Art. 15 
 
Disposizioni  per  il  potenziamento  e  la  rideterminazione   degli
  organici delle Forze di polizia e del Corpo  nazionale  dei  vigili
  del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni  in  materia  di
  personale  appartenente  alla  Polizia  di  Stato  e  alla  Polizia
  penitenziaria 
 
  1. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di
Stato: 
    a)  la  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla tabella  A  di
cui all'allegato 3 ((annesso al presente decreto)); 
    b)  la  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita dalla tabella  A  di
cui all'allegato 4 ((annesso al presente decreto)); 
    c)  la  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e' sostituita dalla tabella  A  di
cui all'allegato 5 ((annesso al presente decreto)); 
    d) secondo le modifiche delle dotazioni  organiche  di  cui  alle
lettere a), b) e c), e' conseguentemente  rielaborato,  entro  l'anno
2023,  il  piano  programmatico   pluriennale   adottato   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge  30  dicembre
2021, n. 234. 
  2. Alle Questure di Ancona,  L'Aquila,  Perugia  e  Potenza  ((sono
preposti)), con funzioni di questore, dirigenti generali di  pubblica
sicurezza,  nell'ambito  della  relativa  dotazione  organica,   come
modificata dal comma 1, lettera a). 
  3. ((Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo)) 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in  relazione  al
comma 2, le necessarie modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. Il  medesimo  regolamento  prevede,
con effetto ((dalla data della sua entrata in vigore)), l'abrogazione
delle disposizioni di cui allo stesso comma 2. 
  4. Per incrementare i servizi  di  prevenzione,  di  controllo  del
territorio, di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e  di
contrasto  delle  attivita'  criminali,  la  Polizia  di   Stato   e'
autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle  ordinarie
facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,   di   un
contingente  massimo  di  complessive  302  unita'  come  di  seguito
indicato: 
    a) non prima del 1° settembre 2023, n. 17 unita'  nella  carriera
dei funzionari di polizia, qualifica di commissario; 
    b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8  unita'  nella  carriera
dei funzionari tecnici di polizia, qualifica di commissario  tecnico,
di cui n. 3 unita' del ruolo ingegneri, n. 3 unita' del ruolo  fisici
e n. 2 unita' del ruolo psicologi; 
    c) non prima del 1° settembre 2023, n. 18 unita' nel ruolo  degli
ispettori tecnici; 
    d) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unita' nel ruolo  degli
ispettori che espletano funzioni di polizia; 
    e) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unita' nel ruolo  degli
agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia; 
    f) non prima del 1° settembre 2025, n. 9 unita' nel  ruolo  degli
agenti e assistenti tecnici; 
    g) non prima del 1° settembre 2026, n. 50 unita' nel ruolo  degli
agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia; 
    h) non prima del 1° settembre 2027, n. 70 unita' nel ruolo  degli
agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia; 
    i) non prima del 1° settembre 2028, n. 30 unita' nel ruolo  degli
agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia. 
  ((4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei  servizi
di  polizia  e'  autorizzato,  a   decorrere   dall'anno   2023,   lo
scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli  idonei
non vincitori del  concorso,  indetto  con  decreto  del  Capo  della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del  20
maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti  della  Polizia
di Stato riservato ai volontari in ferma  prefissata  di  un  anno  o
quadriennale ovvero in rafferma annuale in  servizio  o  in  congedo.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma  si  provvede
nell'ambito  delle  ordinarie  facolta'   assunzionali   previste   a
legislazione vigente per l'anno 2023  in  relazione  alle  cessazioni
intervenute entro la data del 31  dicembre  2022  e  nei  limiti  del
relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi  dell'articolo  66,
commi  9-bis  e  10,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.)) 
  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1  e  4,
pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023,  pari  a  euro  8.634.295  per
l'anno 2024, pari a euro 9.883.009  per  l'anno  2025,  pari  a  euro
13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per  l'anno  2027,
pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a  euro  22.685.985  per
l'anno 2029, pari a euro 22.570.141 per  l'anno  2030,  pari  a  euro
22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per  l'anno  2032,
pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a  euro  24.010.181  per
l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per  l'anno  2035,  pari  a  euro
24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per l'anno  ((2037
e pari a euro)) 24.472.253 ((annui a decorrere dall'anno))  2038,  si
fa fronte ai sensi del comma 22. 
  6. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al
comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per
l'anno 2024, pari a euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040
per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno  2027,  pari  a  euro
783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari  a
euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900  per  l'anno  2031,
pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400  per  l'anno
2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a  euro  668.400  per
l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900
per l'anno ((2037  e  pari  a  euro))  668.400  ((annui  a  decorrere
dall'anno 2038)), si fa fronte ai sensi del comma 22. 
  7. Per le esigenze di potenziamento degli  organici  dell'Arma  dei
carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui  al  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 800: 
      1) al comma 2, le parole: «30.956 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «30.975 unita'»; 
      2) al comma 4, le parole: «60.653 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «60.959 unita'»; 
    b) all'articolo 829, comma 1: 
      1) all'alinea, le parole: «94  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «124 unita'»; 
      2) la lettera b-bis)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b-bis)
ispettori: 103»; 
      3) dopo la lettera b-bis), e'  aggiunta  la  seguente:  «b-ter)
appuntati e carabinieri: 3». 
  8. Per incrementare i servizi  di  prevenzione,  di  controllo  del
territorio, di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e  di
contrasto  delle  attivita'  criminali,  l'Arma  dei  carabinieri  e'
autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle  ordinarie
facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,   di   un
contingente  massimo  di  complessive  371  unita'  come  di  seguito
indicato: 
    a) non prima del 1° settembre 2023, n. 16 unita' nella  categoria
ufficiali, ruolo tecnico; 
    b) non prima del 1°  settembre  2023,  n.  27  unita'  nel  ruolo
ispettori del contingente per la tutela della salute; 
    c) non prima del  1°  settembre  2023,  n.  3  unita'  nel  ruolo
appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute; 
    d) non prima del 1°  settembre  2023,  n.  19  unita'  nel  ruolo
ispettori; 
    e) non prima del 1° settembre  2023,  n.  306  unita'  nel  ruolo
appuntati e carabinieri. 
  9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di  cui  al
comma 8,  pari  a  euro  2.811.991  per  l'anno  2023,  pari  a  euro
15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per  l'anno  2025,
pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a  euro  17.421.576  per
l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per  l'anno  2028,  pari  a  euro
18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per  l'anno  2030,
pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a  euro  18.557.289  per
l'anno  ((2032  e  pari  a  euro))  18.642.097  ((annui  a  decorrere
dall'anno)) 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22. 
  10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni  di  cui
al comma 8, pari a euro ((828.567 per l'anno 2023 e a euro))  259.700
((annui a decorrere dall'anno)) 2024, si fa fronte ai sensi del comma
22. 
  11. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della
guardia di finanza: 
    a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: 
      «1-quater. A decorrere dal  1°  gennaio  2023,  la  consistenza
organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.894 unita'.»; 
    b)  al  fine  di   accrescere   l'efficienza   della   componente
specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia
di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' incrementato di 24
unita' per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
  12. Per incrementare i servizi di  prevenzione,  di  controllo  del
territorio, di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e  di
contrasto delle  attivita'  criminali,  il  Corpo  della  guardia  di
finanza e' autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle
ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,  di
un contingente massimo di complessive  289  unita'  come  di  seguito
indicato: 
    a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unita' nel ruolo appuntati
e finanzieri; 
    b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unita' nel ruolo appuntati
e finanzieri; 
    c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unita' nel ruolo appuntati
e finanzieri; 
    d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unita' nel ruolo appuntati
e finanzieri. 
  13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui  al
comma 12, pari a euro 760.404 per l'anno 2023, pari a euro  3.070.518
per l'anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari  a  euro
9.688.624 per l'anno 2026, pari a euro 12.294.026  per  l'anno  2027,
pari a euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a  euro  12.955.416  per
l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per  l'anno  2030,  pari  a  euro
14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per  l'anno  2032,
pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a  euro  14.130.833  per
l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per  l'anno  2035,  pari  a  euro
13.762.422 per l'anno ((2036 e pari a  euro))  13.678.395  ((annui  a
decorrere dall'anno)) 2037, si fa fronte ai sensi del comma 22. 
  14. Per le spese di funzionamento connesse alle ((disposizioni)) di
cui al comma 12, pari a euro 132.459 per l'anno  2023,  pari  a  euro
170.959 per l'anno 2024, pari a euro 291.342 per l'anno 2025, pari  a
euro 356.050 per l'anno ((2026 e  pari  a  euro)  202.300  ((annui  a
decorrere dall'anno)) 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22. 
  15. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al  decreto
legislativo 21 maggio  2000,  n.  146,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il capo II, e' inserito il seguente: 
      «CAPO II-bis 
      CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA 
      Art.  19-bis  (Carriera  dei  medici  del  Corpo   di   polizia
penitenziaria). - 1. La carriera dei  medici  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue: 
        a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di
formazione; 
        b) medico principale; 
        c) medico capo; 
        d) medico superiore; 
        e) primo dirigente medico; 
        f) dirigente superiore medico. 
      2.  La  dotazione  organica  e'  fissata  nella  tabella  D-bis
allegata al presente decreto. 
      3. Il trattamento economico del personale  della  carriera  dei
medici e' quello spettante al personale di pari qualifica che espleta
i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
e 6 del decreto legislativo  21  maggio  2000,  n.  146,  secondo  la
tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto. 
      4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso
di formazione iniziale, la progressione in carriera,  l'aggiornamento
professionale,  la  formazione   specialistica   e   la   regolazione
dell'attivita' libero-professionale sono disciplinate,  nel  rispetto
del  principio  di  equiordinazione  del  personale  delle  Forze  di
polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro della salute. 
      Art. 19-ter (Attribuzioni  dei  medici  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria). - 1. I medici del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma,  lettera
z), della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  indipendentemente  dal
diploma di  specializzazione  di  cui  sono  in  possesso,  hanno  le
seguenti attribuzioni: 
        a) provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei
candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai   ruoli   della   polizia
penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale,  della  persistenza
dei requisiti psicofisici per il personale in servizio; 
        b)  provvedono  all'assistenza  sanitaria   e   di   medicina
preventiva del personale della polizia penitenziaria; 
        c)  svolgono  attivita'  di  medico   competente   ai   sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  ed
attivita'    di     vigilanza     nell'ambito     delle     strutture
dell'Amministrazione e di quelle di cui  all'articolo  13,  comma  3,
((del medesimo decreto legislativo)); 
        d)  svolgono   attivita'   di   vigilanza   in   materia   di
manipolazione, preparazione e distribuzione  di  alimenti  e  bevande
nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione,  ferme  restando  le
attribuzioni  riservate  in   materia   ad   altri   soggetti   dalla
legislazione vigente; 
        e) ((ferme restando le disposizioni  dell'articolo))  56  del
decreto legislativo 30  ottobre  1992,  n.  443,  e  le  attribuzioni
riservate in materia ad altri soggetti  dalla  legislazione  vigente,
rilasciano certificazioni  di  idoneita'  psicofisica  anche  con  le
stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate  e  del
settore medico-legale delle aziende sanitarie locali; 
        f) provvedono all'istruttoria  delle  pratiche  medico-legali
del  personale  della  polizia  penitenziaria  e  fanno  parte  delle
Commissioni sanitarie interforze, allorche' vengono  prese  in  esame
pratiche relative a personale appartenente  ai  ruoli  della  polizia
penitenziaria; 
        g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti  di
istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia
penitenziaria, attivita' didattica nel settore di competenza. 
      2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo
di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche  di  sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale  di  polizia  giudiziaria
fino alla qualifica di primo dirigente medico. 
      3. I medici del Corpo  di  polizia  penitenziaria  svolgono  le
proprie attribuzioni  presso  articolazioni  centrali  o  periferiche
dell'Amministrazione. Con provvedimento  del  capo  del  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sono individuate  le  funzioni  da
attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite. 
      4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma
1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo'  stipulare
convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e  con
singoli professionisti in possesso di particolari competenze.»; 
    b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis  e  D-ter  di
cui agli allegati 6 e 7 ((annessi al presente decreto)). 
  16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  al  comma  15,
capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro  178.000  per  l'anno
2023 e pari a euro 288.000 ((annui a decorrere dall'anno))  2024,  si
fa fronte ai sensi del comma 22. Per  la  copertura  della  dotazione
organica del ruolo dei medici del Corpo della polizia  penitenziaria,
come rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del  comma  15,  il
Ministero  della  giustizia  e'  autorizzato  a   bandire   procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato  in  deroga
ai   limiti   delle   facolta'   assunzionali    dell'amministrazione
penitenziaria previste  dalla  normativa  vigente,  come  di  seguito
indicato: 
    a) non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unita'  nella  qualifica
di medico; 
    b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unita'  nella  qualifica
di medico; 
    c) non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unita'  nella  qualifica
di medico; 
    d) non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unita' nella qualifica di
medico. 
  17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui  al
comma 16, secondo periodo, pari a euro 245.797 per l'anno 2023,  pari
a euro 3.201.388 per l'anno 2024, pari a euro  3.381.262  per  l'anno
2025, pari a euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari  a  euro  5.485.630
per l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari  a  euro
5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro  5.598.493  per  l'anno  2030,
pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031,  pari  a  euro  6.266.675  per
l'anno 2032, pari a euro 6.272.727  per  l'anno  2033,  pari  a  euro
6.339.297 per l'anno 2034, pari a euro  6.446.629  per  l'anno  2035,
pari a euro 7.706.292 per l'anno 2036,  pari  a  euro  7.769.140  per
l'anno 2037, pari a euro 7.839.726  per  l'anno  2038,  pari  a  euro
7.692.902 per l'anno 2039, pari a euro  7.968.337  per  l'anno  2040,
pari a euro 8.583.900 per l'anno ((2041 e  pari  a  euro))  8.594.481
((annui a decorrere dall'anno)) 2042, si fa fronte ai sensi del comma
22. 
