Art. 14 
 
Istituzione e riorganizzazione di Unita' di missione  finalizzate  al
  potenziamento della capacita' amministrativa delle  amministrazioni
  centrali 
 
  1. All'articolo  30  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
      «1-bis. Per le finalita' di  cui  ((al  comma  1  del  presente
articolo nonche'))  per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  25  e'
istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy,  la
struttura denominata Unita' di missione attrazione  e  sblocco  degli
investimenti,  cui  sono  assegnati  due  dirigenti  di  livello  non
generale. L'Unita' di missione e' coordinata dal dirigente di livello
generale gia' individuato quale coordinatore della segreteria tecnica
di cui all'articolo 25, comma 2. L'Unita' di missione e' composta dal
personale di cui all'articolo 1, comma 446, della legge  29  dicembre
2022, n. 197.»; 
    b) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
      «1-ter. L'Unita' di missione di cui al comma  1-bis  svolge  la
propria attivita' anche con il supporto delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicita' e la
trasparenza  dei  propri  lavori,  anche  attraverso  idonee   misure
informatiche.». 
  2. I due dirigenti di livello non  generale  di  cui  al  comma  1,
lettera a), assegnati all'Unita' di  missione  attrazione  e  sblocco
degli investimenti, sono indicati nella  tabella  A  dell'allegato  1
((annesso al presente decreto)). 
  ((2-bis. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione
del Ministero delle imprese e del made in Italy sono incrementate  di
euro 1.065.831 annui a  decorrere  dall'anno  2023.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di euro 1.065.831 annui  a  decorrere  dall'anno
2023. 
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro  1.065.831
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2023,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e  del  made  in
Italy.)) 
  3. Fino al 31 dicembre  2026  e'  istituita,  presso  la  Direzione
generale della comunicazione e dei rapporti europei e  internazionali
del Ministero della salute, una  struttura  di  missione  di  livello
dirigenziale non generale,  denominata  Unita'  per  la  cooperazione
internazionale a tutela del diritto alla salute  a  livello  globale.
All'Unita'  sono  assegnati  un  dirigente  sanitario,  un  dirigente
amministrativo e due unita' di personale non dirigenziale  inquadrate
nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della
salute, cosi' come indicate nella ((tabella B dell'allegato 2 annesso
al presente decreto. L'Unita' fornisce  supporto  tecnico  in  ambito
sanitario al Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale  e  all'Agenzia  italiana  per  la  cooperazione  allo
sviluppo e, ferme restando  le  competenze  di  questi,  coordina  le
attivita' di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della
salute ai fini dell'elaborazione di linee  strategiche  sulla  salute
globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia.)) 
  4. All'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole da: «e'  autorizzato,  per  l'anno
2021,» fino a «da imputare all'aliquota dei dirigenti  non  sanitari»
sono sostituite dalle seguenti: «e' autorizzato, per gli  anni  2021,
2022, 2023 e 2024, ad  assumere  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, mediante appositi concorsi  pubblici,  anche  su  base
regionale, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 20 medici, 10
veterinari, 2 chimici e 1 farmacista, da  imputare  all'aliquota  dei
dirigenti sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico  sanitario,  1
dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale,  da
imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari»; 
    b) al secondo periodo, dopo le parole: «di 7 unita'  dirigenziali
non generali» sono aggiunte le seguenti: «, di 22 unita' di dirigenti
sanitari». 
  ((4-bis. Il Ministero della salute, nelle  more  dell'adozione  dei
provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 3,  del  decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla  legge
16  dicembre  2022,  n.  204,  e'  autorizzato  a   incrementare   il
contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, di
venti unita'. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per l'anno  2023
e a euro 400.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. Al di fuori del contingente di  personale  di  cui  al  primo
periodo,  possono   essere   assegnati   agli   uffici   di   diretta
collaborazione fino a dieci esperti e  consulenti,  che  svolgono  la
loro attivita' a titolo gratuito.)) 
  5. Al fine di rafforzare le  capacita'  di  supporto  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  l'Istituto  per   la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) puo' istituire, fino al 31
dicembre 2026, nell'ambito della propria organizzazione,  un'apposita
unita'  di   missione   di   livello   dirigenziale   generale.   Per
l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale  e'
autorizzata la spesa di euro  107.317  per  l'anno  2023  e  di  euro
214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al  relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  6. L'ISPRA conferisce gli incarichi  dirigenziali  di  livello  non
generale ai sensi  dell'articolo  19,  comma  6-quater,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente  sulla  base  della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia  di
cui alla tabella 26 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  87
del 13 aprile 2013. In ogni caso, la durata degli incarichi di cui al
primo periodo non puo' superare il 31 dicembre 2026. 
