Art. 20
((Disposizioni per il potenziamento e la funzionalita'
del Ministero dell'economia e delle finanze))
1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e
2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, quelli di cui
all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n.
68, ((convertito, con modificazioni,)) dalla legge 5 agosto 2022, n.
108, nonche' quelli riferiti alle attivita' di audit dei programmi
cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono essere conferiti anche nel
caso in cui le procedure di nomina ((siano avviate)) prima
dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, ((del presente decreto,)) purche' in conformita' ai compiti
e all'organizzazione del Ministero e in coerenza con le predette
disposizioni.
2. Al fine di dare effettiva applicazione alle disposizioni
contenute negli articoli 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 9, comma 10,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 18-bis, commi 7
e 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 12, commi 1-ter e
1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, 1, commi 726 e 802,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere ((dalla data di
entrata in vigore)) del presente decreto, la dotazione organica del
personale del Ministero dell'economia e delle finanze e' adeguata in
misura corrispondente alle autorizzazioni ad assumere ivi previste.
Dall'attuazione del presente comma ((non devono derivare)) nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
((2-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «politiche fiscali e
sistema tributario,» sono inserite le seguenti: «comprese
l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione
amministrativa a supporto dell'attivita' giudiziaria tributaria,»;
b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la
seguente:
«d-bis) programmazione e gestione amministrativa dell'attivita'
giudiziaria tributaria nonche' gestione e sviluppo del sistema
informativo della giustizia tributaria e del processo tributario
telematico; gestione delle procedure di acquisizione di beni e
servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia
tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi
per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione
amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari;
assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della
magistratura tributaria»;
c) all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, la parola: «cinque»
e' sostituita dalla seguente: «sei».
2-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo
svolgimento delle attivita' individuate dall'articolo 24, comma 1,
lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
introdotta dal comma 1, lettera b), del presente articolo. Ferma
restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello non
generale all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, il Dipartimento della giustizia tributaria e'
articolato in una direzione generale, due direzioni centrali, una
posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e
ricerca e diciotto uffici dirigenziali non generali, nonche' 124
uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di cui al
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, di cui 35 di livello
dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale. La
dotazione organica dirigenziale del Dipartimento della giustizia
tributaria e' determinata in quattro posti di funzione dirigenziale
di livello generale, di cui un capo del Dipartimento, nonche' in
cinquantacinque posti di funzione dirigenziale di livello non
generale, di cui diciotto presso gli uffici centrali, due a supporto
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e trentacinque
presso gli uffici territoriali, con corrispondente riduzione dei
posti di funzione dirigenziale del Dipartimento delle finanze nella
misura di un dirigente di livello generale e di quarantasei dirigenti
di livello non generale. Il contingente di personale non dirigenziale
del Dipartimento della giustizia tributaria e' determinato in 120
unita' di personale amministrativo degli uffici centrali del
Dipartimento, di cui 83 unita' di area funzionari, 31 unita' di area
assistenti e 6 unita' di area operatori, nonche' in 2.276 unita' di
personale amministrativo degli uffici di segreteria delle corti di
giustizia tributaria, comprese 72 unita' di personale amministrativo
a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria,
individuate, per tipologia di area, nella tabella C allegata al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015.
2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del
Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e
delle finanze, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina
del capo del Dipartimento della giustizia tributaria, che si avvale
degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della
Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze,
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103,
individuati dall'articolo 4, numero 7, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'8 novembre 2021, e dall'articolo 1,
comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, degli uffici di
segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo
grado del Dipartimento delle finanze, individuati dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, nonche', sulla
base di apposita intesa, delle attivita' svolte dagli uffici della
Direzione del sistema informativo della fiscalita' del Dipartimento
delle finanze, nelle more della riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2-quinquies del
presente articolo.
2-quinquies. Entro il termine e con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede alla conseguente
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla
ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del
personale dirigenziale e delle aree tra i differenti Dipartimenti,
nonche' all'organizzazione del Dipartimento della giustizia
tributaria.
2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi da 2-bis a 2-quater, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a
2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 2-bis a 2-quater e al presente comma, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui,
competenza e cassa.))
