Art. 2 
 
                     Monitoraggio delle riforme 
                   per la pubblica amministrazione 
 
  1.  All'articolo  6  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.   80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,
dopo il comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «8-bis. Presso il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  istituito  l'Osservatorio
nazionale del  lavoro  pubblico  con  il  compito  di  promuovere  lo
sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative  di  indirizzo
in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione  e
valutazione  della  performance,  formazione  e  valorizzazione   del
capitale umano, nonche' di  garantire  la  piena  applicazione  delle
attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita'  degli  adempimenti
richiesti dai piani  non  inclusi  nel  Piano,  anche  con  specifico
riguardo  all'impatto  delle   riforme   in   materia   di   pubblica
amministrazione.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione,  sono  definiti  la
composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione  e
al funzionamento  dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  Ai
componenti  dell'Osservatorio  non  spettano  compensi,  gettoni   di
presenza,  rimborsi   di   spesa,   o   altri   emolumenti   comunque
denominati.». 
  2. Sono abrogati: 
    a) il comma 3-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015,  n.
124; 
    b) l'articolo  4  ((del  regolamento  di  cui  al  decreto))  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113: 
              «Art. 6 (Piano integrato di attivita' e organizzazione) 
              1.  Per  assicurare  la  qualita'  e   la   trasparenza
          dell'attivita' amministrativa e migliorare la qualita'  dei
          servizi ai  cittadini  e  alle  imprese  e  procedere  alla
          costante     e      progressiva      semplificazione      e
          reingegnerizzazione  dei  processi  anche  in  materia   di
          diritto  di  accesso,  le  pubbliche  amministrazioni,  con
          esclusione delle scuole di ogni  ordine  e  grado  e  delle
          istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  piu'  di
          cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio (52) di ogni anno
          adottano il Piano integrato di attivita' e  organizzazione,
          di seguito denominato Piano,  nel  rispetto  delle  vigenti
          discipline  di  settore  e,  in  particolare,  del  decreto
          legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  e  della  legge  6
          novembre 2012, n. 190. 
              2. Il  Piano  ha  durata  triennale,  viene  aggiornato
          annualmente e definisce: 
              a)  gli  obiettivi  programmatici  e  strategici  della
          performance secondo i principi e criteri direttivi  di  cui
          all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
          150,   stabilendo   il   necessario   collegamento    della
          performance  individuale  ai  risultati  della  performance
          organizzativa; 
              b) la strategia di gestione del  capitale  umano  e  di
          sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
          agile, e gli obiettivi  formativi  annuali  e  pluriennali,
          finalizzati  ai  processi  di  pianificazione  secondo   le
          logiche del project  management,  al  raggiungimento  della
          completa alfabetizzazione  digitale,  allo  sviluppo  delle
          conoscenze  tecniche  e  delle  competenze  trasversali   e
          manageriali e all'accrescimento culturale e dei  titoli  di
          studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
          progressione di carriera del personale; 
              c)   compatibilmente   con   le   risorse   finanziarie
          riconducibili  al  piano  triennale   dei   fabbisogni   di
          personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165,  gli  strumenti  e  gli  obiettivi  del
          reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione  delle
          risorse  interne,   prevedendo,   oltre   alle   forme   di
          reclutamento  ordinario,  la   percentuale   di   posizioni
          disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
          progressioni di carriera  del  personale,  anche  tra  aree
          diverse, e  le  modalita'  di  valorizzazione  a  tal  fine
          dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
          culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in
          essere ai sensi  della  lettera  b),  assicurando  adeguata
          informazione alle organizzazioni sindacali; (45) 
              d) gli strumenti e le  fasi  per  giungere  alla  piena
          trasparenza     dei     risultati     dell'attivita'      e
          dell'organizzazione amministrativa nonche' per  raggiungere
          gli obiettivi in  materia  di  contrasto  alla  corruzione,
          secondo quanto previsto dalla normativa vigente in  materia
          e in conformita'  agli  indirizzi  adottati  dall'Autorita'
          nazionale anticorruzione  (ANAC)  con  il  Piano  nazionale
          anticorruzione; 
              e)  l'elenco  delle   procedure   da   semplificare   e
          reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso  alla
          tecnologia e sulla base della consultazione  degli  utenti,
          nonche'  la  pianificazione  delle  attivita'  inclusa   la
          graduale misurazione dei tempi effettivi  di  completamento
          delle    procedure    effettuata    attraverso    strumenti
          automatizzati; 
              f) le modalita' e le azioni finalizzate a realizzare la
          piena  accessibilita'  alle   amministrazioni,   fisica   e
          digitale, da parte dei cittadini  ultrasessantacinquenni  e
          dei cittadini con disabilita'; 
              g) le  modalita'  e  le  azioni  finalizzate  al  pieno
          rispetto della parita' di genere, anche con  riguardo  alla
          composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. 
