Art. 3 
 
Disposizioni   in   materia   di   rafforzamento   della    capacita'
               amministrativa degli enti territoriali 
 
  1.  Le  regioni  possono  applicare,  senza  aggravio   di   spesa,
l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  secondo
i principi di cui all'articolo 27 del medesimo  decreto  legislativo.
Resta fermo  il  divieto  per  il  personale  addetto  di  effettuare
qualsiasi attivita' di tipo gestionale, anche laddove il  trattamento
economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale  di
livello dirigenziale. 
  ((1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma  5,  quelli
aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici
di supporto agli organi di direzione politica delle regioni  e  degli
enti locali, purche' la carica elettiva non sia esercitata presso  il
medesimo ente che procede  all'assunzione  e  comunque  nel  rispetto
delle risorse stanziate  in  base  alla  legislazione  vigente  senza
aggravio per la finanza pubblica».)) 
  2. Le  risorse  relative  all'annualita'  2022  del  fondo  di  cui
all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, assegnate ai comuni  beneficiari  individuati  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  medesimo  comma  5,
pari a 9.593.409 euro,  possono  essere  utilizzate,  con  esclusione
delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute  nell'anno
2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le rimanenti
risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 20
milioni di euro, sono mantenute in bilancio,  per  essere  trasferite
per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al  fondo  di  cui
all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre  2021,  n.
152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno
2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  3. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile  2022,  n.
36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche'  dell'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  nei
limiti di spesa di cui all'Allegato 1». ((All'articolo 31-bis,  comma
1, del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, nonche' dell'articolo  23,  comma  2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa
aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma». 
  3-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza migratoria
che  sta  interessando  il  territorio  nazionale,  con   particolare
riferimento alla regione Calabria, e  di  realizzare  gli  interventi
occorrenti e le iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni
di accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare processi volti a
determinare condizioni  di  utile  integrazione  nel  territorio,  le
amministrazioni  comunali  interessate  sono  autorizzate,  anche  in
deroga alle facolta' assunzionali previste  a  legislazione  vigente,
nei limiti delle risorse finanziarie di cui al  comma  3-quinquies  a
loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche,  anche
in  sovrannumero,  previo  superamento  di  una  prova  selettiva,  i
tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale  rivolti  a
disoccupati gia' percettori di trattamenti di  mobilita'  in  deroga,
realizzati a seguito dell'accordo quadro sui  criteri  per  l'accesso
agli ammortizzatori sociali in deroga in  Calabria,  anno  2015/2016,
sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre
2016, gia' utilizzati dalle predette amministrazioni  comunali  e  in
possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. 
  3-ter. Gli inquadramenti di  cui  al  comma  3-bis  possono  essere
finalizzati altresi' all'attuazione dei progetti del Piano  nazionale
di ripresa e resilienza  e  degli  adempimenti  connessi  nonche'  di
interventi e iniziative per fronteggiare il  dissesto  idrogeologico,
con riferimento al personale che ha acquisito l'esperienza lavorativa
adeguata e la competenza necessaria allo svolgimento delle  attivita'
relative ai predetti progetti, interventi e iniziative. 
  3-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
individuate le modalita' di attuazione di quanto disposto  dai  commi
3-bis e 3-ter del presente articolo. 
  3-quinquies. Per  la  copertura  dell'onere  sostenuto  dai  comuni
interessati per le assunzioni previste dai commi 3-bis  e  3-ter,  e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per  l'anno  2023  e  di  5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse
sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con  il  Ministro  per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR, sentita la  Conferenza  Stato-Citta'
ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica,  entro  il  31  luglio  2023,  le  esigenze  di   personale
strettamente necessarie all'attuazione  delle  finalita'  di  cui  ai
commi 3-bis e 3-ter, il  cui  costo  non  sia  sostenibile  ai  sensi
dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  a
valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.  Il  comune
beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo  dell'entrata
del bilancio dello Stato  l'importo  del  contributo  non  utilizzato
nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente  comma,
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro  annui
a decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30
dicembre 2021, n. 234.)) 
  4. Al fine di potenziare la capacita' tecnico-amministrativa  delle
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA)  interessate
dalla progettazione e dalla  realizzazione  delle  grandi  opere,  le
stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di  lavoro  a
tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo  9,
comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta  per  le  medesime
finalita' ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il  rispetto
dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato  dall'organo  ((di
revisione)). 
  5. Le regioni, le province, i comuni  e  le  citta'  metropolitane,
fino al 31 dicembre 2026, possono procedere,  nei  limiti  dei  posti
disponibili  della  vigente  dotazione  organica,  previo   colloquio
selettivo  e  all'esito  della  valutazione  positiva  dell'attivita'
lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella  qualifica  ricoperta,
del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia
maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche  non  continuativi,
negli  ultimi  otto  anni,  presso  l'amministrazione   che   procede
all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato  a  seguito
di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo  35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, ((lettere a)  e  b),))
del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75.  Le  assunzioni  di
personale di cui al presente comma sono  effettuate  a  valere  sulle
facolta'  assunzionali  di  ciascuna  amministrazione  disponibili  a
legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. 
  ((5-bis. In attuazione  dell'articolo  117  della  Costituzione,  i
regolamenti degli enti di cui al comma 5, previa intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto
a quelli stabiliti per l'accesso  al  pubblico  impiego  dal  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad  esigenze
di specificita' territoriale. 
