((Art. 3 bis 
 
Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in
  materia di assunzione di personale presso enti locali dei territori
  colpiti dagli eventi sismici del 2002, del 2009,  del  2012  e  del
  2016 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale assunto
ai sensi del presente comma non concorre al computo  della  quota  di
riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 57,  comma  3,  del
          citato decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici) 
              1.-2-bis. (Omissis) 
              3. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie
          alla  ricostruzione,  le  regioni,  gli  enti  locali,  ivi
          comprese le unioni dei comuni ricompresi  nei  crateri  del
          sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma  del  2012  e
          del sisma  del  2016,  nonche'  gli  Enti  parco  nazionali
          autorizzati  alle   assunzioni   di   personale   a   tempo
          determinato ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  ultimo
          periodo,  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229,  in  coerenza  con  il  piano  triennale  dei
          fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo  indeterminato
          il personale non dirigenziale non  di  ruolo,  reclutato  a
          tempo determinato con procedure concorsuali o selettive  ed
          in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
          o presso i suddetti enti alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, che abbia maturato almeno  tre
          anni di servizio nelle medesime funzioni.  A  tal  fine  il
          requisito di tre anni  di  servizio  puo'  essere  maturato
          entro il 31 dicembre 2023, anche computando  i  periodi  di
          servizio svolti a  tempo  determinato,  in  relazione  alle
          medesime attivita' svolte presso amministrazioni diverse da
          quella che procede all'assunzione, purche' comprese tra gli
          Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti.  Al
          personale con contratti di lavoro a tempo  determinato  che
          abbia svolto presso gli enti di cui al periodo  precedente,
          alla data del 31 dicembre 2022, un'attivita' lavorativa  di
          almeno tre anni, anche  non  continuativi,  nei  precedenti
          otto anni e' riservata una quota non superiore  al  50  per
          cento  dei  posti  disponibili  nell'ambito  dei   concorsi
          pubblici banditi dai  predetti  enti.  Per  tali  procedure
          concorsuali, i relativi bandi prevedono altresi' l'adeguata
          valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i
          predetti enti con contratti di somministrazione  e  lavoro.
          L'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e  l'Ente  parco
          nazionale  del  Gran  Sasso  e  Monti  della  Laga  possono
          procedere all'attuazione del presente comma, in analogia  a
          quanto previsto al comma 3-septies, anche  in  deroga  alla
          dotazione organica di cui al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 23 gennaio  2013,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del
          contingente massimo di  unita'  di  personale  indicato  al
          citato  articolo  3,   comma   1,   ultimo   periodo,   del
          decreto-legge n. 189 del  2016.  Il  personale  assunto  ai
          sensi del presente comma  non  concorre  al  computo  della
          quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo
          1999, n. 68. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  12
          marzo 1999, n. 68 (Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
          disabili): 
              «Art. 4 (Criteri di computo della quota di riserva) 
              1. Agli effetti  della  determinazione  del  numero  di
          soggetti disabili da assumere, sono computati di norma  tra
          i dipendenti tutti i lavoratori assunti  con  contratto  di
          lavoro  subordinato.  Ai   medesimi   effetti,   non   sono
          computabili: i lavoratori occupati ai sensi della  presente
          legge,  i  lavoratori  occupati  con  contratto   a   tempo
          determinato  di  durata  fino  a  sei  mesi,  i   soci   di
          cooperative  di  produzione  e  lavoro,  i   dirigenti,   i
          lavoratori  assunti  con  contratto   di   inserimento,   i
          lavoratori  occupati  con  contratto  di   somministrazione
          presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti  per  attivita'
          da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita',  i
          soggetti impegnati in lavori socialmente utili  assunti  ai
          sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo  28  febbraio
          2000, n. 81, i lavoratori a  domicilio,  i  lavoratori  che
          aderiscono   al   programma   di   emersione,   ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre  2001,
          n.  383,  e  successive  modificazioni.  Restano  salve  le
          ulteriori esclusioni previste dalle discipline di  settore.
          Per  i   lavoratori   assunti   con   contratto   a   tempo
          indeterminato parziale  si  applicano  le  norme  contenute
          nell'articolo 18, comma  secondo,  della  legge  20  maggio
          1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1  della  legge
          11 maggio 1990, n. 108. 
              2. Nel computo le frazioni percentuali  superiori  allo
          0,50 sono considerate unita'. 
              3.  I  lavoratori  disabili   dipendenti   occupati   a
          domicilio  o  con  modalita'  di   telelavoro,   ai   quali
          l'imprenditore  affida  una  quantita'  di  lavoro,   anche
          mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai
          sensi dell'articolo 27, paragrafo  1,  lettera  (i),  della
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita'  adottata  dall'Assemblea  generale  il  13
          dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva  dalla  legge  3
          marzo 2009, n. 18, atta a procurare  loro  una  prestazione
          continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in
          conformita' alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo
          comma, della legge 18 dicembre 1973, n.  877,  e  a  quella
          stabilita dal contratto collettivo nazionale  applicato  ai
          lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a  domicilio
          o attraverso il telelavoro, sono computati  ai  fini  della
          copertura della quota di riserva. 
              3-bis.  I  lavoratori,  gia'   disabili   prima   della
          costituzione del rapporto di lavoro, anche se  non  assunti
          tramite il collocamento obbligatorio, sono computati  nella
          quota di riserva di cui all'articolo  3  nel  caso  in  cui
          abbiano una riduzione della  capacita'  lavorativa  pari  o
          superiore al 60 per  cento  o  minorazioni  ascritte  dalla
          prima alla sesta categoria di cui alle tabelle  annesse  al
          testo unico delle norme in materia di pensioni  di  guerra,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
          dicembre 1978, n. 915, o  con  disabilita'  intellettiva  e
          psichica,  con   riduzione   della   capacita'   lavorativa
          superiore  al  45  per  cento,   accertata   dagli   organi
          competenti. 
              4. I lavoratori che divengono inabili allo  svolgimento
          delle proprie  mansioni  in  conseguenza  di  infortunio  o
          malattia  non  possono  essere  computati  nella  quota  di
          riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione
          della capacita' lavorativa inferiore al  60  per  cento  o,
          comunque,   se    sono    divenuti    inabili    a    causa
          dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato
          in  sede  giurisdizionale,  delle  norme  in   materia   di
          sicurezza ed igiene del lavoro. Per i  predetti  lavoratori
          l'infortunio o la malattia non  costituiscono  giustificato
          motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere
          adibiti a  mansioni  equivalenti  ovvero,  in  mancanza,  a
          mansioni inferiori. Nel caso  di  destinazione  a  mansioni
          inferiori essi hanno diritto alla  conservazione  del  piu'
          favorevole  trattamento  corrispondente  alle  mansioni  di
          provenienza. Qualora per  i  predetti  lavoratori  non  sia
          possibile   l'assegnazione   a   mansioni   equivalenti   o
          inferiori,  gli  stessi  vengono  avviati,   dagli   uffici
          competenti di cui all'articolo 6,  comma  1,  presso  altra
          azienda, in attivita' compatibili con le residue  capacita'
          lavorative, senza  inserimento  nella  graduatoria  di  cui
          all'articolo 8. 
              5. Le disposizioni di cui all'articolo  1  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si
          applicano anche al personale militare  e  della  protezione
          civile. 
              6.   Qualora   si    renda    necessaria,    ai    fini
          dell'inserimento  mirato,  una  adeguata   riqualificazione
          professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri  a
          proprio carico, lo  svolgimento  delle  relative  attivita'
          presso la stessa azienda che effettua  l'assunzione  oppure
          affidarne  lo  svolgimento,  mediante   convenzioni,   alle
          associazioni   nazionali   di    promozione,    tutela    e
          rappresentanza, di cui all'articolo  115  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  e
          successive   modificazioni,   che   abbiano   le   adeguate
          competenze  tecniche,  risorse   e   disponibilita',   agli
          istituti di  formazione  che  di  tali  associazioni  siano
          emanazione, purche'  in  possesso  dei  requisiti  previsti
          dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonche'  ai  soggetti
          di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
          Ai   fini   del   finanziamento    delle    attivita'    di
          riqualificazione  professionale  e   della   corrispondente
          assistenza economica ai mutilati ed  invalidi  del  lavoro,
          l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo  181  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le  spese  per
          l'assegno di incollocabilita'  previsto  dall'articolo  180
          dello stesso testo unico, per  l'assegno  speciale  di  cui
          alla legge 5 maggio 1976,  n.  248,  e  per  il  fondo  per
          l'addestramento  professionale  dei   lavoratori   di   cui
          all'articolo 62 della legge 29  aprile  1949,  n.  264,  e'
          attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti  dal
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, di seguito denominata "Conferenza unificata.»