Art. 18
Disposizioni relative al fondo anticipazioni di liquidita' e altre
disposizioni in materia di enti territoriali
1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono
soppresse, le parole: «rendiconto 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «rendiconto 2023» e le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», le parole:
«dall'esercizio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio
2024» e le parole: «nel corso dell'esercizio 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2023»;
d) al comma 6-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il comma 6-quinquies si applica, altresi', agli enti locali in
occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del
rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma
11, del ((testo unico di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».
2. Il concorso alla finanza pubblica ((da parte della regione
autonoma Valle d'Aosta,)) di cui all'articolo 1, comma 559, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotto di 3 milioni di euro per
l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
3. In attuazione dell'Accordo sancito in data 8 marzo 2023 nella
seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a
statuto ordinario regolano in via definitiva i reciproci rapporti
finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle
perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
secondo le modalita' previste nel medesimo Accordo. Rispetto ai
suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad
effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli previsti
dall'articolo 111, comma 2-octies, ((del decreto-legge)) 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e lo Stato non e' tenuto a ulteriori forme di
compensazione finanziaria nei confronti di tali enti.
4. Le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in
attuazione del comma 3 sono vincolate al ripiano anticipato del
disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi
delle aziende del servizio sanitario regionale.
((4-bis. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa
al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei
lavori avviate nel primo semestre 2023»;
b) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) limitatamente al secondo semestre, gli interventi
beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia
stata presentata domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369
nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano
state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonche' gli
interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al
Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei
lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e
con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura
prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli
interventi di cui alla presente lettera possono accedere al Fondo,
con le modalita' indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, limitatamente agli importi gia' preassegnati o richiesti
mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso. Possono
partecipare, altresi', a tale procedura anche gli interventi relativi
alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente
alla quota lavori».
4-ter. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41, le parole: «ad ogni titolo rientranti fra i progetti
PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «, compresi quelli ad ogni
titolo rientranti fra i progetti PNRR,».
4-quater. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «a valere sulle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027» sono
sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione della
dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027»;
b) al secondo periodo, le parole: «ed e' compresa nel Piano
sviluppo e coesione della regione Calabria» sono sostituite dalle
seguenti: «in prededuzione dalla quota da attribuire alla regione
Calabria nell'ambito della predetta programmazione 2021-2027»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento
della regione Calabria, da comunicare entro quindici giorni
dall'adozione al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli
interventi da finanziare, corredati dei rispettivi codici unici di
progetto, nonche' il cronoprogramma procedurale per l'attuazione
degli interventi. Tali interventi sono monitorati mediante i sistemi
informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16. (Misure straordinarie in favore degli enti
locali)
1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27,
comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, gia' incrementato dall'articolo 40, comma 3, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e'
incrementato per l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da
destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e
per 50 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane
e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti
interessati si provvede con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre
2022, in relazione alla spesa per utenze di energia
elettrica e gas.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
43.
3. All'articolo 1, comma 53-ter, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno
2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo
scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per
l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56.
Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con
comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro
il 15 settembre 2022. Gli enti locali beneficiari
confermano l'interesse al contributo con comunicazione da
inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla
data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo
periodo. Il Ministero dell'interno formalizza le relative
assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10
ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto
degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di
pubblicazione del citato decreto di assegnazione.».
4. Per il solo anno 2022, il raggiungimento
dell'obiettivo di servizio di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere
certificato attraverso la compilazione della scheda di
monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE -
Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 30
settembre 2022.
5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il settimo periodo e'
aggiunto il seguente: «Le somme che a seguito del
monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero non
destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili
nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta'
comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di
insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai
commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228.».
6. I comuni sede di capoluogo di citta' metropolitana
di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, che sono in procedura di riequilibrio ai
sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono esercitare
la facolta' di rimodulazione del piano di riequilibrio di
cui al medesimo articolo 243-bis, comma 5, in deroga al
termine ordinariamente previsto possono presentare la
preventiva delibera entro la data del 31 marzo 2023.
