Art. 12
Modifiche alla disciplina dell'inviato speciale
per il cambiamento climatico
1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, i
commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di consentire una piu' efficace partecipazione
italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi
ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale nominano l'inviato
speciale per il cambiamento climatico.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al
comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla
pubblica amministrazione e in possesso di adeguata professionalita'
ed esperienza per ricoprire l'incarico, e' corrisposto un compenso
determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e comunque nel
limite di 238.380 euro. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un
dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche,
e' collocato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo ((o in
altra analoga posizione)) secondo l'ordinamento di appartenenza.
All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile ((nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la
durata del collocamento, un numero di posti equivalente)) dal punto
di vista finanziario. L'inviato di cui al comma 1, anche se estraneo
alla pubblica amministrazione, svolge l'incarico a tempo pieno. La
durata dell'incarico e' fissata nei limiti di cui all'articolo 14,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata da parte dei
Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale per cessazione del
rapporto fiduciario o di dimissioni dell'inviato.».
2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 e' autorizzata,
per la corresponsione del compenso, la spesa di 238.380 euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Per ciascuno degli anni 2024 e
2025 e' autorizzata, altresi', la spesa di 110.000 euro per gli oneri
di missione. ((Agli oneri di cui al presente comma, pari a 238.380
euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2024 e
2025,)) si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al ((Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 17-novies del
citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:
«Art. 17-novies (Inviato speciale per il cambiamento
climatico) - 1. Al fine di consentire una piu' efficace
partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati
internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul
cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale nominano l'inviato
speciale per il cambiamento climatico.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico
e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito
delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra
estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di
adeguata professionalita' ed esperienza per ricoprire
l'incarico, e' corrisposto un compenso determinato dal
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo
restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e comunque nel limite di 238.380 euro.
L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente
appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, e' collocato presso il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di
comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione
secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la
durata del collocamento un numero di posti nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente
dal punto di vista finanziario. L'inviato di cui al comma
1, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, svolge
l'incarico a tempo pieno. La durata dell'incarico e'
fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ferma restando la possibilita' di revoca anticipata da
parte dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza
energetica e degli affari esteri e della cooperazione
internazionale per cessazione del rapporto fiduciario o di
dimissioni dell'inviato.
4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 111.620 per l'anno
2021, euro 211.620 per l'anno 2022 ed euro 111.620 per
l'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.»
- Per il testo dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 9.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3.