Art. 23 
 
Disposizioni per la funzionalita' del servizio fitosanitario centrale
  del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
  foreste,  per  l'Ente  per  lo  sviluppo  dell'irrigazione   e   la
  trasformazione  fondiaria  in  Puglia,  Lucania  ed  Irpinia,   per
  l'imprenditoria giovanile in agricoltura e per la  riorganizzazione
  dell'istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare  e  del
  Consiglio per la ricerca in agricoltura e  l'analisi  dell'economia
  agraria nonche' costituzione della societa' Acque del Sud Spa 
 
  1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il Servizio  fitosanitario  centrale  dispone  di  addetti,
adeguatamente qualificati ed  esperti,  nell'ambito  della  dotazione
organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare
e delle foreste e del Consiglio  per  la  ricerca  in  agricoltura  e
l'analisi dell'economia agraria (CREA), per garantire lo  svolgimento
dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla  dotazione  di  cui
all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unita' nei seguenti  ambiti
di competenze: 
        a)  predisposizione  e  adozione  degli  atti  del   Comitato
fitosanitario nazionale e delle attivita' di segreteria; 
        b)  funzionamento   del   Segretariato   per   le   emergenze
fitosanitarie; 
        c) coordinamento dei controlli all'importazione; 
        d) coordinamento dei ((controlli relativi alla certificazione
e  alla  commercializzazione))  e  gestione   della   disciplina   di
fruttiferi, vite, ortive e ornamentali; 
        e) coordinamento dei ((controlli relativi alla certificazione
e  alla  commercializzazione))  e  gestione  della  disciplina  delle
sementi; 
        f)  coordinamento  dei   controlli   ((all'esportazione))   e
rimozione delle barriere fitosanitarie all'esportazione; 
        g) formazione, audit e comunicazione; 
        h) adempimenti connessi al settore dei prodotti  fitosanitari
e al loro uso sostenibile (PAN).». 
    b) all'articolo 18: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,  delle
regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  del
Consiglio per la ricerca in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia
agraria (CREA), tecnicamente  e  professionalmente  qualificati,  con
specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario
nazionale,  che  rispondono  funzionalmente   e   tecnicamente   alle
direttive del Servizio fitosanitario competente.». 
      2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «LM-60 Scienze della
natura,» sono inserite le seguenti: «LM-6 Scienze biologiche,»  e  le
parole: «Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e»  sono
sostituite dalle seguenti «Scienze e tecnologie per l'ambiente  e  il
territorio; ((costituisce titolo)) preferenziale». 
    c) all'articolo 19: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1.  Gli  agenti  fitosanitari  sono  tecnici  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,  delle
regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  del
Consiglio per la ricerca in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia
agraria (CREA), tecnicamente  e  professionalmente  qualificati,  con
specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario
nazionale,  che  rispondono  funzionalmente   e   tecnicamente   alle
direttive del Servizio fitosanitario competente.». 
      2) al comma  2,  lettera  a),  dopo  le  parole:  «oppure  aver
conseguito un titolo di laurea in una  delle  seguenti  classi»  sono
inserite le seguenti: «L-13 Scienze biologiche»  e  dopo  le  parole:
«L-32 Scienze e  tecnologie  per  l'ambiente  e  la  natura  e  LP-02
Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali» la parola «con»
e'   sostituita   dalle   seguenti:   «;    ((costituisce    titolo))
preferenziale». 
    d) all'allegato I,  paragrafo  «DOTAZIONE  MINIMA  PERSONALE  DEL
SFC», la sezione denominata «Indici» e' sostituita dalla seguente: 
      «INDICI: 
        1. Unita' per la predisposizione e l'adozione degli atti  del
Comitato fitosanitario nazionale e delle attivita' di segreteria: 
          Sub-unita'  1.1:  Predisposizione  degli   atti   e   della
documentazione propedeutiche alle riunioni; 
          Sub-unita' 1.2: Redazione delle Delibere e delle Ordinanze; 
          Sub-unita' 1.3: Attivita' di Segreteria. 
        2. Unita'  per  il  funzionamento  del  Segretariato  per  le
emergenze fitosanitarie: 
          Sub-unita' 2.1: Coordinamento per l'attuazione delle misure
fitosanitarie; 
          Sub-unita' 2.2: Coordinamento per l'attuazione dei piani di
comunicazione; 
          Sub-unita' 2.3: Organizzazione delle verifiche; 
          Sub-unita'  2.4:  ((Coordinamento  delle   richieste))   di
contribuzione; 
          Sub-unita' 2.5: Partecipazione alle Unita' territoriali. 
