Art. 21
Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione
opzionale del massimale contributivo
1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La domanda di cui al
primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro
dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.».
2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2023». Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti delle
procedure attivate ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 9, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2023 ((alla data di
entrata in vigore del presente decreto)).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 1, del
citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
«Art. 21 (Esclusione opzionale dal massimale
contributivo dei lavoratori che prestano servizio in
settori in cui non sono attive forme di previdenza
complementare compartecipate dal datore di lavoro) - 1. In
deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2
della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che prestano servizio in settori in cui non risultano
attivate forme pensionistiche complementari compartecipate
dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1°
gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono,
su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale
contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui
al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre
2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del
massimale contributivo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 4, del
citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15:
«Art. 9 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1.-3. (Omissis)
4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo
116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano
fino al 31 dicembre 2023 agli obblighi relativi alle
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3
del presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo
articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto dal
comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso
di quanto gia' versato.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 116, commi 8 e 9,
della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388:
«Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro
irregolare)
1.- 7. (Omissis)
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o
denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe'
nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione
specifica di non versare i contributi o premi, occulta
rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni
erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori e comunque entro
dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi o premi e sempreche' il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge.
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle
sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b)
del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale
pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano
interessi nella misura degli interessi di mora di cui
all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
(Omissis).»