Art. 20 
 
       ((Disposizioni per il potenziamento e la funzionalita' 
            del Ministero dell'economia e delle finanze)) 
 
  1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 1,  2  e
2-bis, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108,  quelli  di  cui
all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16  giugno  2022,  n.
68, ((convertito, con modificazioni,)) dalla legge 5 agosto 2022,  n.
108, nonche' quelli riferiti alle attivita' di  audit  dei  programmi
cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono essere conferiti anche nel
caso  in  cui  le  procedure  di  nomina  ((siano   avviate))   prima
dell'adozione  del  regolamento  di  organizzazione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo  1,
comma 2, ((del presente decreto,)) purche' in conformita' ai  compiti
e all'organizzazione del Ministero e  in  coerenza  con  le  predette
disposizioni. 
  2.  Al  fine  di  dare  effettiva  applicazione  alle  disposizioni
contenute negli articoli 1, comma 884, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  9,  comma  10,
del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.   152,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 18-bis, commi  7
e 11, del decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 12, commi  1-ter  e
1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n.  68,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, 1, commi 726 e 802,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a  decorrere  ((dalla  data  di
entrata in vigore)) del presente decreto, la dotazione  organica  del
personale del Ministero dell'economia e delle finanze e' adeguata  in
misura corrispondente alle autorizzazioni ad assumere  ivi  previste.
Dall'attuazione del presente comma ((non devono  derivare))  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  ((2-bis. Al decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «politiche  fiscali  e
sistema   tributario,»   sono   inserite   le   seguenti:   «comprese
l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione
amministrativa a supporto dell'attivita' giudiziaria tributaria,»; 
  b) all'articolo 24, comma 1, dopo la  lettera  d)  e'  inserita  la
seguente: 
  «d-bis) programmazione  e  gestione  amministrativa  dell'attivita'
giudiziaria  tributaria  nonche'  gestione  e  sviluppo  del  sistema
informativo della giustizia  tributaria  e  del  processo  tributario
telematico; gestione  delle  procedure  di  acquisizione  di  beni  e
servizi  connessi  al  funzionamento   delle   corti   di   giustizia
tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi
per   il   reclutamento   dei   magistrati   tributari   e   gestione
amministrativa ed  economica  dei  magistrati  e  giudici  tributari;
assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della
magistratura tributaria»; 
  c) all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, la  parola:  «cinque»
e' sostituita dalla seguente: «sei». 
  2-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
istituito il Dipartimento della giustizia tributaria,  deputato  allo
svolgimento delle attivita' individuate dall'articolo  24,  comma  1,
lettera d-bis), del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
introdotta dal comma 1, lettera  b),  del  presente  articolo.  Ferma
restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello  non
generale all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza  della
giustizia tributaria, il Dipartimento della giustizia  tributaria  e'
articolato in una direzione generale,  due  direzioni  centrali,  una
posizione di livello dirigenziale generale di  consulenza,  studio  e
ricerca e diciotto uffici  dirigenziali  non  generali,  nonche'  124
uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria  di  cui  al
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, di cui  35  di  livello
dirigenziale non generale  e  89  di  livello  non  dirigenziale.  La
dotazione organica  dirigenziale  del  Dipartimento  della  giustizia
tributaria e' determinata in quattro posti di  funzione  dirigenziale
di livello generale, di cui un  capo  del  Dipartimento,  nonche'  in
cinquantacinque  posti  di  funzione  dirigenziale  di  livello   non
generale, di cui diciotto presso gli uffici centrali, due a  supporto
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e trentacinque
presso gli uffici  territoriali,  con  corrispondente  riduzione  dei
posti di funzione dirigenziale del Dipartimento delle  finanze  nella
misura di un dirigente di livello generale e di quarantasei dirigenti
di livello non generale. Il contingente di personale non dirigenziale
del Dipartimento della giustizia tributaria  e'  determinato  in  120
unita'  di  personale  amministrativo  degli  uffici   centrali   del
Dipartimento, di cui 83 unita' di area funzionari, 31 unita' di  area
assistenti e 6 unita' di area operatori, nonche' in 2.276  unita'  di
personale amministrativo degli uffici di segreteria  delle  corti  di
giustizia tributaria, comprese 72 unita' di personale  amministrativo
a supporto del Consiglio di presidenza  della  giustizia  tributaria,
individuate, per tipologia di  area,  nella  tabella  C  allegata  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015. 
  2-quater.  Al  fine  di  garantire  l'iniziale  funzionamento   del
Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e
delle finanze, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, si  provvede  alla  nomina
del capo del Dipartimento della giustizia tributaria, che  si  avvale
degli uffici dirigenziali di livello generale e  non  generale  della
Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle  finanze,
di cui  all'articolo  11,  comma  3,  lettera  f),  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  26  giugno  2019,  n.  103,
individuati dall'articolo 4,  numero  7,  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 30  settembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'8 novembre 2021,  e  dall'articolo  1,
comma 11, della legge  31  agosto  2022,  n.  130,  degli  uffici  di
segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e di  secondo
grado del Dipartimento delle finanze,  individuati  dal  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  31  maggio  2022,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9  agosto  2022,  nonche',  sulla
base di apposita intesa, delle attivita' svolte  dagli  uffici  della
Direzione del sistema informativo della fiscalita'  del  Dipartimento
delle  finanze,  nelle  more  della  riorganizzazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze ai  sensi  del  comma  2-quinquies  del
presente articolo. 
  2-quinquies.  Entro  il  termine  e  con  le   modalita'   di   cui
all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede alla  conseguente
riorganizzazione del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  alla
ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del
personale dirigenziale e delle aree tra  i  differenti  Dipartimenti,
nonche'   all'organizzazione   del   Dipartimento   della   giustizia
tributaria. 
  2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui  ai
commi da 2-bis a 2-quater, pari a 165.756 euro per l'anno  2023  e  a
2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi  da  2-bis  a  2-quater  e  al  presente  comma,  il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui,
competenza e cassa.)) 
  3. All'articolo 1,  comma  728,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre  2019,  n.  160,  le  parole  «Ministro  dell'interno»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e
le parole «, da adottare entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge,» sono soppresse. 
  ((3-bis. In  coerenza  con  il  principio  di  separazione  tra  le
funzioni di governo e quelle dirigenziali, di cui agli articoli  4  e
14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  per  assicurarne
l'effettivita', all'articolo 1, comma 943, primo periodo, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo  1,  comma  569,  lettera  b),
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 27, comma  7,  del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo  1,  comma  728,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  le  parole:
«decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite,
ovunque  ricorrono,  dalle  seguenti:   «provvedimento   dirigenziale
generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli». 
  3-ter. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le  parole:  «3,5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «3,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2023». 
  3-quater. L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  11-bis,
comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e'  incrementata  di
300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
  3-quinquies. All'articolo 2,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
tali  enti  e  organismi  restano  fermi  gli  adempimenti   previsti
dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165  del
2001». 
  3-sexies. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione dell'articolo
49, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale  dell'area  del  comparto  Funzioni  centrali  -   triennio
2019-2021, di cui al comunicato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 122 del 26 maggio 2022, possono essere disposte, con  decreti  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro
competente, le variazioni di bilancio tra i  pertinenti  capitoli  di
spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e  di
cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e  previa  verifica
dell'erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario  effettuate
complessivamente dall'amministrazione. 
  3-septies. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  le
specifiche e straordinarie esigenze di  interesse  pubblico  relative
allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro  del  medesimo
Ministero, delle attivita' connesse alla Presidenza italiana  del  G7
nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali,  in  fase  di
prima applicazione  delle  disposizioni  contrattuali  relative  alle
nuove famiglie professionali previste dall'articolo 18 del  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  di  cui  al  comma  3-sexies,   e'
autorizzato, in aggiunta alle vigenti  facolta'  assunzionali  e  nel
rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere,  anche  senza
il previo esperimento delle procedure di mobilita', con contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, venti unita'  di  personale
da  inquadrare  nell'Area  dei  funzionari,  mediante  una  procedura
concorsuale pubblica per titoli ed esame  orale  per  l'accesso  alla
quale e' richiesto il  possesso,  oltre  che  del  titolo  di  studio
previsto per  il  profilo  professionale  di  inquadramento  e  della
conoscenza della lingua inglese, anche di  almeno  uno  dei  seguenti
requisiti: 
  a) dottorato di ricerca in materie giuridiche  o  economiche  o  in
diritto europeo e internazionale; 
  b) master di secondo livello in materie  giuridiche  ed  economiche
concernenti il diritto europeo e internazionale. 