6-bis. I comuni di cui al comma 6, per il solo
esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine di
consentire la predisposizione del bilancio di previsione
2022-2024, fermo restando l'obbligo di copertura della
quota annuale 2022 del ripiano del disavanzo, possono
destinare il contributo ricevuto in attuazione
dell'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, oltre che al ripiano anticipato del disavanzo,
anche al rimborso dei debiti finanziari.
6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della
Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio
2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai
sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno eliminato
il fondo anticipazioni di liquidita' accantonato nel
risultato di amministrazione, in sede di approvazione del
rendiconto 2023 provvedono ad accantonare un apposito
fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle
anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni
di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi
precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31
dicembre 2023.
6-quater. Il fondo ricostituito nel risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2023 ai sensi del comma
6-ter e' utilizzato secondo le modalita' previste
dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106.
6-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento
della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni
fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali
da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore disavanzo
al 31 dicembre 2023 rispetto all'esercizio precedente,
derivante dalla ricostituzione del fondo di cui al comma
6-ter, e' ripianato, a decorrere dall'esercizio 2024, in
quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per
un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto
delle anticipazioni rimborsate alla data del 31 dicembre
2023.
6-sexies. Il comma 6-quinquies si applica anche agli
enti locali di cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il
fondo anticipazioni di liquidita' in sede di rendiconto
2021, che ripianano l'eventuale conseguente maggiore
disavanzo a decorrere dall'esercizio 2023. Il comma
6-quinquies si applica, altresi', agli enti locali in
occasione del primo conto consuntivo successivo
all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria
di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta
entro il 31 dicembre 2024.
6-septies. Per gli anni dal 2023 al 2025 continua ad
applicarsi, con le medesime modalita' ivi previste,
l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento
della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti
locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il
1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022.
7. All'articolo 6-quater del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole «entro sei
mesi dalla pubblicazione del decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «entro dodici mesi dalla pubblicazione del
decreto»;
b) al comma 8-bis, le parole «fino a 5.000 abitanti»
sono sostituite dalle seguenti: «fino a 20.000 abitanti».
8. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le
parole: «fino ad un massimo di 5.000 abitanti» sono
inserite le seguenti: «, nonche' fino ad un massimo di
10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole
minori».
9. Le dotazioni dei comparti di cui all'articolo 14,
commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, non impegnate alla data del 31 dicembre 2021, sono
rispettivamente utilizzate per le finalita' del Fondo di
garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e del Fondo speciale di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n.
1295. I contributi in conto interessi relativi ad
interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo
parere tecnico del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) sul progetto.
9-bis. All'articolo 151 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«8-bis. Se il bilancio di previsione non e' deliberato
entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il
rendiconto della gestione relativo a tale esercizio e'
approvato indicando nelle voci riguardanti le 'Previsioni
definitive di competenza' gli importi delle previsioni
definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso
dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Ferma
restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli
enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione
dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia
contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174, l'approvazione del rendiconto
determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il
bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si
riferisce».
9-ter. Per favorire l'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla
legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari regionali e le autonomie, su proposta della
Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di
cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente
la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al
medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono
specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del
processo di approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.
9-quater. Al fine di permettere la realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, all'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti
all'anno 2019 relativi alle opere che risultano affidate
entro la data del 31 dicembre 2021».
9-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quater,
pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9-sexies. All'articolo 15 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2
e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri
comunali all'attivita' degli organi istituiti ai sensi
delle rispettive leggi regionali sul procedimento di
fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III,
capo IV, ed i conseguenti oneri per permessi retribuiti,
gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio sono
posti a carico delle regioni medesime.»
- Si riporta il testo dell'articolo 256, comma 11, del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 256 (Liquidazione e pagamento della massa
passiva)
1.-10. (Omissis).
