((Art. 1 quater
Disposizioni urgenti per l'attuazione
del Grande Progetto Pompei
1. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' inserito il seguente: «Per lo
svolgimento delle sue funzioni, il direttore generale di progetto e'
coadiuvato dal vice direttore generale vicario di cui al comma 1, al
quale il direttore generale di progetto puo' altresi' delegare una o
piu' funzioni amministrative e contabili».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-ter:
1) al primo periodo, le parole da: «assicurare la tutela e la
valorizzazione del sito archeologico di Pompei» fino a: «articolo 1
del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91» sono sostituite dalle
seguenti: «proseguire nell'azione di rilancio economico-sociale e di
riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal
piano di gestione del sito UNESCO "Aree archeologiche di Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata", lo svolgimento delle funzioni del
direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo
1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91»;
2) al primo periodo, dopo le parole: «struttura di supporto» sono
inserite le seguenti: «al direttore generale di progetto»;
3) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;
4) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
dal 2024 al 2026»;
5) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai relativi
oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e
dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel
bilancio del Parco archeologico di Pompei»;
6) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il direttore
generale di progetto assume la denominazione di "direttore generale
per il supporto all'attuazione dei programmi" e svolge altresi'
funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attivita'
finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa
nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare
riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi
Progetti Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, che saranno definite con decreto del Ministro della
cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44»;
b) al comma 5-quater, le parole: «per ciascuno degli anni 2020,
2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti
per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo), convertito con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti per accelerare la
realizzazione del grande progetto Pompei e per la
rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la
valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario
turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonche'
per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta,
del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso
turistico-culturale delle residenze borboniche)
1.-4. (omissis)
5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1
e' preposto all'Unita' "Grande Pompei" e ne assume la
rappresentanza legale. La stessa Unita' e' dotata di
autonomia amministrativa e contabile. Con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 e'
prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il
compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, la
proposta presentata dal Direttore generale di progetto, di
cui al comma 6, di un "Piano strategico" per lo sviluppo
delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il direttore
generale di progetto e' coadiuvato dal vice direttore
generale vicario di cui al comma 1, al quale il direttore
di progetto puo' altresi' delegare una o piu' funzioni
amministrative e contabili. Il Comitato di gestione e'
composto, anche eventualmente attraverso propri delegati,
dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente
della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di
Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali
rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti.
L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione
produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni
altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso
comunque denominato necessario per la realizzazione degli
interventi approvati. L'Unita' "Grande Pompei" assume le
decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione
e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di
cui al comma 6. Il medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 detta la
disciplina organizzativa e contabile dell'Unita', le
modalita' di rendicontazione delle spese, la sua durata e
la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite massimo di
dieci unita', in posizione di comando dalle amministrazioni
da cui provengono i componenti del Comitato di gestione. Il
personale di cui al periodo precedente mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio
dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti
a carico dell'Unita' medesima, ad esclusione del
trattamento economico fondamentale ed accessorio avente
carattere fisso e continuativo. L'Unita' si avvale altresi'
della struttura di cui al comma 2.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 5-ter e
5-quater del citato decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,
n. 106, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 (Misure urgenti per la semplificazione delle
procedure di gara e altri interventi urgenti per la
realizzazione del Grande Progetto Pompei)
1.-5bis. (Omissis)
5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la
valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree
limitrofe attraverso le modalita' operative adottate in
attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla
Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29
marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore
generale di progetto di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, proseguire nell'azione
di rilancio economico-sociale e di riqualificazione
ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano
di gestione del sito UNESCO "Aree archeologiche di Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata", lo svolgimento delle funzioni
del direttore generale di progetti di cui ai commi 4, 5 e 6
dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112, e successive modificazioni, nonche' le attivita'
dell'Unita' "Grande Pompei", del vice direttore generale
vicario e della struttura di supporto al direttore generale
di progetto ivi previste, sono assicurati fino al 31
dicembre 2026, nel limite massimo di spesa pari a 900.000
euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal
2024 al 2026. Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si
provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio
del Parco archeologico di Pompei, Ercolano e Stabia. Per
l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 900.000 euro. Il
Direttore generale di progetto, per la progettazione, la
realizzazione e la gestione degli interventi di cui
all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, nonche' per l'ulteriore sviluppo del
piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su
deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la
stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123. Il direttore generale di
progetto assume la denominazione di 'direttore generale per
il supporto all'attuazione dei programmi' e svolge altresi'
funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le
attivita' finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai
programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della
cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti
dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno
definite con decreto del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare en-tro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44.
5-quater. Il contingente di cinque esperti della
struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, e' integrato da un esperto in
mobilita' e trasporti e da un esperto in tecnologie
digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri
derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di
150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal
2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse
disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei.
Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro.
(Omissis).»