3. All'articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, le parole «Ministro dell'interno» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e
le parole «, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,» sono soppresse.
((3-bis. In coerenza con il principio di separazione tra le
funzioni di governo e quelle dirigenziali, di cui agli articoli 4 e
14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per assicurarne
l'effettivita', all'articolo 1, comma 943, primo periodo, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 569, lettera b),
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 27, comma 7, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 728,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole:
«decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite,
ovunque ricorrono, dalle seguenti: «provvedimento dirigenziale
generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
3-ter. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «3,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «3,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
3-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis,
comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' incrementata di
300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-quinquies. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti
dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001».
3-sexies. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione dell'articolo
49, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale dell'area del comparto Funzioni centrali - triennio
2019-2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 122 del 26 maggio 2022, possono essere disposte, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di
spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e di
cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e previa verifica
dell'erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate
complessivamente dall'amministrazione.
3-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le
specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative
allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro del medesimo
Ministero, delle attivita' connesse alla Presidenza italiana del G7
nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali, in fase di
prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle
nuove famiglie professionali previste dall'articolo 18 del contratto
collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3-sexies, e'
autorizzato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nel
rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza
il previo esperimento delle procedure di mobilita', con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, venti unita' di personale
da inquadrare nell'Area dei funzionari, mediante una procedura
concorsuale pubblica per titoli ed esame orale per l'accesso alla
quale e' richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio
previsto per il profilo professionale di inquadramento e della
conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in
diritto europeo e internazionale;
b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche
concernenti il diritto europeo e internazionale.
3-octies. Il bando di selezione relativo alla procedura concorsuale
di cui al comma 3-septies, da pubblicare entro il 31 luglio 2023,
stabilisce:
a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;
b) le modalita' di accertamento della conoscenza della lingua
inglese, che costituisce requisito di accesso;
c) lo svolgimento di un esame orale del candidato, finalizzato
anche ad accertare la conoscenza di un'altra lingua straniera scelta
dal candidato tra le lingue ufficiali dell'Unione europea, in un
grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
d) la modalita' di composizione della commissione esaminatrice e i
tempi di conclusione della procedura.
3-novies. Per le finalita' di cui al comma 3-septies sono
autorizzate la spesa di 1.018.724 euro annui a decorrere dall'anno
2024, per gli oneri assunzionali, nonche' la spesa di 350.937 euro
per l'anno 2023, di cui 300.000 euro per la gestione della procedura
concorsuale prevista al medesimo comma 3-septies e 50.937 euro per
gli oneri di funzionamento, e di 10.188 euro annui a decorrere
dall'anno 2024 per gli stessi oneri di funzionamento.
3-decies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi 3-ter, 3-quater e 3-septies, pari complessivamente a 2.650.937
euro per l'anno 2023 e a 3.328.912 euro annui a decorrere dall'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi da 3-bis a 3-novies e al presente comma, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di
competenza e di cassa.
3-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, al
conferimento di cariche negli organi sociali delle societa'
controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come
scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente
interesse nazionale non si applicano i divieti di cui all'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sono esclusi dalla
deroga di cui al primo periodo coloro che accedono al trattamento
pensionistico ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 1, 2 e
2-bis, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, 77,
convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108:
«Art. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR)
1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento,
raccordo e sostegno delle strutture del Ministero
dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di
attuazione del programma Next Generation EU, oltre a quanto
previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo
Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di livello
generale di consulenza, studio e ricerca, con
corrispondente incremento della dotazione organica della
dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di
posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente
sul piano finanziario gia' assegnate al medesimo Ministero
e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente.
2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale
generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con
compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla
gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonche'
di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi
degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241,
conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di
comunicazione e di pubblicita'. L'Ispettorato e' inoltre
responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next
Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari,
nonche' della gestione del sistema di monitoraggio
sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del
PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle
amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR di cui all'articolo 8, nonche' alle
amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione
degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9.
