Art. 2
Monitoraggio delle riforme
per la pubblica amministrazione
1. All'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
dopo il comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito l'Osservatorio
nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo
sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo
in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e
valutazione della performance, formazione e valorizzazione del
capitale umano, nonche' di garantire la piena applicazione delle
attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita' degli adempimenti
richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico
riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica
amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la
composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e
al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai
componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque
denominati.».
2. Sono abrogati:
a) il comma 3-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n.
124;
b) l'articolo 4 ((del regolamento di cui al decreto)) del
Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:
«Art. 6 (Piano integrato di attivita' e organizzazione)
1. Per assicurare la qualita' e la trasparenza
dell'attivita' amministrativa e migliorare la qualita' dei
servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla
costante e progressiva semplificazione e
reingegnerizzazione dei processi anche in materia di
diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di
cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio (52) di ogni anno
adottano il Piano integrato di attivita' e organizzazione,
di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti
discipline di settore e, in particolare, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6
novembre 2012, n. 190.
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato
annualmente e definisce:
a) gli obiettivi programmatici e strategici della
performance secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, stabilendo il necessario collegamento della
performance individuale ai risultati della performance
organizzativa;
b) la strategia di gestione del capitale umano e di
sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro
agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali,
finalizzati ai processi di pianificazione secondo le
logiche del project management, al raggiungimento della
completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle
conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e
manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di
studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla
progressione di carriera del personale;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie
riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di
personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del
reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle
risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di
reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni
disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle
progressioni di carriera del personale, anche tra aree
diverse, e le modalita' di valorizzazione a tal fine
dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento
culturale conseguito anche attraverso le attivita' poste in
essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata
informazione alle organizzazioni sindacali; (45)
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena
trasparenza dei risultati dell'attivita' e
dell'organizzazione amministrativa nonche' per raggiungere
gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia
e in conformita' agli indirizzi adottati dall'Autorita'
nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale
anticorruzione;
e) l'elenco delle procedure da semplificare e
reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla
tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti,
nonche' la pianificazione delle attivita' inclusa la
graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento
delle procedure effettuata attraverso strumenti
automatizzati;
f) le modalita' e le azioni finalizzate a realizzare la
piena accessibilita' alle amministrazioni, fisica e
digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e
dei cittadini con disabilita';
g) le modalita' e le azioni finalizzate al pieno
rispetto della parita' di genere, anche con riguardo alla
composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio
degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti
sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della
soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di
cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche'
le modalita' di monitoraggio dei procedimenti attivati ai
sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del
presente articolo pubblicano il Piano e i relativi
aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio
sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri per la pubblicazione sul relativo portale.
5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o piu' decreti del
Presidente della Repubblica, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli
adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al
presente articolo.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano
tipo sono definite modalita' semplificate per l'adozione
del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni
con meno di cinquanta dipendenti.
6-bis. In sede di prima applicazione il Piano e'
adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine
non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti
disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150;
b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n.
124;
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
7. In caso di mancata adozione del Piano trovano
applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme
restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In
caso di differimento del termine previsto a legislazione
vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali,
nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare
la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno
di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con
gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole
per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio
provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma
1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160.
7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i
rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente
articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il
decreto di cui al comma 6.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo le amministrazioni interessate provvedono con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000
abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del
presente articolo e al monitoraggio delle performance
organizzative anche attraverso l'individuazione di un
ufficio associato tra quelli esistenti in ambito
provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle
Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.
8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito
di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le
connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro
agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione
della performance, formazione e valorizzazione del capitale
umano, nonche' di garantire la piena applicazione delle
attivita' di monitoraggio sull'effettiva utilita' degli
adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano,
anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in
materia di pubblica amministrazione. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti la composizione e il
funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa,
o altri emolumenti comunque denominati.»
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 3-bis,
della legge 7 agosto 2015, n. 124:
«Art. 14 (Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche)
1.-3. (Omissis)
3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle
amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti la composizione, le competenze
e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non
comporta la corresponsione di emolumenti, compensi,
indennita' o rimborsi di spese comunque denominati."
(Omissis).»
- Si riporta l'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 (Regolamento di
disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in
materia di misurazione e valutazione della performance
delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 4 (Commissione tecnica per la performance)
1. E' istituita presso il Dipartimento la Commissione
tecnica per la performance, di seguito denominata
Commissione tecnica.
2. La Commissione tecnica e' organo consultivo del
Dipartimento per l'indirizzo tecnico-metodologico
necessario allo sviluppo delle attivita' di misurazione e
valutazione della performance nelle amministrazioni
pubbliche, coerenti con i criteri di cui all'articolo 2.
3. La Commissione tecnica e' costituita da cinque
componenti nominati con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione scelti tra
professori o docenti universitari, dirigenti di
amministrazioni pubbliche ed esperti provenienti dal
settore delle imprese, dotati di requisiti di competenza,
esperienza e integrita'. I componenti durano in carica per
un periodo di due anni, rinnovabile una sola volta.
4. Non possono far parte della Commissione tecnica
componenti in carica di Organismi indipendenti di
valutazione, di collegi dei revisori dei conti o di altri
organismi di controllo interni alle amministrazioni. Non
possono, altresi', far parte della Commissione tecnica
soggetti deputati allo svolgimento di funzioni di controllo
esterno alle amministrazioni, inclusi i magistrati
contabili. I componenti non possono essere scelti tra
persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che
abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni
precedenti alla nomina. I componenti, in ogni caso, non
devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con
le funzioni della Commissione tecnica.
5. La Commissione tecnica opera assicurando stabilmente
il coinvolgimento dei soggetti rilevanti nei diversi
territori e comparti della pubblica amministrazione.
6. Ai componenti della Commissione non spettano
compensi, indennita' o gettoni di presenza. Le eventuali
spese di viaggio, vitto e alloggio dei componenti non
residenti sono posti a carico del pertinente capitolo di
bilancio del Dipartimento.»