  ((6-bis. Alla Struttura di missione  di  cui  all'articolo  30  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  e'  attribuito  anche  lo
svolgimento  delle  attivita'  finalizzate  alla  prevenzione  e   al
contrasto  delle   infiltrazioni   della   criminalita'   organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione dei  contratti  aventi  a  oggetto
lavori,  servizi  e  forniture  connessi  all'organizzazione  e  allo
svolgimento   dei   Giochi   olimpici   e    paralimpici    invernali
Milano-Cortina 2026,  secondo  le  procedure  previste  dal  medesimo
articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici  territoriali
del Governo delle  province  interessate  dall'evento  sportivo.  Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della
giustizia,  della  difesa,  dell'economia  e  delle  finanze,   delle
infrastrutture e dei trasporti  e  per  lo  sport  e  i  giovani,  da
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, e'  definita,  nei  limiti
delle risorse finanziarie di cui al presente comma,  la  composizione
della Struttura di cui al primo periodo, che assume la  denominazione
di «Struttura per la prevenzione antimafia», e  sono  individuate  le
aliquote di personale delle amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  con
esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di  cui  la  stessa  puo'
avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unita' di livello non
dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio  a  carico
del Ministero dell'interno. Il personale di cui al secondo periodo e'
collocato fuori ruolo o in posizione di comando o  distacco  o  altro
analogo istituto previsto dai rispettivi  ordinamenti.  All'atto  del
collocamento fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile,  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento, un numero di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista
finanziario.  Si  applica  l'articolo  70,  comma  12,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Per  le  infrastrutture  e  gli
insediamenti   prioritari   connessi   all'organizzazione   e    allo
svolgimento   dei   Giochi   olimpici   e    paralimpici    invernali
Milano-Cortina 2026 si applicano altresi' le procedure e le modalita'
di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei  contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.  36.  Al  fine  di
garantire il rispetto dei tempi previsti per la  realizzazione  delle
relative opere, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo  39,
comma 9, del citato codice  individua,  attraverso  l'adozione  delle
linee  guida  di  cui  all'articolo  30,  comma   3,   del   predetto
decreto-legge n. 189 del 2016, anche  le  misure  per  accelerare  le
procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione
fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono,
nonche' l'ambito delle attivita' esenti. Per le finalita' di  cui  al
presente comma e' autorizzata la spesa di  euro  165.000  per  l'anno
2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025  e  2026.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. 
  6-ter. All'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o con la  prescrizione  delle  misure  di  cui  all'articolo
94-bis del citato decreto legislativo n. 159 del 2011»; 
  b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Il direttore della Struttura di  cui  al  comma  1,  quando
accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a
situazioni di agevolazione occasionale,  esercita  le  funzioni  e  i
compiti attribuiti al prefetto  ai  sensi  dell'articolo  94-bis  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  avvalendosi,  d'intesa
con il prefetto territorialmente competente,  del  gruppo  interforze
istituito presso la prefettura competente per  il  luogo  della  sede
legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Alla scadenza del termine di  durata  delle  misure
prescritte ai sensi del citato articolo 94-bis,  il  direttore  della
Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo
interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale  e  l'assenza
di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione
antimafia  liberatoria   e   procede   all'iscrizione   nell'Anagrafe
antimafia degli esecutori di cui comma 6»; 
  c) al comma 8, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
  «e-bis)  le  eventuali   misure   amministrative   di   prevenzione
collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  30,  del  citato
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91: 
              «Art. 30 (Semplificazioni  procedurali  in  materia  di
          investimenti) 
              1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti  per
          il sistema produttivo nazionale di valore  superiore  a  25
          milioni di euro e con significative ricadute occupazionali,
          al di fuori dei casi in cui si applica  l'articolo  12  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in  caso
          di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti  diversi  dalle
          regioni, province autonome di Trento e di  Bolzano,  citta'
          metropolitane,  province  e  comuni,  il  Ministero   delle
          imprese   e   del   made   in   Italy,   in    sostituzione
          dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di  un
          termine per  provvedere  non  superiore  a  trenta  giorni,
          adotta ogni atto o provvedimento necessario,  ivi  comprese
          l'indizione della conferenza di servizi  decisoria  di  cui
          agli articoli 14, comma 2, e 14-bis della  legge  7  agosto
          1990, n. 241 e della conferenza di servizi  preliminare  di
          cui all'articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del  1990,
          nonche'  l'adozione  della   determinazione   motivata   di
          conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-quater,
          comma  1,  della  citata  legge  n.  241   del   1990.   Il
          procedimento   finalizzato   all'esercizio    dei    poteri
          sostitutivi di cui al presente comma e' avviato su  istanza
          dell'impresa, dell'ente o  della  pubblica  amministrazione
          interessati.  Ove  eserciti  il  potere   sostitutivo,   il
          Ministero delle imprese e del made in Italy resta  estraneo
          ad ogni rapporto contrattuale  e  obbligatorio  discendente
          dall'adozione di atti, provvedimenti e  comportamenti,  che
          restano imputati all'amministrazione sostituita,  la  quale
          risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di  tutte
          le obbligazioni anche nei confronti dei terzi. 