L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello
dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri
compiti, puo' avvalersi del supporto di societa'
partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. Per
gli interventi di titolarita' del Ministero dell'economia e
delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le
altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro
competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1,
2, secondo periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il
supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attivita'
attribuite all'Autorita' politica delegata in materia di
Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche
raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il
coordinamento delle attivita' necessarie alle finalita' di
cui al presente comma, e' istituita presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato una posizione di
funzione dirigenziale di livello non generale di
consulenza, studio e ricerca.
2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso
assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda con
le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria
generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio
dei processi amministrativi, al monitoraggio anche
finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle
amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli
aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti
presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non
generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze
degli Ispettorati competenti.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1-bis,
del citato decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108:
«Art. 12 (Misure in materia di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA
e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)
1. (Omissis)
1-bis. Nell'ambito delle esigenze connesse ai
complessivi adempimenti riferiti al PNRR e al fine di
accelerare le procedure di individuazione degli aventi
diritto, di assegnazione e di erogazione delle risorse del
Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91, assicurando altresi' il
necessario supporto alle amministrazioni centrali e locali
e una costante verifica sullo stato di attuazione delle
procedure di gara per gli interventi ammissibili a
finanziamento ai sensi del citato articolo 26, comma 7, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
istituire, per le esigenze del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, due posizioni dirigenziali
di livello non generale. Alla copertura delle predette due
posizioni dirigenziali di livello non generale si provvede
attraverso l'indizione di concorsi pubblici o anche, per il
triennio 2022-2024, in deroga alle percentuali stabilite
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 1, del
citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41:
«Art. 51 (Autorita' di audit dei fondi strutturali e di
investimento europei e altre misure in materia di fondi
strutturali europei)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
dopo il comma 56 e' inserito il seguente:
«56-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
71, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2021/1060 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e
in attuazione dell'Accordo di partenariato tra l'Unione
europea e la Repubblica italiana per il periodo di
programmazione 2021-2027, le funzioni di Autorita' di audit
dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali
e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da
altri fondi europei, a titolarita' delle Amministrazioni
Centrali dello Stato sono svolte dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per
i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) ovvero
dalle Autorita' di audit individuate dalle amministrazioni
centrali titolari di ciascun programma, a condizione che
l'Autorita' di audit sia in una posizione di indipendenza
funzionale e organizzativa rispetto all'Autorita' di
gestione.»
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 884, della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«1.-883. (omissis)
884. Al fine di potenziare e accelerare le attivita' e
i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato
nel territorio nazionale nei confronti degli uffici
periferici delle amministrazioni statali, delle altre
amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini,
nonche' di incrementare il livello di efficienza degli
uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto
anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i
provvedimenti adottati dagli uffici territoriali
dell'amministrazione finanziaria, nonche' per potenziare le
connesse funzioni di supporto e coordinamento delle
attivita' svolte dalle articolazioni territoriali, anche in
materia di sicurezza, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, per l'anno 2022, a bandire
procedure concorsuali, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, conseguentemente, ad
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei
limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente
complessivo di personale non dirigenziale pari a 550
unita', di cui 350 unita' da inquadrare nell'Area III,
posizione economica F1, e 100 unita' nell'Area II,
posizione economica F2, da destinare alle ragionerie
territoriali dello Stato e 100 unita' di Area III,
posizione economica F1, di cui 60 da destinare alle
commissioni tributarie e 40 da destinare al Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi,
in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di
personale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando
la possibilita' di avvalersi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le
medesime finalita' di cui al presente comma, alla lettera
c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole: "l'unificazione e la
rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali
presso le articolazioni periferiche, apportando una
riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero
non inferiore al 5 per cento." sono soppresse.»
