Art. 16 Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato 1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: «per l'anno 2032» sono ((sostituite)) dalle seguenti: «((annui a decorrere)) dall'anno 2032»; b) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'alinea, le parole: «, pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032,» sono soppresse; 2) alla lettera a), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2024 ((al 2032))» sono sostituite dalle seguenti: «((annui a decorrere)) dall'anno 2024»; 3) alla lettera b), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032» sono sostituite dalle seguenti: «((annui a decorrere)) dall'anno 2023»; 4) alla lettera c), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032», ovunque ((ricorrono)), sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2023»; 5) alla lettera d), le parole: «per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «((annui a decorrere)) dall'anno 2032»; 6) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli anni 2031 e 2032» sono sostituite dalle seguenti: «((annui a decorrere)) dall'anno 2031».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dalla presente legge: «Art. 1-bis (Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nonche' per il potenziamento del ruolo ispettori della Guardia di finanza) 1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, tale ruolo e' ulteriormente alimentato mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato indetto ai sensi del numero 2) della citata lettera t) con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione sovrannumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente alla predetta data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi alla medesima data. Non si applicano le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), numero 2), e la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianita', senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario. 2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' alimentato con le seguenti misure straordinarie: a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' ulteriormente alimentata mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r quater), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/56-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2023 e attribuzione della denominazione di "coordinatore" dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi al 1° gennaio 2023; b) ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, delle disposizioni di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo articolo 2, comma 1, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esami, per 1.141 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto, ai sensi del numero 2) della citata lettera c-bis), con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima di ulteriori 1.356 unita', nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell'ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unita' per ciascun anno. 3. Le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento: a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla; b) alla possibilita' dello svolgimento delle prove anche con modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza. 4. All'articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola: «2027» e' sostituita dalla seguente: «2028» e le parole: «ciascuno per 1.200» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente per 1.800 e 2.400». 5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 8.090.000 euro per l'anno 2023, 8.111.000 euro per l'anno 2024, 11.102.000 euro per l'anno 2025, 11.085.000 euro per l'anno 2026, 12.980.000 euro per l'anno 2027, 12.962.000 euro per l'anno 2028, 16.861.000 euro per l'anno 2029, 16.606.000 euro per l'anno 2030, 18.091.000 euro per l'anno 2031 e 18.075.000 euro annui a decorrere dall'anno 2032. 6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede: a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2023 e a euro 2.400.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; b) quanto a euro 1.200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; c) quanto a euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 7, a valere sul capitolo 2568, piano gestionale 01, e, quanto a euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione della medesima autorizzazione di spesa, a valere sul capitolo 2568, piano gestionale 02; d) quanto a euro 4.690.000 per l'anno 2023, euro 4.311.000 per l'anno 2024, euro 7.302.000 per l'anno 2025, euro 7.285.000 per l'anno 2026, euro 7.330.000 per l'anno 2027, euro 7.312.000 per l'anno 2028, euro 7.311.000 per l'anno 2029, euro 7.306.000 per l'anno 2030, euro 7.341.000 per l'anno 2031 ed euro 7.325.000 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4; (13) e) quanto a euro 1.850.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, euro 5.750.000 per l'anno 2029, euro 5.500.000 per l'anno 2030 ed euro 6.950.000 annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (14). 7. Al fine di potenziare il ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 15-duodecies e' inserito il seguente: «15-terdecies. I marescialli aiutanti non utilmente collocati nella graduatoria di merito della selezione per titoli straordinaria di cui al comma 15-duodecies, fermo restando quanto stabilito dalla determinazione del Comandante generale adottata ai sensi del medesimo comma, sono promossi al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2023, se in servizio permanente a tale data, e iscritti in ruolo prima dei parigrado con la stessa anzianita' assoluta». 8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a 1.728.583 euro per l'anno 2023 e 1.186.599 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»