              1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, nonche'  per
          le finalita' di cui all'articolo 25 e' istituita, presso il
          Ministero delle imprese e del made in Italy,  la  struttura
          denominata Unita' di missione attrazione  e  sblocco  degli
          investimenti, cui sono assegnati due dirigenti  di  livello
          non  generale.  L'Unita'  di  missione  e'  coordinata  dal
          dirigente  di  livello  generale  gia'  individuato   quale
          coordinatore della segreteria tecnica di  cui  all'articolo
          25, comma 2. L'Unita' di missione e' composta dal personale
          di cui all'articolo 1, comma 446, della legge  29  dicembre
          2022, n. 197. 
              1-ter. L'Unita' di  missione  di  cui  al  comma  1-bis
          svolge la propria attivita' anche  con  il  supporto  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          garantisce la  pubblicita'  e  la  trasparenza  dei  propri
          lavori, anche attraverso idonee misure informatiche. 
              2. Ove il Ministero delle imprese e del made  in  Italy
          non adotti gli atti e provvedimenti di cui  al  comma  1  a
          causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo, ovvero,
          ai  sensi   dell'articolo   120,   secondo   comma,   della
          Costituzione, in caso di inerzia o  ritardo  ascrivibili  a
          regioni, province autonome di Trento e di  Bolzano,  citta'
          metropolitane,  province  e  comuni,   il   Consiglio   dei
          ministri, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  esercita  i  poteri  sostitutivi,   individuando
          l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero  in
          alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai  quali
          attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare  gli
          atti o provvedimenti necessari.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 446, della
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2023-2025): 
              «1.-445. (Omissis) 
              446. Al  fine  di  dare  attuazione  alle  disposizioni
          dell'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17  maggio
          2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2022, n. 91, la  dotazione  organica  del  Ministero
          delle imprese e del made in Italy  e'  incrementata  di  15
          unita' di personale da inquadrare nell'Area dei  funzionari
          prevista dal sistema di classificazione  professionale  del
          personale introdotto dal contratto collettivo nazionale  di
          lavoro   2019-2021   -    Comparto    Funzioni    centrali.