  3-octies. Il bando di selezione relativo alla procedura concorsuale
di cui al comma 3-septies, da pubblicare entro  il  31  luglio  2023,
stabilisce: 
  a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti; 
  b) le modalita'  di  accertamento  della  conoscenza  della  lingua
inglese, che costituisce requisito di accesso; 
  c) lo svolgimento di un  esame  orale  del  candidato,  finalizzato
anche ad accertare la conoscenza di un'altra lingua straniera  scelta
dal candidato tra le lingue  ufficiali  dell'Unione  europea,  in  un
grado non inferiore al livello di competenza  B2  di  cui  al  Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; 
  d) la modalita' di composizione della commissione esaminatrice e  i
tempi di conclusione della procedura. 
  3-novies.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  3-septies   sono
autorizzate la spesa di 1.018.724 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2024, per gli oneri assunzionali, nonche' la spesa  di  350.937  euro
per l'anno 2023, di cui 300.000 euro per la gestione della  procedura
concorsuale prevista al medesimo comma 3-septies e  50.937  euro  per
gli oneri di funzionamento,  e  di  10.188  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 per gli stessi oneri di funzionamento. 
  3-decies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui  ai
commi 3-ter, 3-quater e 3-septies, pari complessivamente a  2.650.937
euro per l'anno 2023 e a 3.328.912 euro annui a  decorrere  dall'anno
2024,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni
di cui ai commi da 3-bis a 3-novies e al presente comma, il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in  termini   di
competenza e di cassa. 
  3-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto fino  al  31  dicembre  2026,  al
conferimento  di  cariche  negli  organi   sociali   delle   societa'
controllate da amministrazioni centrali dello Stato  che  hanno  come
scopo unicamente  la  realizzazione  di  un  progetto  di  preminente
interesse nazionale non si applicano i divieti di cui all'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sono esclusi  dalla
deroga di cui al primo periodo coloro  che  accedono  al  trattamento
pensionistico ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6,  commi  1,  2  e
          2-bis,  del  citato  decreto-legge  31  maggio  2021,   77,
          convertito, con modificazioni dalla legge 29  luglio  2021,
          n. 108: 
              «Art. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR) 
              1. Per il potenziamento dei compiti  di  coordinamento,
          raccordo  e  sostegno   delle   strutture   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  coinvolte  nel  processo  di
          attuazione del programma Next Generation EU, oltre a quanto
          previsto dal comma 2, sono  istituite  presso  il  medesimo
          Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di livello
          generale   di   consulenza,   studio   e    ricerca,    con
          corrispondente incremento della  dotazione  organica  della
          dirigenza di prima fascia e soppressione di  un  numero  di
          posizioni dirigenziali di livello non generale  equivalente
          sul piano finanziario gia' assegnate al medesimo  Ministero
          e di un corrispondente ammontare di  facolta'  assunzionali
          disponibili a legislazione vigente. 
              2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze  -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'
          istituito  un  ufficio  centrale  di  livello  dirigenziale
          generale, denominato Ispettorato generale per il  PNRR  con
          compiti di coordinamento operativo  sull'attuazione,  sulla
          gestione finanziaria e sul monitoraggio del  PNRR,  nonche'
          di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai  sensi
          degli articoli 22  e  24  del  regolamento  (UE)  2021/241,
          conformandosi ai  relativi  obblighi  di  informazione,  di
          comunicazione e di pubblicita'.  L'Ispettorato  e'  inoltre
          responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next
          Generation EU-Italia  e  dei  connessi  flussi  finanziari,
          nonche'  della  gestione  del   sistema   di   monitoraggio
          sull'attuazione delle  riforme  e  degli  investimenti  del
          PNRR,  assicurando  il  necessario  supporto  tecnico  alle
          amministrazioni centrali titolari  di  interventi  previsti
          nel   PNRR   di   cui   all'articolo   8,   nonche'    alle
          amministrazioni territoriali  responsabili  dell'attuazione
          degli  interventi  del  PNRR   di   cui   all'articolo   9.
          L'Ispettorato  si  articola  in  otto  uffici  di   livello
          dirigenziale non generale e,  per  l'esercizio  dei  propri
          compiti,  puo'   avvalersi   del   supporto   di   societa'
          partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9.  Per
          gli interventi di titolarita' del Ministero dell'economia e
          delle finanze, l'Ispettorato svolge,  in  raccordo  con  le
          altre strutture del Ministero e  nel  rispetto  delle  loro
          competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi  1,
          2, secondo  periodo,  3  e  4.  L'Ispettorato  assicura  il
          supporto per l'esercizio delle funzioni e  delle  attivita'
          attribuite all'Autorita' politica delegata  in  materia  di
          Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche
          raccordandosi con la Struttura di missione  PNRR  istituita
          presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Per  il
          coordinamento delle attivita' necessarie alle finalita'  di
          cui al presente comma, e' istituita presso il  Dipartimento
          della Ragioneria generale  dello  Stato  una  posizione  di
          funzione  dirigenziale   di   livello   non   generale   di
          consulenza, studio e ricerca. 
              2-bis.  Nello  svolgimento  delle  funzioni   ad   esso
          assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda  con
          le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria
          generale dello Stato. Queste ultime concorrono al  presidio
          dei  processi   amministrativi,   al   monitoraggio   anche
          finanziario degli interventi del PNRR e  al  supporto  alle
          amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli
          aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono  istituiti
          presso il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non
          generale di consulenza, studio e ricerca  per  le  esigenze
          degli Ispettorati competenti. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  12,  comma  1-bis,
          del citato decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108: 
              «Art. 12 (Misure  in  materia  di  funzionamento  della
          Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA
          e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC) 
              1. (Omissis) 
              1-bis.   Nell'ambito   delle   esigenze   connesse   ai
          complessivi adempimenti riferiti  al  PNRR  e  al  fine  di
          accelerare le  procedure  di  individuazione  degli  aventi
          diritto, di assegnazione e di erogazione delle risorse  del
          Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17
          maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15  luglio  2022,  n.  91,  assicurando  altresi'  il
          necessario supporto alle amministrazioni centrali e  locali
          e una costante verifica sullo  stato  di  attuazione  delle
          procedure  di  gara  per  gli  interventi   ammissibili   a
          finanziamento ai sensi del citato articolo 26, comma 7,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
          istituire,  per  le   esigenze   del   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, due posizioni dirigenziali
          di livello non generale. Alla copertura delle predette  due
          posizioni dirigenziali di livello non generale si  provvede
          attraverso l'indizione di concorsi pubblici o anche, per il
          triennio 2022-2024, in deroga  alle  percentuali  stabilite
          dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 51,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n.  13,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: 
              «Art. 51 (Autorita' di audit dei fondi strutturali e di
          investimento europei e altre misure  in  materia  di  fondi
          strutturali europei) 
              1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
          dopo il comma 56 e' inserito il seguente: 
              «56-bis. Nel rispetto di quanto previsto  dall'articolo
          71, paragrafi 2 e 4, del  regolamento  (UE)  2021/1060  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno  2021,  e
          in attuazione dell'Accordo  di  partenariato  tra  l'Unione
          europea  e  la  Repubblica  italiana  per  il  periodo   di
          programmazione 2021-2027, le funzioni di Autorita' di audit
          dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi  strutturali
          e di investimento europei per il  periodo  2021-2027  o  da
          altri fondi europei, a  titolarita'  delle  Amministrazioni
          Centrali   dello   Stato   sono   svolte   dal    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale  per
          i rapporti finanziari con l'Unione europea  (IGRUE)  ovvero
          dalle Autorita' di audit individuate dalle  amministrazioni
          centrali titolari di ciascun programma,  a  condizione  che
          l'Autorita' di audit sia in una posizione  di  indipendenza
          funzionale  e  organizzativa  rispetto   all'Autorita'   di
          gestione.» 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 884, della
          citata legge 30 dicembre 2020, n. 178: 
              «1.-883. (omissis) 
              884. Al fine di potenziare e accelerare le attivita'  e
          i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello  Stato
          nel  territorio  nazionale  nei  confronti   degli   uffici
          periferici  delle  amministrazioni  statali,  delle   altre
          amministrazioni  pubbliche  interessate  e  dei  cittadini,
          nonche' di incrementare  il  livello  di  efficienza  degli
          uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto
          anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i
          provvedimenti   adottati    dagli    uffici    territoriali
          dell'amministrazione finanziaria, nonche' per potenziare le
