((Art. 1 quater 
 
                Disposizioni urgenti per l'attuazione 
                     del Grande Progetto Pompei 
 
  1. Dopo  il  secondo  periodo  del  comma  5  dell'articolo  1  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' inserito il seguente: «Per  lo
svolgimento delle sue funzioni, il direttore generale di progetto  e'
coadiuvato dal vice direttore generale vicario di cui al comma 1,  al
quale il direttore generale di progetto puo' altresi' delegare una  o
piu' funzioni amministrative e contabili». 
  2.  All'articolo  2  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5-ter: 
  1) al primo periodo, le parole  da:  «assicurare  la  tutela  e  la
valorizzazione del sito archeologico di Pompei» fino a:  «articolo  1
del decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «proseguire nell'azione di rilancio economico-sociale e  di
riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati  dal
piano di gestione del sito  UNESCO  "Aree  archeologiche  di  Pompei,
Ercolano e Torre  Annunziata",  lo  svolgimento  delle  funzioni  del
direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo
1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91»; 
  2) al primo periodo, dopo le parole: «struttura di  supporto»  sono
inserite le seguenti: «al direttore generale di progetto»; 
  3) al primo periodo, le parole: «fino al  31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»; 
  4) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
dal 2024 al 2026»; 
  5) il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Ai  relativi
oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e
dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili  nel
bilancio del Parco archeologico di Pompei»; 
  6) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  direttore
generale di progetto assume la denominazione di  "direttore  generale
per il supporto  all'attuazione  dei  programmi"  e  svolge  altresi'
funzioni di  supporto,  raccordo  e  monitoraggio  per  le  attivita'
finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi  di  spesa
nazionali ed europei del Ministero  della  cultura,  con  particolare
riguardo  agli  interventi  previsti  dal  Piano  strategico   Grandi
Progetti  Beni  culturali  e  dal  Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza, che saranno  definite  con  decreto  del  Ministro  della
cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44»; 
  b) al comma 5-quater, le parole: «per  ciascuno  degli  anni  2020,
2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  5,  del
          decreto-legge 8 agosto 2013, n.  91  (Disposizioni  urgenti
          per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei  beni  e
          delle attivita' culturali e del  turismo),  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1  (Disposizioni  urgenti  per   accelerare   la
          realizzazione  del  grande  progetto  Pompei   e   per   la
          rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale  e  la
          valorizzazione  delle  aree   interessate   dall'itinerario
          turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonche'
          per la valorizzazione di Pompei, della Reggia  di  Caserta,
          del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso
          turistico-culturale delle residenze borboniche) 
              1.-4. (omissis) 
              5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma  1
          e' preposto all'Unita'  "Grande  Pompei"  e  ne  assume  la
          rappresentanza  legale.  La  stessa  Unita'  e'  dotata  di
          autonomia amministrativa e contabile. Con  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2  e'
          prevista l'istituzione di un Comitato di  gestione  con  il
          compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, entro 12  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  la
          proposta presentata dal Direttore generale di progetto,  di
          cui al comma 6, di un "Piano strategico"  per  lo  sviluppo
          delle aree comprese nel piano di gestione di cui  al  comma
          4. Per lo svolgimento  delle  sue  funzioni,  il  direttore
          generale di  progetto  e'  coadiuvato  dal  vice  direttore
          generale vicario di cui al comma 1, al quale  il  direttore
          di progetto puo' altresi'  delegare  una  o  piu'  funzioni
          amministrative e contabili.  Il  Comitato  di  gestione  e'
          composto, anche eventualmente attraverso  propri  delegati,
          dal Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          dal Ministro per la coesione territoriale,  dal  Presidente
          della Regione Campania, dal Presidente della  Provincia  di
          Napoli, dai Sindaci dei comuni  interessati  e  dai  legali
          rappresentanti degli enti  pubblici  e  privati  coinvolti.
          L'approvazione del piano da parte del Comitato di  gestione
          produce gli effetti previsti  dall'articolo  34  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,  n.