  5-ter. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio,  Marche
e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal  6  aprile  2009,  possono  prevedere,  nei  limiti   dei   posti
disponibili della vigente dotazione organica e  in  coerenza  con  il
piano triennale dei fabbisogni di  cui  all'articolo  6  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi  pubblici
per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva  di  posti
non superiore al 50 per cento da destinare  al  personale  che  abbia
maturato con pieno merito almeno trentasei mesi  di  servizio,  anche
non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici  speciali
per la ricostruzione di  cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e che sia  stato  assunto  a  tempo  determinato
previo esperimento di procedure selettive e  comparative  a  evidenza
pubblica. Le assunzioni di personale di cui al  presente  comma  sono
effettuate  a  valere  sulle  facolta'   assunzionali   di   ciascuna
amministrazione disponibili a  legislazione  vigente  all'atto  della
stabilizzazione. I  bandi  di  concorso  di  cui  al  presente  comma
prevedono lo svolgimento delle prove di cui  all'articolo  28,  comma
1-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del  2001.  Per
il personale non dirigenziale si applicano i criteri e  le  procedure
di cui al comma 5 del presente articolo.)) 
  6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni  sprovvisti  di  segretario
comunale alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  non
rileva ai fini del rispetto  dei  limiti  previsti  dall'articolo  1,
commi 557-quater e 562, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e
dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, la spesa per il segretario  comunale  considerata  al  netto  del
contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del  decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 dicembre 2021, n. 233. 
  ((6-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, la parola: «5.000» e' sostituita dalla seguente: «15.000». 
  6-ter.  All'articolo  15  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2014, i contributi  straordinari  di  cui  al  comma  3  sono
erogati per ulteriori cinque anni». 
  6-quater.  All'articolo  16-ter,  comma  9,  primo   periodo,   del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  la  parola:
«ventiquattro» e' sostituita dalla seguente: «trentasei». 
  6-quinquies. L'Agenzia interregionale per  il  fiume  Po,  ai  fini
della  determinazione  delle  capacita'  assunzionali  per  gli  anni
2023-2026, puo' computare, per ciascun anno, sia  le  cessazioni  dal
servizio del personale di ruolo  verificatesi  nell'anno  precedente,
sia quelle programmate nel  medesimo  anno,  fermo  restando  che  le
assunzioni  possono  essere  effettuate  soltanto  a  seguito   delle
cessazioni che danno luogo al relativo turn over. 
  6-sexies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po  puo'  procedere
ad assunzioni attingendo agli elenchi  di  idonei  all'assunzione  di
personale di cui all'articolo 3-bis, comma  1,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) 
              1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo
          4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
          entro dieci  giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  di
          bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti  di
          cui all'articolo 16: 
              a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
          attuare ed emana  le  conseguenti  direttive  generali  per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
              b)  effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive   amministrazioni   delle   risorse    di    cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente  decreto,
          ivi comprese quelle  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo  7  agosto   1997,   n.   279,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle  risorse
          necessarie per il funzionamento  degli  uffici  di  cui  al
          comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
          modalita'  previste  dal  medesimo  decreto  legislativo  7
          agosto  1997,  n.   279,   tenendo   altresi'   conto   dei
          procedimenti e subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta  gli
          altri provvedimenti ivi previsti. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei limiti stabiliti dallo stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si
          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari   di    Stato.    Con    decreto    adottato
          dall'autorita' di governo competente, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato,  in
          attuazione dell'articolo 12,  comma  1,  lettera  n)  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa  e,  per
          il  personale   disciplinato   dai   contratti   collettivi
          nazionali di  lavoro,  fino  ad  una  specifica  disciplina
          contrattuale,  il  trattamento  economico  accessorio,   da
          corrispondere mensilmente, a fronte delle  responsabilita',
          degli obblighi di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad
          orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.  Tale  trattamento,
          consistente in un  unico  emolumento,  e'  sostitutivo  dei
          compensi per il lavoro straordinario, per la  produttivita'
          collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
          Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento  di  cui
          al presente comma sono abrogate le norme del regio  decreto
          legge 10 luglio 1924, n. 1100, e  successive  modificazioni
          ed  integrazioni,  ed  ogni  altra  norma  riguardante   la
          costituzione e la disciplina dei gabinetti dei  Ministri  e
          delle   segreterie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato. 
              3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,  riservare
          o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o  atti
          di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia  o  ritardo
          il Ministro puo' fissare un  termine  perentorio  entro  il
          quale  il  dirigente   deve   adottare   gli   atti   o   i
          provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga,  o  in  caso  di
          grave inosservanza delle direttive generali  da  parte  del
          dirigente  competente,  che  determinino  pregiudizio   per
          l'interesse pubblico, il Ministro puo'  nominare,  salvi  i
          casi di urgenza previa  contestazione,  un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 6 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e
          dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.» 
              - Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78 (Misure urgenti in materia  di  stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  5  (Economie  negli  Organi  costituzionali,  di
          governo e negli apparati politici) 
              1.-5. (Omissis) 
              5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al  comma
          5  quelli  aventi  ad  oggetto  i   contratti   di   lavoro
          subordinato presso gli uffici di supporto  agli  organi  di
          direzione politica  delle  regioni  e  degli  enti  locali,
          purche' la carica elettiva non  sia  esercitata  presso  il
          medesimo ente che procede  all'assunzione  e  comunque  nel
          rispetto delle risorse stanziate in base alla  legislazione
          vigente senza aggravio per la finanza pubblica. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  31-bis,  comma  5,
          del  citato  decreto-legge  6  novembre   2021,   n.   152,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
          2021, n. 152: 
              «Art. 31-bis (Potenziamento amministrativo dei comuni e
          misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno) 
              1.-4. (Omissis) 
              5. Al  fine  del  concorso  alla  copertura  dell'onere
          sostenuto dai comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000
          abitanti per le assunzioni previste dai commi  1  e  3,  e'
          istituito un apposito fondo nello stato di  previsione  del
          Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni  di
          euro annui per ciascuno degli anni dal  2022  al  2026.  Le
          predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori  dei
          progetti previsti dal PNRR con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, adottato su proposta  del  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione,  di  concerto  con   il
          Ministro dell'interno e con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-Citta'   ed
          autonomie  locali,  sulla  base  del   monitoraggio   delle
          esigenze assunzionali. A tale  fine  i  comuni  interessati
          comunicano al Dipartimento della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il  30  luglio
          2022, le esigenze di personale connesse alla carenza  delle
          professionalita' strettamente necessarie all'attuazione dei
          predetti progetti il cui costo non e' sostenibile a  valere
          sulle risorse  disponibili  nel  bilancio  degli  enti.  Il
          comune beneficiario  e'  tenuto  a  riversare  ad  apposito
          capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo  del
          contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 828, della
          citata legge 29 dicembre 2022, n. 197: 
              1.-827. (Omissis). 
