((Art. 23 bis 
 
Disposizioni relative al rilascio  di  certificazioni  e  licenze  in
                 materia di commercio internazionale 
 
  1. All'articolo 11, comma 1,  del  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 177, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale
e di detenzione di esemplari  di  fauna  e  di  flora  minacciati  di
estinzione, di cui  alla  Convenzione  di  Washington  sul  commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via  di  estinzione
(CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874,  e
al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,  del  9  dicembre  1996,
tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito,
quando previsto,  il  parere  della  Commissione  scientifica  CITES,
istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge  7  febbraio
1992, n. 150, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta». 
  2. Al Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste sono trasferiti i rapporti giuridici attivi  e  passivi
relativi alle certificazioni e licenze di cui all'articolo 11,  comma
1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  177,  come
modificato dal comma 1 del presente articolo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  177,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11 (Disposizioni concernenti altre attivita'  del
          Corpo forestale dello Stato) 
              1. In relazione al riordino delle funzioni  di  polizia
          di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche'
          nel campo della  sicurezza  e  dei  controlli  nel  settore
          agroalimentare e all'attribuzione  delle  funzioni  di  cui
          agli articoli 7, 9  e  10,  il  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali  provvede  alle  seguenti
          attivita': 
              a) rappresentanza e tutela  degli  interessi  forestali
          nazionali in sede europea e internazionale e  raccordo  con
          le politiche forestali regionali; 
              b) certificazioni e licenze  in  materia  di  commercio
          internazionale e di detenzione di esemplari di fauna  e  di
          flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione  di
          Washington  sul  commercio  inter-nazionale  delle   specie
          animali e vegetali in via di estinzione (CITES), ratificata
          ai sensi della  legge  19  dicembre  1975,  n.  874,  e  al
          regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,  del  9  dicembre
          1996,  tramite  le  unita'  specializzate   dell'Arma   dei
          carabinieri, acquisito, quando previsto,  il  parere  della
          Commissione   scientifica   CITES,   istituita   ai   sensi
          dell'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio  1992,  n.
          150, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. 
              c)  tenuta  dell'elenco  degli  alberi  monumentali   e
          rilascio del parere di cui all'articolo 7,  commi  2  e  4,
          della legge 14 gennaio 2013, n. 10. 
              (Omissis).» 
              - La legge 19 dicembre 1975, n. 874, recante  «Ratifica
          ed   esecuzione    della    convenzione    sul    commercio
          internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
          estinzione, firmata  a  Washington  il  3  marzo  1973»  e'
          pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 24 febbraio 1976, n.  49,
          S.O. 
              - Il regolamento (CE) del 9 dicembre  1996,  n.  338/97
          recante «Regolamento del Consiglio relativo alla protezione
          di specie della flora e della fauna selvatiche mediante  il
          controllo del loro commercio» e' pubblicato nella  G.U.C.E.
          3 marzo 1997, n. L 61. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma  5,  della
          legge  7  febbraio  1992,  n.  150  (Disciplina  dei  reati
          relativi all'applicazione in Italia della  convenzione  sul
          commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
          via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di
          cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del  regolamento
          (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme
          per la commercializzazione e  la  detenzione  di  esemplari
          vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo
          per la salute e l'incolumita' pubblica): 
              «Art. 4. 
              1.-4. (Omissis) 
              5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole   e
          forestali e con il Ministro del commercio con l'estero,  e'
          istituita presso il Ministero dell'ambiente la  Commissione
          scientifica  per  l'applicazione  della   Convenzione   sul
          commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
          via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di
          cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874."