Art. 15 Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria 1. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato: a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3 ((annesso al presente decreto)); b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 4 ((annesso al presente decreto)); c) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 5 ((annesso al presente decreto)); d) secondo le modifiche delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c), e' conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2023, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 2. Alle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza ((sono preposti)), con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica, come modificata dal comma 1, lettera a). 3. ((Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo)) 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al comma 2, le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. Il medesimo regolamento prevede, con effetto ((dalla data della sua entrata in vigore)), l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 2. 4. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attivita' criminali, la Polizia di Stato e' autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 302 unita' come di seguito indicato: a) non prima del 1° settembre 2023, n. 17 unita' nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario; b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8 unita' nella carriera dei funzionari tecnici di polizia, qualifica di commissario tecnico, di cui n. 3 unita' del ruolo ingegneri, n. 3 unita' del ruolo fisici e n. 2 unita' del ruolo psicologi; c) non prima del 1° settembre 2023, n. 18 unita' nel ruolo degli ispettori tecnici; d) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unita' nel ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia; e) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unita' nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia; f) non prima del 1° settembre 2025, n. 9 unita' nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici; g) non prima del 1° settembre 2026, n. 50 unita' nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia; h) non prima del 1° settembre 2027, n. 70 unita' nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia; i) non prima del 1° settembre 2028, n. 30 unita' nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia. ((4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia e' autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.)) 5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023, pari a euro 8.634.295 per l'anno 2024, pari a euro 9.883.009 per l'anno 2025, pari a euro 13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per l'anno 2027, pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a euro 22.685.985 per l'anno 2029, pari a euro 22.570.141 per l'anno 2030, pari a euro 22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per l'anno 2032, pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a euro 24.010.181 per l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per l'anno 2035, pari a euro 24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per l'anno ((2037 e pari a euro)) 24.472.253 ((annui a decorrere dall'anno)) 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22. 6. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per l'anno 2024, pari a euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040 per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno 2027, pari a euro 783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari a euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900 per l'anno 2031, pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400 per l'anno 2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a euro 668.400 per l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900 per l'anno ((2037 e pari a euro)) 668.400 ((annui a decorrere dall'anno 2038)), si fa fronte ai sensi del comma 22. 7. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 800: 1) al comma 2, le parole: «30.956 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «30.975 unita'»; 2) al comma 4, le parole: «60.653 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «60.959 unita'»; b) all'articolo 829, comma 1: 1) all'alinea, le parole: «94 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «124 unita'»; 2) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: «b-bis) ispettori: 103»; 3) dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente: «b-ter) appuntati e carabinieri: 3». 8. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attivita' criminali, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unita' come di seguito indicato: a) non prima del 1° settembre 2023, n. 16 unita' nella categoria ufficiali, ruolo tecnico; b) non prima del 1° settembre 2023, n. 27 unita' nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute; c) non prima del 1° settembre 2023, n. 3 unita' nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute; d) non prima del 1° settembre 2023, n. 19 unita' nel ruolo ispettori; e) non prima del 1° settembre 2023, n. 306 unita' nel ruolo appuntati e carabinieri. 9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a euro 2.811.991 per l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per l'anno ((2032 e pari a euro)) 18.642.097 ((annui a decorrere dall'anno)) 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22. 10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 8, pari a euro ((828.567 per l'anno 2023 e a euro)) 259.700 ((annui a decorrere dall'anno)) 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. 11. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza: a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: «1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.894 unita'.»; b) al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' incrementato di 24 unita' per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 12. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attivita' criminali, il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 289 unita' come di seguito indicato: a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unita' nel ruolo appuntati e finanzieri; b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unita' nel ruolo appuntati e finanzieri; c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unita' nel ruolo appuntati e finanzieri; d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unita' nel ruolo appuntati e finanzieri. 13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 760.404 per l'anno 2023, pari a euro 3.070.518 per l'anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari a euro 9.688.624 per l'anno 2026, pari a euro 12.294.026 per l'anno 2027, pari a euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a euro 12.955.416 per l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per l'anno 2030, pari a euro 14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per l'anno 2032, pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a euro 14.130.833 per l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per l'anno 2035, pari a euro 13.762.422 per l'anno ((2036 e pari a euro)) 13.678.395 ((annui a decorrere dall'anno)) 2037, si fa fronte ai sensi del comma 22. 14. Per le spese di funzionamento connesse alle ((disposizioni)) di cui al comma 12, pari a euro 132.459 per l'anno 2023, pari a euro 170.959 per l'anno 2024, pari a euro 291.342 per l'anno 2025, pari a euro 356.050 per l'anno ((2026 e pari a euro) 202.300 ((annui a decorrere dall'anno)) 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22. 15. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il capo II, e' inserito il seguente: «CAPO II-bis CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA Art. 19-bis (Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. La carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue: a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione; b) medico principale; c) medico capo; d) medico superiore; e) primo dirigente medico; f) dirigente superiore medico. 2. La dotazione organica e' fissata nella tabella D-bis allegata al presente decreto. 3. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici e' quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto. 4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attivita' libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute. Art. 19-ter (Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. I medici del Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni: a) provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio; b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria; c) svolgono attivita' di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed attivita' di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, ((del medesimo decreto legislativo)); d) svolgono attivita' di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente; e) ((ferme restando le disposizioni dell'articolo)) 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali; f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorche' vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria; g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia penitenziaria, attivita' didattica nel settore di competenza. 2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico. 3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite. 4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.»; b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis e D-ter di cui agli allegati 6 e 7 ((annessi al presente decreto)). 16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15, capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro 178.000 per l'anno 2023 e pari a euro 288.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei medici del Corpo della polizia penitenziaria, come rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del comma 15, il Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai limiti delle facolta' assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente, come di seguito indicato: a) non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unita' nella qualifica di medico; b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unita' nella qualifica di medico; c) non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unita' nella qualifica di medico; d) non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unita' nella qualifica di medico. 17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 245.797 per l'anno 2023, pari a euro 3.201.388 per l'anno 2024, pari a euro 3.381.262 per l'anno 2025, pari a euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari a euro 5.485.630 per l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2030, pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031, pari a euro 6.266.675 per l'anno 2032, pari a euro 6.272.727 per l'anno 2033, pari a euro 6.339.297 per l'anno 2034, pari a euro 6.446.629 per l'anno 2035, pari a euro 7.706.292 per l'anno 2036, pari a euro 7.769.140 per l'anno 2037, pari a euro 7.839.726 per l'anno 2038, pari a euro 7.692.902 per l'anno 2039, pari a euro 7.968.337 per l'anno 2040, pari a euro 8.583.900 per l'anno ((2041 e pari a euro)) 8.594.481 ((annui a decorrere dall'anno)) 2042, si fa fronte ai sensi del comma 22. 18. Per le spese di funzionamento connesse alle ((disposizioni)) di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 127.500 per l'anno 2023, pari a euro 49.725 per l'anno 2024, pari a euro 49.725 per l'anno 2025, pari a euro 129.725 per l'anno 2026, pari a euro 80.925 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per l'anno 2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2039, pari a euro 104.025 per l'anno ((2040 e pari a euro)) 99.450 ((annui a decorrere dall'anno)) 2041, si fa fronte ai sensi del comma 22. 19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di ((prevenzione degli incendi)) e di lotta attiva agli incendi boschivi: a) e' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di ((617 unita')), come di seguito indicato: 1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447 unita', di cui 110 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 100 unita' nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 30 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 66 unita' nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 60 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 80 unita' nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 1 unita' nella qualifica di dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti tecnico-professionali; ((1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unita' nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di n. 1 unita' nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative;)) 2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unita', di cui 12 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unita' nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unita' nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 29 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unita' nelle qualifiche iniziali ((dei ruoli)) dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unita' del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 7 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unita' del ruolo dei direttivi tecnico-professionali, 1 unita' nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unita' nella qualifica di primo dirigente che espleta funzioni operative, 1 unita' nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unita' nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative, e 7 unita' nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unita' nella qualifica di primo dirigente tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli e' modificata di un numero corrispondente di unita'; c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: «Dirigenti con funzioni operative» sono aggiunte, in fine, le seguenti «e funzioni tecnico-professionali» e alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Comandante dei vigili del fuoco di Roma.»; d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale.»; e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022((, e, per il rimanente 30 per cento,)) mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della ((legge 27 dicembre 2017, n. 205)), relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; f) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), numero 2), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco puo' avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; h) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera a), numero 2), avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; i) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera a), avvengono secondo le modalita' di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di cui alla lettera a) avvengono nei limiti e secondo le modalita' previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per i contingenti relativi ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria, nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti; m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra di cui alla lettera a) avvengono con le modalita' di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; n) e' inoltre autorizzata, non prima del 1° settembre 2023, l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di 404 unita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 136 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 24 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 176 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, 