Art. 15
Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli
organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di
personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia
penitenziaria
1. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di
Stato:
a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla tabella A di
cui all'allegato 3 ((annesso al presente decreto));
b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita dalla tabella A di
cui all'allegato 4 ((annesso al presente decreto));
c) la tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e' sostituita dalla tabella A di
cui all'allegato 5 ((annesso al presente decreto));
d) secondo le modifiche delle dotazioni organiche di cui alle
lettere a), b) e c), e' conseguentemente rielaborato, entro l'anno
2023, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre
2021, n. 234.
2. Alle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza ((sono
preposti)), con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica
sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica, come
modificata dal comma 1, lettera a).
3. ((Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo)) 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al
comma 2, le necessarie modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. Il medesimo regolamento prevede,
con effetto ((dalla data della sua entrata in vigore)), l'abrogazione
delle disposizioni di cui allo stesso comma 2.
4. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del
territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di
contrasto delle attivita' criminali, la Polizia di Stato e'
autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di un
contingente massimo di complessive 302 unita' come di seguito
indicato:
a) non prima del 1° settembre 2023, n. 17 unita' nella carriera
dei funzionari di polizia, qualifica di commissario;
b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8 unita' nella carriera
dei funzionari tecnici di polizia, qualifica di commissario tecnico,
di cui n. 3 unita' del ruolo ingegneri, n. 3 unita' del ruolo fisici
e n. 2 unita' del ruolo psicologi;
c) non prima del 1° settembre 2023, n. 18 unita' nel ruolo degli
ispettori tecnici;
d) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unita' nel ruolo degli
ispettori che espletano funzioni di polizia;
e) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unita' nel ruolo degli
agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
f) non prima del 1° settembre 2025, n. 9 unita' nel ruolo degli
agenti e assistenti tecnici;
g) non prima del 1° settembre 2026, n. 50 unita' nel ruolo degli
agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
h) non prima del 1° settembre 2027, n. 70 unita' nel ruolo degli
agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
i) non prima del 1° settembre 2028, n. 30 unita' nel ruolo degli
agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia.
((4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi
di polizia e' autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo
scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei
non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 20
maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia
di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o
quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni
intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del
relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66,
commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.))
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4,
pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023, pari a euro 8.634.295 per
l'anno 2024, pari a euro 9.883.009 per l'anno 2025, pari a euro
13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per l'anno 2027,
pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a euro 22.685.985 per
l'anno 2029, pari a euro 22.570.141 per l'anno 2030, pari a euro
22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per l'anno 2032,
pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a euro 24.010.181 per
l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per l'anno 2035, pari a euro
24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per l'anno ((2037
e pari a euro)) 24.472.253 ((annui a decorrere dall'anno)) 2038, si
fa fronte ai sensi del comma 22.
6. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al
comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per
l'anno 2024, pari a euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040
per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno 2027, pari a euro
783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari a
euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900 per l'anno 2031,
pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400 per l'anno
2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a euro 668.400 per
l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900
per l'anno ((2037 e pari a euro)) 668.400 ((annui a decorrere
dall'anno 2038)), si fa fronte ai sensi del comma 22.
7. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei
carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 800:
1) al comma 2, le parole: «30.956 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «30.975 unita'»;
2) al comma 4, le parole: «60.653 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «60.959 unita'»;
b) all'articolo 829, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «94 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «124 unita'»;
2) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: «b-bis)
ispettori: 103»;
3) dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente: «b-ter)
appuntati e carabinieri: 3».
8. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del
territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di
contrasto delle attivita' criminali, l'Arma dei carabinieri e'
autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di un
contingente massimo di complessive 371 unita' come di seguito
indicato:
a) non prima del 1° settembre 2023, n. 16 unita' nella categoria
ufficiali, ruolo tecnico;
b) non prima del 1° settembre 2023, n. 27 unita' nel ruolo
ispettori del contingente per la tutela della salute;
c) non prima del 1° settembre 2023, n. 3 unita' nel ruolo
appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute;
d) non prima del 1° settembre 2023, n. 19 unita' nel ruolo
ispettori;
e) non prima del 1° settembre 2023, n. 306 unita' nel ruolo
appuntati e carabinieri.
9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 8, pari a euro 2.811.991 per l'anno 2023, pari a euro
15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per l'anno 2025,
pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per
l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro
18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030,
pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per
l'anno ((2032 e pari a euro)) 18.642.097 ((annui a decorrere
dall'anno)) 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22.
10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui
al comma 8, pari a euro ((828.567 per l'anno 2023 e a euro)) 259.700
((annui a decorrere dall'anno)) 2024, si fa fronte ai sensi del comma
22.
11. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della
guardia di finanza:
a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
«1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza
organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.894 unita'.»;
b) al fine di accrescere l'efficienza della componente
specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia
di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' incrementato di 24
unita' per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
12. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del
territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di
contrasto delle attivita' criminali, il Corpo della guardia di
finanza e' autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle
ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di
un contingente massimo di complessive 289 unita' come di seguito
indicato:
a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unita' nel ruolo appuntati
e finanzieri;
b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unita' nel ruolo appuntati
e finanzieri;
c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unita' nel ruolo appuntati
e finanzieri;
d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unita' nel ruolo appuntati
e finanzieri.
13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 12, pari a euro 760.404 per l'anno 2023, pari a euro 3.070.518
per l'anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari a euro
9.688.624 per l'anno 2026, pari a euro 12.294.026 per l'anno 2027,
pari a euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a euro 12.955.416 per
l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per l'anno 2030, pari a euro
14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per l'anno 2032,
pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a euro 14.130.833 per
l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per l'anno 2035, pari a euro
13.762.422 per l'anno ((2036 e pari a euro)) 13.678.395 ((annui a
decorrere dall'anno)) 2037, si fa fronte ai sensi del comma 22.
14. Per le spese di funzionamento connesse alle ((disposizioni)) di
cui al comma 12, pari a euro 132.459 per l'anno 2023, pari a euro
170.959 per l'anno 2024, pari a euro 291.342 per l'anno 2025, pari a
euro 356.050 per l'anno ((2026 e pari a euro) 202.300 ((annui a
decorrere dall'anno)) 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.
15. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il capo II, e' inserito il seguente:
«CAPO II-bis
CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Art. 19-bis (Carriera dei medici del Corpo di polizia
penitenziaria). - 1. La carriera dei medici del Corpo di polizia
penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:
a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di
formazione;
b) medico principale;
c) medico capo;
d) medico superiore;
e) primo dirigente medico;
f) dirigente superiore medico.
2. La dotazione organica e' fissata nella tabella D-bis
allegata al presente decreto.
3. Il trattamento economico del personale della carriera dei
medici e' quello spettante al personale di pari qualifica che espleta
i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la
tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto.
4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso
di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento
professionale, la formazione specialistica e la regolazione
dell'attivita' libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto
del principio di equiordinazione del personale delle Forze di
polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro della salute.