          connesse  funzioni  di  supporto  e   coordinamento   delle
          attivita' svolte dalle articolazioni territoriali, anche in
          materia di sicurezza, il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  autorizzato,  per  l'anno  2022,   a   bandire
          procedure concorsuali, anche in deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 4, comma 3-quinquies,  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  e,  conseguentemente,  ad
          assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei
          limiti  dell'attuale  dotazione  organica,  un  contingente
          complessivo  di  personale  non  dirigenziale  pari  a  550
          unita', di cui 350  unita'  da  inquadrare  nell'Area  III,
          posizione  economica  F1,  e  100  unita'   nell'Area   II,
          posizione  economica  F2,  da  destinare  alle   ragionerie
          territoriali  dello  Stato  e  100  unita'  di  Area   III,
          posizione  economica  F1,  di  cui  60  da  destinare  alle
          commissioni tributarie e 40 da  destinare  al  Dipartimento
          dell'amministrazione generale del personale e dei  servizi,
          in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento  di
          personale nelle pubbliche amministrazioni,  ferma  restando
          la  possibilita'  di  avvalersi   della   Commissione   per
          l'attuazione  del  progetto   di   riqualificazione   delle
          pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  Per  le
          medesime finalita' di cui al presente comma,  alla  lettera
          c) del comma 350 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre
          2018,   n.   145,   le   parole:   "l'unificazione   e   la
          rideterminazione degli  uffici  dirigenziali  non  generali
          presso  le  articolazioni   periferiche,   apportando   una
          riduzione del numero complessivo di  uffici  del  Ministero
          non inferiore al 5 per cento." sono soppresse.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11-bis,  comma  13,
          del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106: 
              "Art. 11-bis (Disposizioni in materia  di  utilizzo  di
          strumenti  di  pagamento   elettronici:   sospensione   del
          programma "cashback" e credito d'imposta POS) 
              1.-12. (Omissis) 
              13. Nel  quadro  delle  esigenze  connesse  anche  alle
          misure  di  cui   al   presente   decreto,   il   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a  bandire
          apposite  procedure  concorsuali  pubbliche,   secondo   le
          modalita'  semplificate  di   cui   all'articolo   10   del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ovvero  a
          procedere allo scorrimento  delle  vigenti  graduatorie  di
          concorsi pubblici, e,  conseguentemente,  ad  assumere  con
          contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,  per
          le  esigenze  delle  strutture   del   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei
          limiti della vigente dotazione organica, un contingente  di
          personale pari a cinquanta unita' da inquadrare nel livello
          iniziale dell'area III del comparto funzioni centrali. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 1, del
          citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113: 
              «Art. 7-bis (Reclutamento di personale per il Ministero
          dell'economia e delle finanze) 
              1. Al fine di avviare tempestivamente le  procedure  di
          monitoraggio degli interventi del PNRR, nonche' di  attuare
          la gestione e il coordinamento dello stesso,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per gli  anni
          2022 e  2023,  a  bandire  apposite  procedure  concorsuali
          pubbliche,  secondo  le  modalita'  semplificate   di   cui
          all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  2021,
          n. 76, in deroga alle  ordinarie  procedure  di  mobilita',
          ovvero  a  procedere   allo   scorrimento   delle   vigenti
          graduatorie di concorsi pubblici, e,  conseguentemente,  ad
          assumere  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          indeterminato,  per  le  esigenze  dei   Dipartimenti   del
          medesimo  Ministero,  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'
          assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica,
          un contingente  di  personale  pari  a  centoquarantacinque
          unita' da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del
          comparto Funzioni centrali,  di  cui  cinquanta  unita'  da
          assegnare al Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
          Stato, trenta unita' al  Dipartimento  del  tesoro,  trenta
          unita' al Dipartimento delle finanze e trentacinque  unita'
          al   Dipartimento   dell'amministrazione   generale,    del
          personale e dei servizi, e un contingente di settantacinque
          unita' da inquadrare nell'Area II, posizione economica  F2,
          del   comparto   Funzioni   centrali,   da   assegnare   al
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9,  comma  10,  del
          citato decreto-legge 6 novembre 2021, n.  152,  convertito,
          con modificazione, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233: 
              «Art. 9 (Rafforzamento ed efficienza  dei  processi  di
          gestione,   revisione   e   valutazione   della   spesa   e
          miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti) 
              1.-9. (Omissis) 
              10.  Per   il   rafforzamento   delle   strutture   del
          Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  ivi
          inclusi l'Unita' di missione di cui al comma 9 e  i  Nuclei
          di valutazione della spesa di  cui  all'articolo  39  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per le attivita' di
          implementazione dei processi di redazione del  bilancio  di
          genere   e   del   bilancio   ambientale,   il    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  per   il
          triennio 2021-2023, a reclutare  con  contratto  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
          facolta' assunzionali, nei limiti della  vigente  dotazione
          organica, un contingente  di  40  unita'  di  personale  da
          inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza  il
          previo svolgimento delle procedure di  mobilita',  mediante
          l'indizione di apposite procedure concorsuali  pubbliche  o
          scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
          A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.864.375  annui
          a decorrere dall'anno 2022. Anche in  considerazione  delle
          esigenze di cui al presente comma,  all'articolo  1,  comma
          884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
          le  parole:  «per  l'anno  2021»  sono   sostituite   dalle
          seguenti: «per gli anni 2022 e 2023." 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, commi  7  e
          11,  del  citato  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,
          convertito, con modificazione, dalla legge 29 giugno  2022,
          n. 79: 
              «Art. 18-bis. (Misure  per  favorire  l'attuazione  del
          PNRR) 
              1.-6. (Omissis) 
              7. Per le finalita' di cui ai commi 3 e 6, il Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato e' altresi' autorizzato  ad
          assumere, con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          indeterminato,  anche  mediante  scorrimento   di   vigenti
          graduatorie di concorsi pubblici, 4 unita' di personale  da
          inquadrare nell'Area III, posizione economica  F1,  con  le
          medesime  competenze.  Al  fine  di  garantire   anche   il
          perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR  (M1C1-112),
          l'Agenzia delle entrate  e'  autorizzata,  nei  limiti  dei
          posti disponibili della propria vigente dotazione organica,
          ad assumere, con contratto di lavoro  subordinato  a  tempo
          indeterminato, un contingente di  personale  corrispondente
          alle  facolta'  assunzionali  disponibili  a   legislazione
          vigente gia' autorizzate ai sensi dell'articolo  35,  comma
          4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  o  da
          autorizzare ai sensi del predetto  articolo  35,  comma  4,
          entro la data del 31 dicembre  2022.  Il  reclutamento  del
          contingente di  personale  di  cui  al  periodo  precedente
          avviene   mediante   l'avvio   di   procedure   concorsuali
          pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia  di
          concorso   unico   contenute   nell'articolo    4,    comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, e a quelle in materia di  procedure  di  mobilita',
          ovvero tramite lo scorrimento  di  vigenti  graduatorie  di
          concorsi pubblici. Le risorse  variabili  dei  Fondi  delle
          risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli
          anni 2020 e 2021  sono  incrementate,  rispettivamente,  di
          euro 7.487.544 e di euro 4.004.709. Al relativo onere, pari
          ad euro 7.487.544 per l'anno 2022 e ad euro  4.004.709  per
          l'anno 2023, si provvede a valere  sulle  risorse  iscritte
          nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla compensazione
          in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a  3.856.086
          euro per l'anno 2022 e a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189.  In
          coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e
          resilienza in relazione al potenziamento della  riscossione
          nazionale,  l'Agenzia  delle  entrate,  limitatamente  alle
          attivita'  istituzionali  da  svolgere  in   sinergia   con
          l'Agenzia   delle   entrate   -   Riscossione   ai    sensi
          dell'articolo  1,  comma  5-quater,  del  decreto-legge  22
          ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° dicembre 2016, n. 225, puo'  conferire  fino  a  3
          incarichi  dirigenziali  a  tempo  determinato   ai   sensi
          dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo  n.  165
          del  2001,  anche  in  eccedenza   rispetto   alle   misure
          percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei
          limiti dei posti disponibili della dotazione  organica  dei
          dirigenti  dell'Agenzia  delle  entrate  e  delle  facolta'
          assunzionali disponibili a legislazione vigente. 
