Art. 19 
 
          Disposizioni in materia di trattamenti accessori 
 
  1. Al fine di omogeneizzare i trattamenti accessori  del  personale
del comparto ministeri, il fondo di cui all'articolo  1,  comma  143,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di  55  milioni
((di euro annui a decorrere)) dall'anno 2023 mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30
dicembre 2021, n. 234. La consistenza del  fondo  risorse  decentrate
del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale  di
lavoro relativo al personale del Comparto funzioni  centrali  per  il
triennio 2019-2021 del Ministero dell'universita' e della ricerca  di
cui  al  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,  ((e'  incrementata))
di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per  l'anno
2024 e 3  milioni  ((di  euro  annui  a  decorrere))  dall'anno  2025
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  2. La consistenza del Fondo premialita' e condizioni di lavoro  del
personale  appartenente  ai  ruoli  non   dirigenziali   dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (((AGENAS),  di  cui))  al
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanita' per  il
triennio 2019-2021, e' incrementata ((di 2 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023)). Agli oneri derivanti dal primo periodo si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  3.  Fermo  restando  quanto   disposto   dall'articolo   7,   comma
31-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio   2010,   n.   122,   e
dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
le  risorse  finanziarie  ((afferenti   alla   contrattazione))   del
personale  proveniente  dalle  soppresse  Agenzia  autonoma  per   la
gestione dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali  e  Scuola
superiore per la pubblica amministrazione locale confluite, anche  ai
fini  dell'attuazione  dell'articolo  10,   comma   6,   del   citato
decreto-legge  n.  174   del   2012,   nei   fondi   destinati   alla
contrattazione  integrativa  del   personale   dirigenziale   e   non
dirigenziale del Ministero dell'interno possono essere destinate, con
i  criteri  e  nella  misura  previsti  in  sede  di   contrattazione
decentrata integrativa, al  predetto  personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni  soppresse,  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 31-sexies, ((del citato  decreto-legge  n.  78
del 2010.))  In  caso  di  riduzione  del  personale  delle  predette
amministrazioni soppresse, le risorse di cui  al  periodo  precedente
confluiscono per  la  parte  corrispondente  a  favore  di  tutto  il
personale del Ministero dell'interno. 
  4. A decorrere dall'anno 2023 al  personale  dell'Agenzia  italiana
del  farmaco  appartenente  alle  aree  previste   dal   sistema   di
classificazione professionale ((ad esso applicabile)) e' riconosciuta
l'indennita' di amministrazione nelle misure spettanti  al  personale
del Ministero della Salute appartenente alle Aree, come rideterminate
secondo i criteri stabiliti dal  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro  2019-2021  -  comparto  Funzioni  centrali.  Per  lo   stesso
personale e con  la  decorrenza  di  cui  al  precedente  periodo  il
differenziale stipendiale previsto dall'articolo  52,  comma  4,  del
citato contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  e'  rideterminato
considerando nel calcolo le misure dell'indennita' di amministrazione
spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste
alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 962.640
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30
dicembre 2021, n. 234. 
  ((4-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, le parole: «addetto al  servizio  di  emergenza-urgenza»
sono soppresse.)) 
  5. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole da: «, ripartiti con il decreto di ripartizione»  a  «della
didattica e della ricerca» e le parole: «integrativa nel rispetto  di
quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo» sono soppresse. 
  ((5-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  il
comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis.  Le  universita'  e  le  istituzioni  di  alta   formazione
artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia,
conferiscono a un docente delegato, rispettivamente,  dal  rettore  e
dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio  e  supporto
delle iniziative concernenti l'integrazione nonche'  di  sostegno  ad
azioni specifiche volte a  promuovere  l'inclusione  degli  studenti,
compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno
del   benessere   psicologico,   nell'ambito    dell'universita'    o
dell'istituzione stessa. L'incarico e' conferito a personale  docente
in servizio presso  l'universita'  o  l'istituzione,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico delle medesime».)) 
