Art. 22
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio
nei confronti di enti pubblici, a fronte dei contributi concessi e
degli interventi finanziati, nonche' per garantire il controllo
analogo sulla societa' Sport e salute S.p.A., presso il Dipartimento
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri opera, con
relativo incremento della dotazione organica del personale di
prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente
di personale non dirigenziale di dieci unita' equiparato alla
categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della
Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di
comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, previsto
dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche
amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale
si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, ((nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti equivalente)) dal punto di vista finanziario. A tal
fine e' autorizzata la spesa massima di ((euro 229.609)) per l'anno
2023 e di ((euro 344.414 annui)) a decorrere dall'anno 2024, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «tre membri» sono sostituite dalle seguenti:
«cinque membri»;
b) le parole: «, presiede il consiglio di amministrazione di cui
e' componente e svolge le funzioni di amministratore delegato» sono
sostituite dalle seguenti: «e presiede il consiglio di
amministrazione di cui e' componente»;
c) il quarto periodo e' sostituito dai seguenti:
«L'amministratore delegato e' nominato dall'autorita' di Governo
competente in materia di sport, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'autorita' di Governo competente in materia di sport e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della
salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal
Ministro dell'universita' e della ricerca».
3. I componenti del consiglio di amministrazione in carica alla
data di entrata in vigore ((del presente decreto cessano)) con
l'insediamento dei componenti nominati ai sensi del comma 2, lettera
c).
4. Per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal ((Fondo per
lo sviluppo e la coesione)) e da tutti gli altri fondi di provenienza
nazionale o europea, la societa' Sport e salute S.p.A. e' autorizzata
a fornire ((supporto tecnico-operativo)) alle amministrazioni
interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli
d'intesa.
5. Al fine di assicurare il rafforzamento delle funzioni di
programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli
interventi adottati dal Governo in favore della famiglia, anche a
sostegno della natalita' e in ragione delle nuove funzioni in materia
di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia e
della pedopornografia, anche on line, lotta al cyberbullismo e di
attuazione e ((potenziamento)) dell'assegno unico e universale per i
figli a carico, il Dipartimento per le politiche della famiglia della
Presidenza del Consiglio ((dei ministri si articola)) in non piu' di
tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del
((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2007, n. 108, e in non piu' di sette servizi, inclusi i due
servizi in cui e' articolata la medesima Segreteria tecnica.
Contestualmente, la dotazione organica dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' incrementata secondo quanto previsto nella
tabella A dell'allegato 1 al presente decreto.
6. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' istituita una segreteria
tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in
possesso di specifica ed elevata competenza, al fine di assicurare un
adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali
in materia di ((contrasto del dissesto)) idrogeologico attribuiti
alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il contingente di cui al ((comma 6 e')) cosi' composto:
a) due dirigenti, di cui uno di livello generale;
b) quindici unita' di personale non dirigenziale, equiparato alla
categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della
Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di
comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche
amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale
si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127, con corrispondente incremento della dotazione
organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei
ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, ((nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti equivalente)) dal punto di vista finanziario. A tal
fine e' autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per l'anno 2023
e di euro 631.100 ((annui a decorrere)) dall'anno 2024, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
((7-bis. Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire
l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e il coordinamento
delle attivita' volte alla risoluzione delle procedure di infrazione,
a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione
con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a
prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il
coordinamento delle attivita' volte alla risoluzione delle procedure
di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, e' soppressa e le relative
funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7-ter. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 7-bis,
presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del
Consiglio dei ministri sono istituiti un ulteriore ufficio
dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello
dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione
organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi
dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono
essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre
la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui
all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa di 253.572 euro per
l'anno 2023 e di 608.572 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a
valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.
7-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma 7-ter, al
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio
dei ministri e' assegnato un ulteriore contingente di trenta unita'
di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della
dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del
Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni,
prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche; il personale del predetto contingente e' collocato fuori
ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di cui al primo
periodo e' composto da venti unita' equiparate alla categoria A del
contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del
Consiglio dei ministri e da dieci unita' equiparate alla categoria B
del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. A tale fine e' autorizzata la spesa massima di
422.320 euro per l'anno 2023 e di 1.013.567 euro annui a decorrere
dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del
presente articolo.
7-quinquies. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' assegnato il contingente di esperti,
nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, gia' attribuito alla Struttura di missione di
cui al comma 7-bis del presente articolo. Con il decreto di nomina e'
altresi' determinato il trattamento economico per ciascun componente,
in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto
delle competenze e delle responsabilita', nel limite massimo annuo di
75.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi
previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 221.167
euro per l'anno 2023 e di 530.800 euro annui a decorrere dall'anno
2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente
articolo.
7-sexies. In sede di prima applicazione, il personale non
dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al
comma 7-bis, alla data di cui al medesimo comma 7-bis, sulla base di
provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di
altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si
intende assegnato senza soluzione di continuita' agli uffici di cui
al comma 7-ter nell'ambito del contingente di trenta unita' di cui al
comma 7-quater, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma
7-quater, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le
politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri alle
amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta
data di cui al citato comma 7-bis, della richiesta di revoca dei
provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di
altro analogo istituto, adottati in conformita' ai rispettivi
ordinamenti, in base ai quali ne e' stata disposta l'assegnazione
alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi di esperti gia'
conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al
comma 7-bis si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
7-septies. Agli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e
7-quinquies, quantificati in complessivi 897.059 euro per l'anno 2023
e in 2.152.940 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla
Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) a decorrere dall'anno 2024, quanto a 1.332.683 euro annui,
mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione
di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri e, quanto a 820.257 euro annui, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))
8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288, sono adottati i
decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, del
Dipartimento per le politiche della famiglia((, del Dipartimento per
le politiche europee)) e del Dipartimento Casa Italia.