  18. Per le spese di funzionamento connesse alle ((disposizioni)) di
cui al comma 16, secondo periodo, pari  a  euro  127.500  per  l'anno
2023, pari a euro 49.725 per l'anno 2024,  pari  a  euro  49.725  per
l'anno 2025, pari a euro 129.725 per l'anno 2026, pari a euro  80.925
per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari  a  euro  120.925  per
l'anno 2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal  2036  al
2039, pari a euro 104.025 per l'anno ((2040 e pari  a  euro))  99.450
((annui a decorrere dall'anno)) 2041, si fa fronte ai sensi del comma
22. 
  19. Al fine di incrementare i  servizi  di  soccorso  pubblico,  di
((prevenzione  degli  incendi))  e  di  lotta  attiva  agli   incendi
boschivi: 
    a)  e'  autorizzata,  in  aggiunta  alle  facolta'   assunzionali
previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di un  contingente  massimo  di  ((617
unita')), come di seguito indicato: 
      1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447 unita', di  cui  110
unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del  fuoco,  100
unita' nel ruolo dei capi squadra e capi  reparto,  30  unita'  nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori  antincendi,  66  unita'
nelle    qualifiche    iniziali    dei    ruoli    degli    ispettori
tecnico-professionali, 60 unita' nella qualifica iniziale  del  ruolo
dei direttivi che  espletano  funzioni  operative,  80  unita'  nelle
qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 1
unita' nella qualifica di dirigente generale  proveniente  dai  ruoli
dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero  dei  dirigenti
tecnico-professionali; 
  ((1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unita' nella qualifica
di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano  funzioni
operative, con contestuale riduzione di n. 1 unita'  nella  qualifica
di dirigente superiore che espleta funzioni operative;)) 
      2) non prima del 1° gennaio 2026, n.  169  unita',  di  cui  12
unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei  piloti  di  aeromobile
vigile del fuoco, 13 unita' nella qualifica iniziale del ruolo  degli
specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unita' nella qualifica
iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50  unita'
nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unita' nelle qualifiche
iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali,  29  unita'
nella qualifica iniziale del ruolo  degli  ispettori  antincendio,  7
unita' nelle qualifiche iniziali  ((dei  ruoli))  dei  dirigenti  che
espletano  funzioni  operative,  con  contestuale  riduzione  di   un
corrispondente numero di unita' del ruolo dei direttivi che espletano
funzioni operative, 7 unita' nella qualifica iniziale del  ruolo  dei
dirigenti tecnico-professionali,  con  contestuale  riduzione  di  un
corrispondente   numero   di   unita'   del   ruolo   dei   direttivi
tecnico-professionali,  1  unita'  nella   qualifica   di   dirigente
superiore del ruolo dei dirigenti che espletano  funzioni  operative,
con contestuale riduzione  di  1  unita'  nella  qualifica  di  primo
dirigente che espleta funzioni operative, 1 unita' nella qualifica di
dirigente generale del ruolo dei  dirigenti  che  espletano  funzioni
operative, con contestuale riduzione di 1 unita' nella  qualifica  di
dirigente superiore che espleta funzioni operative, e 7 unita'  nella
qualifica  di   dirigente   superiore   dei   ruoli   dei   dirigenti
tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente
numero   di   unita'   nella    qualifica    di    primo    dirigente
tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla
qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di  dirigente
superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e  196
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
    b) in conseguenza delle assunzioni di cui  alla  lettera  a),  la
dotazione organica dei rispettivi ruoli e' modificata  di  un  numero
corrispondente di unita'; 
    c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13
ottobre 2005,  n.  217,  dopo  le  parole:  «Dirigenti  con  funzioni
operative»  sono  aggiunte,  in  fine,  le   seguenti   «e   funzioni
tecnico-professionali» e alla colonna «incarichi di  funzione»  nella
declaratoria relativa alla  qualifica  di  dirigente  generale,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «Comandante  dei  vigili  del
fuoco di Roma.»; 
    d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  possono
applicarsi   anche   al   personale   del   ruolo    dei    dirigenti
tecnico-professionali,  in  relazione  alle   specifiche   competenze
svolte,  ai  fini  dell'attribuzione   dell'incarico   di   direttore
centrale.»; 
    e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il  70  per
cento dei posti disponibili mediante  scorrimento  della  graduatoria
del concorso pubblico a 250 posti di vigile del  fuoco,  indetto  con
decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e,
in caso di incapienza, mediante  scorrimento  della  graduatoria  del
concorso pubblico a 300  posti  di  vigile  del  fuoco,  indetto  con
decreto del Ministero  dell'interno  n.  34  del  21  febbraio  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16 del  25
febbraio 2022((, e, per il rimanente 30 per cento,)) mediante ricorso
alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma  295,  della
((legge 27 dicembre 2017, n. 205)), relativa al personale  volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
    f) per il personale che espleta funzioni  specialistiche  di  cui
alla lettera a), numero 2), la copertura dei posti portati in aumento
nella dotazione organica  delle  qualifiche  iniziali  di  pilota  di
aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del
fuoco  avviene,   prioritariamente,   mediante   concorso   pubblico,
rispettivamente,  ai  sensi  degli  articoli  33  e  34  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
    g) qualora ad esito  delle  procedure  concorsuali  di  cui  alla
lettera  f)  risultino  posti  vacanti,  l'accesso  alle   qualifiche
iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di
aeromobile  vigile  del  fuoco  puo'  avvenire   mediante   procedura
selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto  legislativo
13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel  limite
della  dotazione  organica,  l'assunzione   straordinaria,   con   le
decorrenze  di  cui  alla  lettera  a),  numero  2),  di  un   numero
equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo  dei  vigili
del fuoco; 
    h) la copertura dei posti portati in aumento nella  qualifica  di
elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera a), numero  2),
avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi  dell'articolo
35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.  Conseguentemente
e' autorizzata, nel limite  della  dotazione  organica,  l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a),  numero  2),
di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco; 
    i) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori antincendi, di cui alla lettera a), avvengono secondo
le modalita' di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo  13
ottobre  2005,  n.  217.  Conseguentemente  e'  autorizzata,  per  il
contingente relativo al concorso interno, nel limite della  dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di  cui  alla
lettera a), di  un  numero  equivalente  di  unita'  nella  qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; 
    l) le assunzioni  straordinarie  nelle  qualifiche  iniziali  dei
ruoli degli ispettori tecnico-professionali di cui  alla  lettera  a)
avvengono nei limiti e secondo le modalita' previste  dagli  articoli
78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217.
Conseguentemente  e'  autorizzata,  per  i  contingenti  relativi  ai
rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria,  nel  limite
della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla  lettera  a),
di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
degli operatori e degli assistenti; 
    m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra di
cui alla lettera a) avvengono con le modalita' di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente  e'
autorizzata,  nel  limite  della  dotazione  organica,   l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero
equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo  dei  vigili
del fuoco; 
    n) e' inoltre autorizzata,  non  prima  del  1°  settembre  2023,
l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e  in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,
di un contingente massimo di  404  unita'  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, di cui 136  unita'  nella  qualifica  iniziale  del
ruolo dei vigili del fuoco, 24 unita' nella  qualifica  iniziale  del
ruolo degli ispettori antincendi, 176 unita' nella qualifica iniziale
del  ruolo  degli  ispettori  logistico-gestionali,  8  unita'  nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60  unita'
nella  qualifica  iniziale  del  ruolo  degli   operatori   e   degli
assistenti; 
    o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco, di cui alla lettera n), avvengono per il 70 per
cento dei posti disponibili mediante  scorrimento  della  graduatoria
del concorso pubblico a 250 posti di vigile del  fuoco,  indetto  con
decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e,
in caso di incapienza, mediante  scorrimento  della  graduatoria  del
concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto
del Ministero dell'interno n. 34 del  21  febbraio  2022,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16  del  25  febbraio
2022, e, per  il  rimanente  30  per  cento,  mediante  ricorso  alla
graduatoria formata  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  295,  della
((legge 27 dicembre 2017, n. 205)), relativa al personale  volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
    p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori antincendi, di cui alla lettera n), avvengono secondo
le modalita' di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo  13
ottobre  2005,  n.  217.  Conseguentemente  e'  autorizzata,  per  il
contingente relativo al concorso interno, nel limite della  dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di  cui  alla
lettera n), di  un  numero  equivalente  di  unita'  nella  qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; 
    q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
degli  ispettori  logistico-gestionali,  di  cui  alla  lettera   n),
avvengono per  128  unita'  mediante  concorso  pubblico  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 79 del decreto legislativo  13  ottobre
2005, n. 217, e per 48 unita' mediante concorso  interno  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 82 del decreto legislativo  13  ottobre
2005, n. 217.  Conseguentemente  e'  autorizzata,  nel  limite  della
dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza  di
cui alla lettera n), di 48 unita' nella qualifica iniziale del  ruolo
degli operatori e degli assistenti; 
    r) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori  informatici,  di  cui  alla  lettera  n),  avvengono
secondo le modalita' di  cui  agli  articoli  91  e  94  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata,
per il contingente relativo al concorso  interno,  nel  limite  della
dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza  di
cui alla lettera  n),  di  un  numero  equivalente  di  unita'  nella
qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti. 
  20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui  al
comma 19, pari a euro 13.867.218  per  l'anno  2023,  ((pari  a  euro
42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per  l'anno  2025,
pari a euro 53.612.852 per l'anno 2026, pari a  euro  54.296.772  per
l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per  l'anno  2028,  pari  a  euro
54.853.460 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per  l'anno  2030,
pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a  euro  55.987.840  per
l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per  l'anno  2033,  pari  a  euro
56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035  e
pari a euro 56.187.061 annui a  decorrere  dall'anno  2036)),  si  fa
fronte ai sensi del comma 22. 
  21. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni  di  cui
al comma 19, pari a euro 1.052.110  per  l'anno  2023,  pari  a  euro
850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari  a
euro 1.201.000 per l'anno ((2026 e pari a euro)) 1.019.000  (annui  a
decorrere dall'anno)) 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22. 
  ((22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da  1
a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro  74.504.570  per
l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025,  a  euro  100.445.933
per  l'anno  2026,  a  euro  108.320.385  per  l'anno  2027,  a  euro
114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per  l'anno  2029,  a
euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031,
a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a  euro  121.698.541  per  l'anno
2033, a euro 121.909.820 per l'anno  2034,  a  euro  121.840.443  per
l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a  euro  123.256.186
per  l'anno  2037,  a  euro  123.353.457  per  l'anno  2038,  a  euro
123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per  l'anno  2040,  a
euro 124.100.556 per  l'anno  2041  e  a  euro  124.111.137  annui  a
decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391  annui  a
decorrere   dall'anno   2024,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662  dell'articolo
1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.)) 
  23. All'articolo 61, comma 1, del  decreto  legislativo  5  ottobre
2000, n. 334, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 58, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267»
sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti  di  cui  all'articolo
10, comma 1, lettere a) e c), del  decreto  legislativo  31  dicembre
2012, n. 235». 
  24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981,  n.
737, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15: 
      1) al primo comma, le parole: «dai sindacati  di  polizia  piu'
rappresentativi della  provincia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dalle   articolazioni   provinciali   dei   sindacati   di   polizia
rappresentativi sul piano nazionale»; 
      2) al terzo comma, la parola: «piu'» e' soppressa; 
    b) all'articolo 16: 
      1) al quarto comma, alla  lettera  c),  la  parola:  «piu'»  e'
soppressa; 
      2) all'ottavo comma, alla lettera c), le parole: «dai sindacati
di  polizia  piu'  rappresentativi  sul   piano   provinciale»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dalle  articolazioni  provinciali  dei
sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale». 
  25. Al fine di potenziare il Servizio  sanitario  del  Corpo  della
guardia di finanza, e' autorizzata,  per  l'anno  2023,  l'assunzione
straordinaria di complessive 10  unita'  di  ispettori  del  medesimo
Corpo, in aggiunta alle ordinarie facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024,
565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel  2027,
576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel  2030,
582.128 euro nel 2031, 587.981 euro ((nel 2032 e)) 587.981 euro annui
a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000
per l'anno 2023 ((e di euro)) 8.000 annui a decorrere dal 2024. 
  26. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  29,  le  assunzioni
straordinarie  di  cui  al  comma  25  avvengono,  con  il  grado  di
maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale
sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle  armi,  in  possesso
dei seguenti requisiti: 
    a) eta' non superiore ad anni 28; 
    b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso,  di  una
laurea   triennale   abilitante   all'esercizio   delle   professioni
sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste  dal  bando  di
concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione  al  relativo  albo
professionale. 
  27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono: 
    a)  nominati  marescialli  con  anzianita'   relativa   stabilita
nell'ordine determinato dalla graduatoria  finale  di  concorso,  con
decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo  dopo  i
parigrado del contingente di appartenenza in possesso della  medesima
anzianita' giuridica di grado; 
    b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non
inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianita'  relativa
e'  rideterminata  nell'ordine  della  graduatoria  finale,  con   la
decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del  Comandante
generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e
le modalita'  di  svolgimento  del  corso,  ivi  inclusi  i  relativi
programmi didattici,  nonche'  la  disciplina  dei  casi  di  mancato
superamento del medesimo corso; 
    c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera  b),  allo
svolgimento di incarichi propri  del  Servizio  sanitario  del  Corpo
della  guardia  di  finanza,  con  vincolo  di  impiego,  presso   le
articolazioni del medesimo Servizio sanitario. 