Art. 19-ter (Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia
penitenziaria). - 1. I medici del Corpo di polizia penitenziaria,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, lettera
z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal
diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le
seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia
penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza
dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina
preventiva del personale della polizia penitenziaria;
c) svolgono attivita' di medico competente ai sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed
attivita' di vigilanza nell'ambito delle strutture
dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3,
((del medesimo decreto legislativo));
d) svolgono attivita' di vigilanza in materia di
manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande
nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le
attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla
legislazione vigente;
e) ((ferme restando le disposizioni dell'articolo)) 56 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le attribuzioni
riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente,
rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica anche con le
stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del
settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;
f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali
del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle
Commissioni sanitarie interforze, allorche' vengono prese in esame
pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia
penitenziaria;
g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di
istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia
penitenziaria, attivita' didattica nel settore di competenza.
2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo
di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria
fino alla qualifica di primo dirigente medico.
3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le
proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche
dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da
attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.
4. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma
1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo' stipulare
convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con
singoli professionisti in possesso di particolari competenze.»;
b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis e D-ter di
cui agli allegati 6 e 7 ((annessi al presente decreto)).
16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15,
capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro 178.000 per l'anno
2023 e pari a euro 288.000 ((annui a decorrere dall'anno)) 2024, si
fa fronte ai sensi del comma 22. Per la copertura della dotazione
organica del ruolo dei medici del Corpo della polizia penitenziaria,
come rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del comma 15, il
Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga
ai limiti delle facolta' assunzionali dell'amministrazione
penitenziaria previste dalla normativa vigente, come di seguito
indicato:
a) non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unita' nella qualifica
di medico;
b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unita' nella qualifica
di medico;
c) non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unita' nella qualifica
di medico;
d) non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unita' nella qualifica di
medico.
17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 16, secondo periodo, pari a euro 245.797 per l'anno 2023, pari
a euro 3.201.388 per l'anno 2024, pari a euro 3.381.262 per l'anno
2025, pari a euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari a euro 5.485.630
per l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari a euro
5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2030,
pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031, pari a euro 6.266.675 per
l'anno 2032, pari a euro 6.272.727 per l'anno 2033, pari a euro
6.339.297 per l'anno 2034, pari a euro 6.446.629 per l'anno 2035,
pari a euro 7.706.292 per l'anno 2036, pari a euro 7.769.140 per
l'anno 2037, pari a euro 7.839.726 per l'anno 2038, pari a euro
7.692.902 per l'anno 2039, pari a euro 7.968.337 per l'anno 2040,
pari a euro 8.583.900 per l'anno ((2041 e pari a euro)) 8.594.481
((annui a decorrere dall'anno)) 2042, si fa fronte ai sensi del comma
22.
18. Per le spese di funzionamento connesse alle ((disposizioni)) di
cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 127.500 per l'anno
2023, pari a euro 49.725 per l'anno 2024, pari a euro 49.725 per
l'anno 2025, pari a euro 129.725 per l'anno 2026, pari a euro 80.925
per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per
l'anno 2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036 al
2039, pari a euro 104.025 per l'anno ((2040 e pari a euro)) 99.450
((annui a decorrere dall'anno)) 2041, si fa fronte ai sensi del comma
22.
19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di
((prevenzione degli incendi)) e di lotta attiva agli incendi
boschivi:
a) e' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di ((617
unita')), come di seguito indicato:
1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447 unita', di cui 110
unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 100
unita' nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 30 unita' nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 66 unita'
nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori
tecnico-professionali, 60 unita' nella qualifica iniziale del ruolo
dei direttivi che espletano funzioni operative, 80 unita' nelle
qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 1
unita' nella qualifica di dirigente generale proveniente dai ruoli
dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti
tecnico-professionali;
((1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unita' nella qualifica
di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni
operative, con contestuale riduzione di n. 1 unita' nella qualifica
di dirigente superiore che espleta funzioni operative;))
2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unita', di cui 12
unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile
vigile del fuoco, 13 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli
specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unita' nella qualifica
iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unita'
nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unita' nelle qualifiche
iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 29 unita'
nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio, 7
unita' nelle qualifiche iniziali ((dei ruoli)) dei dirigenti che
espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di un
corrispondente numero di unita' del ruolo dei direttivi che espletano
funzioni operative, 7 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei
dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un
corrispondente numero di unita' del ruolo dei direttivi
tecnico-professionali, 1 unita' nella qualifica di dirigente
superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative,
con contestuale riduzione di 1 unita' nella qualifica di primo
dirigente che espleta funzioni operative, 1 unita' nella qualifica di
dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni
operative, con contestuale riduzione di 1 unita' nella qualifica di
dirigente superiore che espleta funzioni operative, e 7 unita' nella
qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti
tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente
numero di unita' nella qualifica di primo dirigente
tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla
qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di dirigente
superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la
dotazione organica dei rispettivi ruoli e' modificata di un numero
corrispondente di unita';
c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: «Dirigenti con funzioni
operative» sono aggiunte, in fine, le seguenti «e funzioni
tecnico-professionali» e alla colonna «incarichi di funzione» nella
declaratoria relativa alla qualifica di dirigente generale, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Comandante dei vigili del
fuoco di Roma.»;
d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo possono
applicarsi anche al personale del ruolo dei dirigenti
tecnico-professionali, in relazione alle specifiche competenze
svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore
centrale.»;
e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il 70 per
cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria
del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e,
in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del
concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16 del 25
febbraio 2022((, e, per il rimanente 30 per cento,)) mediante ricorso
alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della
((legge 27 dicembre 2017, n. 205)), relativa al personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui
alla lettera a), numero 2), la copertura dei posti portati in aumento
nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di
aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del
fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla
lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche
iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di
aeromobile vigile del fuoco puo' avvenire mediante procedura
selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite
della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le
decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero
equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili
del fuoco;
h) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di
elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera a), numero 2),
avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo
35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente
e' autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2),
di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco;
i) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori antincendi, di cui alla lettera a), avvengono secondo
le modalita' di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il
contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla
lettera a), di un numero equivalente di unita' nella qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche iniziali dei
ruoli degli ispettori tecnico-professionali di cui alla lettera a)
avvengono nei limiti e secondo le modalita' previste dagli articoli
78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Conseguentemente e' autorizzata, per i contingenti relativi ai
rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria, nel limite
della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla lettera a),
di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
degli operatori e degli assistenti;
m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra di
cui alla lettera a) avvengono con le modalita' di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e'
autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero
equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili
del fuoco;
n) e' inoltre autorizzata, non prima del 1° settembre 2023,
l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
di un contingente massimo di 404 unita' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, di cui 136 unita' nella qualifica iniziale del
ruolo dei vigili del fuoco, 24 unita' nella qualifica iniziale del
ruolo degli ispettori antincendi, 176 unita' nella qualifica iniziale
del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, 8 unita' nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60 unita'
nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli
assistenti;
o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco, di cui alla lettera n), avvengono per il 70 per
cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria
del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e,
in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del
concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto
del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio
2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla
graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della
((legge 27 dicembre 2017, n. 205)), relativa al personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori antincendi, di cui alla lettera n), avvengono secondo
le modalita' di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il
contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla
lettera n), di un numero equivalente di unita' nella qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori logistico-gestionali, di cui alla lettera n),
avvengono per 128 unita' mediante concorso pubblico secondo le
modalita' di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, e per 48 unita' mediante concorso interno secondo le
modalita' di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della
dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di
cui alla lettera n), di 48 unita' nella qualifica iniziale del ruolo
degli operatori e degli assistenti;
r) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori informatici, di cui alla lettera n), avvengono
secondo le modalita' di cui agli articoli 91 e 94 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata,
per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della
dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di
cui alla lettera n), di un numero equivalente di unita' nella
qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti.
