Art. 22 
 
Disposizioni in  materia  di  organizzazione  e  di  personale  della
                Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  1. Per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e  monitoraggio
nei confronti di enti pubblici, a fronte dei  contributi  concessi  e
degli interventi  finanziati,  nonche'  per  garantire  il  controllo
analogo sulla societa' Sport e salute S.p.A., presso il  Dipartimento
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri  opera,  con
relativo  incremento  della  dotazione  organica  del  personale   di
prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un  contingente
di  personale  non  dirigenziale  di  dieci  unita'  equiparato  alla
categoria A  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  collocato  in  posizione  di
comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto,  previsto
dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da  pubbliche
amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di  cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  al  quale
si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori  ruolo  e'  reso
indisponibile, ((nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente)) dal punto di vista finanziario.  A  tal
fine e' autorizzata la spesa massima di ((euro 229.609))  per  l'anno
2023 e di ((euro 344.414 annui)) a decorrere dall'anno 2024,  cui  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge  8  luglio  2002,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  2002,  n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le  parole:  «tre  membri»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«cinque membri»; 
    b) le parole: «, presiede il consiglio di amministrazione di  cui
e' componente e svolge le funzioni di amministratore  delegato»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «e   presiede   il   consiglio    di
amministrazione di cui e' componente»; 
    c)   il   quarto   periodo   e'    sostituito    dai    seguenti:
«L'amministratore delegato  e'  nominato  dall'autorita'  di  Governo
competente  in  materia  di  sport,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono  nominati,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita
l'autorita' di Governo competente in materia di sport e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti,  uno  dal  Ministro  della
salute, uno dal  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  uno  dal
Ministro dell'universita' e della ricerca». 
  3. I componenti del consiglio di  amministrazione  in  carica  alla
data di entrata  in  vigore  ((del  presente  decreto  cessano))  con
l'insediamento dei componenti nominati ai sensi del comma 2,  lettera
c). 
  4. Per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici  previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal  ((Fondo  per
lo sviluppo e la coesione)) e da tutti gli altri fondi di provenienza
nazionale o europea, la societa' Sport e salute S.p.A. e' autorizzata
a  fornire  ((supporto   tecnico-operativo))   alle   amministrazioni
interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli
d'intesa. 
  5. Al  fine  di  assicurare  il  rafforzamento  delle  funzioni  di
programmazione, monitoraggio e valutazione delle  politiche  e  degli
interventi adottati dal Governo in favore  della  famiglia,  anche  a
sostegno della natalita' e in ragione delle nuove funzioni in materia
di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia  e
della pedopornografia, anche on line, lotta  al  cyberbullismo  e  di
attuazione e ((potenziamento)) dell'assegno unico e universale per  i
figli a carico, il Dipartimento per le politiche della famiglia della
Presidenza del Consiglio ((dei ministri si articola)) in non piu'  di
tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo  9  del
((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della  Repubblica  8
giugno 2007, n. 108, e in non piu' di sette servizi,  inclusi  i  due
servizi  in  cui  e'  articolata  la  medesima  Segreteria   tecnica.
Contestualmente, la dotazione organica dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' incrementata secondo quanto previsto  nella
tabella A dell'allegato 1 al presente decreto. 