- Si riporta il testo dell'articolo 11-bis, comma 13,
del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106:
"Art. 11-bis (Disposizioni in materia di utilizzo di
strumenti di pagamento elettronici: sospensione del
programma "cashback" e credito d'imposta POS)
1.-12. (Omissis)
13. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle
misure di cui al presente decreto, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le
modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ovvero a
procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di
concorsi pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per
le esigenze delle strutture del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei
limiti della vigente dotazione organica, un contingente di
personale pari a cinquanta unita' da inquadrare nel livello
iniziale dell'area III del comparto funzioni centrali.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 1, del
citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:
«Art. 7-bis (Reclutamento di personale per il Ministero
dell'economia e delle finanze)
1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di
monitoraggio degli interventi del PNRR, nonche' di attuare
la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per gli anni
2022 e 2023, a bandire apposite procedure concorsuali
pubbliche, secondo le modalita' semplificate di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilita',
ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti
graduatorie di concorsi pubblici, e, conseguentemente, ad
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del
medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica,
un contingente di personale pari a centoquarantacinque
unita' da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del
comparto Funzioni centrali, di cui cinquanta unita' da
assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, trenta unita' al Dipartimento del tesoro, trenta
unita' al Dipartimento delle finanze e trentacinque unita'
al Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi, e un contingente di settantacinque
unita' da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2,
del comparto Funzioni centrali, da assegnare al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 10, del
citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,
con modificazione, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233:
«Art. 9 (Rafforzamento ed efficienza dei processi di
gestione, revisione e valutazione della spesa e
miglioramento dell'efficacia dei relativi procedimenti)
1.-9. (Omissis)
10. Per il rafforzamento delle strutture del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi
inclusi l'Unita' di missione di cui al comma 9 e i Nuclei
di valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' per le attivita' di
implementazione dei processi di redazione del bilancio di
genere e del bilancio ambientale, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato per il
triennio 2021-2023, a reclutare con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione
organica, un contingente di 40 unita' di personale da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il
previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante
l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o
scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 1.864.375 annui
a decorrere dall'anno 2022. Anche in considerazione delle
esigenze di cui al presente comma, all'articolo 1, comma
884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2022 e 2023."
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, commi 7 e
11, del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazione, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79:
«Art. 18-bis. (Misure per favorire l'attuazione del
PNRR)
1.-6. (Omissis)
7. Per le finalita' di cui ai commi 3 e 6, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' altresi' autorizzato ad
assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici, 4 unita' di personale da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, con le
medesime competenze. Al fine di garantire anche il
perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112),
l'Agenzia delle entrate e' autorizzata, nei limiti dei
posti disponibili della propria vigente dotazione organica,
ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, un contingente di personale corrispondente
alle facolta' assunzionali disponibili a legislazione
vigente gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da
autorizzare ai sensi del predetto articolo 35, comma 4,
entro la data del 31 dicembre 2022. Il reclutamento del
contingente di personale di cui al periodo precedente
avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali
pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di
concorso unico contenute nell'articolo 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e a quelle in materia di procedure di mobilita',
ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. Le risorse variabili dei Fondi delle
risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli
anni 2020 e 2021 sono incrementate, rispettivamente, di
euro 7.487.544 e di euro 4.004.709. Al relativo onere, pari
ad euro 7.487.544 per l'anno 2022 e ad euro 4.004.709 per
l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte
nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla compensazione
in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 3.856.086
euro per l'anno 2022 e a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In
coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza in relazione al potenziamento della riscossione
nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle
attivita' istituzionali da svolgere in sinergia con
l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai sensi
dell'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, puo' conferire fino a 3
incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165
del 2001, anche in eccedenza rispetto alle misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei
limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei
dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente.
8.-10. (omissis)
11. Per il rafforzamento, in particolare, delle
articolazioni territoriali del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle
finalita' previste dall'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per
il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione
organica, un contingente di 50 unita' di personale da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il
previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante
l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o
lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui a
decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 12, commi 1-ter e
1-sexies del citato decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022,
n. 108:
«Art. 12. (Misure in materia di funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA
e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)
1.-1-bis. (Omissis)
1-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-bis,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica,
un contingente di personale non dirigenziale pari a 10
unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica
F1. Il reclutamento del suddetto contingente di personale
e' effettuato, senza il previo svolgimento delle previste
procedure di mobilita', attraverso l'indizione di procedure
concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di vigenti
graduatorie di concorsi pubblici.