          Conseguentemente, il medesimo Ministero  e'  autorizzato  a
          reclutare, nel biennio 2023-2024, con contratto  di  lavoro
          subordinato  a  tempo  indeterminato,   un   corrispondente
          contingente di personale, mediante procedure  di  passaggio
          diretto di personale tra amministrazioni diverse  ai  sensi
          dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, attraverso lo scorrimento di  vigenti  graduatorie  di
          concorsi pubblici o  tramite  l'avvio  di  nuove  procedure
          concorsuali  pubbliche.  Per  l'esecuzione  delle  predette
          procedure concorsuali pubbliche e' autorizzata la spesa  di
          150.000 euro per l'anno 2023. Il Ministero delle imprese  e
          del made in Italy e' altresi' autorizzato a  conferire  due
          incarichi dirigenziali di livello  non  generale  ai  sensi
          dall'articolo 19, comma 6, del citato  decreto  legislativo
          n. 165 del 2001, anche  in  deroga  ai  limiti  percentuali
          previsti, a valere sulle facolta' assunzionali  disponibili
          a legislazione vigente. Nelle  more  dell'attuazione  delle
          disposizioni del presente comma, il predetto  Ministero  si
          avvale  di  un  corrispondente  contingente  di  unita'  di
          personale, in posizione di comando, ai sensi  dell'articolo
          17,  comma  14,  della  legge  15  maggio  1997,  n.   127,
          proveniente   da   altre   pubbliche   amministrazioni,   a
          esclusione    del     personale     docente,     educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 882, della
          citata legge 30 dicembre 2020, n. 178: 
              «1.- 881 (Omissis) 
              882.  Per  far  fronte  agli  accresciuti  compiti   di
          profilassi internazionale e alle  attivita'  connesse  alla
          competitivita' del sistema Paese in  materia  di  controlli
          sanitari e procedure  autorizzatorie,  il  Ministero  della
          salute, in aggiunta alle facolta' assunzionali  previste  a
          legislazione vigente, e' autorizzato, per  gli  anni  2021,
          2022, 2023 e 2024, ad assumere con contratto  di  lavoro  a
          tempo indeterminato, mediante appositi  concorsi  pubblici,
          anche su  base  regionale,  45  dirigenti  di  livello  non
          generale, di cui 20 medici, 10 veterinari, 2  chimici  e  1
          farmacista,  da   imputare   all'aliquota   dei   dirigenti
          sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico  sanitario,  1
          dirigente  ingegnere  biomedico  e  1  dirigente  ingegnere
          ambientale, da  imputare  all'aliquota  dei  dirigenti  non
          sanitari, nonche' complessive 135 unita' di  personale  non
          dirigenziale   con   professionalita'    anche    tecniche,
          appartenenti all'Area  III,  posizione  economica  F1,  del
          comparto  funzioni  centrali.  La  dotazione  organica  del
          Ministero  della  salute  e'  incrementata  di   7   unita'
          dirigenziali  non  generali,  di  22  unita'  di  dirigenti
          sanitari e di 135  unita'  di  personale  non  dirigenziale
          appartenenti all'Area III. 
              (Omissis).» 
              Si riporta il testo dell'articolo 6-bis, comma  3,  del
          decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173   (Disposizioni
          urgenti in  materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei
          Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla  legge  16
          dicembre 2022, n. 204: 
              «Art. 6-bis (Ministero della salute) 
              1.- 2. (Omissis) 
              3. Fino alla data di entrata in vigore dei  regolamenti
          di organizzazione, da adottare ai  sensi  dell'articolo  13
          del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui
          al decreto del Presidente  della  Repubblica  17  settembre
          2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 11 febbraio 2014, n. 59. 
              (Omissis).» 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   17
          settembre   2013,   n.   138,   recante   «Regolamento   di
          organizzazione degli uffici di diretta  collaborazione  del
          Ministro della  salute  e  dell'Organismo  indipendente  di
          valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150», e' pubblicato
          in Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2013, n. 294. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma  6-quater
          del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art.19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) 
              1.-6-ter. (Omissis) 
              6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              (Omissis).» 
              Si riporta il testo dell'articolo 30, commi 3,  6  e  8
          del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189  (Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici del 2016),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre  2016,  n.  229,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 30 (Legalita' e trasparenza) 
              1. - 2. (Omissis) 
              3. La Struttura, per  lo  svolgimento  delle  verifiche
          antimafia di cui al comma 2, si conforma alle  linee  guida
          adottate dal comitato di cui all'articolo 203  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni di cui al Libro II del decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 
              4.- 5. (Omissis) 
              6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a
          qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi
          di ricostruzione, pubblica e privata,  nei  Comuni  di  cui
          all'articolo 1, devono essere iscritti, a  domanda,  in  un
          apposito  elenco,  tenuto  dalla  Struttura  e   denominato
          Anagrafe  antimafia  degli  esecutori,  d'ora   in   avanti
          «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione e'  necessario  che  le
          verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del  citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi  del
          comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto,
          subappalto o subcontratto,  si  siano  concluse  con  esito
          liberatorio o con  la  prescrizione  delle  misure  di  cui
          all'articolo 94-bis del citato decreto legislativo  n.  159
          del 2011. Tutti gli operatori  economici  interessati  sono
          comunque  ammessi   a   partecipare   alle   procedure   di
          affidamento per gli interventi di  ricostruzione  pubblica,
          previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione
          sostitutiva dalla  quale  risulti  la  presentazione  della
          domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso
          degli altri requisiti previsti dal decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o  dalla  lettera  di
          invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta  ai
          sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18
          aprile 2016,  n.  50,  l'operatore  economico  non  risulti
          ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario  straordinario
          comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria  dei
          concorrenti,  affinche'  vengano  attivate   le   verifiche
          finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di  cui
          al  comma  2  con  priorita'  rispetto  alle  richieste  di
          iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui  al
          comma  3  dovranno  prevedere  procedure   rafforzate   che
          consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi
          celeri. 
