Art. 19
Disposizioni in materia di trattamenti accessori
1. Al fine di omogeneizzare i trattamenti accessori del personale
del comparto ministeri, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 55 milioni
((di euro annui a decorrere)) dall'anno 2023 mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30
dicembre 2021, n. 234. La consistenza del fondo risorse decentrate
del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il
triennio 2019-2021 del Ministero dell'universita' e della ricerca di
cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, ((e' incrementata))
di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno
2024 e 3 milioni ((di euro annui a decorrere)) dall'anno 2025
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. La consistenza del Fondo premialita' e condizioni di lavoro del
personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (((AGENAS), di cui)) al
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanita' per il
triennio 2019-2021, e' incrementata ((di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023)). Agli oneri derivanti dal primo periodo si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma
31-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
le risorse finanziarie ((afferenti alla contrattazione)) del
personale proveniente dalle soppresse Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola
superiore per la pubblica amministrazione locale confluite, anche ai
fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 6, del citato
decreto-legge n. 174 del 2012, nei fondi destinati alla
contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non
dirigenziale del Ministero dell'interno possono essere destinate, con
i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa, al predetto personale dirigenziale e non
dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni soppresse, ai sensi
dell'articolo 7, comma 31-sexies, ((del citato decreto-legge n. 78
del 2010.)) In caso di riduzione del personale delle predette
amministrazioni soppresse, le risorse di cui al periodo precedente
confluiscono per la parte corrispondente a favore di tutto il
personale del Ministero dell'interno.
4. A decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Agenzia italiana
del farmaco appartenente alle aree previste dal sistema di
classificazione professionale ((ad esso applicabile)) e' riconosciuta
l'indennita' di amministrazione nelle misure spettanti al personale
del Ministero della Salute appartenente alle Aree, come rideterminate
secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di
lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso
personale e con la decorrenza di cui al precedente periodo il
differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del
citato contratto collettivo nazionale di lavoro e' rideterminato
considerando nel calcolo le misure dell'indennita' di amministrazione
spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste
alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 962.640
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30
dicembre 2021, n. 234.
((4-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, le parole: «addetto al servizio di emergenza-urgenza»
sono soppresse.))
5. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole da: «, ripartiti con il decreto di ripartizione» a «della
didattica e della ricerca» e le parole: «integrativa nel rispetto di
quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo» sono soppresse.
((5-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il
comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Le universita' e le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia,
conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e
dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto
delle iniziative concernenti l'integrazione nonche' di sostegno ad
azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti,
compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno
del benessere psicologico, nell'ambito dell'universita' o
dell'istituzione stessa. L'incarico e' conferito a personale docente
in servizio presso l'universita' o l'istituzione, senza nuovi o
maggiori oneri a carico delle medesime».))
6. A decorrere dall'anno 2023 la quota del trattamento economico
fondamentale di cui all'articolo 28 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 31 luglio 2009 e' finanziata con uno stanziamento
annuale pari ad euro 1.400.285 comprensivi degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione. Con la medesima decorrenza, la
corrispondente quota rientra nella disponibilita' del Fondo unico
della Presidenza, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Gli effetti derivanti dal presente
comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono
riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il
personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
7. Ferma restando la costituzione del fondo per il finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato del personale di
livello dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri secondo le modalita' definite dalle disposizioni legislative
e contrattuali di riferimento, anche in relazione a quanto previsto
((dall'articolo)) 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, al fine di assicurare adeguati livelli di valorizzazione del
medesimo personale, il predetto fondo e' incrementato, in deroga ai
limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, ((di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno)) 2024, comprensivi degli
oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Gli effetti derivanti
dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui
sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il
personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a ((euro 6.130.425))
per l'anno 2023 e a euro 3.862.482 ((annui a decorrere dall'anno))
2024, comprensivi degli effetti indotti sul personale di cui
all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre
2021, n. 234.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 143, della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«1. - 142. (Omissis)
143. Al fine di perseguire la progressiva
armonizzazione dei trattamenti economici accessori del
personale appartenente alle aree professionali e del
personale dirigenziale dei Ministeri, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A
decorrere dall'anno 2020, il fondo puo' essere alimentato
con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono
disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del
pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale
2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di
quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte
nel conto dei residui sul fondo da ripartire per
l'attuazione dei contratti del personale dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo.
Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90
per cento, alla graduale armonizzazione delle indennita' di
amministrazione del personale appartenente alle aree
professionali dei Ministeri al fine di ridurne il
differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione
dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato
delle medesime amministrazioni. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla
ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni
di cui al primo periodo per il finanziamento del
trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto
anche del differenziale dei trattamenti di cui al
precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente
rideterminazione delle relative indennita' di
amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il
fondo per le risorse decentrate del personale non
dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la
retribuzione di posizione e per la retribuzione di
risultato del personale di livello dirigenziale non
generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio
bilancio autonomo.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 1, comma 607, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della
ricerca» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 9 gennaio
2020, n. 6.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma
31-quinquies, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122:
«Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti)
1.-31-quater (Omissis)
31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo
all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione, l'attivita' gia' svolta dalla predetta
Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli
uffici a tal fine utilizzati.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 4, del
citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213:
«Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali)
1.-3- (Omissis)
4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia'
svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di
cui al comma 6, l'attivita' continua ad essere esercitata
presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 6, del
citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213:
«Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali)
1. - 5. (Omissis)
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del
processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,
previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, si
provvede, fermo restando il numero delle strutture
dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti
organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del
Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle
funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento del
personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti
da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7,
comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e del comma 3 del presente articolo.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 31-sexies,
del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti)
1.-31-quinques. (Omissis)
31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni
provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo
102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e'
soppresso dal 1º gennaio 2011 e dalla medesima data sono
corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle
amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere
destinati alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della
riduzione sono definiti con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis, comma 1,
del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito
con modificazioni dalla legge 21 maggio 2022, n. 69:
"Art. 24-bis (Disposizioni urgenti in materia di
prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di
emergenza-urgenza)
1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e di
fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla
diffusione del virus SARS-CoV-2, le somme corrisposte al
personale medico convenzionato fino al 31 dicembre 2020, a
seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di
accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi
regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili,
salvo che nei casi di dolo o colpa grave."
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 5-bis,
della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame)
1.-5. (Omissis).
5-bis. Le universita' e le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito
della propria autonomia, conferiscono a un docente
delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le
funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle
iniziative concernenti l'integrazione nonche' di sostegno
ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli
studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei
servizi per il sostegno del benessere psicologico,
nell'ambito dell'universita' o dell'istituzione stessa.
L'incarico e' conferito a personale docente in servizio
presso l'universita' o l'istituzione, senza nuovi o
maggiori oneri a carico delle medesime.»
- Per il testo dell'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 4, del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303:
«Art. 9 (Personale della Presidenza)
1.-3. (Omissis)
4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della
Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione collettiva
e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato,
in conformita' delle norme del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime
si applica, relativamente al trattamento economico
accessorio e fatta eccezione per il personale delle forze
armate e delle forze di polizia, al personale che presso la
Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale
di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 40-bis del citato
decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione
integrativa)
1. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme
di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal
collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale,
dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti
integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi
vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies,
sesto periodo.
2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per
gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore
a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti,
corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed
una relazione illustrativa certificate dai competenti
organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente
articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso
tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta
di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno,
specifiche informazioni sui costi della contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno,
al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone,
allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa
con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali
informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei
vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle
risorse assegnate ai fondi per la contrattazione
integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi
e della spesa derivante dai contratti integrativi
applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di
criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del
merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita'
della performance individuale, con riguardo ai diversi
istituti finanziati dalla contrattazione integrativa,
nonche' a parametri di selettivita', con particolare
riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni
sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le
ipotesi di responsabilita' eventualmente ravvisabili le
utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo
V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.
4.
5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via
telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il
testo contrattuale con l'allegata relazione
tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione
delle modalita' di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresi'
trasmessi al CNEL.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso
il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei
conti possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle
funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa.
7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni
del presente articolo, oltre alle sanzioni previste
dall'articolo 60, comma 2, e' fatto divieto alle
amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli
organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla
corretta applicazione delle disposizioni del presente
articolo.»