        3.   Unita'    per    il    coordinamento    dei    controlli
all'importazione: 
          Sub-unita' 3.1: Tenuta dell'elenco dei posti  di  controllo
frontaliero e dei centri di ispezione,  verifica  e  aggiornamento  e
coordinamento delle attivita' in ambito nazionale; 
          Sub-unita'    3.2:    ((coordinamento    delle    attivita'
istituzionali)) in ambito europeo  e  con  le  altre  amministrazioni
coinvolte. 
        4. Unita' per il coordinamento dei ((controlli relativi  alla
certificazione  e  alla  commercializzazione))   e   gestione   della
disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali: 
          Sub-unita' 4.1: ((Coordinamento dei  controlli  ufficiali))
per il passaporto delle piante e per i Piani di emergenza 
          Sub-unita' 4.2: ((Coordinamento dei controlli ufficiali)) e
gestione della disciplina di fruttiferi, ortive e ornamentali. 
          Sub-unita' 4.3: ((Coordinamento dei controlli ufficiali)) e
gestione della disciplina della vite. 
        5. Unita' per il coordinamento dei controlli all'esportazione
e rimozione delle barriere fitosanitarie ((all'esportazione)): 
          Sub-unita'  5.1:  Protocolli  di  esportazione  e   accordi
internazionali; 
          Sub-unita' 5.2:  Procedure  di  controllo  e  redazione  di
manuali. 
        6. Unita' per la formazione, gli audit e la comunicazione: 
          Sub-unita'  6.1:  Predisposizione  e  organizzazione  delle
attivita' formative; 
          Sub-unita' 6.2: Predisposizione e organizzazione di audit. 
          Sub-unita'   6.3:   ((Predisposizione   di    piani))    di
comunicazione e gestione Sistema informativo protezione delle piante. 
        7. Unita' per il coordinamento dei ((controlli relativi  alla
certificazione  e  alla  commercializzazione))   e   gestione   della
disciplina delle sementi: 
          Sub-unita'  7.1:   ((Tenuta  dei  registri  varietali   e))
gestione della disciplina delle sementi; 
          Sub-unita' 7.2: ((Coordinamento dei controlli)) ufficiali e
certificazione delle sementi; 
        8.  Unita'  per  gli  adempimenti  connessi  al  settore  dei
prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN): 
          Sub-unita' 8.1:  ((articolo  53  del  regolamento  (CE)  n.
1107/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  ottobre
2009,)) e PAN; 
          Sub-unita'  8.2:   Centri   di   saggio,   usi   minori   e
corroboranti. 
        Attivita' amministrativa del Servizio fitosanitario centrale. 
        Al fine di poter svolgere  i  compiti  assegnati  si  ritiene
indispensabile prevedere  un  numero  di  unita'  di  personale  (AM)
impegnato nell'attivita' amministrativa stimato su  base  percentuale
rispetto al personale individuato per le unita' da 1 a 8 
        Criterio: 30% personale FTE rispetto al totale del  personale
impegnato nelle Unita' da 1 a 8.». 
  2. Al  fine  di  assicurare  la  sicurezza  dell'approvvigionamento
idrico dei territori serviti da parte  ((dell'Ente  per  lo  sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,  Lucania  e
Irpinia  (EIPLI)  )),  il  Commissario  ((del  predetto   Ente   e'))
autorizzato  a  procedere  alla  stabilizzazione,   nella   qualifica
ricoperta,  del  personale  a  tempo  determinato  non  dirigenziale,
assunto mediante procedure concorsuali conformi ai  principi  di  cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  che
entro la data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  abbia
maturato i requisiti di legge ((previsti)) dall'articolo 20, comma 1,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti  dei  posti
disponibili  della  vigente  dotazione  organica,  previo   colloquio
selettivo  e  all'esito  della  valutazione  positiva  dell'attivita'
lavorativa svolta. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 150.000
per l'anno 2023 ed euro 1.167.196 annui a decorrere  dall'anno  2024,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste. 
