Art. 17 Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie di porto - Guardia costiera e rideterminazione degli organici 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024: a) all'articolo 585, comma 1: 1) le lettere da «h-octies)» a «h-vicies semel» sono sostituite dalle seguenti: «h-octies) per l'anno 2024: 97.031.795,09; h-novies) per l'anno 2025: 105.416.494,89; h-decies) per l'anno 2026: 109.921.165,70; h-undecies) per l'anno 2027: 113.230.459,80; h-duodecies) per l'anno 2028: 115.737.822,25; h-terdecies) per l'anno 2029: 116.115.955,81; h-quaterdecies) per l'anno 2030: 116.488.988,41; h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 117.377.743,00; h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 118.237.405,20; h-septiesdecies) per l'anno 2033: 119.152.841,71; h-duodevicies) per l'anno 2034: 120.314.942,61; h-undevicies) per l'anno 2035: 121.381.042,72; h-vicies) per l'anno 2036: 121.931.421,83; h-vicies semel) per l'anno 2037: 122.326.633,34.»; 2) dopo la lettera h-vicies semel), e' aggiunta la seguente: h-vicies bis) a decorrere dall'anno 2038: 122.610.501,83.»; b) all'articolo 812-bis, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: d) capitani di vascello: 455»; c) all'articolo 814: 1) al comma 1, le parole: «979 unita', di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «1019 unita', di cui 706 del ruolo normale e 313 del ruolo speciale»; 2) al comma 1-bis), la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) capitani di vascello: 119»; 3) al comma 3, dopo le parole: «2.100 unita'» sono aggiunte le seguenti: «sino all'anno 2023, 2120 unita' per l'anno 2024, 2140 unita' per l'anno 2025, 2160 unita' per l'anno 2026, 2180 unita' per l'anno 2027 e 2200 unita' dall'anno 2028»; d) all'articolo 815, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.080 per l'anno 2024, 4.280 per l'anno 2025, 4.380 per l'anno 2026, 4.450 ((per l'anno 2027 e)) 4.500 dall'anno 2028 in servizio permanente»; e) il Quadro X della Tabella 2 e' sostituito dal Quadro X di cui all'allegato 8 ((annesso al presente decreto)). 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e' autorizzata la spesa di euro 6.672.011 per l'anno 2024, euro 9.858.697 per l'anno 2025, euro 13.045.384 per l'anno 2026, euro 16.232.070 per l'anno 2027, euro 19.458.811 per l'anno 2028, euro 19.599.967 per l'anno 2029, euro 19.736.022 per l'anno 2030, euro 19.872.076 per l'anno 2031, euro 20.008.131 per l'anno 2032, euro 20.232.498 per l'anno 2033, euro 20.740.733 per l'anno 2034, euro 21.152.967 per l'anno 2035, euro 21.565.201 per l'anno 2036, euro 21.996.488 per l'anno ((2037 ed euro)) 22.299.409 ((annui a decorrere dall'anno)) 2038. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di euro 325.160 per l'anno 2024, euro 367.080 per l'anno 2025, euro 469.000 per l'anno 2026, euro 570.920 per l'anno 2027, euro 672.840 per l'anno ((2028 ed euro)) 567.840 ((annui a decorrere dall'anno)) 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, per euro 325.160 per l'anno 2024 e euro 672.840 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito ((del programma «Fondi di riserva e speciali»)) della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Riferimenti normativi - Per il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 3.