  28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale  arruolato
ai  sensi  del  comma  25  del  presente   articolo,   collocato   in
soprannumero ((negli organici)) del ruolo ispettori del  Corpo  della
guardia di finanza, e' attribuita la qualifica di agente di  pubblica
sicurezza e, in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  il  medesimo  personale
contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza  dalla  data
di arruolamento. 
  29. Si applicano,  ove  non  diversamente  stabilito  dal  presente
articolo e in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di
reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori  del
Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo  n.  199
del 1995. 
  30. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita'  del  Corpo
della guardia di finanza, al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto
legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: «quindici unita'» sono sostituite  dalle  seguenti:
«venticinque unita'»; 
    b) le parole  «531.000  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«790.000 euro». 
  31. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  19,  al  decreto
legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati; 
    b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che  espletano
funzioni operative  e'  ridotta  di  trenta  unita'  e  la  dotazione
organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative  e'
incrementata di trenta unita' nella qualifica di primo dirigente; 
      2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che  espletano
funzioni logistico-gestionali  e'  ridotta  di  sedici  unita'  e  la
dotazione organica del ruolo dei  dirigenti  che  espletano  funzioni
logistico-gestionali e' incrementata di sedici unita' nella qualifica
di primo dirigente; 
      3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che  espletano
funzioni sanitarie e' ridotta di sei unita' e la  dotazione  organica
del  ruolo  dei  dirigenti  che  espletano  funzioni   sanitarie   e'
incrementata di sei unita' nella qualifica di primo dirigente; 
      4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che  espletano
funzioni informatiche  e'  ridotta  di  tre  unita'  e  la  dotazione
organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni  informatiche
e' incrementata di tre unita' nella qualifica di primo dirigente; 
    c) alla tabella B, alla colonna  «incarichi  di  funzione»  nella
declaratoria   relativa   alla   qualifica   di    primo    dirigente
logistico-gestionale,  le  parole:   «nell'ambito   delle   direzioni
regionali  o  interregionali  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e  della  difesa  civile  di  particolare  rilevanza,»  sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle  strutture  centrali  e
periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,». 
  32. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.
97, il comma 20 e' ((abrogato)). 
  33. Le disposizioni di  cui  ai  commi  31  e  32  si  applicano  a
decorrere dal 1° luglio 2023. 
  34. Per l'attuazione del comma 31 e' autorizzata la spesa  di  euro
1.894.616 per l'anno 2023, di euro  3.794.481  ((per  ciascuno  degli
anni 2024, 2025 e 2026)), di euro 3.804.897 per l'anno 2027 e di euro
3.810.062 ((annui a decorrere dall'anno)) 2028. 
  35. Le risorse destinate alle  finalita'  di  cui  all'articolo  2,
comma  6-decies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
sono incrementate di 450.000 euro per  l'anno  2023  e  900.000  euro
annui a decorrere dal 2024, fermo restando  il  contingente  previsto
dall'articolo 3 del ((regolamento di cui al))  decreto  del  Ministro
dell'interno 30 marzo 2016, n. 104. 
  36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30,  ((34  e  35)),  pari  a
2.874.175 euro per l'anno  2023,  5.515.528  euro  per  l'anno  2024,
5.526.642 euro per l'anno  2025,  5.537.756  euro  per  l'anno  2026,
5.548.172 euro per l'anno  2027,  5.553.337  euro  per  l'anno  2028,
5.553.337 euro per l'anno  2029,  5.553.337  euro  per  l'anno  2030,
5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal
2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528
euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756  euro
per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337  euro  per
l'anno 2028, 4.645.337 euro  per  l'anno  2029,  4.645.337  euro  per
l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui  a
decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234
e, quanto a 474.000 euro per l'anno  2023  e  908.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno ((per 450.000  euro))  per  l'anno  2023  e
900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento  del
Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000  euro  per  l'anno
2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 335,  recante  «Ordinamento  del  personale  della
          Polizia di  Stato  che  espleta  funzioni  di  polizia»  e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 10 giugno 1982,  n.  158,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 337,  recante  «Ordinamento  del  personale  della
          Polizia di Stato che espleta attivita'  tecnico-scientifica
          o tecnica» e' pubblicato in  Gazzetta  Ufficiale,10  giugno
          1982, n. 158, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli  professionali
          dei sanitari della  Polizia  di  Stato»  e'  pubblicato  in
          Gazzetta Ufficiale, 10 giugno 1982, n. 158, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  961-bis
          della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): 
              «1.-961. (Omissis) 
              961-bis.  Per  le  esigenze  di   potenziamento   degli
          organici della Polizia di Stato: 
              a) la tabella A  allegata  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  335,  e'  sostituita
          dalla  tabella  A  di  cui  all'allegato  10  annesso  alla
          presente legge; 
              b) la tabella A  allegata  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  337,  e'  sostituita
          dalla  tabella  A  di  cui  all'allegato  11  annesso  alla
          presente legge; 
              c) alla tabella A allegata al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  338,  nella  colonna
          relativa ai posti di qualifica,  alla  riga  relativa  alle
          qualifiche di medico  superiore  e  medico  capo,  dopo  la
          parola: "185" sono aggiunte le seguenti: "(190 a  decorrere
          dal 31 dicembre 2025)"; 
              d) le modifiche alle dotazioni organiche  previste  per
          le qualifiche di primo dirigente, di  vice  questore  e  di
          vice questore  aggiunto  ai  sensi  della  lettera  a)  del
          presente comma sono  effettuate  gradualmente,  nei  limiti
          degli stanziamenti di bilancio di cui  al  comma  961,  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con   cui   e'
          conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2022,  il  piano
          programmatico pluriennale adottato, ai sensi  dell'articolo
          2, comma 1, lettera ii), numero 7), del decreto legislativo
          29  maggio  2017,  n.  95,   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno 20  maggio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 154 del 30 giugno  2021.  Nello  stesso  piano
          programmatico pluriennale contenuto nel decreto da adottare
          ai sensi  del  primo  periodo  della  presente  lettera  e'
          riportato, altresi', il complesso delle modificazioni delle
          dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c). 
              (Omissis).» 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, si vedano i  riferimenti  normativi
          all'articolo 4. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  22  marzo
          2001, n. 208, recante «Regolamento per  il  riordino  della
          struttura  organizzativa  delle  articolazioni  centrali  e
          periferiche dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza,
          a norma dell'articolo 6 della L. 31 marzo 2000, n.  78»  e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 5 giugno 2001, n. 128. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 66, commi  9-bis  e
          10, del  citato  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133: 
              «Art. 66 (Turn over) 
              1.-9. (Omissis) 
              9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016. 
              10. Le assunzioni di cui ai commi 3,  5,  7  e  9  sono
          autorizzate secondo le modalita' di  cui  all'articolo  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle
          amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica
          dimostrazione   delle   cessazioni    avvenute    nell'anno
          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di
          controllo. 
              (Omissis).» 
              - Per il testo del decreto legislativo 15  marzo  2010,
          n. 66, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199: 
              «Art. 3 (Consistenza organica del  ruolo  "appuntati  e
          finanzieri") 
              1.  Tenuto  conto  della  forza  organica   del   ruolo
          Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia  di  finanza
          indicata nella tabella H allegata alla  legge  28  febbraio
          1992, n. 217 e del riordino dei ruoli di  cui  al  presente
          decreto, la consistenza organica  del  ruolo  "appuntati  e
          finanzieri", alla data del  1°  gennaio  2017,  e'  pari  a
          23.313 unita'. 
              1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020  la  consistenza
          organica di cui al comma 1 e' fissata in 24.263 unita'. 
              1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la  consistenza
          organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.605 unita'. 
              1-quater.  A  decorrere  dal  1°   gennaio   2023,   la
          consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.894
          unita'.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  7,  comma  2  del
          citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199: 
              «Art. 7 (Modalita' dei concorsi) 
              1. (Omissis) 
              2. Al fine di accrescere l'efficienza del  Servizio  di
          soccorso  alpino  e  della  componente  specialistica  Anti
          Terrorismo e Pronto  Impiego  (A.T.P.I.)  del  Corpo  della
          guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199  del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui
          ai medesimi articoli 703 e 2199 non  operano  per  i  posti
          messi a concorso per le  predette  specialita'  nel  limite
          massimo di 180 unita' annuali, ferma restando la  dotazione
          organica di cui all'articolo 3. 
              (Omissis).» 
              - Il  decreto  legislativo  21  maggio  2000,  n.  146,
          recante «»Adeguamento  delle  strutture  e  degli  organici
          dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio  centrale
          per la giustizia minorile, nonche'  istituzione  dei  ruoli
          direttivi  ordinario  e  speciale  del  Corpo  di   polizia
          penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28  luglio
          1999, n. 266, e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 8 giugno
          2000, n. 132. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5  della  legge  15
          dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria): 
              «Art. 5 (Compiti istituzionali) 
              1. Il Corpo di polizia penitenziaria  espleta  tutti  i
          compiti conferitigli dalla presente legge, dalla  legge  26
          luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.  431,  e
          loro successive modificazioni, nonche' dalle altre leggi  e
          regolamenti. 
              2.  Il  Corpo  di  polizia  penitenziaria  attende   ad
          assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della
          liberta'  personale;  garantisce  l'ordine  e   tutela   la
          sicurezza all'interno degli istituti penitenziari  e  delle
          strutture del Ministero della giustizia;  partecipa,  anche
          nell'ambito  di  gruppi  di  lavoro,  alle   attivita'   di
          osservazione e di trattamento rieducativo  dei  detenuti  e
          degli internati; espleta  il  servizio  di  traduzione  dei
          detenuti ed internati ed il servizio di  piantonamento  dei
          detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura,
          secondo le modalita' ed i  tempi  di  cui  all'articolo  4.
          Contribuisce a verificare il  rispetto  delle  prescrizioni
          previste   dai   provvedimenti   della   magistratura    di
          sorveglianza. Collabora con la magistratura di sorveglianza
          operando presso ogni Tribunale e Ufficio  di  sorveglianza;
          assiste il magistrato del  pubblico  ministero  presso  gli
          uffici di esecuzione istituiti  nell'ambito  delle  Procure
          della Repubblica presso  il  Tribunale  del  capoluogo  del
          distretto, nonche' delle Procure generali presso  le  Corti
          di appello. 
              3. Fatto salvo l'impiego  ai  sensi  dell'articolo  16,
          secondo e terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n.  121,
          gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria  possono
          essere impiegati in attivita' amministrative di supporto  e
          direttamente connesse ai servizi di istituto. 
              4. Fino a quando le esigenze di  servizio  non  saranno
          soddisfatte  dal  personale   di   corrispondente   profilo
          professionale   preposto   ad   attivita'   amministrative,
          contabili e patrimoniali, e comunque  non  oltre  due  anni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il
          personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia  e
          al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data  di
          entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette
          attivita', continua, salve eventuali esigenze di servizio e
          fermo restando l'inquadramento cui ha diritto,  a  svolgere
          le attivita' nelle quali e' impiegato. 
              5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi, che prevedano che il personale di
          cui al comma 4 acceda, a domanda e  previa  prova  pratica,
          nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative,
          contabili  e  patrimoniali,  in  relazione  alle   mansioni
          esercitate alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, fino alla copertura di non oltre  il  30  per  cento
          delle relative dotazioni organiche.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 21  maggio  2000,  n.  146  (Adeguamento  delle
          strutture    e    degli    organici    dell'Amministrazione
          penitenziaria e  dell'Ufficio  centrale  per  la  giustizia
          minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
          e speciale del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma
          dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266): 
              «Art.  6  (Funzioni  del  personale  appartenente  alla
          carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria) 
              1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della
          legge 15 dicembre 1990, n. 395, i funzionari del  Corpo  di
          polizia penitenziaria ricoprono gli  incarichi  di  cui  al
          presente  articolo  svolgendo  i   relativi   compiti   con
          proporzionata   responsabilita'   decisionale   e   apporto
          professionale. 
              2. Ai funzionari  con  qualifica  di  commissario  sono
          conferiti gli incarichi di: vicecomandante  di  reparto  di
          istituto  penitenziario;  coordinatore  di  nucleo   locale
          traduzione e piantonamenti presso gli istituti penitenziari
          sede di incarico non superiore;  funzionario  addetto  agli
          uffici, servizi e scuole dell'Amministrazione penitenziaria
          e  dell'Amministrazione  della  giustizia  minorile  e   di
          comunita'. 
              3. Ai funzionari con qualifica di commissario capo sono
          conferiti  gli  incarichi  di:  comandante  di  reparto  di
          istituto penitenziario  di  terzo  livello  e  di  istituto
          penale per i minorenni di terzo livello; vice comandante di
          reparto  di  istituto  penitenziario  di  secondo  livello;
          coordinatore di nucleo locale  traduzioni  e  piantonamenti
          presso  gli  istituti   penitenziari   sede   di   incarico
          superiore;  funzionario  addetto  agli  uffici,  servizi  e
          scuole    della     Amministrazione     penitenziaria     e
          dell'Amministrazione  per  la  giustizia  minorile   e   di
          comunita'. 
              4. Ai funzionari con qualifica  di  dirigente  aggiunto
          sono conferiti gli incarichi di: comandante di  reparto  di
          istituto penitenziario di secondo  livello  e  di  istituto
          penale per i minorenni di secondo livello; vice  comandante
          di reparto di  istituto  penitenziario  di  primo  livello;
          comandante   di   nucleo   traduzioni    e    piantonamenti
          interprovinciale, provinciale o  cittadino;  comandante  di
          reparto negli istituti di  istruzione  dell'Amministrazione
          penitenziaria; direttore di sezione degli uffici, servizi e
          scuole    della     Amministrazione     penitenziaria     e
          dell'Amministrazione  per  la  giustizia  minorile   e   di
          comunita'. 