20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 19, pari a euro 13.867.218 per l'anno 2023, ((pari a euro
42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per l'anno 2025,
pari a euro 53.612.852 per l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per
l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro
54.853.460 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030,
pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per
l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a euro
56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035 e
pari a euro 56.187.061 annui a decorrere dall'anno 2036)), si fa
fronte ai sensi del comma 22.
21. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui
al comma 19, pari a euro 1.052.110 per l'anno 2023, pari a euro
850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari a
euro 1.201.000 per l'anno ((2026 e pari a euro)) 1.019.000 (annui a
decorrere dall'anno)) 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.
((22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1
a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per
l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933
per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro
114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a
euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031,
a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno
2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per
l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186
per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro
123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a
euro 124.100.556 per l'anno 2041 e a euro 124.111.137 annui a
decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391 annui a
decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662 dell'articolo
1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.))
23. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 58, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»
sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 235».
24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.
737, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15:
1) al primo comma, le parole: «dai sindacati di polizia piu'
rappresentativi della provincia» sono sostituite dalle seguenti:
«dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia
rappresentativi sul piano nazionale»;
2) al terzo comma, la parola: «piu'» e' soppressa;
b) all'articolo 16:
1) al quarto comma, alla lettera c), la parola: «piu'» e'
soppressa;
2) all'ottavo comma, alla lettera c), le parole: «dai sindacati
di polizia piu' rappresentativi sul piano provinciale» sono
sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei
sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale».
25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del Corpo della
guardia di finanza, e' autorizzata, per l'anno 2023, l'assunzione
straordinaria di complessive 10 unita' di ispettori del medesimo
Corpo, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024,
565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027,
576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030,
582.128 euro nel 2031, 587.981 euro ((nel 2032 e)) 587.981 euro annui
a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000
per l'anno 2023 ((e di euro)) 8.000 annui a decorrere dal 2024.
26. Fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni
straordinarie di cui al comma 25 avvengono, con il grado di
maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale
sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso
dei seguenti requisiti:
a) eta' non superiore ad anni 28;
b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una
laurea triennale abilitante all'esercizio delle professioni
sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di
concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al relativo albo
professionale.
27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono:
a) nominati marescialli con anzianita' relativa stabilita
nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con
decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo dopo i
parigrado del contingente di appartenenza in possesso della medesima
anzianita' giuridica di grado;
b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non
inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianita' relativa
e' rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la
decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante
generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e
le modalita' di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi
programmi didattici, nonche' la disciplina dei casi di mancato
superamento del medesimo corso;
c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo
svolgimento di incarichi propri del Servizio sanitario del Corpo
della guardia di finanza, con vincolo di impiego, presso le
articolazioni del medesimo Servizio sanitario.
28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato
ai sensi del comma 25 del presente articolo, collocato in
soprannumero ((negli organici)) del ruolo ispettori del Corpo della
guardia di finanza, e' attribuita la qualifica di agente di pubblica
sicurezza e, in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il medesimo personale
contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data
di arruolamento.
29. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente
articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del
Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo n. 199
del 1995.
30. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita' del Corpo
della guardia di finanza, al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «quindici unita'» sono sostituite dalle seguenti:
«venticinque unita'»;
b) le parole «531.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«790.000 euro».
31. Per le medesime finalita' di cui al comma 19, al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;
b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano
funzioni operative e' ridotta di trenta unita' e la dotazione
organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative e'
incrementata di trenta unita' nella qualifica di primo dirigente;
2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano
funzioni logistico-gestionali e' ridotta di sedici unita' e la
dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni
logistico-gestionali e' incrementata di sedici unita' nella qualifica
di primo dirigente;
3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano
funzioni sanitarie e' ridotta di sei unita' e la dotazione organica
del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie e'
incrementata di sei unita' nella qualifica di primo dirigente;
4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano
funzioni informatiche e' ridotta di tre unita' e la dotazione
organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche
e' incrementata di tre unita' nella qualifica di primo dirigente;
c) alla tabella B, alla colonna «incarichi di funzione» nella
declaratoria relativa alla qualifica di primo dirigente
logistico-gestionale, le parole: «nell'ambito delle direzioni
regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza,» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle strutture centrali e
periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
32. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
97, il comma 20 e' ((abrogato)).
33. Le disposizioni di cui ai commi 31 e 32 si applicano a
decorrere dal 1° luglio 2023.
34. Per l'attuazione del comma 31 e' autorizzata la spesa di euro
1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481 ((per ciascuno degli
anni 2024, 2025 e 2026)), di euro 3.804.897 per l'anno 2027 e di euro
3.810.062 ((annui a decorrere dall'anno)) 2028.
35. Le risorse destinate alle finalita' di cui all'articolo 2,
comma 6-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
sono incrementate di 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro
annui a decorrere dal 2024, fermo restando il contingente previsto
dall'articolo 3 del ((regolamento di cui al)) decreto del Ministro
dell'interno 30 marzo 2016, n. 104.
36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30, ((34 e 35)), pari a
2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per l'anno 2024,
5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro per l'anno 2026,
5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337 euro per l'anno 2028,
5.553.337 euro per l'anno 2029, 5.553.337 euro per l'anno 2030,
5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal
2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528
euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756 euro
per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337 euro per
l'anno 2028, 4.645.337 euro per l'anno 2029, 4.645.337 euro per
l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a
decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno ((per 450.000 euro)) per l'anno 2023 e
900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento del
Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000 euro per l'anno
2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 10 giugno 1982, n. 158,
S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
o tecnica» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale,10 giugno
1982, n. 158, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 338, recante «Ordinamento dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato» e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, 10 giugno 1982, n. 158, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 961-bis
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1.-961. (Omissis)
961-bis. Per le esigenze di potenziamento degli
organici della Polizia di Stato:
a) la tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita
dalla tabella A di cui all'allegato 10 annesso alla
presente legge;
b) la tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita
dalla tabella A di cui all'allegato 11 annesso alla
presente legge;
c) alla tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nella colonna
relativa ai posti di qualifica, alla riga relativa alle
qualifiche di medico superiore e medico capo, dopo la
parola: "185" sono aggiunte le seguenti: "(190 a decorrere
dal 31 dicembre 2025)";
d) le modifiche alle dotazioni organiche previste per
le qualifiche di primo dirigente, di vice questore e di
vice questore aggiunto ai sensi della lettera a) del
presente comma sono effettuate gradualmente, nei limiti
degli stanziamenti di bilancio di cui al comma 961, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con cui e'
conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2022, il piano
programmatico pluriennale adottato, ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera ii), numero 7), del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, con decreto del Ministro
dell'interno 20 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021. Nello stesso piano
programmatico pluriennale contenuto nel decreto da adottare
ai sensi del primo periodo della presente lettera e'
riportato, altresi', il complesso delle modificazioni delle
dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c).
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 4.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
2001, n. 208, recante «Regolamento per il riordino della
struttura organizzativa delle articolazioni centrali e
periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
a norma dell'articolo 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 5 giugno 2001, n. 128.
