((Art. 1 ter Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame 1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 13, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma»; b) al comma 14, dopo le parole: «concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego» sono inserite le seguenti: «presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 13 e 14, della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo), come modificato dalla presente legge: «Art. 3. (Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione) 1.-12. (Omissis) 13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonche' al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali incarichi si considerano attivita' di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti. 14. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attivita' di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM). (Omissis).» - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.