              828. Per le medesime finalita' di cui al comma  825  e,
          in particolare, per supportare  i  comuni  con  popolazione
          fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per  la
          durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al
          31 dicembre 2026, le risorse di  cui  all'articolo  31-bis,
          comma  5,  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
          2021, n. 233, possono essere destinate, con il decreto  ivi
          previsto,  anche  a  sostenere  gli   oneri   relativi   al
          trattamento  economico   degli   incarichi   conferiti   ai
          segretari comunali ai sensi dell'articolo 97, comma 1,  del
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
          nonche' per il finanziamento di  iniziative  di  assistenza
          tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al  fine
          di superare le attuali criticita'  nell'espletamento  degli
          adempimenti  necessari  per  garantire   una   efficace   e
          tempestiva attuazione degli interventi previsti  dal  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza. La durata dei  contratti
          relativi agli incarichi conferiti ai segretari  comunali  a
          valere sulle predette risorse non puo' eccedere la data del
          31 dicembre 2026. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  6,  comma  2  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni  urgenti
          per il contenimento della spesa sanitaria e in  materia  di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 " 
              «Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali) 
              1.-1quater. (Omissis) 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79: 
              «Art. 11 (Potenziamento amministrativo delle regioni  e
          delle politiche di coesione) 
              1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti
          previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR), le regioni a statuto ordinario che provvedono  alla
          realizzazione  degli  interventi  previsti   dai   predetti
          progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma  28,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assumere
          con contratto a tempo determinato personale  con  qualifica
          non dirigenziale in possesso di specifiche professionalita'
          per un periodo anche superiore a  trentasei  mesi,  ma  non
          eccedente la durata di attuazione dei progetti  e  comunque
          il termine del 31 dicembre 2026, nel limite  di  una  spesa
          aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto  della
          media delle  entrate  correnti  relative  agli  ultimi  tre
          rendiconti  approvati,  considerate  al  netto  del   fondo
          crediti di dubbia esigibilita' stanziato  nel  bilancio  di
          previsione,  per  la  percentuale   distinta   per   fascia
          demografica indicata nella tabella 1 di cui all'Allegato  1
          al  presente   decreto.   Le   predette   assunzioni   sono
          subordinate  all'asseverazione  da  parte  dell'organo   di
          revisione  del  rispetto  pluriennale  dell'equilibrio   di
          bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione
          del presente comma non rileva ai fini dell'articolo 33  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  e
          dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre
          2006, n.  296,  nonche'  dell'articolo  23,  comma  2,  del
          decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  nei  limiti  di
          spesa di cui all'Allegato 1." 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23,  comma  2,  del
          decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75  (Modifiche  e
          integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,
          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione) 
              1. Nelle more di quanto previsto dal comma 1,  al  fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016. 
              (Omissis).» 
              Si riporta il testo dell'articolo 31-bis, comma 1,  del
          decreto-legge 6 novembre 2021,  152  (Disposizioni  urgenti
          per  l'attuazione  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e
          resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
          mafiose), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
          dicembre 2021,  n.  233,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 31-bis (Potenziamento amministrativo dei comuni e
          misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno) 
              1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti
          previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR), i comuni che provvedono  alla  realizzazione  degli
          interventi  previsti  dai  predetti  progetti  possono,  in
          deroga all'articolo  9,  comma  28,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma  6,
          del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, assumere con contratto a tempo  determinato  personale
          con qualifica non dirigenziale in  possesso  di  specifiche
          professionalita' per un periodo anche superiore a trentasei
          mesi, ma non eccedente la durata di completamento del  PNRR
          e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una
          spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal  prodotto
          della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre
          rendiconti  approvati,  considerate  al  netto  del   fondo
          crediti di dubbia esigibilita' stanziato  nel  bilancio  di
          previsione,  per  la  percentuale   distinta   per   fascia
          demografica indicata nella tabella 1  annessa  al  presente
          decreto.   Le   predette   assunzioni   sono    subordinate
          all'asseverazione da parte  dell'organo  di  revisione  del
          rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La  spesa
          di  personale  derivante  dall'applicazione  del   presente
          comma,  anche  nel  caso  di  applicazione  del  regime  di
          "scavalco condiviso" previsto  dalle  vigenti  disposizioni
          contrattuali, non  rileva  ai  fini  dell'articolo  33  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  e
          dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296, nonche' all'articolo 23 comma 2, del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite  della  spesa
          aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata) 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 33,  comma  2,  del
          decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34  (Misure  urgenti  di
          crescita economica  e  per  la  risoluzione  di  specifiche
          situazioni di crisi), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58: 
              «Art. 33  (Assunzione  di  personale  nelle  regioni  a
          statuto ordinario e nei comuni in base alla  sostenibilita'
          finanziaria) 
              1.- 1-ter. (Omissis) 
              2. A decorrere dalla data individuata  dal  decreto  di
          cui al presente comma, anche per le  finalita'  di  cui  al
          comma 1,  i  comuni  possono  procedere  ad  assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato in  coerenza  con  i  piani
          triennali dei fabbisogni di personale e fermo  restando  il
          rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
          dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
          tutto  il  personale  dipendente,  al  lordo  degli   oneri
          riflessi a carico dell'amministrazione,  non  superiore  al
          valore soglia definito come percentuale, differenziata  per
          fascia demografica,  della  media  delle  entrate  correnti
          relative agli ultimi tre rendiconti approvati,  considerate
          al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
          bilancio di previsione.  Con  decreto  del  Ministro  della
          pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il  Ministro  dell'interno,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto sono individuate  le
          fasce demografiche, i relativi valori  soglia  prossimi  al
          valore  medio  per  fascia  demografica   e   le   relative
          percentuali massime annuali di incremento del personale  in
          servizio per i comuni che si  collocano  al  di  sotto  del
          valore soglia prossimo al valore medio, nonche'  un  valore
          soglia superiore cui convergono i comuni con una  spesa  di
