Art. 11 
 
Disposizioni in materia di  servizio  di  pubblica  utilita'  1500  e
  salvaguardia   dei   livelli   occupazionali   necessari   al   suo
  funzionamento 
 
  1. Nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore  economico,  e
comunque non oltre il 31  dicembre  2023,  il  servizio  di  pubblica
utilita' «1500», affidato in outsourcing, ai  sensi  dell'articolo  1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  8
marzo 2020, n. 645, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61  del  9
marzo 2020, e'  garantito  dal  Ministero  della  salute  secondo  le
medesime  modalita',  ove  compatibili,  in  regime  di  contabilita'
ordinaria. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.911.400  per  l'anno
2023, si provvede, quanto a euro 1.500.000,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito ((del
programma «Fondi)) di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e  del  made  in
Italy; quanto ad euro 1.500.000,  mediante  corrispondente  riduzione
del fondo di parte corrente iscritto nello stato  di  previsione  del
Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.911.400 euro,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  34-ter,  comma  5,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
          e finanza pubblica): 
              «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
          residui passivi) 
              1.-4. (omissis) 
              5. In esito al riaccertamento di cui  al  comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 199, della
          citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
              «1.-198. (Omissis) 
              199.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per  il
          finanziamento di esigenze indifferibili con  una  dotazione
          di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
          2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
          2019 e di 100 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco  n.  1
          allegato alla presente legge, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.»