  ((2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  «11. E' costituita dal 1° gennaio  2024  una  societa'  per  azioni
denominata "Acque del Sud Spa", il cui capitale sociale  iniziale  e'
stabilito in  5  milioni  di  euro.  Le  azioni  sono  attribuite  al
Ministero dell'economia e delle finanze,  che  puo'  trasferirle  nel
limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel  limite  del  30  per
cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo  le
disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di  societa'
a partecipazione pubblica, di cui al decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale  della  societa',  e
per la restante parte a societa' delle quali abbia  il  controllo  ai
sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile.  Sono  organi  della
societa' il presidente, il consiglio di amministrazione, il  collegio
sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione  e'
composto da sette membri di cui uno con funzioni  di  presidente.  Il
presidente e due componenti del  consiglio  di  amministrazione  sono
nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; un componente e' nominato dal Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; un componente  e'  nominato  dal  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze; i restanti componenti, tra
i quali  e'  individuato  l'amministratore  delegato,  sono  nominati
dall'assemblea dei soci. Il presidente ha  la  rappresentanza  legale
della  societa'  e  presiede  il  consiglio  di  amministrazione.  Il
presidente  del  collegio  sindacale  e'   designato   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze. Lo statuto e' adottato con decreto del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
entro trenta giorni dalla costituzione della societa'. Nei successivi
sessanta  giorni  sono  nominati  i  componenti  del   consiglio   di
amministrazione. Per  quanto  non  derogato  dalle  disposizioni  del
presente comma, si applicano  le  norme  sulle  societa'  per  azioni
contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A
decorrere dalla data di costituzione sono  trasferite  alla  societa'
Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma  10,
con le relative risorse umane e  strumentali,  nonche'  i  diritti  a
questo attribuiti in forza di  provvedimenti  concessori,  liberi  da
qualsiasi vincolo e a titolo originario.  Con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  su
proposta  del  commissario  liquidatore  dell'EIPLI,  e'  operata  la
ricognizione delle  risorse  da  trasferire.  Tutti  i  contratti  di
fornitura idrica del soppresso Ente  sono  trasferiti  alla  societa'
Acque del Sud Spa e sono  rinnovati  entro  i  successivi  centoventi
giorni  con  l'inserimento  di  una  clausola  di  garanzia  a  prima
richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da  applicare  agli
utenti della societa' Acque del Sud Spa e' determinata dall'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente, in  accordo  con  quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  20
luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre
2012. Fatto salvo  quanto  previsto  per  i  contratti  di  fornitura
idrica, i rapporti giuridici attivi  e  passivi,  anche  processuali,
sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente  nei
confronti dell'Ente posto  in  liquidazione  o  nei  confronti  della
gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione  del
piano di riparto di cui  al  comma  10.  Il  commissario  liquidatore
presenta il piano di riparto e il  bilancio  finale  di  liquidazione
dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva.  Fino  all'adozione
delle misure  di  cui  al  presente  comma  e,  comunque,  non  oltre
l'esecuzione del  piano  di  riparto  previsto  dal  comma  10,  sono
dichiarate  improcedibili  le  procedure  esecutive   e   le   azioni
giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della  successiva  gestione  a
stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di
cui al comma 10 fino all'adozione delle misure  di  cui  al  presente
comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata  dall'attuale
gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare
il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche  nei  confronti
dei terzi. Al fine di accelerare le  procedure  per  la  liquidazione
dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere,  agevolando  il
commissario liquidatore nella definizione degli  accordi  transattivi
di cui al comma 10, i crediti e i  debiti  sorti  in  capo  all'Ente,
unitamente  ai  beni  immobili  diversi  da  quelli   aventi   natura
strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle
operazioni di trasferimento al patrimonio della  societa'  Acque  del
Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue
l'attivita' di  liquidazione  come  gestione  a  stralcio  sino  alla
conclusione dell'esecuzione del piano di riparto,  con  la  quale  e'
estinto  definitivamente  con  decreto  del  commissario  liquidatore
trasmesso al Ministero vigilante». 
  2-ter. Per la societa' Acque  del  Sud  Spa  di  cui  al  comma  11
dell'articolo  21  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
come  sostituito  dal  comma  2-bis   del   presente   articolo,   la
pubblicazione della legge di conversione del presente  decreto  tiene
luogo degli adempimenti in materia di costituzione  di  societa'  per
azioni previsti dalle vigenti disposizioni. Con apposita  convenzione
stipulata dalla societa' Acque  del  Sud  Spa  con  l'amministrazione
vigilante sono definite le modalita' di trasferimento  delle  risorse
di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2024. 
  2-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione  del
comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: 
  a) quanto a 3,5 milioni di euro, mediante corrispondente  riduzione
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero  per  2  milioni  di  euro  e  l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  per  1,5
milioni di  euro.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio; 
  b) quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge  5  maggio
2009, n. 42.)) 
  3. Al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile in  agricoltura,
le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera  di  cui
all'articolo  10-ter  del  decreto-legge  14  marzo  2005,   n.   35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,
pari a 28 milioni di euro, sono destinate alle operazioni di riordino
fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 4 della legge  15  dicembre
1998, n. 441. 
