Art. 14
Istituzione e riorganizzazione di Unita' di missione finalizzate al
potenziamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni
centrali
1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Per le finalita' di cui ((al comma 1 del presente
articolo nonche')) per le finalita' di cui all'articolo 25 e'
istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la
struttura denominata Unita' di missione attrazione e sblocco degli
investimenti, cui sono assegnati due dirigenti di livello non
generale. L'Unita' di missione e' coordinata dal dirigente di livello
generale gia' individuato quale coordinatore della segreteria tecnica
di cui all'articolo 25, comma 2. L'Unita' di missione e' composta dal
personale di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre
2022, n. 197.»;
b) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. L'Unita' di missione di cui al comma 1-bis svolge la
propria attivita' anche con il supporto delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicita' e la
trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure
informatiche.».
2. I due dirigenti di livello non generale di cui al comma 1,
lettera a), assegnati all'Unita' di missione attrazione e sblocco
degli investimenti, sono indicati nella tabella A dell'allegato 1
((annesso al presente decreto)).
((2-bis. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione
del Ministero delle imprese e del made in Italy sono incrementate di
euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno
2023.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 1.065.831
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in
Italy.))
3. Fino al 31 dicembre 2026 e' istituita, presso la Direzione
generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
del Ministero della salute, una struttura di missione di livello
dirigenziale non generale, denominata Unita' per la cooperazione
internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale.
All'Unita' sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente
amministrativo e due unita' di personale non dirigenziale inquadrate
nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della
salute, cosi' come indicate nella ((tabella B dell'allegato 2 annesso
al presente decreto. L'Unita' fornisce supporto tecnico in ambito
sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo e, ferme restando le competenze di questi, coordina le
attivita' di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della
salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute
globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia.))
4. All'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: «e' autorizzato, per l'anno
2021,» fino a «da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari»
sono sostituite dalle seguenti: «e' autorizzato, per gli anni 2021,
2022, 2023 e 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, anche su base
regionale, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 20 medici, 10
veterinari, 2 chimici e 1 farmacista, da imputare all'aliquota dei
dirigenti sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1
dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale, da
imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «di 7 unita' dirigenziali
non generali» sono aggiunte le seguenti: «, di 22 unita' di dirigenti
sanitari».
((4-bis. Il Ministero della salute, nelle more dell'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 dicembre 2022, n. 204, e' autorizzato a incrementare il
contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, di
venti unita'. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per l'anno 2023
e a euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. Al di fuori del contingente di personale di cui al primo
periodo, possono essere assegnati agli uffici di diretta
collaborazione fino a dieci esperti e consulenti, che svolgono la
loro attivita' a titolo gratuito.))
5. Al fine di rafforzare le capacita' di supporto al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Istituto per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) puo' istituire, fino al 31
dicembre 2026, nell'ambito della propria organizzazione, un'apposita
unita' di missione di livello dirigenziale generale. Per
l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale e'
autorizzata la spesa di euro 107.317 per l'anno 2023 e di euro
214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. L'ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non
generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6-quater, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente sulla base della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia di
cui alla tabella 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 13 aprile 2013. In ogni caso, la durata degli incarichi di cui al
primo periodo non puo' superare il 31 dicembre 2026.
((6-bis. Alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' attribuito anche lo
svolgimento delle attivita' finalizzate alla prevenzione e al
contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi a oggetto
lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo
svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano-Cortina 2026, secondo le procedure previste dal medesimo
articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali
del Governo delle province interessate dall'evento sportivo. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della
giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani, da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' definita, nei limiti
delle risorse finanziarie di cui al presente comma, la composizione
della Struttura di cui al primo periodo, che assume la denominazione
di «Struttura per la prevenzione antimafia», e sono individuate le
aliquote di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui la stessa puo'
avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unita' di livello non
dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico
del Ministero dell'interno. Il personale di cui al secondo periodo e'
collocato fuori ruolo o in posizione di comando o distacco o altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le infrastrutture e gli
insediamenti prioritari connessi all'organizzazione e allo
svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano-Cortina 2026 si applicano altresi' le procedure e le modalita'
di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di
garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle
relative opere, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 39,
comma 9, del citato codice individua, attraverso l'adozione delle
linee guida di cui all'articolo 30, comma 3, del predetto
decreto-legge n. 189 del 2016, anche le misure per accelerare le
procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione
fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono,
nonche' l'ambito delle attivita' esenti. Per le finalita' di cui al
presente comma e' autorizzata la spesa di euro 165.000 per l'anno
2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.
