Art. 18 
 
Disposizioni relative al fondo anticipazioni di  liquidita'  e  altre
  disposizioni in materia di enti territoriali 
 
  1. All'articolo  16  del  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono
soppresse,  le  parole:  «rendiconto  2022»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «rendiconto 2023» e le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    b)  al  comma  6-quater,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    c) al comma 6-quinquies,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «31   dicembre   2023»,   le   parole:
«dall'esercizio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio
2024» e le parole: «nel corso dell'esercizio  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2023»; 
    d) al comma 6-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«Il comma 6-quinquies si  applica,  altresi',  agli  enti  locali  in
occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione  del
rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma
11, del ((testo unico di cui al)) decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.». 
  2. Il concorso alla  finanza  pubblica  ((da  parte  della  regione
autonoma Valle d'Aosta,)) di cui all'articolo  1,  comma  559,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotto di 3 milioni di  euro  per
l'anno 2023. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma,  pari  a  3
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  3. In attuazione dell'Accordo sancito in data 8  marzo  2023  nella
seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le  regioni  a
statuto ordinario regolano in via  definitiva  i  reciproci  rapporti
finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle
perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da  COVID-19
secondo le modalita'  previste  nel  medesimo  Accordo.  Rispetto  ai
suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non  sono  tenute  ad
effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli  previsti
dall'articolo 111, comma 2-octies, ((del  decreto-legge))  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n.  77,  e  lo  Stato  non  e'  tenuto  a  ulteriori  forme  di
compensazione finanziaria nei confronti di tali enti. 
  4. Le  risorse  ricevute  dalle  regioni  a  statuto  ordinario  in
attuazione del comma 3  sono  vincolate  al  ripiano  anticipato  del
disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi
delle aziende del servizio sanitario regionale. 
  ((4-bis. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera b-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa
al secondo semestre 2023  anche  per  procedure  di  affidamento  dei
lavori avviate nel primo semestre 2023»; 
  b) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis)  limitatamente  al   secondo   semestre,   gli   interventi
beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i  quali  sia
stata presentata domanda di accesso al Fondo  di  cui  al  comma  369
nell'anno 2022, le cui procedure  di  affidamento  dei  lavori  siano
state avviate dal 18 maggio 2022 al 31  dicembre  2022,  nonche'  gli
interventi per i quali sia stata presentata  domanda  di  accesso  al
Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure  di  affidamento  dei
lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno  2023,  e
con riferimento  ai  quali  non  risulta  perfezionata  la  procedura
prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del  Fondo.  Gli
interventi di cui alla presente lettera possono  accedere  al  Fondo,
con le modalita' indicate dal Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato, limitatamente agli importi gia' preassegnati o richiesti
mediante le predette preassegnazioni e domande  di  accesso.  Possono
partecipare, altresi', a tale procedura anche gli interventi relativi
alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente
alla quota lavori». 
  4-ter. All'articolo 24, comma  1,  del  decreto-legge  24  febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  aprile
2023, n. 41, le parole: «ad ogni titolo  rientranti  fra  i  progetti
PNRR» sono sostituite dalle seguenti:  «,  compresi  quelli  ad  ogni
titolo rientranti fra i progetti PNRR,». 
  4-quater. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre  2022,
n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «a valere sulle risorse  del  Fondo
per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  programmazione  2021-2027»  sono
sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente  riduzione  della
dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177,  della  legge
30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,
periodo di programmazione 2021-2027»; 
  b) al secondo  periodo,  le  parole:  «ed  e'  compresa  nel  Piano
sviluppo e coesione della regione  Calabria»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in prededuzione dalla quota  da  attribuire  alla  regione
Calabria nell'ambito della predetta programmazione 2021-2027»; 
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con  provvedimento
della  regione  Calabria,  da  comunicare   entro   quindici   giorni
dall'adozione  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli
interventi da finanziare, corredati dei rispettivi  codici  unici  di
progetto, nonche'  il  cronoprogramma  procedurale  per  l'attuazione
degli interventi. Tali interventi sono monitorati mediante i  sistemi
informativi  del  Dipartimento  della   Ragioneria   generale   dello
Stato».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,  convertito   con
          modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16. (Misure straordinarie in  favore  degli  enti
          locali) 
              1. Il contributo straordinario di cui all'articolo  27,
          comma  2,  del  decreto-legge  1°  marzo   2022,   n.   17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,
          n. 34, gia' incrementato dall'articolo  40,  comma  3,  del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2022,  n.  91,  e'
          incrementato per l'anno 2022 di 400  milioni  di  euro,  da
          destinare per 350 milioni di euro in favore  dei  comuni  e
          per 50 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane
          e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli  enti
          interessati  si   provvede   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e il Ministro per gli affari regionali  e  le
          autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali, da  adottare  entro  il  30  settembre
          2022,  in  relazione  alla  spesa  per  utenze  di  energia
          elettrica e gas. 