  ((3-bis.   Al   fine   di   accrescere   l'efficienza   dell'azione
amministrativa  nella  gestione  degli  strumenti  di  sostegno  alle
imprese agricole e  nell'attivita'  di  ricerca  in  agricoltura,  il
numero dei componenti dei consigli di  amministrazione  dell'Istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio
per la ricerca  in  agricoltura  e  l'analisi  dell'economia  agraria
(CREA) e' ridotto a tre. I presidenti sono nominati con la  procedura
di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste;  gli   altri   componenti   sono   nominati   dal   Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di cui
uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle  regioni  e
delle province autonome. Gli organi dell'ISMEA e  del  CREA  decadono
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente   decreto.   Al   fine   di   assicurare   la    continuita'
amministrativa, entro venti giorni dalla predetta data,  con  decreto
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste e' nominato un commissario straordinario per ciascun ente.  I
commissari  straordinari  sono  scelti  tra  persone  di   comprovata
competenza e  professionalita'  nonche'  di  indiscussa  moralita'  e
indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita'  e  garanzia.
Dalla data della loro nomina fino all'insediamento dei nuovi  organi,
i  commissari  straordinari  esercitano  i  poteri  di  ordinaria   e
straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio
di amministrazione dalla disciplina vigente, elaborano  un  piano  di
ristrutturazione dell'organizzazione  amministrativa  e  di  rilancio
delle attivita' dell'ente e  predispongono  le  occorrenti  modifiche
dello  statuto  e  di  ogni  altro  atto  dell'ente  che  ne   regola
l'organizzazione e la struttura interna. Lo statuto e'  adottato  con
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  dello
statuto,  sono  costituiti  i  nuovi  organi.  I  direttori  generali
dell'ISMEA  e  del  CREA  attualmente  in  carica  decadono  all'atto
dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione nominati
per effetto delle disposizioni del presente comma.  Il  collegio  dei
revisori e' confermato fino alla nomina del nuovo organo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  19,
          recante  «Norme  per  la  protezione  delle  piante   dagli
          organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge
          4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)  2016/2031
          e del regolamento (UE) 2017/625» e' pubblicato in  Gazzetta
          Ufficiale, 26 febbraio 2021, n. 48. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1107/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  21  ottobre  2009,  relativo
          all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e  che
          abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e  91/414/CEE,
          e' pubblicato nella GUUE 24 novembre 2009, n. L 309. 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   35,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano i  riferimenti
          normativi all'articolo 3. 
              - Per il testo dell'articolo 20, comma 1,  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si vedano i  riferimenti
          normativi all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21, comma  11,  del
          citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 21 (Soppressione enti e organismi) 
              1.-10. (Omissis) 
              11. E' costituita dal 1° gennaio 2024 una societa'  per
          azioni denominata "Acque del  Sud  Spa",  il  cui  capitale
          sociale iniziale e' stabilito in  5  milioni  di  euro.  Le
          azioni sono attribuite al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, che puo' trasferirle nel limite del 5 per cento  a
          soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento  a  soggetti
          privati  individuati  come  soci  operativi,   secondo   le
          disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di
          societa' a  partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del  piano
          industriale della societa',  e  per  la  restante  parte  a
          societa'  delle  quali  abbia   il   controllo   ai   sensi
          dell'articolo 2359 del codice  civile.  Sono  organi  della
          societa' il presidente, il consiglio di amministrazione, il
          collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio  di
          amministrazione e' composto da sette membri di cui uno  con
          funzioni di presidente. Il presidente e due componenti  del
          consiglio di amministrazione  sono  nominati  dal  Ministro
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze; un  componente  e'  nominato  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze; un  componente  e'  nominato
          dal Ministro per gli affari europei, il Sud,  le  politiche
          di  coesione  e  il  PNRR,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze; i restanti componenti, tra i
          quali  e'  individuato  l'amministratore   delegato,   sono
          nominati dall'assemblea  dei  soci.  Il  presidente  ha  la
          rappresentanza  legale  della  societa'   e   presiede   il
          consiglio di amministrazione. Il  presidente  del  collegio
          sindacale e' designato dal Ministro dell'economia  e  delle
          finanze. Lo statuto e' adottato con  decreto  del  Ministro
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  costituzione  della
          societa'. Nei successivi sessanta giorni  sono  nominati  i
          componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto non
          derogato  dalle  disposizioni  del   presente   comma,   si
          applicano le norme sulle societa' per azioni contenute  nel
          codice civile e le norme generali  di  diritto  privato.  A