              8.-10. (omissis) 
              11.  Per  il  rafforzamento,  in   particolare,   delle
          articolazioni   territoriali   del    Dipartimento    della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,   in   relazione   alle
          finalita'  previste   dall'articolo   8,   comma   1,   del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per
          il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
          facolta' assunzionali, nei limiti della  vigente  dotazione
          organica, un contingente  di  50  unita'  di  personale  da
          inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza  il
          previo svolgimento delle procedure di  mobilita',  mediante
          l'indizione di apposite procedure concorsuali  pubbliche  o
          lo  scorrimento  delle  vigenti  graduatorie  di   concorsi
          pubblici. A tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          1.175.111 per l'anno 2022  e  di  euro  2.350.222  annui  a
          decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente
          comma si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2022,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12, commi  1-ter  e
          1-sexies del citato decreto-legge 16 giugno  2022,  n.  68,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  agosto  2022,
          n. 108: 
              «Art. 12. (Misure in  materia  di  funzionamento  della
          Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA
          e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC) 
              1.-1-bis. (Omissis) 
              1-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-bis,
          il Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
          ad assumere, con contratto di lavoro  subordinato  a  tempo
          indeterminato,   in   aggiunta   alle   vigenti    facolta'
          assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica,
          un contingente di personale  non  dirigenziale  pari  a  10
          unita', da inquadrare nell'Area  III,  posizione  economica
          F1. Il reclutamento del suddetto contingente  di  personale
          e' effettuato, senza il previo svolgimento  delle  previste
          procedure di mobilita', attraverso l'indizione di procedure
          concorsuali pubbliche o  mediante  scorrimento  di  vigenti
          graduatorie di concorsi pubblici. 
              1-quater. - 1-quinquies. (Omissis) 
              1-sexies. Anche al fine di garantire il  supporto  alle
          amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR  per
          gli    adempimenti    di    monitoraggio,    controllo    e
          rendicontazione dei finanziamenti destinati  all'attuazione
          degli stessi, con particolare riferimento al controllo  sul
          divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d'interesse
          nonche' all'espletamento dei controlli  antimafia  previsti
          dalla normativa vigente, il  Ministero  dell'interno  e  il
          Ministero dell'economia e delle finanze in  relazione  alle
          rispettive competenze  sono  autorizzati,  per  il  biennio
          2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro  subordinato
          a tempo indeterminato, in aggiunta  alle  vigenti  facolta'
          assunzionali, nei limiti della vigente dotazione  organica,
          un contingente di 700 unita'  di  personale  da  inquadrare
          nell'Area III, posizione economica F1, di  cui  400  unita'
          per  le  esigenze  del   Ministero   dell'interno,   e   in
          particolare  delle   prefetture-uffici   territoriali   del
          Governo, e 300 unita'  per  le  esigenze  del  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello  Stato,  e  in  particolare
          delle ragionerie territoriali dello Stato, senza il  previo
          svolgimento  delle   procedure   di   mobilita',   mediante
          l'indizione di apposite procedure concorsuali  pubbliche  o
          lo  scorrimento  delle  vigenti  graduatorie  di   concorsi
          pubblici. A tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
          2.624.475 per l'anno 2022 e di euro 31.493.700 a  decorrere
          dall'anno 2023. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  23,  comma  2  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni) 
              1. (Omissis) 
              2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato  in  materia  di  politica  economica,
          finanziaria   e   di   bilancio,    programmazione    degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il  settore  della
          spesa sanitaria, politiche  fiscali  e  sistema  tributario
          comprese  l'organizzazione  dei  servizi  della   giustizia
          tributaria  e  la  gestione   amministrativa   a   supporto
          dell'attivita' giudiziaria tributaria, demanio e patrimonio
          statale, catasto e dogane. Il ministero svolge  altresi'  i
          compiti di vigilanza su enti  e  attivita'  e  le  funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  24,  comma  1  del
          citato decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 24 (Aree funzionali) 
              1. Il ministero svolge, in particolare, le funzioni  di
          spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: 
              a) politica economica e  finanziaria,  con  particolare
          riguardo all'analisi dei  problemi  economici,  monetari  e
          finanziari interni e  internazionali,  alla  vigilanza  sui
          mercati    finanziari    e    sul    sistema    creditizio,
          all'elaborazione delle linee di programmazione economica  e
          finanziaria, alle operazioni di  copertura  del  fabbisogno
          finanziario e  di  gestione  del  debito  pubblico  ;  alla
          valorizzazione dell'attivo e del  patrimonio  dello  Stato;
          alla gestione  di  partecipazioni  azionarie  dello  Stato,
          compreso   l'esercizio   dei   diritti   dell'azionista   e
          l'alienazione  dei  titoli  azionari  di  proprieta'  dello
          Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle  frodi  sui
          mezzi di  pagamento  diversi  dalla  moneta  nonche'  sugli
          strumenti attraverso i quali viene erogato  il  credito  al
          consumo e  dell'utilizzazione  del  sistema  finanziario  a
          scopo di riciclaggio,  ferme  restando  le  competenze  del
          Ministero dell'interno in materia; 
              b) politiche, processi e adempimenti di  bilancio,  con
          particolare  riguardo  alla  formazione  e   gestione   del
          bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
          e la verifica dei relativi andamenti  e  flussi  di  cassa,
          assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti  in
          materia di copertura del  fabbisogno  finanziario  previsto
          dalla   lettera   a),   nonche'   alla    verifica    della
          quantificazione degli oneri derivanti dai  provvedimenti  e
          dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della  spesa
          pubblica, ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso
          dello  Stato  al  finanziamento  del   Servizio   sanitario
          nazionale, anche  quanto  ai  piani  di  rientro  regionali
          coordinandone e verificandone gli andamenti e  svolgendo  i
          controlli  previsti  dall'ordinamento,  ivi   comprese   le
          funzioni  ispettive   ed   i   controlli   di   regolarita'
          amministrativa  e  contabile  effettuati,  ai  sensi  della
          normativa  vigente,  dagli  Uffici  centrali  del  bilancio
          costituiti  presso   i   Ministeri   e   dalle   ragionerie
          provinciali dello Stato; 
              c)    programmazione    economica    e     finanziaria,
          coordinamento e verifica degli interventi per  lo  sviluppo
          economico territoriale e settoriale e  delle  politiche  di
          coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio,  con
          particolare riferimento alle aree depresse,  esercitando  a
          tal fine le funzioni attribuite dalla legge in  materia  di
          strumenti di programmazione negoziata e  di  programmazione
          dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari; 
              d) politiche fiscali,  con  particolare  riguardo  alle
          funzioni di cui all'articolo 56,  all'analisi  del  sistema
          fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie  ed
          erariali in sede nazionale, comunitaria  e  internazionale,
          alle attivita' di  coordinamento,  indirizzo,  vigilanza  e
          controllo previste dalla  legge  sulle  agenzie  fiscali  e
          sugli altri enti o organi che comunque esercitano  funzioni
          in materia di tributi ed  entrate  erariali  di  competenza
          dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
          sistema informativo della fiscalita' e della rete  unitaria
          di settore, alla  informazione  istituzionale  nel  settore
          della fiscalita', alle funzioni  previste  dalla  legge  in
          materia di demanio, catasto e  conservatorie  dei  registri
          immobiliari; 
              d-bis)   programmazione   e   gestione   amministrativa
          dell'attivita' giudiziaria tributaria  nonche'  gestione  e
          sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria
          e  del  processo  tributario  telematico;  gestione   delle
          procedure di acquisizione di beni  e  servizi  connessi  al
          funzionamento delle corti di giustizia tributaria;  analisi
          del contenzioso tributario; gestione dei  concorsi  per  il
          reclutamento   dei   magistrati   tributari   e    gestione
          amministrativa  ed  economica  dei  magistrati  e   giudici
          tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo
          di autogoverno della magistratura tributaria; 
              e) amministrazione  generale,  servizi  indivisibili  e
          comuni  del  Ministero,  con  particolare   riguardo   alle
          attivita' di promozione,  coordinamento  e  sviluppo  della
          qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
          delle  risorse;  linee  generali  e   coordinamento   delle
          attivita' concernenti il personale  del  Ministero;  affari
          generali  ed  attivita'  di  gestione  del  personale   del
          Ministero   di   carattere    comune    ed    indivisibile;
          programmazione generale  del  fabbisogno  del  Ministero  e
          coordinamento delle attivita' in  materia  di  reclutamento
          del personale del  Ministero;  rappresentanza  della  parte
          pubblica nei rapporti sindacali all'interno del  Ministero;
          tenuta  della  banca  dati,  del  ruolo   e   del   sistema
          informativo   del   personale   del    Ministero;    tenuta
          dell'anagrafe degli incarichi del personale del  Ministero;
          servizi   del   tesoro,   incluso   il   pagamento    delle
          retribuzioni,  ed  acquisti  centralizzati;   coordinamento
          della comunicazione istituzionale del Ministero." 