              2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni
          di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
          43. 
              3.  All'articolo  1,  comma  53-ter,  della  legge   27
          dicembre 2019, n. 160, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
          periodi: «Le risorse assegnate agli enti locali per  l'anno
          2023  ai  sensi  del  comma  51   sono   finalizzate   allo
          scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili  per
          l'anno  2022,  a  cura  del  Ministero  dell'interno,   nel
          rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56.
          Gli enti beneficiari del contributo  sono  individuati  con
          comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi  entro
          il  15  settembre  2022.  Gli   enti   locali   beneficiari
          confermano l'interesse al contributo con  comunicazione  da
          inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni  dalla
          data di  pubblicazione  del  comunicato  di  cui  al  terzo
          periodo. Il Ministero dell'interno formalizza  le  relative
          assegnazioni con proprio decreto da  emanare  entro  il  10
          ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al  rispetto
          degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di
          pubblicazione del citato decreto di assegnazione.». 
              4.  Per  il   solo   anno   2022,   il   raggiungimento
          dell'obiettivo di servizio di  cui  all'articolo  1,  comma
          792, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  deve  essere
          certificato attraverso  la  compilazione  della  scheda  di
          monitoraggio  da  trasmettere  digitalmente  alla  SOSE   -
          Soluzioni  per  il  sistema  economico  Spa  entro  il   30
          settembre 2022. 
              5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies),  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il settimo periodo  e'
          aggiunto  il  seguente:  «Le  somme  che  a   seguito   del
          monitoraggio, di cui al settimo periodo,  risultassero  non
          destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili
          nido sono recuperate a valere  sul  fondo  di  solidarieta'
          comunale attribuito  ai  medesimi  comuni  o,  in  caso  di
          insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui  ai
          commi 128 e 129 dell'articolo 1  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 228.». 
              6. I comuni sede di capoluogo di  citta'  metropolitana
          di cui all'articolo 1, comma 567, della legge  30  dicembre
          2021, n. 234, che sono  in  procedura  di  riequilibrio  ai
          sensi dell'articolo 243-bis del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  che  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  possono  esercitare
          la facolta' di rimodulazione del piano di  riequilibrio  di
          cui al medesimo articolo 243-bis, comma  5,  in  deroga  al
          termine  ordinariamente  previsto  possono  presentare   la
          preventiva delibera entro la data del 31 marzo 2023. 
              6-bis. I  comuni  di  cui  al  comma  6,  per  il  solo
          esercizio finanziario relativo all'anno 2022 ed al fine  di
          consentire la predisposizione del  bilancio  di  previsione
          2022-2024, fermo  restando  l'obbligo  di  copertura  della
          quota annuale  2022  del  ripiano  del  disavanzo,  possono
          destinare   il   contributo    ricevuto    in    attuazione
          dell'articolo 1, comma 565, della legge 30  dicembre  2021,
          n. 234, oltre che  al  ripiano  anticipato  del  disavanzo,
          anche al rimborso dei debiti finanziari. 
              6-ter. Al fine di dare attuazione alla  delibera  della
          Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8  luglio
          2022, gli enti locali in stato di dissesto  finanziario  ai
          sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che  hanno  eliminato
          il  fondo  anticipazioni  di  liquidita'  accantonato   nel
          risultato di amministrazione, in sede di  approvazione  del
          rendiconto  2023  provvedono  ad  accantonare  un  apposito
          fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo  delle
          anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle  anticipazioni
          di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  e
          successivi  rifinanziamenti,   incassate   negli   esercizi
          precedenti  e  non  ancora  rimborsate  alla  data  del  31
          dicembre 2023. 
              6-quater.  Il  fondo  ricostituito  nel  risultato   di
          amministrazione al 31 dicembre  2023  ai  sensi  del  comma
          6-ter  e'  utilizzato   secondo   le   modalita'   previste
          dall'articolo 52, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge
          25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106. 