- Si riporta il testo dell'articolo 66, commi 9-bis e
10, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133:
«Art. 66 (Turn over)
1.-9. (Omissis)
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.
(Omissis).»
- Per il testo del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199:
«Art. 3 (Consistenza organica del ruolo "appuntati e
finanzieri")
1. Tenuto conto della forza organica del ruolo
Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di finanza
indicata nella tabella H allegata alla legge 28 febbraio
1992, n. 217 e del riordino dei ruoli di cui al presente
decreto, la consistenza organica del ruolo "appuntati e
finanzieri", alla data del 1° gennaio 2017, e' pari a
23.313 unita'.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la consistenza
organica di cui al comma 1 e' fissata in 24.263 unita'.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la consistenza
organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.605 unita'.
1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la
consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.894
unita'.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2 del
citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199:
«Art. 7 (Modalita' dei concorsi)
1. (Omissis)
2. Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di
soccorso alpino e della componente specialistica Anti
Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo della
guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui
ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti
messi a concorso per le predette specialita' nel limite
massimo di 180 unita' annuali, ferma restando la dotazione
organica di cui all'articolo 3.
(Omissis).»
- Il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,
recante «»Adeguamento delle strutture e degli organici
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli
direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 luglio
1999, n. 266, e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 8 giugno
2000, n. 132.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 15
dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria):
«Art. 5 (Compiti istituzionali)
1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i
compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26
luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e
loro successive modificazioni, nonche' dalle altre leggi e
regolamenti.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad
assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della
liberta' personale; garantisce l'ordine e tutela la
sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle
strutture del Ministero della giustizia; partecipa, anche
nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attivita' di
osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e
degli internati; espleta il servizio di traduzione dei
detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei
detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura,
secondo le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 4.
Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni
previste dai provvedimenti della magistratura di
sorveglianza. Collabora con la magistratura di sorveglianza
operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza;
assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli
uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure
della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del
distretto, nonche' delle Procure generali presso le Corti
di appello.
3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16,
secondo e terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria possono
essere impiegati in attivita' amministrative di supporto e
direttamente connesse ai servizi di istituto.
4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno
soddisfatte dal personale di corrispondente profilo
professionale preposto ad attivita' amministrative,
contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e
al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette
attivita', continua, salve eventuali esigenze di servizio e
fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere
le attivita' nelle quali e' impiegato.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, che prevedano che il personale di
cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica,
nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative,
contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni
esercitate alla data di entrata in vigore della presente
legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento
delle relative dotazioni organiche.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle
strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia
minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266):
«Art. 6 (Funzioni del personale appartenente alla
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della
legge 15 dicembre 1990, n. 395, i funzionari del Corpo di
polizia penitenziaria ricoprono gli incarichi di cui al
presente articolo svolgendo i relativi compiti con
proporzionata responsabilita' decisionale e apporto
professionale.
2. Ai funzionari con qualifica di commissario sono
conferiti gli incarichi di: vicecomandante di reparto di
istituto penitenziario; coordinatore di nucleo locale
traduzione e piantonamenti presso gli istituti penitenziari
sede di incarico non superiore; funzionario addetto agli
uffici, servizi e scuole dell'Amministrazione penitenziaria
e dell'Amministrazione della giustizia minorile e di
comunita'.
3. Ai funzionari con qualifica di commissario capo sono
conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di
istituto penitenziario di terzo livello e di istituto
penale per i minorenni di terzo livello; vice comandante di
reparto di istituto penitenziario di secondo livello;
coordinatore di nucleo locale traduzioni e piantonamenti
presso gli istituti penitenziari sede di incarico
superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e
scuole della Amministrazione penitenziaria e
dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di
comunita'.
4. Ai funzionari con qualifica di dirigente aggiunto
sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di
istituto penitenziario di secondo livello e di istituto
penale per i minorenni di secondo livello; vice comandante
di reparto di istituto penitenziario di primo livello;
comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti
interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante di
reparto negli istituti di istruzione dell'Amministrazione
penitenziaria; direttore di sezione degli uffici, servizi e
scuole della Amministrazione penitenziaria e
dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di
comunita'.
5. Ai funzionari con qualifica di dirigente sono
conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di
istituto penitenziario di primo livello, comandante di
reparto di istituto penale per i minorenni di primo
livello; vicecomandante di reparto e presso gli istituti
penitenziari sede di incarico superiore; comandante di
nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale,
provinciale o cittadino; comandante di reparto nelle scuole
dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore degli
uffici dell'Amministrazione penitenziaria e
dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di
comunita' non sede di incarico superiore; direttore di
sezione di maggiore rilevanza degli uffici
dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Amministrazione
per la giustizia minorile e di comunita'; comandante di
nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione penale
esterna e di comunita'.
6. Ai funzionari con qualifica di primo dirigente sono
conferiti gli incarichi di: direttore di istituto di
istruzione; comandante di reparto della scuola superiore
dell'esecuzione penale; direttore dell'ufficio sicurezza
personale e vigilanza; comandante del nucleo investigativo
centrale; capo della segreteria tecnica del capo del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; vice
direttore del gruppo operativo mobile; comandante di
reparto di istituto penitenziario sede di incarico
superiore; comandante di nucleo traduzioni
interprovinciale, provinciale o cittadino di maggiore
rilevanza; direttore di divisione nelle direzioni generali
della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione
per la giustizia minorile e di comunita' e nei
provveditorati regionali; vice direttore dell'ufficio
sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali;
direttore dell'area sicurezza nei centri per la giustizia
minorile e comandante di nucleo negli uffici
interdistrettuali di esecuzione penale esterna e di
comunita'; vice consigliere ministeriale presso il vice
capo e i direttori generali dell'Amministrazione
penitenziaria e della giustizia minorile e di comunita'.
7. Ai funzionari con qualifica di dirigente superiore
sono conferiti gli incarichi di: vice direttore generale
delle specialita' del Corpo di polizia penitenziaria; vice
direttore generale dei servizi logistici e tecnici del
Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale del
personale e delle risorse; vice direttore generale della
formazione; direttore del gruppo operativo mobile;
direttore degli uffici sicurezza e traduzioni nei
provveditorati regionali; direttore del servizio sicurezza
dell'ufficio del Capo del Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita'.
8. Ai funzionari con qualifica di dirigente generale
sono attribuiti gli incarichi di: direttore generale delle
specialita' del Corpo di polizia penitenziaria; direttore
generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di
polizia penitenziaria.
9. Ai funzionari del Corpo di polizia penitenziaria
fino alla qualifica di primo dirigente inclusa, sono
attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
10. Il personale della carriera dei funzionari, in
qualita' di comandante di reparto esercita i poteri di
organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando,
nell'ambito delle direttive impartite dal direttore
dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli
29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attivita' di
competenza di detta area, coordinando l'azione e gli
interventi operativi normativamente attribuiti al personale
del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati,
specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione
e trattamento delle persone detenute ed internate.
Sovrintende altresi' all'organizzazione dei servizi ed
all'operativita' del contingente del Corpo di Polizia
penitenziaria, alla idoneita' delle caserme, delle mense,
dell'armamento e dell'equipaggiamento.