  6. A decorrere dall'anno 2023 la quota  del  trattamento  economico
fondamentale  di  cui  all'articolo  28  del   Contratto   collettivo
nazionale di lavoro 31 luglio 2009 e' finanziata con uno stanziamento
annuale pari ad euro 1.400.285 comprensivi  degli  oneri  riflessi  a
carico  dell'amministrazione.  Con   la   medesima   decorrenza,   la
corrispondente quota rientra nella  disponibilita'  del  Fondo  unico
della Presidenza, in deroga all'articolo 23,  comma  2,  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Gli effetti derivanti dal presente
comma non si  estendono  alle  categorie  di  personale  a  cui  sono
riconosciuti i trattamenti economici accessori  del  personale  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  fatta  eccezione  per  il
personale di cui  all'articolo  9,  comma  4,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 
  7. Ferma restando la costituzione del fondo  per  il  finanziamento
della retribuzione di posizione  e  di  risultato  del  personale  di
livello dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio  dei
ministri secondo le modalita' definite dalle disposizioni legislative
e contrattuali di riferimento, anche in relazione a  quanto  previsto
((dall'articolo)) 40-bis del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, al fine di assicurare adeguati  livelli  di  valorizzazione  del
medesimo personale, il predetto fondo e' incrementato, in  deroga  ai
limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del  decreto  legislativo
25 maggio 2017, n. 75, ((di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di  2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno)) 2024, comprensivi degli
oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Gli  effetti  derivanti
dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui
sono riconosciuti i trattamenti  economici  accessori  del  personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione  per  il
personale di cui  all'articolo  9,  comma  4,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 
  8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a ((euro  6.130.425))
per l'anno 2023 e a euro 3.862.482 ((annui  a  decorrere  dall'anno))
2024,  comprensivi  degli  effetti  indotti  sul  personale  di   cui
all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo  30
luglio 1999, n. 303, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30  dicembre
2021, n. 234. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 143, della
          citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «1. - 142. (Omissis) 
              143.   Al   fine   di   perseguire    la    progressiva
          armonizzazione  dei  trattamenti  economici  accessori  del
          personale  appartenente  alle  aree  professionali  e   del
          personale dirigenziale dei Ministeri,  e'  istituito  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze un fondo da ripartire,  con  dotazione  pari  a  80
          milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021.  A
          decorrere dall'anno 2020, il fondo puo'  essere  alimentato
          con le eventuali  somme,  da  accertarsi  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  che  si  rendono
          disponibili  a  seguito  del  rinnovo  dei  contratti   del
          pubblico  impiego  precedenti  al   triennio   contrattuale
          2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Per  l'attuazione  di
          quanto previsto dal precedente periodo, le  somme  iscritte
          nel  conto  dei  residui  sul  fondo   da   ripartire   per
          l'attuazione dei contratti del  personale  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   la
          successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo.
          Le risorse del fondo sono destinate, nella  misura  del  90
          per cento, alla graduale armonizzazione delle indennita' di
          amministrazione  del  personale  appartenente   alle   aree
          professionali  dei  Ministeri  al  fine   di   ridurne   il
          differenziale e, per la restante parte,  all'armonizzazione
          dei fondi per la retribuzione di posizione e  di  risultato
          delle medesime amministrazioni. Con uno o piu' decreti  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro per la pubblica  amministrazione  e  del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   si   provvede   alla
          ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni
          di  cui  al  primo  periodo  per   il   finanziamento   del
          trattamento accessorio di ciascuna di esse,  tenendo  conto
          anche  del  differenziale  dei  trattamenti   di   cui   al
          precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  alla   conseguente
          rideterminazione    delle    relative     indennita'     di
          amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei  ministri,
          a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa  il
          fondo  per  le  risorse  decentrate   del   personale   non
          dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo  per  la
          retribuzione  di  posizione  e  per  la   retribuzione   di
          risultato  del  personale  di  livello   dirigenziale   non
          generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse
          finanziarie disponibili a legislazione vigente nel  proprio
          bilancio autonomo. 
              (Omissis).» 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 607, della  legge
          30 dicembre 2021, n. 234, si vedano i riferimenti normativi
          all'articolo 3. 