              - Si riporta il testo dell'articolo  25,  comma  1  del
          citato decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 25 (Ordinamento) 
              1.  Il   ministero   si   articola   in   dipartimenti,
          disciplinati ai sensi degli articoli 4  e  5  del  presente
          decreto.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'   essere
          superiore  a  sei,  in  riferimento  alle  aree  funzionali
          definite nel precedente articolo. Il Servizio consultivo ed
          ispettivo tributario  opera  alle  dirette  dipendenze  del
          Ministro. 
              (Omissis).» 
              - Il decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545,
          recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
          tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
          in attuazione della delega al Governo  contenuta  nell'art.
          30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413» e'  pubblicato  in
          Gazzetta Ufficiale, 13 gennaio 1993, n. 9, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  3,  del
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
          giugno 2019, n. 103: 
              «Art. 11 (Competenze del Dipartimento delle finanze) 
              1.-2. (Omissis) 
              3. Il Dipartimento si articola nei seguenti  uffici  di
          livello dirigenziale generale: 
              a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali; 
              b)  Direzione  legislazione  tributaria  e  federalismo
          fiscale; 
              c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita'; 
              d) Direzione rapporti fiscali europei e internazionali; 
              e) Direzione sistema informativo della fiscalita'; 
              f) Direzione della giustizia tributaria. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 11,  della
          citata legge 31 agosto 2022, n. 130: 
              «Art.  1  (Disposizioni   in   materia   di   giustizia
          tributaria) 
              1.-10. (Omissis) 
              11. Per le medesime finalita' indicate nel comma 10,  a
          decorrere dal 1° ottobre 2022,  sono  istituiti  presso  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          delle  finanze  due  uffici  dirigenziali  di  livello  non
          generale aventi funzioni, rispettivamente,  in  materia  di
          status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di
          organizzazione e gestione delle procedure  concorsuali  per
          il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla
          Direzione  della  giustizia  tributaria,  nonche'  diciotto
          posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare
          alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di  corti
          di giustizia tributaria. Il Ministero dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato ad assumere con contratto di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
          facolta'  assunzionali  e  anche  mediante  l'utilizzo   di
          vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di
          personale cosi' composto: 
              a) per l'anno 2023, 20 unita' di personale dirigenziale
          non generale, di cui 18 unita' da destinare alla  direzione
          di uno o piu' uffici di segreteria di  corti  di  giustizia
          tributaria e 2 unita' da  destinare  alla  Direzione  della
          giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze; 
              b)  per  l'anno  2023,  50  unita'  di  personale   non
          dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari,  posizione
          economica F1, di cui 25 unita' da destinare agli uffici del
          Dipartimento delle  finanze  -  Direzione  della  giustizia
          tributaria  e  25  unita'  da  destinare  al  Consiglio  di
          presidenza della giustizia tributaria; 
              c)  per  l'anno  2023,  75  unita'  di  personale   non
          dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari,  posizione
          economica F1,  e  50  unita'  di  personale  da  inquadrare
          nell'Area assistenti, posizione economica F2, da  destinare
          agli  uffici  di  segreteria  delle  corti   di   giustizia
          tributaria. 
              (Omissis).» 
              Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni  e
          responsabilita') 
              1. Gli organi di  governo  esercitano  le  funzioni  di
          indirizzo politico-amministrativo, definendo gli  obiettivi
          ed i programmi da  attuare  ed  adottando  gli  altri  atti
          rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
          la rispondenza dei risultati dell'attivita'  amministrativa
          e  della  gestione  agli  indirizzi  impartiti.   Ad   essi
          spettano, in particolare: 
              a)  le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi   e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
              b)  la  definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
              c) la individuazione delle risorse umane, materiali  ed
          economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
          la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
          generale; 
              d) la definizione dei criteri generali  in  materia  di
          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
              e) le nomine, designazioni ed  atti  analoghi  ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
              f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative
          indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
              g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
              2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli   atti   e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
              3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal  comma  2
          possono essere derogate soltanto espressamente e  ad  opera
          di specifiche disposizioni legislative. 
              4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza politica, adeguano i propri  ordinamenti  al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un  lato,  e  attuazione  e  gestione  dall'altro.  A  tali
          amministrazioni e' fatto divieto  di  istituire  uffici  di
          diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette   dipendenze
          dell'organo di vertice dell'ente.» 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   14,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i  riferimenti
          normativi all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 943, della
          citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
              «1.-942. (Omissis) 
              943. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  disciplinato   il   processo   di   evoluzione
          tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma
          6, lettera a), del testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773.
          I nulla osta per gli apparecchi di cui al  citato  articolo
          110,  comma  6,  lettera  a),  non  possono   piu'   essere
          rilasciati decorsi nove mesi dalla  data  di  pubblicazione
          del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  di
          cui all'articolo 1, comma 569, lettera b), della  legge  30
          dicembre  2018,  n.  145;  tali  apparecchi  devono  essere
          dismessi entro i successivi dodici mesi. A partire  dal  1º
          gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta  per
          apparecchi che consentono il  gioco  pubblico  da  ambiente
          remoto, prevedendo la riduzione  proporzionale,  in  misura
          non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
          esercizio relativi ad apparecchi attivi alla  data  del  31
          luglio  2015,  riferibili  a  ciascun  concessionario.   Le
          modalita' di  tale  riduzione,  anche  tenuto  conto  della
          diffusione territoriale  degli  apparecchi,  il  costo  dei
          nuovi  nulla  osta  e  le  modalita',  anche  rateali,  del
          relativo pagamento sono  definiti  con  il  citato  decreto
          ministeriale. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 569, della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «1.-568. (Omissis) 
              569. Al fine di rendere effettive le norme  degli  enti
          locali che disciplinano  l'orario  di  funzionamento  degli
          apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere  a)
          e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
          cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  ovvero  di
          monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni: 
              a) a decorrere dal  1°  luglio  2019,  l'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a
          disposizione degli enti locali gli orari  di  funzionamento
          degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6,
          lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n.  773
          del 1931; le norme di  attuazione  della  presente  lettera
          sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
          delle dogane e dei  monopoli,  da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge; 
              b) le regole tecniche di  produzione  degli  apparecchi
          previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera a),  del
          testo unico di cui al regio decreto n.  773  del  1931  che
          consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare
          con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge  28  dicembre
          2015,  n.  208,  devono  prevedere  la  memorizzazione,  la
          conservazione  e  la   trasmissione   al   sistema   remoto
          dell'orario di  funzionamento  degli  apparecchi  medesimi.