6-ter. All'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo
94-bis del citato decreto legislativo n. 159 del 2011»;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1, quando
accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a
situazioni di agevolazione occasionale, esercita le funzioni e i
compiti attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 94-bis del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avvalendosi, d'intesa
con il prefetto territorialmente competente, del gruppo interforze
istituito presso la prefettura competente per il luogo della sede
legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Alla scadenza del termine di durata delle misure
prescritte ai sensi del citato articolo 94-bis, il direttore della
Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo
interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza
di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione
antimafia liberatoria e procede all'iscrizione nell'Anagrafe
antimafia degli esecutori di cui comma 6»;
c) al comma 8, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) le eventuali misure amministrative di prevenzione
collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del citato
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 30 (Semplificazioni procedurali in materia di
investimenti)
1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per
il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 25
milioni di euro e con significative ricadute occupazionali,
al di fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in caso
di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle
regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, citta'
metropolitane, province e comuni, il Ministero delle
imprese e del made in Italy, in sostituzione
dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un
termine per provvedere non superiore a trenta giorni,
adotta ogni atto o provvedimento necessario, ivi comprese
l'indizione della conferenza di servizi decisoria di cui
agli articoli 14, comma 2, e 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 e della conferenza di servizi preliminare di
cui all'articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990,
nonche' l'adozione della determinazione motivata di
conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-quater,
comma 1, della citata legge n. 241 del 1990. Il
procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al presente comma e' avviato su istanza
dell'impresa, dell'ente o della pubblica amministrazione
interessati. Ove eserciti il potere sostitutivo, il
Ministero delle imprese e del made in Italy resta estraneo
ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente
dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti, che
restano imputati all'amministrazione sostituita, la quale
risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte
le obbligazioni anche nei confronti dei terzi.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per
le finalita' di cui all'articolo 25 e' istituita, presso il
Ministero delle imprese e del made in Italy, la struttura
denominata Unita' di missione attrazione e sblocco degli
investimenti, cui sono assegnati due dirigenti di livello
non generale. L'Unita' di missione e' coordinata dal
dirigente di livello generale gia' individuato quale
coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo
25, comma 2. L'Unita' di missione e' composta dal personale
di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre
2022, n. 197.
1-ter. L'Unita' di missione di cui al comma 1-bis
svolge la propria attivita' anche con il supporto delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
garantisce la pubblicita' e la trasparenza dei propri
lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.
2. Ove il Ministero delle imprese e del made in Italy
non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1 a
causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo, ovvero,
ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a
regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, citta'
metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli
atti o provvedimenti necessari.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 446, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«1.-445. (Omissis)
446. Al fine di dare attuazione alle disposizioni
dell'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, la dotazione organica del Ministero
delle imprese e del made in Italy e' incrementata di 15
unita' di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari
prevista dal sistema di classificazione professionale del
personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali.
Conseguentemente, il medesimo Ministero e' autorizzato a
reclutare, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, un corrispondente
contingente di personale, mediante procedure di passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di
concorsi pubblici o tramite l'avvio di nuove procedure
concorsuali pubbliche. Per l'esecuzione delle predette
procedure concorsuali pubbliche e' autorizzata la spesa di
150.000 euro per l'anno 2023. Il Ministero delle imprese e
del made in Italy e' altresi' autorizzato a conferire due
incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi
dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, anche in deroga ai limiti percentuali
previsti, a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente. Nelle more dell'attuazione delle
disposizioni del presente comma, il predetto Ministero si
avvale di un corrispondente contingente di unita' di
personale, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
proveniente da altre pubbliche amministrazioni, a
esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 882, della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«1.- 881 (Omissis)
882. Per far fronte agli accresciuti compiti di
profilassi internazionale e alle attivita' connesse alla
competitivita' del sistema Paese in materia di controlli
sanitari e procedure autorizzatorie, il Ministero della
salute, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente, e' autorizzato, per gli anni 2021,
2022, 2023 e 2024, ad assumere con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici,
anche su base regionale, 45 dirigenti di livello non
generale, di cui 20 medici, 10 veterinari, 2 chimici e 1
farmacista, da imputare all'aliquota dei dirigenti
sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1
dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere
ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non
sanitari, nonche' complessive 135 unita' di personale non
dirigenziale con professionalita' anche tecniche,
appartenenti all'Area III, posizione economica F1, del
comparto funzioni centrali. La dotazione organica del
Ministero della salute e' incrementata di 7 unita'
dirigenziali non generali, di 22 unita' di dirigenti
sanitari e di 135 unita' di personale non dirigenziale
appartenenti all'Area III.
(Omissis).»
Si riporta il testo dell'articolo 6-bis, comma 3, del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204:
«Art. 6-bis (Ministero della salute)
1.- 2. (Omissis)
3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti
di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 13
del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre
2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
(Omissis).»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17
settembre 2013, n. 138, recante «Regolamento di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150», e' pubblicato
in Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2013, n. 294.
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6-quater
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art.19 (Incarichi di funzioni dirigenziali)
1.-6-ter. (Omissis)
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
(Omissis).»