              6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma  1,
          quando accerta che i  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
          sono   riconducibili   a   situazioni    di    agevolazione
          occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al
          prefetto  ai  sensi  dell'articolo   94-bis   del   decreto
          legislativo 6 settembre 2011,n. 159, avvalendosi,  d'intesa
          con il prefetto  territorialmente  competente,  del  gruppo
          interforze istituito presso la prefettura competente per il
          luogo della sede legale  o  di  residenza,  senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Alla
          scadenza del termine di durata delle misure  prescritte  ai
          sensi  del  citato  articolo  94-bis,  il  direttore  della
          Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi  formulate
          dal gruppo  interforze,  il  venir  meno  dell'agevolazione
          occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione
          mafiosa, rilascia un'informazione antimafia  liberatoria  e
          procede  all'iscrizione   nell'Anagrafe   antimafia   degli
          esecutori di cui comma 6. 
              7. (Omissis) 
              8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti  all'operatore
          economico iscritto, sono riportati: 
              a)  i  dati  concernenti  i  contratti,  subappalti   e
          subcontratti conclusi  o  approvati,  con  indicazione  del
          relativo oggetto, del termine di durata,  ove  previsto,  e
          dell'importo; 
              b) le modifiche eventualmente intervenute  nell'assetto
          societario o gestionale; 
              c) le eventuali partecipazioni, anche  minoritarie,  in
          altre imprese o societa', anche fiduciarie; 
              d)  le  eventuali  sanzioni  amministrative  pecuniarie
          applicate per le violazioni delle regole  sul  tracciamento
          finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al  comma
          13; 
              e)  le  eventuali  penalita'  applicate   all'operatore
          economico per  le  violazioni  delle  norme  di  capitolato
          ovvero delle disposizioni relative alla  trasparenza  delle
          attivita'  di  cantiere   definite   dalla   Struttura   in
          conformita' alle linee guida del comitato di cui al comma 3 
              e-bis)   le   eventuali   misure   amministrative    di
          prevenzione   collaborativa   prescritte   in    caso    di
          agevolazione occasionale. 
              (Omissis).» 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i  riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 70, comma  12,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 70 (Norme finali) 
              1.-11. (Omissis) 
              12. In tutti i casi, anche  se  previsti  da  normative
          speciali,  nei  quali  enti  pubblici  territoriali,   enti
          pubblici non economici o altre  amministrazioni  pubbliche,
          dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad  autorizzare
          la   utilizzazione   da   parte    di    altre    pubbliche
          amministrazioni  di  proprio  personale,  in  posizione  di
          comando, di fuori ruolo,  o  in  altra  analoga  posizione,
          l'amministrazione  che  utilizza  il   personale   rimborsa
          all'amministrazione di  appartenenza  l'onere  relativo  al
          trattamento  fondamentale.  La  disposizione  di   cui   al
          presente comma si applica  al  personale  comandato,  fuori
          ruolo o in analoga  posizione  presso  l'ARAN  a  decorrere
          dalla completa  attuazione  del  sistema  di  finanziamento
          previsto dall'art. 46, commi 8 e 9, del  presente  decreto,
          accertata dall'organismo di coordinamento di  cui  all'art.
          41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento  economico
          complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad
          esaurimento   del   Ministero   delle   finanze   istituito
          dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9  luglio
          1998, n. 283, in posizione di comando, di fuori ruolo o  in
          altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali,
          enti  pubblici  non  economici  o   altre   amministrazioni
          pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a  carico
          dell'amministrazione di appartenenza. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  39,  comma  9  del
          decreto legislativo  31  marzo  2023,  n.  36  (Codice  dei
          contratti pubblici  in  attuazione  dell'articolo  1  della
          legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al  Governo  in
          materia di contratti pubblici): 
              «Art.  39   (Programmazione   e   progettazione   delle
          infrastrutture  strategiche  e  di   preminente   interesse
          nazionale) 
              1.-8. (Omissis) 
              9.  Il  monitoraggio  delle  infrastrutture   e   degli
          insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione
          di tentativi di infiltrazione  mafiosa  e'  attuato  da  un
          Comitato di coordinamento  istituito  presso  il  Ministero
          dell'interno,  secondo  procedure  approvate  con  delibera
          CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento.