11. Il predetto personale, in qualita' di responsabile
del nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo
al quale e' preposto anche emanando, nell'ambito delle
direttive impartite, secondo le competenze, dal direttore
dell'ufficio sicurezza e traduzioni del rispettivo
provveditorato regionale o dal direttore dell'istituto, gli
ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82;
sovrintende alle attivita' di competenza del nucleo,
coordinando l'azione e gli interventi operativi
normativamente attribuiti al personale del Corpo dei
restanti ruoli, gerarchicamente subordinati. Sovrintende
altresi' all'organizzazione dei servizi ed all'operativita'
del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla
idoneita' dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei mezzi
di trasporto in dotazione.
12. I funzionari del Corpo di polizia penitenziaria
svolgono, altresi', compiti di formazione, istruzione e
addestramento del personale e di direttore dei poligoni di
tiro. Essi possono essere destinati, in relazione alla
qualifica rivestita, ad organismi interforze.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, primo comma,
lettera z) della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del servizio sanitario nazionale):
«Art. 6 (Competenze dello Stato)
Sono di competenza dello Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a) i rapporti internazionali e la profilassi
internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in
materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini
italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri
ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da
impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari
esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive,
per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o
misure quarantenarie, nonche' gli interventi contro le
epidemie e le epizoozie;
c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la
sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti
i prodotti chimici usati in medicina, i preparati
farmaceutici, i preparati galenici, le specialita'
medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e
virali, i sieri, le anatossine e i prodotti assimilati, gli
emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i
prodotti assimilati anche per uso veterinario;
d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione,
l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione,
l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che
per le attribuzioni gia' conferite alle regioni dalla legge
22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il commercio dei
prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e
la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle modalita' di
impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella
lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella
produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la
determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei
materiali e dei recipienti destinati a contenere e
conservare sostanze alimentari e bevande, nonche' degli
oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze
alimentari;
g) gli standards dei prodotti industriali;
h) la determinazione di indici di qualita' e di
salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari;
i) la produzione, la registrazione, il commercio e
l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia
capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia
termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il commercio
e l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere, la loro
utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle
funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina generale del lavoro e della produzione
ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi
personali di protezione;
o) l'Istituto superiore di sanita', secondo le norme di
cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente
legge;
p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla
presente legge;
q) la fissazione dei requisiti per la determinazione
dei profili professionali degli operatori sanitari; le
disposizioni generali per la durata e la conclusione dei
corsi; la determinazione dei requisiti necessari per
l'ammissione alle scuole, nonche' dei requisiti per
l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie
ausiliarie;
r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi
sanitari prestati in Italia e all'estero dagli operatori
sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come titolo
nei concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi professionali;
t) il riconoscimento delle proprieta' terapeutiche
delle acque minerali e termali e la pubblicita' relativa
alla loro utilizzazione a scopo sanitario;
u) la individuazione delle malattie infettive e
diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio
nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se
del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti
di infezione o di contaminazione; la determinazione degli
interventi obbligatori in materia di zooprofilassi; le
prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi,
degli additivi e delle sostanze minerali e
chimico-industriali nei prodotti destinati
all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative alla
produzione e alla commercializzazione di questi ultimi
prodotti;
v);
z) i servizi sanitari istituiti per i Corpi di polizia,
per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i servizi
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi
all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del
personale dipendente."
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
«Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente)
1. Per svolgere le funzioni di medico competente e'
necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e
igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o
in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari
delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della
Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di
attivita' di medico nel settore del lavoro per almeno
quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1,
lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi
formativi universitari da definire con apposito decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino di
avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco
dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime
funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione
attestazione del datore di lavoro comprovante
l'espletamento di tale attivita'.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico
competente e' altresi' necessario partecipare al programma
di educazione continua in medicina ai sensi del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma
triennale successivo all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo. I crediti previsti dal programma
triennale dovranno essere conseguiti nella misura non
inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina
«medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di
cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei
medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 56 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del
personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395):
«Art. 56 (Accertamenti medico-legali)
1. Nei confronti del personale del Corpo di polizia
penitenziaria si applicano le norme concernenti gli
accertamenti medico-legali e le relative procedure previste
per gli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di
custodia.
1-bis. Il personale di Polizia penitenziaria, che per
ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di
prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica
al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende,
trasmettendo nel piu' breve tempo possibile il certificato
medico recante la prognosi, nonche', alla competente
articolazione sanitaria, il certificato medico da cui
risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche',
nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga
verificata la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad
attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso
delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o
controindicazioni all'impiego. E' assicurata l'adozione del
sistema del doppio certificato, in modo che quello recante
la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione
sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo
personale del dipendente, restando salva e impregiudicata
la facolta' dell'Amministrazione di effettuare, tramite
l'articolazione sanitaria competente, le visite di
controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme
in vigore.
2. Per la concessione dell'equo indennizzo al personale
di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1970, n. 1094.
3. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ai
soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di
pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092.
4. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria
continuano ad applicarsi, ai soli fini dell'acquisizione
del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le
norme previste per il personale delle forze armate e delle
forze di polizia ad ordinamento militare."
- Si riporta il testo dell'articolo 186 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 186 (Promozione alla qualifica di dirigente
superiore sanitario)
1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore
sanitario si consegue, nel limite dei posti disponibili al
31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
comparativo al quale e' ammesso il personale con la
qualifica di primo dirigente sanitario che, alla predetta
data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella
qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di
esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono
verificate le carenze organiche.»
- Si riporta il testo dell'articolo 196 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 196 (Promozione alla qualifica di dirigente
superiore ginnico-sportivo)
1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore
ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con
la qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo che, alla
predetta data, abbia maturato tre anni di effettivo
servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle
cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono
verificate le carenze organiche.»
- Si riporta il testo dell'articolo 151 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):
«Art. 151 (Nomina a dirigente generale)
1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti
superiori con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle
disponibilita' di organico.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, su
designazione del consiglio di amministrazione, e'
costituita, con cadenza biennale, la commissione consultiva
per le nomine a dirigente generale, composta dal capo del
Dipartimento che la presiede, dal capo del Corpo nazionale,
dal direttore centrale per le risorse umane del
Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in
servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti
generali del Corpo in servizio presso le strutture
periferiche, scelti secondo il criterio della rotazione.
Con il medesimo decreto sono individuati, tra i dirigenti
generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in
servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio
presso le strutture periferiche.
3. La commissione consultiva individua, nella misura
pari a due volte il numero dei posti disponibili, con un
minimo di tre unita', il personale in possesso della
qualifica di dirigente superiore idoneo alla nomina a
dirigente generale, sulla base delle esperienze
professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei
ruoli direttivi e dirigenziali, nonche' dell'attitudine ad
assolvere le piu' elevate funzioni connesse alla qualifica
superiore.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3,
la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento
trasmette alla commissione gli elementi valutativi e
informativi in suo possesso.
5. Il Ministro dell'interno individua, tra i dirigenti
superiori indicati dalla commissione, quelli da proporre al
Consiglio dei ministri.
5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
possono applicarsi anche al personale del ruolo dei
dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle
specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione
dell'incarico di direttore centrale.»
- Il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio
2022, n. 34, recante «Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di trecento posti di vigile del
fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 16 del 25 febbraio
2022.