11. Entro il termine di sessanta giorni
dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo
straordinario della liquidazione e' tenuto ad approvare il
rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo
regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile
dell'ente, il quale e' competente sul riscontro della
liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di
estinzione e l'effettiva liquidazione.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 559, della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«1.-558. (Omissis)
559. In attuazione dell'accordo tra il Governo e la
regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica per
gli anni 2022 e successivi, a decorrere dall'anno 2022 il
contributo dovuto dalla regione quale concorso al pagamento
degli oneri del debito pubblico di cui all'articolo 1,
comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'
rideterminato in 82,246 milioni di euro annui, ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850,
851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, si
vedano i riferimenti normativi all'articolo 8.
- Si riporta il testo dell'articolo 111, comma
2-octies, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77:
«Art. 111 (Fondo per l'esercizio delle funzioni delle
Regioni e delle Province autonome)
1.-2-septies. (Omissis)
2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto
ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti
dalle attivita' di lotta all'evasione, pari a 950.751.551
euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies,
sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo
complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino
alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 375, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato
dalla presente legge:
«1.-374. (Omissis)
375. Fermo restando quanto previsto ai commi da 369 a
374, all'esito della procedura semestrale di cui al comma
370 e sulla base delle risorse che si rendono disponibili
possono accedere al Fondo di cui al comma 369 gli
interventi finanziati con risorse statali o europee,
secondo il seguente ordine di priorita':
a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
b) gli interventi integralmente finanziati la cui
realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre
2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza,
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, e quelli in relazione ai quali siano nominati
Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali
per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalita'
del Piano nazionale di ripresa e resilienza; tali
interventi possono accedere alla procedura ordinaria
relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di
affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023;
c) gli interventi integralmente finanziati la cui
realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre
2026 e che siano attuati:
1) dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1,
comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui all'articolo 1, comma 423, della citata legge n. 234
del 2021;
2) dall'Agenzia per la coesione territoriale, per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25;
3) dal commissario straordinario nominato ai sensi
dell'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione degli interventi
disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione
degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito
contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro,
sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare n. 169 del 24 novembre 2020;
d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per
l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma
369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel
termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
d-bis) limitatamente al secondo semestre, gli
interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno
2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso
al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui
procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal
18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonche' gli interventi
per i quali sia stata presentata domanda di accesso al
Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di
affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio
2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non
risulta perfezionata la procedura prevista per
l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli
interventi di cui alla presente lettera possono accedere al
Fondo, con le modalita' indicate dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi
gia' preassegnati o richiesti mediante le predette
preassegnazioni e domande di accesso. Possono partecipare,
altresi', a tale procedura anche gli interventi relativi
alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1,
limitatamente alla quota lavori;
e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi
integralmente finanziati con risorse statali la cui
realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre
2026."
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1, del
citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24. (Disposizioni di semplificazione degli
interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti
locali)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare
l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di
edilizia scolastica compresi quelli ad ogni titolo
rientrati tra i progetti PNRR di titolarita' del Ministero
dell'istruzione e del merito, e' consentito l'utilizzo per
ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari
dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento,
laddove ancora disponibili.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 697, della
citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato
dalla presente legge:
«1.-696. (Omissis)
697. Per sostenere gli interventi per spese in conto
capitale della regione Calabria volti a prevenire e a
mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del
contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni
nonche' per le finalita' di cui al decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e' disposta in favore della regione
Calabria l'assegnazione di 50 milioni di euro per l'anno
2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170
milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro
per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione della
dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027. Tale assegnazione e' considerata nell'ambito
della programmazione complessiva delle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, in
prededuzione dalla quota da attribuire alla regione
Calabria nell'ambito della predetta programmazione
2021-2027. Con provvedimento della regione Calabria, da
comunicare entro quindici giorni dall'adozione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli
interventi da finanziare, corredati dei rispettivi codici
unici di progetto, nonche' il cronoprogramma procedurale
per l'attuazione degli interventi. Tali interventi sono
monito-rati mediante i sistemi informativi del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 177, della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«1.-176. (Omissis).
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro
(Omissis).»