Art. 13 
 
((Avvalimento di  personale  dell'ENEA  e  dell'ISPRA  da  parte  del
  Ministero  dell'ambiente  e  della   sicurezza   energetica))   per
  attivita' di interesse comune 
 
  1. All'articolo 17-septies, comma 1,  del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Al  fine  di
rafforzare le attivita' volte al raggiungimento  degli  obiettivi  di
sviluppo sostenibile di interesse comune, il Ministero  dell'ambiente
e della sicurezza energetica si avvale ((di personale))  dell'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico
sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA)  fino  a  un  contingente  massimo((,  per
ciascun ente,))  di  trenta  unita'  di  personale  non  dirigenziale
collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «della  transizione  ecologica»
sono sostituite dalle  seguenti:  «dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica» e le parole: «entro sessanta giorni a  decorrere  dal  24
giugno 2021» sono soppresse. 
  ((1-bis. Al fine di  meglio  coadiuvare  l'attivita'  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)  nel  suo
ruolo di soggetto attuatore in relazione al rispetto dei traguardi  e
degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
anche mediante la composizione qualificata dell'organo  di  revisione
amministrativo-contabile che garantisca la presenza di  un  esponente
della magistratura contabile  e  di  un  diretto  rappresentante  del
Ministero  vigilante,   all'articolo   17,   comma   35-octies,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009,  n.  102,  al  secondo  periodo,  dopo  le
parole: «componenti effettivi»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  un
supplente»  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Un
componente effettivo, con funzioni di presidente,  e'  scelto  tra  i
magistrati contabili; sono  scelti  tra  i  dirigenti  del  Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica  un  ulteriore  componente
effettivo, collocato fuori ruolo  per  la  durata  del  mandato,  con
contestuale indisponibilita'  di  un  numero  di  posti  di  funzione
dirigenziale equivalente sul piano  finanziario  presso  il  medesimo
Ministero, e un componente supplente».  Il  decreto  ministeriale  di
nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione di
quello attualmente in carica, e' adottato entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  17-septies,  comma
          1,  del  citato  decreto-legge  9  giugno  2021,   n.   80,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,
          n. 113: 
              «Art. 17-septies (Avvalimento da  parte  del  Ministero
          della  transizione  ecologica  di  personale  dell'ENEA   e
          dell'ISPRA  e  modifica  della  dipendenza  funzionale  del
          Comando  unita'  forestali,  ambientali  e   agroalimentari
          dell'Arma dei carabinieri) 
              1.  Al  fine  di  rafforzare  le  attivita'  volte   al
          raggiungimento degli obiettivi di sviluppo  sostenibile  di
          interesse  comune,  il  Ministero  dell'ambiente  e   della
          sicurezza energetica si avvale dell'Agenzia  nazionale  per
          le nuove tecnologie,  l'energia  e  lo  sviluppo  economico
          sostenibile  (ENEA)  e  dell'Istituto  superiore   per   la
          protezione e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA)  fino  a  un
          contingente massimo per ciascun ente di  trenta  unita'  di
          personale non  dirigenziale  collocato  fuori  ruolo  o  in
          posizione  di  comando  presso  gli  uffici  del  Ministero
          dell'ambiente     e     della     sicurezza     energetica.
          L'individuazione delle unita' di personale e  le  modalita'
          dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo  d'intesa
          a titolo gratuito tra il Ministero  dell'ambiente  e  della
          sicurezza energetica e i soggetti di cui al primo  periodo.
          Il trattamento economico fondamentale del personale di  cui
          al presente comma rimane a carico  dell'amministrazione  di
          appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio e'
          a carico del Ministero della transizione ecologica. 
              (Omissis)» 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   17,   comma
          35-octies, del citato decreto-legge del 1° luglio 2009,  n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009, n. 102: 
              «Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
          conti) 
              1.-35-septies. (Omissis) 
              35-octies.  Atteso  il  progressivo  ampliamento  delle
          attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la
          ricerca ambientale (ISPRA),  di  cui  all'articolo  28  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  per
          assicurare un piu' efficace e qualificato  esercizio  delle
          funzioni demandate all'organo di revisione  interno,  senza
          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
          nell'ambito  delle   risorse   finanziarie   destinate   al
          funzionamento degli  organi  collegiali,  il  collegio  dei
          revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare ed e'  formato  da  tre  componenti  effettivi  e  due
          supplenti con comprovata esperienza  in  materia  contabile
          amministrativa. Uno dei componenti effettivi  e'  designato
          dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i  dirigenti
          del medesimo Ministero. 
              (Omissis).»