Art. 13 ((Avvalimento di personale dell'ENEA e dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)) per attivita' di interesse comune 1. All'articolo 17-septies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di rafforzare le attivita' volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale ((di personale)) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino a un contingente massimo((, per ciascun ente,)) di trenta unita' di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; b) al secondo periodo, le parole: «della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica» e le parole: «entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021» sono soppresse. ((1-bis. Al fine di meglio coadiuvare l'attivita' dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel suo ruolo di soggetto attuatore in relazione al rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante la composizione qualificata dell'organo di revisione amministrativo-contabile che garantisca la presenza di un esponente della magistratura contabile e di un diretto rappresentante del Ministero vigilante, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo, dopo le parole: «componenti effettivi» sono inserite le seguenti: «e un supplente» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un componente effettivo, con funzioni di presidente, e' scelto tra i magistrati contabili; sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un ulteriore componente effettivo, collocato fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilita' di un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario presso il medesimo Ministero, e un componente supplente». Il decreto ministeriale di nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione di quello attualmente in carica, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 17-septies, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113: «Art. 17-septies (Avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale dell'ENEA e dell'ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri) 1. Al fine di rafforzare le attivita' volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unita' di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'individuazione delle unita' di personale e le modalita' dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e i soggetti di cui al primo periodo. Il trattamento economico fondamentale del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio e' a carico del Ministero della transizione ecologica. (Omissis)» - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 35-octies, del citato decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: «Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti) 1.-35-septies. (Omissis) 35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due supplenti con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa. Uno dei componenti effettivi e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. (Omissis).»