- Si riporta il testo degli articoli 33 e 34 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
"Art. 33 (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco) - 1.
Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui
all'articolo 32, commi 1 e 2, risultino posti vacanti,
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei piloti di
aeromobile puo' avvenire mediante concorso pubblico per
titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto
dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per
il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia
a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale,
nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio
operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento
del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata
dall'European Aviaton Safety Agency (EASA) di pilota
commerciale o di linea, in corso di validita' per le
specifiche categorie di aeromobile;
f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati piloti di
aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si
applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed
economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza
di un corso di formazione, articolato in una prima fase
teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione
operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore
centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta
del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il
giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti
degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico.
Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati piloti di
aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati
all'espletamento di un successivo corso avanzato per il
rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.
5. I piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in
prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso
avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il
suddetto corso avanzato e' dimesso e cessa ogni rapporto
con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalita' di
svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a
ciascuna di esse; la composizione delle commissioni
esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria
finale; la durata e le modalita' di svolgimento del corso
di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine
corso."
"Art. 34 (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di specialista di aeromobile vigile del fuoco)
1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne
di cui all'articolo 32, commi 5 e 6, risultino posti
vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli
specialisti di aeromobile puo' avvenire mediante concorso
pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto
dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per
il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia
a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale,
nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio
operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento
del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) licenza di manutenzione aeronautica (LMA) rilasciata
ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton
Safety Agency (EASA), in corso di validita' per le
specifiche categorie di aeromobile;
f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati specialisti
di aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si
applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed
economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza
di un corso di formazione, articolato in una prima fase
teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione
operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore
centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta
del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il
giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti
degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico.
Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati specialisti
di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati
all'espletamento di un successivo corso avanzato per il
rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.
5. Gli specialisti di aeromobile allievi vigili del
fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta
il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non
supera il suddetto corso avanzato e' dimesso e cessa ogni
rapporto con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalita' di
svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a
ciascuna di esse; la composizione delle commissioni
esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria
finale; la durata e le modalita' di svolgimento del corso
di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine
corso.".
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 32 (Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e
al ruolo degli specialisti di aeromobile)
1. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene,
nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per
titoli e superamento di un corso di formazione basico per
il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservata
al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di
diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di
specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto
di cui al comma 9.
2. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene,
nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per
titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per
il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservato
al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso
della licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata
dall'European Aviaton Safety Agency (EASA) di pilota
commerciale o di linea, in corso di validita' per le
specifiche categorie di aeromobile, nonche' di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e di specifici
requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al
comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura
selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di
cui al comma 1.
3. Non e' ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2
il personale che abbia riportato, nel triennio precedente
la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o
piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi',
ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato
sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita'
di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'
anagrafica.
5. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile
avviene, nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna,
per titoli e superamento di un corso di formazione basico
necessario per il rilascio del brevetto di specialista di
aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del
fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione
previsti nel decreto di cui al comma 9.
6. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile
avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna,
per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato
per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile,
riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in
possesso della licenza di manutenzione aeronautica (LMA),
rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European
Aviaton Safety Agency (EASA), in corso di validita' per le
specifiche categorie di aeromobile, nonche' di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e di specifici
requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al
comma 9. I posti rimasti scoperti in tale procedura
selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di
cui al comma 5.
7. Non e' ammesso alle selezioni di cui ai commi 5 e 6
il personale che abbia riportato, nel triennio precedente
la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o
piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi',
ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato
sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
8. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita'
di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'
anagrafica.
9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la
partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6,
l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli
specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale, la durata e le modalita' di svolgimento dei
corsi di formazione, basico e avanzato, le modalita' di
svolgimento della prova di fine corso, le categorie di
titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da
attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle
commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle
graduatorie finali.
10. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito
delle procedure selettive di cui ai commi 1, 2, 5 e 6,
accede al ruolo dei piloti di aeromobile o al ruolo degli
specialisti di aeromobile, e' attribuita la qualifica
corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo di
provenienza, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio
gia' maturata, ai fini dello stato giuridico, della
progressione in carriera e del trattamento economico.»
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 35 (Accesso al ruolo degli elisoccorritori)
1. L'accesso al ruolo degli elisoccorritori avviene,
nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento
di un corso di formazione professionale per l'acquisizione
dell'abilitazione di elisoccorritore, riservata al
personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di
specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto
di cui al comma 4.
2. Non e' ammesso alla selezione di cui al comma 1 il
personale che abbia riportato, nel triennio precedente la
data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o
piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi',
ammesso alla selezione il personale che abbia riportato
sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita'
di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'
anagrafica.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1;
l'anzianita' anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli
specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale; la durata e le modalita' di svolgimento del
corso di formazione professionale; le modalita' di
svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei
titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da
attribuire a ciascuna di esse; la composizione della
commissione esaminatrice e i criteri di formazione della
graduatoria finale.
5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della
procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo
degli elisoccorritori e' attribuita la qualifica
corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei
vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio gia' maturata, ai fini dello
stato giuridico, della progressione in carriera e del
trattamento economico.»
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 20 (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di ispettore antincendi)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai
sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), avviene
mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto
dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per
il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia
a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale,
nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio
operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento
del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) laurea conseguita al termine di un corso di laurea
nell'ambito delle facolta' di ingegneria o architettura, ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.
270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione
delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini
dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in
ingegneria e architettura conseguite secondo gli
ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di
equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto
n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi;
e) abilitazione professionale attinente ai titoli di
studio di cui alla lettera d);
f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente."
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 23 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica
di ispettore antincendi)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai
sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), avviene
mediante concorso interno al quale puo' partecipare il
personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che
abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e
al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso
di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad
indirizzo tecnico-professionale, da individuarsi con
decreto del Ministro dell'interno.
2. I vincitori del concorso interno sono nominati
ispettori antincendi in prova e sono ammessi a frequentare
un corso di formazione residenziale della durata di sei
mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre
strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il
corso e' preordinato alla formazione tecnico-professionale.
Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono
sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a
servizi che richiedono particolare qualificazione.
3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori
antincendi in prova che abbiano superato l'esame finale
ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto
formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del
direttore centrale per la formazione del Dipartimento, e
conseguono la nomina a ispettori antincendi. Gli esiti
dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale,
fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa
vigente.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti
le modalita' di svolgimento del corso di formazione, le
modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i
criteri per la formulazione del giudizio di idoneita'.
5. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi
di servizio e' effettuata in relazione alla scelta
manifestata dagli interessati secondo l'ordine della
graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito
delle sedi indicate dall'amministrazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 78 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 78 (Accesso al ruolo degli ispettori
logistico-gestionali)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore
logistico-gestionale avviene:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due
prove scritte e una prova orale, con facolta' di far
precedere le prove di esame da forme di preselezione, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti
in una prova scritta e una prova orale, riservato al
personale appartenente al ruolo degli operatori e degli
assistenti che abbia maturato almeno sette anni di
effettivo servizio.
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e'
prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a
concorso, per il personale appartenente al ruolo degli
operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 79, ad esclusione dei limiti di eta'.