          Si applicano, altresi', le  modalita'  e  le  procedure  di
          monitoraggio  finanziario  di  cui  all'articolo   36   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 94-bis del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136): 
              «Art.  94-bis  (Misure  amministrative  di  prevenzione
          collaborativa   applicabili   in   caso   di   agevolazione
          occasionale) 
              1. Il prefetto,  quando  accerta  che  i  tentativi  di
          infiltrazione mafiosa sono riconducibili  a  situazioni  di
          agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, societa' o
          associazione  interessata,  con   provvedimento   motivato,
          l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non
          superiore a dodici mesi,  di  una  o  piu'  delle  seguenti
          misure: 
              a)   adottare   ed   efficacemente    attuare    misure
          organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e  24-ter
          del decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.  231,  atte  a
          rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale; 
              b) comunicare al gruppo interforze istituito presso  la
          prefettura competente per il luogo  di  sede  legale  o  di
          residenza, entro quindici giorni dal loro  compimento,  gli
          atti  di  disposizione,  di   acquisto   o   di   pagamento
          effettuati, gli atti di pagamento ricevuti,  gli  incarichi
          professionali conferiti, di amministrazione o  di  gestione
          fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro o
          di valore superiore  stabilito  dal  prefetto,  sentito  il
          predetto gruppo interforze, in relazione al  reddito  della
          persona o al patrimonio e al volume di affari dell'impresa; 
              c) per le societa' di capitali o di persone, comunicare
          al gruppo interforze i finanziamenti, in  qualsiasi  forma,
          eventualmente erogati da parte dei soci o di terzi; 
              d) comunicare  al  gruppo  interforze  i  contratti  di
          associazione in partecipazione stipulati; 
              e) utilizzare un conto corrente dedicato, anche in  via
          non esclusiva, per gli atti di pagamento e  riscossione  di
          cui alla lettera b), nonche' per  i  finanziamenti  di  cui
          alla lettera  c),  osservando,  per  i  pagamenti  previsti
          dall'articolo 3, comma 2, della legge 13  agosto  2010,  n.
          136, le modalita' indicate nella stessa norma. 
              2. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma
          1, puo' nominare, anche d'ufficio, uno o piu'  esperti,  in
          numero comunque non superiore a tre, individuati  nell'albo
          di cui all'articolo 35, comma  2-bis,  con  il  compito  di
          svolgere funzioni di  supporto  finalizzate  all'attuazione
          delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti  di
          cui al primo periodo spetta un compenso, determinato con il
          decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di  quello
          liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010,
          n. 14. Gli oneri relativi al  pagamento  di  tale  compenso
          sono a carico dell'impresa, societa' o associazione. 
              3. Le misure di cui al  presente  articolo  cessano  di
          essere applicate  se  il  tribunale  dispone  il  controllo
          giudiziario di cui all'articolo 34-bis,  comma  2,  lettera
          b). Del periodo di loro esecuzione puo'  tenersi  conto  ai
          fini  della  determinazione  della  durata  del   controllo
          giudiziario. 
              4. Alla scadenza del termine di durata delle misure  di
          cui al presente articolo, il prefetto, ove  accerti,  sulla
          base delle analisi  formulate  dal  gruppo  interforze,  il
          venir meno dell'agevolazione  occasionale  e  l'assenza  di
          altri  tentativi   di   infiltrazione   mafiosa,   rilascia
          un'informazione  antimafia  liberatoria  ed   effettua   le
          conseguenti iscrizioni nella  banca  dati  nazionale  unica
          della documentazione antimafia. 
              5. Le misure di cui al presente articolo sono  annotate
          in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo
          96,  a  cui  e'  precluso  l'accesso  ai  soggetti  privati
          sottoscrittori di accordi conclusi ai  sensi  dell'articolo
          83-bis, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del
          tribunale competente per  l'applicazione  delle  misure  di
          prevenzione.»