          personale eccedente la predetta soglia superiore. I  comuni
          che registrano un rapporto  compreso  tra  i  due  predetti
          valori  soglia  non  possono  incrementare  il  valore  del
          predetto  rapporto   rispetto   a   quello   corrispondente
          registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
          I comuni con popolazione  fino  a  5.000  abitanti  che  si
          collocano al di sotto del valore soglia  di  cui  al  primo
          periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
          dell'articolo  32  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  al  solo  fine  di
          consentire  l'assunzione  di  almeno  una  unita'   possono
          incrementare la spesa di personale  a  tempo  indeterminato
          oltre la predetta soglia  di  un  valore  non  superiore  a
          quello stabilito con decreto di  cui  al  secondo  periodo,
          collocando tali unita' in comando presso le  corrispondenti
          unioni con oneri a carico delle medesime,  in  deroga  alle
          vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
          di  personale.  I   predetti   parametri   possono   essere
          aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo  ogni
          cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra  la  spesa  di
          personale,  al  lordo  degli  oneri   riflessi   a   carico
          dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate
          correnti relative  agli  ultimi  tre  rendiconti  approvati
          risulta superiore al valore soglia  superiore  adottano  un
          percorso  di  graduale  riduzione  annuale   del   suddetto
          rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del  predetto
          valore soglia anche applicando un turn  over  inferiore  al
          100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
          un rapporto superiore al valore soglia superiore  applicano
          un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
          predetto valore soglia superiore. Il limite al  trattamento
          accessorio del personale di cui all'articolo 23,  comma  2,
          del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
          in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
          valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del  fondo
          per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
          remunerare  gli  incarichi  di   posizione   organizzativa,
          prendendo a riferimento come base di calcolo  il  personale
          in servizio al 31 dicembre 2018. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 607, della
          citata legge 30 dicembre 2021, n. 234: 
              "1.-606. (Omissis) 
              607.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, un  fondo  per  le
          assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  a  favore
          delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici  non
          economici nazionali e  delle  agenzie,  con  una  dotazione
          iniziale di 100  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  200
          milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, 210 milioni di euro  per  l'anno  2025  e  200
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2026,  da  ripartire,
          sulla  base  delle  specifiche  richieste  pervenute  dalle
          predette amministrazioni, con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9,  comma  28,  del
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico) 
              1.-27. (Omissis) 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118, per l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano alle regioni  e  agli  enti
          locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese  di
          personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva  non
          puo' essere superiore alla spesa sostenuta  per  le  stesse
          finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso  escluse  dalle
          limitazioni previste dal presente comma le spese  sostenute
          per  le   assunzioni   a   tempo   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  188,  della  legge   23
          dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
          altresi', quanto previsto dal  comma  187  dell'articolo  1
          della  medesima  legge  n.  266  del  2005,  e   successive
          modificazioni.  Alla  copertura  del  relativo   onere   si
          provvede  mediante  l'attivazione   della   procedura   per
          l'individuazione delle  risorse  di  cui  all'articolo  25,
          comma  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. Alle minori economie pari a 27  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  35  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 35 (Reclutamento del personale) 
              1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene
          con contratto individuale di lavoro: 
              a) tramite procedure selettive,  conformi  ai  principi
          del comma 3, volte all'accertamento della  professionalita'
          richiesta, che garantiscano in  misura  adeguata  l'accesso
          dall'esterno; 
              b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste  di
          collocamento ai sensi della  legislazione  vigente  per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
              2.  Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
              3.  Le  procedure  di  reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
              a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'  di
          svolgimento che garantiscano l'imparzialita'  e  assicurino
          economicita' e celerita' di espletamento,  ricorrendo,  ove
          e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
          anche a realizzare forme di preselezione; 
              b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
              c) rispetto delle pari opportunita' tra  lavoratrici  e
          lavoratori; 
              d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
              e) composizione delle  commissioni  esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
              e-bis); 
              e-ter) possibilita'  di  richiedere,  tra  i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli  di  inquadramento
          di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
          di ricerca o del master universitario di secondo livello  o
          l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
          ricerca di cui all'articolo  22  della  legge  30  dicembre
          2010,  n.  240.  In  tali  casi,   nelle   procedure   sono
          individuate,     tra     le      aree      dei      settori
          scientifico-disciplinari definite  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
          al titolo di dottore di ricerca o al  master  universitario
          di secondo  livello  o  al  contratto  di  ricerca,  quelle
          pertinenti  alla  tipologia  del  profilo  o   livello   di
          inquadramento. 
              3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
          programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
          massimo  complessivo  del  50  per  cento   delle   risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
              a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
          cento di quelli banditi, a favore dei titolari di  rapporto
          di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
          pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni  di
          servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana  il
          bando; 
              b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,  con
          apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
          personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
          di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni  di
          contratto di  lavoro  flessibile  nell'amministrazione  che
          emana il bando. 
              3-ter. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono dettati  modalita'  e  criteri  applicativi  del
          comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui
          alla lettera a) del medesimo comma  in  rapporto  ad  altre
          categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
          3-bis  costituiscono  principi  generali   a   cui   devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
              3-quater. 
