Art. 16 
 
Disposizioni per il potenziamento del ruolo  direttivo  e  del  ruolo
               degli ispettori della Polizia di Stato 
 
  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole: «per l'anno 2032»  sono  ((sostituite))
dalle seguenti: «((annui a decorrere)) dall'anno 2032»; 
    b) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) all'alinea, le parole: «,  pari,  complessivamente,  a  euro
133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032,» sono soppresse; 
      2) alla lettera a), le parole: «per  ciascuno  degli  anni  dal
2024  ((al  2032))»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «((annui   a
decorrere)) dall'anno 2024»; 
      3) alla lettera b), le parole: «per  ciascuno  degli  anni  dal
2023 al 2032» sono sostituite dalle seguenti: «((annui a  decorrere))
dall'anno 2023»; 
      4) alla lettera c), le parole: «per  ciascuno  degli  anni  dal
2023 al 2032», ovunque ((ricorrono)), sono sostituite dalle seguenti:
«annui a decorrere dall'anno 2023»; 
      5)  alla  lettera  d),  le  parole:  «per  l'anno  2032»   sono
sostituite dalle seguenti: «((annui a decorrere)) dall'anno 2032»; 
      6) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli anni 2031  e
2032»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «((annui   a   decorrere))
dall'anno 2031». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1-bis  del  citato
          decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.  14,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1-bis  (Disposizioni  per  il  potenziamento  del
          ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori  della  Polizia
          di Stato nonche' per il potenziamento del  ruolo  ispettori
          della Guardia di finanza) 
              1. Al fine  di  potenziare  il  ruolo  direttivo  della
          Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
          t), del decreto legislativo 29 maggio  2017,  n.  95,  tale
          ruolo  e'  ulteriormente  alimentato   mediante   integrale
          scorrimento della graduatoria  del  concorso  interno,  per
          titoli, per 436 vice commissari del ruolo  direttivo  della
          Polizia di Stato indetto  ai  sensi  del  numero  2)  della
          citata   lettera   t)   con   decreto   del   Capo    della
          Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del  12
          aprile  2019,  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale   del
          personale del Ministero dell'interno del  12  aprile  2019,
          Supplemento straordinario  n.  1/19-bis,  limitatamente  ai
          dipendenti ancora in servizio  alla  data  del  1°  gennaio
          2023,  con  collocazione  degli  interessati  in  posizione
          sovrannumeraria nell'ambito di tale ruolo,  con  decorrenza
          giuridica ed economica non antecedente alla predetta  data,
          salvo  rinuncia  entro  i  trenta  giorni  successivi  alla
          medesima data. Non si applicano le disposizioni di  cui  ai
          periodi secondo e terzo della citata lettera t), numero 2),
          e la promozione alla qualifica di commissario  avviene  per
          anzianita', senza demerito, dopo quattro mesi di  effettivo
          servizio nella qualifica di vice commissario. 
              2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il  ruolo
          degli ispettori della Polizia di Stato e' alimentato con le
          seguenti misure straordinarie: 
              a) la qualifica  di  sostituto  commissario  del  ruolo
          degli ispettori della Polizia  di  Stato  e'  ulteriormente
          alimentata mediante integrale scorrimento della graduatoria
          del concorso  interno,  per  titoli,  per  1.000  sostituti
          commissari, indetto ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,
          lettera r quater), del citato decreto legislativo n. 95 del
          2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale
          della pubblica sicurezza del 31 dicembre  2020,  pubblicato
          nel  Bollettino  ufficiale  del  personale  del   Ministero
          dell'interno   del   31    dicembre    2020,    Supplemento
          straordinario  n.  1/56-bis,  limitatamente  ai  dipendenti
          ancora in servizio alla  data  del  1°  gennaio  2023,  con
          decorrenza giuridica dal 1°  gennaio  2023  e  attribuzione
          della denominazione di  "coordinatore"  dopo  sei  anni  di
          effettivo servizio nella qualifica, salvo rinuncia entro  i
          trenta giorni successivi al 1° gennaio 2023; 
              b)  ferma  restando  l'applicazione,  in  relazione  ai
          concorsi banditi nell'anno 2020 ai sensi  dell'articolo  2,
          comma 1, lettera c-bis), del citato decreto legislativo  n.
          95  del  2017,  delle  disposizioni  di  cui  alla  lettera
          c-quinquies) del medesimo articolo  2,  comma  1,  i  posti
          disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso
          interno, per titoli ed  esami,  per  1.141  posti  di  vice
          ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato,
          indetto, ai  sensi  del  numero  2)  della  citata  lettera
          c-bis),  con  decreto  del  Capo  della   Polizia-Direttore
          generale della pubblica sicurezza  del  31  dicembre  2020,
          pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  del  personale  del
          Ministero dell'interno del 31  dicembre  2020,  Supplemento
          straordinario n. 1/58, sono ampliati nella  misura  massima
          di  ulteriori  1.356  unita',  nei  limiti  delle   risorse
          disponibili a legislazione vigente per il relativo organico
          e nell'ambito  dei  posti  disponibili  alla  data  del  31
          dicembre  2016  e  riservati  al  concorso   pubblico   per
          l'accesso  alla  qualifica  di  vice  ispettore  ai   sensi
          dell'articolo 27, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti
          per le predette procedure concorsuali pubbliche  sono  resi
          nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in
          ragione di almeno 170 unita' per ciascun anno. 
              3.  Le  modalita'  di   svolgimento   delle   procedure
          concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni
          concernenti la composizione della commissione esaminatrice,
          possono essere stabilite,  anche  in  deroga  alle  vigenti
          disposizioni di settore, con riferimento: 
              a) alla loro semplificazione, assicurando  comunque  il
          profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di  almeno
          una prova scritta o di una prova orale,  ove  previste  dai
          bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai  fini  di  cui  alla
          presente lettera, per prova scritta  si  intende  anche  la
          prova con quesiti a risposta multipla; 
              b) alla  possibilita'  dello  svolgimento  delle  prove
          anche   con   modalita'   decentrate   e   telematiche   di
          videoconferenza. 
              4. All'articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 95,  la  parola:  «2027»  e'
          sostituita dalla seguente: «2028» e  le  parole:  «ciascuno
          per 1.200» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente
          per 1.800 e 2.400». 
              5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi
          da 1 a 4 del presente articolo e' autorizzata la  spesa  di
          8.090.000 euro per l'anno 2023, 8.111.000 euro  per  l'anno
          2024, 11.102.000 euro per l'anno 2025, 11.085.000 euro  per
          l'anno 2026, 12.980.000 euro per  l'anno  2027,  12.962.000
          euro per l'anno 2028,  16.861.000  euro  per  l'anno  2029,
          16.606.000 euro per l'anno 2030, 18.091.000 euro per l'anno
          2031 e 18.075.000 euro annui a decorrere dall'anno 2032. 
              6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede: 
              a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno  2023  e  a  euro
          2.400.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma 5,  del  decreto-legge  14  marzo
          2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          maggio 2005, n. 80; 
              b) quanto a euro 1.200.000 annui a decorrere  dall'anno
          2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di spesa di cui all'articolo 1, comma 608, della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232; 
              c) quanto a euro 100.000 annui  a  decorrere  dall'anno
          2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
          di spesa di cui all'articolo 5,  comma  2,  della  legge  9
          gennaio 2006, n. 7,  a  valere  sul  capitolo  2568,  piano
          gestionale 01, e, quanto a euro 100.000 annui  a  decorrere
          dall'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  della
          medesima autorizzazione di spesa,  a  valere  sul  capitolo
          2568, piano gestionale 02; 
              d) quanto  a  euro  4.690.000  per  l'anno  2023,  euro
          4.311.000 per l'anno 2024, euro 7.302.000 per l'anno  2025,
          euro 7.285.000 per l'anno 2026, euro 7.330.000  per  l'anno
          2027, euro 7.312.000 per l'anno 2028,  euro  7.311.000  per
          l'anno 2029, euro 7.306.000 per l'anno 2030, euro 7.341.000
          per  l'anno  2031  ed  euro  7.325.000  annui  a  decorrere
          dall'anno 2032, mediante utilizzo delle risorse disponibili
          per l'attuazione  dell'articolo  16  del  decreto-legge  24
          novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 gennaio 2001, n. 4; (13) 
              e) quanto a euro 1.850.000 per ciascuno degli anni 2027
          e 2028, euro 5.750.000 per l'anno 2029, euro 5.500.000  per
          l'anno 2030 ed euro 6.950.000 annui a  decorrere  dall'anno
          2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  far
          fronte ad esigenze indifferibili, di  cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (14). 
              7. Al fine di potenziare il ruolo ispettori  del  Corpo
          della guardia  di  finanza,  all'articolo  36  del  decreto
          legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,   dopo   il   comma
          15-duodecies e' inserito il seguente: 
              «15-terdecies. I  marescialli  aiutanti  non  utilmente
          collocati nella graduatoria di merito della  selezione  per
          titoli straordinaria di cui al  comma  15-duodecies,  fermo
          restando  quanto   stabilito   dalla   determinazione   del
          Comandante generale adottata ai sensi del  medesimo  comma,
          sono promossi al grado di luogotenente  con  decorrenza  1°
          gennaio 2023, se in servizio  permanente  a  tale  data,  e
          iscritti  in  ruolo  prima  dei  parigrado  con  la  stessa
          anzianita' assoluta». 
              8. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  7,
          pari a 1.728.583 euro per l'anno 2023 e 1.186.599 euro  per
          l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»