          decorrere dalla data di costituzione sono  trasferite  alla
          societa' Acque del Sud Spa le funzioni del  soppresso  Ente
          di cui al  comma  10,  con  le  relative  risorse  umane  e
          strumentali, nonche' i diritti a questo attribuiti in forza
          di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo  e
          a   titolo   originario.   Con   decreto    del    Ministro
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste,   su   proposta   del   commissario    liquidatore
          dell'EIPLI, e' operata la  ricognizione  delle  risorse  da
          trasferire. Tutti  i  contratti  di  fornitura  idrica  del
          soppresso Ente sono trasferiti alla societa' Acque del  Sud
          Spa e sono rinnovati entro i successivi  centoventi  giorni
          con l'inserimento di  una  clausola  di  garanzia  a  prima
          richiesta  a  carico  dell'utente.  La  tariffa  idrica  da
          applicare agli utenti della societa' Acque del Sud  Spa  e'
          determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
          e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20  luglio  2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231  del  3  ottobre
          2012. Fatto  salvo  quanto  previsto  per  i  contratti  di
          fornitura idrica, i rapporti giuridici  attivi  e  passivi,
          anche  processuali,  sorti  in  capo  al   soppresso   Ente
          producono effetti esclusivamente  nei  confronti  dell'Ente
          posto in liquidazione o  nei  confronti  della  gestione  a
          stralcio del medesimo Ente, funzionale  all'esecuzione  del
          piano di  riparto  di  cui  al  comma  10.  Il  commissario
          liquidatore presenta il piano  di  riparto  e  il  bilancio
          finale di liquidazione dell'Ente  al  Ministero  vigilante,
          che lo approva. Fino all'adozione delle misure  di  cui  al
          presente comma e,  comunque,  non  oltre  l'esecuzione  del
          piano di riparto previsto dal  comma  10,  sono  dichiarate
          improcedibili  le   procedure   esecutive   e   le   azioni
          giudiziarie nei confronti  dell'EIPLI  e  della  successiva
          gestione a stralcio del medesimo Ente.  A  decorrere  dalla
          data di soppressione di cui al comma 10  fino  all'adozione
          delle  misure  di  cui  al  presente  comma,  la   gestione
          liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale  gestione
          commissariale,  che  mantiene   i   poteri   necessari   ad
          assicurare il regolare esercizio delle funzioni  dell'Ente,
          anche nei confronti dei terzi. Al  fine  di  accelerare  le
          procedure per la liquidazione dell'Ente e  di  semplificare
          il  contenzioso  in  essere,  agevolando   il   commissario
          liquidatore nella definizione degli accordi transattivi  di
          cui al comma 10,  i  crediti  e  i  debiti  sorti  in  capo
          all'Ente, unitamente ai beni  immobili  diversi  da  quelli
          aventi  natura  strumentale  all'esercizio  delle  relative
          funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al
          patrimonio della societa' Acque del Sud  Spa.  A  decorrere
          dal  31  dicembre  2023,   il   soppresso   Ente   prosegue
          l'attivita' di liquidazione come gestione a  stralcio  sino
          alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto,  con
          la  quale  e'  estinto  definitivamente  con  decreto   del
          commissario liquidatore trasmesso al Ministero  vigilante".
          2-ter. Per la societa' Acque del Sud Spa di cui al comma 11
          dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, come sostituito dal comma 2-bis del  presente
          articolo, la pubblicazione della legge di  conversione  del
          presente decreto tiene luogo degli adempimenti  in  materia
          di costituzione  di  societa'  per  azioni  previsti  dalle
          vigenti disposizioni. Con  apposita  convenzione  stipulata
          dalla societa' Acque  del  Sud  Spa  con  l'amministrazione
          vigilante sono definite le modalita' di trasferimento delle
          risorse  di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  a
          decorrere dall'anno 2024. 2-quater.  Alla  copertura  degli
          oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari  a  5
          milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a)  quanto  a
          3,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione  del
          fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero per 2 milioni di euro e l'accantonamento
          relativo al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
          per 1,5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio; b) quanto a 1,5  milioni
          di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n.
          42. 
              (Omissis).» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   17   del
          decreto-legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico  in
          materia di societa' a partecipazione pubblica): 
              «Art.   17    (Societa'    a    partecipazione    mista
          pubblico-privata) 
              1.    Nelle    societa'    a    partecipazione    mista
          pubblico-privata la quota di  partecipazione  del  soggetto
          privato non puo' essere inferiore al trenta per cento e  la
          selezione del medesimo si svolge con procedure di  evidenza
          pubblica a norma dell'articolo  5,  comma  9,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo,  la
          sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria
          da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di
          appalto o di concessione oggetto  esclusivo  dell'attivita'
          della societa' mista. 