              6-quinquies. Al  fine  di  garantire  il  coordinamento
          della  finanza   pubblica,   l'esercizio   delle   funzioni
          fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali
          da parte degli enti locali, l'eventuale maggiore  disavanzo
          al 31  dicembre  2023  rispetto  all'esercizio  precedente,
          derivante dalla ricostituzione del fondo di  cui  al  comma
          6-ter, e' ripianato, a decorrere  dall'esercizio  2024,  in
          quote costanti entro il termine massimo di dieci anni,  per
          un importo pari al predetto maggiore  disavanzo,  al  netto
          delle anticipazioni rimborsate alla data  del  31  dicembre
          2023. 
              6-sexies. Il comma 6-quinquies si  applica  anche  agli
          enti locali di cui al comma 6-ter che hanno ricostituito il
          fondo anticipazioni di liquidita'  in  sede  di  rendiconto
          2021,  che  ripianano  l'eventuale   conseguente   maggiore
          disavanzo  a  decorrere  dall'esercizio  2023.   Il   comma
          6-quinquies si  applica,  altresi',  agli  enti  locali  in
          occasione   del   primo   conto    consuntivo    successivo
          all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria
          di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico  di  cui
          al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  avvenuta
          entro il 31 dicembre 2024. 
              6-septies. Per gli anni dal 2023 al  2025  continua  ad
          applicarsi,  con  le  medesime  modalita'   ivi   previste,
          l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
          n. 213. Le risorse derivanti sono destinate  all'incremento
          della massa attiva della gestione liquidatoria  degli  enti
          locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il
          1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022. 
              7. All'articolo 6-quater del  decreto-legge  20  giugno
          2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto  2017,  n.   123,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 3, secondo periodo, le  parole  «entro  sei
          mesi dalla pubblicazione del decreto» sono sostituite dalle
          seguenti:  «entro  dodici  mesi  dalla  pubblicazione   del
          decreto»; 
              b) al comma 8-bis, le parole «fino  a  5.000  abitanti»
          sono sostituite dalle seguenti: «fino a 20.000 abitanti». 
              8.  All'articolo  12-bis,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  dopo  le
          parole:  «fino  ad  un  massimo  di  5.000  abitanti»  sono
          inserite le seguenti: «, nonche'  fino  ad  un  massimo  di
          10.000 abitanti nelle  sedi  singole  situate  nelle  isole
          minori». 
              9. Le dotazioni dei comparti di  cui  all'articolo  14,
          commi 1 e 2,  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,
          n. 40, non impegnate alla data del 31 dicembre  2021,  sono
          rispettivamente utilizzate per le finalita'  del  Fondo  di
          garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della  legge  27
          dicembre  2002,  n.  289  e  del  Fondo  speciale  di   cui
          all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre  1957,  n.
          1295.  I  contributi  in  conto   interessi   relativi   ad
          interventi di impiantistica sportiva sono  concessi  previo
          parere tecnico del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
          (CONI) sul progetto. 
              9-bis. All'articolo 151  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in
          fine, il seguente comma: 
              «8-bis. Se il bilancio di previsione non e'  deliberato
          entro il termine del primo esercizio cui si  riferisce,  il
          rendiconto della gestione  relativo  a  tale  esercizio  e'
          approvato indicando nelle voci riguardanti  le  'Previsioni
          definitive di  competenza'  gli  importi  delle  previsioni
          definitive  del  bilancio  provvisorio  gestito  nel  corso
          dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma  1.  Ferma
          restando la procedura prevista dall'articolo  141  per  gli
          enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione
          dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando
          quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia
          contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo  26
          agosto  2016,  n.  174,   l'approvazione   del   rendiconto
          determina il  venir  meno  dell'obbligo  di  deliberare  il
          bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto  si
          riferisce». 
              9-ter. Per  favorire  l'approvazione  del  bilancio  di
          previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla
          legge, con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  di  concerto  con  il  Ministero   dell'interno   -
          Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la
          Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per
          gli affari regionali e  le  autonomie,  su  proposta  della
          Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di
          cui all'articolo 3-bis del decreto  legislativo  23  giugno
          2011, n. 118, nel principio contabile applicato concernente
          la programmazione di bilancio di cui  all'allegato  4/1  al
          medesimo  decreto  legislativo  n.  118   del   2011   sono
          specificati  i  ruoli,  i  compiti  e  le  tempistiche  del
          processo di approvazione del bilancio di  previsione  degli
          enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. 
              9-quater. Al fine di permettere la realizzazione  degli
          interventi di  messa  in  sicurezza  degli  edifici  e  del
          territorio, all'articolo 1, comma 148-ter, della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
          periodo: «Non sono soggetti a revoca i contributi  riferiti
          all'anno 2019 relativi alle opere  che  risultano  affidate
          entro la data del 31 dicembre 2021». 