1-quater. - 1-quinquies. (Omissis)
1-sexies. Anche al fine di garantire il supporto alle
amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per
gli adempimenti di monitoraggio, controllo e
rendicontazione dei finanziamenti destinati all'attuazione
degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul
divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d'interesse
nonche' all'espletamento dei controlli antimafia previsti
dalla normativa vigente, il Ministero dell'interno e il
Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alle
rispettive competenze sono autorizzati, per il biennio
2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica,
un contingente di 700 unita' di personale da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F1, di cui 400 unita'
per le esigenze del Ministero dell'interno, e in
particolare delle prefetture-uffici territoriali del
Governo, e 300 unita' per le esigenze del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, e in particolare
delle ragionerie territoriali dello Stato, senza il previo
svolgimento delle procedure di mobilita', mediante
l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o
lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
2.624.475 per l'anno 2022 e di euro 31.493.700 a decorrere
dall'anno 2023.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 2 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni)
1. (Omissis)
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della
spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario
comprese l'organizzazione dei servizi della giustizia
tributaria e la gestione amministrativa a supporto
dell'attivita' giudiziaria tributaria, demanio e patrimonio
statale, catasto e dogane. Il ministero svolge altresi' i
compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni
relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
previsti dalla legge.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1 del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Aree funzionali)
1. Il ministero svolge, in particolare, le funzioni di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politica economica e finanziaria, con particolare
riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e
finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui
mercati finanziari e sul sistema creditizio,
all'elaborazione delle linee di programmazione economica e
finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno
finanziario e di gestione del debito pubblico ; alla
valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato;
alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato,
compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e
l'alienazione dei titoli azionari di proprieta' dello
Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui
mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonche' sugli
strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al
consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del
Ministero dell'interno in materia;
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con
particolare riguardo alla formazione e gestione del
bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa,
assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in
materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto
dalla lettera a), nonche' alla verifica della
quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e
dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa
pubblica, ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso
dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, anche quanto ai piani di rientro regionali
coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i
controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le
funzioni ispettive ed i controlli di regolarita'
amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della
normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio
costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie
provinciali dello Stato;
c) programmazione economica e finanziaria,
coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo
economico territoriale e settoriale e delle politiche di
coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con
particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a
tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di
strumenti di programmazione negoziata e di programmazione
dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle
funzioni di cui all'articolo 56, all'analisi del sistema
fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed
erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale,
alle attivita' di coordinamento, indirizzo, vigilanza e
controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e
sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni
in materia di tributi ed entrate erariali di competenza
dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria
di settore, alla informazione istituzionale nel settore
della fiscalita', alle funzioni previste dalla legge in
materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri
immobiliari;
d-bis) programmazione e gestione amministrativa
dell'attivita' giudiziaria tributaria nonche' gestione e
sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria
e del processo tributario telematico; gestione delle
procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al
funzionamento delle corti di giustizia tributaria; analisi
del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il
reclutamento dei magistrati tributari e gestione
amministrativa ed economica dei magistrati e giudici
tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo
di autogoverno della magistratura tributaria;
e) amministrazione generale, servizi indivisibili e
comuni del Ministero, con particolare riguardo alle
attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della
qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
delle risorse; linee generali e coordinamento delle
attivita' concernenti il personale del Ministero; affari
generali ed attivita' di gestione del personale del
Ministero di carattere comune ed indivisibile;
programmazione generale del fabbisogno del Ministero e
coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento
del personale del Ministero; rappresentanza della parte
pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero;
tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema
informativo del personale del Ministero; tenuta
dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero;
servizi del tesoro, incluso il pagamento delle
retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento
della comunicazione istituzionale del Ministero."
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 1 del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Ordinamento)
1. Il ministero si articola in dipartimenti,
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente
decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere
superiore a sei, in riferimento alle aree funzionali
definite nel precedente articolo. Il Servizio consultivo ed
ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del
Ministro.
(Omissis).»