Nella medesima procedura e', altresi', prevista una
riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso,
per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio,
fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo
79. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri
concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma
1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso
pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che
abbia riportato, nel triennio precedente la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari
o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi',
ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato
sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per la formazione della graduatoria del concorso di
cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'
anagrafica.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al
concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori
logistico-gestionali in prova, nell'ambito dei posti in
organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il
primo corso di formazione utile di cui all'articolo 80, il
coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 79, comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 79, comma 3.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei
titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da
attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle
commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle
graduatorie finali.
8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo
nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei
concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita
all'atto dell'ammissione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 90 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 90 (Accesso al ruolo degli ispettori informatici)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico
avviene:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due
prove scritte e una prova orale, con facolta' di far
precedere le prove di esame da forme di preselezione, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti
in una prova scritta e una prova orale, riservato al
personale appartenente al ruolo degli operatori e degli
assistenti che abbia maturato sette anni di effettivo
servizio.
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e'
prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a
concorso, per il personale appartenente al ruolo degli
operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 91, ad esclusione dei limiti di eta'.
Nella medesima procedura e', altresi', prevista una
riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso,
per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio,
fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo
91. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri
concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma
1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso
pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che
abbia riportato, nel triennio precedente la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari
o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi',
ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato
sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per la formazione della graduatoria del concorso di
cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'
anagrafica.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al
concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori
informatici in prova, nell'ambito dei posti in organico
vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo
corso di formazione utile di cui all'articolo 92, il
coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 91, comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 91, comma 3.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei
titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da
attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle
commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle
graduatorie finali.
8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo
nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei
concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita
all'atto dell'ammissione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 102 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 102 (Accesso al ruolo degli ispettori
tecnico-scientifici)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore
tecnico-scientifico avviene:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due
prove scritte e una prova orale, con facolta' di far
precedere le prove di esame da forme di preselezione, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti
in una prova scritta e una prova orale, riservato al
personale appartenente al ruolo degli operatori e degli
assistenti che abbia maturato almeno sette anni di
effettivo servizio.
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e'
prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a
concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e
degli assistenti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 103, ad esclusione dei limiti di eta'. Nella
medesima procedura e', altresi', prevista una riserva, pari
al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il
personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia
effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 103. I
posti riservati non coperti sono conferiti agli altri
concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma
1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso
pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che
abbia riportato, nel triennio precedente la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari
o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi',
ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato
sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per la formazione della graduatoria del concorso di
cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'
anagrafica.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al
concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori
tecnico-scientifici in prova, nell'ambito dei posti in
organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il
primo corso di formazione utile di cui all'articolo 104, il
coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 103, comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 103, comma 3.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei
titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da
attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle
commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle
graduatorie finali.
8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo
nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei
concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita
all'atto dell'ammissione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 114 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 114 (Accesso al ruolo degli ispettori sanitari)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario
avviene:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due
prove scritte e una prova orale, con facolta' di far
precedere le prove di esame da forme di preselezione, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti
in una prova scritta e una prova orale, riservato al
personale appartenente al ruolo degli operatori e degli
assistenti che abbia maturato almeno sette anni di
effettivo servizio.
2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e'
prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a
concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e
degli assistenti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 115, ad eccezione dei limiti di eta'. Nella
medesima procedura e', altresi', prevista una riserva, pari
al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il
personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia
effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 115. I
posti riservati non coperti sono conferiti agli altri
concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma
1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso
pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che
abbia riportato, nel triennio precedente la data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari
o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi',
ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato
sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per la formazione della graduatoria del concorso di
cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'
anagrafica.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al
concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
relazione ai punteggi conseguiti.
6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori
sanitari in prova, nell'ambito dei posti in organico
vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo
corso di formazione utile di cui all'articolo 116, il
coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale
deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio,
per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 115, comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui all'articolo 115, comma 3.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei
titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da
attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle
commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle
graduatorie finali.
8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo
nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei
concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita
all'atto dell'ammissione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei
capi reparto)
1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene,
nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di
un successivo corso di formazione professionale, della
durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale
che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del
fuoco coordinatore.
2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1 il
personale che abbia riportato, nel triennio precedente la
data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
Non e', altresi', ammesso al concorso il personale che
abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a
misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione
professionale, a parita' di punteggio, prevalgono,
nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di
servizio e la maggiore eta' anagrafica.
4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del
corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina
a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del
corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze
e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data
di conclusione del corso medesimo.
5. L'assegnazione dei capi squadra alle sedi di
servizio e' effettuata in relazione alle esigenze operative
del Corpo nazionale ed alla scelta manifestata dagli
interessati, nell'ambito delle sedi indicate
dall'amministrazione in proporzione alle carenze presenti
negli organici.
6. Qualora, all'esito della procedura concorsuale di
cui al presente articolo, permangano rilevanti carenze di
organico nella qualifica di capo squadra tali da
determinare criticita' nella funzionalita' del dispositivo
di soccorso, puo' essere espletato, ai fini della copertura
delle suddette carenze e con le stesse modalita' di cui al
presente articolo, un concorso straordinario, anche su base
provinciale, per l'accesso alla predetta qualifica cui e'
ammesso a partecipare il personale che abbia maturato
complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio
nel ruolo dei vigili del fuoco.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie
dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da
attribuire a ciascuna di esse, la composizione della
commissione esaminatrice, le modalita' di svolgimento del
corso di formazione professionale, dell'esame finale
nonche' i criteri per la formazione della graduatoria
finale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 295, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«1.-294. (Omissis)
295. Le assunzioni straordinarie di cui ai commi 287,
289 e 299, relative al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento
dei contingenti annuali, al personale volontario di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, e successive modificazioni, che risulti
iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessita'
delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo
da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Ai fini delle predette
assunzioni, nonche' di quelle di cui all'articolo 19-bis
del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite
di eta' previsto dalle disposizioni vigenti per
l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e' eccezionalmente derogato. Per il
personale volontario di eta' fino a 40 anni sono necessari
i soli requisiti gia' richiesti per l'iscrizione
nell'apposito elenco istituito per le necessita' delle
strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo. Per il
personale volontario con eta' ricompresa tra i 40 anni
compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai
giorni di servizio e' elevato a 250 giorni, ad eccezione
del personale volontario femminile per cui lo stesso
requisito e' elevato a 150 giorni; tale personale
volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere
altresi' effettuato complessivamente non meno di un
richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Per il
personale con eta' superiore ai 46 anni compiuti il
requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a 400
giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per
cui lo stesso requisito e' elevato a 200 giorni; tale
personale volontario, di sesso sia maschile che femminile,
deve avere altresi' effettuato complessivamente non meno di
due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Resta
fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per
l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla
normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno
sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i
criteri di verifica dell'idoneita' psico-fisica, nonche'
modalita' abbreviate per il corso di formazione. Al
personale volontario in possesso dei requisiti di cui al
presente comma, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento
delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato,
a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per
territorio, l'attestato di idoneita' per addetto
antincendio in attivita' a rischio elevato.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 79 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 79 (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di ispettore logistico-gestionale)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore
logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78, comma 1,
lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le tipologie del titolo di studio di cui al
comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al
concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente."