              9-quinquies. Agli oneri derivanti dal  comma  9-quater,
          pari a 5,2 milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
              9-sexies. All'articolo 15 del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2
          e' inserito il seguente: 
              «2-bis. Ai fini della  partecipazione  dei  consiglieri
          comunali all'attivita'  degli  organi  istituiti  ai  sensi
          delle  rispettive  leggi  regionali  sul  procedimento   di
          fusione, si applicano le disposizioni di cui al titolo III,
          capo IV, ed i conseguenti oneri  per  permessi  retribuiti,
          gettoni di presenza e rimborsi delle spese di viaggio  sono
          posti a carico delle regioni medesime.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 256, comma 11,  del
          citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art.  256  (Liquidazione  e  pagamento   della   massa
          passiva) 
              1.-10. (Omissis). 
              11.   Entro   il    termine    di    sessanta    giorni
          dall'ultimazione delle operazioni  di  pagamento,  l'organo
          straordinario della liquidazione e' tenuto ad approvare  il
          rendiconto della  gestione  ed  a  trasmetterlo  all'organo
          regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile
          dell'ente, il  quale  e'  competente  sul  riscontro  della
          liquidazione e verifica la  rispondenza  tra  il  piano  di
          estinzione e l'effettiva liquidazione. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 559, della
          citata legge 30 dicembre 2021, n. 234: 
              «1.-558. (Omissis) 
              559. In attuazione dell'accordo tra  il  Governo  e  la
          regione Valle d'Aosta in materia di  finanza  pubblica  per
          gli anni 2022 e successivi, a decorrere dall'anno  2022  il
          contributo dovuto dalla regione quale concorso al pagamento
          degli oneri del debito  pubblico  di  cui  all'articolo  1,
          comma 877,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e'
          rideterminato  in  82,246  milioni  di  euro  annui,  ferme
          restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi  850,
          851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
              (Omissis).» 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  10,  comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  si
          vedano i riferimenti normativi all'articolo 8. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   111,   comma
          2-octies, del citato decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
          convertito con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,
          n. 77: 
              «Art. 111 (Fondo per l'esercizio delle  funzioni  delle
          Regioni e delle Province autonome) 
              1.-2-septies. (Omissis) 
              2-octies. Le risorse spettanti alle regioni  a  statuto
          ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti
          dalle attivita' di lotta all'evasione, pari  a  950.751.551
          euro, incluse negli importi di cui  al  comma  2-quinquies,
          sono riacquisite al bilancio dello  Stato  per  un  importo
          complessivo annuo almeno pari a 50 milioni  di  euro,  fino
          alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 375, della
          citata legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «1.-374. (Omissis) 
              375. Fermo restando quanto previsto ai commi da  369  a
          374, all'esito della procedura semestrale di cui  al  comma
          370 e sulla base delle risorse che si  rendono  disponibili
          possono  accedere  al  Fondo  di  cui  al  comma  369   gli
          interventi  finanziati  con  risorse  statali  o   europee,
          secondo il seguente ordine di priorita': 
              a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte,  con
          le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
              b)  gli  interventi  integralmente  finanziati  la  cui
          realizzazione deve essere ultimata  entro  il  31  dicembre
          2026 relativi  al  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
          complementari al Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,
          di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.