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413» e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 3, del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
giugno 2019, n. 103:
«Art. 11 (Competenze del Dipartimento delle finanze)
1.-2. (Omissis)
3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di
livello dirigenziale generale:
a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;
b) Direzione legislazione tributaria e federalismo
fiscale;
c) Direzione agenzie ed enti della fiscalita';
d) Direzione rapporti fiscali europei e internazionali;
e) Direzione sistema informativo della fiscalita';
f) Direzione della giustizia tributaria.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 11, della
citata legge 31 agosto 2022, n. 130:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di giustizia
tributaria)
1.-10. (Omissis)
11. Per le medesime finalita' indicate nel comma 10, a
decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze due uffici dirigenziali di livello non
generale aventi funzioni, rispettivamente, in materia di
status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di
organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per
il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla
Direzione della giustizia tributaria, nonche' diciotto
posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare
alla direzione di uno o piu' uffici di segreteria di corti
di giustizia tributaria. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali e anche mediante l'utilizzo di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di
personale cosi' composto:
a) per l'anno 2023, 20 unita' di personale dirigenziale
non generale, di cui 18 unita' da destinare alla direzione
di uno o piu' uffici di segreteria di corti di giustizia
tributaria e 2 unita' da destinare alla Direzione della
giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze;
b) per l'anno 2023, 50 unita' di personale non
dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione
economica F1, di cui 25 unita' da destinare agli uffici del
Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia
tributaria e 25 unita' da destinare al Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria;
c) per l'anno 2023, 75 unita' di personale non
dirigenziale da inquadrare nell'Area funzionari, posizione
economica F1, e 50 unita' di personale da inquadrare
nell'Area assistenti, posizione economica F2, da destinare
agli uffici di segreteria delle corti di giustizia
tributaria.
(Omissis).»
Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita')
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi
ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa
e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi
spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze
dell'organo di vertice dell'ente.»
- Per il testo dell'articolo 14, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 943, della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«1.-942. (Omissis)
943. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' disciplinato il processo di evoluzione
tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo
110, comma 6, lettera a), non possono piu' essere
rilasciati decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30
dicembre 2018, n. 145; tali apparecchi devono essere
dismessi entro i successivi dodici mesi. A partire dal 1º
gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per
apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente
remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura
non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31
luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le
modalita' di tale riduzione, anche tenuto conto della
diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei
nuovi nulla osta e le modalita', anche rateali, del
relativo pagamento sono definiti con il citato decreto
ministeriale.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 569, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«1.-568. (Omissis)
569. Al fine di rendere effettive le norme degli enti
locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli
apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a)
e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero di
monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni:
a) a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a
disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento
degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6,
lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773
del 1931; le norme di attuazione della presente lettera
sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) le regole tecniche di produzione degli apparecchi
previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che
consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, devono prevedere la memorizzazione, la
conservazione e la trasmissione al sistema remoto
dell'orario di funzionamento degli apparecchi medesimi.
Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della
SOGEI Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze
notifica lo schema di decreto alla Commissione europea, ai
sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 7, del
citato decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157:
«Art. 27 (Registro unico degli operatori del gioco
pubblico)
1.-6. (Omissis)
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite tutte le disposizioni applicative,
eventualmente anche di natura transitoria, relative alla
tenuta del Registro, all'iscrizione ovvero alla
cancellazione dallo stesso, nonche' ai tempi e alle
modalita' di effettuazione del versamento di cui al comma
4.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 728, della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«1.-727. (Omissis)
728. Fatta salva la disciplina in materia di tutela
della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e
trasmessi dagli apparecchi di cui al comma 727, lettere a)
e b), sono riservati: a) al Ministero della salute e
all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del
gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, per
finalita' di studio, monitoraggio e tutela della salute e
dei cittadini; b) all'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
per le finalita' di pubblicazione dei report nel proprio
sito internet e di documentazione richiesta da Governo e
organi parlamentari; c) alla suddetta Agenzia delle dogane
e dei monopoli, alle Forze dell'ordine ed ai soggetti
istituzionali preposti, per i compiti di controllo e
verifica degli adempimenti concessori ed per esigenze di
prevenzione e repressione del gioco illegale. Con
provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono disciplinati i criteri e le
garanzie necessari al rispetto del presente comma per tutti
i soggetti coinvolti nella gestione della rete telematica e
nei sistemi di conservazione dei dati suddetti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 685, della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato
dalla presente legge:
1.-684. (Omissis)
685. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali
relative alla verifica della conformita'
economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle
relative relazioni tecniche e della connessa funzione di
supporto all'attivita' parlamentare e governativa, in
ragione degli obblighi di reperibilita' e disponibilita' a
orari disagevoli, al personale interessato che presta
servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello
con qualifica dirigenziale non generale, e' corrisposta una
maggiorazione dell'indennita' di amministrazione o della
