((Art. 17 bis 
 
Disposizioni per la tutela del  personale  appartenente  ai  corpi  e
  servizi di polizia locale nonche' ai corpi forestali della  regione
  Friuli Venezia Giulia e delle province  autonome  di  Trento  e  di
  Bolzano 
 
  1. Il comma 1-bis dell'articolo  19  del  decreto-legge  4  ottobre
2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre
2018, n. 132, e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  anche  ai
comuni diversi da quelli di cui al  medesimo  comma  1  per  i  quali
ricorrono tutti i seguenti requisiti: 
  a) appartenenza a una delle classi demografiche di cui all'articolo
156,  comma  1,  lettere  h)  e  i),  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267; 
  b)  istituzione,   con   regolamento   comunale   o   con   diverso
provvedimento del sindaco,  dell'armeria  del  corpo  o  servizio  di
polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145,  ovvero,  nel
caso in  cui  le  armi  da  custodire,  comprese  quelle  ad  impulso
elettrico, siano in numero non superiore a quindici,  custodia  delle
stesse  in  appositi  armadi  metallici  aventi  le   caratteristiche
previste  dall'articolo  14  del  medesimo   decreto   del   Ministro
dell'interno n. 145 del 1987». 
  2. E' in facolta' dei corpi forestali della regione Friuli  Venezia
Giulia e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  dotare  il
proprio personale di  strumenti  di  autodifesa  che  nebulizzano  un
principio attivo  naturale  a  base  di  capsaicina.  Tali  strumenti
possono essere portati  senza  licenza  durante  il  servizio  e  non
possono essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati con decreti
adottati  dai  presidenti,  rispettivamente,  della  regione   Friuli
Venezia Giulia e delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
previo  parere  favorevole  del  Ministero  dell'ambiente   e   della
sicurezza energetica e del Ministero della  salute.  Con  regolamento
emanato dall'ente di appartenenza sono determinati i  servizi  per  i
quali il personale e' dotato degli strumenti di autodifesa di cui  al
presente comma, la durata dei corsi di  addestramento  al  loro  uso,
nonche' i termini e  le  modalita'  del  servizio  prestato  con  gli
strumenti medesimi.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  19,  comma  1-bis,
          del  citato  decreto-legge  4   ottobre   2018,   n.   113,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre
          2018, n. 132, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 19 (Sperimentazione di armi ad impulsi  elettrici
          da parte delle polizie locali) 
              1. (Omissis) 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano
          anche ai co-muni diversi da quelli di cui al medesimo comma
          1 per i quali ricorrono  tutti  i  seguenti  requisiti:  a)
          appartenenza  a  una  delle  classi  demografiche  di   cui
          all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del testo unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) istituzione,
          con regolamento comunale o con diverso  provvedi-mento  del
          sindaco, dell'armeria  del  corpo  o  servizio  di  polizia
          locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al
          decreto del Ministro dell'interno 4  marzo  1987,  n.  145,
          ovvero, nel caso in cui  le  armi  da  custodire,  comprese
          quelle ad impulso elettrico, siano in numero non  superiore
          a  quindici,  custodia  delle  stesse  in  appositi  armadi
          metallici aventi le caratteristiche previste  dall'articolo
          14 del medesimo decreto del Ministro  dell'interno  n.  145
          del 1987". 2. E' in  facolta'  dei  corpi  forestali  della
          regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano  dotare  il  proprio  per-sonale  di
          strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo
          naturale a  base  di  capsaicina.  Tali  strumenti  possono
          essere portati senza licenza  durante  il  servizio  e  non
          possono essere impiegati sull'uomo; essi  sono  individuati
          con decreti adottati dai presidenti, rispettivamente, della
          regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza energetica e del  Ministero
          della  salute.  Con  regolamento   emanato   dall'ente   di
          appartenenza sono determinati i  servizi  per  i  quali  il
          personale e' dotato degli strumenti di autodifesa di cui al
          presente comma, la durata dei  corsi  di  addestramento  al
          loro uso, nonche' i termini e  le  modalita'  del  servizio
          prestato con gli strumenti medesimi. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 156, comma  1,  del
          citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art. 156 (Classi demografiche e popolazione residente) 
              1.  Ai  fini   dell'applicazione   delle   disposizioni
          contenute nella parte  seconda  del  presente  testo  unico
          valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato,  le
          seguenti classi demografiche: 
              - a) comuni con meno di 500 abitanti; 
              - b) comuni da 500 a 999 abitanti; 
              - c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti; 
              - d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti; 
              - e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti; 
              - f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; 
              - g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti; 
              - h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; 
              - i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti; 
              - l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; 
              - m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; 
              - n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre." 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  12  e  14  del
          decreto del Ministro dell'interno  4  marzo  1987,  n.  145
          (Norme  concernenti  l'armamento  degli  appartenenti  alla
          polizia municipale ai quali e'  conferita  la  qualita'  di
          agente di pubblica sicurezza): 
              "Art.  12  (Istituzione  di   armeria   della   polizia
          municipale) 
              1. In ambito comunale e, nel caso  di  costituzione  di
          associazione ai sensi dell'art.  1,  comma  secondo,  della
          legge 7 marzo 1986, n. 65, in uno o piu' comuni di  questa,
          e' istituita l'armeria del  Corpo  o  servizio  di  polizia
          municipale in apposito locale nel quale sono  custodite  le
          armi in dotazione ed il relativo munizionamento. 
