Art. 21 Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.». 2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti delle procedure attivate ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2023 ((alla data di entrata in vigore del presente decreto)).
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: «Art. 21 (Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro) - 1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.» - Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15: «Art. 9 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 1.-3. (Omissis) 4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31 dicembre 2023 agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 116, commi 8 e 9, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388: «Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare) 1.- 7. (Omissis) 8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe' nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo' essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. 9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. (Omissis).»