Art. 12 
 
           Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale 
                    per il cambiamento climatico 
 
  1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  i
commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
    «1. Al  fine  di  consentire  una  piu'  efficace  partecipazione
italiana  agli  eventi  e  ai  negoziati  internazionali   sui   temi
ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale   nominano   l'inviato
speciale per il cambiamento climatico. 
    2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  e  il
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui  al
comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie,  umane  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
    3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei  alla
pubblica amministrazione e in possesso di  adeguata  professionalita'
ed esperienza per ricoprire l'incarico, e'  corrisposto  un  compenso
determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo  23-ter
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  e  comunque  nel
limite di 238.380 euro. L'inviato, nel caso in cui si  tratti  di  un
dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica  amministrazione  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,   con   esclusione   del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche,
e' collocato presso il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo  ((o  in
altra analoga  posizione))  secondo  l'ordinamento  di  appartenenza.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso  indisponibile  ((nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta  la
durata del collocamento, un numero di posti equivalente))  dal  punto
di vista finanziario. L'inviato di cui al comma 1, anche se  estraneo
alla pubblica amministrazione, svolge l'incarico a  tempo  pieno.  La
durata dell'incarico e' fissata nei limiti di  cui  all'articolo  14,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata da parte dei
Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica  e  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale  per  cessazione   del
rapporto fiduciario o di dimissioni dell'inviato.». 
  2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 e'  autorizzata,
per la corresponsione del compenso, la  spesa  di  238.380  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Per ciascuno degli anni 2024  e
2025 e' autorizzata, altresi', la spesa di 110.000 euro per gli oneri
di missione. ((Agli oneri di cui al presente comma,  pari  a  238.380
euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2024  e
2025,))  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al ((Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17-novies  del
          citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113: 
              «Art. 17-novies (Inviato speciale  per  il  cambiamento
          climatico) - 1. Al fine di  consentire  una  piu'  efficace
          partecipazione  italiana  agli  eventi   e   ai   negoziati
          internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli  sul
          cambiamento climatico, il Ministro  dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica e il Ministro degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione   internazionale   nominano   l'inviato
          speciale per il cambiamento climatico. 
              2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e   della   sicurezza
          energetica e il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale assicurano il supporto  tecnico
          e organizzativo all'inviato di cui al comma  1  nell'ambito
          delle risorse finanziarie, umane e strumentali  disponibili
          a legislazione vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              3. All'inviato di cui al  comma  1,  scelto  anche  fra
          estranei alla pubblica amministrazione  e  in  possesso  di
          adeguata  professionalita'  ed  esperienza  per   ricoprire
          l'incarico, e'  corrisposto  un  compenso  determinato  dal
          Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,  fermo
          restando il rispetto  dei  limiti  stabiliti  dall'articolo
          23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n.  214  e  comunque  nel  limite  di  238.380  euro.
          L'inviato, nel caso in  cui  si  tratti  di  un  dipendente
          appartenente ai ruoli di una  pubblica  amministrazione  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, con esclusione del  personale  docente,
          educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
          istituzioni scolastiche, e' collocato presso  il  Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione  di
          comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione
          secondo  l'ordinamento  di   appartenenza.   All'atto   del
          collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la
          durata del collocamento un numero di posti nella  dotazione
          organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
          dal punto di vista finanziario. L'inviato di cui  al  comma
          1, anche se estraneo alla pubblica amministrazione,  svolge
          l'incarico  a  tempo  pieno.  La  durata  dell'incarico  e'
          fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma  2,  terzo
          periodo, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          ferma restando la  possibilita'  di  revoca  anticipata  da
          parte  dei  Ministri  dell'ambiente   e   della   sicurezza
          energetica e  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale per cessazione del rapporto fiduciario o  di
          dimissioni dell'inviato. 
              4. Per fare fronte agli oneri  derivanti  dal  presente
          articolo e' autorizzata la spesa di euro 111.620 per l'anno
          2021, euro 211.620 per l'anno  2022  ed  euro  111.620  per
          l'anno 2023. Alla relativa copertura si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2021-2023, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale.» 
              - Per il testo dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, si vedano  i  riferimenti  normativi
          all'articolo 9. 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i  riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 14, comma 2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i  riferimenti
          normativi all'articolo 3.