9. A decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018,
il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai
risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le
quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno
complessivo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma ((non devono derivare)) nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti
dall'articolo 23, comma 2, ((del decreto legislativo)) 25 maggio
2017, n. 75.
((9-bis. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41, il quinto periodo e' sostituito dal seguente:
«Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere
attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore
a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a
esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei
requisiti di cui al secondo periodo».))
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 607, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 4 del
citato decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178:
«Art. 8 (Riassetto del CONI)
1.-3. (Omissis)
4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze. La societa' e' amministrata da un
consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di
cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e'
nominato dall'autorita' di Governo competente in materia di
sport previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, ha la rappresentanza legale della societa' e
presiede il consiglio di amministrazione di cui e'
componente. L'amministratore delegato e' nominato
dall'autorita' di Governo competente in materia di sport,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorita'
di Governo competente in materia di sport e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro
della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del
merito, uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca.
Fermo quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'autorita' di Governo competente in materia di
sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori
requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine
degli organi della societa'. Gli organi di vertice della
societa' sono incompatibili con gli organi di vertice del
CONI, nonche' con gli organi di vertice elettivi delle
federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive
associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi
sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle
associazioni benemerite; l'incompatibilita' perdura per un
biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del
collegio sindacale della societa' e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del
medesimo collegio dall'autorita' di Governo competente in
materia di sport.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n.
108:
«Art. 9 (Segreteria tecnica e attivita' di supporto
alla Commissione)
1. Il presidente, il vicepresidente e la Commissione,
per lo svolgimento delle attivita' assegnate dalla legge e
dal presente regolamento, si avvalgono di un ufficio di
livello dirigenziale generale denominato: «segreteria
tecnica»;
2. La segreteria tecnica si articola in un servizio per
le adozioni, e in un servizio per gli affari amministrativi
e contabili, cui sono preposti due dirigenti di seconda
fascia.
3. Il servizio per le adozioni cura, in particolare:
a) la predisposizione della documentazione per le
riunioni della Commissione;
b) gli adempimenti necessari per l'istruttoria degli
atti della Commissione;
c) la predisposizione del servizio di traduzione dei
documenti provenienti dall'estero;
d) la conservazione degli atti e delle informazioni
relative alle procedure di adozione;
e) l'assistenza alla Commissione per le attivita' di
promozione, cooperazione, informazione e formazione di cui
all'articolo 6, comma 1, lettere f), g) e l);
f) i rapporti con gli uffici delle amministrazioni
interessate e con gli enti autorizzati;
g) gli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo e
alla vigilanza sugli enti autorizzati;
h) i rapporti con gli uffici delle altre autorita'
centrali per le adozioni internazionali, nonche' con le
rappresentanze diplomatiche e consolari per le missioni
della Commissione presso tali rappresentanze;
i) l'elaborazione di studi e analisi per le proposte
relative agli accordi bilaterali.
4. Il servizio per gli affari amministrativi e
contabili provvede agli adempimenti riguardanti
l'amministrazione del personale, la gestione delle spese e
l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della
Commissione, nonche' agli adempimenti amministrativi e
contabili relativi alle attivita' di cooperazione e di
sostegno alle adozioni internazionali.
5. La dotazione organica della segreteria tecnica,
composta da personale appartenente ai ruoli della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre
amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di
comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, e' quantificata come segue:
a) un dirigente di prima fascia;
b) due dirigenti di seconda fascia;
c) quattordici unita' di area C (nove unita' con
posizione economica C1; tre unita' con posizione economica
C2; due unita' con posizione economica C3);
d) cinque unita' di area B (tre unita' con posizione
economica B2; due unita' con posizione economica B3).
6. La Commissione, nei limiti delle proprie
disponibilita' di bilancio, puo' concludere accordi con
enti e organismi, anche al fine di acquisire ulteriori
professionalita' necessarie ad adempiere ai propri compiti
istituzionali."
- Si riporta l'articolo 19, comma 5-bis, del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali)
1.-5. (Omissis)
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
(Omissis).»
- Per il testo dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 50, comma 11, del
citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 50 Disposizioni per il potenziamento delle
politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR
1.-10. (Omissis)
11. Il Nucleo per le politiche di coesione e'
costituito da un numero massimo di quaranta componenti. I
componenti del Nucleo sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita'
politica delegata per le politiche di coesione, ove
nominata, e sono scelti, nel rispetto della parita' di
genere e secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale
degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla
pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi
dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata
specializzazione professionale nel settore della
valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione
dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico
ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei
programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche
amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con
finanziamento pubblico. L'incarico e' esclusivo per un
periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I
componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica
amministrazione, sono collocati, per l'intera durata
dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando o
fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della dotazione
complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi
a titolo non esclusivo in numero non superiore a dieci e
per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta a
esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso
dei requisiti di cui al secondo periodo. Agli incarichi dei
componenti del Nucleo non si applicano le previsioni di cui
all'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
(Omissis).»