              - Il decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante
          «Disposizioni  urgenti  per  l'istituzione  del   Ministero
          dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca» e' pubblicato in  Gazzetta  Ufficiale,  9  gennaio
          2020, n. 6. 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   7,   comma
          31-quinquies, del citato decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122: 
              «Art. 7 (Soppressione  ed  incorporazione  di  enti  ed
          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di
          enti) 
              1.-31-quater (Omissis) 
              31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle
          attivita'  di  interesse   pubblico   gia'   facenti   capo
          all'Agenzia,  fino  al  perfezionamento  del  processo   di
          riorganizzazione, l'attivita' gia'  svolta  dalla  predetta
          Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e  gli
          uffici a tal fine utilizzati. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  4,  del
          citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: 
              «Art. 10 (Disposizioni in materia di  Agenzia  Autonoma
          per  la  gestione  dell'Albo  dei  segretari   comunali   e
          provinciali) 
              1.-3- (Omissis) 
              4. Per garantire la  continuita'  delle  funzioni  gia'
          svolte dalla Scuola, fino all'adozione del  regolamento  di
          cui al comma 6, l'attivita' continua ad  essere  esercitata
          presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  6,  del
          citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: 
              «Art. 10 (Disposizioni in materia di  Agenzia  Autonoma
          per  la  gestione  dell'Albo  dei  segretari   comunali   e
          provinciali) 
              1. - 5. (Omissis) 
              6.  Al  fine  di  assicurare  il  perfezionamento   del
          processo di riorganizzazione delle attivita'  di  interesse
          pubblico gia' facenti  capo  all'Agenzia  Autonoma  per  la
          gestione dell'Albo dei segretari  comunali  e  provinciali,
          previsto dall'articolo 7,  commi  31-ter  e  seguenti,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2  e  3  del
          presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  ministri,  da  adottare  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo  2,  comma  10-ter,  primo,  secondo  e  terzo
          periodo,  del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  su
          proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e del  Ministro  per
          la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,   si
          provvede,  fermo  restando  il   numero   delle   strutture
          dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
          dall'applicazione delle misure di riduzione  degli  assetti
          organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, alla  riorganizzazione  delle  strutture  del
          Ministero  dell'interno  per  garantire  l'esercizio  delle
          funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento  del
          personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
          una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione  civile
          dell'interno corrispondente al numero  degli  inquadramenti
          da disporre ai sensi del decreto  di  cui  all'articolo  7,
          comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e del comma 3 del presente articolo. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 31-sexies,
          del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              «Art. 7 (Soppressione  ed  incorporazione  di  enti  ed
          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di
          enti) 
              1.-31-quinques. (Omissis) 
              31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni
          provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo
          102 del citato decreto  legislativo  n.  267  del  2000  e'
          soppresso dal 1º gennaio 2011 e dalla  medesima  data  sono
          corrispondentemente ridotti  i  contributi  ordinari  delle
          amministrazioni  provinciali  e  dei  comuni,  per   essere
          destinati   alla   copertura    degli    oneri    derivanti
          dall'applicazione  del  comma  31-ter.  I   criteri   della
          riduzione  sono   definiti   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
          delle  finanze  e  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione,  sentita  la  Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  24-bis,  comma  1,
          del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,  convertito
          con modificazioni dalla legge 21 maggio 2022, n. 69: 
              "Art.  24-bis  (Disposizioni  urgenti  in  materia   di
          prestazioni dei medici convenzionati  con  il  servizio  di
          emergenza-urgenza) 
              1. Al fine di  tutelare  il  servizio  sanitario  e  di
          fronteggiare l'emergenza  epidemiologica  conseguente  alla
          diffusione del virus SARS-CoV-2, le  somme  corrisposte  al
          personale medico convenzionato fino al 31 dicembre 2020,  a
          seguito di prestazioni lavorative  rese  in  esecuzione  di
          accordi  collettivi  nazionali  di  lavoro  o   integrativi
          regionali regolarmente sottoscritti, non  sono  ripetibili,
          salvo che nei casi di dolo o colpa grave." 
              - Si riporta il testo dell'articolo  16,  comma  5-bis,
          della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame) 
              1.-5. (Omissis). 
              5-bis.  Le  universita'  e  le  istituzioni   di   alta
          formazione artistica,  musicale  e  coreutica,  nell'ambito
          della  propria  autonomia,  conferiscono   a   un   docente
          delegato, rispettivamente, dal rettore e dal  direttore  le
          funzioni di coordinamento, monitoraggio  e  supporto  delle
          iniziative concernenti l'integrazione nonche'  di  sostegno
          ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione  degli
          studenti, compresi l'attivazione  o  il  potenziamento  dei
          servizi  per  il  sostegno   del   benessere   psicologico,
          nell'ambito  dell'universita'  o  dell'istituzione  stessa.
          L'incarico e' conferito a  personale  docente  in  servizio
          presso  l'universita'  o  l'istituzione,  senza   nuovi   o
          maggiori oneri a carico delle medesime.» 