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'articolo 6, comma  4.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
              4-bis. L'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti
          dall'articolo 36. 
              5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM).
          Tale Commissione e' nominata con decreto del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione ed e'  composta  dal  Capo  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  che  la  presiede,  dall'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
          del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez PA. 
              5.1. Nell'ipotesi di  cui  al  comma  5,  il  bando  di
          concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
          dell'articolo  4,  comma  3-septies  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101,  convertito  con  modificazioni  nella
          legge 30 ottobre 2013, n. 125 
              5.2. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica,  anche
          avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
          RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          n. 281 del 1997, linee guida  di  indirizzo  amministrativo
          sullo  svolgimento  delle   prove   concorsuali   e   sulla
          valutazione dei titoli, ispirate alle migliori  pratiche  a
          livello  nazionale   e   internazionale   in   materia   di
          reclutamento del personale, nel rispetto  della  normativa,
          anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
          le prove  concorsuali  e  la  valutazione  dei  titoli  del
          personale  sanitario,  tecnico   e   professionale,   anche
          dirigente, del Servizio sanitario nazionale  sono  adottate
          di concerto con il Ministero della salute. 
              5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere  nella
          sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a
          cinque  anni,  ad  eccezione  dei  direttori  dei   servizi
          generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche  ed
          educative che permangono nella sede di  prima  destinazione
          per un periodo  non  inferiore  a  tre  anni.  La  presente
          disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
          collettivi. 
              5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento
          del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
          vigenti  per  un  termine  di  due  anni  dalla   data   di
          approvazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di   vigenza
          inferiori previsti da leggi regionali. Il  principio  della
          parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici  uffici  e'
          garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
          riferimento al luogo di residenza dei  concorrenti,  quando
          tale requisito sia strumentale all'assolvimento di  servizi
          altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
          identico risultato. 
              6. Ai fini delle  assunzioni  di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Ministero  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale  e  le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di
          giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di  difesa
          in giudizio dello Stato, si  applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26 della legge  1  febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: 
              «Art. 20 (Superamento del  precariato  nelle  pubbliche
          amministrazioni) 
              1.  Le  amministrazioni,  al  fine   di   superare   il
          precariato, ridurre il ricorso ai  contratti  a  termine  e
          valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con
          rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31
          dicembre 2023, in  coerenza  con  il  piano  triennale  dei
          fabbisogni  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   e   con
          l'indicazione   della   relativa   copertura   finanziaria,
          assumere a tempo indeterminato personale  non  dirigenziale
          che possegga tutti i seguenti requisiti: 
              a) risulti in servizio  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
          a tempo determinato presso  l'amministrazione  che  procede
          all'assunzione o, in caso di amministrazioni  comunali  che
          esercitino funzioni in forma  associata,  anche  presso  le
          amministrazioni con servizi associati; 
              b)  sia  stato  reclutato  a  tempo   determinato,   in
          relazione alle medesime  attivita'  svolte,  con  procedure
          concorsuali   anche   espletate   presso    amministrazioni
          pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione 
              (Omissis).» 
              - Per il testo dell'articolo 6 del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, si vedano  i  riferimenti  normativi
          all'articolo 1; 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          del 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti  in  favore
          delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del  2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n .229: 
              «Art. 3 (Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  post
          sisma 2016) 
              1. Per la gestione  della  ricostruzione  ogni  Regione
          istituisce, unitamente agli  enti  locali  interessati,  un
          ufficio  comune,  denominato  «Ufficio  speciale   per   la
          ricostruzione  post  sisma  2016»,  di   seguito   «Ufficio
          speciale   per   la    ricostruzione».    Il    Commissario
          straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
          all'articolo 1, comma 6,  predispone  uno  schema  tipo  di
          convenzione.  Le   Regioni   disciplinano   l'articolazione
          territoriale di  tali  uffici,  per  assicurarne  la  piena
          efficacia  e  operativita',  nonche'   la   dotazione   del
          personale destinato agli stessi  a  seguito  di  comandi  o
          distacchi  da  parte  delle  stesse  o  di  altre  Regioni,
          Province e Comuni interessati, ovvero  da  parte  di  altre
          pubbliche amministrazioni. Le  Regioni,  le  Province  e  i
          Comuni interessati  possono  altresi'  assumere  personale,
          strettamente   necessario   ad    assicurare    la    piena
          funzionalita' degli Uffici speciali per  la  ricostruzione,
          con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli  di
          contenimento della spesa di personale di  cui  all'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, e di  cui  all'articolo
          1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
          nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016
          e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e
          2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo  e
          quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul  fondo  di
          cui all'articolo 4 e per gli anni  2017  e  2018  ai  sensi
          dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni  di  cui  al
          terzo ed  al  quarto  periodo,  nell'ambito  delle  risorse
          disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
          4, comma 3, possono  essere  destinate  ulteriori  risorse,
          fino ad un massimo di complessivi 20 milioni  di  euro  per
          gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti
          dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero  da  altre
          Pubbliche Amministrazioni regionali o  locali  interessate,
          per assicurare la funzionalita' degli Uffici  speciali  per
          la ricostruzione ovvero per  l'assunzione  da  parte  delle
          Regioni, delle Province o dei Comuni interessati  di  nuovo
          personale, con forme contrattuali flessibili  nel  rispetto
          dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato  nel
          rispetto dei  limiti  temporali  previsti  dalla  normativa
          europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonche'
          ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020  e  2021  per
          personale con profilo amministrativo-contabile, a  supporto
          dell'attivita'   del   Commissario   straordinario,   delle
          Regioni,  delle  Province   e   dei   Comuni   interessati.