              5.  Ai  funzionari  con  qualifica  di  dirigente  sono
          conferiti  gli  incarichi  di:  comandante  di  reparto  di
          istituto penitenziario  di  primo  livello,  comandante  di
          reparto  di  istituto  penale  per  i  minorenni  di  primo
          livello; vicecomandante di reparto e  presso  gli  istituti
          penitenziari sede  di  incarico  superiore;  comandante  di
          nucleo   traduzioni   e   piantonamenti   interprovinciale,
          provinciale o cittadino; comandante di reparto nelle scuole
          dell'Amministrazione penitenziaria;  vice  direttore  degli
          uffici      dell'Amministrazione      penitenziaria       e
          dell'Amministrazione  per  la  giustizia  minorile   e   di
          comunita' non sede  di  incarico  superiore;  direttore  di
          sezione    di    maggiore    rilevanza     degli     uffici
          dell'Amministrazione  penitenziaria,   dell'Amministrazione
          per la giustizia minorile e  di  comunita';  comandante  di
          nucleo  negli  uffici  distrettuali  di  esecuzione  penale
          esterna e di comunita'. 
              6. Ai funzionari con qualifica di primo dirigente  sono
          conferiti  gli  incarichi  di:  direttore  di  istituto  di
          istruzione; comandante di reparto  della  scuola  superiore
          dell'esecuzione penale;  direttore  dell'ufficio  sicurezza
          personale e vigilanza; comandante del nucleo  investigativo
          centrale;  capo  della  segreteria  tecnica  del  capo  del
          Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria;   vice
          direttore  del  gruppo  operativo  mobile;  comandante   di
          reparto  di  istituto  penitenziario   sede   di   incarico
          superiore;     comandante     di     nucleo      traduzioni
          interprovinciale,  provinciale  o  cittadino  di   maggiore
          rilevanza; direttore di divisione nelle direzioni  generali
          della Amministrazione penitenziaria e  dell'Amministrazione
          per  la  giustizia  minorile   e   di   comunita'   e   nei
          provveditorati  regionali;  vice   direttore   dell'ufficio
          sicurezza  e  traduzioni  nei   provveditorati   regionali;
          direttore dell'area sicurezza nei centri per  la  giustizia
          minorile   e   comandante   di    nucleo    negli    uffici
          interdistrettuali  di  esecuzione  penale  esterna   e   di
          comunita'; vice consigliere  ministeriale  presso  il  vice
          capo   e   i   direttori   generali    dell'Amministrazione
          penitenziaria e della giustizia minorile e di comunita'. 
              7. Ai funzionari con qualifica di  dirigente  superiore
          sono conferiti gli incarichi di:  vice  direttore  generale
          delle specialita' del Corpo di polizia penitenziaria;  vice
          direttore generale dei  servizi  logistici  e  tecnici  del
          Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale del
          personale e delle risorse; vice  direttore  generale  della
          formazione;  direttore   del   gruppo   operativo   mobile;
          direttore  degli  uffici   sicurezza   e   traduzioni   nei
          provveditorati regionali; direttore del servizio  sicurezza
          dell'ufficio del Capo del  Dipartimento  per  la  giustizia
          minorile e di comunita'. 
              8. Ai funzionari con qualifica  di  dirigente  generale
          sono attribuiti gli incarichi di: direttore generale  delle
          specialita' del Corpo di polizia  penitenziaria;  direttore
          generale dei servizi  logistici  e  tecnici  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria. 
              9. Ai funzionari del  Corpo  di  polizia  penitenziaria
          fino  alla  qualifica  di  primo  dirigente  inclusa,  sono
          attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica
          sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 
              10. Il personale  della  carriera  dei  funzionari,  in
          qualita' di comandante di  reparto  esercita  i  poteri  di
          organizzazione dell'area della  sicurezza  anche  emanando,
          nell'ambito  delle  direttive   impartite   dal   direttore
          dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli  articoli
          29 e 33 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
          febbraio  1999,  n.  82;  sovrintende  alle  attivita'   di
          competenza  di  detta  area,  coordinando  l'azione  e  gli
          interventi operativi normativamente attribuiti al personale
          del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente  subordinati,
          specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione
          e  trattamento  delle  persone   detenute   ed   internate.
          Sovrintende  altresi'  all'organizzazione  dei  servizi  ed
          all'operativita'  del  contingente  del  Corpo  di  Polizia
          penitenziaria, alla idoneita' delle caserme,  delle  mense,
          dell'armamento e dell'equipaggiamento. 
              11. Il predetto personale, in qualita' di  responsabile
          del nucleo, esercita i poteri di organizzazione del  nucleo
          al quale e'  preposto  anche  emanando,  nell'ambito  delle
          direttive impartite, secondo le competenze,  dal  direttore
          dell'ufficio  sicurezza   e   traduzioni   del   rispettivo
          provveditorato regionale o dal direttore dell'istituto, gli
          ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto
          del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1999,  n.  82;
          sovrintende  alle  attivita'  di  competenza  del   nucleo,
          coordinando   l'azione   e   gli    interventi    operativi
          normativamente  attribuiti  al  personale  del  Corpo   dei
          restanti ruoli,  gerarchicamente  subordinati.  Sovrintende
          altresi' all'organizzazione dei servizi ed all'operativita'
          del contingente del Corpo di  Polizia  penitenziaria,  alla
          idoneita' dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei  mezzi
          di trasporto in dotazione. 
              12. I funzionari del  Corpo  di  polizia  penitenziaria
          svolgono, altresi', compiti  di  formazione,  istruzione  e
          addestramento del personale e di direttore dei poligoni  di
          tiro. Essi possono  essere  destinati,  in  relazione  alla
          qualifica rivestita, ad organismi interforze.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1,  della
          citata legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 17 (Regolamenti) 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei  decreti  legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  6,  primo  comma,
          lettera  z)  della  legge  23   dicembre   1978,   n.   833
          (Istituzione del servizio sanitario nazionale): 
              «Art. 6 (Competenze dello Stato) 
              Sono   di   competenza   dello   Stato   le    funzioni
          amministrative concernenti: 
              a)  i   rapporti   internazionali   e   la   profilassi
          internazionale, marittima, aerea e di frontiera,  anche  in
          materia veterinaria; l'assistenza  sanitaria  ai  cittadini
          italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri
          ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste  da
          impegni internazionali, avvalendosi  dei  presidi  sanitari
          esistenti; 
              b) la profilassi delle malattie infettive e  diffusive,
          per le quali siano imposte la vaccinazione  obbligatoria  o
          misure quarantenarie,  nonche'  gli  interventi  contro  le
          epidemie e le epizoozie; 
              c) la produzione,  la  registrazione,  la  ricerca,  la
          sperimentazione, il commercio e l'informazione  concernenti
          i  prodotti  chimici  usati  in   medicina,   i   preparati
          farmaceutici,  i   preparati   galenici,   le   specialita'
          medicinali, i vaccini,  gli  immunomodulatori  cellulari  e
          virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli
          emoderivati, i presidi sanitari e  medico-chirurgici  ed  i
          prodotti assimilati anche per uso veterinario; 
              d) la coltivazione, la  produzione,  la  fabbricazione,
          l'impiego,  il  commercio   all'ingrosso,   l'esportazione,
          l'importazione, il transito, l'acquisto, la  vendita  e  la
          detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che
          per le attribuzioni gia' conferite alle regioni dalla legge
          22 dicembre 1975, n. 685; 
              e) la produzione, la registrazione e il  commercio  dei
          prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia  e
          la cosmesi; 
              f) l'elencazione e la determinazione delle modalita' di
          impiego degli  additivi  e  dei  coloranti  permessi  nella
          lavorazione  degli  alimenti  e  delle  bevande   e   nella
          produzione degli oggetti d'uso personale  e  domestico;  la
          determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei
          materiali  e  dei  recipienti  destinati  a   contenere   e
          conservare sostanze alimentari  e  bevande,  nonche'  degli
          oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze
          alimentari; 
              g) gli standards dei prodotti industriali; 
              h)  la  determinazione  di  indici  di  qualita'  e  di
          salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari; 
              i) la produzione,  la  registrazione,  il  commercio  e
          l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di  energia
          capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico; 
              k) i controlli sanitari sulla  produzione  dell'energia
          termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il  commercio
          e l'impiego delle sostanze radioattive; 
              l)  il  prelievo  di  parti  di   cadavere,   la   loro
          utilizzazione e il trapianto di organi  limitatamente  alle
          funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644; 
              m) la disciplina generale del lavoro e della produzione
          ai fini della prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  e
          delle malattie professionali; 
              n) l'omologazione di macchine, di impianti e  di  mezzi
          personali di protezione; 
              o) l'Istituto superiore di sanita', secondo le norme di
          cui alla legge 7 agosto 1973,  n.  519,  ed  alla  presente
          legge; 
              p)  l'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e   la
          sicurezza  del  lavoro  secondo  le  norme  previste  dalla
          presente legge; 
              q) la fissazione dei requisiti  per  la  determinazione
          dei profili  professionali  degli  operatori  sanitari;  le
          disposizioni generali per la durata e  la  conclusione  dei
          corsi;  la  determinazione  dei  requisiti  necessari   per
          l'ammissione  alle  scuole,  nonche'  dei   requisiti   per
          l'esercizio   delle   professioni   mediche   e   sanitarie
          ausiliarie; 
              r) il riconoscimento e  la  equiparazione  dei  servizi
          sanitari prestati in Italia e  all'estero  dagli  operatori
          sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come  titolo
          nei concorsi stessi; 
              s) gli ordini e i collegi professionali; 
              t)  il  riconoscimento  delle  proprieta'  terapeutiche
          delle acque minerali e termali e  la  pubblicita'  relativa
          alla loro utilizzazione a scopo sanitario; 
              u)  la  individuazione  delle  malattie   infettive   e
          diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio
          nazionale, sono disposti l'obbligo di  abbattimento  e,  se
          del caso, la distruzione degli animali infetti  o  sospetti
          di infezione o di contaminazione; la  determinazione  degli
          interventi obbligatori  in  materia  di  zooprofilassi;  le
          prescrizioni  inerenti  all'impiego  dei  principi  attivi,
          degli   additivi    e    delle    sostanze    minerali    e
          chimico-industriali      nei       prodotti       destinati
          all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative  alla
          produzione e  alla  commercializzazione  di  questi  ultimi
          prodotti; 
              v); 
              z) i servizi sanitari istituiti per i Corpi di polizia,
          per il Corpo degli  agenti  di  custodia  e  per  il  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   nonche'   i   servizi
          dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello  Stato  relativi
          all'accertamento  tecnico-sanitario  delle  condizioni  del
          personale dipendente." 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  38  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): 
              «Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente) 
              1. Per svolgere le funzioni  di  medico  competente  e'
          necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: 
              a)  specializzazione  in  medicina  del  lavoro  o   in
          medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 
              b)  docenza  in  medicina  del  lavoro  o  in  medicina
          preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in  tossicologia
          industriale o in  igiene  industriale  o  in  fisiologia  e
          igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 
              c) autorizzazione di cui all'articolo  55  del  decreto
          legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 
              d) specializzazione in igiene e medicina  preventiva  o
          in medicina legale; 
              d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei  sanitari
          delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri,  della
          Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di
          attivita' di medico  nel  settore  del  lavoro  per  almeno
          quattro anni. 
              2. I medici in possesso dei titoli di cui al  comma  1,
          lettera d), sono tenuti  a  frequentare  appositi  percorsi
          formativi universitari da definire con apposito decreto del
          Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto  con
          il Ministero del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali. I soggetti di cui al precedente periodo  i  quali,
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino  di
          avere svolto tali attivita' per almeno  un  anno  nell'arco
          dei tre anni anteriori all'entrata in vigore  del  presente
          decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le  medesime
          funzioni. A tal fine sono tenuti a  produrre  alla  Regione
          attestazione   del    datore    di    lavoro    comprovante
          l'espletamento di tale attivita'. 
              3.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni   di   medico
          competente e' altresi' necessario partecipare al  programma
          di educazione continua in medicina  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  19  giugno  1999,   n.   229,   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni,  a  partire  dal  programma
          triennale successivo all'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  legislativo.  I  crediti  previsti  dal  programma
          triennale  dovranno  essere  conseguiti  nella  misura  non
          inferiore al 70  per  cento  del  totale  nella  disciplina
          «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro». 
              4. I medici in possesso dei titoli e dei  requisiti  di
          cui al presente  articolo  sono  iscritti  nell'elenco  dei
          medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro,
          della salute e delle politiche sociali.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  56  del  decreto
          legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443  (Ordinamento  del
          personale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma
          dell'art. 14, comma 1, della legge  15  dicembre  1990,  n.
          395): 
              «Art. 56 (Accertamenti medico-legali) 
              1. Nei confronti del personale  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria  si  applicano  le  norme   concernenti   gli
          accertamenti medico-legali e le relative procedure previste
          per gli appartenenti al disciolto  Corpo  degli  agenti  di
          custodia. 