          59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°  luglio
          2021, n. 101, e quelli in relazione ai quali siano nominati
          Commissari  straordinari  ai  sensi  dell'articolo  4   del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 
              b-bis) gli interventi finanziati  con  risorse  statali
          per i quali si applicano gli obblighi e le  condizionalita'
          del  Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza;   tali
          interventi  possono  accedere  alla   procedura   ordinaria
          relativa al secondo semestre 2023 anche  per  procedure  di
          affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023; 
              c)  gli  interventi  integralmente  finanziati  la  cui
          realizzazione deve essere ultimata  entro  il  31  dicembre
          2026 e che siano attuati: 
              1) dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1,
          comma 421, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  per  la
          realizzazione degli interventi inseriti  nel  programma  di
          cui all'articolo 1, comma 423, della citata  legge  n.  234
          del 2021; 
              2) dall'Agenzia per la coesione territoriale,  per  gli
          interventi previsti dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,
          comma 5-ter, del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,
          n. 25; 
              3) dal  commissario  straordinario  nominato  ai  sensi
          dell'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre
          2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione degli  interventi
          disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione
          degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel  sito
          contaminato di  interesse  nazionale  di  Brescia  Caffaro,
          sottoscritto il 18 novembre 2020 e  approvato  con  decreto
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare n. 169 del 24 novembre 2020; 
              d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per
          l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di  cui  al  comma
          369 e con riguardo ai quali  non  sia  stata  avviata,  nel
          termine prefissato, la relativa procedura di affidamento; 
              d-bis)   limitatamente   al   secondo   semestre,   gli
          interventi beneficiari  della  preassegnazione  per  l'anno
          2022 o per i quali sia stata presentata domanda di  accesso
          al Fondo di  cui  al  comma  369  nell'anno  2022,  le  cui
          procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal
          18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonche' gli  interventi
          per i quali sia stata  presentata  domanda  di  accesso  al
          Fondo  nel  primo  semestre  2023,  le  cui  procedure   di
          affidamento dei lavori siano state avviate dal  1°  gennaio
          2023 al 30 giugno 2023, e  con  riferimento  ai  quali  non
          risulta   perfezionata   la    procedura    prevista    per
          l'assegnazione definitiva  delle  risorse  del  Fondo.  Gli
          interventi di cui alla presente lettera possono accedere al
          Fondo, con le modalita'  indicate  dal  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi
          gia'  preassegnati  o  richiesti   mediante   le   predette
          preassegnazioni e domande di accesso. Possono  partecipare,
          altresi', a tale procedura anche  gli  interventi  relativi
          alla missione 1, componente  3  (M1C3),  investimento  2.1,
          limitatamente alla quota lavori; 
              e) limitatamente al secondo  semestre,  gli  interventi
          integralmente  finanziati  con  risorse  statali   la   cui
          realizzazione deve essere ultimata  entro  il  31  dicembre
          2026." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n.  13,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  24.  (Disposizioni  di   semplificazione   degli
          interventi di edilizia scolastica  a  sostegno  degli  enti
          locali) 
              1.  Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento   degli
          obiettivi  e  dei  target  del  PNRR  e  per   fronteggiare
          l'incremento  dei  prezzi,  relativi  agli  interventi   di
          edilizia  scolastica  compresi  quelli   ad   ogni   titolo
          rientrati tra i progetti PNRR di titolarita' del  Ministero
          dell'istruzione e del merito, e' consentito l'utilizzo  per
          ciascun intervento da parte degli enti  locali  beneficiari
          dei ribassi  d'asta  riguardanti  il  medesimo  intervento,
          laddove ancora disponibili. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 697, della
          citata legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «1.-696. (Omissis) 
              697. Per sostenere gli interventi per  spese  in  conto
          capitale della regione  Calabria  volti  a  prevenire  e  a
          mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al  fine  del
          contenimento  dei  danni  causati  dai  connessi   fenomeni
          nonche' per le finalita' di cui al decreto-legge 20  maggio
          1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1993, n. 236, e' disposta in  favore  della  regione
          Calabria l'assegnazione di 50 milioni di  euro  per  l'anno
          2023, di 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  di  170
          milioni di euro per l'anno 2025 e di 120  milioni  di  euro
          per l'anno 2026  mediante  corrispondente  riduzione  della
          dotazione aggiuntiva, di cui  all'articolo  1,  comma  177,
          della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  del  Fondo  per  lo
          sviluppo  e  la   coesione,   periodo   di   programmazione
          2021-2027. Tale  assegnazione  e'  considerata  nell'ambito
          della programmazione complessiva delle  risorse  del  Fondo
          per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, in
          prededuzione  dalla  quota  da  attribuire   alla   regione
          Calabria   nell'ambito   della   predetta    programmazione
          2021-2027. Con provvedimento  della  regione  Calabria,  da
          comunicare entro quindici giorni dall'adozione al Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,   sono   indicati   gli
          interventi da finanziare, corredati dei  rispettivi  codici
          unici di progetto, nonche'  il  cronoprogramma  procedurale
          per l'attuazione degli  interventi.  Tali  interventi  sono
          monito-rati mediante i sistemi informativi del Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 177, della
          citata legge 30 dicembre 2020, n. 178: 
              «1.-176. (Omissis). 
              177. In attuazione  dell'articolo  119,  quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel  Documento  di
          economia  e  finanza  per  l'anno  2020  -  Sezione  III  -
          Programma nazionale  di  riforma,  e'  disposta  una  prima
          assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
          lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
          2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro 
              (Omissis).»