          L'assegnazione  delle  risorse  finanziarie  previste   dal
          quinto e dal sesto periodo del presente comma e' effettuata
          con  provvedimento  del   Commissario   straordinario.   Le
          assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facolta'
          di  attingere  dalle  graduatorie  vigenti,  anche  per  le
          assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il
          rispetto dell'ordine di collocazione  dei  candidati  nelle
          medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in
          materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione  di
          personale con contratti di lavoro a tempo  determinato  nel
          limite di un contingente massimo  di  quindici  unita',  si
          applicano,  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie   ivi
          previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio
          e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni  di  cui  agli
          allegati 1 e 2. 
              1-bis.  Gli  incarichi  dirigenziali  conferiti   dalle
          Regioni per le finalita' di cui al comma 1, quarto periodo,
          non sono computati nei contingenti di cui all'articolo  19,
          commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165. 
              1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici  speciali
          per la ricostruzione, diverse da  quelle  disciplinate  dal
          comma 1, sono a carico del fondo di cui all'articolo 4, nel
          limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e
          2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal
          precedente periodo  e'  effettuata  con  provvedimento  del
          Commissario straordinario. 
              1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti
          i limiti previsti dal  comma  1-ter  sono  a  carico  delle
          Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 
              1-quinquies. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,
          l'Ufficio speciale per la ricostruzione puo'  avvalersi  di
          personale di societa' in house della regione per  acquisire
          supporto  specialistico  all'esecuzione   delle   attivita'
          tecniche  e  amministrative,  attraverso  convenzioni   non
          onerose e comunque in conformita' alla  normativa  europea,
          nazionale e regionale di riferimento. 
              2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  con  provvedimento
          adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono  essere
          assegnate agli uffici speciali per  la  ricostruzione,  nel
          limite delle risorse disponibili, unita' di  personale  con
          professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'articolo
          50, comma 3. 
              3. Gli uffici speciali per la ricostruzione  curano  la
          pianificazione  urbanistica  connessa  alla  ricostruzione,
          l'istruttoria  per  il  rilascio   delle   concessioni   di
          contributi e tutti  gli  altri  adempimenti  relativi  alla
          ricostruzione privata.  Provvedono  altresi'  alla  diretta
          attuazione degli interventi di ripristino  o  ricostruzione
          di  opere  pubbliche  e  beni   culturali,   nonche'   alla
          realizzazione degli interventi di prima  emergenza  di  cui
          all'articolo 42, esercitando anche  il  ruolo  di  soggetti
          attuatori assegnato alle Regioni per tutti  gli  interventi
          ricompresi nel proprio territorio di competenza degli  enti
          locali. 
              4. Gli Uffici speciali  per  la  ricostruzione  operano
          come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei
          Comuni  anche  per  i  procedimenti  relativi   ai   titoli
          abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di  cui
          al precedente periodo, i Comuni procedono allo  svolgimento
          dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei  titoli
          abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto  finale
          per il rilascio del titolo  abilitativo  edilizio,  dandone
          comunicazione all'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione
          territorialmente competente  e  assicurando  il  necessario
          coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo. 
              4-bis.  Limitatamente  agli  immobili  e  alle   unita'
          strutturali  danneggiate  private,  che  a  seguito   delle
          verifiche   effettuate   con   scheda    AeDES    risultino
          classificati  inagibili  con  esito  "B"  o   "C"   o   "E"
          limitatamente a livello operativo "L4", i comuni,  d'intesa
          con  l'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione,   possono
          altresi'  curare  l'istruttoria  per  il   rilascio   delle
          concessioni  di  contributo  e  di  tutti  gli  adempimenti
          conseguenti. Con ordinanza commissariale sono  definiti  le
          modalita' e i criteri per  la  regolamentazione  di  quanto
          disposto dal presente comma. 
              5. Con  apposito  provvedimento  del  Presidente  della
          Regione-vice  commissario  puo'  essere  costituito  presso
          l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico
          per le attivita' produttive (SUAP)  unitario  per  tutti  i
          Comuni  coinvolti,  che   svolge   le   relative   funzioni
          limitatamente  alle   competenze   attribuite   all'Ufficio
          speciale per la ricostruzione dal presente decreto". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   67-ter   del
          decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per  la
          crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134: 
              «Art. 67-ter (Gestione ordinaria della ricostruzione) 
              1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la  ricostruzione
          e ogni intervento necessario per favorire  e  garantire  il
          ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree  colpite
          dal sisma del 6 aprile 2009 sono  gestiti  sulla  base  del
          riparto  di  competenze  previsto  dagli  articoli  114   e
          seguenti  della  Costituzione,  in  maniera  da  assicurare
          prioritariamente il completo rientro a  casa  degli  aventi
          diritto,  il  ripristino  delle  funzioni  e  dei   servizi
          pubblici, l'attrattivita' e lo  sviluppo  economico-sociale
          dei territori  interessati,  con  particolare  riguardo  al
          centro storico monumentale della citta' dell'Aquila. 
              2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare  gli
          interessi  delle  popolazioni   colpite   dal   sisma   con
          l'interesse al corretto utilizzo delle  risorse  pubbliche,
          in  considerazione  della  particolare  configurazione  del
          territorio, sono  istituiti  due  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione, uno competente sulla  citta'  dell'Aquila  e
          uno competente sui restanti comuni del cratere nonche'  sui
          comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo
          1, comma 3,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,
          n. 77. Tali Uffici  forniscono  l'assistenza  tecnica  alla
          ricostruzione  pubblica  e  privata  e  ne  promuovono   la
          qualita',  effettuano   il   monitoraggio   finanziario   e
          attuativo degli interventi e  curano  la  trasmissione  dei
          relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai
          sensi dell'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.