  6.  Presso  il  Dipartimento  Casa  Italia  della  Presidenza   del
Consiglio    dei    ministri    e'    istituita    una     segreteria
tecnico-amministrativa, composta da un contingente  di  personale  in
possesso di specifica ed elevata competenza, al fine di assicurare un
adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti  istituzionali
in materia di ((contrasto  del  dissesto))  idrogeologico  attribuiti
alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  7. Il contingente di cui al ((comma 6 e')) cosi' composto: 
    a) due dirigenti, di cui uno di livello generale; 
    b) quindici unita' di personale non dirigenziale, equiparato alla
categoria A  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  collocato  in  posizione  di
comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto
dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da  pubbliche
amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di  cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  al  quale
si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, con corrispondente  incremento  della  dotazione
organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei
ministri.   All'atto   del   collocamento   fuori   ruolo   e'   reso
indisponibile, ((nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente)) dal punto di vista finanziario.  A  tal
fine e' autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per l'anno  2023
e di euro 631.100  ((annui  a  decorrere))  dall'anno  2024,  cui  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  ((7-bis. Al fine  di  rafforzare  le  azioni  dirette  a  prevenire
l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e  il  coordinamento
delle attivita' volte alla risoluzione delle procedure di infrazione,
a decorrere dalla data stabilita con il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la  Struttura  di  missione
con il compito di  attivare  tutte  le  possibili  azioni  dirette  a
prevenire l'insorgere del  contenzioso  europeo  e  a  rafforzare  il
coordinamento delle attivita' volte alla risoluzione delle  procedure
di infrazione, istituita  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
luglio 2006 e da ultimo confermata con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, e' soppressa  e  le  relative
funzioni sono attribuite al Dipartimento  per  le  politiche  europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  7-ter. Per lo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma  7-bis,
presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  sono   istituiti   un   ulteriore   ufficio
dirigenziale di livello generale e due ulteriori  uffici  di  livello
dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione
organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Gli  incarichi
dirigenziali relativi agli uffici di cui  al  primo  periodo  possono
essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non  oltre
la data del 31 dicembre 2026,  in  deroga  alle  percentuali  di  cui
all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa di 253.572 euro per
l'anno 2023 e di 608.572 euro annui a  decorrere  dall'anno  2024,  a
valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo. 
  7-quater. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  7-ter,  al
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del  Consiglio
dei ministri e' assegnato un ulteriore contingente di  trenta  unita'
di personale non dirigenziale, con  corrispondente  incremento  della
dotazione organica del personale di  prestito  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  proveniente  da  pubbliche  amministrazioni,
prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche; il personale del predetto contingente e' collocato fuori
ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di  cui  al  primo
periodo e' composto da venti unita' equiparate alla categoria  A  del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e da dieci unita' equiparate alla categoria  B
del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.  All'atto  del
collocamento  fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. A tale fine e' autorizzata  la  spesa  massima  di
422.320 euro per l'anno 2023 e di 1.013.567 euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies  del
presente articolo. 
  7-quinquies. Per lo svolgimento delle attivita'  di  cui  al  comma
7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  e'  assegnato  il  contingente  di  esperti,
nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 303, gia' attribuito alla Struttura di missione di
cui al comma 7-bis del presente articolo. Con il decreto di nomina e'
altresi' determinato il trattamento economico per ciascun componente,
in base alla fascia professionale  di  appartenenza  e  tenuto  conto
delle competenze e delle responsabilita', nel limite massimo annuo di
75.000  euro  per  singolo  incarico,   al   lordo   dei   contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri  fiscali  a   carico
dell'amministrazione, e nel limite di spesa  complessivo  di  221.167
euro per l'anno 2023 e di 530.800 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies  del  presente
articolo. 
  7-sexies.  In  sede  di  prima  applicazione,  il   personale   non
dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione  di  cui  al
comma 7-bis, alla data di cui al medesimo comma 7-bis, sulla base  di
provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione  di
altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti,  si
intende assegnato senza soluzione di continuita' agli uffici  di  cui
al comma 7-ter nell'ambito del contingente di trenta unita' di cui al
comma 7-quater, anche ai sensi e per gli  effetti  di  cui  al  comma
7-quater, salva comunicazione, effettuata  dal  Dipartimento  per  le
politiche europee della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  alle
amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni  dalla  predetta
data di cui al citato comma 7-bis,  della  richiesta  di  revoca  dei
provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione  di
altro  analogo  istituto,  adottati  in  conformita'  ai   rispettivi
ordinamenti, in base ai quali ne  e'  stata  disposta  l'assegnazione
alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi  di  esperti  gia'
conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui  al
comma 7-bis si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. 
  7-septies.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  7-ter,  7-quater  e
7-quinquies, quantificati in complessivi 897.059 euro per l'anno 2023
e in 2.152.940 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede: 
  a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate  alla
Struttura di missione di cui al comma 7-bis  a  valere  sul  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  b) a decorrere dall'anno  2024,  quanto  a  1.332.683  euro  annui,
mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di  missione
di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri e, quanto a 820.257 euro  annui,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.)) 
  8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri che  modifica  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri  1°  ottobre  2012,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288,  sono  adottati  i
decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo sport,  del
Dipartimento per le politiche della famiglia((, del Dipartimento  per
le politiche europee)) e del Dipartimento Casa Italia. 