          Tali dati sono  messi  a  disposizione  degli  enti  locali
          dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della
          SOGEI Spa.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          notifica lo schema di decreto alla Commissione europea,  ai
          sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo
          e del Consiglio,  del  9  settembre  2015,  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27,  comma  7,  del
          citato decreto-legge 26 ottobre 2019, n.  124,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157: 
              «Art. 27 (Registro  unico  degli  operatori  del  gioco
          pubblico) 
              1.-6. (Omissis) 
              7. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono stabilite tutte le  disposizioni  applicative,
          eventualmente anche di natura  transitoria,  relative  alla
          tenuta   del   Registro,   all'iscrizione    ovvero    alla
          cancellazione  dallo  stesso,  nonche'  ai  tempi  e   alle
          modalita' di effettuazione del versamento di cui  al  comma
          4. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 728, della
          citata legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «1.-727. (Omissis) 
              728. Fatta salva la disciplina  in  materia  di  tutela
          della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e
          trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere  a)
          e b), sono  riservati:  a)  al  Ministero  della  salute  e
          all'Osservatorio per  il  contrasto  della  diffusione  del
          gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza  grave,  per
          finalita' di studio, monitoraggio e tutela della  salute  e
          dei cittadini; b) all'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,
          per le finalita' di pubblicazione dei  report  nel  proprio
          sito internet e di documentazione richiesta  da  Governo  e
          organi parlamentari; c) alla suddetta Agenzia delle  dogane
          e dei monopoli,  alle  Forze  dell'ordine  ed  ai  soggetti
          istituzionali  preposti,  per  i  compiti  di  controllo  e
          verifica degli adempimenti concessori ed  per  esigenze  di
          prevenzione  e  repressione   del   gioco   illegale.   Con
          provvedimento  dirigenziale  generale  dell'Agenzia   delle
          dogane e dei monopoli sono  disciplinati  i  criteri  e  le
          garanzie necessari al rispetto del presente comma per tutti
          i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e
          nei sistemi di conservazione dei dati suddetti.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 685, della
          citata legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              1.-684. (Omissis) 
              685.  Per  l'esercizio  delle  funzioni   istituzionali
          relative     alla      verifica      della      conformita'
          economico-finanziaria dei provvedimenti normativi  e  delle
          relative relazioni tecniche e della  connessa  funzione  di
          supporto  all'attivita'  parlamentare  e  governativa,   in
          ragione degli obblighi di reperibilita' e disponibilita'  a
          orari  disagevoli,  al  personale  interessato  che  presta
          servizio presso gli uffici centrali  dei  Dipartimenti  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello
          con qualifica dirigenziale non generale, e' corrisposta una
          maggiorazione dell'indennita' di  amministrazione  o  della
          retribuzione di posizione di parte variabile in  godimento.
          Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previo confronto  con  le  organizzazioni  sindacali,  sono
          individuati, tenendo conto delle modalita'  di  svolgimento
          delle attivita' di cui al primo  periodo,  le  misure  e  i
          criteri  di  attribuzione  delle   predette   maggiorazioni
          nonche', su proposta dei Capi Dipartimento, il numero delle
          unita' di personale interessato, nel limite di spesa  di  7
          milioni di euro per l'anno 2018, di 2,5 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 3,5  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2021 e 2022 e di 5,5 milioni di
          euro annui a decorrere  dall'anno  2023.  Le  maggiorazioni
          sono erogate mensilmente al  personale  individuato,  sulla
          base dell'effettivo svolgimento dell'attivita'  di  cui  al
          primo  periodo  attestato  dai  Capi  Dipartimento,  previo
          monitoraggio  svolto   nell'ambito   di   ciascun   ufficio
          interessato. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  11-bis,  comma  4,
          del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25: 
              «Art. 11-bis  (Disposizioni  in  materia  di  piani  di
          rientro dal disavanzo sanitario,  di  enti  e  aziende  del
          Servizio   sanitario   nazionale   e   di   personale   non
          dirigenziale della Giustizia amministrativa e del Ministero
          dell'economia e delle finanze) 
              1.-3. (Omissis) 
              4. Al fine di consentire la prosecuzione delle funzioni
          istituzionali di cui agli articoli 6 e 7 del  decreto-legge
          31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 luglio 2021, n. 108,  e  di  cui  all'articolo  8,
          comma  1,  del  decreto-legge  9  giugno   2021,   n.   80,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,
          n. 113, ivi  incluso  il  supporto  amministrativo  a  tali
          funzioni,  nonche'  per  le  funzioni   di   controllo   di
          regolarita'  amministrativo-contabile,  al  personale   non
          dirigenziale,  che  presta  servizio  presso   gli   uffici
          interessati del Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  nonche'
          presso le Ragionerie territoriali dello Stato e gli  Uffici
          centrali di  bilancio,  e'  corrisposta  una  maggiorazione
          dell'indennita'  di  amministrazione  in   godimento.   Con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
          le organizzazioni sindacali, sono  individuati  gli  uffici
          destinatari, la misura e i criteri  di  attribuzione  delle
          predette  maggiorazioni,  nel  limite  di  spesa  di   euro
          6.500.000 annui. Agli oneri derivanti dal  presente  comma,
          pari a 6.500.000  euro  annui  a  decorrere  dal  2022,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2022,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis  del
          citato decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  2  (Disposizioni  in  tema  di   accesso   nelle
          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze
          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in
          materia di personale) 
              1.-2. (Omissis) 
              2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i  relativi
          organismi nazionali e gli enti aventi  natura  associativa,
          con propri regolamenti, si adeguano,  tenendo  conto  delle
          relative peculiarita', ai principi del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione  dell'articolo  4,  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  ad  eccezione
          dell'articolo 14  nonche'  delle  disposizioni  di  cui  al
          titolo   III,   e   ai   soli    principi    generali    di
          razionalizzazione e contenimento della  spesa  pubblica  ad
          essi  relativi,  in  quanto  non  gravanti  sulla   finanza
          pubblica. Per tali  enti  e  organismi  restano  fermi  gli
          adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 60,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 60 (Controllo del costo del lavoro) 
              1. (Omissis) 
              2. Le amministrazioni pubbliche  presentano,  entro  il
          mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei  conti  e  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, per il tramite  del  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato,  il  conto  annuale  delle
          spese sostenute  per  il  personale,  rilevate  secondo  le
          modalita' di cui al comma 1. Il conto  e'  accompagnato  da
          una  relazione,  con  cui  le   amministrazioni   pubbliche
          espongono i risultati della  gestione  del  personale,  con
          riferimento    agli    obiettivi    che,    per    ciascuna
          amministrazione,   sono   stabiliti   dalle   leggi,    dai
          regolamenti   e   dagli   atti   di   programmazione.    Le
          comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a
          cura del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  anche
          all'Unione delle province d'Italia (UPI),  all'Associazione
          nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale
          comuni,  comunita',   enti   montani   (UNCEM),   per   via
          telematica. 
              (Omissis).» 
              - Per il testo dell'articolo 23, comma 2,  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si vedano i  riferimenti
          normativi all'articolo 3. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  5,   comma   9,   del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si vedano i riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Si riportano  gli  articoli  14  e  14.1  del  citato
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4  convertito,   con
          modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n 26: 
              «Art.  14  (Disposizioni  in  materia  di  accesso   al
          trattamento di pensione con almeno 62 anni  di  eta'  e  38
          anni di contributi) 
              1. In via sperimentale per il triennio  2019-2021,  gli
          iscritti all'assicurazione  generale  obbligatoria  e  alle
          forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima,  gestite
          dall'INPS,  nonche'   alla   gestione   separata   di   cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata
          al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e
          di un'anzianita' contributiva minima di 38 anni, di seguito
          definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito  entro
          il  31  dicembre  2021   puo'   essere   esercitato   anche
          successivamente  alla  predetta  data,  ferme  restando  le
          disposizioni del presente articolo. Il  requisito  di  eta'
          anagrafica di cui al presente comma, non e'  adeguato  agli
          incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122.  I
          requisiti di eta' anagrafica e di  anzianita'  contributiva
          di cui al primo periodo del presente comma sono determinati
          in 64 anni di eta'  anagrafica  e  38  anni  di  anzianita'
          contributiva  per  i  soggetti  che  maturano  i   medesimi
          requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31
          dicembre 2022 puo' essere esercitato anche  successivamente
          alla predetta data,  ferme  restando  le  disposizioni  del
          presente articolo. 