          196, e successive modificazioni,  garantendo  gli  standard
          informativi  definiti  dal  decreto  ministeriale  di   cui
          all'articolo  67-bis,  comma  5,  del   presente   decreto,
          assicurano   nei   propri   siti   internet   istituzionali
          un'informazione  trasparente  sull'utilizzo  dei  fondi  ed
          eseguono il controllo dei processi di  ricostruzione  e  di
          sviluppo dei  territori,  con  particolare  riferimento  ai
          profili della coerenza e della conformita'  urbanistica  ed
          edilizia  delle  opere  eseguite   rispetto   al   progetto
          approvato attraverso controlli puntuali in  corso  d'opera,
          nonche' della congruita' tecnica ed economica.  Gli  Uffici
          curano, altresi', l'istruttoria finalizzata all'esame delle
          richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili
          privati sulla base dei criteri e degli indirizzi  formulati
          dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione
          per i pareri, alla quale partecipano  i  soggetti  pubblici
          coinvolti nel procedimento amministrativo. 
              2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi
          di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile
          2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la
          domanda per la concessione del contributo entro il  termine
          inderogabile del 30 settembre 2021, pena la  decadenza  dal
          beneficio. Per gli interventi per  i  quali  e'  necessario
          accertare un maggior danno collegato  agli  eventi  sismici
          verificatisi a far data  dal  24  agosto  2016  nei  comuni
          indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis  al  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229, e per quelli da  realizzare
          nell'ambito dei centri  storici  dei  comuni  del  cratere,
          diversi dall'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti  di
          intervento dei piani di ricostruzione degli stessi  comuni,
          gli aventi diritto devono  presentare  la  domanda  per  la
          concessione del contributo entro  il  termine  inderogabile
          del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio.  Il
          comune puo' avvalersi degli strumenti di  cui  all'articolo
          67-quater, comma 2, lettera a). 
              3.  L'Ufficio  speciale  per  i  comuni  del   cratere,
          costituito dai comuni interessati con sede in uno di  essi,
          ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo,  con  i  presidenti  delle  province
          dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con  un  coordinatore
          individuato dai 56 comuni del cratere,  coordina  gli  otto
          uffici   territoriali   delle   aree   omogenee   di    cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  23
          marzo 2012, n.  4013.  L'Ufficio  speciale  per  la  citta'
          dell'Aquila e' costituito dal  comune  dell'Aquila,  previa
          intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  presidente
          della regione Abruzzo e con il presidente  della  provincia
          dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
          entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, sono determinati
          l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
          livelli istituzionali centrali,  regionali  e  locali,  gli
          specifici  requisiti  e  le  modalita'  di  selezione   dei
          titolari nominati con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, la dotazione di risorse strumentali  e  umane
          degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita',  di
          cui, per un triennio, nel limite massimo  di  25  unita'  a
          tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali
          si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato  ai
          sensi dell'articolo 1 del  testo  unico  di  cui  al  regio
          decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno  dei  titolari
          degli  Uffici  speciali  con  rapporto  a  tempo  pieno  ed
          esclusivo   e'   attribuito   un   trattamento    economico
          onnicomprensivo non superiore  a  200.000  euro  annui,  al
          lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. 
              4. Il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  delle  economie
          territoriali della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri
          coordina  le  amministrazioni  centrali   interessate   nei
          processi  di  ricostruzione  e  di  sviluppo  al  fine   di
          indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo
          e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma  2,
          in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
          di categoria presenti nel territorio. 
              5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
          agli eventi sismici verificatisi nella regione  Abruzzo  il
          giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni  del
          cratere sono  autorizzati,  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,   ad
          assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
          complessivamente   200   unita'   di   personale,    previo
          esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a
          128 unita' assegnate al comune  dell'Aquila  e  fino  a  72
          unita' assegnate alle aree omogenee. In deroga all'articolo
          4, comma 4, del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
          n. 125, l'efficacia delle graduatorie  formatesi  all'esito
          delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo
          indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed  e'
          equiparata  all'efficacia   delle   graduatorie   formatesi
          all'esito delle procedure selettive di cui al comma  6  del
          presente articolo. In  considerazione  delle  assunzioni  a
          tempo indeterminato effettuate, la dotazione  organica  dei
          comuni   interessati   e'   incrementata    nella    misura
          corrispondente al  personale  assegnato  a  ciascun  comune
          nell'ambito del contingente di cui al presente comma. 
              6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
          agli eventi sismici verificatisi nella regione  Abruzzo  il
          giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti e' autorizzato, in deroga a  quanto  previsto
          dall'articolo 3, comma 102, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244, e successive modificazioni,  ad  assumere  a  tempo
          indeterminato, a  decorrere  dall'anno  2013,  fino  a  100
          unita'  di  personale,  previo  esperimento  di   procedure
          selettive  pubbliche.  Tale  personale  e'  temporaneamente
          assegnato fino a 50 unita' agli Uffici speciali di  cui  al
          comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e  fino
          a 10 unita' alla regione  Abruzzo.  Alla  cessazione  delle
          esigenze  della  ricostruzione   e   dello   sviluppo   del
          territorio coinvolto nel sisma  del  6  aprile  2009,  tale
          personale e' assegnato al Ministero delle infrastrutture  e
          dei  trasporti  per  finalita'  connesse  a   calamita'   e
          ricostruzione,  secondo  quanto   disposto   con   apposito
          regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto  1988,  n.  400.  In  considerazione  delle
          suddette assunzioni  di  personale  e'  corrispondentemente
          incrementata la  dotazione  organica  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti.  E'  fatto  comunque  salvo
          quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95. 
              7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6  sono
          bandite e gestite dalla Commissione  per  l'attuazione  del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni di  cui  al  decreto  interministeriale  25
          luglio 1994, su delega delle  amministrazioni  interessate.
          La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente del
          Consiglio dei Ministri. 
