Art. 11
Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilita' 1500 e
salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo
funzionamento
1. Nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il servizio di pubblica
utilita' «1500», affidato in outsourcing, ai sensi dell'articolo 1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 8
marzo 2020, n. 645, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9
marzo 2020, e' garantito dal Ministero della salute secondo le
medesime modalita', ove compatibili, in regime di contabilita'
ordinaria.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.911.400 per l'anno
2023, si provvede, quanto a euro 1.500.000, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito ((del
programma «Fondi)) di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in
Italy; quanto ad euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione
del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del
Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.911.400 euro, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi)
1.-4. (omissis)
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 199, della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«1.-198. (Omissis)
199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.»