retribuzione di posizione di parte variabile in godimento.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono
individuati, tenendo conto delle modalita' di svolgimento
delle attivita' di cui al primo periodo, le misure e i
criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni
nonche', su proposta dei Capi Dipartimento, il numero delle
unita' di personale interessato, nel limite di spesa di 7
milioni di euro per l'anno 2018, di 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 3,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021 e 2022 e di 5,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le maggiorazioni
sono erogate mensilmente al personale individuato, sulla
base dell'effettivo svolgimento dell'attivita' di cui al
primo periodo attestato dai Capi Dipartimento, previo
monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio
interessato.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 11-bis, comma 4,
del citato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25:
«Art. 11-bis (Disposizioni in materia di piani di
rientro dal disavanzo sanitario, di enti e aziende del
Servizio sanitario nazionale e di personale non
dirigenziale della Giustizia amministrativa e del Ministero
dell'economia e delle finanze)
1.-3. (Omissis)
4. Al fine di consentire la prosecuzione delle funzioni
istituzionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, e di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, ivi incluso il supporto amministrativo a tali
funzioni, nonche' per le funzioni di controllo di
regolarita' amministrativo-contabile, al personale non
dirigenziale, che presta servizio presso gli uffici
interessati del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonche'
presso le Ragionerie territoriali dello Stato e gli Uffici
centrali di bilancio, e' corrisposta una maggiorazione
dell'indennita' di amministrazione in godimento. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
le organizzazioni sindacali, sono individuati gli uffici
destinatari, la misura e i criteri di attribuzione delle
predette maggiorazioni, nel limite di spesa di euro
6.500.000 annui. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 6.500.000 euro annui a decorrere dal 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero."
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis del
citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle
pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze
e potenziamento della revisione della spesa anche in
materia di personale)
1.-2. (Omissis)
2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi
organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa,
con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle
relative peculiarita', ai principi del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione
dell'articolo 14 nonche' delle disposizioni di cui al
titolo III, e ai soli principi generali di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad
essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza
pubblica. Per tali enti e organismi restano fermi gli
adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 60, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 60 (Controllo del costo del lavoro)
1. (Omissis)
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle
spese sostenute per il personale, rilevate secondo le
modalita' di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da
una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche
espongono i risultati della gestione del personale, con
riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. Le
comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a
cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche
all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale
comuni, comunita', enti montani (UNCEM), per via
telematica.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Per il testo dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Si riportano gli articoli 14 e 14.1 del citato
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n 26:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38
anni di contributi)
1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle
forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite
dall'INPS, nonche' alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata
al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e
di un'anzianita' contributiva minima di 38 anni, di seguito
definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro
il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta'
anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli
incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
requisiti di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva
di cui al primo periodo del presente comma sono determinati
in 64 anni di eta' anagrafica e 38 anni di anzianita'
contributiva per i soggetti che maturano i medesimi
requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31
dicembre 2022 puo' essere esercitato anche successivamente
alla predetta data, ferme restando le disposizioni del
presente articolo.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione
di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu' gestioni
previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia'
titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle
predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi
assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della
pensione di cui al presente comma trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i
lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione
presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della
decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al
comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti
previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile
2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al
comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti
previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di
impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di
garantire la continuita' e il buon andamento dell'azione
amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma
7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di
entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti
dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti
stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera
a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere
presentata all'amministrazione di appartenenza con un
preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al
comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al
comma 1 per il personale del comparto scuola ed AFAM si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di
applicazione per l'anno 2022, entro il 28 febbraio 2022, il
relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare
domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio
rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.
7-bis.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
requisiti piu' favorevoli in materia di accesso al
pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano per il conseguimento della prestazione di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n.
92, nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo
26, comma 9, lettera b), e dell'articolo 27, comma 5,
lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto
alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia
e di polizia penitenziaria, nonche' al personale operativo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale
della Guardia di finanza.