              3. Il Piano  definisce  le  modalita'  di  monitoraggio
          degli esiti, con cadenza  periodica,  inclusi  gli  impatti
          sugli   utenti,   anche   attraverso   rilevazioni    della
          soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di
          cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
          le modalita' di monitoraggio dei procedimenti  attivati  ai
          sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 
              4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma  1  del
          presente  articolo  pubblicano  il  Piano  e   i   relativi
          aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel  proprio
          sito internet istituzionale e li  inviano  al  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri per la pubblicazione sul relativo portale. 
              5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu'  decreti  del
          Presidente   della   Repubblica,    adottati    ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,  ai
          sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281,  sono  individuati  e  abrogati  gli
          adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al
          presente articolo. 
              6. Entro il medesimo termine di cui  al  comma  5,  con
          decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa intesa in sede di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
          supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel  Piano
          tipo sono definite modalita'  semplificate  per  l'adozione
          del Piano di cui al comma 1 da parte delle  amministrazioni
          con meno di cinquanta dipendenti. 
              6-bis. In  sede  di  prima  applicazione  il  Piano  e'
          adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine
          non  si  applicano  le  sanzioni  previste  dalle  seguenti
          disposizioni: 
              a) articolo 10, comma 5,  del  decreto  legislativo  27
          ottobre 2009, n. 150; 
              b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015,  n.
          124; 
              c) articolo 6, comma  6,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165. 
              7. In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano  trovano
          applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10,  comma  5,
          del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  ferme
          restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
          b), del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114.  In
          caso di differimento del termine  previsto  a  legislazione
          vigente per l'approvazione del bilancio, gli  enti  locali,
          nelle more dell'approvazione del Piano, possono  aggiornare
          la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno
          di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con
          gli stanziamenti di bilancio e nel  rispetto  delle  regole
          per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio
          provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto  di
          lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9,  comma
          1-quinquies, ultimo periodo, del  decreto-legge  24  giugno
          2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 2016, n. 160. 
              7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli
          enti  del  Servizio   sanitario   nazionale,   adeguano   i
          rispettivi ordinamenti  ai  principi  di  cui  al  presente
          articolo e ai contenuti del  Piano  tipo  definiti  con  il
          decreto di cui al comma 6. 
              8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
          articolo le amministrazioni interessate provvedono  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. Gli enti locali con  meno  di  15.000
          abitanti provvedono  al  monitoraggio  dell'attuazione  del
          presente  articolo  e  al  monitoraggio  delle  performance
          organizzative  anche  attraverso  l'individuazione  di   un
          ufficio  associato   tra   quelli   esistenti   in   ambito
          provinciale o metropolitano, secondo le  indicazioni  delle
          Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane. 