              - Per il testo dell'articolo 23, comma 2,  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si vedano i  riferimenti
          normativi all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303: 
              «Art. 9 (Personale della Presidenza) 
              1.-3. (Omissis) 
              4. Il rapporto di lavoro del personale di  ruolo  della
          Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione  collettiva
          e dalle leggi che regolano il rapporto di  lavoro  privato,
          in  conformita'  delle  norme  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
          comparto di contrattazione per la Presidenza.  Tale  regime
          si  applica,   relativamente   al   trattamento   economico
          accessorio e fatta eccezione per il personale  delle  forze
          armate e delle forze di polizia, al personale che presso la
          Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed  al  personale
          di prestito in servizio presso la Presidenza stessa. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 40-bis  del  citato
          decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 40-bis (Controlli in  materia  di  contrattazione
          integrativa) 
              1. Il controllo sulla compatibilita'  dei  costi  della
          contrattazione collettiva  integrativa  con  i  vincoli  di
          bilancio e quelli derivanti dall'applicazione  delle  norme
          di legge, con  particolare  riferimento  alle  disposizioni
          inderogabili   che   incidono   sulla   misura   e    sulla
          corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato  dal
          collegio dei revisori dei conti,  dal  collegio  sindacale,
          dagli uffici centrali di bilancio o dagli  analoghi  organi
          previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai  contratti
          integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi
          vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano  le
          disposizioni di cui  all'articolo  40,  comma  3-quinquies,
          sesto periodo. 
              2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
          autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per
          gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore
          a duecento unita', i  contratti  integrativi  sottoscritti,
          corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria  ed
          una  relazione  illustrativa  certificate  dai   competenti
          organi di controllo previsti dal comma  1,  sono  trasmessi
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          della funzione pubblica  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello  Stato,  che,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento,    ne    accertano,     congiuntamente,     la
          compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente
          articolo e dell'articolo  40,  comma  3-quinquies.  Decorso
          tale termine, che puo' essere sospeso in caso di  richiesta
          di elementi istruttori, la delegazione  di  parte  pubblica
          puo' procedere alla stipula del contratto integrativo.  Nel
          caso in cui il riscontro abbia  esito  negativo,  le  parti
          riprendono le trattative. 
              3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma  2,  inviano  entro  il  31  maggio  di  ogni   anno,
          specifiche  informazioni  sui  costi  della  contrattazione
          integrativa, certificate dagli organi di controllo interno,
          al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone,
          allo scopo, uno specifico modello di rilevazione,  d'intesa
          con la Corte dei conti e con la  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica.  Tali
          informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei
          vincoli finanziari in ordine  sia  alla  consistenza  delle
          risorse  assegnate   ai   fondi   per   la   contrattazione
          integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei  fondi
          e  della  spesa   derivante   dai   contratti   integrativi
          applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di
          criteri improntati alla premialita', al riconoscimento  del
          merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita'
          della performance  individuale,  con  riguardo  ai  diversi
          istituti  finanziati  dalla   contrattazione   integrativa,
          nonche'  a  parametri  di  selettivita',  con   particolare
          riferimento alle progressioni economiche.  Le  informazioni
          sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando  le
          ipotesi di  responsabilita'  eventualmente  ravvisabili  le
          utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo
          V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro. 
              4. 
              5. Ai fini dell'articolo  46,  comma  4,  le  pubbliche
          amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via
          telematica, entro cinque giorni  dalla  sottoscrizione,  il
          testo     contrattuale     con     l'allegata     relazione
          tecnico-finanziaria ed  illustrativa  e  con  l'indicazione
          delle  modalita'  di  copertura  dei  relativi  oneri   con
          riferimento  agli  strumenti  annuali  e   pluriennali   di
          bilancio.  I  predetti  testi  contrattuali  sono  altresi'
          trasmessi al CNEL. 
              6.  Il  Dipartimento  della   funzione   pubblica,   il
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  presso
          il Ministero dell'economia e delle finanze e la  Corte  dei
          conti possono avvalersi ai sensi  dell'articolo  17,  comma
          14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  di  personale  in
          posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle
          funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa. 
              7. In caso di mancato  adempimento  delle  prescrizioni
          del  presente  articolo,  oltre  alle   sanzioni   previste
          dall'articolo  60,  comma  2,   e'   fatto   divieto   alle
          amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento  delle
          risorse  destinate  alla  contrattazione  integrativa.  Gli
          organi di controllo previsti dal  comma  1  vigilano  sulla
          corretta  applicazione  delle  disposizioni  del   presente
          articolo.»