              1-bis. Il personale di Polizia penitenziaria,  che  per
          ragioni di salute non ritenga di essere  in  condizione  di
          prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica
          al capo dell'ufficio, reparto o istituto  da  cui  dipende,
          trasmettendo nel piu' breve tempo possibile il  certificato
          medico  recante  la  prognosi,  nonche',  alla   competente
          articolazione  sanitaria,  il  certificato  medico  da  cui
          risultano sia  la  prognosi  che  la  diagnosi,  affinche',
          nell'esercizio delle funzioni previste dalla  legge,  venga
          verificata la persistenza  dell'idoneita'  psico-fisica  ad
          attivita' istituzionali connesse alla detenzione o  all'uso
          delle  armi,  ovvero  comunque  connotate  da   rischio   o
          controindicazioni all'impiego. E' assicurata l'adozione del
          sistema del doppio certificato, in modo che quello  recante
          la  diagnosi  sia  destinato  unicamente  all'articolazione
          sanitaria  competente  e  non  confluisca   nel   fascicolo
          personale del dipendente, restando salva  e  impregiudicata
          la facolta'  dell'Amministrazione  di  effettuare,  tramite
          l'articolazione  sanitaria   competente,   le   visite   di
          controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme
          in vigore. 
              2. Per la concessione dell'equo indennizzo al personale
          di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3  della
          legge 23 dicembre 1970, n. 1094. 
              3. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria,  ai
          soli fini dell'acquisizione del diritto al  trattamento  di
          pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo  unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre 1973, n. 1092. 
              4. Al personale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria
          continuano ad applicarsi, ai  soli  fini  dell'acquisizione
          del diritto al trattamento  di  pensione  privilegiata,  le
          norme previste per il personale delle forze armate e  delle
          forze di polizia ad ordinamento militare." 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  186  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              «Art.  186  (Promozione  alla  qualifica  di  dirigente
          superiore sanitario) 
              1. La promozione alla qualifica di dirigente  superiore
          sanitario si consegue, nel limite dei posti disponibili  al
          31 dicembre di ogni anno,  mediante  scrutinio  per  merito
          comparativo  al  quale  e'  ammesso  il  personale  con  la
          qualifica di primo dirigente sanitario che,  alla  predetta
          data, abbia maturato tre anni di effettivo  servizio  nella
          qualifica e non  sia  incorso  in  alcuna  delle  cause  di
          esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. 
              2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti  dal  1°
          gennaio dell'anno successivo a quello  nel  quale  si  sono
          verificate le carenze organiche.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  196  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              «Art.  196  (Promozione  alla  qualifica  di  dirigente
          superiore ginnico-sportivo) 
              1. La promozione alla qualifica di dirigente  superiore
          ginnico-sportivo  si  consegue,  nel   limite   dei   posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
          per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con
          la qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo che,  alla
          predetta  data,  abbia  maturato  tre  anni  di   effettivo
          servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna  delle
          cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. 
              2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti  dal  1°
          gennaio dell'anno successivo a quello  nel  quale  si  sono
          verificate le carenze organiche.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  151  del  decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217  (Ordinamento  del
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a  norma
          dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252): 
              «Art. 151 (Nomina a dirigente generale) 
              1. I dirigenti generali sono nominati tra  i  dirigenti
          superiori con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,   su
          proposta  del  Ministro  dell'interno,  nei  limiti   delle
          disponibilita' di organico. 
              2.  Con   decreto   del   Ministro   dell'interno,   su
          designazione   del   consiglio   di   amministrazione,   e'
          costituita, con cadenza biennale, la commissione consultiva
          per le nomine a dirigente generale, composta dal  capo  del
          Dipartimento che la presiede, dal capo del Corpo nazionale,
          dal  direttore  centrale   per   le   risorse   umane   del
          Dipartimento,  da  un  dirigente  generale  del  Corpo   in
          servizio presso gli uffici  centrali  e  da  due  dirigenti
          generali  del  Corpo  in  servizio  presso   le   strutture
          periferiche, scelti secondo il  criterio  della  rotazione.
          Con il medesimo decreto sono individuati, tra  i  dirigenti
          generali  del  Corpo,  due  componenti  supplenti,  uno  in
          servizio presso gli uffici centrali,  l'altro  in  servizio
          presso le strutture periferiche. 
              3. La commissione consultiva  individua,  nella  misura
          pari a due volte il numero dei posti  disponibili,  con  un
          minimo di  tre  unita',  il  personale  in  possesso  della
          qualifica di  dirigente  superiore  idoneo  alla  nomina  a
          dirigente   generale,   sulla   base    delle    esperienze
          professionali maturate e dell'intero servizio prestato  nei
          ruoli direttivi e dirigenziali, nonche' dell'attitudine  ad
          assolvere le piu' elevate funzioni connesse alla  qualifica
          superiore. 
              4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3,
          la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento
          trasmette  alla  commissione  gli  elementi  valutativi   e
          informativi in suo possesso. 
              5. Il Ministro dell'interno individua, tra i  dirigenti
          superiori indicati dalla commissione, quelli da proporre al
          Consiglio dei ministri. 
              5-bis. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo
          possono  applicarsi  anche  al  personale  del  ruolo   dei
          dirigenti   tecnico-professionali,   in   relazione    alle
          specifiche competenze  svolte,  ai  fini  dell'attribuzione
          dell'incarico di direttore centrale.» 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'interno  21  febbraio
          2022, n. 34, recante  «Concorso  pubblico,  per  titoli  ed
          esami, per la copertura di trecento  posti  di  vigile  del
          fuoco  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco»   e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n.  16  del  25  febbraio
          2022. 
              - Si riporta il testo degli articoli 33 e 34 del citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              "Art.  33  (Concorso  pubblico   per   l'accesso   alla
          qualifica di pilota di aeromobile vigile del  fuoco)  -  1.
          Qualora ad esito delle procedure selettive interne  di  cui
          all'articolo 32, commi 1  e  2,  risultino  posti  vacanti,
          l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei  piloti  di
          aeromobile puo' avvenire  mediante  concorso  pubblico  per
          titoli  ed  esami.  Al  concorso  possono   partecipare   i
          cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto
          dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente  per
          il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di  polizia
          a ordinamento militare e  civile  e  nel  Corpo  nazionale,
          nonche'  idoneita'  psichica  e  attitudinale  al  servizio
          operativo, secondo i requisiti  stabiliti  con  regolamento
          del   Ministro   dell'interno,   da   adottare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400; 
              d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
              e) licenza rilasciata ai sensi della normativa  emanata
          dall'European  Aviaton  Safety  Agency  (EASA)  di   pilota
          commerciale o di  linea,  in  corso  di  validita'  per  le
          specifiche categorie di aeromobile; 
              f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
              g) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              3. I vincitori del concorso  sono  nominati  piloti  di
          aeromobile  allievi  vigili  del  fuoco.  Ai  medesimi   si
          applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed
          economici previsti per il personale in prova. 
              4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza
          di un corso di formazione, articolato  in  una  prima  fase
          teorico-pratica diretta all'acquisizione  della  formazione
          operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore
          centrale per la formazione del  Dipartimento,  su  proposta
          del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula  il
          giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti
          degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico.
          Gli allievi riconosciuti idonei  sono  nominati  piloti  di
          aeromobile allievi vigili del  fuoco  in  prova  e  avviati
          all'espletamento di un successivo  corso  avanzato  per  il
          rilascio del brevetto di pilota di aeromobile. 
              5. I piloti di aeromobile allievi vigili del  fuoco  in
          prova sono ammessi a ripetere per una sola volta  il  corso
          avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera  il
          suddetto corso avanzato e' dimesso e  cessa  ogni  rapporto
          con l'amministrazione. 
              6.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  previsti  le  modalita'   di
          svolgimento  del  concorso,  le  categorie  dei  titoli  da
          ammettere a valutazione e  il  punteggio  da  attribuire  a
          ciascuna  di  esse;  la  composizione   delle   commissioni
          esaminatrici e i criteri di  formazione  della  graduatoria
          finale; la durata e le modalita' di svolgimento  del  corso
          di formazione di cui al comma  4  e  della  prova  di  fine
          corso." 
              "Art.  34  (Concorso  pubblico   per   l'accesso   alla
          qualifica di specialista di aeromobile vigile del fuoco) 
              1. Qualora ad esito delle procedure  selettive  interne
          di cui all'articolo  32,  commi  5  e  6,  risultino  posti
          vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  degli
          specialisti di aeromobile puo' avvenire  mediante  concorso
          pubblico  per  titoli  ed  esami.   Al   concorso   possono
          partecipare i cittadini italiani in possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto
          dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente  per
          il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di  polizia
          a ordinamento militare e  civile  e  nel  Corpo  nazionale,
          nonche'  idoneita'  psichica  e  attitudinale  al  servizio
          operativo, secondo i requisiti  stabiliti  con  regolamento
          del   Ministro   dell'interno,   da   adottare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400; 
              d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
              e) licenza di manutenzione aeronautica (LMA) rilasciata
          ai sensi  della  normativa  emanata  dall'European  Aviaton
          Safety  Agency  (EASA),  in  corso  di  validita'  per   le
          specifiche categorie di aeromobile; 
              f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
              g) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              3. I vincitori del concorso sono  nominati  specialisti
          di aeromobile allievi vigili  del  fuoco.  Ai  medesimi  si
          applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed
          economici previsti per il personale in prova. 
              4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza
          di un corso di formazione, articolato  in  una  prima  fase
          teorico-pratica diretta all'acquisizione  della  formazione
          operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore
          centrale per la formazione del  Dipartimento,  su  proposta
          del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula  il
          giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti
          degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico.
          Gli allievi riconosciuti idonei sono  nominati  specialisti
          di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova  e  avviati
          all'espletamento di un successivo  corso  avanzato  per  il
          rilascio del brevetto di specialista di aeromobile. 
              5. Gli specialisti di  aeromobile  allievi  vigili  del
          fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una  sola  volta
          il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale  che  non
          supera il suddetto corso avanzato e' dimesso e  cessa  ogni
          rapporto con l'amministrazione. 
              6.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  previsti  le  modalita'   di
          svolgimento  del  concorso,  le  categorie  dei  titoli  da
          ammettere a valutazione e  il  punteggio  da  attribuire  a
          ciascuna  di  esse;  la  composizione   delle   commissioni
          esaminatrici e i criteri di  formazione  della  graduatoria
          finale; la durata e le modalita' di svolgimento  del  corso
          di formazione di cui al comma  4  e  della  prova  di  fine
          corso.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  32  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              «Art. 32 (Accesso al ruolo dei piloti di  aeromobile  e
          al ruolo degli specialisti di aeromobile) 
              1. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene,
          nel limite dell'80 per cento dei posti  disponibili  al  31
          dicembre di ogni  anno,  mediante  selezione  interna,  per
          titoli e superamento di un corso di formazione  basico  per
          il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservata
          al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso  di
          diploma di istruzione secondaria  di  secondo  grado  e  di
          specifici requisiti di partecipazione previsti nel  decreto
          di cui al comma 9. 
              2. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene,
          nel limite del 20 per cento dei  posti  disponibili  al  31
          dicembre di ogni  anno,  mediante  selezione  interna,  per
          titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per
          il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservato
          al personale del ruolo dei vigili  del  fuoco  in  possesso
          della licenza rilasciata ai sensi della  normativa  emanata
          dall'European  Aviaton  Safety  Agency  (EASA)  di   pilota
          commerciale o di  linea,  in  corso  di  validita'  per  le
          specifiche categorie di aeromobile, nonche' di  diploma  di
          istruzione secondaria  di  secondo  grado  e  di  specifici
          requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui  al
          comma  9.  I  posti  rimasti  scoperti  in  tale  procedura
          selettiva sono devoluti ai partecipanti alla  selezione  di
          cui al comma 1. 
              3. Non e' ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e  2
          il personale che abbia riportato, nel  triennio  precedente
          la data di scadenza del termine per la presentazione  della
          domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o
          piu' grave della sanzione  pecuniaria.  Non  e',  altresi',
          ammesso alle selezioni il  personale  che  abbia  riportato
          sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
          ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
              4. Per l'ammissione al corso di formazione,  a  parita'
          di  punteggio,  prevalgono,  nell'ordine,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di  servizio  e  la  maggiore  eta'
          anagrafica. 
              5. L'accesso al ruolo degli specialisti  di  aeromobile
          avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili
          al 31 dicembre di ogni anno,  mediante  selezione  interna,
          per titoli e superamento di un corso di  formazione  basico
          necessario per il rilascio del brevetto di  specialista  di
          aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del
          fuoco in possesso di diploma di  istruzione  secondaria  di
          secondo grado e di specifici  requisiti  di  partecipazione
          previsti nel decreto di cui al comma 9. 
              6. L'accesso al ruolo degli specialisti  di  aeromobile
          avviene, nel limite del 20 per cento dei posti  disponibili
          al 31 dicembre di ogni anno,  mediante  selezione  interna,
          per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato
          per il rilascio del brevetto di specialista di  aeromobile,
          riservato al personale del ruolo dei vigili  del  fuoco  in
          possesso della licenza di manutenzione  aeronautica  (LMA),
          rilasciata ai sensi della normativa  emanata  dall'European
          Aviaton Safety Agency (EASA), in corso di validita' per  le
          specifiche categorie di aeromobile, nonche' di  diploma  di
          istruzione secondaria  di  secondo  grado  e  di  specifici
          requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui  al
          comma  9.  I  posti  rimasti  scoperti  in  tale  procedura
          selettiva sono devoluti ai partecipanti alla  selezione  di
          cui al comma 5. 
              7. Non e' ammesso alle selezioni di cui ai commi 5 e  6
          il personale che abbia riportato, nel  triennio  precedente
          la data di scadenza del termine per la presentazione  della
          domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o
          piu' grave della sanzione  pecuniaria.  Non  e',  altresi',
          ammesso alle selezioni il  personale  che  abbia  riportato
          sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
          ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
              8. Per l'ammissione al corso di formazione,  a  parita'
          di  punteggio,  prevalgono,  nell'ordine,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di  servizio  e  la  maggiore  eta'
          anagrafica. 