              8. Nell'ambito delle intese di  cui  al  comma  3  sono
          definiti,   sentito   il   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione e la  semplificazione,  le  categorie  e  i
          profili professionali dei contingenti di personale  di  cui
          ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure
          concorsuali, la possibilita' di una quota  di  riserva,  in
          misura non superiore al 50 per cento dei posti  banditi,  a
          favore  del  personale  che  abbia  maturato  un'esperienza
          professionale di almeno un anno, nell'ambito  dei  processi
          di  ricostruzione,  presso   la   regione,   le   strutture
          commissariali,   le   province   interessate,   il   comune
          dell'Aquila e i comuni del cratere  a  seguito  di  formale
          contratto di lavoro, nonche' le modalita'  di  assegnazione
          del personale agli enti di  cui  al  comma  5.  Gli  uffici
          periferici  delle  amministrazioni  centrali  operanti  nel
          territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di
          ricostruzione  possono  essere  potenziati  attraverso   il
          trasferimento,    a    domanda     e     previo     assenso
          dell'amministrazione  di  appartenenza,  del  personale  in
          servizio,  nei  medesimi  ruoli,   presso   altre   regioni
          qualunque  sia  il  tempo  trascorso   dall'assunzione   in
          servizio nella sede dalla quale provengono, senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per  le
          attivita' di selezione del personale di cui al comma 6,  si
          puo'  prevedere  nei  bandi  di  concorso  una   quota   di
          iscrizione non superiore al valore  dell'imposta  di  bollo
          pari ad euro 16,00.» 
              - Per  il  testo  dell'articolo  28,  comma  1-ter  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  si  vedano  i
          riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 557-quater
          e  562,  della  legge  del  27  dicembre   2006,   n.   296
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007": 
              1.-557-ter. (Omissis) 
              557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557,  a
          decorrere dall'anno 2014 gli enti  assicurano,  nell'ambito
          della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
          il contenimento delle spese di personale con riferimento al
          valore medio del triennio precedente alla data  di  entrata
          in vigore della presente disposizione. 
              (Omissis) 
              562. Per gli enti non sottoposti alle regole del  patto
          di stabilita' interno, le  spese  di  personale,  al  lordo
          degli oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e
          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi
          contrattuali,  non  devono   superare   il   corrispondente
          ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo  periodo
          possono procedere all'assunzione di  personale  nel  limite
          delle  cessazioni   di   rapporti   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato complessivamente intervenute  nel  precedente
          anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 557, della
          legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2005), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              1.-556. (Omissis) 
              557. I  comuni  con  popolazione  inferiore  ai  15.000
          abitanti, i consorzi tra  enti  locali  gerenti  servizi  a
          rilevanza non industriale, le comunita' montane e le unioni
          di comuni possono  servirsi  dell'attivita'  lavorativa  di
          dipendenti a tempo pieno di  altre  amministrazioni  locali
          purche' autorizzati dall'amministrazione di provenienza" 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  15  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali), come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.   15   (Modifiche   territoriali,   fusione    ed
          istituzione di comuni) 
              1.-3- (Omissis) 
              3.bis Per le fusioni dei comuni realizzate a  decorrere
          dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari  di  cui  al
          comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  16-ter,  comma  9,
          del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162  (Disposizioni
          urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,  di
          organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche'  di
          innovazione tecnologica),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 16-ter (Disposizioni urgenti per il potenziamento
          delle funzioni dei segretari comunali e provinciali) 
              1.-8. (Omissis) 
              9. Nei tre anni successivi  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, nei
          comuni aventi popolazione fino  a  5.000  abitanti,  ovvero
          popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso  di
          comuni che  abbiano  stipulato  tra  loro  convenzioni  per
          l'ufficio di segreteria, qualora sia  vacante  la  sede  di
          segreteria, singola o  convenzionata,  e  la  procedura  di
          pubblicizzazione finalizzata  alla  nomina  del  segretario
          titolare  ai  sensi  dell'articolo   15,   comma   4,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia  andata  deserta  e
          non risulti possibile assegnare un segretario  reggente,  a
          scavalco, con riferimento al contingente  di  personale  in
          disponibilita', le funzioni  attribuite  al  vicesegretario
          possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su
          richiesta del sindaco, previa autorizzazione del  Ministero
          dell'interno, per  un  periodo  comunque  non  superiore  a
          trentasei mesi complessivi, da un funzionario di  ruolo  in
          servizio da almeno due  anni  presso  un  ente  locale,  in
          possesso dei requisiti per la partecipazione  al  concorso,
          previo assenso dell'ente locale di appartenenza e  consenso
          dello stesso interessato. Il sindaco e' tenuto  ad  avviare
          una nuova procedura di pubblicizzazione per la  nomina  del
          segretario titolare entro i novanta  giorni  successivi  al
          conferimento delle funzioni di cui al  periodo  precedente.
          Il funzionario incaricato  e'  tenuto  ad  assolvere  a  un
          obbligo  formativo   di   almeno   20   ore   mediante   la
          partecipazione a corsi, anche  con  modalita'  telematiche,
          secondo le  modalita'  stabilite  dal  Consiglio  direttivo
          dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a
          valere sulle risorse disponibili  a  legislazione  vigente.
          Resta salva per il Ministero dell'interno  la  possibilita'
          di assegnare, in  ogni  momento,  un  segretario  reggente,
          anche a scavalco. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, comma 1, del
          citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113: 
              «Art. 3-bis (Selezioni  uniche  per  la  formazione  di
          elenchi    di    idonei    all'assunzione     nei     ruoli
          dell'amministrazione degli enti locali) 
              1. Gli enti locali possono  organizzare  e  gestire  in
          forma aggregata, anche  in  assenza  di  un  fabbisogno  di
          personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di
          idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a
          tempo indeterminato  sia  a  tempo  determinato,  per  vari
          profili professionali e categorie, compresa la dirigenza. 
              (Omissis).»