((Art. 17 bis Disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale nonche' ai corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano 1. Il comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e' sostituito dal seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti: a) appartenenza a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) istituzione, con regolamento comunale o con diverso provvedimento del sindaco, dell'armeria del corpo o servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, custodia delle stesse in appositi armadi metallici aventi le caratteristiche previste dall'articolo 14 del medesimo decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987». 2. E' in facolta' dei corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano dotare il proprio personale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati con decreti adottati dai presidenti, rispettivamente, della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento emanato dall'ente di appartenenza sono determinati i servizi per i quali il personale e' dotato degli strumenti di autodifesa di cui al presente comma, la durata dei corsi di addestramento al loro uso, nonche' i termini e le modalita' del servizio prestato con gli strumenti medesimi.))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1-bis, del citato decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali) 1. (Omissis) 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai co-muni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti: a) appartenenza a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) istituzione, con regolamento comunale o con diverso provvedi-mento del sindaco, dell'armeria del corpo o servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, custodia delle stesse in appositi armadi metallici aventi le caratteristiche previste dall'articolo 14 del medesimo decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987". 2. E' in facolta' dei corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano dotare il proprio per-sonale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati con decreti adottati dai presidenti, rispettivamente, della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento emanato dall'ente di appartenenza sono determinati i servizi per i quali il personale e' dotato degli strumenti di autodifesa di cui al presente comma, la durata dei corsi di addestramento al loro uso, nonche' i termini e le modalita' del servizio prestato con gli strumenti medesimi. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 156, comma 1, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: «Art. 156 (Classi demografiche e popolazione residente) 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda del presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche: - a) comuni con meno di 500 abitanti; - b) comuni da 500 a 999 abitanti; - c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti; - d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti; - e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti; - f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; - g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti; - h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; - i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti; - l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; - m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; - n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre." (Omissis).» - Si riporta il testo degli articoli 12 e 14 del decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di agente di pubblica sicurezza): "Art. 12 (Istituzione di armeria della polizia municipale) 1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, in uno o piu' comuni di questa, e' istituita l'armeria del Corpo o servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento. 2. In relazione all'articolazione territoriale della struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti possono essere istituite una o piu' armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione. 3. L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie, quando non e' disposta con il regolamento di cui all'art. 2, nonche' la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del sindaco e sono comunicate al prefetto e al questore. 4. L'istituzione dell'armeria non e' necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art. 14 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal responsabile del Corpo o servizio. L'autorita' di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110. 5. L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumita' pubblica." "Art. 14 (Funzionamento delle armerie) 1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. 2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche. 3. Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, servizio o unita' di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di se' dal consegnatario dell'armeria. 4. Copia di riserva di dette chiavi e' conservata a cura del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato. 5. L'armeria e' dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale. 6. L'armeria e' dotata altresi' di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale, per: le ispezioni settimanali e mensili; le riparazioni delle armi; i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi."