((Art. 3 bis
Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in
materia di assunzione di personale presso enti locali dei territori
colpiti dagli eventi sismici del 2002, del 2009, del 2012 e del
2016
1. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale assunto
ai sensi del presente comma non concorre al computo della quota di
riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 3, del
citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici)
1.-2-bis. (Omissis)
3. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie
alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi
comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del
sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e
del sisma del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali
autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato
il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a
tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed
in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre
anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il
requisito di tre anni di servizio puo' essere maturato
entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di
servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle
medesime attivita' svolte presso amministrazioni diverse da
quella che procede all'assunzione, purche' comprese tra gli
Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al
personale con contratti di lavoro a tempo determinato che
abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente,
alla data del 31 dicembre 2022, un'attivita' lavorativa di
almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti
otto anni e' riservata una quota non superiore al 50 per
cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi
pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure
concorsuali, i relativi bandi prevedono altresi' l'adeguata
valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i
predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro.
L'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco
nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono
procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a
quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla
dotazione organica di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del
contingente massimo di unita' di personale indicato al
citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 189 del 2016. Il personale assunto ai
sensi del presente comma non concorre al computo della
quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 12
marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili):
«Art. 4 (Criteri di computo della quota di riserva)
1. Agli effetti della determinazione del numero di
soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra
i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di
lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono
computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente
legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo
determinato di durata fino a sei mesi, i soci di
cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i
lavoratori assunti con contratto di inserimento, i
lavoratori occupati con contratto di somministrazione
presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita'
da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita', i
soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che
aderiscono al programma di emersione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le
ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale si applicano le norme contenute
nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio
1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge
11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo
0,50 sono considerate unita'.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a
domicilio o con modalita' di telelavoro, ai quali
l'imprenditore affida una quantita' di lavoro, anche
mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai
sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita' adottata dall'Assemblea generale il 13
dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3
marzo 2009, n. 18, atta a procurare loro una prestazione
continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in
conformita' alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo
comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella
stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai
lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio
o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della
copertura della quota di riserva.
3-bis. I lavoratori, gia' disabili prima della
costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti
tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella
quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui
abbiano una riduzione della capacita' lavorativa pari o
superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla
prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al
testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, o con disabilita' intellettiva e
psichica, con riduzione della capacita' lavorativa
superiore al 45 per cento, accertata dagli organi
competenti.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento
delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o
malattia non possono essere computati nella quota di
riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione
della capacita' lavorativa inferiore al 60 per cento o,
comunque, se sono divenuti inabili a causa
dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato
in sede giurisdizionale, delle norme in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori
l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato
motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere
adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a
mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni
inferiori essi hanno diritto alla conservazione del piu'
favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di
provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia
possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o
inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici
competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra
azienda, in attivita' compatibili con le residue capacita'
lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si
applicano anche al personale militare e della protezione
civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini
dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione
professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a
proprio carico, lo svolgimento delle relative attivita'
presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure
affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle
associazioni nazionali di promozione, tutela e
rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, che abbiano le adeguate
competenze tecniche, risorse e disponibilita', agli
istituti di formazione che di tali associazioni siano
emanazione, purche' in possesso dei requisiti previsti
dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonche' ai soggetti
di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ai fini del finanziamento delle attivita' di
riqualificazione professionale e della corrispondente
assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro,
l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per
l'assegno di incollocabilita' previsto dall'articolo 180
dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui
alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori di cui
all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e'
attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, di seguito denominata "Conferenza unificata.»