              9.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400,  sono  previsti  i  requisiti  per  la
          partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1, 2, 5 e  6,
          l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli
          specifici  requisiti  di  idoneita'  fisica,   psichica   e
          attitudinale, la durata e le modalita' di  svolgimento  dei
          corsi di formazione, basico e  avanzato,  le  modalita'  di
          svolgimento della prova di  fine  corso,  le  categorie  di
          titoli  da  ammettere  a  valutazione  e  il  punteggio  da
          attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la  composizione  delle
          commissioni esaminatrici e i criteri  di  formazione  delle
          graduatorie finali. 
              10. Al personale del  Corpo  nazionale  che,  ad  esito
          delle procedure selettive di cui ai commi  1,  2,  5  e  6,
          accede al ruolo dei piloti di aeromobile o al  ruolo  degli
          specialisti  di  aeromobile,  e'  attribuita  la  qualifica
          corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo  di
          provenienza, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio
          gia'  maturata,  ai  fini  dello  stato  giuridico,   della
          progressione in carriera e del trattamento economico.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  35  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              «Art. 35 (Accesso al ruolo degli elisoccorritori) 
              1. L'accesso al ruolo  degli  elisoccorritori  avviene,
          nei limiti dei posti disponibili al  31  dicembre  di  ogni
          anno, mediante selezione interna, per titoli e  superamento
          di un corso di formazione professionale per  l'acquisizione
          dell'abilitazione   di   elisoccorritore,   riservata    al
          personale del ruolo dei vigili del  fuoco  in  possesso  di
          specifici requisiti di partecipazione previsti dal  decreto
          di cui al comma 4. 
              2. Non e' ammesso alla selezione di cui al comma  1  il
          personale che abbia riportato, nel triennio  precedente  la
          data di scadenza del termine  per  la  presentazione  della
          domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o
          piu' grave della sanzione  pecuniaria.  Non  e',  altresi',
          ammesso alla selezione il  personale  che  abbia  riportato
          sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
          ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
              3. Per l'ammissione al corso di formazione,  a  parita'
          di  punteggio,  prevalgono,  nell'ordine,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di  servizio  e  la  maggiore  eta'
          anagrafica. 
              4.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento della procedura selettiva di cui  al  comma  1;
          l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli
          specifici  requisiti  di  idoneita'  fisica,   psichica   e
          attitudinale; la durata e le modalita' di  svolgimento  del
          corso  di  formazione  professionale;   le   modalita'   di
          svolgimento della prova di fine  corso;  le  categorie  dei
          titoli  da  ammettere  a  valutazione  e  il  punteggio  da
          attribuire  a  ciascuna  di  esse;  la  composizione  della
          commissione esaminatrice e i criteri  di  formazione  della
          graduatoria finale. 
              5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della
          procedura selettiva di cui al  comma  1,  accede  al  ruolo
          degli   elisoccorritori   e'   attribuita   la    qualifica
          corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei
          vigili  del  fuoco  di  provenienza,   con   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio gia' maturata,  ai  fini  dello
          stato giuridico,  della  progressione  in  carriera  e  del
          trattamento economico.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              «Art.  20  (Concorso  pubblico   per   l'accesso   alla
          qualifica di ispettore antincendi) 
              1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai
          sensi  dell'articolo  19,  comma  1,  lettera  a),  avviene
          mediante concorso pubblico al quale possono  partecipare  i
          cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto
          dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente  per
          il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di  polizia
          a ordinamento militare e  civile  e  nel  Corpo  nazionale,
          nonche'  idoneita'  psichica  e  attitudinale  al  servizio
          operativo, secondo i requisiti  stabiliti  con  regolamento
          del   Ministro   dell'interno,   da   adottare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400; 
              d) laurea conseguita al termine di un corso  di  laurea
          nell'ambito delle facolta' di ingegneria o architettura, ai
          sensi   del   decreto   del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca del 22  ottobre  2004,  n.
          270, e del decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca  del  16  marzo  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 6 luglio  2007,  n.  155,  di  determinazione
          delle  classi  di  laurea.  Sono  fatte  salve,   ai   fini
          dell'ammissione al concorso,  le  lauree  universitarie  in
          ingegneria   e   architettura   conseguite   secondo    gli
          ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca di concerto con il Ministro per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione  del  9  luglio  2009  di
          equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto
          n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto  n.
          270/2004,  ai  fini  della   partecipazione   ai   pubblici
          concorsi; 
              e) abilitazione professionale attinente  ai  titoli  di
          studio di cui alla lettera d); 
              f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
              g) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              3.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  23  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              «Art. 23 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica
          di ispettore antincendi) 
              1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai
          sensi  dell'articolo  19,  comma  1,  lettera  b),  avviene
          mediante concorso interno  al  quale  puo'  partecipare  il
          personale appartenente al ruolo dei vigili  del  fuoco  che
          abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e
          al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto,  in  possesso
          di diploma di istruzione secondaria  di  secondo  grado  ad
          indirizzo  tecnico-professionale,   da   individuarsi   con
          decreto del Ministro dell'interno. 
              2. I  vincitori  del  concorso  interno  sono  nominati
          ispettori antincendi in prova e sono ammessi a  frequentare
          un corso di formazione residenziale  della  durata  di  sei
          mesi presso l'Istituto  superiore  antincendi  o  le  altre
          strutture centrali e periferiche del  Corpo  nazionale.  Il
          corso e' preordinato alla formazione tecnico-professionale.
          Durante il corso gli ispettori  antincendi  in  prova  sono
          sottoposti a selezione attitudinale  per  l'assegnazione  a
          servizi che richiedono particolare qualificazione. 
              3. Al termine del corso di  formazione,  gli  ispettori
          antincendi in prova che  abbiano  superato  l'esame  finale
          ricevono il giudizio di idoneita'  al  servizio  d'istituto
          formulato dal capo del Corpo  nazionale,  su  proposta  del
          direttore centrale per la formazione  del  Dipartimento,  e
          conseguono la nomina  a  ispettori  antincendi.  Gli  esiti
          dell'esame determinano l'ordine della  graduatoria  finale,
          fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla  normativa
          vigente. 
              4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti
          le modalita' di svolgimento del  corso  di  formazione,  le
          modalita'  di  svolgimento  dell'esame  finale,  nonche'  i
          criteri per la formulazione del giudizio di idoneita'. 
              5. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle  sedi
          di  servizio  e'  effettuata  in  relazione   alla   scelta
          manifestata  dagli  interessati  secondo   l'ordine   della
          graduatoria determinata ai sensi del comma  3,  nell'ambito
          delle sedi indicate dall'amministrazione.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  78  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              «Art.   78   (Accesso   al   ruolo   degli    ispettori
          logistico-gestionali) 
              1.    L'accesso    alla    qualifica    di    ispettore
          logistico-gestionale avviene: 
              a) nel limite del 50 per cento dei  posti  disponibili,
          mediante concorso pubblico per esami,  consistenti  in  due
          prove scritte e  una  prova  orale,  con  facolta'  di  far
          precedere le prove di esame da forme  di  preselezione,  il
          cui superamento costituisce  requisito  essenziale  per  la
          successiva partecipazione al concorso medesimo; 
              b) nel limite del 50 per cento dei  posti  disponibili,
          mediante concorso interno per titoli ed esami,  consistenti
          in una prova  scritta  e  una  prova  orale,  riservato  al
          personale appartenente al ruolo  degli  operatori  e  degli
          assistenti  che  abbia  maturato  almeno  sette   anni   di
          effettivo servizio. 
              2. Nella procedura di cui al comma 1,  lettera  a),  e'
          prevista una riserva, pari a un sesto  dei  posti  messi  a
          concorso, per il  personale  appartenente  al  ruolo  degli
          operatori e degli assistenti in possesso dei  requisiti  di
          cui all'articolo 79, ad  esclusione  dei  limiti  di  eta'.
          Nella  medesima  procedura  e',  altresi',   prevista   una
          riserva, pari al 10 per cento dei posti messi  a  concorso,
          per il personale volontario del Corpo nazionale  che,  alla
          data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni  e
          abbia effettuato non meno di duecento giorni  di  servizio,
          fermi restando gli altri requisiti  previsti  dall'articolo
          79. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri
          concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 
              3. Non e' ammesso al concorso interno di cui  al  comma
          1, lettera b),  e  a  fruire  della  riserva  nel  concorso
          pubblico di cui al comma 1, lettera a),  il  personale  che
          abbia  riportato,  nel  triennio  precedente  la  data   di
          scadenza del termine per la presentazione della domanda  di
          partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare  pari
          o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non  e',  altresi',
          ammesso  ai  concorsi  il  personale  che  abbia  riportato
          sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
          ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
              4. Per la formazione della graduatoria del concorso  di
          cui al  comma  1,  lettera  b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di  servizio  e  la  maggiore  eta'
          anagrafica. 
              5. I posti rimasti scoperti  nel  concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera  b),  sono  devoluti  ai  partecipanti  al
          concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
          relazione ai punteggi conseguiti. 
              6.  Possono  essere  nominati,  a  domanda,   ispettori
          logistico-gestionali in prova,  nell'ambito  dei  posti  in
          organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare  il
          primo corso di formazione utile di cui all'articolo 80,  il
          coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,  qualora
          unico superstite, degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale
          deceduti o divenuti permanentemente  inabili  al  servizio,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          delle  attivita'  istituzionali   ovvero   delle   missioni
          internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti  di
          cui all'articolo 79,  comma  1,  e  non  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all'articolo 79, comma 3. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
          di cui al comma 1, le prove  di  esame,  le  categorie  dei
          titoli  da  ammettere  a  valutazione  e  il  punteggio  da
          attribuire  a  ciascuno  di  esse,  la  composizione  delle
          commissioni esaminatrici e i criteri  di  formazione  delle
          graduatorie finali. 
              8. Il personale gia' appartenente ai  ruoli  del  Corpo
          nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento  dei
          concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita
          all'atto dell'ammissione.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  90  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              «Art. 90 (Accesso al ruolo degli ispettori informatici) 
              1. L'accesso alla qualifica  di  ispettore  informatico
          avviene: 
              a) nel limite del 50 per cento dei  posti  disponibili,
          mediante concorso pubblico per esami,  consistenti  in  due
          prove scritte e  una  prova  orale,  con  facolta'  di  far
          precedere le prove di esame da forme  di  preselezione,  il
          cui superamento costituisce  requisito  essenziale  per  la
          successiva partecipazione al concorso medesimo; 
              b) nel limite del 50 per cento dei  posti  disponibili,
          mediante concorso interno per titoli ed esami,  consistenti
          in una prova  scritta  e  una  prova  orale,  riservato  al
          personale appartenente al ruolo  degli  operatori  e  degli
          assistenti che  abbia  maturato  sette  anni  di  effettivo
          servizio. 
              2. Nella procedura di cui al comma 1,  lettera  a),  e'
          prevista una riserva, pari a un sesto  dei  posti  messi  a
          concorso, per il  personale  appartenente  al  ruolo  degli
          operatori e degli assistenti in possesso dei  requisiti  di
          cui all'articolo 91, ad  esclusione  dei  limiti  di  eta'.
          Nella  medesima  procedura  e',  altresi',   prevista   una
          riserva, pari al 10 per cento dei posti messi  a  concorso,
          per il personale volontario del Corpo nazionale  che,  alla
          data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  di
          concorso per la presentazione della domanda di  ammissione,
          sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni  e
          abbia effettuato non meno di duecento giorni  di  servizio,
          fermi restando gli altri requisiti  previsti  dall'articolo
          91. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri
          concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 
              3. Non e' ammesso al concorso interno di cui  al  comma
          1, lettera b),  e  a  fruire  della  riserva  nel  concorso
          pubblico di cui al comma 1, lettera a),  il  personale  che
          abbia  riportato,  nel  triennio  precedente  la  data   di
          scadenza del termine per la presentazione della domanda  di
          partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare  pari
          o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non  e',  altresi',
          ammesso  ai  concorsi  il  personale  che  abbia  riportato
          sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
          ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
              4. Per la formazione della graduatoria del concorso  di
          cui al  comma  1,  lettera  b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di  servizio  e  la  maggiore  eta'
          anagrafica. 
              5. I posti rimasti scoperti  nel  concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera  b),  sono  devoluti  ai  partecipanti  al
          concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
          relazione ai punteggi conseguiti. 
              6.  Possono  essere  nominati,  a  domanda,   ispettori
          informatici in prova, nell'ambito  dei  posti  in  organico
          vacanti e disponibili, e ammessi  a  frequentare  il  primo
          corso di  formazione  utile  di  cui  all'articolo  92,  il
          coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,  qualora
          unico superstite, degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale
          deceduti o divenuti permanentemente  inabili  al  servizio,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          delle  attivita'  istituzionali   ovvero   delle   missioni
          internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti  di
          cui all'articolo 91,  comma  1,  e  non  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all'articolo 91, comma 3. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
          di cui al comma 1, le prove  di  esame,  le  categorie  dei
          titoli  da  ammettere  a  valutazione  e  il  punteggio  da
          attribuire  a  ciascuno  di  esse,  la  composizione  delle
          commissioni esaminatrici e i criteri  di  formazione  delle
          graduatorie finali. 