              2. Il socio  privato  deve  possedere  i  requisiti  di
          qualificazione previsti da norme legali o regolamentari  in
          relazione alla prestazione per cui  la  societa'  e'  stata
          costituita. All'avviso  pubblico  sono  allegati  la  bozza
          dello  statuto  e  degli  eventuali  accordi   parasociali,
          nonche' degli elementi essenziali del contratto di servizio
          e dei disciplinari  e  regolamenti  di  esecuzione  che  ne
          costituiscono parte  integrante.  Il  bando  di  gara  deve
          specificare   l'oggetto   dell'affidamento,   i   necessari
          requisiti  di  qualificazione  generali   e   speciali   di
          carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti,
          nonche' il criterio di aggiudicazione  che  garantisca  una
          valutazione delle  offerte  in  condizioni  di  concorrenza
          effettiva in modo da  individuare  un  vantaggio  economico
          complessivo per l'amministrazione pubblica che  ha  indetto
          la  procedura.  I   criteri   di   aggiudicazione   possono
          includere, tra  l'altro,  aspetti  qualitativi  ambientali,
          sociali connessi all'oggetto  dell'affidamento  o  relativi
          all'innovazione. 
              3.  La  durata  della   partecipazione   privata   alla
          societa', aggiudicata ai sensi del  comma  1  del  presente
          articolo,   non   puo'   essere   superiore   alla   durata
          dell'appalto  o  della  concessione.  Lo  statuto   prevede
          meccanismi  idonei  a  determinare  lo   scioglimento   del
          rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di
          servizio. 
              4. Nelle societa' di cui al presente articolo: 
              a)  gli  statuti  delle  societa'  per  azioni  possono
          contenere   clausole   in   deroga    delle    disposizioni
          dell'articolo  2380-bis  e  dell'articolo  2409-novies  del
          codice civile al fine di consentire  il  controllo  interno
          del socio pubblico sulla gestione dell'impresa; 
              b)  gli  statuti  delle  societa'   a   responsabilita'
          limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente  o  agli
          enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari
          diritti, ai sensi  dell'articolo  2468,  terzo  comma,  del
          codice civile, e derogare all'articolo 2479,  primo  comma,
          del codice civile nel senso  di  eliminare  o  limitare  la
          competenza dei soci; 
              c)  gli  statuti  delle  societa'  per  azioni  possono
          prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e  di
          azioni con prestazioni accessorie  da  assegnare  al  socio
          privato; 
              d) i patti parasociali possono avere durata superiore a
          cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo  comma,
          del codice civile, purche' entro i  limiti  di  durata  del
          contratto per  la  cui  esecuzione  la  societa'  e'  stata
          costituita. 
              5.  Nel  rispetto  delle  disposizioni   del   presente
          articolo, al fine di  ottimizzare  la  realizzazione  e  la
          gestione di piu' opere e servizi, anche non simultaneamente
          assegnati, la societa' puo' emettere  azioni  correlate  ai
          sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile,
          o costituire patrimoni destinati o  essere  assoggettata  a
          direzione e coordinamento da parte di un'altra societa'. 
              6. Alle societa' di cui al presente  articolo  che  non
          siano organismi di  diritto  pubblico,  costituite  per  la
          realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni
          o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato  in
          regime di  concorrenza,  per  la  realizzazione  dell'opera
          pubblica o alla gestione del  servizio  per  i  quali  sono
          state  specificamente  costituite  non  si   applicano   le
          disposizioni del decreto legislativo n.  50  del  2016,  se
          ricorrono le seguenti condizioni: 
              a) la scelta del socio privato e' avvenuta nel rispetto
          di procedure di evidenza pubblica; 
              b) il socio privato ha i  requisiti  di  qualificazione
          previsti  dal  decreto  legislativo  n.  50  del  2016   in
          relazione alla prestazione per cui  la  societa'  e'  stata
          costituita; 
              c)  la  societa'   provvede   in   via   diretta   alla
          realizzazione  dell'opera  o  del   servizio,   in   misura
          superiore al 70% del relativo importo.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  22,  comma  1-ter,
          della legge 5 maggio 2009, n.  42  (Delega  al  Governo  in
          materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
          119 della Costituzione): 
              «Art. 22. (Perequazione infrastrutturale) 
              1.-1-bis. (Omissis) 
              1-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui  al
          comma 1-quater, nello stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  il  "Fondo
          perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva
          di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033,  di
          cui 100 milioni di euro per l'anno  2022,  300  milioni  di
          euro annui per ciascuno degli anni dal 2023  al  2027,  500
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2028  al
          2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del
          decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2017,  n.  18.  Il
          Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie  della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  per  il  supporto
          tecnico - operativo  alle  attivita'  di  competenza,  puo'
          stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5  e
          192 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  nel
          limite massimo di spesa di 200.000 euro per l'anno 2021. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10-ter  del  citato
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80: 
              «Art.   10-ter    (Disposizioni    per    il    settore
          agroalimentare) 
              1. Ferme restando le  competenze  di  approvazione  del
          CIPE, il Ministero delle politiche  agricole  e  forestali,
          con uno o piu' decreti, puo' affidare all'Istituto  per  lo
          Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a. le  funzioni  relative
          alla valutazione, ammissione e gestione  dei  contratti  di
          filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27
          dicembre 2002, n. 289, e  successive  modificazioni,  e  al
          decreto del Ministro delle politiche agricole  e  forestali
          del 1° agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          226 del 29 settembre 2003. All'ISA S.p.a. e'  riconosciuto,
          a valere sulle risorse destinate ai contratti  di  filiera,
          il rimborso delle spese  di  gestione  per  lo  svolgimento
          delle   predette   attivita',   da   stabilire   con   atto
          convenzionale  stipulato  tra  la  stessa  societa'  ed  il
          Ministero delle politiche agricole e forestali. 