10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di
organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione
delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di
pensione di cui al presente articolo e di assicurare la
funzionalita' dei medesimi uffici, fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma
300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per
l'anno 2019, il reclutamento del personale
dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal
comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, e'
autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del
personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati
nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ne assicura priorita' di svolgimento e con modalita'
semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per
la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove d'esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove d'esame da una
prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al
concorso siano in numero superiore a tre volte il numero
dei posti banditi;
2) la possibilita' di espletare prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in
sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a
3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento
delle prove orali nei casi di assunzione per determinati
profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la
previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo'
essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo
attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i
candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita',
vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel
rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa
vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e
risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
10-quater. Quando si procede all'assunzione di profili
professionali del personale dell'amministrazione
giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
stessa amministrazione puo' indicare, anche con riferimento
alle procedure assunzionali gia' autorizzate,
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle
graduatorie delle predette liste di collocamento in favore
di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di
cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono nel limite delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
10-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma
10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma
399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15 luglio
2019, ad effettuare assunzioni di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300
unita' di II e III Area, avvalendosi delle facolta'
assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti
in termini di indebitamento e di fabbisogno della
disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019.
10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture
di organico degli uffici preposti alle attivita' di tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti
dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione di cui al presente articolo e di
assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e
comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del
personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti
nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma
3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ne assicura priorita' di svolgimento, con modalita'
semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione,
prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le
prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per
la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna
delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero
di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle
prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da
una prova preselettiva, qualora le domande di
partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre
volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive
consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e
con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di
qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove
scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova
sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il
ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove
pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in
sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a
3) e la correzione delle medesime prove anche mediante
l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento
delle prove orali nei casi di assunzione per determinati
profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di
titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la
previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo'
essere superiore a un terzo del punteggio complessivo
attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i
candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita',
vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel
rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa
vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e
risultino disoccupati al momento della formazione della
graduatoria stessa.
10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma
10-octies, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551
unita', di cui 91 unita' tramite scorrimento delle
graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a
500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unita'
attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle
procedure concorsuali interne gia' espletate presso il
medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle
facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-undecies. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali provvede all'attuazione dei commi 10-octies e
10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini
della compensazione degli effetti, in termini di
indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al
comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali,
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di euro 898.005 per
l'anno 2019."
«Art. 14.1. (Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione anticipata flessibile)
1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme
esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS,
nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire
il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di
un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita'
contributiva minima di 41 anni, di seguito definita
"pensione anticipata flessibile". Il diritto conseguito
entro il 31 dicembre 2023 puo' essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le
disposizioni del presente articolo. Il trattamento di
pensione anticipata di cui al presente comma e'
riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non
superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a
legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del
pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto
maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24,
comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione
di cui al comma 1, gli iscritti a due o piu' gestioni
previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia'
titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle
predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi
assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della
pensione di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale
iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini
della decorrenza della pensione trovano applicazione le
disposizioni previste dai commi 6 e 7 del presente
articolo.
3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e
fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro
autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al
comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti
previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile
2023.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al
comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti
previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di
impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di
garantire la continuita' e il buon andamento dell'azione
amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma
7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31
dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono
il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
dal 1° agosto 2023;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio
2023 i requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto
alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei
mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e
comunque non prima della data di cui alla lettera a) del
presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere
presentata all'amministrazione di appartenenza con un
preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al
comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al
comma 1, per il personale del comparto scuola e AFAM con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale puo'
presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28
febbraio 2023 con effetti dall'inizio, rispettivamente,
dell'anno scolastico o accademico.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
requisiti piu' favorevoli in materia di accesso al
pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano per il conseguimento della prestazione di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n.
92, nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo
26, comma 9, lettera b), dell'articolo 27, comma 5, lettera
f), e dell'articolo 41, comma 5-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto
alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia
e del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' al personale
operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al
personale del Corpo della Guardia di finanza.».