              2. In relazione  all'articolazione  territoriale  della
          struttura di polizia municipale ed al numero degli  addetti
          possono essere istituite una o piu' armerie sussidiarie  in
          cui sono custodite le armi in dotazione. 
              3. L'istituzione dell'armeria principale  e  di  quelle
          sussidiarie, quando non e' disposta con il  regolamento  di
          cui all'art. 2, nonche'  la  soppressione  o  trasferimento
          della stessa, sono effettuate con provvedimento del sindaco
          e sono comunicate al prefetto e al questore. 
              4. L'istituzione dell'armeria non e' necessaria qualora
          si tratti di custodire  armi  in  numero  non  superiore  a
          quindici e munizioni non superiori a duemila  cartucce.  In
          tal caso le  armi  e  le  munizioni  sono  custodite  negli
          appositi armadi  di  cui  all'art.  14  e  sono  assegnate,
          ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16,  17;
          le funzioni di consegnatario dell'armeria sono  svolte  dal
          responsabile del Corpo o servizio. L'autorita' di  pubblica
          sicurezza determina le misure di  sicurezza  necessarie  ai
          sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110. 
              5. L'autorita' di pubblica  sicurezza  ha  facolta'  di
          eseguire,  quando  lo  ritenga  necessario,  verifiche   di
          controllo e di  prescrivere  quelle  misure  cautelari  che
          ritenga indispensabili per  la  tutela  dell'ordine,  della
          sicurezza e dell'incolumita' pubblica." 
              "Art. 14 (Funzionamento delle armerie) 
              1. Le armi sono  conservate,  prive  di  fondina  e  di
          munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a
          chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. 
              2. Le munizioni sono  conservate  in  armadi  metallici
          distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche. 
              3. Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi
          metallici, in cui sono custodite  armi  e  munizioni,  sono
          conservate, durante le ore di servizio,  dal  consegnatario
          dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio
          dette chiavi sono custodite  nella  cassaforte  del  Corpo,
          servizio  o  unita'  di  esso,  in   apposito   contenitore
          metallico con chiusura di sicurezza,  le  cui  chiavi  sono
          custodite presso di se' dal consegnatario dell'armeria. 
              4. Copia di riserva di dette  chiavi  e'  conservata  a
          cura del responsabile  del  Corpo  o  servizio  di  polizia
          municipale,   in   busta   sigillata   controfirmata    dal
          consegnatario  dell'armeria,  in   cassaforte   o   armadio
          corazzato. 
              5. L'armeria e' dotata del  registro  di  carico  delle
          armi  e  delle  munizioni,  le  cui  pagine  numerate  sono
          preventivamente   vistate   dal   questore.   I   movimenti
          giornalieri di  prelevamento  o  versamento  delle  armi  e
          munizioni devono essere annotati su  apposito  registro  le
          cui  pagine  numerate  sono  preventivamente  vistate   dal
          responsabile del servizio di polizia municipale. 
              6. L'armeria e' dotata altresi' di registri,  a  pagine
          numerate e preventivamente  vistate  dal  responsabile  del
          servizio di polizia municipale, per: 
              le ispezioni settimanali e mensili; 
              le riparazioni delle armi; 
              i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi."