profili non apicali  possono  prevedere  lo
svolgimento della sola prova scritta»; 
  d)  all'articolo  52,  comma  1-bis,  quinto  periodo,  le  parole:
«dall'amministrazione  di   appartenenza»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «dalle amministrazioni».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 35, comma 5, comma  5-ter
          del citato decreto legislativo 30  marzo  2001,  165,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Articolo 35 (Reclutamento del personale) 
              1.- 4. (Omissis) 
              5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM).
          Tale Commissione e' nominata con decreto del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione ed e'  composta  dal  Capo  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  che  la  presiede,  dall'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
          del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez  PA  che  puo'  essere  utilizzato
          anche per la costituzione dei  comitati  di  vigilanza  dei
          concorsi di cui al presente comma. 
              5-bis. (Omissis); 
              5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento
          del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
          vigenti  per  un  termine  di  due  anni  dalla   data   di
          approvazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di   vigenza
          inferiori previsti da leggi regionali. Il  principio  della
          parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici  uffici  e'
          garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
          riferimento al luogo di residenza dei  concorrenti,  quando
          tale requisito sia strumentale all'assolvimento di  servizi
          altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
          identico risultato. Nei concorsi pubblici sono  considerati
          idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro
          il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo  di  quelli
          banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni
          del dipendente intervenute entro sei mesi  dall'assunzione,
          l'amministrazione puo'  procedere  allo  scorrimento  della
          graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  35-quater,  comma
          3-bis, del citato decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
          165, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  35-quater  (Procedimento  per  l'assunzione  del
          personale non dirigenziale) 
              1.-3. (omissis) 
              3.bis Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al  comma  1,
          lettera a), i bandi di concorso per i profili  non  apicali
          possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  52,  comma  1-bis,
          del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 52 (Disciplina delle mansioni) 
              1. (Omissis) 
              1-bis.  I  dipendenti  pubblici,  con  esclusione   dei
          dirigenti e  del  personale  docente  della  scuola,  delle
          accademie, dei conservatori e  degli  istituti  assimilati,
          sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali.  La
          contrattazione collettiva individua un'ulteriore  area  per
          l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le
          progressioni all'interno della stessa area  avvengono,  con
          modalita' stabilite  dalla  contrattazione  collettiva,  in
          funzione  delle  capacita'  culturali  e  professionali   e
          dell'esperienza   maturata   e    secondo    principi    di
          selettivita', in  funzione  della  qualita'  dell'attivita'
          svolta   e    dei    risultati    conseguiti,    attraverso
          l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una  riserva
          di almeno il  50  per  cento  delle  posizioni  disponibili
          destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra  le
          aree e, negli enti locali, anche  fra  qualifiche  diverse,
          avvengono  tramite  procedura  comparativa   basata   sulla
          valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
          tre  anni  in  servizio,  sull'assenza   di   provvedimenti
          disciplinari,  sul  possesso   di   titoli   o   competenze
          professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a  quelli
          previsti per l'accesso all'area dall'esterno,  nonche'  sul
          numero e sulla tipologia de  gli  incarichi  rivestiti.  In
          sede  di  revisione  degli  ordinamenti  professionali,   i
          contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il
          periodo   2019-2021    possono    definire    tabelle    di
          corrispondenza  tra  vecchi  e  nuovi   inquadramenti,   ad
          esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla  base
          di requisiti di esperienza e professionalita'  maturate  ed
          effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per  almeno
          cinque anni, anche in deroga  al  possesso  del  titolo  di
          studio  richiesto  per  l'accesso  all'area   dall'esterno.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  nei  limiti
          delle risorse destinate ad assunzioni di personale a  tempo
          indeterminato disponibili a legislazione vigente 
              (Omissis).»