Art. 11 Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilita' 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento 1. Nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il servizio di pubblica utilita' «1500», affidato in outsourcing, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020, e' garantito dal Ministero della salute secondo le medesime modalita', ove compatibili, in regime di contabilita' ordinaria. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.911.400 per l'anno 2023, si provvede, quanto a euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito ((del programma «Fondi)) di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy; quanto ad euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.911.400 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi) 1.-4. (omissis) 5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e' quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 199, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: «1.-198. (Omissis) 199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»