              2. Ferme restando le  competenze  di  approvazione  del
          CIPE, il Ministero delle politiche  agricole  e  forestali,
          con uno o piu' decreti, puo' trasferire alla  societa'  ISA
          S.p.a. le funzioni di  propria  competenza  e  le  connesse
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  relative  alla
          valutazione,  ammissione  e  gestione  dei   contratti   di
          programma che prevedono iniziative nel settore  agricolo  e
          agroindustriale. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo
          1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula  di
          contratti di coltivazione e vendita conformi  agli  accordi
          interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n.  88,
          costituisce criterio di preferenza,  secondo  le  modalita'
          stabilite  in  ciascun   bando   di   partecipazione,   per
          attribuire  contributi  statali  per  l'innovazione  e   la
          ristrutturazione delle imprese agricole,  agroalimentari  e
          di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli. 
              4. Costituisce  priorita'  nell'accesso  ai  regimi  di
          aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della  legge  27
          dicembre 2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,  la
          conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi
          agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16  marzo
          1988, n. 88. 
              5.   Le   regioni    possono    attribuire    priorita'
          nell'erogazione di contributi alle imprese  che  concludono
          contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3. 
              6. Il  valore  preminente  previsto  dall'articolo  59,
          comma  4,  della  legge   23   dicembre   1999,   n.   488,
          nell'aggiudicazione degli appalti pubblici e' esteso  anche
          alle  produzioni   agricole   oggetto   di   contratti   di
          coltivazione    e    vendita    conformi    agli    accordi
          interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88. 
              7. A decorrere dal 1° gennaio 2006,  alle  imprese  che
          concludono contratti di  coltivazione  e  vendita  conformi
          agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16  marzo
          1988, n.  88,  e'  riconosciuta  priorita'  nell'erogazione
          degli aiuti supplementari diretti  previsti  a  discrezione
          dello  Stato  membro  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
          1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003. 
              8. Ai fini di quanto disposto nel presente  articolo  i
          contratti di conferimento tra  le  cooperative  ed  i  loro
          associati sono equiparati ai contratti  di  coltivazione  e
          vendita. 
              9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e'
          autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi  per  il
          mercato agricolo alimentare (ISMEA) e  da  Sviluppo  Italia
          S.p.a.  le  partecipazioni  da  questi  possedute  nell'ISA
          S.p.a.,  nonche'  ad  esercitare  i   conseguenti   diritti
          dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni  predette
          il Ministero delle politiche agricole e forestali  provvede
          nell'ambito degli stanziamenti  del  fondo  unico  per  gli
          investimenti del Ministero medesimo, di cui all'articolo 46
          della legge 28 dicembre 2001, n.  448,  come  rideterminati
          dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  15
          dicembre 1998,  n.  441  (Norme  per  la  diffusione  e  la
          valorizzazione     dell'imprenditoria     giovanile      in
          agricoltura): 
              «Art. 4 (Ristrutturazione fondiaria) 
              1.  La  Cassa  per  la  formazione   della   proprieta'
          contadina, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo  5
          marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni, di  seguito
          denominata   «Cassa»,   destina,   in   ciascun   esercizio
          finanziario,  fino  al   60   per   cento   delle   proprie
          disponibilita'  con  priorita'   al   finanziamento   delle
          operazioni di acquisto o ampliamento di  aziende  da  parte
          di: 
              a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i
          quaranta anni, in possesso della qualifica di  imprenditore
          agricolo a  titolo  principale  o  di  coltivatore  diretto
          iscritti nelle relative gestioni previdenziali; 
              b) giovani che non hanno  ancora  compiuto  i  quaranta
          anni che intendono esercitare attivita' agricola  a  titolo
          principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro
          mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica
          di  imprenditore  agricolo  a  titolo   principale   o   di
          coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni
          previdenziali entro i successivi dodici mesi; 
              c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i
          quaranta anni, che siano subentrati per  successione  nella
          titolarita' di aziende a seguito  della  liquidazione  agli
          altri  aventi  diritto  delle  relative  quote,  ai   sensi
          dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203. 
