Art. 22 Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri 1. Per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio nei confronti di enti pubblici, a fronte dei contributi concessi e degli interventi finanziati, nonche' per garantire il controllo analogo sulla societa' Sport e salute S.p.A., presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri opera, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di dieci unita' equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, ((nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente)) dal punto di vista finanziario. A tal fine e' autorizzata la spesa massima di ((euro 229.609)) per l'anno 2023 e di ((euro 344.414 annui)) a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «tre membri» sono sostituite dalle seguenti: «cinque membri»; b) le parole: «, presiede il consiglio di amministrazione di cui e' componente e svolge le funzioni di amministratore delegato» sono sostituite dalle seguenti: «e presiede il consiglio di amministrazione di cui e' componente»; c) il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «L'amministratore delegato e' nominato dall'autorita' di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorita' di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca». 3. I componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore ((del presente decreto cessano)) con l'insediamento dei componenti nominati ai sensi del comma 2, lettera c). 4. Per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal ((Fondo per lo sviluppo e la coesione)) e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea, la societa' Sport e salute S.p.A. e' autorizzata a fornire ((supporto tecnico-operativo)) alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa. 5. Al fine di assicurare il rafforzamento delle funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore della famiglia, anche a sostegno della natalita' e in ragione delle nuove funzioni in materia di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia, anche on line, lotta al cyberbullismo e di attuazione e ((potenziamento)) dell'assegno unico e universale per i figli a carico, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio ((dei ministri si articola)) in non piu' di tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non piu' di sette servizi, inclusi i due servizi in cui e' articolata la medesima Segreteria tecnica. Contestualmente, la dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata secondo quanto previsto nella tabella A dell'allegato 1 al presente decreto. 6. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di ((contrasto del dissesto)) idrogeologico attribuiti alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. 7. Il contingente di cui al ((comma 6 e')) cosi' composto: a) due dirigenti, di cui uno di livello generale; b) quindici unita' di personale non dirigenziale, equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, ((nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente)) dal punto di vista finanziario. A tal fine e' autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per l'anno 2023 e di euro 631.100 ((annui a decorrere)) dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ((7-bis. Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e il coordinamento delle attivita' volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attivita' volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, e' soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. 7-ter. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 7-bis, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa di 253.572 euro per l'anno 2023 e di 608.572 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo. 7-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e' assegnato un ulteriore contingente di trenta unita' di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di cui al primo periodo e' composto da venti unita' equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unita' equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di 422.320 euro per l'anno 2023 e di 1.013.567 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo. 7-quinquies. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e' assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gia' attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis del presente articolo. Con il decreto di nomina e' altresi' determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilita', nel limite massimo annuo di 75.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 221.167 euro per l'anno 2023 e di 530.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo. 7-sexies. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 7-bis, alla data di cui al medesimo comma 7-bis, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuita' agli uffici di cui al comma 7-ter nell'ambito del contingente di trenta unita' di cui al comma 7-quater, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7-quater, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al citato comma 7-bis, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformita' ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne e' stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi di esperti gia' conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 7-bis si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. 7-septies. Agli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, quantificati in complessivi 897.059 euro per l'anno 2023 e in 2.152.940 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede: a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) a decorrere dall'anno 2024, quanto a 1.332.683 euro annui, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 820.257 euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)) 8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia((, del Dipartimento per le politiche europee)) e del Dipartimento Casa Italia. 9. A decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ((non devono derivare)) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2, ((del decreto legislativo)) 25 maggio 2017, n. 75. ((9-bis. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo».))
Riferimenti normativi - Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 3. - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 4 del citato decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178: «Art. 8 (Riassetto del CONI) 1.-3. (Omissis) 4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e' nominato dall'autorita' di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della societa' e presiede il consiglio di amministrazione di cui e' componente. L'amministratore delegato e' nominato dall'autorita' di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorita' di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca. Fermo quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita' di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della societa'. Gli organi di vertice della societa' sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, nonche' con gli organi di vertice elettivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; l'incompatibilita' perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della societa' e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorita' di Governo competente in materia di sport. (Omissis).» - Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108: «Art. 9 (Segreteria tecnica e attivita' di supporto alla Commissione) 1. Il presidente, il vicepresidente e la Commissione, per lo svolgimento delle attivita' assegnate dalla legge e dal presente regolamento, si avvalgono di un ufficio di livello dirigenziale generale denominato: «segreteria tecnica»; 2. La segreteria tecnica si articola in un servizio per le adozioni, e in un servizio per gli affari amministrativi e contabili, cui sono preposti due dirigenti di seconda fascia. 3. Il servizio per le adozioni cura, in particolare: a) la predisposizione della documentazione per le riunioni della Commissione; b) gli adempimenti necessari per l'istruttoria degli atti della Commissione; c) la predisposizione del servizio di traduzione dei documenti provenienti dall'estero; d) la conservazione degli atti e delle informazioni relative alle procedure di adozione; e) l'assistenza alla Commissione per le attivita' di promozione, cooperazione, informazione e formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere f), g) e l); f) i rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e con gli enti autorizzati; g) gli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo e alla vigilanza sugli enti autorizzati; h) i rapporti con gli uffici delle altre autorita' centrali per le adozioni internazionali, nonche' con le rappresentanze diplomatiche e consolari per le missioni della Commissione presso tali rappresentanze; i) l'elaborazione di studi e analisi per le proposte relative agli accordi bilaterali. 4. Il servizio per gli affari amministrativi e contabili provvede agli adempimenti riguardanti l'amministrazione del personale, la gestione delle spese e l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Commissione, nonche' agli adempimenti amministrativi e contabili relativi alle attivita' di cooperazione e di sostegno alle adozioni internazionali. 5. La dotazione organica della segreteria tecnica, composta da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, e' quantificata come segue: a) un dirigente di prima fascia; b) due dirigenti di seconda fascia; c) quattordici unita' di area C (nove unita' con posizione economica C1; tre unita' con posizione economica C2; due unita' con posizione economica C3); d) cinque unita' di area B (tre unita' con posizione economica B2; due unita' con posizione economica B3). 6. La Commissione, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, puo' concludere accordi con enti e organismi, anche al fine di acquisire ulteriori professionalita' necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali." - Si riporta l'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) 1.-5. (Omissis) 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. (Omissis).» - Per il testo dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 3. - Si riporta il testo dell'articolo 50, comma 11, del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dalla presente legge: «Art. 50 Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR 1.-10. (Omissis) 11. Il Nucleo per le politiche di coesione e' costituito da un numero massimo di quaranta componenti. I componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione, ove nominata, e sono scelti, nel rispetto della parita' di genere e secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamento pubblico. L'incarico e' esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati, per l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo. Agli incarichi dei componenti del Nucleo non si applicano le previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (Omissis).»