Art. 19 Disposizioni in materia di trattamenti accessori 1. Al fine di omogeneizzare i trattamenti accessori del personale del comparto ministeri, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 55 milioni ((di euro annui a decorrere)) dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, ((e' incrementata)) di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni ((di euro annui a decorrere)) dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 2. La consistenza del Fondo premialita' e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (((AGENAS), di cui)) al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanita' per il triennio 2019-2021, e' incrementata ((di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023)). Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 31-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le risorse finanziarie ((afferenti alla contrattazione)) del personale proveniente dalle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale confluite, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nei fondi destinati alla contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno possono essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, al predetto personale dirigenziale e non dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni soppresse, ai sensi dell'articolo 7, comma 31-sexies, ((del citato decreto-legge n. 78 del 2010.)) In caso di riduzione del personale delle predette amministrazioni soppresse, le risorse di cui al periodo precedente confluiscono per la parte corrispondente a favore di tutto il personale del Ministero dell'interno. 4. A decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Agenzia italiana del farmaco appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ((ad esso applicabile)) e' riconosciuta l'indennita' di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero della Salute appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al precedente periodo il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro e' rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennita' di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 962.640 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ((4-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «addetto al servizio di emergenza-urgenza» sono soppresse.)) 5. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «, ripartiti con il decreto di ripartizione» a «della didattica e della ricerca» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo» sono soppresse. ((5-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. Le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l'integrazione nonche' di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'universita' o dell'istituzione stessa. L'incarico e' conferito a personale docente in servizio presso l'universita' o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime».)) 6. A decorrere dall'anno 2023 la quota del trattamento economico fondamentale di cui all'articolo 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 2009 e' finanziata con uno stanziamento annuale pari ad euro 1.400.285 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Con la medesima decorrenza, la corrispondente quota rientra nella disponibilita' del Fondo unico della Presidenza, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Gli effetti derivanti dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 7. Ferma restando la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalita' definite dalle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento, anche in relazione a quanto previsto ((dall'articolo)) 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare adeguati livelli di valorizzazione del medesimo personale, il predetto fondo e' incrementato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ((di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno)) 2024, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Gli effetti derivanti dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a ((euro 6.130.425)) per l'anno 2023 e a euro 3.862.482 ((annui a decorrere dall'anno)) 2024, comprensivi degli effetti indotti sul personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 143, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: «1. - 142. (Omissis) 143. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo puo' essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennita' di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennita' di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo. (Omissis).» - Per il testo dell'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 3. - Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 9 gennaio 2020, n. 6. - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 31-quinquies, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: «Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti) 1.-31-quater (Omissis) 31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attivita' gia' svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: «Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali) 1.-3- (Omissis) 4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia' svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attivita' continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: «Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali) 1. - 5. (Omissis) 6. Al fine di assicurare il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede, fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del comma 3 del presente articolo. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 31-sexies, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: «Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti) 1.-31-quinques. (Omissis) 31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' soppresso dal 1º gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 24-bis, comma 1, del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2022, n. 69: "Art. 24-bis (Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza) 1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave." - Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 5-bis, della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame) 1.-5. (Omissis). 5-bis. Le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l'integrazione nonche' di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'universita' o dell'istituzione stessa. L'incarico e' conferito a personale docente in servizio presso l'universita' o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime.» - Per il testo dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 3. - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303: «Art. 9 (Personale della Presidenza) 1.-3. (Omissis) 4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformita' delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per il personale delle forze armate e delle forze di polizia, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 40-bis del citato decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa) 1. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo. 2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita' della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettivita', con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilita' eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro. 4. 5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresi' trasmessi al CNEL. 6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa. 7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.»