              8-bis. Presso il Dipartimento della  funzione  pubblica
          della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  istituito
          l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito
          di  promuovere  lo  sviluppo  strategico  del  Piano  e  le
          connesse iniziative  di  indirizzo  in  materia  di  lavoro
          agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione
          della performance, formazione e valorizzazione del capitale
          umano, nonche' di garantire  la  piena  applicazione  delle
          attivita' di  monitoraggio  sull'effettiva  utilita'  degli
          adempimenti richiesti dai  piani  non  inclusi  nel  Piano,
          anche con specifico riguardo all'impatto delle  riforme  in
          materia  di  pubblica  amministrazione.  Con  decreto   del
          Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, sono definiti la composizione  e  il
          funzionamento  dell'Osservatorio.  All'istituzione   e   al
          funzionamento  dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza  pubblica.  Ai  componenti  dell'Osservatorio   non
          spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spesa,
          o altri emolumenti comunque denominati.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  14,  comma  3-bis,
          della legge 7 agosto 2015, n. 124: 
              «Art. 14 (Promozione della conciliazione dei  tempi  di
          vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche) 
              1.-3. (Omissis) 
              3-bis. Presso il Dipartimento della  funzione  pubblica
          della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  istituito
          l'Osservatorio   nazionale   del   lavoro    agile    nelle
          amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per  la
          pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono definiti la composizione, le  competenze
          e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e  al
          funzionamento  dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica. La  partecipazione  all'Osservatorio  non
          comporta  la  corresponsione   di   emolumenti,   compensi,
          indennita' o rimborsi di spese comunque denominati." 
              (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo 4 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio  2016,  n.  105  (Regolamento  di
          disciplina delle funzioni del Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  in
          materia di  misurazione  e  valutazione  della  performance
          delle pubbliche amministrazioni): 
              «Art. 4 (Commissione tecnica per la performance) 
              1. E' istituita presso il Dipartimento  la  Commissione
          tecnica  per  la   performance,   di   seguito   denominata
          Commissione tecnica. 
              2. La Commissione  tecnica  e'  organo  consultivo  del
          Dipartimento    per    l'indirizzo     tecnico-metodologico
          necessario allo sviluppo delle attivita' di  misurazione  e
          valutazione   della   performance   nelle   amministrazioni
          pubbliche, coerenti con i criteri di cui all'articolo 2. 
              3. La  Commissione  tecnica  e'  costituita  da  cinque
          componenti  nominati  con  decreto  del  Ministro  per   la
          semplificazione e la pubblica  amministrazione  scelti  tra
          professori   o   docenti   universitari,    dirigenti    di
          amministrazioni  pubbliche  ed  esperti   provenienti   dal
          settore delle imprese, dotati di requisiti  di  competenza,
          esperienza e integrita'. I componenti durano in carica  per
          un periodo di due anni, rinnovabile una sola volta. 
              4. Non possono  far  parte  della  Commissione  tecnica
          componenti  in  carica   di   Organismi   indipendenti   di
          valutazione, di collegi dei revisori dei conti o  di  altri
          organismi di controllo interni  alle  amministrazioni.  Non
          possono, altresi',  far  parte  della  Commissione  tecnica
          soggetti deputati allo svolgimento di funzioni di controllo
          esterno  alle   amministrazioni,   inclusi   i   magistrati
          contabili. I  componenti  non  possono  essere  scelti  tra
          persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
          in partiti politici o in  organizzazioni  sindacali  o  che
          abbiano rivestito tali incarichi e  cariche  nei  tre  anni
          precedenti alla nomina. I componenti,  in  ogni  caso,  non
          devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con
          le funzioni della Commissione tecnica. 
              5. La Commissione tecnica opera assicurando stabilmente
          il  coinvolgimento  dei  soggetti  rilevanti  nei   diversi
          territori e comparti della pubblica amministrazione. 
              6.  Ai  componenti  della  Commissione   non   spettano
          compensi, indennita' o gettoni di  presenza.  Le  eventuali
          spese di viaggio,  vitto  e  alloggio  dei  componenti  non
          residenti sono posti a carico del  pertinente  capitolo  di
          bilancio del Dipartimento.»