Art. 21 
 
Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione
  opzionale del massimale contributivo 
 
  1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La domanda  di  cui  al
primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o  entro
dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.». 
  2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2023». Sono fatti salvi, in ogni  caso,  gli  effetti  delle
procedure attivate ai sensi dell'articolo 116, commi  8  e  9,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2023  ((alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
          modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: 
              «Art.   21   (Esclusione   opzionale   dal    massimale
          contributivo  dei  lavoratori  che  prestano  servizio   in
          settori  in  cui  non  sono  attive  forme  di   previdenza
          complementare compartecipate dal datore di lavoro) - 1.  In
          deroga al secondo periodo  del  comma  18  dell'articolo  2
          della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  i  lavoratori  delle
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e
          all'articolo 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165, che prestano servizio in settori in cui non  risultano
          attivate forme pensionistiche complementari  compartecipate
          dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1°
          gennaio 1996 a forme pensionistiche  obbligatorie  possono,
          su domanda, essere esclusi  dal  meccanismo  del  massimale
          contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui
          al primo periodo deve essere proposta entro il 31  dicembre
          2023 o entro dodici mesi  dalla  data  di  superamento  del
          massimale contributivo.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  4,  del
          citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15: 
              «Art. 9 (Proroga di termini in  materie  di  competenza
          del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 
              1.-3. (Omissis) 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9  dell'articolo
          116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si  applicano
          fino al  31  dicembre  2023  agli  obblighi  relativi  alle
          contribuzioni  di  previdenza  e  di   assistenza   sociale
          obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo  3  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato  dal  comma  3
          del presente articolo,  e  al  comma  10-ter  del  medesimo
          articolo 3 della legge n.  335  del  1995,  introdotto  dal
          comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo  a  rimborso
          di quanto gia' versato. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 116, commi 8  e  9,
          della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388: 
              «Art. 116 (Misure per favorire l'emersione  del  lavoro
          irregolare) 
              1.- 7. (Omissis) 
              8. I soggetti  che  non  provvedono  entro  il  termine
          stabilito al pagamento dei contributi o premi  dovuti  alle
          gestioni  previdenziali   ed   assistenziali,   ovvero   vi
          provvedono  in  misura  inferiore  a  quella  dovuta,  sono
          tenuti: 
              a)  nel  caso  di  mancato  o  ritardato  pagamento  di
          contributi o premi, il cui ammontare  e'  rilevabile  dalle
          denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
          sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
          di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione  civile
          non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo  dei
          contributi o premi non corrisposti  entro  la  scadenza  di
          legge; 
              b) in caso  di  evasione  connessa  a  registrazioni  o
          denunce obbligatorie omesse o non conformi al  vero,  cioe'
          nel caso in cui  il  datore  di  lavoro,  con  l'intenzione
          specifica di non versare  i  contributi  o  premi,  occulta
          rapporti  di  lavoro  in  essere  ovvero  le   retribuzioni
          erogate, al pagamento di una sanzione  civile,  in  ragione
          d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile  non  puo'
          essere  superiore  al  60  per   cento   dell'importo   dei
          contributi o premi non corrisposti  entro  la  scadenza  di
          legge. Qualora la denuncia della situazione  debitoria  sia
          effettuata  spontaneamente   prima   di   contestazioni   o
          richieste da parte degli enti impositori e  comunque  entro
          dodici mesi dal termine  stabilito  per  il  pagamento  dei
          contributi  o  premi  e  sempreche'   il   versamento   dei
          contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
          denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una
          sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
          di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione  civile
          non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo  dei
          contributi o premi non corrisposti  entro  la  scadenza  di
          legge. 
              9. Dopo  il  raggiungimento  del  tetto  massimo  delle
          sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e  b)
          del comma 8  senza  che  si  sia  provveduto  all'integrale
          pagamento del  dovuto,  sul  debito  contributivo  maturano
          interessi nella misura  degli  interessi  di  mora  di  cui
          all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14
          del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 
              (Omissis).»