              8. Il personale gia' appartenente ai  ruoli  del  Corpo
          nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento  dei
          concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita
          all'atto dell'ammissione.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  102  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              «Art.   102   (Accesso   al   ruolo   degli   ispettori
          tecnico-scientifici) 
              1.    L'accesso    alla    qualifica    di    ispettore
          tecnico-scientifico avviene: 
              a) nel limite del 50 per cento dei  posti  disponibili,
          mediante concorso pubblico per esami,  consistenti  in  due
          prove scritte e  una  prova  orale,  con  facolta'  di  far
          precedere le prove di esame da forme  di  preselezione,  il
          cui superamento costituisce  requisito  essenziale  per  la
          successiva partecipazione al concorso medesimo; 
              b) nel limite del 50 per cento dei  posti  disponibili,
          mediante concorso interno per titoli ed esami,  consistenti
          in una prova  scritta  e  una  prova  orale,  riservato  al
          personale appartenente al ruolo  degli  operatori  e  degli
          assistenti  che  abbia  maturato  almeno  sette   anni   di
          effettivo servizio. 
              2. Nella procedura di cui al comma 1,  lettera  a),  e'
          prevista una riserva, pari a un sesto  dei  posti  messi  a
          concorso, per gli appartenenti al ruolo degli  operatori  e
          degli  assistenti  in  possesso  dei   requisiti   di   cui
          all'articolo 103, ad esclusione dei limiti di  eta'.  Nella
          medesima procedura e', altresi', prevista una riserva, pari
          al 10  per  cento  dei  posti  messi  a  concorso,  per  il
          personale volontario del Corpo nazionale che, alla data  di
          scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
          presentazione della domanda  di  ammissione,  sia  iscritto
          negli  appositi  elenchi  da  almeno  sette  anni  e  abbia
          effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi
          restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 103.  I
          posti riservati  non  coperti  sono  conferiti  agli  altri
          concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 
              3. Non e' ammesso al concorso interno di cui  al  comma
          1, lettera b),  e  a  fruire  della  riserva  nel  concorso
          pubblico di cui al comma 1, lettera a),  il  personale  che
          abbia  riportato,  nel  triennio  precedente  la  data   di
          scadenza del termine per la presentazione della domanda  di
          partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare  pari
          o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non  e',  altresi',
          ammesso  ai  concorsi  il  personale  che  abbia  riportato
          sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
          ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
              4. Per la formazione della graduatoria del concorso  di
          cui al  comma  1,  lettera  b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di  servizio  e  la  maggiore  eta'
          anagrafica. 
              5. I posti rimasti scoperti  nel  concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera  b),  sono  devoluti  ai  partecipanti  al
          concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
          relazione ai punteggi conseguiti. 
              6.  Possono  essere  nominati,  a  domanda,   ispettori
          tecnico-scientifici in  prova,  nell'ambito  dei  posti  in
          organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare  il
          primo corso di formazione utile di cui all'articolo 104, il
          coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,  qualora
          unico superstite, degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale
          deceduti o divenuti permanentemente  inabili  al  servizio,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          delle  attivita'  istituzionali   ovvero   delle   missioni
          internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti  di
          cui all'articolo 103, comma  1,  e  non  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all'articolo 103, comma 3. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
          di cui al comma 1, le prove  di  esame,  le  categorie  dei
          titoli  da  ammettere  a  valutazione  e  il  punteggio  da
          attribuire  a  ciascuno  di  esse,  la  composizione  delle
          commissioni esaminatrici e i criteri  di  formazione  delle
          graduatorie finali. 
              8. Il personale gia' appartenente ai  ruoli  del  Corpo
          nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento  dei
          concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita
          all'atto dell'ammissione.» 
                
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  114  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              «Art. 114 (Accesso al ruolo degli ispettori sanitari) 
              1. L'accesso  alla  qualifica  di  ispettore  sanitario
          avviene: 
              a) nel limite del 50 per cento dei  posti  disponibili,
          mediante concorso pubblico per esami,  consistenti  in  due
          prove scritte e  una  prova  orale,  con  facolta'  di  far
          precedere le prove di esame da forme  di  preselezione,  il
          cui superamento costituisce  requisito  essenziale  per  la
          successiva partecipazione al concorso medesimo; 
              b) nel limite del 50 per cento dei  posti  disponibili,
          mediante concorso interno per titoli ed esami,  consistenti
          in una prova  scritta  e  una  prova  orale,  riservato  al
          personale appartenente al ruolo  degli  operatori  e  degli
          assistenti  che  abbia  maturato  almeno  sette   anni   di
          effettivo servizio. 
              2. Nella procedura di cui al comma 1,  lettera  a),  e'
          prevista una riserva, pari a un sesto  dei  posti  messi  a
          concorso, per gli appartenenti al ruolo degli  operatori  e
          degli  assistenti  in  possesso  dei   requisiti   di   cui
          all'articolo 115, ad eccezione dei limiti  di  eta'.  Nella
          medesima procedura e', altresi', prevista una riserva, pari
          al 10  per  cento  dei  posti  messi  a  concorso,  per  il
          personale volontario del Corpo nazionale che, alla data  di
          scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
          presentazione della domanda  di  ammissione,  sia  iscritto
          negli  appositi  elenchi  da  almeno  sette  anni  e  abbia
          effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi
          restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 115.  I
          posti riservati  non  coperti  sono  conferiti  agli  altri
          concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 
              3. Non e' ammesso al concorso interno di cui  al  comma
          1, lettera b),  e  a  fruire  della  riserva  nel  concorso
          pubblico di cui al comma 1, lettera a),  il  personale  che
          abbia  riportato,  nel  triennio  precedente  la  data   di
          scadenza del termine per la presentazione della domanda  di
          partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare  pari
          o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non  e',  altresi',
          ammesso  ai  concorsi  il  personale  che  abbia  riportato
          sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
          ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
              4. Per la formazione della graduatoria del concorso  di
          cui al  comma  1,  lettera  b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di  servizio  e  la  maggiore  eta'
          anagrafica. 
              5. I posti rimasti scoperti  nel  concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera  b),  sono  devoluti  ai  partecipanti  al
          concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
          relazione ai punteggi conseguiti. 
              6.  Possono  essere  nominati,  a  domanda,   ispettori
          sanitari  in  prova,  nell'ambito  dei  posti  in  organico
          vacanti e disponibili, e ammessi  a  frequentare  il  primo
          corso di formazione  utile  di  cui  all'articolo  116,  il
          coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello,  qualora
          unico superstite, degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale
          deceduti o divenuti permanentemente  inabili  al  servizio,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          delle  attivita'  istituzionali   ovvero   delle   missioni
          internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti  di
          cui all'articolo 115, comma  1,  e  non  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all'articolo 115, comma 3. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
          di cui al comma 1, le prove  di  esame,  le  categorie  dei
          titoli  da  ammettere  a  valutazione  e  il  punteggio  da
          attribuire  a  ciascuno  di  esse,  la  composizione  delle
          commissioni esaminatrici e i criteri  di  formazione  delle
          graduatorie finali. 
              8. Il personale gia' appartenente ai  ruoli  del  Corpo
          nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento  dei
          concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita
          all'atto dell'ammissione.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              «Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra  e  dei
          capi reparto) 
              1. L'accesso alla qualifica di  capo  squadra  avviene,
          nel limite dei posti disponibili al  31  dicembre  di  ogni
          anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di
          un successivo  corso  di  formazione  professionale,  della
          durata non inferiore a tre  mesi,  riservato  al  personale
          che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del
          fuoco coordinatore. 
              2. Non e' ammesso al concorso di  cui  al  comma  1  il
          personale che abbia riportato, nel triennio  precedente  la
          data di scadenza del termine  per  la  presentazione  della
          domanda  di  partecipazione  al  concorso,   una   sanzione
          disciplinare pari o piu' grave della  sanzione  pecuniaria.
          Non e', altresi', ammesso  al  concorso  il  personale  che
          abbia  riportato  sentenza  irrevocabile  di  condanna  per
          delitto non colposo  ovvero  che  sia  stato  sottoposto  a
          misura di prevenzione. 
              3.   Per   l'ammissione   al   corso   di    formazione
          professionale,  a   parita'   di   punteggio,   prevalgono,
          nell'ordine, l'anzianita'  di  qualifica,  l'anzianita'  di
          servizio e la maggiore eta' anagrafica. 
              4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine  del
          corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina
          a capo squadra nell'ordine  della  graduatoria  finale  del
          corso, con decorrenza giuridica dal  1°  gennaio  dell'anno
          successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze
          e con decorrenza economica dal giorno successivo alla  data
          di conclusione del corso medesimo. 
              5.  L'assegnazione  dei  capi  squadra  alle  sedi   di
          servizio e' effettuata in relazione alle esigenze operative
          del  Corpo  nazionale  ed  alla  scelta  manifestata  dagli
          interessati,    nell'ambito     delle     sedi     indicate
          dall'amministrazione in proporzione alle  carenze  presenti
          negli organici. 
              6. Qualora, all'esito della  procedura  concorsuale  di
          cui al presente articolo, permangano rilevanti  carenze  di
          organico  nella  qualifica  di   capo   squadra   tali   da
          determinare criticita' nella funzionalita' del  dispositivo
          di soccorso, puo' essere espletato, ai fini della copertura
          delle suddette carenze e con le stesse modalita' di cui  al
          presente articolo, un concorso straordinario, anche su base
          provinciale, per l'accesso alla predetta qualifica  cui  e'
          ammesso a  partecipare  il  personale  che  abbia  maturato
          complessivamente almeno dieci anni  di  effettivo  servizio
          nel ruolo dei vigili del fuoco. 
              7.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento del concorso di cui al comma  1,  le  categorie
          dei titoli da ammettere  a  valutazione  e  i  punteggi  da
          attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la  composizione  della
          commissione esaminatrice, le modalita' di  svolgimento  del
          corso  di  formazione  professionale,   dell'esame   finale
          nonche' i  criteri  per  la  formazione  della  graduatoria
          finale.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 295, della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «1.-294. (Omissis) 
              295. Le assunzioni straordinarie di cui ai  commi  287,
          289 e 299, relative  al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per  cento
          dei contingenti annuali, al  personale  volontario  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo  8  marzo
          2006, n.  139,  e  successive  modificazioni,  che  risulti
          iscritto nell'apposito elenco istituito per  le  necessita'
          delle strutture centrali e periferiche del  Corpo  medesimo
          da almeno tre anni e  che  abbia  effettuato  non  meno  di
          centoventi giorni  di  servizio.  Ai  fini  delle  predette
          assunzioni, nonche' di quelle di  cui  all'articolo  19-bis
          del decreto-legge 9 febbraio 2017  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il  limite
          di   eta'   previsto   dalle   disposizioni   vigenti   per
          l'assunzione del personale volontario del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, e' eccezionalmente derogato.  Per  il
          personale volontario di eta' fino a 40 anni sono  necessari
          i  soli   requisiti   gia'   richiesti   per   l'iscrizione
          nell'apposito elenco  istituito  per  le  necessita'  delle
          strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo. Per il
          personale volontario con eta'  ricompresa  tra  i  40  anni
          compiuti e i 45 anni compiuti,  il  requisito  relativo  ai
          giorni di servizio e' elevato a 250  giorni,  ad  eccezione
          del  personale  volontario  femminile  per  cui  lo  stesso
          requisito  e'  elevato  a  150   giorni;   tale   personale
          volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere
          altresi'  effettuato  complessivamente  non  meno   di   un
          richiamo di  14  giorni  nell'ultimo  quadriennio.  Per  il
          personale  con  eta'  superiore  ai  46  anni  compiuti  il
          requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato  a  400
          giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per
          cui lo stesso requisito  e'  elevato  a  200  giorni;  tale
          personale volontario, di sesso sia maschile che  femminile,
          deve avere altresi' effettuato complessivamente non meno di
          due richiami di 14 giorni  nell'ultimo  quadriennio.  Resta
          fermo  il  possesso  degli  altri  requisiti  ordinari  per
          l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla
          normativa vigente. Con decreto  del  Ministro  dell'interno
          sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i
          criteri di verifica  dell'idoneita'  psico-fisica,  nonche'
          modalita'  abbreviate  per  il  corso  di  formazione.   Al
          personale volontario in possesso dei requisiti  di  cui  al
          presente comma, ai fini dell'assunzione per lo  svolgimento
          delle funzioni di addetto antincendio anche  ai  sensi  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato,
          a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente  per
          territorio,   l'attestato   di   idoneita'   per    addetto
          antincendio in attivita' a rischio elevato. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  79  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              «Art.  79  (Concorso  pubblico   per   l'accesso   alla
          qualifica di ispettore logistico-gestionale) 
              1.    L'accesso    alla    qualifica    di    ispettore
          logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78,  comma  1,
          lettera a), avviene mediante  concorso  pubblico  al  quale
          possono partecipare i cittadini italiani  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
              e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2.  Con  decreto   del   Ministro   dell'interno   sono
          individuate le tipologie del titolo di  studio  di  cui  al
          comma 1, lettera d), richieste  per  la  partecipazione  al
          concorso. 
              3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              4.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  82  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              -  "Art.  82.  Concorso  interno  per  l'accesso   alla
          qualifica di ispettore logistico-gestionale. 
              1.    L'accesso    alla    qualifica    di    ispettore
          logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78,  comma  1,
          lettera b), avviene mediante concorso interno al quale puo'
          partecipare  il  personale  appartenente  al  ruolo   degli
          operatori e degli  assistenti  che  abbia  maturato  almeno
          sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di
          istruzione secondaria  di  secondo  grado,  individuato  ai
          sensi dell'articolo 79, comma 2. 
              2. I  vincitori  del  concorso  interno  sono  nominati
          ispettori logistico-gestionali in prova e  sono  ammessi  a
          frequentare  un  corso  di  formazione  residenziale  della
          durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o
          le  altre  strutture  centrali  e  periferiche  del   Corpo
          nazionale. 
