((Art. 1 ter 
 
Modifiche all'articolo 3 della  legge  19  giugno  2019,  n.  56,  in
  materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame 
 
  1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 13, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Le
regioni e le province autonome, gli enti locali e  gli  enti  diversi
dalle  amministrazioni  dello  Stato,  nell'esercizio  della  propria
autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi  prevista  dal
presente comma»; 
  b) al comma 14, dopo le parole: «concorso pubblico per l'accesso  a
un  pubblico  impiego»  sono  inserite  le   seguenti:   «presso   le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo  decreto
legislativo n. 165 del 2001».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 3,  commi  13  e  14,
          della legge 19  giugno  2019,  n.  56  (Interventi  per  la
          concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni  e
          la prevenzione  dell'assenteismo),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 3. (Misure per accelerare le assunzioni mirate  e
          il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione) 
              1.-12. (Omissis) 
              13.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento,
          anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere
          al presidente, ai membri e al segretario delle  commissioni
          esaminatrici dei  concorsi  pubblici  per  l'accesso  a  un
          pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, e dagli  enti  pubblici  non
          economici nazionali,  nonche'  al  personale  addetto  alla
          vigilanza  delle  medesime  prove  concorsuali,  secondo  i
          criteri  stabiliti  con  il  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri  23  marzo  1995,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Le regioni  e
          le province autonome, gli enti locali e  gli  enti  diversi
          dalle amministrazioni  dello  Stato,  nell'esercizio  della
          propria  autonomia,  possono  recepire  la  disciplina  dei
          compensi prevista dal presente  comma.  All'attuazione  del
          presente  comma  si  provvede  nei  limiti  delle   risorse
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.  Tali  incarichi  si
          considerano attivita' di servizio a tutti  gli  effetti  di
          legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti. 
              14. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  la
          disciplina di cui all'articolo 24,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  non  si  applica  ai
          compensi dovuti al personale dirigenziale  per  l'attivita'
          di presidente o di membro della commissione esaminatrice di
          un concorso pubblico per l'accesso a  un  pubblico  impiego
          presso le amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2
          del medesimo decreto legislativo n. 165 del  2001  e  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    progetto    di
          riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM). 
              (Omissis).» 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche" e' pubblicato in  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i  riferimenti
          normativi all'articolo 1.