          241, e dall'articolo 2, comma 203, della legge 23  dicembre
          1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento  e  ogni
          altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di  assenso
          comunque denominato necessario per la  realizzazione  degli
          interventi approvati. L'Unita' "Grande  Pompei"  assume  le
          decisioni relative alla progettazione e alla  realizzazione
          e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di
          cui al comma 6. Il  medesimo  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al  comma  2  detta   la
          disciplina  organizzativa  e  contabile   dell'Unita',   le
          modalita' di rendicontazione delle spese, la sua  durata  e
          la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite massimo di
          dieci unita', in posizione di comando dalle amministrazioni
          da cui provengono i componenti del Comitato di gestione. Il
          personale  di  cui  al  periodo  precedente   mantiene   il
          trattamento   economico    fondamentale    ed    accessorio
          dell'amministrazione di provenienza, i cui oneri sono posti
          a  carico   dell'Unita'   medesima,   ad   esclusione   del
          trattamento economico  fondamentale  ed  accessorio  avente
          carattere fisso e continuativo. L'Unita' si avvale altresi'
          della struttura di cui al comma 2. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2,  comma  5-ter  e
          5-quater del citato decreto-legge 31 maggio  2014,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,
          n. 106, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2 (Misure urgenti per  la  semplificazione  delle
          procedure  di  gara  e  altri  interventi  urgenti  per  la
          realizzazione del Grande Progetto Pompei) 
              1.-5bis. (Omissis) 
              5-ter.  Al  fine  di  assicurare   la   tutela   e   la
          valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree
          limitrofe attraverso le  modalita'  operative  adottate  in
          attuazione del  Grande  Progetto  Pompei,  approvato  dalla
          Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29
          marzo 2012, lo svolgimento  delle  funzioni  del  Direttore
          generale  di   progetto   di   cui   all'articolo   1   del
          decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, proseguire  nell'azione
          di  rilancio  economico-sociale   e   di   riqualificazione
          ambientale e urbanistica dei comuni interessati  dal  piano
          di gestione del sito UNESCO "Aree archeologiche di  Pompei,
          Ercolano e Torre Annunziata", lo svolgimento delle funzioni
          del direttore generale di progetti di cui ai commi 4, 5 e 6
          dell'articolo 1 del decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,
          n. 112, e successive modificazioni,  nonche'  le  attivita'
          dell'Unita' "Grande Pompei", del  vice  direttore  generale
          vicario e della struttura di supporto al direttore generale
          di progetto  ivi  previste,  sono  assicurati  fino  al  31
          dicembre 2026, nel limite massimo di spesa pari  a  900.000
          euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022  e  dal
          2024 al 2026. Ai relativi oneri, pari a  900.000  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si
          provvede a valere sulle risorse  disponibili  nel  bilancio
          del Parco archeologico di Pompei, Ercolano  e  Stabia.  Per
          l'anno 2023 e' autorizzata la spesa  di  900.000  euro.  Il
          Direttore generale di progetto, per  la  progettazione,  la
          realizzazione  e  la  gestione  degli  interventi  di   cui
          all'articolo 1, commi 4 e 6,  del  decreto-legge  8  agosto
          2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          ottobre 2013, n. 112, nonche' per l'ulteriore sviluppo  del
          piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva,  su
          deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la
          stipula di un apposito contratto istituzionale di  sviluppo
          ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del  decreto-legge
          20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 3 agosto 2017,  n.  123.  Il  direttore  generale  di
          progetto assume la denominazione di 'direttore generale per
          il supporto all'attuazione dei programmi' e svolge altresi'
          funzioni  di  supporto,  raccordo  e  monitoraggio  per  le
          attivita' finalizzate a dare attuazione e accelerazione  ai
          programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della
          cultura, con particolare riguardo agli interventi  previsti
          dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali  e  dal
          Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  che  saranno
          definite  con  decreto  del  Ministro  della  cultura,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare en-tro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge  di  conversione  del  decreto-legge  22
          aprile 2023, n. 44. 
              5-quater.  Il  contingente  di  cinque  esperti   della
          struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto-legge  8  agosto
          2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          ottobre 2013,  n.  112,  e'  integrato  da  un  esperto  in
          mobilita'  e  trasporti  e  da  un  esperto  in  tecnologie
          digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  del
          decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  Agli  oneri
          derivanti dal presente comma,  nel  limite  complessivo  di
          150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal
          2024  al  2026,  si  provvede  a   valere   sulle   risorse
          disponibili nel bilancio del Parco archeologico di  Pompei.
          Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro. 
              (Omissis).»