              3. Al termine del corso di  formazione,  gli  ispettori
          logistico-gestionali in prova che abbiano superato le prove
          d'esame ricevono  il  giudizio  di  idoneita'  al  servizio
          d'istituto formulato  dal  capo  del  Corpo  nazionale,  su
          proposta del  direttore  centrale  per  la  formazione  del
          Dipartimento. Gli  esiti  dell'esame  determinano  l'ordine
          della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri
          previsti dalla normativa vigente. 
              4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti
          le modalita' di svolgimento del  corso  di  formazione,  le
          modalita'  di  svolgimento  dell'esame  finale  nonche'   i
          criteri per la formulazione del giudizio di idoneita'. 
              5. L'assegnazione degli ispettori  logistico-gestionali
          alle sedi di  servizio  e'  effettuata  in  relazione  alla
          scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della
          graduatoria determinata ai sensi del comma  3,  nell'ambito
          delle sedi indicate dall'amministrazione." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  91  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              «Art.  91  (Concorso  pubblico   per   l'accesso   alla
          qualifica di ispettore informatico) 
              1. L'accesso alla qualifica di  ispettore  informatico,
          ai sensi dell'articolo 90, comma  1,  lettera  a),  avviene
          mediante concorso pubblico al quale possono  partecipare  i
          cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) godimento dei diritti politici; 
              b) eta' stabilita con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,  n.
          127; 
              c)  idoneita'  fisica,  psichica  e   attitudinale   al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
              d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad
          indirizzo informatico; 
              e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
          26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
              f) gli altri requisiti generali per  la  partecipazione
          ai  pubblici  concorsi  per  l'accesso  all'impiego   nella
          pubblica amministrazione. 
              2.  Con  decreto   del   Ministro   dell'interno   sono
          individuate le tipologie del titolo di  studio  di  cui  al
          comma 1, lettera d), richieste  per  la  partecipazione  al
          concorso. 
              3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai  corpi  militarmente  organizzati  o   che   abbiano
          riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
          colposo  o  che  siano  stati  sottoposti   a   misura   di
          prevenzione. 
              4.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo
          nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi  restando
          gli altri titoli  preferenziali  previsti  dall'ordinamento
          vigente." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  94  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
              «Art. 94 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica
          di ispettore informatico) 
              1. L'accesso alla qualifica di  ispettore  informatico,
          ai sensi dell'articolo 90, comma  1,  lettera  b),  avviene
          mediante concorso interno  al  quale  puo'  partecipare  il
          personale appartenente al ruolo  degli  operatori  e  degli
          assistenti  che  abbia  maturato  almeno  sette   anni   di
          effettivo servizio, in possesso di  diploma  di  istruzione
          secondaria  di  secondo  grado  ad  indirizzo   informatico
          individuato ai sensi dell'articolo 91, comma 2. 
              2. I  vincitori  del  concorso  interno  sono  nominati
          ispettori informatici in prova e sono ammessi a frequentare
          un corso di formazione residenziale  della  durata  di  tre
          mesi presso l'Istituto  superiore  antincendi  o  le  altre
          strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. 
              3. Al termine del corso di  formazione,  gli  ispettori
          informatici in prova che abbiano superato le prove  d'esame
          ricevono il giudizio di idoneita'  al  servizio  d'istituto
          formulato dal capo del Corpo  nazionale,  su  proposta  del
          direttore centrale per la formazione del Dipartimento.  Gli
          esiti dell'esame  determinano  l'ordine  della  graduatoria
          finale, fatti salvi gli ulteriori  criteri  previsti  dalla
          normativa vigente. 
              4. Con decreto del capo del dipartimento sono stabiliti
          le modalita' di svolgimento  del  corso  di  formazione,  i
          criteri per  la  formulazione  del  giudizio  di  idoneita'
          nonche' le modalita' di svolgimento dell'esame finale. 
              5. L'assegnazione degli ispettori informatici alle sedi
          di  servizio  e'  effettuata  in  relazione   alla   scelta
          manifestata  dagli  interessati  secondo   l'ordine   della
          graduatoria determinata ai sensi del comma  3,  nell'ambito
          delle sedi indicate dall'amministrazione.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4-bis  del
          decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti  in
          favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
          regione  Abruzzo  nel  mese  di  aprile  2009  e  ulteriori
          interventi urgenti di protezione civile),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77: 
              «Art. 7 (Attivita'  urgenti  della  Protezione  civile,
          delle Forze di polizia, delle Forze Armate) 
              1.-4. (Omissis) 
              4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita'  del
          Servizio  nazionale  di  protezione  civile  e  del   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa  di
          1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle
          esigenze operative del Dipartimento della protezione civile
          e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere  sulle
          maggiori entrate derivanti dal presente decreto.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 662, della
          citata legge 29 dicembre 2022, n 197: 
              «1. - 661. (Omissis) 
              662.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito  un  fondo,  con
          una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di  95
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2024  e  2025,  di
          117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959  euro  per
          l'anno 2027,  di  121.459.388  euro  per  l'anno  2028,  di
          122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410  euro  per
          l'anno 2030,  di  122.836.497  euro  per  l'anno  2031,  di
          123.523.497 euro per l'anno  2032  e  di  125.797.593  euro
          annui   a   decorrere   dall'anno   2033,   destinato    al
          finanziamento  di  assunzioni,  in  deroga  alle  ordinarie
          facolta'  assunzionali,  con  correlato   incremento,   ove
          necessario, delle dotazioni organiche, di  personale  delle
          Forze di polizia a ordinamento  civile  e  militare  e  del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  assicurando  il
          rispetto   del   principio   di   equiordinazione,   e   al
          finanziamento delle correlate  spese  di  funzionamento  in
          misura  non  superiore  al  5  per  cento  delle   predette
          disponibilita' annuali. All'attuazione del  presente  comma
          si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie,
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  su  proposta  del  Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, sentiti  il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro
          della difesa e il Ministro della giustizia. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 61,  comma  1,  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334  (Riordino  dei
          ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia  di
          Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31
          marzo 2000, n. 78): 
              «Art.  61  (Sospensione   dalla   partecipazione   agli
          scrutini) - 1. E' sospeso dagli scrutini di  promozione  il
          personale dei ruoli  delle  carriere  di  cui  al  presente
          decreto rinviato a giudizio o ammesso ai  riti  alternativi
          per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e
          c), del decreto legislativo 31 dicembre  2012,  n.  235,  e
          successive modificazioni. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  1,  del
          decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235  (Testo  unico
          delle disposizioni in  materia  di  incandidabilita'  e  di
          divieto  di  ricoprire  cariche  elettive  e   di   Governo
          conseguenti a sentenze definitive di condanna  per  delitti
          non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge
          6 novembre 2012, n. 190): 
              «Art. 10 (Incandidabilita' alle  elezioni  provinciali,
          comunali e circoscrizionali) 
              1.  Non  possono   essere   candidati   alle   elezioni
          provinciali, comunali  e  circoscrizionali  e  non  possono
          comunque  ricoprire  le   cariche   di   presidente   della
          provincia, sindaco, assessore e consigliere  provinciale  e
          comunale,   presidente   e   componente    del    consiglio
          circoscrizionale, presidente e componente del consiglio  di
          amministrazione dei consorzi, presidente e  componente  dei
          consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere
          di amministrazione e presidente delle  aziende  speciali  e
          delle istituzioni  di  cui  all'articolo  114  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente
          degli organi delle comunita' montane: 
              a) coloro che hanno riportato condanna  definitiva  per
          il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale
          o per il delitto di associazione  finalizzata  al  traffico
          illecito di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di  cui
          all'articolo 74 del testo unico approvato con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  o  per
          un delitto di cui all'articolo 73 del  citato  testo  unico
          concernente la produzione o il traffico di dette  sostanze,
          o   per   un   delitto   concernente   la    fabbricazione,
          l'importazione,  l'esportazione,  la  vendita  o  cessione,
          nonche', nei  casi  in  cui  sia  inflitta  la  pena  della
          reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
          e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti,  o
          per  il  delitto  di  favoreggiamento  personale  o   reale
          commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 
              b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i
          delitti, consumati o tentati,  previsti  dall'articolo  51,
          commi 3-bis e 3-quater, del  codice  di  procedura  penale,
          diversi da quelli indicati alla lettera a); 
              c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i
          delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,
          317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320,  321,
          322, 322-bis, 323,  325,  326,  331,  secondo  comma,  334,
          346-bis del codice penale; 
              d)  coloro  che  sono  stati  condannati  con  sentenza
          definitiva  alla  pena  della  reclusione  complessivamente
          superiore a sei mesi per uno o piu'  delitti  commessi  con
          abuso dei poteri o con violazione dei  doveri  inerenti  ad
          una pubblica funzione o a un pubblico servizio  diversi  da
          quelli indicati nella lettera c); 
              e)  coloro  che  sono  stati  condannati  con  sentenza
          definitiva  ad  una  pena  non  inferiore  a  due  anni  di
          reclusione per delitto non colposo; 
              f) coloro nei cui confronti il tribunale ha  applicato,
          con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in
          quanto indiziati di appartenere ad una  delle  associazioni
          di cui all'articolo 4,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
              (Omissis).» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
          1981,  n.  737,  recante  «Sanzioni  disciplinari  per   il
          personale  dell'Amministrazione  di  pubblica  sicurezza  e
          regolamentazione dei relativi procedimenti»  e'  pubblicato
          in Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1981, n. 342. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8-bis, comma 2, del
          decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Testo unico delle
          disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di
          ricoprire cariche  elettive  e  di  Governo  conseguenti  a
          sentenze definitive di condanna per delitti non colposi,  a
          norma dell'articolo 1, comma 63,  della  legge  6  novembre
          2012, n. 190): 
              «Art. 8-bis. (Qualifiche degli  appartenenti  al  Corpo
          della guardia di finanza) 
              1. (Omissis) 
              2. Agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite
          le  qualifiche  di  ufficiale   di   polizia   giudiziaria,
          ufficiale  di  polizia  tributaria  e  agente  di  pubblica
          sicurezza. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 49,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199: 
              «Art. 49 (Posizione  di  Stato  dei  frequentatori  dei
          corsi per il conferimento della nomina a maresciallo) 
              1. (Omissis) 
              2. I frequentatori del corso di cui al comma 1, lettere
          a) e b): 
              contraggono una ferma volontaria di quattro  anni,  con
          decorrenza dalla data di arruolamento; 
              al termine del  corso,  i  dichiarati  idonei,  vengono
          nominati maresciallo  in  ferma  volontaria  e  inviati  ai
          reparti di impiego. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  29-bis,  comma  1,
          del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino  del
          reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
          degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
          dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78): 
              «Art. 29-bis (Ufficiali in soprannumero agli  organici)
          - 1. Fermi restando i  collocamenti  in  soprannumero  agli
          organici previsti da altre fonti normative, possono  essere
          altresi'  collocati  in  soprannumero  agli  organici,  nel
          numero massimo  di  venticinque  unita'  e,  comunque,  nel
          limite di spesa annuale di 790.000 euro, gli ufficiali  del
          Corpo della guardia di  finanza  da  distaccare  presso  le
          Forze  armate  e  le  altre  Forze  di  polizia  ovvero  da
          impiegare per esigenze delle  altre  amministrazioni  dello
          Stato. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  6-decies,
          del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, 225  convertito,
          con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10: 
              «Art. 2 (Proroghe onerose di termini) 
              1.-6-novies. (Omissis) 
              6-decies. Al fine di completare l'azione  di  contrasto
          della criminalita'  organizzata  e  di  tutte  le  condotte
          illecite,  anche  transnazionali,  ad  essa  riconducibili,
          nonche'   al   fine   di   incrementare   la   cooperazione
          internazionale  di  polizia,  anche  in  attuazione   degli
          impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione
          europea   ovvero   in   esecuzione   degli    accordi    di
          collaborazione con i Paesi  interessati,  a  decorrere  dal
          termine di proroga fissato dall'articolo 1,  comma  1,  del
          presente decreto, il Dipartimento della pubblica  sicurezza
          puo' inviare presso le rappresentanze  diplomatiche  e  gli
          uffici consolari,  secondo  le  procedure  e  le  modalita'
          previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della
          Repubblica  5   gennaio   1967,   n.   18,   e   successive
          modificazioni,  funzionari  della  Polizia   di   Stato   e
          ufficiali dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
          guardia di finanza in qualita' di esperti per la sicurezza,
          nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui  al
          comma 6-quaterdecies, comprese le venti unita'  di  esperti
          di cui all'articolo 11 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.  A
          tali fini il contingente previsto dal citato articolo  168,
          comprensivo delle predette venti unita', e' aumentato delle
          ulteriori unita' riservate agli esperti  per  la  sicurezza
          nominati ai sensi del presente comma. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto  del
          Ministro dell'interno 30 marzo 2016,  n.  104  (Regolamento
          concernente l'istituzione della nuova  figura  dell'esperto
          per la sicurezza): 
              «Art. 3 (Numero degli esperti per la sicurezza) - 1. Il
          numero degli esperti per la sicurezza  e'  determinato  nel
          limite massimo  di  cinquanta  unita',  comprese  le  venti
          unita' di esperti di cui  all'articolo  11,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309 e comunque entro il limite  delle  risorse  disponibili
          sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, ai  sensi
          dell'articolo  11,  comma  5,  del   citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 309 del 1990 e di quelle di cui
          all'articolo 2, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge  29
          dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge  26  febbraio
          2011, n. 10.» 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 607, della  legge
          30 dicembre 2021, n. 234, si vedano i riferimenti normativi
          all'articolo 3.