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
- "Art. 82. Concorso interno per l'accesso alla
qualifica di ispettore logistico-gestionale.
1. L'accesso alla qualifica di ispettore
logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78, comma 1,
lettera b), avviene mediante concorso interno al quale puo'
partecipare il personale appartenente al ruolo degli
operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno
sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, individuato ai
sensi dell'articolo 79, comma 2.
2. I vincitori del concorso interno sono nominati
ispettori logistico-gestionali in prova e sono ammessi a
frequentare un corso di formazione residenziale della
durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o
le altre strutture centrali e periferiche del Corpo
nazionale.
3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori
logistico-gestionali in prova che abbiano superato le prove
d'esame ricevono il giudizio di idoneita' al servizio
d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su
proposta del direttore centrale per la formazione del
Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine
della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri
previsti dalla normativa vigente.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti
le modalita' di svolgimento del corso di formazione, le
modalita' di svolgimento dell'esame finale nonche' i
criteri per la formulazione del giudizio di idoneita'.
5. L'assegnazione degli ispettori logistico-gestionali
alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla
scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della
graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito
delle sedi indicate dall'amministrazione."
- Si riporta il testo dell'articolo 91 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 91 (Concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di ispettore informatico)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico,
ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera a), avviene
mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad
indirizzo informatico;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le tipologie del titolo di studio di cui al
comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al
concorso.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente."
- Si riporta il testo dell'articolo 94 del citato
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
«Art. 94 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica
di ispettore informatico)
1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico,
ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera b), avviene
mediante concorso interno al quale puo' partecipare il
personale appartenente al ruolo degli operatori e degli
assistenti che abbia maturato almeno sette anni di
effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado ad indirizzo informatico
individuato ai sensi dell'articolo 91, comma 2.
2. I vincitori del concorso interno sono nominati
ispettori informatici in prova e sono ammessi a frequentare
un corso di formazione residenziale della durata di tre
mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre
strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori
informatici in prova che abbiano superato le prove d'esame
ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto
formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del
direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli
esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria
finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla
normativa vigente.
4. Con decreto del capo del dipartimento sono stabiliti
le modalita' di svolgimento del corso di formazione, i
criteri per la formulazione del giudizio di idoneita'
nonche' le modalita' di svolgimento dell'esame finale.
5. L'assegnazione degli ispettori informatici alle sedi
di servizio e' effettuata in relazione alla scelta
manifestata dagli interessati secondo l'ordine della
graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito
delle sedi indicate dall'amministrazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4-bis del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77:
«Art. 7 (Attivita' urgenti della Protezione civile,
delle Forze di polizia, delle Forze Armate)
1.-4. (Omissis)
4-bis. Al fine di assicurare la piena operativita' del
Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzata la spesa di
1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle
esigenze operative del Dipartimento della protezione civile
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 662, della
citata legge 29 dicembre 2022, n 197:
«1. - 661. (Omissis)
662. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con
una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di 95
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di
117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per
l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di
122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per
l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di
123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro
annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al
finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie
facolta' assunzionali, con correlato incremento, ove
necessario, delle dotazioni organiche, di personale delle
Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il
rispetto del principio di equiordinazione, e al
finanziamento delle correlate spese di funzionamento in
misura non superiore al 5 per cento delle predette
disponibilita' annuali. All'attuazione del presente comma
si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie,
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro
della difesa e il Ministro della giustizia.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 1, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31
marzo 2000, n. 78):
«Art. 61 (Sospensione dalla partecipazione agli
scrutini) - 1. E' sospeso dagli scrutini di promozione il
personale dei ruoli delle carriere di cui al presente
decreto rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi
per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e
c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, e
successive modificazioni.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico
delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti
non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge
6 novembre 2012, n. 190):
«Art. 10 (Incandidabilita' alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali)
1. Non possono essere candidati alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono
comunque ricoprire le cariche di presidente della
provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e
comunale, presidente e componente del consiglio
circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di
amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei
consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere
di amministrazione e presidente delle aziende speciali e
delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente
degli organi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per
il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale
o per il delitto di associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per
un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,
o per un delitto concernente la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione,
nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o
per il delitto di favoreggiamento personale o reale
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale,
diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i
delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321,
322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334,
346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva alla pena della reclusione complessivamente
superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati nella lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza
definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato,
con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in
quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
(Omissis).»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1981, n. 737, recante «Sanzioni disciplinari per il
personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e
regolamentazione dei relativi procedimenti» e' pubblicato
in Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1981, n. 342.
- Si riporta il testo dell'articolo 8-bis, comma 2, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Testo unico delle
disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a
norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre
2012, n. 190):
«Art. 8-bis. (Qualifiche degli appartenenti al Corpo
della guardia di finanza)
1. (Omissis)
2. Agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite
le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria,
ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica
sicurezza.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 49, comma 2, del
citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199:
«Art. 49 (Posizione di Stato dei frequentatori dei
corsi per il conferimento della nomina a maresciallo)
1. (Omissis)
2. I frequentatori del corso di cui al comma 1, lettere
a) e b):
contraggono una ferma volontaria di quattro anni, con
decorrenza dalla data di arruolamento;
al termine del corso, i dichiarati idonei, vengono
nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati ai
reparti di impiego.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 29-bis, comma 1,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78):
«Art. 29-bis (Ufficiali in soprannumero agli organici)
- 1. Fermi restando i collocamenti in soprannumero agli
organici previsti da altre fonti normative, possono essere
altresi' collocati in soprannumero agli organici, nel
numero massimo di venticinque unita' e, comunque, nel
limite di spesa annuale di 790.000 euro, gli ufficiali del
Corpo della guardia di finanza da distaccare presso le
Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero da
impiegare per esigenze delle altre amministrazioni dello
Stato.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6-decies,
del citato decreto-legge 29 dicembre 2010, 225 convertito,
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10:
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini)
1.-6-novies. (Omissis)
6-decies. Al fine di completare l'azione di contrasto
della criminalita' organizzata e di tutte le condotte
illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili,
nonche' al fine di incrementare la cooperazione
internazionale di polizia, anche in attuazione degli
impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea ovvero in esecuzione degli accordi di
collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal
termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del
presente decreto, il Dipartimento della pubblica sicurezza
puo' inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari, secondo le procedure e le modalita'
previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e
ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza in qualita' di esperti per la sicurezza,
nel numero massimo consentito dagli stanziamenti di cui al
comma 6-quaterdecies, comprese le venti unita' di esperti
di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A
tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168,
comprensivo delle predette venti unita', e' aumentato delle
ulteriori unita' riservate agli esperti per la sicurezza
nominati ai sensi del presente comma.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto del
Ministro dell'interno 30 marzo 2016, n. 104 (Regolamento
concernente l'istituzione della nuova figura dell'esperto
per la sicurezza):
«Art. 3 (Numero degli esperti per la sicurezza) - 1. Il
numero degli esperti per la sicurezza e' determinato nel
limite massimo di cinquanta unita', comprese le venti
unita' di esperti di cui all'articolo 11, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 e comunque entro il limite delle risorse disponibili
sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, ai sensi
dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 309 del 1990 e di quelle di cui
all'articolo 2, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10.»
- Per il testo dell'articolo 1, comma 607, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 3.