  9. A decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  del  personale  del  comparto  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018,
il Fondo unico della Presidenza  continua  a  essere  alimentato  dai
risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le
quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del  fabbisogno
complessivo. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente
comma ((non devono derivare)) nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza  pubblica,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari  previsti
dall'articolo 23, comma 2,  ((del  decreto  legislativo))  25  maggio
2017, n. 75. 
  ((9-bis. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge  24  febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  aprile
2023,  n.  41,  il  quinto  periodo  e'  sostituito   dal   seguente:
«Nell'ambito della dotazione complessiva del  Nucleo  possono  essere
attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non  superiore
a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una  sola  volta,  a
esperti  estranei  alla  pubblica  amministrazione  in  possesso  dei
requisiti di cui al secondo periodo».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i  riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997, n. 127, si vedano i  riferimenti  normativi
          all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 607, della  legge
          30 dicembre 2021, n. 234, si vedano i riferimenti normativi
          all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  8,  comma  4  del
          citato decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178: 
              «Art. 8 (Riassetto del CONI) 
              1.-3. (Omissis) 
              4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
          e  delle  finanze.  La  societa'  e'  amministrata  da   un
          consiglio di amministrazione composto da cinque membri,  di
          cui uno  con  funzioni  di  presidente.  Il  presidente  e'
          nominato dall'autorita' di Governo competente in materia di
          sport  previo   parere   delle   Commissioni   parlamentari
          competenti, ha la rappresentanza legale  della  societa'  e
          presiede  il  consiglio  di  amministrazione  di   cui   e'
          componente.   L'amministratore   delegato    e'    nominato
          dall'autorita' di Governo competente in materia  di  sport,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          previo parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti.
          Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorita'
          di Governo competente in materia di sport e  previo  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro
          della  salute,  uno  dal  Ministro  dell'istruzione  e  del
          merito, uno dal Ministro dell'universita' e della  ricerca.
          Fermo quanto previsto dall'articolo 11 del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 19  agosto  2016,  n.  175,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta dell'autorita' di Governo competente in materia di
          sport, previo parere del  CONI,  sono  stabiliti  ulteriori
          requisiti manageriali e sportivi necessari  per  le  nomine
          degli organi della societa'. Gli organi  di  vertice  della
          societa' sono incompatibili con gli organi di  vertice  del
          CONI, nonche' con gli  organi  di  vertice  elettivi  delle
          federazioni sportive nazionali, delle  discipline  sportive
          associate, degli enti di promozione  sportiva,  dei  gruppi
          sportivi militari e dei corpi civili dello  Stato  e  delle
          associazioni benemerite; l'incompatibilita' perdura per  un
          biennio dalla cessazione della carica.  Il  presidente  del
          collegio sindacale della societa' e' designato dal Ministro
          dell'economia e delle finanze e gli  altri  componenti  del
          medesimo collegio dall'autorita' di Governo  competente  in
          materia di sport. 
              (Omissis).» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2007,  n.
          108: 
              «Art. 9 (Segreteria tecnica  e  attivita'  di  supporto
          alla Commissione) 
              1. Il presidente, il vicepresidente e  la  Commissione,
          per lo svolgimento delle attivita' assegnate dalla legge  e
          dal presente regolamento, si avvalgono  di  un  ufficio  di
          livello  dirigenziale  generale   denominato:   «segreteria
          tecnica»; 
              2. La segreteria tecnica si articola in un servizio per
          le adozioni, e in un servizio per gli affari amministrativi
          e contabili, cui sono preposti  due  dirigenti  di  seconda
          fascia. 
              3. Il servizio per le adozioni cura, in particolare: 
              a)  la  predisposizione  della  documentazione  per  le
          riunioni della Commissione; 
              b) gli adempimenti necessari  per  l'istruttoria  degli
          atti della Commissione; 
              c) la predisposizione del servizio  di  traduzione  dei
          documenti provenienti dall'estero; 
              d) la conservazione degli  atti  e  delle  informazioni
          relative alle procedure di adozione; 
              e) l'assistenza alla Commissione per  le  attivita'  di
          promozione, cooperazione, informazione e formazione di  cui
          all'articolo 6, comma 1, lettere f), g) e l); 
              f) i rapporti  con  gli  uffici  delle  amministrazioni
          interessate e con gli enti autorizzati; 
              g) gli adempimenti relativi  alla  tenuta  dell'albo  e
          alla vigilanza sugli enti autorizzati; 
              h) i rapporti con  gli  uffici  delle  altre  autorita'
          centrali per le adozioni  internazionali,  nonche'  con  le
          rappresentanze diplomatiche e  consolari  per  le  missioni
          della Commissione presso tali rappresentanze; 
              i) l'elaborazione di studi e analisi  per  le  proposte
          relative agli accordi bilaterali. 