8 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti; o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla lettera n), avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della ((legge 27 dicembre 2017, n. 205)), relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalita' di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di cui alla lettera n), avvengono per 128 unita' mediante concorso pubblico secondo le modalita' di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per 48 unita' mediante concorso interno secondo le modalita' di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di 48 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti; r) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalita' di cui agli articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti. 20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per l'anno 2023, ((pari a euro 42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per l'anno 2025, pari a euro 53.612.852 per l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro 54.853.460 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030, pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035 e pari a euro 56.187.061 annui a decorrere dall'anno 2036)), si fa fronte ai sensi del comma 22. 21. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari a euro 1.201.000 per l'anno ((2026 e pari a euro)) 1.019.000 (annui a decorrere dall'anno)) 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22. ((22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031, a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro 123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a euro 124.100.556 per l'anno 2041 e a euro 124.111.137 annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.)) 23. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235». 24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15: 1) al primo comma, le parole: «dai sindacati di polizia piu' rappresentativi della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale»; 2) al terzo comma, la parola: «piu'» e' soppressa; b) all'articolo 16: 1) al quarto comma, alla lettera c), la parola: «piu'» e' soppressa; 2) all'ottavo comma, alla lettera c), le parole: «dai sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale». 25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, e' autorizzata, per l'anno 2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unita' di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A tal fine e' autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro ((nel 2032 e)) 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 ((e di euro)) 8.000 annui a decorrere dal 2024. 26. Fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore ad anni 28; b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al relativo albo professionale. 27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono: a) nominati marescialli con anzianita' relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di appartenenza in possesso della medesima anzianita' giuridica di grado; b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalita' di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonche' la disciplina dei casi di mancato superamento del medesimo corso; c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, con vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo Servizio sanitario. 28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 25 del presente articolo, collocato in soprannumero ((negli organici)) del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e, in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il medesimo personale contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento. 29. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995. 30. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «quindici unita'» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque unita'»; b) le parole «531.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «790.000 euro». 31. Per le medesime finalita' di cui al comma 19, al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni: a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati; b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative e' ridotta di trenta unita' e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative e' incrementata di trenta unita' nella qualifica di primo dirigente; 2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali e' ridotta di sedici unita' e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali e' incrementata di sedici unita' nella qualifica di primo dirigente; 3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie e' ridotta di sei unita' e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie e' incrementata di sei unita' nella qualifica di primo dirigente; 4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche e' ridotta di tre unita' e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche e' incrementata di tre unita' nella qualifica di primo dirigente; c) alla tabella B, alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, le parole: «nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,». 32. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il comma 20 e' ((abrogato)). 33. Le disposizioni di cui ai commi 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023. 34. Per l'attuazione del comma 31 e' autorizzata la spesa di euro 1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481 ((per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026)), di euro 3.804.897 per l'anno 2027 e di euro 3.810.062 ((annui a decorrere dall'anno)) 2028. 35. Le risorse destinate alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 6-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono incrementate di 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dal 2024, fermo restando il contingente previsto dall'articolo 3 del ((regolamento di cui al)) decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2016, n. 104. 36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30, ((34 e 35)), pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337 euro per l'anno 2028, 5.553.337 euro per l'anno 2029, 5.553.337 euro per l'anno 2030, 5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528 euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756 euro per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337 euro per l'anno 2028, 4.645.337 euro per l'anno 2029, 4.645.337 euro per l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ((per 450.000 euro)) per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000 euro per l'anno 2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Riferimenti normativi - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 10 giugno 1982, n. 158, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale,10 giugno 1982, n. 158, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 10 giugno 1982, n. 158, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 961-bis della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «1.-961. (Omissis) 961-bis. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato: a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 10 annesso alla presente legge; b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 11 annesso alla presente legge; c) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la parola: "185" sono aggiunte le seguenti: "(190 a decorrere dal 31 dicembre 2025)"; d) le modifiche alle dotazioni organiche previste per le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di vice questore aggiunto ai sensi della lettera a) del presente comma sono effettuate gradualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 961, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui e' conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2022, il piano programmatico pluriennale adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), numero 7), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, con decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021. Nello stesso piano programmatico pluriennale contenuto nel decreto da adottare ai sensi del primo periodo della presente lettera e' riportato, altresi', il complesso delle modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c). (Omissis).» - Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 4. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante «Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 5 giugno 2001, n. 128. - Si riporta il testo dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «Art. 66 (Turn over) 1.-9. (Omissis) 9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. 10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. (Omissis).» - Per il testo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199: «Art. 3 (Consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri") 1. Tenuto conto della forza organica del ruolo Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di finanza indicata nella tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217 e del riordino dei ruoli di cui al presente decreto, la consistenza organica del ruolo "appuntati e finanzieri", alla data del 1° gennaio 2017, e' pari a 23.313 unita'. 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 24.263 unita'. 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.605 unita'. 1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.894 unita'.» - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199: «Art. 7 (Modalita' dei concorsi) 1. (Omissis) 2. Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino e della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo della guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per le predette specialita' nel limite massimo di 180 unita' annuali, ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 3. (Omissis).» - Il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «»Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266, e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 8 giugno 2000, n. 132. - Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria): «Art. 5 (Compiti istituzionali) 1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonche' dalle altre leggi e regolamenti. 2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale; garantisce l'ordine e tutela la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attivita' di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 4. Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza. Collabora con la magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nonche' delle Procure generali presso le Corti di appello. 3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono essere impiegati in attivita' amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di istituto. 4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attivita' amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attivita', continua, salve eventuali esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attivita' nelle quali e' impiegato. 5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica, nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative, contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche.» - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266): «Art. 6 (Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria ricoprono gli incarichi di cui al presente articolo svolgendo i relativi compiti con proporzionata responsabilita' decisionale e apporto professionale. 2. Ai funzionari con qualifica di commissario sono conferiti gli incarichi di: vicecomandante di reparto di istituto penitenziario; coordinatore di nucleo locale traduzione e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico non superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione della giustizia minorile e di comunita'. 3. Ai funzionari con qualifica di commissario capo sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di terzo livello e di istituto penale per i minorenni di terzo livello; vice comandante di reparto di istituto penitenziario di secondo livello; coordinatore di nucleo locale traduzioni e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita'. 4. Ai funzionari con qualifica di dirigente aggiunto sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di secondo livello e di istituto penale per i minorenni di secondo livello; vice comandante di reparto di istituto penitenziario di primo livello; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante di reparto negli istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria; direttore di sezione degli uffici, servizi e scuole della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita'. 5. Ai funzionari con qualifica di dirigente sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di primo livello, comandante di reparto di istituto penale per i minorenni di primo livello; vicecomandante di reparto e presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante di reparto nelle scuole dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita' non sede di incarico superiore; direttore di sezione di maggiore rilevanza degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita'; comandante di nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna e di comunita'. 6. Ai funzionari con qualifica di primo dirigente sono conferiti gli incarichi di: direttore di istituto di istruzione; comandante di reparto della scuola superiore dell'esecuzione penale; direttore dell'ufficio sicurezza personale e vigilanza; comandante del nucleo investigativo centrale; capo della segreteria tecnica del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore del gruppo operativo mobile; comandante di reparto di istituto penitenziario sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o cittadino di maggiore rilevanza; direttore di divisione nelle direzioni generali della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita' e nei provveditorati regionali; vice direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore dell'area sicurezza nei centri per la giustizia minorile e comandante di nucleo negli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e di comunita'; vice consigliere ministeriale presso il vice capo e i direttori generali dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunita'. 7. Ai funzionari con qualifica di dirigente superiore sono conferiti gli incarichi di: vice direttore generale delle specialita' del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale del personale e delle risorse; vice direttore generale della formazione; direttore del gruppo operativo mobile; direttore degli uffici sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore del servizio sicurezza dell'ufficio del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. 8. Ai funzionari con qualifica di dirigente generale sono attribuiti gli incarichi di: direttore generale delle specialita' del Corpo di polizia penitenziaria; direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. 9. Ai funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di primo dirigente inclusa, sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualita' di comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attivita' di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate. Sovrintende altresi' all'organizzazione dei servizi ed all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneita' delle caserme, delle mense, dell'armamento e dell'equipaggiamento. 11. Il predetto personale, in qualita' di responsabile del nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo al quale e' preposto anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite, secondo le competenze, dal direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni del rispettivo provveditorato regionale o dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attivita' di competenza del nucleo, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati. Sovrintende altresi' all'organizzazione dei servizi ed all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneita' dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei mezzi di trasporto in dotazione. 12. I funzionari del Corpo di polizia penitenziaria svolgono, altresi', compiti di formazione, istruzione e addestramento del personale e di direttore dei poligoni di tiro. Essi possono essere destinati, in relazione alla qualifica rivestita, ad organismi interforze.» - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17 (Regolamenti) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 6, primo comma, lettera z) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale): «Art. 6 (Competenze dello Stato) Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti; b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonche' gli interventi contro le epidemie e le epizoozie; c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialita' medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario; d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni gia' conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685; e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi; f) l'elencazione e la determinazione delle modalita' di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonche' degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari; g) gli standards dei prodotti industriali; h) la determinazione di indici di qualita' e di salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari; i) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico; k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive; l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644; m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione; o) l'Istituto superiore di sanita', secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente legge; p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla presente legge; q) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonche' dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie; r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia e all'estero dagli operatori sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come titolo nei concorsi stessi; s) gli ordini e i collegi professionali; t) il riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicita' relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario; u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti; v); z) i servizi sanitari istituiti per i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente." - Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): «Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente) 1. Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. 2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attivita'. 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresi' necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro». 4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.» - Si riporta il testo dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395): «Art. 56 (Accertamenti medico-legali) 1. Nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali e le relative procedure previste per gli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia. 1-bis. Il personale di Polizia penitenziaria, che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile il certificato medico recante la prognosi, nonche', alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche', nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. E' assicurata l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facolta' dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme in vigore. 2. Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094. 3. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 4. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare." - Si riporta il testo dell'articolo 186 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 186 (Promozione alla qualifica di dirigente superiore sanitario) 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore sanitario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente sanitario che, alla predetta data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. 2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.» - Si riporta il testo dell'articolo 196 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 196 (Promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo) 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo che, alla predetta data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. 2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.» - Si riporta il testo dell'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252): «Art. 151 (Nomina a dirigente generale) 1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilita' di organico. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, su designazione del consiglio di amministrazione, e' costituita, con cadenza biennale, la commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, composta dal capo del Dipartimento che la presiede, dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in servizio presso le strutture periferiche, scelti secondo il criterio della rotazione. Con il medesimo decreto sono individuati, tra i dirigenti generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio presso le strutture periferiche. 3. La commissione consultiva individua, nella misura pari a due volte il numero dei posti disponibili, con un minimo di tre unita', il personale in possesso della qualifica di dirigente superiore idoneo alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali, nonche' dell'attitudine ad assolvere le piu' elevate funzioni connesse alla qualifica superiore. 4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso. 5. Il Ministro dell'interno individua, tra i dirigenti superiori indicati dalla commissione, quelli da proporre al Consiglio dei ministri. 5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale.» - Il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2022, n. 34, recante «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trecento posti di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 16 del 25 febbraio 2022. - Si riporta il testo degli articoli 33 e 34 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: "Art. 33 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco) - 1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, risultino posti vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile puo' avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; e) licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validita' per le specifiche categorie di aeromobile; f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. I vincitori del concorso sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile. 5. I piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato e' dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalita' di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalita' di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso." "Art. 34 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di specialista di aeromobile vigile del fuoco) 1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 32, commi 5 e 6, risultino posti vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile puo' avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; e) licenza di manutenzione aeronautica (LMA) rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA), in corso di validita' per le specifiche categorie di aeromobile; f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. I vincitori del concorso sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile. 5. Gli specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato e' dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalita' di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalita' di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.". - Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 32 (Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli specialisti di aeromobile) 1. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basico per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. 2. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validita' per le specifiche categorie di aeromobile, nonche' di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 1. 3. Non e' ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 5. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basico necessario per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. 6. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza di manutenzione aeronautica (LMA), rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA), in corso di validita' per le specifiche categorie di aeromobile, nonche' di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 5. 7. Non e' ammesso alle selezioni di cui ai commi 5 e 6 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 8. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, basico e avanzato, le modalita' di svolgimento della prova di fine corso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali. 10. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, accede al ruolo dei piloti di aeromobile o al ruolo degli specialisti di aeromobile, e' attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo di provenienza, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio gia' maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.» - Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 35 (Accesso al ruolo degli elisoccorritori) 1. L'accesso al ruolo degli elisoccorritori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4. 2. Non e' ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalita' di svolgimento del corso di formazione professionale; le modalita' di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale. 5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo degli elisoccorritori e' attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio gia' maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.» - Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 20 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi) 1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facolta' di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d); f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente." - Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 23 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi) 1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-professionale, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno. 2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori antincendi in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il corso e' preordinato alla formazione tecnico-professionale. Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione. 3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova che abbiano superato l'esame finale ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, e conseguono la nomina a ispettori antincendi. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. 4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita'. 5. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.» - Si riporta il testo dell'articolo 78 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 78 (Accesso al ruolo degli ispettori logistico-gestionali) 1. L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale avviene: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio. 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79, ad esclusione dei limiti di eta'. Nella medesima procedura e', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 79. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori logistico-gestionali in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 80, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 79, comma 3. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali. 8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.» - Si riporta il testo dell'articolo 90 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 90 (Accesso al ruolo degli ispettori informatici) 1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico avviene: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato sette anni di effettivo servizio. 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91, ad esclusione dei limiti di eta'. Nella medesima procedura e', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 91. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori informatici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 92, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 91, comma 3. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali. 8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.» - Si riporta il testo dell'articolo 102 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 102 (Accesso al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici) 1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico avviene: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio. 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, ad esclusione dei limiti di eta'. Nella medesima procedura e', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 103. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori tecnico-scientifici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 104, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 103, comma 3. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali. 8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.» - Si riporta il testo dell'articolo 114 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 114 (Accesso al ruolo degli ispettori sanitari) 1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario avviene: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio. 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 115, ad eccezione dei limiti di eta'. Nella medesima procedura e', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 115. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori sanitari in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 116, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 115, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 115, comma 3. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali. 8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.» - Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto) 1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore. 2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 5. L'assegnazione dei capi squadra alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alle esigenze operative del Corpo nazionale ed alla scelta manifestata dagli interessati, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione in proporzione alle carenze presenti negli organici. 6. Qualora, all'esito della procedura concorsuale di cui al presente articolo, permangano rilevanti carenze di organico nella qualifica di capo squadra tali da determinare criticita' nella funzionalita' del dispositivo di soccorso, puo' essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalita' di cui al presente articolo, un concorso straordinario, anche su base provinciale, per l'accesso alla predetta qualifica cui e' ammesso a partecipare il personale che abbia maturato complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalita' di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonche' i criteri per la formazione della graduatoria finale.