Art. 13
((Avvalimento di personale dell'ENEA e dell'ISPRA da parte del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)) per
attivita' di interesse comune
1. All'articolo 17-septies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di
rafforzare le attivita' volte al raggiungimento degli obiettivi di
sviluppo sostenibile di interesse comune, il Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica si avvale ((di personale)) dell'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) fino a un contingente massimo((, per
ciascun ente,)) di trenta unita' di personale non dirigenziale
collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
b) al secondo periodo, le parole: «della transizione ecologica»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza
energetica» e le parole: «entro sessanta giorni a decorrere dal 24
giugno 2021» sono soppresse.
((1-bis. Al fine di meglio coadiuvare l'attivita' dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel suo
ruolo di soggetto attuatore in relazione al rispetto dei traguardi e
degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
anche mediante la composizione qualificata dell'organo di revisione
amministrativo-contabile che garantisca la presenza di un esponente
della magistratura contabile e di un diretto rappresentante del
Ministero vigilante, all'articolo 17, comma 35-octies, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo, dopo le
parole: «componenti effettivi» sono inserite le seguenti: «e un
supplente» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un
componente effettivo, con funzioni di presidente, e' scelto tra i
magistrati contabili; sono scelti tra i dirigenti del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica un ulteriore componente
effettivo, collocato fuori ruolo per la durata del mandato, con
contestuale indisponibilita' di un numero di posti di funzione
dirigenziale equivalente sul piano finanziario presso il medesimo
Ministero, e un componente supplente». Il decreto ministeriale di
nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione di
quello attualmente in carica, e' adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 17-septies, comma
1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113:
«Art. 17-septies (Avvalimento da parte del Ministero
della transizione ecologica di personale dell'ENEA e
dell'ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del
Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari
dell'Arma dei carabinieri)
1. Al fine di rafforzare le attivita' volte al
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di
interesse comune, il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica si avvale dell'Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino a un
contingente massimo per ciascun ente di trenta unita' di
personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in
posizione di comando presso gli uffici del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
L'individuazione delle unita' di personale e le modalita'
dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo d'intesa
a titolo gratuito tra il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e i soggetti di cui al primo periodo.
Il trattamento economico fondamentale del personale di cui
al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di
appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio e'
a carico del Ministero della transizione ecologica.
(Omissis)»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma
35-octies, del citato decreto-legge del 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102:
«Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
conti)
1.-35-septies. (Omissis)
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle
attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle
funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al
funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei
revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due
supplenti con comprovata esperienza in materia contabile
amministrativa. Uno dei componenti effettivi e' designato
dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti
del medesimo Ministero.
(Omissis).»