              4.  Il  servizio  per  gli  affari   amministrativi   e
          contabili    provvede    agli    adempimenti    riguardanti
          l'amministrazione del personale, la gestione delle spese  e
          l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della
          Commissione,  nonche'  agli  adempimenti  amministrativi  e
          contabili relativi alle  attivita'  di  cooperazione  e  di
          sostegno alle adozioni internazionali. 
              5. La  dotazione  organica  della  segreteria  tecnica,
          composta  da  personale   appartenente   ai   ruoli   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   e   di   altre
          amministrazioni  pubbliche,  collocati  in   posizione   di
          comando  o  di  fuori  ruolo  nelle  forme   previste   dai
          rispettivi ordinamenti, e' quantificata come segue: 
              a) un dirigente di prima fascia; 
              b) due dirigenti di seconda fascia; 
              c) quattordici  unita'  di  area  C  (nove  unita'  con
          posizione economica C1; tre unita' con posizione  economica
          C2; due unita' con posizione economica C3); 
              d) cinque unita' di area B (tre  unita'  con  posizione
          economica B2; due unita' con posizione economica B3). 
              6.   La   Commissione,   nei   limiti   delle   proprie
          disponibilita' di bilancio,  puo'  concludere  accordi  con
          enti e organismi, anche  al  fine  di  acquisire  ulteriori
          professionalita' necessarie ad adempiere ai propri  compiti
          istituzionali." 
              - Si riporta l'articolo 19,  comma  5-bis,  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) 
              1.-5. (Omissis) 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              (Omissis).» 
              - Per il testo dell'articolo 19, comma 6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i  riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 9, comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si vedano i riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190, si vedano i riferimenti normativi
          all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 23, comma 2,  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si vedano i  riferimenti
          normativi all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 50, comma  11,  del
          citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n.  13,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  50  Disposizioni  per  il  potenziamento   delle
          politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR 
              1.-10. (Omissis) 
              11.  Il  Nucleo  per  le  politiche  di   coesione   e'
          costituito da un numero massimo di quaranta  componenti.  I
          componenti  del  Nucleo  sono  nominati  con  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita'
          politica  delegata  per  le  politiche  di  coesione,   ove
          nominata, e sono scelti,  nel  rispetto  della  parita'  di
          genere e secondo le modalita' di cui all'articolo 9,  comma
          2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  fra  i
          dipendenti delle amministrazioni  pubbliche,  il  personale
          degli enti pubblici  economici  ed  esperti  estranei  alla
          pubblica  amministrazione,  anche  appartenenti   a   Paesi
          dell'Unione europea, in possesso di specifica e  comprovata
          specializzazione   professionale    nel    settore    della
          valutazione delle politiche e nella valutazione e  gestione
          dei programmi e dei progetti  di  sviluppo  socio-economico
          ovvero  nel  campo  delle  verifiche  sull'attuazione   dei
          programmi e dei  progetti  d'investimento  delle  pubbliche
          amministrazioni, degli enti e  dei  soggetti  operanti  con
          finanziamento pubblico.  L'incarico  e'  esclusivo  per  un
          periodo  di  tre  anni,  rinnovabile  una  sola  volta.   I
          componenti del Nucleo, qualora dipendenti di  una  pubblica
          amministrazione,  sono  collocati,  per   l'intera   durata
          dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma  14,  della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, in  posizione  di  comando  o
          fuori  ruolo  o  altro  analogo   istituto   previsto   dai
          rispettivi   ordinamenti.   Nell'ambito   della   dotazione
          complessiva del Nucleo possono essere attribuiti  incarichi
          a titolo non esclusivo in numero non superiore  a  dieci  e
          per un periodo di tre anni rinnovabile  una  sola  volta  a
          esperti estranei alla pubblica amministrazione in  possesso
          dei requisiti di cui al secondo periodo. Agli incarichi dei
          componenti del Nucleo non si applicano le previsioni di cui
          all'articolo 31, comma 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400. 
              (Omissis).»