              2. Costituiscono motivo di  preferenza  nell'attuazione
          degli interventi di cui al comma 1: 
              a) il raggiungimento  o  l'ampliamento  di  una  unita'
          minima produttiva definita, previo  assenso  della  regione
          interessata,   secondo   la   localizzazione,   l'indirizzo
          colturale, il  fatturato  aziendale  e  l'impiego  di  mano
          d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale; 
              b)  la  presentazione  di  un  piano  di  miglioramento
          aziendale secondo quanto disposto  dal  citato  regolamento
          (CE) n. 950/97, a firma  di  un  tecnico  agricolo  a  cio'
          abilitato dalla legge; 
              c) la  presentazione  di  un  progetto  di  produzione,
          commercializzazione e trasformazione. 
              3. La Cassa puo'  realizzare,  altresi',  programmi  di
          ricomposizione  fondiaria  dei  terreni  resi  disponibili,
          organizzando la  cessione  e  l'ampliamento  delle  aziende
          agricole  ai  sensi  degli  articoli  6  e  7  del   citato
          regolamento  (CEE)  n.  2079/92,  a   favore   di   giovani
          agricoltori che non hanno ancora compiuto i  quaranta  anni
          in possesso della  qualifica  di  imprenditore  agricolo  a
          titolo principale o di coltivatore diretto e di giovani che
          non hanno ancora compiuto i  quaranta  anni  che  intendano
          esercitare  attivita'  agricola  a  titolo  principale,   a
          condizione che acquisiscano la  qualifica  di  imprenditore
          agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto entro
          ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento. 
              4. Le regioni e le province autonome possono  stipulare
          convenzioni  con  la  Cassa  allo  scopo  di   cofinanziare
          progetti per l'insediamento di imprese condotte da  giovani
          che non hanno ancora compiuto i quaranta anni  in  possesso
          della  qualifica  di   imprenditore   agricolo   a   titolo
          principale o di coltivatore diretto. La Cassa delibera,  di
          intesa con le regioni e le province autonome, i  criteri  e
          le modalita' per lo svolgimento di attivita' di  tutoraggio
          e  per  la  prestazione  di  fideiussioni  a  favore  degli
          assegnatari. 
              5.   La   Cassa   partecipa   al   programma   per   il
          prepensionamento  in   agricoltura   di   cui   al   citato
          regolamento (CEE) n. 2079/92, e favorendo  prioritariamente
          le richieste di acquisto di terreni,  resi  disponibili  da
          soggetti aderenti al regime di prepensionamento,  da  parte
          di rilevatari agricoli che  non  hanno  ancora  compiuto  i
          quaranta  anni  ovvero  che  subentrino  nella   conduzione
          dell'azienda  agricola  al  familiare  aderente  al  regime
          medesimo. 
              6. Il vincolo di indivisibilita' del fondo  rustico  su
          cui si esercita l'impresa familiare, di cui all'articolo 11
          della legge 14 agosto 1971, n. 817 , puo' essere  revocato,
          trascorsi  almeno  quindici   anni   dall'iscrizione,   con
          provvedimento dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura
          o dell'organo regionale corrispondente, su  domanda  di  un
          partecipante all'impresa stessa che non ha ancora  compiuto
          i  quaranta  anni,  qualora  le  porzioni  divise   abbiano
          caratteristiche tali da realizzare imprese efficienti sotto
          il profilo tecnico  ed  economico,  comunque  nel  rispetto
          della minima unita' colturale di cui all'articolo  846  del
          codice civile." 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3  della  citata
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 3 (Nomine alla presidenza  di  enti,  istituti  o
          aziende di competenza dell'amministrazione statale) 
              1. Le  nomine  alla  presidenza  di  enti,  istituti  o
          aziende   di    carattere    nazionale,    di    competenza
          dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine
          relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate  con
          decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta
          del  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  adottata   su
          proposta del Ministro competente. 
              2.  Resta  ferma  la  vigente  disciplina   in   ordine
          all'acquisizione del parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari."