Art. 17 
 
Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie  di
  porto - Guardia costiera e rideterminazione degli organici 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024: 
    a) all'articolo 585, comma 1: 
      1) le lettere da «h-octies)» a «h-vicies semel» sono sostituite
dalle seguenti: 
        «h-octies) per l'anno 2024: 97.031.795,09; 
        h-novies) per l'anno 2025: 105.416.494,89; 
        h-decies) per l'anno 2026: 109.921.165,70; 
        h-undecies) per l'anno 2027: 113.230.459,80; 
        h-duodecies) per l'anno 2028: 115.737.822,25; 
        h-terdecies) per l'anno 2029: 116.115.955,81; 
        h-quaterdecies) per l'anno 2030: 116.488.988,41; 
        h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 117.377.743,00; 
        h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 118.237.405,20; 
        h-septiesdecies) per l'anno 2033: 119.152.841,71; 
        h-duodevicies) per l'anno 2034: 120.314.942,61; 
        h-undevicies) per l'anno 2035: 121.381.042,72; 
        h-vicies) per l'anno 2036: 121.931.421,83; 
        h-vicies semel) per l'anno 2037: 122.326.633,34.»; 
      2) dopo la lettera h-vicies semel), e' aggiunta la seguente: 
        h-vicies bis) a decorrere dall'anno 2038: 122.610.501,83.»; 
    b) all'articolo 812-bis, comma 1, la  lettera  d)  e'  sostituita
dalla seguente: 
      d) capitani di vascello: 455»; 
    c) all'articolo 814: 
      1) al comma 1, le parole: «979 unita', di  cui  706  del  ruolo
normale e 273 del ruolo speciale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«1019 unita', di cui 706 del ruolo normale e 313 del ruolo speciale»; 
      2) al comma 1-bis), la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
        «c) capitani di vascello: 119»; 
      3) al comma 3, dopo le parole: «2.100 unita'» sono aggiunte  le
seguenti: «sino all'anno 2023, 2120  unita'  per  l'anno  2024,  2140
unita' per l'anno 2025, 2160 unita' per l'anno 2026, 2180 unita'  per
l'anno 2027 e 2200 unita' dall'anno 2028»; 
    d) all'articolo 815, comma 1, la lettera a) e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730  per
l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.080 per l'anno 2024, 4.280  per
l'anno 2025, 4.380 per l'anno 2026, 4.450 ((per l'anno 2027 e)) 4.500
dall'anno 2028 in servizio permanente»; 
    e) il Quadro X della Tabella 2 e' sostituito dal Quadro X di  cui
all'allegato 8 ((annesso al presente decreto)). 
  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  1,
lettere b), c) e d), e' autorizzata la spesa di  euro  6.672.011  per
l'anno 2024, euro 9.858.697 per  l'anno  2025,  euro  13.045.384  per
l'anno 2026, euro 16.232.070 per l'anno  2027,  euro  19.458.811  per
l'anno 2028, euro 19.599.967 per l'anno  2029,  euro  19.736.022  per
l'anno 2030, euro 19.872.076 per l'anno  2031,  euro  20.008.131  per
l'anno 2032, euro 20.232.498 per l'anno  2033,  euro  20.740.733  per
l'anno 2034, euro 21.152.967 per l'anno  2035,  euro  21.565.201  per
l'anno 2036, euro 21.996.488 per l'anno ((2037 ed  euro))  22.299.409
((annui a decorrere dall'anno)) 2038. Ai relativi oneri  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al
presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto,  e'
autorizzata la spesa di euro 325.160 per l'anno  2024,  euro  367.080
per l'anno 2025, euro 469.000  per  l'anno  2026,  euro  570.920  per
l'anno 2027, euro 672.840 per l'anno ((2028 ed euro)) 567.840 ((annui
a decorrere dall'anno)) 2029. Ai relativi oneri si provvede  mediante
riduzione, per euro 325.160 per l'anno 2024 e euro  672.840  annui  a
decorrere dall'anno 2025, delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito ((del programma «Fondi di riserva  e
speciali»)) della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  si
          vedano i riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 607, della  legge
          30 dicembre 2021, n. 234, si vedano i riferimenti normativi
          all'articolo 3.