Si riporta il testo dell'articolo 30, commi 3, 6 e 8
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 30 (Legalita' e trasparenza)
1. - 2. (Omissis)
3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche
antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida
adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle
disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
4.- 5. (Omissis)
6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a
qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi
di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui
all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un
apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato
Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti
«Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le
verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del
comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito
liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui
all'articolo 94-bis del citato decreto legislativo n. 159
del 2011. Tutti gli operatori economici interessati sono
comunque ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica,
previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di
invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai
sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti
ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario
comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche
finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui
al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di
iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al
comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
celeri.
6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1,
quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa
sono riconducibili a situazioni di agevolazione
occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al
prefetto ai sensi dell'articolo 94-bis del decreto
legislativo 6 settembre 2011,n. 159, avvalendosi, d'intesa
con il prefetto territorialmente competente, del gruppo
interforze istituito presso la prefettura competente per il
luogo della sede legale o di residenza, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla
scadenza del termine di durata delle misure prescritte ai
sensi del citato articolo 94-bis, il direttore della
Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate
dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione
occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione
mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria e
procede all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli
esecutori di cui comma 6.
7. (Omissis)
8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore
economico iscritto, sono riportati:
a) i dati concernenti i contratti, subappalti e
subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del
relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e
dell'importo;
b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto
societario o gestionale;
c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in
altre imprese o societa', anche fiduciarie;
d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie
applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento
finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma
13;
e) le eventuali penalita' applicate all'operatore
economico per le violazioni delle norme di capitolato
ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle
attivita' di cantiere definite dalla Struttura in
conformita' alle linee guida del comitato di cui al comma 3
e-bis) le eventuali misure amministrative di
prevenzione collaborativa prescritte in caso di
agevolazione occasionale.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 70, comma 12, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 70 (Norme finali)
1.-11. (Omissis)
12. In tutti i casi, anche se previsti da normative
speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti
pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche,
dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare
la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in posizione di
comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione,
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa
all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al
trattamento fondamentale. La disposizione di cui al
presente comma si applica al personale comandato, fuori
ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere
dalla completa attuazione del sistema di finanziamento
previsto dall'art. 46, commi 8 e 9, del presente decreto,
accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'art.
41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico
complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad
esaurimento del Ministero delle finanze istituito
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in
altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali,
enti pubblici non economici o altre amministrazioni
pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico
dell'amministrazione di appartenenza.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 9 del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici):
«Art. 39 (Programmazione e progettazione delle
infrastrutture strategiche e di preminente interesse
nazionale)
1.-8. (Omissis)
9. Il monitoraggio delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione
di tentativi di infiltrazione mafiosa e' attuato da un
Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero
dell'interno, secondo procedure approvate con delibera
CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento.
Si applicano, altresi', le modalita' e le procedure di
monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»
- Si riporta il testo dell'articolo 94-bis del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136):
«Art. 94-bis (Misure amministrative di prevenzione
collaborativa applicabili in caso di agevolazione
occasionale)
1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di
infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di
agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, societa' o
associazione interessata, con provvedimento motivato,
l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non
superiore a dodici mesi, di una o piu' delle seguenti
misure:
a) adottare ed efficacemente attuare misure
organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a
rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale;
b) comunicare al gruppo interforze istituito presso la
prefettura competente per il luogo di sede legale o di
residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli
atti di disposizione, di acquisto o di pagamento
effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi
professionali conferiti, di amministrazione o di gestione
fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o
di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il
predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della
persona o al patrimonio e al volume di affari dell'impresa;
c) per le societa' di capitali o di persone, comunicare
al gruppo interforze i finanziamenti, in qualsiasi forma,
eventualmente erogati da parte dei soci o di terzi;
d) comunicare al gruppo interforze i contratti di
associazione in partecipazione stipulati;
e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via
non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di
cui alla lettera b), nonche' per i finanziamenti di cui
alla lettera c), osservando, per i pagamenti previsti
dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n.
136, le modalita' indicate nella stessa norma.
2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma
1, puo' nominare, anche d'ufficio, uno o piu' esperti, in
numero comunque non superiore a tre, individuati nell'albo
di cui all'articolo 35, comma 2-bis, con il compito di
svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione
delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di
cui al primo periodo spetta un compenso, determinato con il
decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello
liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010,
n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso
sono a carico dell'impresa, societa' o associazione.
3. Le misure di cui al presente articolo cessano di
essere applicate se il tribunale dispone il controllo
giudiziario di cui all'articolo 34-bis, comma 2, lettera
b). Del periodo di loro esecuzione puo' tenersi conto ai
fini della determinazione della durata del controllo
giudiziario.
4. Alla scadenza del termine di durata delle misure di
cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla
base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il
venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di
altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia
un'informazione antimafia liberatoria ed effettua le
conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia.
5. Le misure di cui al presente articolo sono annotate
in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo
96, a cui e' precluso l'accesso ai soggetti privati
sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo
83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del
tribunale competente per l'applicazione delle misure di
prevenzione.»