              2. Ai fini del conseguimento del diritto alla  pensione
          di cui al comma 1, gli  iscritti  a  due  o  piu'  gestioni
          previdenziali di  cui  al  comma  1,  che  non  siano  gia'
          titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle
          predette gestioni, hanno facolta'  di  cumulare  i  periodi
          assicurativi  non   coincidenti   nelle   stesse   gestioni
          amministrate dall'INPS, in base alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, commi  243,  245  e  246,  della  legge  24
          dicembre 2012, n.  228.  Ai  fini  della  decorrenza  della
          pensione di cui al presente comma trovano  applicazione  le
          disposizioni previste  dai  commi  4,  5,  6  e  7.  Per  i
          lavoratori dipendenti dalle  pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n.  165,  in  caso  di  contestuale  iscrizione
          presso  piu'  gestioni  pensionistiche,   ai   fini   della
          decorrenza   della   pensione   trovano   applicazione   le
          disposizioni previste dai commi 6 e 7. 
              3. La pensione di cui al comma 1 non e'  cumulabile,  a
          far data dal primo giorno di decorrenza  della  pensione  e
          fino alla maturazione  dei  requisiti  per  l'accesso  alla
          pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
          autonomo,  ad  eccezione  di  quelli  derivanti  da  lavoro
          autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 
              4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui  al
          comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i  requisiti
          previsti al medesimo  comma,  conseguono  il  diritto  alla
          decorrenza del  trattamento  pensionistico  dal  1°  aprile
          2019. 
              5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui  al
          comma 1 che  maturano  dal  1°  gennaio  2019  i  requisiti
          previsti al medesimo  comma,  conseguono  il  diritto  alla
          decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
          dalla data di maturazione dei requisiti stessi. 
              6. Tenuto conto  della  specificita'  del  rapporto  di
          impiego nella pubblica amministrazione e  dell'esigenza  di
          garantire la continuita' e il  buon  andamento  dell'azione
          amministrativa e fermo restando quanto previsto  dal  comma
          7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
          lavoratori dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2001, nel rispetto della seguente disciplina: 
              a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data  di
          entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti
          dal comma 1, conseguono  il  diritto  alla  decorrenza  del
          trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; 
              b)  i  dipendenti  pubblici  che  maturano  dal  giorno
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto i requisiti previsti dal  comma  1,  conseguono  il
          diritto  alla  decorrenza  del  trattamento   pensionistico
          trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei  requisiti
          stessi e comunque non prima della data di cui alla  lettera
          a) del presente comma; 
              c) la domanda di  collocamento  a  riposo  deve  essere
          presentata  all'amministrazione  di  appartenenza  con   un
          preavviso di sei mesi; 
              d) limitatamente al diritto alla  pensione  di  cui  al
          comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
              7. Ai fini del conseguimento della pensione di  cui  al
          comma 1 per il personale del comparto  scuola  ed  AFAM  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma  9,
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449.  In   sede   di
          applicazione per l'anno 2022, entro il 28 febbraio 2022, il
          relativo personale a tempo  indeterminato  puo'  presentare
          domanda di cessazione dal servizio con effetti  dall'inizio
          rispettivamente dell'anno scolastico o accademico. 
              7-bis. 
              8. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  che  prevedono
          requisiti  piu'  favorevoli  in  materia  di   accesso   al
          pensionamento. 
              9. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano per il conseguimento  della  prestazione  di  cui
          all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n.
          92, nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo
          26, comma 9, lettera  b),  e  dell'articolo  27,  comma  5,
          lettera f), del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.
          148. 
              10. Le disposizioni dei commi 1 e 2  non  si  applicano
          altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto
          alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30
          aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di  polizia
          e di polizia penitenziaria, nonche' al personale  operativo
          del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  al  personale
          della Guardia di finanza. 
              10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture  di
          organico degli uffici giudiziari derivanti  dall'attuazione
          delle disposizioni in materia di accesso al trattamento  di
          pensione di cui al presente articolo  e  di  assicurare  la
          funzionalita'  dei  medesimi  uffici,  fino  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1,  comma
          300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e  comunque  per
          l'anno    2019,    il    reclutamento     del     personale
          dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal
          comma  307  dell'articolo  1  della  medesima   legge,   e'
          autorizzato anche in deroga  all'articolo  30  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              10-ter. I concorsi pubblici  per  il  reclutamento  del
          personale di cui al comma 10-bis possono  essere  espletati
          nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, in deroga alle disposizioni dei  commi  4  e  4-bis
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, mediante  richiesta  al  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che
          ne  assicura  priorita'  di  svolgimento  e  con  modalita'
          semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per  quanto  concerne  in
          particolare: 
              a) la  nomina  e  la  composizione  della  commissione,
          prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
          prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti  per
          la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a 250; 
              b) la tipologia e le  modalita'  di  svolgimento  delle
          prove d'esame, prevedendo: 
              1) la facolta' di far precedere le prove d'esame da una
          prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al
          concorso siano in numero superiore a tre  volte  il  numero
          dei posti banditi; 
              2) la  possibilita'  di  espletare  prove  preselettive
          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta
          multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
          con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
          qualificati istituti pubblici e privati; 
              3)  forme  semplificate  di  svolgimento  delle   prove
          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova
          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
          ricorso a domande a risposta a scelta multipla; 
              4) per  i  profili  tecnici,  l'espletamento  di  prove
          pratiche  in  aggiunta  a   quelle   scritte,   ovvero   in
          sostituzione delle medesime; 
              5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1)  a
          3) e la correzione  delle  medesime  prove  anche  mediante
          l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
              6) la valutazione dei titoli solo dopo  lo  svolgimento
          delle prove orali nei casi di  assunzione  per  determinati
          profili mediante concorso per titoli ed esami; 
              7) l'attribuzione, singolarmente  o  per  categoria  di
          titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando,  con  la
          previsione che il totale dei punteggi per titoli  non  puo'
          essere superiore ad  un  terzo  del  punteggio  complessivo
          attribuibile; 
              c) la formazione delle graduatorie,  stabilendo  che  i
          candidati appartenenti a categorie previste dalla legge  12
          marzo  1999,  n.  68,  che  hanno  conseguito  l'idoneita',
          vengano inclusi nella  graduatoria  tra  i  vincitori,  nel
          rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla  normativa
          vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi
          istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima  legge  e
          risultino disoccupati al  momento  della  formazione  della
          graduatoria stessa. 
              10-quater. Quando si procede all'assunzione di  profili
          professionali    del     personale     dell'amministrazione
          giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle  liste
          di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1,  lettera
          b), del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la
          stessa amministrazione puo' indicare, anche con riferimento
          alle    procedure    assunzionali     gia'     autorizzate,
          l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo  a  valere  sulle
          graduatorie delle predette liste di collocamento in  favore
          di soggetti che hanno maturato i titoli  di  preferenza  di
          cui all'articolo 50,  commi  1-quater  e  1-quinquies,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
              10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
          ai commi 10-ter e 10-quater non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
          amministrazioni interessate  provvedono  nel  limite  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              10-sexies. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma
          10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,  comma
          399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,
          il Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15  luglio
          2019,   ad   effettuare   assunzioni   di   personale   non
          dirigenziale a tempo indeterminato,  nel  limite  di  1.300
          unita'  di  II  e  III  Area,  avvalendosi  delle  facolta'
          assunzionali ordinarie per l'anno 2019. 
              10-septies. Ai fini della compensazione  degli  effetti
          in  termini  di  indebitamento  e   di   fabbisogno   della
          disposizione di cui al comma 10-sexies,  il  Fondo  per  la
          compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti  a
          legislazione  vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
          contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189,  e'
          ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019. 
