((Art. 1 ter
Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in
materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame
1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le
regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi
dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria
autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal
presente comma»;
b) al comma 14, dopo le parole: «concorso pubblico per l'accesso a
un pubblico impiego» sono inserite le seguenti: «presso le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001».))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 13 e 14,
della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e
la prevenzione dell'assenteismo), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3. (Misure per accelerare le assunzioni mirate e
il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione)
1.-12. (Omissis)
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento,
anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere
al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un
pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non
economici nazionali, nonche' al personale addetto alla
vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i
criteri stabiliti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Le regioni e
le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi
dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della
propria autonomia, possono recepire la disciplina dei
compensi prevista dal presente comma. All'attuazione del
presente comma si provvede nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Tali incarichi si
considerano attivita' di servizio a tutti gli effetti di
legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti.
14. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la
disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai
compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attivita'
di presidente o di membro della commissione esaminatrice di
un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego
presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2
del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e della
Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).
(Omissis).»
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.