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): «1.-294. (Omissis) 295. Le assunzioni straordinarie di cui ai commi 287, 289 e 299, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Ai fini delle predette assunzioni, nonche' di quelle di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di eta' previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' eccezionalmente derogato. Per il personale volontario di eta' fino a 40 anni sono necessari i soli requisiti gia' richiesti per l'iscrizione nell'apposito elenco istituito per le necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo. Per il personale volontario con eta' ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a 250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito e' elevato a 150 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresi' effettuato complessivamente non meno di un richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Per il personale con eta' superiore ai 46 anni compiuti il requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a 400 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito e' elevato a 200 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresi' effettuato complessivamente non meno di due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Resta fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell'idoneita' psico-fisica, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione. Al personale volontario in possesso dei requisiti di cui al presente comma, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato, a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per territorio, l'attestato di idoneita' per addetto antincendio in attivita' a rischio elevato. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 79 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 79 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale) 1. L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie del titolo di studio di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente." - Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: - "Art. 82. Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale. 1. L'accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, individuato ai sensi dell'articolo 79, comma 2. 2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori logistico-gestionali in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. 3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori logistico-gestionali in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. 4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione, le modalita' di svolgimento dell'esame finale nonche' i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita'. 5. L'assegnazione degli ispettori logistico-gestionali alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione." - Si riporta il testo dell'articolo 91 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 91 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico) 1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico; e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie del titolo di studio di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente." - Si riporta il testo dell'articolo 94 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 94 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore informatico) 1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico individuato ai sensi dell'articolo 91, comma 2. 2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori informatici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. 3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori informatici in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. 4. Con decreto del capo del dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita' nonche' le modalita' di svolgimento dell'esame finale. 5. L'assegnazione degli ispettori informatici alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.» - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77: «Art. 7 (Attivita' urgenti della Protezione civile, delle Forze di polizia, delle Forze Armate) 1.-4. (Omissis) 4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita' del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 662, della citata legge 29 dicembre 2022, n 197: «1. - 661. (Omissis) 662. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di 122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche, di personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione, e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilita' annuali. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78): «Art. 61 (Sospensione dalla partecipazione agli scrutini) - 1. E' sospeso dagli scrutini di promozione il personale dei ruoli delle carriere di cui al presente decreto rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, e successive modificazioni. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190): «Art. 10 (Incandidabilita' alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunita' montane: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c); e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (Omissis).» - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante «Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1981, n. 342. - Si riporta il testo dell'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190): «Art. 8-bis. (Qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza) 1. (Omissis) 2. Agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 49, comma 2, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199: «Art. 49 (Posizione di Stato dei frequentatori dei corsi per il conferimento della nomina a maresciallo) 1. (Omissis) 2. I frequentatori del corso di cui al comma 1, lettere a) e b): contraggono una ferma volontaria di quattro anni, con decorrenza dalla data di arruolamento; al termine del corso, i dichiarati idonei, vengono nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati ai reparti di impiego. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78): «Art. 29-bis (Ufficiali in soprannumero agli organici) - 1. Fermi restando i collocamenti in soprannumero agli organici previsti da altre fonti normative, possono essere altresi' collocati in soprannumero agli organici, nel numero massimo di venticinque unita' e, comunque, nel limite di spesa annuale di 790.000 euro, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero da impiegare per esigenze delle altre amministrazioni dello Stato. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6-decies, del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, 225 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10: «Art. 2 (Proroghe onerose di termini) 1.-6-novies. (Omissis) 6-decies. Al fine di completare l'azione di contrasto della criminalita' organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonche' al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in qualita' di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al comma 6-quaterdecies, comprese le venti unita' di esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168, comprensivo delle predette venti unita', e' aumentato delle ulteriori unita' riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del presente comma. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2016, n. 104 (Regolamento concernente l'istituzione della nuova figura dell'esperto per la sicurezza): «Art. 3 (Numero degli esperti per la sicurezza) - 1. Il numero degli esperti per la sicurezza e' determinato nel limite massimo di cinquanta unita', comprese le venti unita' di esperti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e comunque entro il limite delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 e di quelle di cui all'articolo 2, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.» - Per il testo dell'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 3.