              10-octies. Al fine di far fronte alle gravi  scoperture
          di organico degli uffici preposti alle attivita' di  tutela
          e  valorizzazione  del   patrimonio   culturale   derivanti
          dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al
          trattamento di pensione di cui al presente  articolo  e  di
          assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino  alla
          data di entrata in vigore del decreto di  cui  all'articolo
          1, comma 300, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e
          comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del
          Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'   culturali   e'
          autorizzato anche in deroga  all'articolo  30  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento  del
          personale di cui al comma 10-octies possono  essere  svolti
          nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma
          3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, in deroga alle disposizioni dei  commi  4  e  4-bis
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, mediante  richiesta  al  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che
          ne  assicura  priorita'  di  svolgimento,   con   modalita'
          semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per  quanto  concerne  in
          particolare: 
              a) la  nomina  e  la  composizione  della  commissione,
          prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
          prove scritte e il superamento dei requisiti  previsti  per
          la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
          delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un  numero
          di candidati inferiore a 250; 
              b) la tipologia e le  modalita'  di  svolgimento  delle
          prove di esame, prevedendo: 
              1) la facolta' di far precedere le prove  di  esame  da
          una   prova   preselettiva,   qualora   le    domande    di
          partecipazione al concorso siano in numero superiore a  tre
          volte il numero dei posti banditi; 
              2)  la  possibilita'  di  svolgere  prove  preselettive
          consistenti  nella  risoluzione  di  quesiti   a   risposta
          multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
          con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
          qualificati istituti pubblici e privati; 
              3)  forme  semplificate  di  svolgimento  delle   prove
          scritte, anche concentrando le medesime in  un'unica  prova
          sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
          ricorso a domande a risposta a scelta multipla; 
              4) per i  profili  tecnici,  lo  svolgimento  di  prove
          pratiche  in  aggiunta  a   quelle   scritte,   ovvero   in
          sostituzione delle medesime; 
              5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1)  a
          3) e la correzione  delle  medesime  prove  anche  mediante
          l'ausilio di sistemi informatici e telematici; 
              6) la valutazione dei titoli solo dopo  lo  svolgimento
          delle prove orali nei casi di  assunzione  per  determinati
          profili mediante concorso per titoli ed esami; 
              7) l'attribuzione, singolarmente  o  per  categoria  di
          titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando,  con  la
          previsione che il totale dei punteggi per titoli  non  puo'
          essere superiore  a  un  terzo  del  punteggio  complessivo
          attribuibile; 
              c) la formazione delle graduatorie,  stabilendo  che  i
          candidati appartenenti a categorie previste dalla legge  12
          marzo  1999,  n.  68,  che  hanno  conseguito  l'idoneita',
          vengano inclusi nella  graduatoria  tra  i  vincitori,  nel
          rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla  normativa
          vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi
          istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima  legge  e
          risultino disoccupati al  momento  della  formazione  della
          graduatoria stessa. 
              10-decies. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma
          10-octies, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018,  n.
          145, il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e'
          autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di
          personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551
          unita',  di  cui  91  unita'  tramite   scorrimento   delle
          graduatorie approvate nell'ambito del concorso  pubblico  a
          500 posti di area III-posizione economica F1 e  460  unita'
          attraverso lo scorrimento delle graduatorie  relative  alle
          procedure concorsuali  interne  gia'  espletate  presso  il
          medesimo   Ministero,   avvalendosi   integralmente   delle
          facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019. 
              10-undecies. Il Ministero per i  beni  e  le  attivita'
          culturali provvede all'attuazione  dei  commi  10-octies  e
          10-novies a  valere  sulle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a  legislazione  vigente.  Ai  fini
          della  compensazione   degli   effetti,   in   termini   di
          indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al
          comma  10-decies,  il  Fondo  per  la  compensazione  degli
          effetti finanziari  non  previsti  a  legislazione  vigente
          conseguenti all'attualizzazione di contributi  pluriennali,
          di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
          2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2008, n. 189,  e'  ridotto  di  euro  898.005  per
          l'anno 2019." 
              «Art. 14.1. (Disposizioni  in  materia  di  accesso  al
          trattamento di pensione anticipata flessibile) 
              1. In  via  sperimentale  per  il  2023,  gli  iscritti
          all'assicurazione  generale  obbligatoria  e   alle   forme
          esclusive e sostitutive della medesima, gestite  dall'INPS,
          nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
          26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  possono  conseguire
          il diritto alla pensione anticipata  al  raggiungimento  di
          un'eta' anagrafica di almeno 62  anni  e  di  un'anzianita'
          contributiva  minima  di  41  anni,  di  seguito   definita
          "pensione anticipata  flessibile".  Il  diritto  conseguito
          entro il 31 dicembre  2023  puo'  essere  esercitato  anche
          successivamente  alla  predetta  data,  ferme  restando  le
          disposizioni  del  presente  articolo.  Il  trattamento  di
          pensione  anticipata  di   cui   al   presente   comma   e'
          riconosciuto  per  un  valore  lordo  mensile  massimo  non
          superiore a cinque volte il trattamento minimo  previsto  a
          legislazione vigente, per le  mensilita'  di  anticipo  del
          pensionamento rispetto  al  momento  in  cui  tale  diritto
          maturerebbe a seguito del raggiungimento dei  requisiti  di
          accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24,
          comma  6,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. 
              2. Ai fini del conseguimento del diritto alla  pensione
          di cui al comma 1, gli  iscritti  a  due  o  piu'  gestioni
          previdenziali di  cui  al  comma  1,  che  non  siano  gia'
          titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle
          predette gestioni, hanno facolta'  di  cumulare  i  periodi
          assicurativi  non   coincidenti   nelle   stesse   gestioni
          amministrate dall'INPS, in base alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, commi  243,  245  e  246,  della  legge  24
          dicembre 2012, n.  228.  Ai  fini  della  decorrenza  della
          pensione  di  cui  al  presente  comma  si   applicano   le
          disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e  7  del  presente
          articolo.  Per  i  lavoratori  dipendenti  delle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso  di  contestuale
          iscrizione presso piu'  gestioni  pensionistiche,  ai  fini
          della decorrenza della  pensione  trovano  applicazione  le
          disposizioni  previste  dai  commi  6  e  7  del   presente
          articolo. 
              3. La pensione di cui al comma 1 non e'  cumulabile,  a
          far data dal primo giorno di decorrenza  della  pensione  e
          fino alla maturazione  dei  requisiti  per  l'accesso  alla
          pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
          autonomo,  ad  eccezione  di  quelli  derivanti  da  lavoro
          autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 
              4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui  al
          comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i  requisiti
          previsti al  medesimo  comma  conseguono  il  diritto  alla
          decorrenza del  trattamento  pensionistico  dal  1°  aprile
          2023. 
              5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui  al
          comma 1 che  maturano  dal  1°  gennaio  2023  i  requisiti
          previsti al  medesimo  comma  conseguono  il  diritto  alla
          decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
          dalla data di maturazione dei requisiti stessi. 
              6. Tenuto conto  della  specificita'  del  rapporto  di
          impiego nella pubblica amministrazione e  dell'esigenza  di
          garantire la continuita' e il  buon  andamento  dell'azione
          amministrativa e fermo restando quanto previsto  dal  comma
          7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
          lavoratori dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2001, nel rispetto della seguente disciplina: 
              a) i dipendenti  pubblici  che  maturano  entro  il  31
          dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma  1  conseguono
          il diritto alla decorrenza  del  trattamento  pensionistico
          dal 1° agosto 2023; 
              b) i dipendenti pubblici che maturano  dal  1°  gennaio
          2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto
          alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei
          mesi dalla data  di  maturazione  dei  requisiti  stessi  e
          comunque non prima della data di cui alla  lettera  a)  del
          presente comma; 
              c) la domanda di  collocamento  a  riposo  deve  essere
          presentata  all'amministrazione  di  appartenenza  con   un
          preavviso di sei mesi; 
              d) limitatamente al diritto alla  pensione  di  cui  al
          comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5,  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
              7. Ai fini del conseguimento della pensione di  cui  al
          comma 1, per il personale del comparto scuola  e  AFAM  con
          rapporto di lavoro a tempo indeterminato  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9,  della  legge
          27 dicembre  1997,  n.  449.  Il  relativo  personale  puo'
          presentare domanda di cessazione dal servizio entro  il  28
          febbraio 2023  con  effetti  dall'inizio,  rispettivamente,
          dell'anno scolastico o accademico. 
              8. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  che  prevedono
          requisiti  piu'  favorevoli  in  materia  di   accesso   al
          pensionamento. 
              9. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano per il conseguimento  della  prestazione  di  cui
          all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n.
          92, nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo
          26, comma 9, lettera b), dell'articolo 27, comma 5, lettera
          f),  e  dell'articolo  41,   comma   5-bis,   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              10. Le disposizioni dei commi 1 e 2  non  si  applicano
          altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto
          alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30
          aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di  polizia
          e del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' al  personale
          operativo del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  al
          personale del Corpo della Guardia di finanza.».