((Art. 17 bis
Disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e
servizi di polizia locale nonche' ai corpi forestali della regione
Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di
Bolzano
1. Il comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre
2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2018, n. 132, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 per i quali
ricorrono tutti i seguenti requisiti:
a) appartenenza a una delle classi demografiche di cui all'articolo
156, comma 1, lettere h) e i), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
b) istituzione, con regolamento comunale o con diverso
provvedimento del sindaco, dell'armeria del corpo o servizio di
polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel
caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso
elettrico, siano in numero non superiore a quindici, custodia delle
stesse in appositi armadi metallici aventi le caratteristiche
previste dall'articolo 14 del medesimo decreto del Ministro
dell'interno n. 145 del 1987».
2. E' in facolta' dei corpi forestali della regione Friuli Venezia
Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano dotare il
proprio personale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un
principio attivo naturale a base di capsaicina. Tali strumenti
possono essere portati senza licenza durante il servizio e non
possono essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati con decreti
adottati dai presidenti, rispettivamente, della regione Friuli
Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento
emanato dall'ente di appartenenza sono determinati i servizi per i
quali il personale e' dotato degli strumenti di autodifesa di cui al
presente comma, la durata dei corsi di addestramento al loro uso,
nonche' i termini e le modalita' del servizio prestato con gli
strumenti medesimi.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1-bis,
del citato decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2018, n. 132, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici
da parte delle polizie locali)
1. (Omissis)
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ai co-muni diversi da quelli di cui al medesimo comma
1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti: a)
appartenenza a una delle classi demografiche di cui
all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) istituzione,
con regolamento comunale o con diverso provvedi-mento del
sindaco, dell'armeria del corpo o servizio di polizia
locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145,
ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese
quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore
a quindici, custodia delle stesse in appositi armadi
metallici aventi le caratteristiche previste dall'articolo
14 del medesimo decreto del Ministro dell'interno n. 145
del 1987". 2. E' in facolta' dei corpi forestali della
regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di
Trento e di Bolzano dotare il proprio per-sonale di
strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo
naturale a base di capsaicina. Tali strumenti possono
essere portati senza licenza durante il servizio e non
possono essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati
con decreti adottati dai presidenti, rispettivamente, della
regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero
della salute. Con regolamento emanato dall'ente di
appartenenza sono determinati i servizi per i quali il
personale e' dotato degli strumenti di autodifesa di cui al
presente comma, la durata dei corsi di addestramento al
loro uso, nonche' i termini e le modalita' del servizio
prestato con gli strumenti medesimi.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 156, comma 1, del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 156 (Classi demografiche e popolazione residente)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
contenute nella parte seconda del presente testo unico
valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le
seguenti classi demografiche:
- a) comuni con meno di 500 abitanti;
- b) comuni da 500 a 999 abitanti;
- c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
- d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
- e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
- f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
- h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
- i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
- l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
- m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
- n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre."
(Omissis).»
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 14 del
decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145
(Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla
polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di
agente di pubblica sicurezza):
"Art. 12 (Istituzione di armeria della polizia
municipale)
1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di
associazione ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della
legge 7 marzo 1986, n. 65, in uno o piu' comuni di questa,
e' istituita l'armeria del Corpo o servizio di polizia
municipale in apposito locale nel quale sono custodite le
armi in dotazione ed il relativo munizionamento.
2. In relazione all'articolazione territoriale della
struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti
possono essere istituite una o piu' armerie sussidiarie in
cui sono custodite le armi in dotazione.
3. L'istituzione dell'armeria principale e di quelle
sussidiarie, quando non e' disposta con il regolamento di
cui all'art. 2, nonche' la soppressione o trasferimento
della stessa, sono effettuate con provvedimento del sindaco
e sono comunicate al prefetto e al questore.
4. L'istituzione dell'armeria non e' necessaria qualora
si tratti di custodire armi in numero non superiore a
quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In
tal caso le armi e le munizioni sono custodite negli
appositi armadi di cui all'art. 14 e sono assegnate,
ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17;
le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal
responsabile del Corpo o servizio. L'autorita' di pubblica
sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai
sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
5. L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di
eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di
controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che
ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della
sicurezza e dell'incolumita' pubblica."
"Art. 14 (Funzionamento delle armerie)
1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di
munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a
chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.
2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici
distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.
3. Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi
metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono
conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario
dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio
dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo,
servizio o unita' di esso, in apposito contenitore
metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono
custodite presso di se' dal consegnatario dell'armeria.
4. Copia di riserva di dette chiavi e' conservata a
cura del responsabile del Corpo o servizio di polizia
municipale, in busta sigillata controfirmata dal
consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio
corazzato.
5. L'armeria e' dotata del registro di carico delle
armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono
preventivamente vistate dal questore. I movimenti
giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e
munizioni devono essere annotati su apposito registro le
cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal
responsabile del servizio di polizia municipale.
6. L'armeria e' dotata altresi' di registri, a pagine
numerate e preventivamente vistate dal responsabile del
servizio di polizia municipale, per:
le ispezioni settimanali e mensili;
le riparazioni delle armi;
i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi."